Objet du Conseil n. 484 du 24 octobre 1979 - Verbale

OGGETTO N. 484/79 - Disegno di legge regionale concernente: "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta".

L'allegato disegno di legge ha per oggetto la materia della contabilità della Regione. Esso nasce dall'esigenza ormai largamente sentita, a tutti i livelli operativi, di adeguare gli strumenti contabili ai nuovi e sempre più complessi compiti che la Regione è chiamata a compiere nella società attuale, in termini di azione programmata.

Efficienza e rapidità dell'azione amministrativa sono obiettivi da perseguire anche attraverso una moderna legge di contabilità; né può essere sottovalutata l'importanza di chiarire con precisione i ruoli del Consiglio e della Giunta e di configurare in termini facilmente controllabili, non solo da parte della assemblea elettiva, ma anche direttamente da parte della pubblica opinione, gli strumenti contabili.

Molte delle soluzioni contenute nell'allegato disegno di legge si collegano ai principi innovativi contenuti nelle leggi statali 19 maggio 1976, n. 335, e 5 agosto 1978, n. 468, che hanno trovato consensi sostanzialmente unanimi, sia a livello politico che tecnico.

È bene precisare subito che l'allegato disegno di legge, pur ispirandosi largamente al disegno configurato dalla legge statale 335 del 1976, non è formulato in attuazione diretta della legge stessa, che è stata dettata essenzialmente per le Regioni a Statuto ordinario per le quali sole ha, dunque, un contenuto totalmente vincolante, ma è anche bene aggiungere che, accingendosi la Regione, in virtù della potestà legislativa primaria prevista dall'art. 2 lettera a) dello statuto regionale, a disciplinare la materia della contabilità, dopo l'approvazione della legge n. 335 del 1976, non poteva certamente ignorare gli importanti contenuti innovativi presenti in quest'ultima.

Fra le maggiori novità introdotte dall'allegato disegno di legge è da annoverare innanzitutto l'adozione del bilancio pluriennale di spesa, essenziale strumento per giungere ad una attività amministrativa che possa svilupparsi con continuità secondo criteri e obiettivi di effettiva programmazione.

La contraddizione ormai stridente fra l'azione amministrativa che tende a svilupparsi in un arco temporale adeguato alla complessità degli obiettivi da conseguire e lo strumento contabile, ristretto all'arco dell'esercizio finanziario disciplinato dal bilancio annuo, viene sciolta con l'introduzione di un bilancio pluriennale come sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite dalle leggi regionali a carico di esercizi futuri.

Viene in tal modo interpretato in maniera moderna e al tempo stesso conforme alla giurisprudenza l'art. 81 della Costituzione e si addiviene ad una programmazione della spesa in un vasto arco temporale attraverso un necessario bilanciamento dei vari impegni e ad una considerazione realistica delle future disponibilità finanziarie.

Con il nuovo e fondamentale ruolo del bilancio pluriennale si giunge anche a permettere alle leggi pluriennali di spesa di determinare, di norma, esclusivamente gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire prevedendo solo l'impegno di spesa globale nell'arco temporale del bilancio pluriennale. Al tempo stesso il bilancio annuale può tornare ad essere una sede di reale decisione politica, proprio perché atto col quale vengono quantificate per l'esercizio interessato le previsioni di spesa previste dalle leggi pluriennali e autorizzate le assunzioni di mutui e di prestiti.

Altra caratteristica fondamentale dell'allegato disegno di legge è rappresentata da alcune innovazioni tendenti alla semplificazione delle modalità di gestione del bilancio attraverso una più precisa individuazione di responsabilità, una decisa razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti di spesa e una migliore individuazione dei ruoli rispettivi della Giunta e del Consiglio.

È infine, da ricordare l'introduzione, sul modello ormai sperimentato nelle altre Regioni, sia ad autonomia ordinaria che speciale, della autonomia contabile del Consiglio regionale.

Rispetto alle novità introdotte dalle leggi 335/1976 e 468/1978, l'allegato disegno di legge non contempla il bilancio di cassa. Si tratta di una omissione che trae origine soprattutto dalla necessità di attendere una normativa più precisa in merito alla nuova gestione. Pertanto, l'esclusione non è definitiva ma potrà senza dubbio essere rivista quando saranno più chiari i principi su cui si regge il bilancio di cassa affiancato al bilancio di competenza.

In particolare, l'allegato disegno di legge si articola:

CAPO I - NORME GENERALI

Tratta una serie di articoli concernenti norme generali di azione della legge di contabilità.

CAPO II -BILANCIO PLURIENNALE

Definisce il concetto di bilancio pluriennale e la strutturazione dello stesso, nonché le modalità per la determinazione dei dati previsionali.

CAPO III- LEGGI DI SPESA

Sono contemplate tutte le norme di principio sulle quali dovranno uniformarsi le leggi di spesa per effetto anche dell'adozione del bilancio pluriennale.

È stato inoltre introdotto, in tale capo, lo strumento previsto dall'art. 11 della legge 5.8.1978, n. 468: "la legge finanziaria" avente per scopo quello di adeguare le spese del bilancio della Regione agli obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio pluriennale e annuale, in relazione a limiti di spesa stabiliti da leggi regionali di contenuto particolare.

CAPO IV -

Definisce i principi fondamentali del bilancio annuale nonché le norme per la determinazione dei dati previsionali delle entrate e delle spese, la loro classificazione secondo esigenze specificatamente regionali e la riclassificazione sulla base del bilancio statale.

Non è contemplata l'adozione dell'esercizio suppletivo, in analogia a quanto previsto dalla legge statale, per cui la gestione del bilancio cesserà improrogabilmente al 31 dicembre di ogni anno.

Sono invece indicate norme precise per l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del bilancio.

CAPO V -

Sono previste tutte le norme intese a regolare le variazioni di bilancio. In parte si tratta di procedure già seguite e sperimentate ma alcune sono innovative come quella stabilita all'art. 41 per le variazioni da apportare con atti amministrativi. Si tratta in effetti di variazioni dovute e la norma è diretta a semplificare le procedure e la gestione del bilancio.

Inoltre l'art. 42 prevede l'assestamento del bilancio da effettuare al mese di giugno di ogni anno per il trasporto a nuovo delle risultanze del conto dell'anno precedente.

Si tratta di una modifica tendente a rendere quanto più rispondente in ogni tempo il bilancio previsionale alla realtà finanziaria regionale.

CAPO VI - BILANCI DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE E SPESE DEGLI ENTI LOCALI DELEGATI.

Sono norme aventi per scopo quello di uniformare i bilanci degli enti dipendenti a quello della Regione e di giungere ad un controllo delle spese degli enti locali per funzioni delegate dalla Regione.

CAPO VII - OPERAZIONI BANCARIE E GARANZIE

La contrazione dei mutui, nei limiti della legge statale sull'ordinamento finanziario regionale, viene ricondotta alla legge di bilancio affinché tutto il contesto della spesa pubblica appaia in un unico documento coordinato.

CAPO VIII - GESTIONE DEL BILANCIO

Sono state introdotte, fino dove è stato possibile per un corretto e controllato regime delle entrate e delle spese, procedure semplificative allo scopo di raggiungere una maggior snellezza nella gestione finanziaria della Regione.

CAPO IX - RENDICONTO GENERALE

Sono contenute norme in termini di tempi e modi di presentazione del conto e tutte le voci che evidenziano i dati finali di gestione finanziaria e patrimoniale.

CAPO X - RESPONSABILITA'

L'esigenza dì una precisa e completa disciplina della responsabilità dei pubblici impiegati si rende necessaria con l'enorme sviluppo assunto dalle funzioni e dai compiti svolti dalle Regioni.

CAPO XI - CONTROLLI

Sono state previste norme per il controllo dei risultati economici, finanziari e di efficienza in relazione alle competenze di gestione delle entrate e spese, nonché sulle funzioni delegate dalla Regione e sul servizio di tesoreria.

CAPO XII - NORME FINALI

Si è reso necessario introdurre un articolo tendente a modificare alcune delle scadenze previste dalla legge regionale 15.5.1978, n. 12, sulla programmazione regionale, in relazione a quanto previsto dall'allegato disegno di legge.

Inoltre sono state introdotte norme per stabilire forme di partecipazione per la formazione e aggiornamento del bilancio nonché i compiti dell'Assessorato Finanze in ordine al disegno di legge allegato.

Sulla base di quanto sopra esposto, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il disegno di legge per la sua approvazione.

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Disegno di legge regionale n. 119

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale _________________________ n. _______ : Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

(Oggetto della legge)

La presente legge disciplina l'ordinamento contabile della Regione Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 2, lettera a), dello Statuto regionale approvato con legge costituzionale 26.2.1948, n. 4.

Art. 2

(Cooperazione con lo Stato e le Regioni)

La Regione Valle d'Aosta e gli organi statali si forniscono, reciprocamente ed a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge e concordano le modalità per l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e per le altre forme di collaborazione.

