Objet du Conseil n. 146 du 7 octobre 1965 - Verbale
OGGETTO N. 146/65 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE INTERVENTI REGIONALI PER LA COSTRUZIONE E LA SISTEMAZIONE DI FABBRICATI DESTINATI ALLA RACCOLTA, CONSERVAZIONE, CONFEZIONAMENTO E VENDITA DI FRUTTA.
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON, riferisce al Consiglio in merito al sotto riportato disegno di legge regionale concernente interventi regionali per la costruzione e la sistemazione di fabbricati destinati alla raccolta, conservazione, confezionamento e vendita di frutta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Il Consiglio Regionale, con deliberazioni n. 45 e n. 116 assunte rispettivamente in data 7 aprile 1965 e 12 luglio 1965, approvava l'acquisto di un appezzamento di terreno sito in territorio del Comune di St. Pierre ed iscritto in catasto al Foglio XXXV, particella n. 185 della superficie di circa 4.200 metri quadrati, da destinare alla costruzione di un magazzino per la conservazione della frutta.
La Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta non ha vistato le citate deliberazioni e le ha restituite precisando che l'acquisto di terreni e la costruzione dei magazzini di cui si tratta devono essere autorizzati e regolamentati in base ad apposito provvedimento legislativo regionale.
La preparazione e lo studio di una organica legge regionale, sia a carattere settoriale, sia a carattere più generale (riguardante, cioè, tutti i prodotti agricoli), se risponde ad una effettiva necessità, richiede d'altra parte una accurata preparazione, appunto per l'ampiezza della materia da regolamentare.
In proposito, si precisa, che un provvedimento legislativo regionale di carattere generale e organico è allo studio e sarà sottoposto quanto prima all'esame dei competenti organi (Commissione Consiliare dell'Agricoltura, Giunta, Consiglio).
Attualmente è urgente provvedere a regolamentare il settore della raccolta, conservazione, confezionamento e vendita dei prodotti frutticoli. Ciò in quanto, come è stato precisato nelle citate deliberazioni del Consiglio, sono in fase di avanzata attuazione iniziative sollecitate e adottate dall'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste, favorevolmente accolte dai produttori interessati.
In proposito, si fa presente che la "Coopérative Producteurs de Fruits de St. Pierre", da tempo legalmente costituita, ha avanzato domanda per ottenere in gestione un impianto debitamente attrezzato per la raccolta, conservazione, confezionamento e vendita della frutta di produzione delle zone di St. Pierre, Sarre e Villeneuve.
Di qui, pertanto, la necessità di provvedere all'acquisto del terreno di cui si è fatto cenno nelle sopracitate deliberazioni del Consiglio Regionale al fine di passare rapidamente alla successiva progettazione e costruzione del fabbricato e dei relativi impianti razionalmente attrezzati.
Il disegno di legge presentato ora all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale vuole, appunto, provvedere a questa esigenza immediata, in modo da non più procrastinare oltre la realizzazione di una iniziativa la cui attuazione attende soltanto più la promulgazione del provvedimento legislativo di cui si tratta.
Disegno di legge regionale
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D' AOSTA
Legge regionale ... N. ...:
INTERVENTI REGIONALI PER LA COSTRUZIONE E LA SISTEMAZIONE DI FABBRICATI DESTINATI ALLA RACCOLTA, CONSERVAZIONE, CONFEZIONAMENTO E VENDITA DI FRUTTA.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la costruzione e la sistemazione, a cura e spese della Regione, di fabbricati per impianti, di interesse regionale, destinati alla raccolta, conservazione, confezionamento e vendita di prodotti frutticoli locali.
Tali fabbricati e impianti dovranno essere razionalmente costruiti ed attrezzati in modo da rispondere allo scopo di valorizzare la produzione frutticola valdostana, di favorirne la regolare immissione sul mercato, nonché di agevolare le operazioni di raccolta, di confezionamento e di vendita dei prodotti frutticoli locali.
Art. 2
Allo studio, alla progettazione e alla realizzazione dei fabbricati e degli impianti predetti e delle relative attrezzature, nonché all'approvazione, al finanziamento, all'impegno e alla liquidazione delle relative spese, si provvederà con deliberazioni della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste.
