Objet du Conseil n. 119 du 18 juillet 1962 - Verbale

OGGETTO N. 119/62 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO, DI ANTICHITÀ, MONUMENTI E BELLE ARTI IN VALLE D'AOSTA.

Il Presidente, FILLIETROZ, dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di modifica del disegno di legge regionale approvato nell'adunanza consiliare del 4 giugno 1962, (oggetto n. 63) e recante norme per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, di antichità, monumenti e belle arti in Valle d'Aosta, proposta trasmessa ai Signori Consiglieri con lettera in data 5 luglio 1962 - prot. n. 155/149:

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Con provvedimento n. 63 in data 4 giugno 1962 il Consiglio Regionale ha approvato un disegno di legge regionale recante norme sull'attribuzione di funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali e panoramiche, di tutela del paesaggio, di antichità, monumenti e belle arti in Valle d'Aosta.

Con lettera in data 4 luglio 1962, prot. n. 1959, il Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta ha comunicato quanto segue:

"Ai sensi del quarto comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, si restituisce, non vistato, il disegno di legge in oggetto, in quanto il passaggio di funzioni ministeriali dallo Stato alla Regione non può avvenire mediante provvedimento regionale".

Altre Regioni a Statuto speciale hanno adottato e promulgato analoghi provvedimenti; ad esempio la Regione Sarda ha emanato la legge regionale n. 5 in data 24.6.1958 recante "determinazione degli organi amministrativi regionali nelle materie di agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento, ecc.

Tenuto conto che gli articoli 6 e 57 dello Statuto speciale per la Sardegna, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.3, corrispondono sostanzialmente agli articoli 4 e 51 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta;

Visto l'articolo 2, lettera q) dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n.4;

Si propone che il Consiglio Regionale

Approvi

l'allegato nuovo disegno di legge regionale recante: Esercizio di funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali e panoramiche di tutela del paesaggio, di antichità, monumenti e belle arti in Valle d'Aosta.

(SEGUE disegno di legge regionale)

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Il Presidente della Giunta, MARCOZ, fa un'ampia e dettagliata relazione sull'argomento richiamando, fra l'altro, i precedenti del problema.

Il Presidente, FILLIETROZ, dichiara, quindi, aperta la discussione generale.

Segue discussione alla quale prendono parte, oltre al Presidente della Giunta, MARCOZ, i Consiglieri PALMAS (il quale propone alcuni emendamenti agli articoli 1 e 2 del testo del nuovo disegno di legge), DUJANY e GUGLIELMINETTI, e il Presidente, FILLIETROZ, il quale dà lettura di una proposta inerente l'approvazione del nuovo disegno di legge regionale.

Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni o chiedere chiarimenti sul problema in esame, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione, per alzata di mano, dei singoli articoli del nuovo disegno di legge in esame e dei relativi emendamenti.

Articolo 1 - Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio, senza discussione, con il seguente emendamento soppressivo, proposto dal Consigliere Palmas al 1° e 2° rigo dell'art. 1, con lo stralcio delle seguenti parole: "...di protezione delle bellezze naturali e panoramiche...." (Consiglieri presenti: ventinove; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Aillon, Berthod, Bordon, Dujany, Lucat, Machet, Maschio, Petigat, Trèves e Vesan; Consiglieri votanti: diciannove; voti favorevoli: diciotto; un voto contrario (Guglielminetti).

Articolo 2 - Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio, senza discussione nel seguente nuovo testo, comprensivo degli emendamenti proposti dal Consigliere Palmas:

"Fino a quando non diverrà operante la legislazione regionale in materia di tutela del paesaggio, la competenza amministrativa e le funzioni che la legislazione statale demanda nella materia stessa al Ministero della Pubblica Istruzione e alle Sovraintendenze alle Antichità, Monumenti e Belle Arti, sono esercitate in Valle d'Aosta dall'Assessorato Regionale per il Turismo, quelle demandate al Ministro della Pubblica Istruzione sono esercitate dall'Assessore Regionale al Turismo, quelle demandante ai Sovraintendenti alle Antichità, Monumenti e Belle Arti sono esercitate dal Sovraintendente regionale alle Antichità, Monumenti e Belle Arti per la Valle d'Aosta".

(Consiglieri presenti: ventinove; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Aillon, Berthod, Bordon, Dujany, Lucat, Machet, Maschio, Petigat, Trèves e Vesan; Consiglieri votanti: diciannove; voti favorevoli: diciotto; un voto contrario (Guglielminetti).

Articoli 3 e 4 - Si dà atto che gli articoli 3 e 4 sono approvati dal Consiglio, senza discussione (Consiglieri presenti: ventinove; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Aillon, Berthod, Bordon, Dujany, Lucat, Machet, Maschio, Petigat, Trèves e Vesan; Consiglieri votanti: diciannove Voti favorevoli: diciotto; un voto contrario (Guglielminetti).

Il Presidente, FILLIETROZ,- dopo aver accertato e dichiarato che i quattro articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati, con quattro separate votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato nuovo disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale a scrutinio segreto ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori DUJANY, MACHET e NICCO Anselmo, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti: ventinove -

- Consiglieri astenutisi dalla votazione: dieci (Aillon, Berthod, Bordon, Dujany, Lucat, Machet, Maschio, Petigat, Trèves e Vesan) -

- Consiglieri votanti: diciannove;

- Voti favorevoli: diciotto;

- Un voto contrario.

Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato nuovo disegno di legge regionale recante norme per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, di antichità, monumenti e belle arti in Valle d'Aosta:

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ... n. ... : "ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO, DI ANTICHITÀ, MONUMENTI E BELLE ARTI IN VALLE D'AOSTA".

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, di antichità, monumenti e Belle Arti,- devolute in Valle d'Aosta alla Regione ai sensi degli articoli 2 lettera q), 3 lettera m) e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4, nonché dell'articolo 5 del Decreto Legislativo C.P.S. 23.12.1946 n. 532 -, sono esercitate dall'Assessorato Regionale per il Turismo, che vi provvede mediante gli uffici e il personale della Sovraintendenza Regionale alle Antichità, Monumenti e Belle Arti, ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Art. 2

Fino a quando non diverrà operante la legislazione regionale in materia di tutela del paesaggio, la competenza amministrativa e le funzioni che la legislazione statale demanda nella materia stessa al Ministero della Pubblica Istruzione e alle Sovraintendenze alle Antichità, Monumenti e Belle Arti, sono esercitate in Valle d'Aosta dall'Assessorato Regionale per il Turismo, quelle demandate al Ministro della Pubblica Istruzione sono esercitate dall'Assessore Regionale al Turismo, quelle demandate ai Sovraintendenti alle Antichità, Monumenti e Belle Arti sono esercitate dal Sovraintendente Regionale alle Antichità, Monumenti e Belle Arti per la Valle d'Aosta.

Art. 3

Contro i provvedimenti del Sovraintendente Regionale alle Antichità, Monumenti e Belle Arti e dell'Assessore Regionale per il Turismo, è ammesso ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, alla Giunta Regionale, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° coma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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