Objet du Conseil n. 44 du 5 avril 1963 - Verbale

OGGETTO N. 44/63 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO TEMPORANEO AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

Il Presidente della Giunta, MARCOZ, riferisce al Consiglio in merito alla sottoriportata proposta relativa al disegno di legge regionale concernente l'attribuzione di un assegno temporaneo al personale dipendente dell'Amministrazione Regionale, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 5 aprile 1963:

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Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 33 in data 5 febbraio 1963 è stata pubblicata la legge 28 gennaio 1963 n.20, recante la "attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle Amministrazioni dello Stato".

Con marconigramma in data 14 febbraio 1963 il Ministero dell'Interno ha dato disposizioni ai competenti organi locali affinché l'assegno temporaneo di cui si tratta sia attribuito ai Segretari Comunali e Provinciali, con la stessa decorrenza (1.1.1963) e nelle stesse misure previste per i corrispondenti gradi o coefficienti statali, trattandosi di una modificazione di carattere generale al trattamento economico disposta dallo Stato per i propri dipendenti.

Gli articoli 179 e 180 delle vigenti norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956 n. 3 e successive modificazioni, prevedono l'applicazione agli emolumenti principali ed accessori del personale regionale delle variazioni, in aumento o in diminuzione, stabilite dai provvedimenti legislativi statali nei confronti del personale dello Stato e degli Enti locali.

I rappresentanti della Commissione interna del personale hanno richiesto la corresponsione al personale dipendente dall'Amministrazione Regionale di un assegno temporaneo analogo a quello di cui alla legge 28 gennaio 1963 n. 20, facendo presente che tale assegno è stato dalle altre tre Regioni a Statuto speciale già concesso e corrisposto al rispettivo personale.

La Giunta Regionale, esaminata la richiesta di cui si tratta e ritenuto che, ai sensi delle vigenti norme del regolamento organico del personale regionale, la richiesta stessa debba essere accolta, ha stabilito di proporre al Consiglio Regionale di approvare l'attribuzione al personale regionale di un assegno mensile temporaneo con la decorrenza e nelle misure previste per i corrispondenti gradi o coefficienti del personale civile statale dalla legge 28 gennaio 1963 n. 20.

Il provvedimento è proposto anche in considerazione dell'attuale aumentato ed elevato costo della vita, in seguito agli avvenuti aumenti dei generi di prima necessità e dei prezzi in genere, nonché in relazione alla potestà legislativa primaria spettante alla Regione in materia di stato giuridico ed economi co del proprio personale ai sensi della lettera a) dell'articolo 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4.

Le misure mensili lorde dell'assegno temporaneo di cui si tratta, con riferimento ai singoli gradi e coefficienti di stipendio del personale regionale, ed ai corrispondenti gradi e coefficienti del personale statale, risultano le seguenti:

Gradi regionali

Coefficienti

Importo mensile lordo

1

900

70.000

2

746

58.000

3

670

52.000

4

500

39.000

5

402

31.500

6

325

24.650

7

271

23.350

8

229

18.000

9

202

18.000

10

180

14.000

11

157

14.000

12 a

180

14.000

12 b

173

14.000

12 c

159

14.000

12 d

151

12.000

12 e

142

12.000

La spesa prevista a carico del bilancio regionale per l'attuazione del provvedimento di cui si tratta ammonta a complessive annue lorde Lire 90.000.000 circa (per il primo semestre dell'anno 1963 ammonta a £. 45.000.000 circa) e può essere finanziata sui vari capitoli di spesa del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario sui quali gravano le spese per il personale ed i cui stanziamenti possono essere integrati delle somme occorrenti a fronteggiare la nuova maggiore spesa mediante la maggiore entrata, di carattere ordinario e continuativo, accertata nel corso della gestione del bilancio per il corrente esercizio finanziario sul capitolo 22 della Parte Entrata del bilancio (provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione delle entrate erariali previste dall'articolo 2 della legge 29.11.1955 n. 1179, sull'ordinamento finanziario della Regione).

