Objet du Conseil n. 122 du 18 juillet 1962 - Verbale

OGGETTO N. 122/62 - LEGGE REGIONALE RECANTE PROVVIDENZE PER L'IMPIANTO DI NUOVI STABILIMENTI INDUSTRIALI IN ZONE ECONOMICAMENTE DEPRESSE DELLA VALLE D'AOSTA.

L'Assessore all'Industria e Commercio, NICCO Giulio, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di modificazione al disegno di legge regionale recante provvidenze per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali in zone economicamente depresse della Valle d'Aosta, approvato con provvedimento legislativo n. 156 in data 22 dicembre 1961.

Richiama, in proposito, l'attenzione dei Signori Consiglieri sul nuovo disegno di legge regionale predisposto dalla Giunta dopo aver sentito il parere espresso dalle Commissioni consiliari permanenti per l'Industria e il Commercio e per il Turismo, Antichità e Belle Arti, disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri stessi, con apposita relazione illustrativa, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza delli 6 e 7 luglio 1962:

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Con deliberazione in data 7 aprile 1961 n. 9 il Consiglio Regionale approvava un programma di opere pubbliche straordinarie e di iniziative e provvidenze di interesse regionale, da finanziare sul bilancio dell'esercizio finanziario 1961/1962 mediante la assunzione di mutui passivi a lunga scadenza, per un importo di spese di complessive lire tre miliardi.

Il menzionato programma comprendeva anche la spesa di Lire sessanta milioni per interventi finanziari straordinari regionali nelle spese per l'acquisto di terreni destinati alla creazione di nuovi impianti industriali in Valle d'Aosta.

In sede di approvazione del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1961/1962 si provvide allo stanziamento della anzidetta spesa di Lire sessanta milioni al capitolo 155, tale spesa venne poi finanziata,- unitamente alle spese per altre opere ed iniziative comprese nel menzionato programma -, mediante l'assunzione di mutui passivi a lunga scadenza ai sensi ed in esecuzione della legge regionale 30 agosto 1961 n. 8.

La legge regionale 30 agosto 1961 n. 8, concernente l'assunzione di mutui passivi per il finanziamento del menzionato programma di lavori e di provvidenze, prevede che le spese finanziate con il provento dei mutui per l'attuazione del programma di cui si tratta gravino con impegno sui vari appositi capitoli di spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1961/1962.

Nell'adunanza del 22.12.1961 il Consiglio Regionale ha approvato il seguente disegno di legge recante norme per la concessione di contributi al fine di favorire l'impianto di nuovi stabilimenti industriali in zone economicamente depresse della Valle d'Aosta e che necessitano dell'apporto economico di attività industriali:

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Disegno di legge regionale n.19

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ... 1961, n. ... : PROVVIDENZE REGIONALI PER L'IMPIANTO DI NUOVI STABILIMENTI INDUSTRIALI IN ZONE ECONOMICAMENTE DEPRESSE DELLA VALLE D'AOSTA.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al fine di promuovere l'impianto di nuovi stabilimenti industriali nelle zone della Valle d'Aosta economicamente depresse e che necessitano dell'apporto economico di attività industriali è autorizzata la concessione di contributi straordinari regionali per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali nelle zone medesime alle condizioni previste dalla presente legge.

Art. 2

Le domande per la concessione dei contributi straordinari regionali previsti dalla presente legge debbono essere presentate all'Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio corredate dei programmi finanziari di produzione e di impiego di mano d'opera, nonché dei progetti di massima dei costruendi nuovi stabilimenti industriali.

Art. 3

I contributi straordinari regionali previsti dalla presente legge saranno concessi con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare per l'Industria ed il Commercio, alle imprese industriali che, a giudizio dell'Amministrazione Regionale, diano le necessarie garanzie finanziarie per l'impianto e la gestione dei nuovi stabilimenti industriali, per il maggiore impiego della mano d'opera locale e per lo scrupoloso rispetto della legislazione sul lavoro.

I contributi straordinari saranno concessi in relazione alla superficie delle aree di terreno acquistate e ritenute dalla Regione necessarie per il primo impianto di nuovi stabilimenti industriali.