La Regione Valle d'Aosta promuove e concorda con le altre Regioni lo scambio di notizie e le forme di collaborazione di cui al precedente comma, con particolare riferimento alla ripartizione delle entrate e delle spese nei propri bilanci, secondo criteri di omogeneità.

Art. 3

(Collegamento organico con la programmazione regionale)

Il bilancio pluriennale ed il bilancio annuale di previsione della Regione di cui ai capi II e IV della presente legge sono strumenti di attuazione del programma pluriennale di attività e di spesa ai sensi della vigente normativa regionale in materia di programmazione.

Le procedure e le modalità organizzative per garantire il collegamento organico delle fasi di predisposizione, attuazione e verifica del programma pluriennale di attività e di spesa, con i documenti contabili di cui alla presente legge, sono stabilite con provvedimento del Consiglio regionale.

Art. 4

(Sistemi informativi e tesoreria regionale)

Per lo svolgimento delle attività indicate dalla presente legge la Regione si avvale del sistema informativo regionale disciplinato da apposita legge regionale.

Per lo svolgimento delle attività riguardanti la gestione finanziaria e patrimoniale di cui alla presente legge la Regione si avvale anche del servizio di Tesoreria regionale.

CAPO II

BILANCIO PLURIENNALE

Art. 5

(Natura del bilancio pluriennale)

Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare durante il periodo considerato, sia in base alla legislazione statale e regionale, sia in base ai nuovi interventi legislativi previsti, durante il periodo di validità del programma pluriennale di attività e di spesa, per l'attuazione del piano regionale di sviluppo.

In particolare il bilancio pluriennale costituisce la sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.

L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate ed a eseguire le spese in esso previste.

Art. 6

(Validità, aggiornamento e variazioni del bilancio pluriennale)

Il periodo di validità del bilancio pluriennale coincide con quello del programma pluriennale di attività e di spesa e non può essere comunque superiore al quinquennio.

Il bilancio pluriennale è approvato ogni anno con la legge di approvazione del bilancio annuale con l'osservanza delle procedure di cui al successivo articolo 35.

Art. 7

(Struttura del bilancio pluriennale)

Il bilancio pluriennale è composto:

1) da un quadro delle risorse;

2) da un quadro delle spese;

3) da un quadro generale riassuntivo.

Nel bilancio pluriennale vengono indicate, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, la quota relativa all'esercizio finanziario iniziale, le quote relative a ciascun esercizio finanziario successivo ed il totale delle singole quote.

Per le quote relative all'esercizio finanziario iniziale sono indicati gli opportuni elementi di richiamo al bilancio annuale, anche nei riguardi degli oneri previsti in fondi globali.

Art. 8

(Ripartizione delle entrate)

Nel bilancio pluriennale le entrate sono ripartite in titoli ed in categorie secondo lo schema delle classificazioni delle entrate del bilancio annuale di cui al successivo art. 31.

Ulteriori specificazioni delle entrate possono essere indicate in appositi allegati al bilancio pluriennale.

Art. 9

(Ripartizione delle spese)

Nel bilancio pluriennale le spese sono ripartite con i criteri stabiliti per il bilancio annuale a norma del successivo art. 32.

Nell'ambito delle ripartizioni di cui al precedente comma sono comunque tenute distinte le spese per l'adempimento delle funzioni normali, le spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo e le spese per il rimborso di mutui e prestiti.

Ulteriori specificazioni delle spese possono essere effettuate in relazione a quanto indicato nel 2°, 3°, 4° e 5° comma del successivo art. 11.

Art. 10

(Previsioni delle entrate del bilancio pluriennale)

Nel bilancio pluriennale le entrate sono previste, per ciascuna delle categorie di cui al precedente art. 8, in base a quanto stabilito dalla legislazione in vigore e tenendo conto dello sviluppo delle entrate tributarie dello Stato, quali risultano dalle previsioni indicate dai competenti organi del medesimo.

Le entrate relative a tributi propri della Regione ed al gettito dei tributi o di quote di tributi erariali sono previste tenendo conto dell'andamento del loro gettito nei tre anni precedenti a quello cui si riferisce il bilancio.

Le entrate derivanti dal riparto del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, e da altre assegnazioni dello Stato, sono previste sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione in vigore o individuati dagli organi statali competenti. In mancanza di tali indicazioni si fa riferimento all'ammontare dell'ultima assegnazione comunicata alla Regione.

Le entrate derivanti dai mutui e dai prestiti sono previste nel loro ammontare complessivo e distintamente per i mutui ed i prestiti autorizzati, nonché per i mutui ed i prestiti dei quali è prevista l'autorizzazione e la stipulazione nel periodo di validità del bilancio pluriennale.

Art. 11

(Previsione delle spese del bilancio pluriennale)

Nel bilancio pluriennale le spese sono previste per ciascuna delle ripartizioni di cui al successivo art. 32, in base alle quote certe relative alla legislazione regionale e statale in vigore nonché, distintamente, in base ai previsti nuovi interventi legislativi.

Le spese per l'attuazione delle leggi in vigore, nonché le spese per il normale funzionamento degli organi e degli uffici regionali sono indicate singolarmente o per aggregati, tenendo conto delle previste variazioni dei prezzi. Le spese relative al personale sono indicate tenendo conto anche dei previsti accordi sindacali.

Le spese derivanti da leggi regionali che ne rinviano la determinazione ai singoli bilanci annuali sono previste, singolarmente o per aggregati sulla base del programma pluriennale di attività e di spesa e dei suoi aggiornamenti annuali di cui alla legislazione regionale vigente in materia di programmazione.

Le spese per gli oneri derivanti dall'ammortamento di mutui e prestiti già stipulati sono indicate distintamente dalle spese derivanti dall'ammortamento dei mutui o dai prestiti dei quali si prevede l'autorizzazione e la stipulazione nel periodo di validità del bilancio pluriennale.

Le spese dipendenti dai previsti nuovi interventi legislativi sono previste sulla base del programma pluriennale di attività e di spesa, distinguendo in ogni caso quelle per l'ammortamento dei mutui o dei prestiti e quelle che stabiliscono limiti di impegni.

Art. 12

(Quadro generale riassuntivo)

Il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale indica, per il periodo di cui al 1° comma dell'art. 6, il riepilogo delle entrate distinte per titoli ed il riepilogo delle spese distinte per le classificazioni di cui al successivo art. 32.

Art. 13

(Equilibrio del bilancio)

Nel bilancio pluriennale il totale delle spese previste, per gli esercizi finanziari e per il periodo indicato nel precedente art. 6, 1° comma, non può superare il totale delle entrate previste per gli esercizi finanziari e per i periodi medesimi.

CAPO III

LEGGI DI SPESA

Art. 14

(Principi generali)

Le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese per l'esercizio in corso ne indicano l'ammontare, nonché i mezzi finanziari per farvi fronte, con riferimento al bilancio annuale.

Quando le leggi regionali prevedono nuove o maggiori spese anche per gli esercizi successivi possono, per questi ultimi, indicare l'ammontare ed i mezzi finanziari per farvi fronte con riferimento al bilancio pluriennale che viene così contestualmente aggiornato.

Le leggi regionali, qualora il bilancio per l'esercizio successivo a quello in corso sia stato già presentato al Consiglio regionale, indicano altresì la spesa prevista per tale esercizio ed i mezzi finanziari per farvi fronte con riferimento al bilancio medesimo.

Art. 15

(Leggi di spesa a carattere continuativo-ricorrente)

Le leggi che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa. In tali casi, la Regione dà corso alle procedure ed agli adempimenti previsti dalle leggi medesime, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo per la Regione di assumere impegni a norma del successivo art. 55. La determinazione della spesa annuale può essere prevista nei casi in cui le leggi regionali disciplinino interventi o servizi per i quali la continuità o la regolarità delle erogazioni della spesa stessa nel tempo assume un interesse preminente. In tali casi la spesa deve essere determinata ai sensi di quanto previsto dal 2° comma del precedente articolo 14.

Art. 16

(Leggi che autorizzano spese annuali)

Le leggi regionali che prevedono spese a carico di un solo esercizio finanziario ne determinano l'ammontare da iscrivere nel bilancio dell'anno finanziario in corso o del bilancio dell'anno finanziario successivo già presentato al Consiglio regionale.

Art. 17

(Leggi che autorizzano spese pluriennali)

Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano di norma l'ammontare complessivo, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio dell'anno finanziario in corso o del bilancio dell'anno finanziario successivo già presentato al Consiglio regionale e, a titolo indicativo, le quote a carico degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale, rinviando alle leggi di approvazione dei bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi finanziari.

Le leggi possono autorizzare, l'erogazione di contributi in annualità, indicando il numero di queste ultime ed il limite massimo degli impegni pluriennali che potranno essere assunti a partire da ciascun esercizio di validità delle leggi medesime.

Le leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi finanziari possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni, da parte della Regione, nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegni sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo art. 55 soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio finanziario.

Art. 18

(Disciplina delle procedure di spesa)

Le leggi regionali determinano i procedimenti relativi all'attuazione degli interventi in esse indicati, ai fini dell'assunzione degli impegni di spesa a carico del bilancio ed ai fini di una tempestiva realizzazione degli interventi medesimi.

