Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 343 du 28 janvier 2009 - Resoconto

OGGETTO N. 343/XIII - Proposta di regolamento: "Modificazioni al regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7 (Disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico (IRT))".

Articolo 1

(Modificazione all'articolo 3)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7 (Disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico (IRT)), è sostituito dal seguente:

"2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, una variazione, in aumento o in diminuzione, sino ad un massimo del 30 per cento, delle misure stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze.".

Articolo 2

(Inserimento dell'articolo 3bis)

1. Dopo l'articolo 3 del r.r. 7/1998, come modificato dall'articolo 1, è inserito il seguente:

"Art. 3bis

(Esenzioni)

1. Sono esentati dal pagamento dell'IRT gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto autoveicoli o motoveicoli, anche non adattati, intestati a persone con disabilità sensoriale oppure ai familiari che le abbiano fiscalmente in carico, purché sia stata concessa l'indennità di accompagnamento.

2. Ai fini del presente regolamento, per persone con disabilità sensoriale si intendono i soggetti non vedenti o sordomuti, come individuati dall'articolo 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

3. Lo stato di disabilità sensoriale deve essere dichiarato e documentato in base alla normativa vigente in materia. Se l'autoveicolo o il motoveicolo è intestato al familiare al quale la persona con disabilità sensoriale è fiscalmente a carico, tale condizione deve essere contestualmente provata.

4. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

5. Ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), sono esentate dal pagamento dell'IRT le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), come definite dall'articolo 10 del medesimo decreto.

6. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), sono esentate dal pagamento dell'IRT le istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, a condizione che dichiarino di utilizzare direttamente i veicoli per lo svolgimento della propria attività statutaria.".

Articolo 3

(Inserimento dell'articolo 3ter)

1. Dopo l'articolo 3bis del r.r. 7/1998, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente:

"Articolo 3ter

(Agevolazione)

1. Per le formalità di trascrizione a seguito di successione ereditaria, in caso di effettuazione di due formalità consecutive, prima a favore di tutti gli eredi e poi a favore del singolo erede intestatario del veicolo, l'imposta è ridotta del 90 per cento per la prima formalità e del 10 per cento per la seconda. In ogni caso, le formalità di trascrizione devono essere immediatamente conseguenti l'una all'altra e contestualmente effettuate al PRA, unitamente alla presentazione della documentazione probatoria del diritto all'agevolazione.

2. In caso di accettazione dell'eredità senza successivo trasferimento della proprietà del veicolo e, quindi, di effettuazione di un'unica formalità, l'imposta è dovuta per intero. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica in caso di successivo trasferimento dagli eredi ad un terzo, senza che il singolo erede ne sia prima divenuto intestatario.

Articolo 4

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per l'anno 2009, la Giunta regionale può disporre la variazione delle misure dell'imposta regionale di trascrizione (IRT) con propria deliberazione da adottare entro il 30 giugno 2009. Gli effetti della variazione decorrono dalla data di pubblicazione della predetta deliberazione.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 3bis e 3ter del r.r. 7/1998, come introdotti dagli articoli 2 e 3, si applicano dal 1° gennaio 2009.

3. Le parole: "Ministro delle finanze", ovunque ricorrano nel r.r. 7/1998, sono sostituite dalle parole: "Ministro dell'economia e delle finanze".

Président - La parole au rapporteur, la Conseillère Impérial Hélène.

Impérial (UV) - Merci, M. le Président. L'imposta regionale di trascrizione (IRT), analoga dell'IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), è stata istituita in attuazione dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

Il comma 2 dell'articolo 56 sopracitato stabiliva che le Province potessero disporre l'aumento delle misure di base dell'imposta sino ad un massimo del 20%; successivamente, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), ha elevato tale limite fino ad un massimo del 30%.

L'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997 dispone che le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi. Con nota del 4 gennaio 2002, n. 26722, il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiarito, inoltre, che "le Province hanno la facoltà di disporre riduzioni per i tributi di loro competenza a favore di particolari categorie di contribuenti ritenute, in base anche alla loro capacità contributiva ed alle particolari condizioni soggettive, meritevoli di assolvere il tributo in forma più agevolata".

La seguente modifica al regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7 nasce come contributo ulteriore alle manovre messe in atto per rispondere alle criticità emerse a seguito della crisi finanziaria ed economica, che coinvolge in particolare il settore automobilistico; tale modifica, che risulterà di maggior favore per i contribuenti non è stata compresa nel cosiddetto "Disegno di legge anticrisi" poiché, trattandosi appunto di Regolamento, esso non può essere modificato da nuova legge, ma da apposito regolamento. La modifica proposta trova giustificazione nel fatto che alcune Province, tra cui ad esempio quella di Firenze, hanno già provveduto a deliberare agevolazioni della misura dell'Imposta provinciale di trascrizione, anche al di sotto delle tariffe ministeriali, con effetti che possono incidere negativamente sulle altre realtà territoriali, anche in termini di minor gettito di imposta.