Art. 3
I fabbricati e gli impianti previsti ai precedenti articoli saranno, - mediante deliberazioni della Giunta Regionale, - affidati in gestione ad Associazioni e a Cooperative di produttori, legalmente costituite, secondo modalità e condizioni da approvare dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste, in relazione alle accertate necessità tecnico-agricole e previa stipulazione di apposite convenzioni.
Art. 4
Le spese derivanti a carico del bilancio della Regione dalla applicazione della presente legge graveranno sugli appositi fondi già residuati (per complessive Lire 45 milioni) e sugli stanziamenti dei capitoli 201, 205 e 108 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965, nonché sui corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni, entro il limite di spesa annua prevista in Lire 30 milioni.
Art. 5
Per la costruzione, a cura della Regione, di un primo magazzino per la conservazione, il confezionamento e la vendita di frutta delle zone di St. Pierre, di Sarre e di Villeneuve, è autorizzato l'acquisto di un appezzamento di terreno sito nel Comune di St. Pierre ed iscritto in catasto al Foglio XXXV mappale n. 185, della superficie di circa 4.200 mq., al prezzo a corpo di Lire 16.000.000.
La spesa di Lire 16.000.000, per prezzo a corpo di acquisto del terreno di cui sopra, graverà sull'apposito fondo residuato di Lire 20.000.000 già approvato ed impegnato con provvedimento della Giunta Regionale n. 4658 in data 30-6-1964.
La spesa di Lire 2.000.000, prevista per spese di stipulazione e registrazione dell'atto notarile di compravendita dell'appezzamento di terreno di cui sopra, graverà sull'apposito capitolo 108 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965, che presenta la necessaria disponibilità di fondi.
La Giunta Regionale provvederà all'adozione di ogni provvedimento deliberativo di esecuzione del presente articolo per addivenire alla stipulazione dell'atto notarile di acquisto del terreno di cui sopra e alla liquidazione delle relative spese.
Art. 6
La presente legge entrerà in vigore il 15° giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
Aosta li
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L'Assessore FOSSON, ricorda che il Consiglio Regionale, con provvedimento deliberativo n. 45 in data 7 aprile 1965, aveva già approvato l'acquisto di un appezzamento di terreno in Comune di St. Pierre, da destinare alla costruzione di un magazzino per la conservazione della frutta e che la Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta, con lettera in data 29 aprile 1965 prot. n. 1266, aveva comunicato di soprassedere dall'esame del predetto e di altri analoghi provvedimenti deliberativi perché riteneva che per l'alienazione e l'acquisto di beni patrimoniali occorresse provvedere con provvedimenti legislativi.
Riferisce che erano state fornite in merito le necessarie controdeduzioni, sostenendo che la Regione stessa poteva validamente approvare con deliberazioni l'alienazione e l'acquisto di tali beni immobili, osservando in particolare che, per l'acquisto di terreni da destinare alla costruzione di magazzini per la conservazione della frutta in Comune di St. Pierre e in Comune di Gressan erano già stati, a suo tempo, stanziati appositi fondi, così come erano già previsti in bilancio gli stanziamenti per il finanziamento dei lavori di costruzione di magazzini destinati alla raccolta, alla trasformazione e alla conservazione di prodotti agricoli ed all'acquisto ed installazione delle apposite attrezzature.
Fa presente che la Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta, mentre aveva accolto favorevolmente le controdeduzioni dell'Amministrazione Regionale per quanto riguarda altre deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili demaniali, aveva ribadito che per l'acquisto dell'appezzamento di terreno di cui si tratta, costituente bene patrimoniale, occorreva provvedere mediante provvedimento legislativo.
Ricorda che la questione venne nuovamente sottoposta all'esame del Consiglio nell'adunanza del 12 luglio 1965 e che il Consiglio Regionale riconfermò, in detta seduta, il precedente provvedimento deliberativo, che venne ancora una volta restituito senza il visto dalla Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta, la quale ha precisato che, nel caso di acquisto di immobili da destinare alla costruzione di magazzini per la raccolta, trasformazione e conservazione di prodotti agricoli, riteneva si dovesse provvedere con una legge che non riguardasse solo l'acquisto di detti immobili ma che regolamentasse l'intera questione concernente la costruzione di detti magazzini.