Sul predetto capitolo di entrata, avente una previsione annua di Lire 1.550.000.000 è, infatti, accertata una maggiore entrata annua di oltre Lire 200 milioni dovuta al normale incremento dei cespiti imponibili e dei proventi delle entrate erariali ammesse a ripartizione. Tale maggiore entrata, di carattere continuativo, assicura anche il finanziamento per i successivi esercizi finanziari della spesa annua derivante dall'applicazione del provvedimento legislativo in esame, trattandosi di nuove o maggiori spese ordinarie ricorrenti.

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OMISSIS - Segue disegno di legge in merito al quale ha espresso parare favorevole l'apposita Commissione consultiva paritetica prevista dall'articolo 110 del vigente Regolamento organico per i servizi e per il per sonale dell'Amministrazione Regionale.

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Sull'argomento segue discussione di carattere generale, alla quale prendono parte il Presidente, FILLIETROZ, il Presidente della Giunta, MARCOZ, l'Assessore FOSSON ed i Consiglieri DUJANY, BORDON, TREVES e LUCAT.

Il Consigliere DUJANY, accennando alla questione delle assunzioni continue di personale, chiede al Presidente, FILLIETROZ, di voler sottoporre all'approvazione del Consiglio il seguente ordine del giorno, di cui dà lettura:

"IL CONSIGLIO REGIONALE

impegna la Giunta a sottoporre alla sua approvazione eventuali nuove assunzioni di personale, sotto qualunque forma (straordinario, avventizio, giornaliero, incaricato e di qualunque grado)".

Sulla questione oggetto dell'ordine del giorno intervengono, oltre al Presidente della Giunta, MARCOZ, l'Assessore FOSSON ed i Consiglieri DUJANY, MANGANONI, TREVES, LUCAT e il Vice Presidente VUILLERMOZ.

Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti l'approvazione dell'ordine del giorno presentato dal Consigliere Dujany.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio con voti favorevoli dieci e voti contrari quindici, non ha approvato l'ordine del giorno soprariportato (Consiglieri presenti: ventisei; Consiglieri votanti: venticinque; astenutosi dalla votazione il Consigliere Machet).

Il Consiglio prende atto.

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Il Presidente, FILLIETROZ, rilevato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sulla discussione di carattere generale, invita il Consiglio a procedere all'esame e alla votazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1 - Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventisei).

Articolo 2 - Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, dopo breve discussione, alla quale prendono parte i Consiglieri Vuillermoz - Vice Presidente, Dujany, Montesano e Trèves (Consiglieri presenti e votanti: ventisei).

Articoli 3, 4, 5 e 6 - Si dà atto che gli articoli 3, 4, 5 e 6 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e con lo stralcio, all'articolo 4, delle ultime due linee successive alle parole "del bilancio stesso" (Consiglieri presenti e votanti: ventisei).

Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver accertato e dichiarato che i sei articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati ad unanimità di voti favorevoli, espressi con sei separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Dujany, Machet e Page, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventotto;

- Voti favorevoli: ventotto.

Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione Regionale:

Disegno di legge regionale n. 7

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ... n. ... : ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO TEMPORANEO AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al personale dell'Amministrazione Regionale avente un normale e diretto rapporto di pubblico impiego con la Regione e retribuito in base alle vigenti tabelle organiche del personale dell'Amministrazione Regionale, è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1963, un assegno temporaneo nelle misure mensili lorde indicate nella tabella seguente:

Gradi regionali

Coefficienti

Importo mensile lordo

1

900

70.000

2

746

58.000

3

670

52.000

4

500

39.000

5

402

31.500

6

325

24.650

7

271

23.350

8

229

18.000

9

202

18.000

10

180

14.000

11

157

14.000

12 a

180

14.000

12 b

173

14.000

12 c

159

14.000

12 d

151

12.000

12 e

142

12.000

Art. 2

L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo non è corrisposto:

a) al personale incaricato retribuito mediante compensi e indennità mensili d'incarico;

b) al personale salariato avente un rapporto di lavoro retribuito in base alle norme dei contratti collettivi di lavoro;

c) al personale addetto ai servizi di controllo presso gli Stabilimenti speciali di St. Vincent;

d) al personale addetto alla pulizia degli uffici dell'Amministrazione Regionale e al personale, comunque assunto o incaricato, retribuito non in base agli assegni tabellari e alle norme del regolamento organico per il personale della Amministrazione Regionale.