Art. 4

I contributi straordinari previsti dalla presente legge saranno concessi e liquidati alle condizioni seguenti:

a) preventivo rilascio di atto di impegno, da parte delle imprese industriali, di assumere al lavoro mano d'opera locale secondo le percentuali della mano d'opera complessivamente impiegata nei costruendi stabilimenti fissate con le deliberazioni di concessione dei contributi;

b) preventivo rilascio, da parte delle imprese industriali, di atto di impegno a riservare a favore della Regione il diritto di prelazione in caso di vendita degli stabilimenti industriali e dei relativi terreni;

c) preventivo rilascio di atto di impegno, da parte delle imprese industriali, di stabilire e mantenere la sede fiscale, tecnica, commerciale e il domicilio legale in Valle d'Aosta;

d) pagamento rateale dei contributi regionali secondo le seguenti scadenze ed in base a quote percentuali dei contributi da determinare, caso per caso:

1^ rata: ad avvenuta ultimazione dei lavori di costruzione dei nuovi stabilimenti industriali;

2^ rata: all'inizio del funzionamento dei nuovi stabilimenti industriali;

3^ rata a saldo: tre mesi dopo la data di versamento della precedente 2^ rata.

Art. 5

Le spese per la concessione dei contributi straordinari di cui alla presente legge, previste per il corrente esercizio finanziario in Lire sessanta milioni, saranno approvate e finanziate con imputazione all'apposito capitolo 155 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1961/1962, recante lo stanziamento straordinario di Lire sessanta milioni.

In sede di approvazione dei bilanci di previsione della Regione per i successivi esercizi finanziari e compatibilmente con le disponibilità dei bilanci stessi, saranno istituiti appositi corrispondenti capitoli di spesa per il finanziamento delle ulteriori spese per la concessione di contributi straordinari regionali ai sensi della presente legge.

Art. 6

Con separata legge sarà disciplinata la funzione amministrativa della Regione relativa alla espropriazione per pubblica utilità di immobili destinati all'insediamento ed all'ampliamento di nuove attività industriali nella Regione con spese non a carico dello Stato.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, lì

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In merito alle norme del disegno di legge di cui sopra il Sig. Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, con lettera in data 27 gennaio 1962 prot. n. 300, ha comunicato quanto segue:

"OGGETTO: Disegno di legge recante provvidenze per l'impianto di nuovi Stabilimenti in zone economicamente depresse della Regione.- Deliberazione consiliare n. 156 in data 22.12.1961.

Si rinvia a codesto Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 31 - 4° comma - dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, copia del disegno di legge distinto in oggetto perché:

1) risultando approvato senza attendere le determinazioni della Commissione C.E.E. contrasta con l'osservanza degli obblighi internazionali sotto lo specifico aspetto della violazione dell'articolo 93 n. 3 - della legge 14 ottobre 1957 n. 1203 - concernente la ratifica del Trattato Roma - ISTITUTO C.E.E.;

2) l'articolo 3 conferisce alla Giunta Regionale troppi ampi poteri discrezionali per la concessione dei contributi e relativo ammontare;

3) l'articolo 4 - lettera A - concreta limitazione per l'assunzione di mano d'opera mentre la Regione non ha competenza legislativa in materia di lavoro".

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Con successiva lettera in data 18 maggio 1962, prot. n. 3655, il Sig. Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, comunicava quanto segue, in relazione a precorsa corrispondenza già trasmessa in copia ai Signori Consiglieri regionali:

"OGGETTO: Disegno di legge recante provvidenze per l'impianto di stabilimenti industriali nelle zone economicamente depresse della Regione - Provvedimento n. 156 del 22 dicembre 1961.

Il Ministero degli Affari Esteri, al quale furono trasmessi gli atti e le notizie pervenute dalla S.V. con nota n. 40 in data 10 aprile u.s., ha, con telegramma 11 corrente, comunicato che la C.E.E. ha fatto presente che la lettera 27 gennaio 1962 n. 300, di questa Commissione di Coordinamento e la risposta in data con foglio 3 marzo 1962 n. 40, inducono a credere che l'originario disegno di legge, di cui all'oggetto, sarà modificato ed emendato da codesto Consiglio Regionale, in modo da eliminare le incertezze a suo tempo segnalate.

Aggiunge, il predetto dicastero che, ciò stante, la C.E.E., affinché possa pronunziarsi definitivamente in argomento, gradirebbe ricevere al più presto il testo del disegno di legge emendato.

Si prega, pertanto, volersi compiacere sottoporre al Consiglio Regionale le opportune modifiche e trasmettere il nuovo provvedimento con la più cortese sollecitudine per porre in grado questa Commissione di Coordinamento di inoltrarlo alla rappresentanza permanente italiana presso la C.E.E."