Le leggi regionali che prevedono contributi ad enti o a privati possono fissare, nella legge medesima o rinviare la determinazione ad atti amministrativi, i termini perentori entro i quali gli adempimenti in esse previsti debbono essere assolti.

Art. 19

(Legge finanziaria)

Al fine d'adeguare le spese del bilancio della Regione agli obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio pluriennale ed annuale, e comunque per consentire l'equilibrio del bilancio dell'articolo 27, la Giunta può presentare al Consiglio regionale, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio annuale di previsione, un disegno di legge finanziaria con la quale possono operarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio.

CAPO IV

BILANCIO ANNUALE

Art. 20

(Annualità del bilancio)

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Art. 21

(Universalità del bilancio)

Tutte le entrate spettanti alla Regione e tutte le spese che competono alla Regione devono essere iscritte nel bilancio regionale.

Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione ad eccezione di quelle relative alla gestione dei fondi Statali accreditati per le contabilità erariali speciali.

Art. 22

(Integrità del bilancio)

Tutte le entrate spettanti alla Regione sono iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre spese ad esse relative.

Tutte le spese che competono alla Regione sono iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

Art. 23

(Bilancio annuale di previsione)

Il bilancio annuale della Regione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.

Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza.

Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:

1) l'ammontare presunto di residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese delle quali si prevede di autorizzare l'impegno nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.

Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica, inoltre, l'ammontare delle entrate e delle spese previste, in termini di competenza, nel bilancio dell'esercizio finanziario precedente ivi incluse le variazioni già approvate alla data di presentazione del bilancio.

Tra le entrate è iscritto l'eventuale saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio finanziario precedente.

Tra le spese è iscritto l'eventuale saldo finanziario negativo presunto al termine dell'esercizio finanziario precedente.

Formano oggetto di approvazione da parte del Consiglio soltanto le voci di cui al numero 2 del precedente terzo comma.

Art. 24

(Previsione delle entrate per la competenza dell'esercizio finanziario)

Le entrate, in termini di competenza, sono previste tenendo conto dei criteri indicati nel precedente art. 10 e delle modalità di accertamento stabilite, secondo la natura e provenienza delle entrate stesse nel successivo art. 51.

Art. 25

(Previsioni delle spese per la competenza dell'esercizio finanziario)

Gli stanziamenti delle spese sono previsti nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o degli interventi finanziari che daranno luogo, nel corso dell'esercizio, agli impegni di spesa di cui al successivo art. 55 in base alle leggi vigenti, ed in particolare di quanto le leggi medesime stabiliscono ai sensi del precedente art. 18, nonché tenendo conto delle procedure già svolte a norma del precedente art. 15.

Debbono essere comunque previste le somme corrispondenti agli impegni già assunti e che vengano a scadenza nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.

Le spese per annualità derivanti da limiti di impegno precedentemente autorizzati sono comunque tenute distinte dalle spese relative ai limiti di impegno per la concessione di contributi nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.

Art. 26

(Previsione per le assegnazioni statali)

Tutte le somme assegnate, a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione, confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni salvo i casi di speciali assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'art. 4, secondo comma, della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4.

Nel caso di assegnazioni dello Stato disposte in sede di programmazione nazionale per concorrere al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, le destinazioni si intenderanno vincolanti unicamente con riferimento alle finalità generali previste dalle leggi statali.

Nei casi di speciali assegnazioni dallo Stato alla Regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative, e negli altri casi di cui ai precedenti commi, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti a quelle ad essa assegnate dallo Stato, a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni rispetto alle somme assegnate per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

Art. 27

(Equilibrio del bilancio)

Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare, purché la relativa differenza risulti finanziata con mutui la cui stipulazione venga autorizzata con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui al successivo art. 48.

Nel bilancio medesimo, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno per l'adempimento delle funzioni normali non può essere superiore al totale delle entrate di cui all'art. 29 che si prevede di accertare nel medesimo esercizio.

Parimenti il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno per ulteriori programmi di sviluppo non può essere superiore al totale delle entrate di cui all'art. 30 che si prevede di accertare nel medesimo esercizio.

Art. 28

(Spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo)

Sono spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo tutte le spese di parte corrente e di investimento cui concorrono specifiche assegnazioni statali finalizzate alla realizzazione di programmi regionali di sviluppo.

Art. 29

(Finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normali)

La Regione provvede al finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normali con le entrate derivanti da:

1) tributi propri e quote di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi della legge dello Stato sull'ordinamento finanziario della Regione;

2) rendite patrimoniali, utili di enti o aziende regionali, alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti;

3) assegnazioni statali non espressamente destinate a spese per ulteriori programmi di sviluppo;

4) assegnazioni statali in corrispondenza di deleghe di funzioni;

5) eventuale saldo finanziario attivo determinato ai sensi degli articoli 68, 69 e 70 nella misura in cui esso non è imputabile all'eccedenza degli accertamenti effettuati su entrate espressamente destinate al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, rispetto agli impegni effettuati ai fini di questi ultimi nell'esercizio cui l'avanzo si riferisce;

6) ricorso al credito ai sensi dell'articolo 48;

7) ogni altra entrata di cui la Regione acquista titolo a disporre.

Art. 30

(Finanziamento delle spese per ulteriori programmi di sviluppo)

La Regione provvede al finanziamento delle spese per ulteriori programmi di sviluppo con le entrate derivanti da:

1) eventuale eccedenza del totale delle entrate non interamente utilizzate per il finanziamento delle funzioni normali ai sensi dell'art. 29;

2) assegnazioni statali espressamente destinate al finanziamento delle spese di cui al presente articolo;

3) contributi speciali per provvedere a scopi determinati, ai sensi della legge dello Stato sull'ordinamento finanziario della Regione concernente la materia;

4) eventuale saldo finanziario attivo determinato ai sensi degli articoli 68, 69 e 70 nella misura in cui esso è imputabile alla eccedenza degli accertamenti effettuati su entrate espressamente destinate al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, rispetto agli impegni effettuati ai fini di questi ultimi nell'esercizio cui l'avanzo si riferisce;

5) ricorso al credito ai sensi dell'art. 48.

Art. 31

(Classificazione delle entrate)

Nel bilancio annuale, le entrate sono ripartite secondo la loro provenienza nei seguenti titoli e, secondo la loro natura, nelle seguenti categorie:

Titolo I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione:

Categorie del titolo I

Cat. 1 - Tributi propri

Cat. 2 - Compartecipazione di tributi erariali

Titolo II - Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate:

Categorie del titolo II

Cat. 4 - Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per funzioni proprie

Cat. 5 - Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per ulteriori programmi di sviluppo

Cat. 6 - Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per funzioni delegate

Titolo III - Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di Enti o aziende regionali:

Categorie del titolo III

Cat. 7 - Contributi e concorsi da parte di privati ed enti diversi

Cat. 8 - Proventi dei servizi pubblici

Cat. 9 - Proventi di beni della Regione e da partecipazioni in aziende ed enti diversi

Cat. 10 - Proventi di natura varia

Cat. 11 - Interessi attivi

Cat. 12 - Recuperi, rimborsi e concorsi

Cat. 13 - Partite che si compensano con la spesa

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e da rimborso di crediti:

Categorie del titolo IV

Cat. 14 - Alienazione di beni

Cat. 15 - Trasferimento di capitali

Cat. 16 - Riscossione di crediti

Cat. 17 - Ammortamento beni patrimoniali

Titolo V - Entrate derivanti da mutui, da prestiti o da altre operazioni creditizie:

Categorie del titolo V

Cat. 18 - Mutui e prestiti

Cat. 19 - Anticipazioni e altre operazioni di credito a breve termine

Titolo VI - Entrate per contabilità speciali:

Categorie del titolo VI

Cat. 20 - Partite di giro

Cat. 21 - Contabilità speciali.

Nell'ambito delle categorie le entrate si ripartiscono in capitoli secondo il loro oggetto.

I capitoli costituiscono le unità fondamentali per la classificazione delle entrate.

Per ciascun capitolo sono indicati il numero progressivo, anche non continuo, e la denominazione nonché il riferimento al capitolo corrispondente dello stato di previsione della spesa, ove esista.

Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli.

Art. 32

(Classificazione delle spese)

Nel bilancio annuale di previsione le spese sono ripartite secondo classificazioni idonee a rappresentare per obiettivi programmatici o funzionali l'attività della Regione in correlazione con l'impostazione del bilancio pluriennale.

Al fine di cui al comma precedente, le spese sono ripartite in titoli a seconda che si riferiscano a:

- Spese correnti;

- Spese di investimento;

- Rimborso di mutui e prestiti;

- Contabilità speciali.

Le spese devono inoltre avere riferimento a classi che attengano:

- All'andamento delle funzioni normali della Regione;

- Al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo.

La legge di approvazione del bilancio annuale di previsione provvede alla ripartizione delle spese in altre opportune suddivisioni, anche in relazione al necessario raccordo con il bilancio pluriennale.