Dichiara di essere del parere che la tesi sostenuta dalla Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta circa l'obbligo per la Regione di effettuare gli acquisti o le alienazioni di immobili con provvedimento legislativo sia priva di fondamento giuridico, perché la Regione, ai sensi dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, ha non solo potestà legislativa in varie materie, ma può svolgere anche funzioni amministrative, come tutti gli Enti pubblici territoriali soppressi di cui ha assorbito i servizi.
Osserva che, di fronte alla presa di posizione della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta, la Giunta ha ritenuto opportuno di sottoporre all'esame del Consiglio l'approvazione di una apposita legge che regolamentasse, per il momento, solo la materia riguardante la costruzione di magazzini destinati alla raccolta, trasformazione, confezionamento e vendita di prodotti ortofrutticoli, aggiungendo un articolo finale concernente l'acquisto dell'appezzamento di terreno in Comune di St. Pierre.
Fa presente che si sarebbe potuto anche impugnare la decisione della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta davanti al Consiglio di Stato, ma che, di fronte al lungo tempo necessario per definire la questione in tale sede, si è preferito, per motivi di ordine pratico, adottare la prima soluzione.
Fa presente che, per l'acquisto dell'immobile di cui si tratta, l'Amministrazione Regionale ha già stipulato un compromesso privato con il proprietario, il quale sollecita ora, per motivi personali, una definizione positiva della questione; aggiunge che il Consorzio dei produttori di St. Pierre insiste affinché si provveda al più presto alla costruzione del magazzino e che, inoltre, è necessario perfezionare al più presto l'atto di acquisto di detto terreno in modo da poter procedere alla redazione del progetto del fabbricato, senza il timore che il progetto medesimo debba essere modificato per il cambiamento di ubicazione del magazzino.
Comunica che il provvedimento legislativo in questione è stato sottoposto all'esame della Commissione consiliare permanente di studio per l'Agricoltura e che in detta sede sono state sollevate dalle obiezioni, soprattutto da parte del Consigliere Bionaz, il quale sosteneva che sarebbe stato meglio impugnare davanti al Consiglio di Stato la decisione della Commissione di Coordinamento della Valle di Aosta, invece di aderire alla richiesta della Commissione stessa di provvedere mediante una legge regionale all'acquisto del terreno di cui si tratta.
Ribadisce che la Giunta Regionale, per i motivi pratici sopraesposti, ha ritenuto di proporre al Consiglio di approvare la proposta ora in esame, in modo da poter giungere al più presto alla realizzazione del magazzino di cui si tratta.
Il Consigliere CHABOD chiede chiarimenti in merito alle disponibilità finanziarie previste in bilancio per la realizzazione del magazzino di frutta.
L'Assessore FOSSON precisa che è stata iscritta in bilancio fin dal 1962 la somma di Lire 25 milioni da destinare alla costruzione di un magazzino per la conservazione della frutta nel primo Comune in cui si fosse giunti alla costituzione di un apposito Consorzio a cui dare in gestione un magazzino per la conservazione di frutta.
Aggiunge che nel bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario è stanziata la somma di Lire 40 milioni a cui bisogna aggiungere altri 10 milioni, pure stanziati nello stesso bilancio per l'acquisto delle attrezzature per il magazzino di cui si tratta, per cui al momento attuale l'Amministrazione Regionale può disporre per la costruzione del magazzino stesso di 75 milioni di lire.
Per quanto riguarda, invece, l'acquisto del terreno sul quale dovrà sorgere il magazzino, fa presente che la Regione può disporre di un apposito fondo residuato di Lire 20 milioni.
Aggiunge che, con il provvedimento legislativo in esame, sarà annualmente stanziata nei bilanci di previsione della Regione, a partire dall'anno 1966, la somma di Lire 30 milioni per la realizzazione di magazzini per la conservazione della frutta.
Il Consigliere BIONAZ, riallacciandosi a quanto già dichiarato in sede di Commissione consiliare permanente di studio per l'Agricoltura, ribadisce il suo convincimento che, nel caso specifico, sarebbe più opportuno ricorrere contro la decisione della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta per definire una questione di principio, piuttosto che procedere all'acquisto del terreno in questione mediante un provvedimento legislativo.