Questa breve relazione mira ad evidenziare i punti salienti della modifica:

1. Poiché già oggi le Province possono aumentare sino ad un massimo del 30% le tariffe ministeriali, con tale modifica l'Amministrazione regionale potrà procedere a riduzione delle stesse sino ad un massime, del 30%;

2. Con tale manovra si potranno prevedere alcune riduzioni per particolari categorie di soggetti ritenute meritevoli (ad esempio, i disabili sensoriali per cui è prevista riduzione dell'imposta in misura pari al 95%);

3. Si stabilisce la possibilità di riduzione o esenzione dell'imposta per organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o per istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) o in persone giuridiche di diritto privato (ex IPAB);

4. Infine tale manovra evita la duplicazione del pagamento dell'imposta nei casi di successione con una doppia trascrizione dei veicoli, prima agli eredi e poi all'erede destinatario finale della proprietà dei veicoli stessi.

Président - La discussion générale est ouverte.

La parole à l'Assesseur au budget, aux finances et au patrimoine, Lavoyer.

Lavoyer (FA) - Grazie, Presidente. Non vi è nulla da aggiungere alla relazione esaustiva e chiara della collega Impérial. Era solo per facilitare i lavori del Consiglio, visto che è stato distribuito un emendamento che praticamente modifica gli articoli 2 e 3, questo emendamento si è reso necessario perché, da un confronto che è stato fatto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è stato chiarito che l'esenzione nell'ambito della disciplina IPT contrasterebbe con i limiti del succitato articolo 52. Rispetto al testo di legge emendato, quindi l'esenzione che era prevista per i disabili sensoriali non può essere classificata come esenzione ma, come ha detto bene la relatrice, ci attesteremo ad una riduzione del 95%, quindi l'emendamento nella sostanza modifica le parti che erano nell'articolo 2, esenzione, e vengono trasferite nell'articolo 3, agevolazioni. È più che altro un emendamento tecnico, ma, visto che andava a modificare i due articoli, volevo fare questa precisazione.

Président - S'il n'y a pas d'interventions en discussion générale, la discussion générale est fermée.

On passe à l'examen du règlement.

Je soumets au vote l'article 1er:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 35

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - A l'article 2 il y a l'amendement n° 1 de l'Assesseur Lavoyer, qui récite:

Emendamento

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

(Inserimento dell'articolo 3bis)

1. Dopo l'articolo 3 del r.r. 7/1998, come modificato dall'articolo 1, è inserito il seguente:

Art. 3bis

(Esenzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), sono esentate dal pagamento dell'IRT le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), come definite dall'articolo 10 del medesimo decreto.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), sono esentate dal pagamento dell'IRT le istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, a condizione che dichiarino di utilizzare direttamente i veicoli per lo svolgimento della propria attività statutaria.".

Je soumets au vote l'article 2 dans le texte ainsi amendé:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 35

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - A l'article 3 il y a l'amendement n° 2 de l'Assesseur Lavoyer, qui récite:

Emendamento

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

(Inserimento dell'articolo 3ter)

1. Dopo l'articolo 3bis del r.r. 7/1998, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente:

Articolo 3ter

(Agevolazioni)

1. Per le formalità di trascrizione a seguito di successione ereditaria, in caso di effettuazione di due formalità consecutive, prima a favore di tutti gli eredi e poi a favore del singolo erede intestatario del veicolo, l'imposta è ridotta del 90 per cento per la prima formalità e del 10 per cento per la seconda. In ogni caso, le formalità di trascrizione devono essere immediatamente conseguenti l'una all'altra e contestualmente effettuate al PRA, unitamente alla presentazione della documentazione probatoria del diritto all'agevolazione.

2. In caso di accettazione dell'eredità senza successivo trasferimento della proprietà del veicolo e, quindi, di effettuazione di un'unica formalità, l'imposta è dovuta per intero. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica in caso di successivo trasferimento dagli eredi ad un terzo, senza che il singolo erede ne sia divenuto prima intestatario.

3. Per le formalità relative agli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto autoveicoli o motoveicoli, anche non adattati, intestati a persone con disabilità sensoriale oppure ai familiari che le abbiano fiscalmente in carico, purché sia stata concessa l'indennità di accompagnamento, l'imposta è ridotta del 95 per cento.

4. Ai fini del presente regolamento, per persone con disabilità sensoriale si intendono i soggetti non vedenti o sordomuti, come individuati dall'articolo 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

5. Lo stato di disabilità sensoriale deve essere dichiarato e documentato in base alla normativa vigente in materia. Se l'autoveicolo o il motoveicolo è intestato al familiare al quale la persona con disabilità sensoriale è fiscalmente a carico, tale condizione deve essere contestualmente provata.

6. L'agevolazione di cui al comma 3 è concessa in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).".

Je soumets au vote l'article 3 dans le texte ainsi amendé:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 35

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 4:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 35

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote le projet de règlement dans son ensemble:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.