Ai fini dei prospetti di cui ai punti 4) e 5) dell'art. 34, le spese regionali sono altresì riferite alle sezioni, secondo l'analisi economica, in conformità alla ripartizione adottata nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.

Le spese sono, infine, ripartite in capitoli secondo il rispettivo oggetto.

Art. 33

(Natura e contenuto del capitolo di spesa)

Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese.

Nel caso in cui ciò sia ritenuto opportuno ai fini di una più puntuale analisi della spesa, il capitolo può essere suddiviso, con atto di Giunta regionale, in più articoli di spesa.

Ogni capitolo contiene un solo oggetto di spesa.

Nel medesimo capitolo non possono, comunque, essere incluse:

1) spese correnti, spese di investimento e spese che attengano al rimborso di mutui e prestiti;

2) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;

3) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;

4) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione delle entrate dello stesso bilancio ed altre spese;

5) spese relative agli oneri inerenti ai mutui in corso di ammortamento e spese relative a mutui da contrarre nell'esercizio in corso.

Art. 34

(Riepiloghi, prospetti ed elenchi allegati al bilancio annuale)

Al bilancio di previsione sono allegati:

1) un quadro generale riassuntivo che riporta distintamente suddivisi i totali delle entrate e delle spese;

2) un prospetto il quale mette a raffronto:

a - le entrate derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate con specifico vincolo di destinazione in base all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e da assegnazioni in corrispondenza di delega di funzioni amministrative a norma dell'art. 4, 2° comma, della legge costituzionale 26.2.1948, n. 4, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto;

b - le spese distinte per capitoli aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette.

Il totale degli stanziamenti relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate, salvo quanto disposto dal 3° e dal 4° comma dell'art. 26;

3) un prospetto il quale espone distintamente, da un lato gli stanziamenti relativi a spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e dall'altro lato gli stanziamenti relativi a spese per l'attuazione di ulteriori programmi di sviluppo della Regione, siano esse finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali ovvero con risorse proprie della Regione o con ricorso al credito;

4) un prospetto in cui le spese sono classificate in sezioni e categorie secondo quanto disposto al 5° comma dell'art. 32;

5) un riassunto delle spese per le suddivisioni di cui al 4° comma dell'art. 32;

6) l'elenco delle spese obbligatorie di cui all'art. 38;

7) l'elenco dei provvedimenti legislativi in corso per ciascun fondo globale previsto ai sensi dell'art. 40;

8) l'elenco delle garanzie fideiussorie principali e sussidiarie prestate dalla Regione ai sensi dell'art. 49 con specificazione sintetica della legge autorizzativa, dei beneficiari, del capitale garantito, della durata e della fonte dell'obbligazione per la quale la fideiussione viene concessa;

9) la dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, elaborato ai sensi dell'art. 70.

Art. 35

(Legge per l'approvazione dei bilanci)

La Giunta regionale predispone il disegno di legge per l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, ovvero del suo aggiornamento, e lo presenta alla Presidenza del Consiglio regionale entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre di ogni anno.

Ove si renda necessario, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, prima dell'approvazione del bilancio annuale, note di variazione al bilancio medesimo ed al bilancio pluriennale ove occorra.

Art. 36

(Esercizio provvisorio del bilancio)

Il Consiglio regionale può autorizzare con legge l'esercizio provvisorio della Regione per un periodo non superiore a quattro mesi, sulla base del bilancio di previsione presentato dalla Giunta.

Durante l'esercizio provvisorio i competenti organi regionali sono autorizzati ad assumere impegni di spesa ed a disporre i pagamenti nei limiti di tanti dodicesimi delle previsioni del bilancio presentato quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio autorizzato.

La limitazione di cui al comma precedente non si applica alle spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Art. 37

(Gestione provvisoria del bilancio)

Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stata approvata dal Consiglio regionale e gli adempimenti di cui all'art. 31 della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4, si protraggano oltre l'inizio dell'esercizio a cui il bilancio si riferisce, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo per ciascun mese limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio sia stata rinviata dal rappresentante del Ministero dell'Interno al Consiglio regionale a norma dell'art. 31 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4, ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo art. 31, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio stesso limitatamente:

a) alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa;

b) alle parti ed ai capitoli che pur coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa concernano spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge: in tal caso limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento;

c) ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili d'impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi, nel caso in cui il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio.

CAPO V

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 38

(Prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie)

Nel bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti ad integrare stanziamenti di spese obbligatorie secondo la legislazione in vigore, tenendo conto degli impegni già assunti e degli impegni che si prevede di assumere fino al termine dell'esercizio.

Sono obbligatorie in ogni caso le spese per il personale e per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti, nonché le spese stanziate per le garanzie regionali ed i crediti non prescritti reclamati dai creditori dopo l'eliminazione del conto dei residui.

L'elenco dei capitoli concernenti le spese obbligatorie è allegato al bilancio.

Il prelievo delle somme di cui al primo comma è disposto con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 39

(Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste)

Nel bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme corrispondenti a spese non incluse nell'elenco dei capitoli delle spese obbligatorie e non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio, le quali abbiano carattere di assoluta necessità nell'ambito delle funzioni regionali, non impegnino in alcun modo i successivi bilanci e alle quali non sia possibile provvedere in modo adeguato con i relativi stanziamenti del bilancio medesimo.

I prelievi delle somme di cui al precedente comma sono disposte con apposite deliberazioni della Giunta regionale che autorizza il prelievo stesso e l'iscrizione in capitoli di spesa già esistenti ovvero in capitoli nuovi.

La deliberazione della Giunta regionale deve essere presentata alla presidenza del Consiglio regionale per convalida con legge regionale.

Art. 40

(Prelevamento dai fondi globali)

Nel bilancio annuale sono iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio medesimo.

I fondi globali sono tenuti distinti, in ogni caso, a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

I fondi di cui ai precedenti commi sono utilizzabili soltanto ai fini del prelievo di somme da iscrivere in nuovi capitoli o in aumento alle assegnazioni di capitoli esistenti dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese.

Al bilancio è allegato, per ogni fondo globale, un elenco indicativo dei provvedimenti legislativi e delle corrispondenti spese a cui si prevede di far fronte con il fondo medesimo.

I provvedimenti legislativi non indicati nell'elenco di cui al precedente comma debbono precisare le minori somme che restano utilizzabili per altri provvedimenti ivi indicati.

Le quote dei fondi globali non utilizzate entro il termine dell'esercizio finanziario costituiscono economie di spesa, salvo quanto previsto nel successivo articolo 41.

Art. 41

(Riporti da fondi globali iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente)

In deroga a quanto stabilito nel precedente articolo 40, ultimo comma, le quote dei fondi globali non utilizzate entro il termine dell'esercizio finanziario possono costituire sede per la copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi presentati al Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio finanziario medesimo, purché tali provvedimenti siano approvati nel corso dell'esercizio successivo.

In tal caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti di detti fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

Nel caso di cui al precedente comma, lo stanziamento nel bilancio della nuova o maggiore spesa è accompagnato dall'indicazione che si tratta di onere finanziato con ricorso ad un fondo globale dell'esercizio precedente e di esso non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui al precedente articolo 27, primo comma.

Art. 42

(Altre variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi)

La legge regionale di approvazione del bilancio può autorizzare che variazioni al bilancio medesimo siano apportate nel corso dell'esercizio finanziario mediante provvedimenti amministrativi, per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, nei quali iscrivere somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'istituzione dei relativi capitoli di spesa quando questa sia tassativamente regolata dalle leggi statali o regionali in vigore. Tali provvedimenti sono comunicati al Consiglio regionale entro quindici giorni dal loro perfezionamento.

Le spese relative ai fondi statali assegnati a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione possono, in relazione all'epoca in cui ne avviene l'assegnazione, essere attribuite alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo allorché non sia possibile far luogo all'impegno delle spese medesime, ai sensi del successivo art. 55, entro il termine dell'esercizio finanziario nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.

Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui all'art. 27, 1° comma.

La legge di cui al primo comma può autorizzare che variazioni siano apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi per l'iscrizione, in capitoli istituiti o da istituire, di nuove o maggiori spese a carattere continuativo disposte, a partire dall'esercizio finanziario precedente a quello cui il bilancio si riferisce, da leggi regionali entrate in vigore dopo l'approvazione del bilancio medesimo la cui copertura finanziaria sia adeguatamente prevista in fondi globali del bilancio stesso.

Le leggi regionali che dispongono nuove, o maggiori spese la cui copertura finanziaria è prevista ai sensi del precedente articolo 41 autorizzano le variazioni da apportare, mediante provvedimenti amministrativi al bilancio dell'esercizio finanziario in corso, dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio medesimo.

Gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni al bilancio a norma della presente legge, sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e diventano esecutivi a tutti gli effetti il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

Ogni altra variazione al bilancio, salvo quelle relative ai capitoli delle partite di giro e delle contabilità speciali nonché quelle previste nei precedenti articoli 38 e 39, deve essere autorizzata con legge regionale.