Dichiara di rendersi conto dei motivi che hanno indotto la Giunta a proporre al Consiglio l'approvazione del provvedimento in esame, in particolare per quanto riguarda l'urgenza di perfezionare l'atto di acquisto di detto terreno.
Osserva, però, che la controversia, in questo caso, è così semplice, così chiara e così lineare, che si presterebbe bene ad una impugnativa giurisdizionale con la certezza che la causa e la questione di principio verrebbero definite in modo favorevole alla Regione.
Invita, pertanto, la Giunta a esaminare la possibilità di conciliare le due soluzioni.
Fa presente che, nel corso della seduta mattutina, il Consiglio ha approvato con provvedimento deliberativo, l'acquisto degli immobili di proprietà del Conte Luda di Cortemiglia, siti in Comune di Châtillon; ritiene che la stessa procedura, per una questione di principio, debba essere adottata anche per l'acquisto dell'appezzamento di terreno in Comune di St. Pierre da destinare alla costruzione di un magazzino per la conservazione della frutta.
Il Presidente, MARCOZ, osserva che con il provvedimento legislativo in esame non si approva solo l'acquisto di un appezzamento di terreno in Comune di St. Pierre, da destinare alla costruzione di un magazzino per la conservazione della frutta, ma si disciplina l'intero problema della costruzione di magazzini per la conservazione della frutta in Valle d'Aosta.
Fa presente che sulla necessità della regolamentazione generale di detto problema non vi sono dubbi e che, sotto tale aspetto, possono ritenersi fondate le osservazioni della Commissione di Coordinamento.
Aggiunge che, se si trattasse solo dell'acquisto dell'appezzamento di terreno di cui si tratta, si potrebbe anche ricorrere contro la decisione della Commissione di Coordinamento ma, visto che si tratta anche della regolamentazione di un problema di carattere generale, a cui si dovrebbe comunque giungere con un provvedimento legislativo, ritiene opportuno di adottare la procedura proposta dalla Giunta Regionale.
Il Consigliere BIONAZ rileva che, impugnando in questo caso la decisione della Commissione di Coordinamento ed ottenendo una sentenza favorevole alla Regione, il caso stesso potrebbe costituire un valido precedente a favore della Regione per poter procedere all'acquisto o alla alienazione di beni immobili mediante provvedimenti deliberativi.
Dichiara di ritenere che, anche per quanto riguarda la regolamentazione della questione generale concernente la costruzione di magazzini per la conservazione della frutta in Valle di Aosta, non sia fondata la tesi sostenuta dalla Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta, perché non gli sembra il caso di regolamentare con legge il funzionamento di questi magazzini.
Ribadisce il suo convincimento che, nel caso in esame, il Consiglio debba insistere sulla questione di principio e debba ricorrere per fare dichiarare che la Regione può acquistare o alienare beni immobili mediante provvedimenti deliberativi.
Invita, pertanto, la Giunta a cercare di conciliare le due tesi per poter ricorrere contro la decisione della Commissione di Coordinamento avanti al Consiglio di Stato.
Il Consigliere CASETTA ritiene che tutti i Consiglieri concordino sulla questione di principio; osserva, però, che in questo caso in esame gli interessi dei produttori di frutta della Regione non possono conciliarsi con l'interesse ad un eventuale ricorso al Consiglio di Stato, perché tale ricorso ritarderebbe ulteriormente la realizzazione del magazzino per la conservazione della frutta di St. Pierre, realizzazione tanto attesa dai produttori interessati.
Rileva che non regge, in questo caso, il paragone con il provvedimento deliberativo adottato nella seduta mattutina dal Consiglio Regionale per l'acquisto dei beni immobili di proprietà del Conte Luda di Cortemiglia, perché un eventuale ritardo all'acquisto di detti beni immobili non provocherebbe gravi danni.
Esprime il parere che, per la soluzione della questione in esame, sia meglio mettere in secondo ordine le questioni di principio per poter giungere al più presto alla realizzazione dell'opera, nell'interesse di un gran numero di produttori locali di frutta.
Propone, pertanto, che il Consiglio approvi la proposta in esame, così come è stata formulata dalla Giunta Regionale.
