Objet du Conseil n. 144 du 7 octobre 1965 - Verbale
OGGETTO N. 144/65 - AUMENTO DEL LIMITE MASSIMO DI SPESA DI COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORI E OPERE PUBBLICHE. MODIFICAZIONE DEL CAPOVERSO N. 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DELLE ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE.
Il Presidente della Giunta, CAVERI, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta di aumento del limite massimo di spesa di competenza della Giunta Regionale per i lavori e le opere pubbliche previste al capoverso n. 5 del vigente regolamento delle attribuzioni e competenze della Giunta Regionale, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7/8 ottobre 1965:
---
Il limite massimo di spesa di competenza della Giunta Regionale in determinate materie secondo il vigente regolamento delle attribuzioni degli organi regionali, - approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 28 luglio 1949 (oggetto n. 89) e modificato nella seduta del 23 giugno 1955 (oggetto n. 120) e con legge regionale n. 3 in data 28 luglio 1956 -, ancora è attualmente determinato in Lire 1.500.000.
Tale limite di spesa si è da tempo dimostrato inadeguato in relazione all'avvenuto notevole aumento dei prezzi dal 1955 ad oggi, per cui la Giunta si trova spesso nella necessità di dover ricorrere all'adozione di deliberazioni d'urgenza per l'approvazione di spese indifferibili, che superano di poco il milione e mezzo di lire, per lavori ed interventi di minima importanza, specialmente per quanto riguarda in particolare i lavori di manutenzione di strade.
Si ritiene sia norma di buona amministrazione limitare al minimo indispensabile le deliberazioni d'urgenza e, pertanto, si rende necessario che il limite di spesa di competenza della Giunta sia aumentato in misura adeguata, onde evitare di dover ricorrere sovente a deliberazioni d'urgenza, che devono essere successivamente ratificate dal Consiglio.
Quanto sopra premesso, si propone, quindi, che il Consiglio Regionale
Deliberi
di modificare come segue, per quanto concerne il limite massima di spesa di competenza della Giunta Regionale, il capoverso n. 5 delle attribuzioni demandate alla Giunta Regionale dal vigente "Regolamento delle attribuzioni e delle competenze del Consiglio, del Presidente del Consiglio, della Giunta e del Presidente della Giunta", approvato con provvedimento consiliare n. 89 del 28 luglio 1949 e modificato con provvedimento consiliare n. 120 del 23 giugno 1955 e con legge regionale n. 3 in data 28 luglio 1956:
"N. 5) - Alla costruzione e alla sistemazione di strade, di opere idrauliche e di altri lavori pubblici di interesse regionale di importo non superiore a lire cinque milioni, di competenza della Giunta, e nei limiti degli stanziamenti di bilancio".
---
Il Presidente della Giunta, CAVERI, fa presente che, in considerazione della svalutazione della lira verificatasi in questi ultimi anni, la Giunta ha ritenuto di dover proporre l'aumento da Lire 1.500.000 a Lire cinque milioni del limite massimo di spesa di competenza della Giunta per lavori ed opere pubbliche di interesse regionale.
Il Consigliere DUJANY osserva che non è la prima volta che la Giunta propone al Consiglio l'aumento del limite massimo di spesa di competenza della Giunta per lavori ed opere pubbliche di interesse regionale.
Ricorda che già nell'anno 1962 la Giunta Regionale ebbe a fare al Consiglio una proposta di aumento, proposta che, però, non ebbe seguito.
Dichiara che il Gruppo consiliare della Democrazia Cristiana è anche ora contrario all'approvazione della proposta in esame perché la Giunta tende ad accentrare sempre maggiori poteri e ad esautorare il Consiglio Regionale.
Ritiene che non sia necessario aumentare il limite massimo di spesa di cui si tratta, perché la Giunta Regionale ha la possibilità di convocare il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno e di adottare deliberazioni d'urgenza per l'approvazione di spese indifferibili.
Rileva, in proposito, che la Giunta Regionale, in questi ultimi tempi, si è servita abbondantemente di quest'ultima sua possibilità anche quando gli estremi dell'urgenza non erano facilmente dimostrabili.
Ritiene, in particolare, che l'aumento proposto non sia giustificabile per quanto riguarda i lavori di manutenzione di strade, perché ogni anno il Consiglio approva un determinato stanziamento di bilancio per il finanziamento di tali lavori e concede delega alla Giunta per la loro esecuzione e per l'approvazione e l'erogazione delle relative spese.
L'Assessore ANDRIONE ricorda che il Consigliere Dujany in sede di discussione del precedente oggetto n. 141, nel corso della seduta mattutina, in considerazione della svalutazione della moneta verificatasi in questi ultimi anni, ha proposto un aumento, a partire dall'anno 1966, dei compensi-premio in deroga ai Segretari comunali della Valle d'Aosta per prestazioni concernenti servizi di interesse regionale; osserva che ora, dimenticandosi della sopravvenuta svalutazione della moneta, lo stesso Consigliere Dujany dichiara di essere contrario alla approvazione della proposta in discussione.
Fa presente che l'attuale limite massimo di competenza della Giunta Regionale per lavori ed opere pubbliche di interesse regionale è stato fissato circa 12 anni or sono, per cui è evidente la necessità di un adeguamento di tale limite massimo di spesa, anche per evitare di dover ricorrere troppo sovente alla adozione di quelle deliberazioni d'urgenza, per l'approvazione di spese indifferibili, che il Consigliere Dujany censura in sede di ratifica.