Le variazioni di cui al presente articolo, salvo quelle di cui al primo comma, non possono essere disposte dopo il 30 novembre dell'anno al quale il bilancio si riferisce.

Art. 43

(Assestamento del bilancio)

Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva, con legge, l'assestamento del bilancio.

Con la legge di cui al precedente comma si provvede:

1) all'aggiornamento dei residui attivi e passivi iscritti nel bilancio, indicandone l'ammontare determinato ai sensi dei successivi articoli 61, 62, 63 e 64;

2) all'aggiornamento dell'avanzo o del disavanzo finanziario al termine dell'esercizio precedente, in conseguenza di quanto stabilito al punto 1) del presente comma, nonché alle variazioni che assicurano l'equilibrio del bilancio.

Con la legge, di cui al primo comma, possono essere introdotte nel bilancio altre opportune variazioni, ai fini dell'attuazione del programma pluriennale di attività e di cui al precedente articolo 3, fermo restando quanto dispone il precedente articolo 27.

Art. 44

(Legge di variazione al bilancio)

La legge regionale può autorizzare variazioni agli stanziamenti dell'entrata e della spesa del bilancio e lo stanziamento in appositi capitoli, per le spese pluriennali, di quote non previste nel bilancio medesimo.

Le variazioni agli stanziamenti relativi a spese il cui ammontare risulti determinato con la legge di approvazione del bilancio sono indicati in appositi articoli della legge regionale di cui al primo comma.

La legge regionale di variazione al bilancio può autorizzare l'aumento o la riduzione degli stanziamenti dei fondi di riserva nonché l'aumento degli stanziamenti dei fondi globali e le modifiche degli elenchi ad essi relativi.

La legge regionale di variazione al bilancio può autorizzare l'accensione di ulteriori mutui indicandone gli elementi e le condizioni di cui al successivo art. 48 fermi restando i limiti ed i vincoli in esso stabiliti.

Le variazioni di cui al presente articolo non possono essere approvate dopo il 30 novembre dell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce con esclusione di quelle derivanti da leggi finanziate con prelievo dai fondi globali.

Art. 45

(Divieto di storni)

Salvo quanto indicato nei precedenti artt. 38, 39 e 42 è vietato il trasporto di somme da un capitolo ad un altro capitolo del bilancio mediante provvedimenti amministrativi.

Sono vietati in ogni caso:

1) lo storno di fondi da capitoli relativi a spese per l'esercizio di funzioni amministrative delegate dallo stato a capitoli relativi ad altre spese;

2) lo storno di fondi da un capitolo relativo a spese il cui finanziamento è previsto mediante una assegnazione dello Stato con vincolo di destinazione, a favore di un capitolo relativo ad altre spese.

CAPO VI

BILANCI DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE E SPESE DEGLI ENTI LOCALI DELEGATI

Art. 46

(Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione)

I bilanci degli enti regionali sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalle leggi regionali e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Nei bilanci degli enti regionali le spese sono classificate e ripartite secondo criteri omogenei a quelli del bilancio regionale.

Art. 47

(Entrate e spese degli enti locali per le funzioni delegate)

In allegato al bilancio della Regione è data dimostrazione riassuntiva delle previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli enti locali nel medesimo esercizio finanziario, nello svolgimento di funzioni loro delegate dalla Regione.

Tali spese sono classificate secondo i criteri prescritti per la classificazione delle spese nel bilancio regionale ai sensi del precedente art. 32, nonché secondo la loro classificazione in spese correnti ed in spese di investimento.

Le somme assegnate dalla Regione agli enti locali per l'esercizio di funzioni delegate sono iscritte nei bilanci degli enti locali, in una categoria all'uopo istituita tra le entrate extratributarie e, nell'ambito di questa, in capitoli distinti con denominazioni rispondenti a quelle dei correlativi capitoli di spesa del bilancio regionale.

Nei bilanci degli enti locali le spese per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione sono iscritte, nell'ambito della classificazione prevista dalle norme vigenti per il bilancio di tali enti, in capitoli distinti con denominazione rispondente a quella dei capitoli di entrata ad essi correlativi e con i riferimenti alla numerazione dei capitoli medesimi.

I capitoli di cui al precedente comma indicano altresì i riferimenti alla classificazione della spesa nel bilancio regionale ai sensi del precedente art. 32.

Gli enti locali fanno riferimento ai capitoli di cui ai precedenti commi in tutti gli atti che dimostrano la destinazione dei fondi ad essi assegnati dalla Regione, secondo le norme delle leggi regionali concernenti la delega all'esercizio delle singole funzioni.

CAPO VII

OPERAZIONI DI CREDITO E GARANZIE

Art. 48

(Mutui e prestiti)

La Regione può assumere mutui e obbligazioni nelle forme e nei modi previsti per essa dalle norme legislative dello Stato, sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.

Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello del bilancio cui i nuovi mutui si riferiscono.

L'autorizzazione alla contrazione dei mutui, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione del medesimo, cessa di aver vigore con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Le entrate da mutui stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.

Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione a mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

Art. 49

(Garanzie prestate dalla Regione)

Le leggi regionali che autorizzano la prestazione di garanzie principali o sussidiarie a favore di enti o di altri soggetti, in relazione alla contrazione di mutui o ad aperture di credito, indicano l'ammontare complessivo della spesa e la quota di cui al precedente art. 17, 1° comma.

Per l'assolvimento degli obblighi inerenti alle garanzie prestate, le leggi regionali di approvazione dei bilanci annuali determinano le quote a carico dei rispettivi esercizi finanziari e ne autorizzano l'iscrizione in appositi capitoli di spesa dei bilanci medesimi.

Al bilancio annuale è allegato l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione, con indicazione degli elementi che contraddistinguono le garanzie.

La concessione delle garanzie è deliberata dalla Giunta regionale che indica le condizioni alle quali vengono prestate.

CAPO VIII

GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 50

(Disposizioni generali)

La gestione del bilancio si effettua mediante l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate comunque spettanti alla Regione, nonché mediante l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento delle spese previste nel bilancio medesimo.

Le operazioni di cui al precedente comma si effettuano in conformità alle norme contenute nei successivi articoli del presente capo.

Art. 51

(Accertamento delle entrate)

L'entrata è accertata quando l'organo o l'ufficio regionale competente ha appurato la ragione, determinato l'importo ed individuato il soggetto debitore in base a documentazione idonea, nonché quando ne sia stata eseguita la registrazione di cui al successivo art. 54.

All'accertamento delle entrate provenienti da assegnazioni dello Stato si provvede per l'ammontare risultante da decreti ministeriali o interministeriali di riparto dei relativi fondi ovvero da atti, da documenti e da comunicazioni ministeriali indicanti i decreti medesimi.

All'accertamento delle entrate tributarie si provvede per l'ammontare complessivo risultante dai ruoli emessi entro il termine dell'anno finanziario a cui il bilancio si riferisce, oppure per l'ammontare risultante dalle comunicazioni dei competenti uffici dello Stato.

All'accertamento delle entrate di natura patrimoniale o di altra natura si provvede per l'ammontare risultante dalle deliberazioni del Consiglio o della Giunta Regionale, secondo la rispettiva competenza, dai contratti e da altri documenti e comunicazioni che ne indicano l'ammontare medesimo.

All'accertamento delle entrate concernenti partite che comunque si compensano nella spesa si provvede contestualmente alla registrazione dei relativi impegni od alla effettuazione dei relativi pagamenti.

Le entrate di cui ai precedenti commi sono accertate nel loro intero ammontare e senza alcuna compensazione con eventuali spese a carico della Regione.

I funzionari regionali, comunque incaricati delle operazioni di cui ai precedenti commi, effettuano le operazioni medesime nei modi e nei termini stabiliti in apposite deliberazioni della Giunta regionale.

Gli organi competenti della Regione sono tenuti ad assumere i provvedimenti e dare corso alle azioni necessarie per l'accertamento e la riscossione delle entrate regionali.

Art. 52

(Riscossione delle entrate)

L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo.

Le somme spettanti alla Regione sono riscosse dalla tesoreria regionale con le modalità, nei termini e alle condizioni generali della convenzione stipulata per l'affidamento del servizio medesimo.

Le somme accreditate alla Regione in conti fruttiferi od infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato sono riscosse in base alle quietanze emesse dalla tesoreria centrale medesima.

Le somme di cui ai precedenti commi sono riscosse nel loro intero ammontare e senza compensazione con eventuali spese delle quali si effettua il pagamento.

Per la riscossione di entrate che abbiano incidenza sul patrimonio l'Assessorato Finanze della Regione verifica e promuove le dovute registrazioni nei relativi inventari.

Art. 53

(Versamento delle entrate)

Le entrate della Regione sono versate quando il relativo ammontare è introitato nella tesoreria regionale.

Il versamento delle entrate della Regione si effettua in conformità di appositi ordinativi che indicano gli elementi di cui al precedente art. 51, primo comma, nonché il capitolo del bilancio al quale le entrate medesime si riferiscono per la competenza dell'esercizio o per il conto di residui.