Il Consigliere BIONAZ osserva che il carattere di urgenza del provvedimento in esame non è tanto legato alla necessità di una pronta realizzazione del magazzino per la conservazione della frutta in Comune di St. Pierre, - perché ormai, per quest'anno, il raccolto della frutta è già stato portato a termine -, quanto alla necessità di poter perfezionare al più presto l'atto di acquisto dell'appezzamento di terreno sul quale dovrà sorgere detto magazzino, per le ragioni esposte dall'Assessore Fosson.
Solo sotto questo aspetto egli chiede che si esamini la possibilità di conciliare le due tesi, in modo che la Regione non debba apparire rinunciataria in un caso in cui tanti elementi appaiono favorevoli alla tesi della Regione.
Il Presidente, MARCOZ, osserva che sarebbe possibile una simile conciliazione di tesi se non si conoscesse già a priori la lungaggine delle procedure giurisdizionali, che possono durare per degli anni, anche per iniziativa della parte avversa.
Il Consigliere BIONAZ, pur dichiarandosi d'accordo, in sostanza, sul provvedimento proposto dalla Giunta Regionale, insiste che, nel caso in esame, si faccia valere anche la questione di principio.
Il Consigliere BORDON dichiara di condividere i motivi di opportunità pratica che hanno consigliato la Giunta Regionale a proporre all'approvazione del Consiglio il provvedimento legislativo in esame.
Dichiara, inoltre, che nella questione in esame il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana non ha alcuna intenzione di ritardare la realizzazione del magazzino di frutta di cui si tratta.
Osserva, però, che ad un certo momento sarebbe necessario che il Consiglio resistesse alle lamentate pretese e questioni sollevate dalla Commissione di Coordinamento.
Ricorda, in proposito, che allorquando i rappresentanti della Democrazia Cristiana, tanto accusati di essere stati dei rinunciatari, reggevano il Governo della Regione negli anni 1954, 1955 e 1956, si sono rifiutati di approvare con legge i bilanci preventivi della Regione, anche se il Presidente della Commissione di Coordinamento aveva fatto ripetute ed esplicite richieste in tal senso, mentre, in seguito, altri Amministratori regionali hanno acceduto alla richiesta di approvazione del bilancio mediante legge regionale.
Dichiara, comunque, che non è il caso di cristallizzarsi nel caso in esame, sull'una o sull'altra soluzione, anche se le argomentazioni del Consigliere Bionaz non sono prive di fondamento.
Invita, però, la Giunta Regionale a considerare la necessità di resistere, ad un certo momento, alle ingiuste decisioni della Commissione di Coordinamento.
Il Presidente, MARCOZ, dopo aver osservato che tutti i Consiglieri sono d'accordo che, ad un certo punto, bisognerà salvaguardare anche la questione di principio, ritiene che questo caso ora in esame non sia il più opportuno per resistere sulla questione di principio mediante una lunga vertenza giurisdizionale, perché potrebbero derivarne dei danni a molti agricoltori valdostani.
Fa presente che è necessario scegliere un'altra occasione per difendere le competenze amministrative della Regione; osserva che tale occasione potrebbe presto presentarsi nel caso di eventuale rinvio, senza visto, del provvedimento deliberativo riguardante l'acquisto degli immobili di proprietà del Conte Luda di Cortemiglia, siti in Comune di Châtillon.
Il Consigliere BIONAZ, richiamandosi a tutti i motivi sopraesposti, insiste affinché si ricorra contro la decisione della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta riguardante il provvedimento deliberativo per l'acquisto dell'appezzamento di terreno di cui si tratta.
L'Assessore ANDRIONE dichiara che, nel caso in esame, la maggioranza consiliare preferisce addivenire ad una pronta realizzazione dell'opera di cui si tratta, piuttosto che resistere sulla questione di carattere procedurale e giuridico, questione sulla quale tutti concordano.
Dà atto che ai tempi della Giunta presieduta dall'Avvocato Bondaz il bilancio preventivo della Regione non è mai stato approvato con legge regionale.
Ribadisce che, nel caso in esame, depongono a favore della procedura proposta dalla Giunta dei motivi sostanziali di carattere pratico, che consigliano l'approvazione del provvedimento legislativo in discussione.