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Il Consiglio Regionale, nell'adunanza del 4 giugno 1962, ha stabilito di rinviare alla prossima adunanza consiliare ogni decisione sulle proposte di modificazioni al disegno di legge regionale approvato nell'adunanza del 22.12.1961 (oggetto n. 156) recante provvidenze per l'impianto di stabilimenti industriali in zone economicamente depresse della Valle d'Aosta, demandando alle Commissioni consiliari permanenti per l'Industria e il Commercio e per il Turismo, Antichità e Belle Arti di esaminare la questione e di formulare eventuali altre proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio nella prossima adunanza.

Sentito il parere espresso dalle predette Commissioni e ritenuta l'opportunità di limitare al fondo residuato di Lire sessanta milioni, già finanziato con mutuo passivo ai sensi della legge regionale 30 agosto 1961 n. 8 e impegnato con provvedimento consiliare n. 69 in data 4 giugno 1962,- le spese per la concessione dei contributi da erogare in applicazione della legge regionale in esame, in quanto eventuali successivi provvedimenti ed interventi atti a promuovere lo sviluppo industriale nelle aree depresse saranno disposti in applicazione delle norme delle leggi statali vigenti in materia e di eventuali emanande leggi regionali,

si propone

che il Consiglio Regionale approvi l'allegato nuovo disegno di legge regionale a parziale modificazione degli articoli 3, 4 e 5 del precedente disegno di legge, già approvato nell'adunanza consiliare del 22.12.1961, per quanto concerne i seguenti punti:

a) modifica della parte iniziale del primo comma dell'art. 1 come segue: "Al fine di promuovere l'impianto di nuovi stabilimenti industriali nelle zone della Valle d'Aosta riconosciute economicamente depresse ai sensi delle vigenti leggi e che necessitano (ecc. ecc. segue testo precedente).

b) aggiunta di un nuovo comma finale all'art. 3, per quanto concerne la misura massima per la determinazione dei contributi regionali;

c) modifica del capoverso a) dell'art. 4 per quanto concerne l'assunzione al lavoro di mano d'opera disoccupata tramite i competenti Uffici di collocamento;

d) modificazione del 1° comma dell'art. 5, per quanto concerne l'impegno della spesa di Lire 60.000.000, già finanziata con mutuo e già impegnata all'apposito capitolo 155 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1961/1962 con provvedimento consiliare n. 69 in data 4 giugno 1962;

e) soppressione del secondo comma dell'art. 5, relativo alla previsione di spese a carico dei bilanci di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, e successivi esercizi finanziari, per la concessione di contributi ai sensi della legge regionale in esame.

(SEGUE disegno di legge regionale...Omissis...)

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L'Assessore NICCO, richiamati i precedenti del problema, fa una dettagliata relazione sull'argomento illustrando, altresì, le modifiche da apportare al testo del disegno di legge in esame.

Il Presidente, FILLIETROZ, dichiara quindi aperta la discussione generale.

Segue sull'argomento un'ampia discussione alla quale prendono parte i Consiglieri GUGLIELMINETTI, DUJANY, TREVES, VALLINO, AILLON, BORDON, gli Assessori CHANTEL, FOSSON, NICCO, MANGANONI, il Presidente della Giunta, MARCOZ, e i Consiglieri LUCAT, VUILLERMOZ e VESAN.

Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni o chiedere chiarimenti sull'argomento in discussione, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a votare, per alzata di mano, per l'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge in questione e delle relative modifiche ed emendamenti.

Articolo 1 - Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio con l'emendamento proposto dalla Giunta al primo comma dell'articolo stesso (Consiglieri presenti e votanti: ventotto; voti favorevoli 27; voti contrari uno (Guglielminetti).

Articolo 2 - Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventinove; voti favorevoli: ventotto; voti contrari: uno (Guglielminetti).

Articolo 3 - Si dà atto che l'articolo 3 è approvato dal Consiglio con un nuovo comma finale, proposto dalla Giunta, e con il seguente emendamento aggiuntivo proposto dal Consigliere Vesan al secondo coma - 2° rigo, dopo la parola "superficie" aggiungere le parole "e al valore..." (Consiglieri presenti e votanti: ventotto; voti favorevoli: ventisette; voti contrari: uno (Guglielminetti).