Gli ordinativi di cui al precedente comma sono emessi dall'Assessorato Finanze della Regione, sono firmati dal dirigente responsabile dell'Assessorato stesso o altro funzionario all'uopo delegato dal Presidente della Giunta e sono trasmessi alla Tesoreria regionale.

Art. 54

(Registrazione delle entrate)

Gli accertamenti delle entrate, gli ordinativi di cui al precedente art. 53 e le quietanze rilasciate dalla tesoreria regionale sono registrati dal competente ufficio dell'Assessorato Finanze della Regione con riferimento ai capitoli del bilancio e distintamente per la competenza dell'esercizio finanziario e per il conto dei residui.

Art. 55

(Impegno delle spese)

Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei singoli stanziamenti di competenza del bilancio per l'esercizio in corso con deliberazione del Consiglio o della Giunta regionale, salvo quanto disposto nei successivi commi del presente articolo, secondo la rispettiva competenza.

Formano impegno sugli stanziamenti del bilancio per l'esercizio finanziario le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio medesimo.

Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte in base ad una specifica autorizzazione legislativa, ovvero assunte per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi a norma del precedente art. 15, formano impegno sugli stanziamenti degli esercizi le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

Art. 56

(Registrazione degli impegni di spesa)

Le proposte degli atti amministrativi, di cui al precedente art. 55 dai quali possono derivare spese a carico del bilancio regionale, debbono essere trasmesse all'Assessorato Finanze della Regione per la prenotazione dell'impegno.

L'Assessorato Finanze, ai fini di cui al precedente comma ed esclusa comunque ogni valutazione di merito, verifica la conformità della spesa al capitolo del bilancio al quale viene riferita e la disponibilità del relativo stanziamento.

In caso di insufficiente disponibilità dello stanziamento, l'Assessorato rifiuta la prenotazione e restituisce, con la motivazione del caso, la proposta all'Ufficio competente.

Le proposte di impegno delle spese indicate negli atti di cui al primo comma sono registrati dall'Assessorato Finanze al quale deve essere trasmesso ogni successivo atto o contratto attinente agli impegni medesimi per le occorrenti annotazioni.

Art. 57

(Liquidazione della spesa)

Le spese di cui ai precedenti articoli 55 e 56 sono liquidate quando ne è individuato il creditore e determinato l'ammontare, sulla base di documentazione idonea e nei limiti dell'impegno assunto e quando ne sono indicate le modalità per il pagamento.

La liquidazione è effettuata dai competenti uffici regionali previa verifica dell'adempimento delle condizioni stabilite nel provvedimento di impegno, e, ove occorra, della rispondenza tecnica delle relative note di spesa alle condizioni medesime.

L'Assessorato Finanze della Regione, in base alle note di spesa ed all'inerente documentazione, riscontra l'esattezza delle somme liquidate, la rispondenza dell'impegno assunto, il riferimento al capitolo del bilancio o del conto dei residui, ed effettua la registrazione.

Per la liquidazione di spese che abbiano incidenza sul patrimonio, l'Assessorato Finanze promuove le dovute registrazioni nei relativi inventari.

Qualora le somme liquidabili o liquidate risultino comunque eccedenti l'ammontare degli impegni assunti, la procedura per la liquidazione e per il pagamento è sospesa. In tal caso i competenti Uffici della Regione promuovono l'adozione dei provvedimenti relativi all'integrazione degli impegni medesimi.

In ogni altro caso di irregolarità l'Assessorato Finanze della Regione indica all'Ufficio che ha effettuato la liquidazione della spesa le misure che ritiene necessarie per la regolarizzazione degli atti.

Non possono essere liquidate le spese conseguenti alle deliberazioni e agli atti degli organi della Regione con i quali sono assunti i relativi impegni se tali deliberazioni e atti non sono divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 60 della legge 16 maggio 1978, n. 196, ovvero non risultano immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 63 della legge medesima.

Non possono essere liquidate le spese conseguenti a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili e decadute per decorso del termine di cui all'art. 63, secondo comma, della legge 16 maggio 1978, n. 196.

Art. 58

(Ordinazione dei pagamenti)

Il pagamento delle spese liquidate ai sensi del precedente articolo è ordinato mediante mandati diretti, individuali o collettivi, ovvero mediante ruoli per le spese fisse e per le altre spese d'importo e scadenza determinati.

I titoli spesa di cui al primo comma sono firmati dal Ragioniere Capo dirigente dell'Assessorato Finanze della Regione o da altro funzionario all'uopo delegato dal Presidente della Giunta regionale.

I ruoli di cui al primo comma indicano per ogni partita di spesa la somma annua dovuta e, ove occorra, l'importo delle rate da pagare alle singole scadenze.

A seguito dei pagamenti ordinati a saldo per singoli impegni, l'ammontare degli impegni medesimi può essere ridotto, nel corso dell'esercizio finanziario, con deliberazione della Giunta regionale, per la quota che eccede il fabbisogno dell'esercizio finanziario stesso.

Art. 59

(Registrazione dei pagamenti)

I titoli di spesa di cui al precedente articolo sono registrati dal competente Ufficio dell'Assessorato Finanze della Regione con riferimento ai rispettivi capitoli di bilancio, nel conto della competenza ovvero nel conto dei residui.

Nel conto dei residui la registrazione dei pagamenti è effettuata tenendo conto dell'esercizio finanziario nel corso del quale vennero assunti i relativi impegni.

Art. 60

(Estinzione dei titoli di spesa)

I titoli di spesa di cui ai precedenti articoli 58 e 59 sono trasmessi alla tesoreria regionale che li estingue con modalità e termini stabiliti dalla convenzione riguardante il relativo servizio e dalle norme di legge regionale in vigore.

Art. 61

(Accertamento dei residui attivi)

Costituiscono residui attivi le entrate accertate e non riscosse e le entrate riscosse e non versate entro il termine dell'esercizio finanziario, nonché le entrate derivanti da mutui stipulati entro tale termine e non riscosse.

Tutte le somme iscritte tra le entrate del bilancio e non accertate entro la fine dell'esercizio finanziario costituiscono minori accertamenti rispetto alle relative previsioni.

In particolare costituiscono minori accertamenti di entrata le somme iscritte nel bilancio in relazione a mutui autorizzati ma non stipulati entro la fine dell'esercizio finanziario.

Art. 62

(Riaccertamento dei residui attivi)

Il riaccertamento delle somme da conservare nel conto dei residui attivi è predisposto dall'Assessorato Finanze della Regione ed è approvato dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, entro il 31 marzo di ogni anno.

Nella deliberazione di cui al precedente comma le somme da conservare nel conto dei residui attivi sono indicate distintamente per capitolo e per esercizio finanziario di provenienza e sono suddivise in crediti la cui riscossione è già effettuata, in crediti la cui riscossione può essere considerata certa ed in crediti per la cui riscossione sono in corso ovvero sono da promuovere procedure amministrative o giudiziarie apposite.

Art. 63

(Accertamento dei residui passivi)

Costituiscono residui passivi le spese impegnate a norma del precedente art. 55 e non pagate entro il termine dell'esercizio finanziario.

Art. 64

(Riaccertamento dei residui passivi)

Il riaccertamento delle somme da conservare nel conto dei residui passivi è predisposto dall'Assessorato Finanze della Regione ed è approvato dalla Giunta regionale con apposita deliberazione entro il 31 marzo di ogni anno.

Le somme iscritte nel conto dei residui passivi possono esservi conservate per non più di due anni successivi a quello in cui venne perfezionato il rispettivo impegno.

Le somme di cui al secondo comma, trascorso il termine ivi indicato, si considerano perenti agli effetti amministrativi e sono eliminate dal conto dei residui; le somme medesime sono riprodotte in appositi capitoli di spesa obbligatoria dei successivi bilanci allorquando siano reclamate dai creditori.

Art. 65

(Economie di spesa)

Costituiscono economie di spesa le somme iscritte negli stanziamenti del bilancio che non vengono considerate residui passivi ai sensi del precedente art. 63, nonché le somme che non sono ulteriormente conservabili nel conto dei residui passivi ai sensi del precedente art. 64, secondo comma.

Art. 66

(Cassa economale)

La Regione si avvale di un servizio di cassa economale, i cui compiti e la cui disciplina sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.

Art. 67

(Autonomia contabile del Consiglio regionale)

Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo gestito in conformità alle norme stabilite dal regolamento interno.

Le somme stanziate nel bilancio regionale per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono poste a disposizione e gestite dai competenti Organi del Consiglio, i quali ne rispondono all'assemblea.

CAPO IX

RENDICONTO GENERALE

Art. 68

(Impostazione e presentazione del rendiconto)

I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della Regione.

Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio.

Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta al Consiglio regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce, unitamente al disegno di legge predisposto per la sua approvazione, ed è approvato con legge regionale entro il 30 maggio dello stesso anno.

Al rendiconto generale è allegata una relazione sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate di cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, piano settoriale e progetto della Regione, in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi del programma regionale medesimo.