Osserva che, con l'approvazione del provvedimento stesso, non vengono per nulla intaccati quei principi giuridici e quelle potestà riguardanti il funzionamento interno dei Consorzi che saranno costituiti per la gestione dei magazzini per la conservazione della frutta, che saranno gestiti dagli agricoltori interessati.
Rileva che la Regione stabilisce semplicemente le modalità per l'intervento finanziario regionale a favore dei Consorzi degli agricoltori produttori di frutta.
Il Consigliere GERMANO osserva che il Gruppo consiliare della Democrazia Cristiana propone, in questo caso, una azione contro il Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, il quale agisce in questa sua veste a nome di un Governo di cui il Partito della Democrazia Cristiana è maggioranza determinante.
Dichiara che, anche se i rappresentanti della Democrazia Cristiana si sono opposti in passato alle richieste del Presidente della Commissione di Coordinamento per l'approvazione dei bilanci preventivi della Regione con provvedimenti legislativi, non per questo i rappresentanti della Democrazia Cristiana hanno dimostrato di avere una chiara volontà di resistere alle ingiustizie del potere centrale; perché, ad esempio, la zona franca in Valle d'Aosta non è mai stata realizzata.
D'altra parte, - egli aggiunge -, il potere centrale è rappresentato in modo determinante dalla Democrazia Cristiana, per cui, di fronte alle continue violazioni delle competenze amministrative della Regione da parte del Presidente della Commissione di Coordinamento, sarebbe più logico che i rappresentanti locali della Democrazia Cristiana, - invece di proporre per questioni di principio delle impugnative in sede giurisdizionale che potrebbero ritorcersi a danno degli agricoltori della Valle d'Aosta -, dessero una chiara dimostrazione collettiva della loro volontà di protesta e di resistenza contro questi soprusi, anche minacciando di rassegnare, se necessario, le dimissioni dal Partito di tutti i Consiglieri del Gruppo consiliare della Democrazia Cristiana.
Non è quindi il caso, - egli prosegue -, di andare a ricercare maggiori o minori meriti autonomistici in questo o in quel raggruppamento politico rappresentato in seno al Consiglio, ma è piuttosto il caso di instaurare nel Consiglio un dialogo aperto fra tutte le forze politiche che vi sono rappresentate, in modo da condurre, tutti insieme, una valida azione in difesa dell'autonomia della Valle d'Aosta, costringendo gli organi centrali dei Partiti al Governo a modificare il loro atteggiamento contrario agli interessi della Regione.
Osserva che non è nei confronti del Presidente della Commissione di Coordinamento che bisogna agire, perché questi agisce in base alle direttive del Governo, ma è nei confronti di queste direttive governative che occorre condurre ogni opportuno intervento in sede politica.
Il Consigliere BIONAZ lamenta che il suo pensiero sia sempre travisato da parte del Consigliere Germano.
Osserva che, finora, la discussione sull'argomento in esame si era mantenuta sul piano amministrativo, mentre il Consigliere Germano cerca di portarla sul piano politico e polemico e di dare delle lezioni alla minoranza consiliare.
Ribadisce il suo convincimento sulla opportunità di impugnare la decisione della Commissione di Coordinamento contraria alla approvazione del provvedimento deliberativo concernente l'acquisto del terreno di cui si tratta; dichiara però che, se la Giunta Regionale ritiene che questa impugnativa può essere pregiudizievole agli interessi della Valle di Aosta, il Gruppo consiliare della Democrazia Cristiana è disposto a votare a favore del provvedimento in esame.
In seguito ad una breve discussione di carattere personale e polemico, tra il Consigliere BIONAZ e il Consigliere GERMANO, l'Assessore MANGANONI dichiara che il Consigliere Germano, nel periodo della guerra di Liberazione, pur non essendo residente in Valle d'Aosta, militando in formazioni partigiane biellesi ha combattuto in Valle d'Aosta e per l'autonomia della Valle d'Aosta, riportando anche delle ferite, per cui ha tutti i titoli per parlare nella sala consiliare in difesa dell'autonomia valdostana.
L'Assessore FOSSON, pur condividendo il parere espresso dal Consigliere Bionaz, circa l'assurdità della decisione della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta per quanto riguarda la forma dell'atto da adottare per l'acquisto dell'appezzamento di terreno di cui si tratta, ribadisce la necessità di una urgente approvazione del provvedimento legislativo in esame affinché l'Amministrazione Regionale possa presto addivenire all'acquisto di detto appezzamento di terreno, alla progettazione del fabbricato e all'inizio dei lavori nella prossima primavera.