Articolo 4 - Si dà atto che l'articolo 4 è approvato dal Consiglio (Consiglieri presenti e votanti: ventotto; voti favorevoli: ventisei; voti contrari: due (Dujany e Guglielminetti).

Articolo 5 - 6 e 7 - Si dà atto che gli articoli 5, 6 e 7 sono approvati dal Consiglio senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventotto; voti favorevoli: ventisette; voti contrari: uno (Guglielminetti).

Il Presidente, FILLIETROZ,- dopo aver accertato e dichiarato che i sette articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati, con sette separate votazioni, per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato nuovo disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori DUJANY, MACHET e VALLINO, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventotto

- Voti favorevoli: ventiquattro;

- Voti contrari: quattro.

Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato nuovo disegno di legge regionale recante provvidenze per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali in zone economicamente depresse della Valle d'Aosta:

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Disegno di legge regionale n. 18

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge ... n. ... : PROVVIDENZE REGIONALI PER L'IMPIANTO DI NUOVI STABILIMENTI INDUSTRIALI IN ZONE ECONOMICAMENTE DEPRESSE DELLA VALLE D'AOSTA.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al fine di promuovere l'impianto di nuovi stabilimenti industriali nelle zone della Valle d'Aosta riconosciute economicamente depresse ai sensi delle leggi vigenti e che necessitano dell'apporto economico di attività industriali, è autorizzata la concessione di contributi straordinari regionali per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali nelle zone medesime alle condizioni previste dalla presente legge.

Art. 2

Le domande per la concessione dei contributi straordinari regionali previsti dalla presente legge debbono essere presentate all'Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio corredate dei programmi finanziari di produzione o di impiego di mano d'opera, nonché dei progetti di massima dei costruendi nuovi stabilimenti industriali.

Art. 3

I contributi straordinari regionali previsti dalla presente legge saranno concessi, con deliberazione del Consiglio Regionale, alle Imprese industriali che, a giudizio dell'Amministrazione Regionale, diano le necessarie garanzie finanziarie per l'impianto e la gestione dei nuovi stabilimenti industriali, per il maggiore impiego della mano d'opera locale e per lo scrupoloso rispetto della legislazione sul lavoro.

I contributi straordinari saranno concessi in relazione alla superficie e al valore delle aree di terreno acquistate e ritenute dalla Regione necessarie per il primo impianto dei nuovi stabilimenti industriali.

La misura dei contributi sarà, di volta in volta, determinata in base ad un importo non superiore a Lire milletrecento per ogni metro quadrato di superficie delle aree di terreno di cui al precedente comma.

Art. 4

I contributi straordinari previsti dalla presente legge saranno concessi e liquidati alle condizioni seguenti:

a) preventivo rilascio di atto di impegno, da parte delle Imprese industriali, di assumere al lavoro, nei costruendi stabilimenti, mano d'opera disoccupata tramite i competenti Uffici di collocamento, in conformità alle vigenti norme di legge;

b) preventivo rilascio, da parte delle Imprese industriali, di atto di impegno a riservare a favore della Regione il diritto di prelazione in caso di vendita degli stabilimenti industriali e dei relativi terreni;

c) preventivo rilascio di atto di impegno, da parte delle Imprese industriali, di stabilire e mantenere la sede fiscale, tecnica commerciale e il domicilio legale in Valle d'Aosta

d) pagamento rateale dei contributi regionali secondo le seguenti scadenze ed in base a quote percentuali dei contributi da determinare, caso per caso:

1^ rata: ad avvenuta ultimazione dei lavori di costruzione dei nuovi stabilimenti industriali;

2^ rata: all'inizio del funzionamento dei nuovi stabilimenti industriali;

3^ rata a saldo: tre mesi dopo la data di versamento della precedente 2^ rata.

Art. 5

Le spese previste in complessive Lire sessanta milioni da erogare per la concessione dei contributi straordinari di cui alla presente legge saranno imputate all'apposito fondo residuato di Lire sessanta milioni finanziato mediante assunzione di mutuo passivo ai sensi della legge regionale 30 agosto 1961 ed impegnato con provvedimento consiliare n. 69 in data 4 giugno 1962.

Art. 6

Con separata legge sarà disciplinata la funzione amministrativa della Regione relativa alla espropriazione per pubblica utilità di immobili destinati all'insediamento ed all'ampliamento di nuove attività industriali nella Regione con spese non a carico dello Stato.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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Si dà atto che l'adunanza viene sospesa alle ore dodici e minuti cinquanta

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