Art. 69

(Conto finanziario)

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario al quale il conto medesimo si riferisce;

2) le previsioni finali in termini di competenza;

3) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

4) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

5) il totale delle entrate riscosse in conto residui e competenza;

6) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio finanziario;

7) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate accertate rispetto alle previsioni;

8) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio finanziario ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio stesso;

9) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio al quale il conto si riferisce, in base alla cancellazione od ai riaccertamenti effettuati e da riportare a nuovo esercizio finanziario;

10) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;

11) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio finanziario.

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario al quale il conto si riferisce;

2) le previsioni iniziali in termini di competenza;

3) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

5) il totale dei pagamenti effettuati in conto residui e competenza;

6) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio finanziario;

7) le economie o le eventuali eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti in termini di competenza;

8) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio stesso;

9) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio finanziario al quale il conto si riferisce in base alla cancellazione ed alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio finanziario;

10) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;

11) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio finanziario.

Art. 70

(Risultanze del conto finanziario)

Nel conto finanziario il risultato della gestione del bilancio deriva:

a) aggiungendo alla giacenza di cassa il totale dei residui attivi accertati per la competenza dell'esercizio e il totale dei residui attivi accertati per gli esercizi precedenti;

b) detraendo il totale dei residui passivi accertati per la competenza dell'esercizio e il totale dei residui passivi riaccertati per gli esercizi precedenti.

Art. 71

(Ripiano del disavanzo finanziario)

Il disavanzo risultante dal conto finanziario è iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo mediante apposita legge regionale, per la parte alla quale non si sia provveduto con le leggi di approvazione e di assestamento del bilancio medesimo.

Le leggi di cui al precedente comma dispongono le variazioni necessarie per assicurare l'equilibrio del bilancio.

Art. 72

(Conto di patrimonio)

Il conto di patrimonio indica i valori aggiornati alla chiusura dell'esercizio finanziario:

a) delle attività e delle passività finanziarie;

b) dei beni mobili ed immobili;

c) di ogni altra attività e passività, nonché delle poste rettificative.

Il conto del patrimonio contiene la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e la contabilità del patrimonio.

Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio finanziario al quale esso si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da ciascun prodotto.

Art. 73

(Rendiconti degli enti e organismi dipendenti dalla Regione)

I rendiconti degli enti regionali sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalle leggi regionali e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

I rendiconti di cui al primo comma sono redatti secondo criteri di omogeneità rispetto a quello regionale.

Art. 74

(Bilanci dei consorzi ai quali partecipa la Regione)

I consorzi ai quali partecipa la Regione trasmettono il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione degli organi consortili, secondo le norme previste dalle leggi istitutive e dagli statuti dei consorzi medesimi.

Art. 75

(Rendiconti degli enti locali)

Gli enti locali presentano alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto riassuntivo delle spese effettuate nell'esercizio finanziario precedente per lo svolgimento di funzioni ad essi delegate dalla Regione.

Il rendiconto di cui al precedente comma è allegato al rendiconto generale della Regione, ed indica, per le singole attività o per i singoli interventi, le somme assegnate dalla Regione, le erogazioni effettuate, le somme eventualmente ancora erogabili in base agli impegni assunti, nonché l'ammontare delle somme da restituire alla Regione.

CAPO X

RESPONSABILITÀ

Art. 76

(Responsabilità degli amministratori)

Gli amministratori della Regione sono personalmente e solidamente responsabili delle spese pagate in relazione alle deliberazioni d'urgenza da essi adottate e che siano state annullate dalla Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta.

Art. 77

(Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti)

Gli amministratori ed i dipendenti della Regione sono personalmente e solidalmente responsabili, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, del pagamento di spese conseguenti alle deliberazioni od agli atti degli organi regionali con i quali sono assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili.

Art. 78

(Responsabilità verso la Regione degli amministratori e dei dipendenti)

Gli amministratori ed i dipendenti della Regione sono tenuti a risarcire all'ente i danni derivanti da violazioni di obblighi di funzioni o di servizi, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Sono esenti dalle responsabilità di cui al precedente comma i dipendenti che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilità di colui che tale ordine ha impartito.

In particolare, è esente dalla responsabilità di cui al primo comma il dipendente della Regione che per obbligo di servizio, in base ad ordine scritto del Presidente della Giunta regionale, abbia registrato l'impegno o abbia concorso al pagamento di spese eccedenti le somme stanziate nel relativo capitolo di bilancio, di spese non autorizzate dal bilancio o di spese riferite a capitoli diversi da quelli pertinenti.

Art. 79

(Responsabilità del tesoriere)

Per la responsabilità del tesoriere regionale si fa riferimento alla convenzione per l'affidamento del relativo servizio.

Per il discarico della propria responsabilità, il tesoriere regionale rende conto alla Regione nei modi indicati dalle condizioni generali e dalla convenzione di cui al precedente comma, entro il 20 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce.

Il conto di cui al precedente comma dimostra la giacenza ovvero la deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente, le somme riscosse e le somme pagate per ciascun capitolo di bilancio nell'esercizio finanziario a cui il conto stesso si riferisce, nonché la giacenza ovvero la deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario medesimo.

Art. 80

(Responsabilità per il maneggio di denaro della Regione)

Chiunque, senza legale autorizzazione, si ingerisca nel maneggio di denaro della Regione ne risponde secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Art. 81

(Amministrazione del patrimonio e contanti)

La legge regionale disciplina la materia dei contratti e dell'amministrazione del patrimonio nell'ambito dei principi della legislazione statale vigente in materia.

Articolo 82

(Competenza della Corte dei Conti)

Gli amministratori ed i dipendenti della Regione, per la responsabilità di cui agli artt. 76, 77 e 78 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia.

La Corte dei Conti, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato.

Articolo 83

(Obbligo di denunzia)

Gli amministratori ed i capi degli uffici della Regione che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dei precedenti artt. 76, 77 e 78 debbono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso è imputabile all'amministratore la denuncia fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso è imputabile al capo di un ufficio, l'obbligo di denuncia incombe all'amministratore o all'organo collegiale da cui dipende.

Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte dei Conti può condannare al risarcimento dei danni anche il responsabile della omissione.

CAPO XI

CONTROLLI

Art. 84

(Controlli di gestione)

La legge regionale stabilisce le modalità per l'accertamento dei risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti nella attuazione dei servizi, dei programmi e dei progetti in relazione alle competenze per la gestione delle entrate e delle spese.

Art. 85

(Controlli per le funzioni delegate dalla Regione)

Le leggi regionali, che prevedono la delega di funzioni agli enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione ed assicurano il controllo economico, finanziario e contabile della Regione sull'attività svolta dagli enti medesimi per l'esercizio della delega.

Ai fini di cui al precedente comma gli enti locali presentano alla Giunta regionale la dimostrazione delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni delegate, nonché una relazione sui risultati economici e finanziari conseguiti, nei modi e nei termini stabiliti dalle singole leggi regionali.

Art. 86

(Controllo sul servizio di tesoreria)

Il controllo sul servizio di tesoreria della Regione è effettuato secondo le norme della convenzione per l'affidamento del servizio medesimo.

Capo XII

NORME FINALI

Art. 87

(Procedure per la formazione del bilancio pluriennale, del bilancio annuale di previsione e del rendiconto generale)

Gli assessorati e servizi regionali comunicano entro il 31 luglio di ciascun anno le proposte per la formazione e l'aggiornamento del bilancio pluriennale e per la formazione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo specificando per la spesa le occorrenze, da giustificare analiticamente per ciascuna voce mediante idonea documentazione. Le proposte si riferiscono anche agli elementi per la determinazione del saldo finanziario presunto.

Analoghe proposte devono essere formulate entro il 30 aprile di ciascun anno ai fini della predisposizione della legge di assestamento del bilancio.

I predetti uffici forniscono altresì entro il 10 marzo di ciascun anno gli elementi giustificativi dell'eventuale eliminazione o riduzione dei residui in sede di formazione del rendiconto generale.

Art. 88

(Compiti dell'Assessorato Finanze)

Nell'ambito della materia di cui alla presente legge e per quanto nei precedenti articoli non stabilito, l'Assessorato Finanze della Regione provvede ai sensi del precedente art. 3:

- alla preparazione del bilancio di previsione nonché dei relativi provvedimenti di variazione;

- alla preparazione del bilancio pluriennale e dei relativi aggiornamenti;

- alla preparazione del rendiconto generale della Regione.

L'Assessorato provvede altresì:

- alla formulazione di parere obbligatorio sulla parte finanziaria di tutti i disegni di legge di iniziativa della Giunta recanti oneri a carico del bilancio regionale;

- alla formulazione di pareri obbligatori sulla parte finanziaria dei progetti di leggi di iniziativa consiliare o popolare;

- alla preparazione degli atti inerenti alla contrazione di mutui ed anticipazioni di cassa.

Art. 89

(Norma transitoria)

Le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 1979 sono effettuate sulla base della normativa attualmente in vigore.

Le norme della presente legge concernenti il bilancio pluriennale, il bilancio annuale ed il rendiconto consuntivo entrano in vigore con la presentazione, rispettivamente del bilancio e del rendiconto per l'esercizio finanziario 1980 e, comunque, col primo gennaio 1980.