Osserva che, d'altronde, con l'approvazione del provvedimento proposto, non solo viene superato l'ostacolo frapposto al perfezionamento dell'atto di acquisto del terreno in questione, ma viene anche opportunamente regolamentato il problema degli interventi regionali per la costruzione di magazzini per la conservazione della frutta in Valle d'Aosta, come da suggerimento della stessa Commissione di Coordinamento.
Ritiene, in proposito, di dover dare lettura del seguente passo della motivata decisione della Commissione di Coordinamento per l'annullamento del provvedimento deliberativo consiliare n. 116 in data 12 luglio 1965, concernente l'acquisto del già citato appezzamento di terreno sito in Comune di St. Pierre:
"Da ciò emerge la necessità, già prospettata in precedenza, che codesto Consiglio provveda, con apposita norma legislativa, a regolamentare le modalità di intervento e di impiego degli stanziamenti all'uopo disposti nel bilancio regionale, al fine di conferire una oggettiva disciplina delle diverse iniziative proponibili".
Osserva che tale suggerimento della Commissione di Coordinamento non è privo di fondamento, per cui la Giunta Regionale ha ritenuto di aderirvi, regolamentando questa materia per il settore frutticolo.
Aggiunge che si è ritenuto opportuno di inserire nel provvedimento legislativo in esame una apposita norma concernente l'acquisto dell'appezzamento di terreno di cui si tratta e invita il Consiglio ad approvare il provvedimento legislativo stesso nel testo predisposto dalla Giunta Regionale.
Il Consigliere BIONAZ, preso atto dei chiarimenti dati dall'Assessore Fosson, dichiara che i Consiglieri del gruppo consiliare della Democrazia Cristiana voteranno a favore del provvedimento legislativo in esame; invita, però, la Giunta Regionale a resistere maggiormente alle richieste della Commissione di Coordinamento.
Il Consigliere DUJANY propone il seguente emendamento aggiuntivo al comma unico dell'articolo 2, da aggiungere alla fine dell'articolo stesso, dopo le parole "su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste": "sentita l'apposita Commissione consiliare".
Chiede, inoltre, che gli sia precisato entro quale termine la Giunta Regionale ritiene di poter sottoporre all'esame del Consiglio quella "organica legge regionale, sia a carattere settoriale, sia a carattere generale (riguardante, cioè, tutti i prodotti agricoli)", a cui si fa cenno nella relazione allegata al disegno di legge.
L'Assessore FOSSON dichiara di concordare sull'emendamento aggiuntivo proposto dal Consigliere Dujany.
Per quanto riguarda la seconda questione, sollevata dal Consigliere Dujany, dichiara che il provvedimento legislativo in esame ha carattere settoriale, cioè regolamenta solo la materia riguardante la costruzione di magazzini per la conservazione della frutta, per cui si è pensato di aggiungere nelle premesse del provvedimento stesso la frase citata dal Consigliere Dujany, per prevenire una eventuale richiesta da parte della Commissione di Coordinamento per l'approvazione di una organica legge regionale a carattere generale riguardante tutta la questione della costruzione e sistemazione di fabbricati destinati alla raccolta, conservazione, manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli.
Del resto, - egli aggiunge -, non è detto che in futuro non si debba rivedere anche tutto il problema riguardante la costruzione di caseifici, tenendo conto che nell'anno 1954 era già stata approvata una legge regionale, impugnata, i cui principi giuridici, dopo la nota sentenza favorevole della Corte Costituzionale, potrebbero trovare conferma in un nuovo emanando provvedimento legislativo regionale.
Osserva che, proprio per la necessità di studiare a fondo questo problema, non è possibile, per il momento, fissare delle scadenze per la soluzione del problema stesso.
Il Presidente, MARCOZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione, con votazioni per alzata di mano, dei singoli articoli del disegno di legge.