Osserva che, dall'anno 1962 ad oggi, sono cambiati i rapporti finanziari e sono stati aumentati i limiti di spesa di competenza dei Ministeri, per cui è logico che venga adeguato anche il limite massimo di spesa di competenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta per lavori ed opere pubbliche di interesse regionale.
Chiede, pertanto, che il Consiglio approvi la proposta in esame per consentire alla Giunta di provvedere alle non rilevanti spese per i piccoli lavori di cui si tratta.
Il Consigliere PEDRINI dichiara di essere contrario alla approvazione del provvedimento in esame, perché, soprattutto nel campo dei lavori e delle opere di interesse regionale, l'Assessore ai Lavori Pubblici ha dimostrato, anche con l'attuale limite massimo di spesa di competenza della Giunta, di poter disporre ogni cosa a suo piacimento.
Ribadisce che per l'approvazione delle spese indifferibili la Giunta può sempre ricorrere alla adozione di deliberazioni di urgenza, come ha sino ad ora fatto con una certa larghezza.
Osserva ancora che, con il provvedimento in esame, si tende a dare troppi poteri alla Giunta.
L'Assessore SAVIOZ dichiara che la proposta in discussione non tende affatto ad aumentare i poteri della Giunta Regionale, ma tende unicamente a ridurre gli inconvenienti che alla tempestiva soluzione di problemi amministrativi si frappongono a causa dell'attuale limite di spesa di competenza della Giunta, non più adeguato al livello dei prezzi correnti.
Osserva, ad esempio, che per quanto riguarda i cantieri per i lavori archeologici l'attuale limite massimo di spesa di L. 1.500.000 di competenza della Giunta, costituisce un intralcio per l'esecuzione dei lavori.
Fa presente, d'altra parte, che al Consiglio non mancano le possibilità di controllo sull'attività della Giunta.
Ritiene, pertanto, che il provvedimento di cui si tratta debba essere esaminato essenzialmente sotto l'aspetto amministrativo, non sollevando obiezioni di altro ordine, che nel caso in esame sono prive di fondamento.
Il Presidente, MARCOZ, ricorda che, quando nell'anno 1962 venne discussa una proposta della Giunta analoga alla proposta attuale, il Gruppo consiliare della minoranza si dichiarò contrario all'approvazione della proposta stessa non perché non la ritenesse giusta nel merito, di fronte al continuo aumento dei prezzi, ma solo perché la proposta veniva fatta in un momento non opportuno, in quanto si era alla vigilia di consultazioni elettorali.
Ritiene che oggi, lontani da pressanti esigenze elettorali, la proposta della Giunta dovrebbe essere presa in seria considerazione, tenuto conto che dall'anno 1962 ad oggi la svalutazione della moneta è continuata in modo particolarmente accentuato.
Allo scopo di superare le perplessità dei Gruppi consiliari di minoranza propone che il limite massimo di spesa di competenza della Giunta per lavori ed opere pubbliche di interesse regionale sia aumentato a Lire 3 milioni, anziché a Lire 5 milioni.
Il Consigliere GERMANO ritiene che, considerando il continuo aumento dei prezzi verificatosi dal 1955 ad oggi, sia indubbia la necessità di un aggiornamento del limite massimo di spesa di competenza della Giunta anche per evitare di dover adottare degli accorgimenti amministrativi eccezionali per superare l'ostacolo derivante dall'attuale limite massimo di spesa che va a tutto danno di una pronta azione amministrativa.
Dichiara di concordare sulla proposta del Presidente del Consiglio per elevare a Lire 3 milioni, anziché a Lire 5 milioni, tale limite massimo di spesa, in quanto il limite di Lire 3 milioni può già consentire di ovviare in parte agli inconvenienti e ritardi lamentati.
Il Consigliere DUJANY dichiara di essere d'accordo sulla proposta fatta dal Presidente del Consiglio, perché l'elevazione a Lire 3 milioni del limite massimo di cui si tratta corrisponde maggiormente al rapporto di svalutazione della moneta dal 1956 ad oggi.
Il Presidente della Giunta, CAVERI, a nome della Giunta Regionale dichiara di concordare sulla proposta fatta dal Presidente del Consiglio.
Il Presidente, MARCOZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sulla proposta in discussione, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta stessa.
IL CONSIGLIO
veduto il capoverso n. 5 delle attribuzioni e competenze demandate alla Giunta Regionale ai sensi del "Regolamento delle attribuzioni e delle competenze del Consiglio, del Presidente de Consiglio, della Giunta e del Presidente della Giunta", approvato con provvedimento consiliare n. 89 del 28-7-1 949 e modificato con provvedimento consiliare n. 120 del 23 giugno 1955 e con legge regionale n. 3 in data 28-7-1956;
ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentuno);
DELIBERA
di modificare come segue, per quanto concerne il limite massimo di spesa di competenza della Giunta Regionale, il capoverso n. 5 delle attribuzioni demandate alla Giunta Regionale dal vigente "Regolamento delle attribuzioni e delle competenze del Consiglio, del Presidente del Consiglio, della Giunta e del Presidente della Giunta", approvato con provvedimento consiliare n. 89 del 28 luglio 1949 e modificato con provvedimento consiliare n. 120 del 23 giugno 1955 e con legge regionale n. 3 in data 28 luglio 1956:
"n. 5) - alla costruzione e alla sistemazione di strade, di opere idrauliche e di altri lavori pubblici di interesse regionale di importo non superiore a Lire tre milioni, di competenza della Giunta, e nei limiti degli stanziamenti di bilancio".
______
