Objet du Conseil n. 13 du 20 février 1963 - Verbale
OGGETTO N. 13/63 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO, DI ANTICHITÀ, MONUMENTI E BELLE ARTI IN VALLE D'AOSTA.- RICORSO GOVERNATIVO ALLA CORTE COSTITUZIONALE. (COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA).
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato ricorso governativo alla Corte Costituzionale contro il disegno di legge regionale recante norme per l'esercizio di funzioni amministrative da parte della Regione, in materia di tutela del paesaggio, di antichità, monumenti e belle arti:
COPIA
Cont. 5648/62
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
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ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE
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RICORSO
del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, on. prof. Amintore Fanfani, rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato
contro
la REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, domiciliato per la carica in Aosta, nella sede dell'Amministrazione regionale
per
la dichiarazione d'illegittimità costituzionale e il conseguente annullamento del disegno di legge regionale recante norme per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, di antichità, di monumenti e di belle arti, approvato, in sede di rinvio ex-art. 31 S.S.V.A., del Consiglio regionale il 4 ottobre 1962, comunicato il 9 s.m.
FATTO
1 - Il disegno di legge impegnato con il presente atto è del seguente tenore:
Art. 1
Le funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, di antichità, monumenti e belle arti, - devolute in Valle di Aosta alla Regione ai sensi degli articoli 2 lettera q, 3 lettera m e 4 dello Statuto speciale per la Valle di Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, nonché dell'art. 5 del Decreto Legislativo C.P.S. 23 dicembre 1946 n. 532 -, sono esercitate dall'Assessorato regionale per il Turismo, che vi provvede mediante gli uffici ed il personale della Sovraintendenza regionale alle Antichità, Monumenti e Belle Arti, ai sensi delle leggi vigenti in materia.
Art. 2
Fino a quando non diverrà operante la legislazione in materia di tutela del paesaggio, la competenza amministrativa e le funzioni che la legislazione statale domanda nella materia stessa al Ministero della Pubblica Istruzione ed alle Sovraintendenze alle Antichità, Monumenti e Belle Arti sono esercitate in Valle di Aosta dall'Assessorato regionale per il Turismo, quelle demandante al Ministro della Pubblica Istruzione sono esercitate dal sovraintendente regionale alle Antichità, Monumenti e belle arti per la Valle d'Aosta.
Art. 3
Contro i provvedimenti del Sovraintendente regionale alle Antichità, Monumenti e Belle Arti e dello Assessore regionale per il Turismo, è ammesso ricorso, entro 20 giorni dal la comunicazione, alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle di Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale del la Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle di Aosta.
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Del surriportato disegno di legge il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede l'annullamento, previa dichiarazione della sua illegittimità costituzionale, ai sensi degli art. 127 e VIII disposizione transitoria Cost., 31 S.S.V.A. e 31 legge 11 marzo 1953, n. 87 per i seguenti motivi di
DIRITTO
La Regione Valdostana ha competenza legislativa primaria, ai sensi dell'art. 2 q) S.S.V.A. in materia di tutela del paesaggio e competenza legislativa terziaria o integrativa, ai sensi del successivo art. 3 m), in materia di antichità e belle arti.
In queste materie, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano, ai sensi dell'art. 51 S.S.V.A., le leggi dello Stato.
Lo Statuto Valdostano non prevede espressamente l'emanazione di norme, statali, di attuazione, neppure per quanto riguarda il trasferimento di funzioni e di uffici dallo Stato alla Regione.
È, però, principio generale dell'ordinamento, come si evince dalla VIII disposizione transitoria della Costituzione, derogata (ma solo per quanto attiene al procedimento) degli articoli 55 S.S.Sa., 43 S.S.Sic e 05 S.S.T.AA., che il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni è regolato, per ogni ramo della pubblica amministrazione, da leggi statali.
La legge regionale impugnata vìola, perciò, la citata VIII disposizione e di principio in esso enunciato, che la Corte Ec.ma ha sempre considerato ed in numerose sentenze, di carattere generale ed inderogabile.
L'art. 5 D.L.C.P.S. 23 dicembre 1946, n. 532, che devolve alla Regione l'esercizio delle attribuzioni spettanti alle Sovraintendenze alle antichità ed alle belle arti (non quelle spettanti al Ministro per la P.I. ed altri organi dello Stato), conferma, con argomento a-contrario, la tesi da noi sostenuta.
Pertanto
SI CONCLUDE
perché piaccia alla Corte Ecc.ma, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare costituzionalmente illegittimo e, conseguentemente, annullare il disegno di legge regionale in epigrafe indicato.
Roma, 20 ottobre 1962
F.to Giuseppe GUGLIELMI
Sostituto Avvocato Generale dello Stato
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Nel termine di legge sarà depositato l'originale ricorso relatato, insieme con la copia del disegno di legge regionale impugnato e della deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Roma, 20 ottobre 1962
F.to GIUSEPPE GUGLIELMI
Sostituto Avvocato Generale dello Stato
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RELAZIONE DI NOTIFICA
L'anno 1962 il giorno 23 del mese di ottobre in Aosta istante il Presidente del Consiglio dei Ministri, ut supra, io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto Tribunale di Aosta ho, per legale scienza e ad ogni effetto di legge, notificato l'antescritto ricorso al Presidente della Giunta regionale Valdostana mediante consegna di copia a mani del Segretario Dr. Crétier Raffaele che ne cura la consegna al Presidente Avv. Oreste Marcoz brevemente assente.
F.to PIETRO BOCCA
Aiutante Ufficiale Giudiziario
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Alla relazione del Presidente della Giunta, MARCOZ, segue discussione alla quale prendono parte i Consiglieri PALMAS e GUGLIELMINETTI.
Il Consiglio prende atto della necessità che la Regione resista in giudizio al ricorso governativo di cui si tratta.
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