Articolo 1
Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Articolo 2
Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione con l'emendamento aggiuntivo proposto dal Consigliere Dujany (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Articoli 3 e 4
Si dà atto che gli articoli 3 e 4 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Articolo 5
L'Assessore FOSSON propone il seguente emendamento aggiuntivo al 2° comma dell'articolo 5, da inserire dopo le parole "in data 30 giugno 1964":
"su apposito capitolo delle" spese straordinarie "del bilancio regionale".
Si dà atto che l'articolo 5 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione, con l'emendamento aggiuntivo proposto dall'Assessore Fosson (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Articolo 6
Si dà atto che l'articolo 6 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Il Presidente, MARCOZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i sei articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati ad unanimità di voti favorevoli, con sei separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove) -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sotto riportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ARTAZ-DOTTO, CASETTA e MAPPELLI, il Presidente, Marcoz, accerta e comunica il seguente risultato della votazione - Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove.
Il Presidente, MARCOZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sotto riportato disegno di legge regionale concernente interventi regionali per la costruzione e la sistemazione di fabbricati destinati alla raccolta, conservazione, confezionamento e vendita di frutta:
Disegno di legge regionale n. 13
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... N. ...
INTERVENTI REGIONALI PER LA COSTRUZIONE E LA SISTEMAZIONE DI FABBRICATI DESTINATI ALLA RACCOLTA, CONSERVAZIONE, CONFEZIONAMENTO E VENDITA DI FRUTTA.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la costruzione e la sistemazione, a cura e spese della Regione, di fabbricati per impianti, di interesse regionale, destinati alla raccolta, conservazione, confezionamento e vendita di prodotti frutticoli locali.
Tali fabbricati e impianti dovranno essere razionalmente costruiti ed attrezzati in modo da rispondere allo scopo di valorizzare la produzione frutticola valdostana, di favorirne la regolare immissione sul mercato, nonché di agevolare le operazioni di raccolta, di confezionamento e di vendita dei prodotti frutticoli locali.
Art. 2
Allo studio, alla progettazione e alla realizzazione dei fabbricati e degli impianti predetti e delle relative attrezzature, nonché all'approvazione, al finanziamento, all'impegno e alla liquidazione delle relative spese, si provvederà con deliberazioni della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, sentita l'apposita Commissione consiliare di studio.
Art. 3
I fabbricati e gli impianti previsti ai precedenti articoli saranno, - mediante deliberazioni della Giunta Regionale, - affidati in gestione ad Associazioni e a Cooperative di produttori, legalmente costituite, secondo modalità e condizioni da approvare dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste, in relazione alle accertate necessità tecnico-agricole e previa stipulazione di apposite convenzioni.
Art. 4
Le spese derivanti a carico del bilancio della Regione dalla applicazione della presente legge graveranno sugli appositi fondi già residuati (per complessive Lire 45 milioni) e sugli stanziamenti dei capitoli 201, 205 e 108 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965, nonché sui corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni, entro il limite di spesa annua prevista in Lire 30 milioni.
Art. 5
Per la costruzione, a cura della Regione, di un primo magazzino per la conservazione, il confezionamento e la vendita di frutta delle zone di St. Pierre, di Sarre e di Villeneuve, è autorizzato l'acquisto di un appezzamento di terreno sito nel Comune di St. Pierre ed iscritto in catasto al Foglio XXXV mappale numero 185, della superficie di circa 4.200 mq., al prezzo a corpo di Lire 16.000.000.
La spesa di Lire 16.000.000, per prezzo a corpo di acquisto del terreno di cui sopra, graverà sull'apposito fondo residuato di Lire 20.000.000 già approvato ed impegnato con provvedimento della Giunta Regionale n. 4658 in data 30-6-1964, su apposito capitolo delle "Spese straordinarie" del bilancio regionale.
La spesa di Lire 2.000.000, prevista per spese di stipulazione e registrazione e registrazione dell'atto notarile di compravendita dello appezzamento di terreno di cui sopra, graverà sull'apposito capitolo 108 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965, che presenta la necessaria disponibilità di fondi.
La Giunta Regionale provvederà all'adozione di ogni provvedimento deliberativo di esecuzione del presente articolo per addivenire alla stipulazione dell'atto notarile di acquisto del terreno di cui sopra e alla liquidazione delle relative spese.
Art. 6
La presente legge entrerà in vigore il 15° giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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