Art. 3

L'assegno temporaneo previsto dalla presente legge è soggetto alle ritenute di legge, è ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio o salario per aspettativa, disponibilità, punizioni disciplinari od altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio o salario ed è sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio o salario.

L'assegno stesso non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza, dell'indennità di licenziamento o di cessazione dal servizio, né va considerato nella determinazione della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio paga o retribuzione e non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili e non pensionabili eventualmente goduti.

Art. 4

Alla liquidazione delle spese, previste in complessive annue lorde Lire 90.000.000 per la corresponsione dell'assegno temporaneo di cui alla presente legge, si provvederà mediante imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari di spesa dei capitoli del bilancio di previsione della Regione riguardanti le spese per emolumenti al personale dei vari servizi regionali.

Per il finanziamento della maggiore spesa derivante a carico del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario dalla applicazione della presente legge, prevista in Lire 45.000.000 per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1963, sono approvate le variazioni di cui al successivo articolo 5 agli stati di previsione dell'ENTRATA (aumento di Lire 45 milioni sul capitolo 22) e della Parte SPESA (aumenti su capitoli vari per complessive Lire 45 milioni) del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, mentre alla copertura della maggiore spesa annua, prevista in Lire 90.000.000, per i successivi esercizi finanziari si provvederà con la maggiore entrata annua ordinaria già accertata (per oltre Lire duecento milioni) nel corso dell'esercizio finanziario 1962/1963 sul Capitolo 22 della Parte ENTRATA del bilancio stesso.

Art. 5

Al bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sono apportate le seguenti variazioni per il finanziamento delle spese derivanti a carico del bilancio stesso dalla applicazione della presente legge:

Variazione in aumento alla Parte I^ ENTRATA (per Lire 45.000.000)

Lo stanziamento del capitolo 22 ("Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'articolo 2 della legge 29.11.1955 n. 1179, sull'ordinamento finanziario della Regione"), è aumentato di Lire quarantacinquemilioni.

Variazioni in aumento alla Parte II^ SPESA (per complessive Lire 45.000.000)

Lo stanziamento del capitolo 11 ("Stipendi, salari, indennità fisse, assegni e trattamento di quiescenza e di licenziamento al personale dell'Amministrazione Regionale"), è aumentato di Lire 30.500.000.

Lo stanziamento del capitolo 15 ("Stipendi, salari, indennità, assegni e trattamento di quiescenza, assistenziale e licenziamento al personale del servizio forestale regionale") è aumentato di Lire 2.500.000.

Lo stanziamento del capitolo 38 ("Stipendi, salari, assegni, assicurazioni e trattamento di quiescenza al personale addetto alla Commissione di Coordinamento") è aumentato di Lire 200.000.

Lo stanziamento del capitolo 66 ("Spese per la manutenzione delle strade regionali - salari e indennità ai cantonieri e capi cantonieri, ecc.") è aumentato di Lire 3.500.000.

Lo stanziamento del capitolo 73 ("Spese per le scuole medie superiori - stipendi, indennità, assegni, competenze fisse ecc. al personale, ecc.") è aumentato di Lire 1.000.000.

Lo stanziamento del capitolo 93 ("Spese per l'Istituto Professionale Regionale stipendi, indennità, assegni, competenze fisse, ecc. al personale, ecc.") è aumentato di Lire 300.000.

Lo stanziamento del capitolo 95 B ("Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi del Laboratorio Regionale di Igiene e Profilassi: "Spese per stipendi, salari, indennità, assegni e competenze fisse, ecc.") è aumentato di Lire 1.500.000.

Lo stanziamento del capitolo 107 ("Spese per il funzionamento della locale Federazione O.N.M.I. comprese le spese per il personale amministrativo") è aumentato di Lire 500.000.

Lo stanziamento del capitolo 108 A ("Spese per il funzionamento dei servizi dell'Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta: Spese per stipendi, salari, indennità, assegni, ecc. del personale") è aumentato di Lire 5.000.000.

Art. 6

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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