Art. 90

(Norma finale)

Per quant'altro attinente la materia della contabilità regionale non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge 19 maggio 1976, n. 335, e, in quanto applicabili, le norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 91

(Modifiche alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 12)

Alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 3, al primo comma, le parole: "cinque anni", sono sostituite dalle parole: "tre anni";

All'articolo 16, all'ultimo comma, le parole: "Entro un anno", sono sostituite dalle parole: "Entro tre anni";

All'articolo 17 le parole: "Entro il 1978 per il periodo 1979/1983", sono sostituite dalle parole: "Entro il 1979 per il periodo 1980/1982".

Art. 92

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Dolchi (P.C.I.) - La parola al Presidente della Giunta.

Andrione (U.V.) - Normalmente non vi sono materie più aride di quella della contabilità e, normalmente, le leggi sulla contabilità hanno degli effetti limitati alla contabilità vera e propria. Questo progetto di legge, invece, ha una notevole importanza in quanto permetterà, se approvato, di impostare indifferentemente l'intero bilancio della Regione, e cioè di passare da un bilancio contabile annuale, dove si evidenziano soltanto le entrate e le previsioni di spesa, a un bilancio più articolato, più lungo.

Il primo esempio che cercheremo di dare sarà di un bilancio triennale, e di conseguenza un bilancio dinamico, continuamente sottoposto a verifica in quanto sarà indispensabile nei primi mesi dell'anno solare successivo procedere all'approvazione del conto consuntivo e apportare i necessari aggiustamenti al bilancio triennale in corso. Direi che la parte più importante, l'unica parte importante di questo disegno di legge è quella che ho appena illustrato, anche se molto succintamente. Per quanto riguarda, invece, le norme tecniche specifiche, ci si è ispirati alla nuova legge di contabilità dello Stato, però non si è voluto copiare direttamente quella legge, che è obbligatoria soltanto per le Regioni a Statuto ordinario. Di conseguenza, abbiamo - dato che lo abbiamo ritenuto necessario anche in relazione al fatto che la Regione ha assorbito i compiti della Provincia - mantenuto una certa originalità contabile, che, se i Consiglieri hanno letto, non va certamente a scapito della chiarezza, anzi, secondo un avviso molto sommesso è migliorativa rispetto a certe disposizioni della legge n. 335.

Ancora più nel dettaglio, un'innovazione di una certa importanza tecnica, sulla quale il Consigliere Nebbia ha presentato un piccolo emendamento all'articolo 53 (dico subito che i due emendamenti presentati sono accolti, in quanto sono di precisazione alle disposizioni di legge), farà sì che le procedure di pagamento della Regione saranno snellite e non avremo le 50 firme sullo stesso mandato, firme che, per esperienza personale, posso dire che servono a poco o, meglio ancora, a niente, perché quando arrivano dei pacchi di quelle dimensioni e sono urgenti è evidente che si firma senza poter approfondire ogni singolo caso. In questo disegno di legge, invece, è prevista una responsabilità specifica del funzionario, che è tenuto a firmare i mandati e nel caso che non voglia o non possa firmarli deve motivare il perché e il per come si rifiuta di firmare quel mandato. Non penso di avere altro da aggiungere; evidentemente se vi sono delle domande di chiarimento cercherò di rispondere.

Dolchi (P.C.I.) - È aperta la discussione. La parola al Consigliere Pollicini...scusa, prima di dare la parola al Consigliere Pollicini, faccio presente che in proposito si è pronunciata la Commissione Affari Generali e Finanze e che è stata accolta, dalla Commissione stessa, una proposta del P.S.I. circa due emendamenti, che vedremo poi, all'articolo 53 e all'articolo 58, che comunque sono in possesso di tutti i Consiglieri perché sono trascritti nel parere della Commissione che è allegato al disegno di legge.

Emendamento

Art. 53 - terzo comma - dopo: "Assessorato stesso" sostituire: "o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro funzionario di carriera direttiva dell'Assessorato stesso all'uopo delegato...".

Emendamento

Art. 58 - sostituire il secondo comma: "I titoli di spesa di cui al primo comma sono firmati dal Ragioniere Capo dirigente dell'Assessorato Finanze della Regione o, in caso di suo impedimento od assenza, da altro funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato stesso all'uopo delegato dal Presidente della Giunta regionale".

La parola al Consigliere Pollicini.

Pollicini (D.P.) - È indubbio che questa è una legge importante, in particolare per le novità che contiene e per alcuni aspetti che recepiscono le leggi statali 335 e 468, l'una sulla contabilità delle Regioni, l'altra sulla contabilità dello Stato. Questo è il primo provvedimento della Regione che disciplina una legge propria, la contabilità generale delle Regioni che finora era regolata dalla comunale e provinciale. Si tratta di un provvedimento nel suo insieme valido, perché inserisce una visione della spesa più organica nel tempo e un metodo di gestione del bilancio più collegiale. Potremmo definirla "correttamente armonizzata con la programmazione, il bilancio pluriennale e il Piano di sviluppo regionale, una legge di prenotazione degli impegni di spesa". La proposta in discussione potrebbe essere un'occasione per riaffermare la nostra Autonomia, se non contenesse, in particolare, gli articoli 82 e 83 che introducono esplicitamente il principio della competenza della Corte dei Conti per le responsabilità degli amministratori e dei dipendenti, nella stessa identica formulazione degli articoli 31 e 32 della legge 335 relativa alla contabilità delle Regioni a Statuto ordinario, le quali - va ricordato - hanno per legge dello Stato, contrariamente alla Valle d'Aosta, il controllo della Corte dei Conti. Anche se è vero che la Corte Costituzionale, con sentenza del 18 dicembre 1972, ha ammesso la competenza della Procura Generale della Corte dei Conti per la materia di cui agli articoli 82 e 83 che citavo prima, concernenti dipendenti e amministratori di una Regione a Statuto speciale, il Friuli Venezia Giulia, sentenza che io ho qui...indubbiamente mi rendo perfettamente conto dei motivi che possono avere originato l'immissione nella nostra legge di questi due articoli.

Ecco, se con questa legge facciamo entrare esplicitamente il principio della competenza della Corte dei Conti per la nostra Regione, si corre il rischio di trovarci magari un giorno con una Sezione staccata, una delegazione della Corte dei Conti. Quindi, ecco, vedrei piuttosto un riferimento generico ma non esplicito alla Corte dei Conti. Questa legge, che per taluni aspetti può anche essere definita legge-quadro, ha bisogno di alcuni completamenti mediante provvedimenti da presentare al più presto in Consiglio, così come la legge stessa rinvia, innanzitutto occorre armonizzare questa legge con la legge della programmazione regionale, con il Piano di sviluppo che, mi pare, sia in gestazione, e con il bilancio pluriennale. Dalla legge non risulta sufficientemente perentorio, e questa è l'osservazione che facciamo, l'obiettivo dell'armonizzazione tra di loro di questi strumenti su cui si dovrebbe nel futuro basare la politica valdostana.

Concordiamo su molti concetti contenuti nella legge, che nel complesso è una buona legge, riteniamo però che sia necessario ridefinire il ruolo dell'operatore pubblico dal censimento delle risorse alla programmazione della loro ridistribuzione, in un quadro di prospettiva triennale. Questo lo prevede la proposta in discussione che introduce il principio del riscontro politico delle risorse ogni volta che viene approvato un nuovo provvedimento, e questo è molto importante, cioè si può avere in ogni momento il quadro aggiornato delle risorse regionali.

Lamentiamo però la presenza di alcune deroghe mediante l'introduzione di termini come "si possono" o "di norma" contenuti in alcuni articoli della legge, come ad esempio negli articoli 14 e 17, che potrebbero ridurre la portata di alcune importanti norme complessive della legge stessa. La legge finanziaria può essere uno strumento flessibile di opportuna rettifica delle linee di sviluppo. In questo senso, si tratta di uno strumento più politico che tecnico, mediante il quale la programmazione può diventare un fatto reale come metodo di governo finalizzato allo sviluppo regionale, poiché vi è una stretta connessione tra la programmazione e il comportamento in ordine alle scelte e alle verifiche di coerenza. In altri termini, è un modo di parlare tutti la stessa lingua mediante confronti omogenei che, fra l'altro, consentono finalmente di poter leggere il bilancio regionale. Un bilancio per funzioni e, auguriamocelo, non più a compartimenti stagni. È importante conoscere sin d'ora quali saranno le spese rigide per i prossimi tre anni. Questo significa sapere su quali disponibilità finanziarie poter contare per le spese di investimento. Occorre recuperare il tempo perduto, quando si poteva programmare e non lo abbiamo fatto, anzi, abbiamo fatto il contrario con una produzione legislativa pragmatica e caotica e, alcune volte, senza indirizzi unitari. "Programmare" significa stabilire in modo chiaro come ripartire le risorse finalizzate a precisi obiettivi di scelta politica.

Abbiamo detto che i quattro strumenti fondamentali armonizzati fra loro per una politica di corretti obiettivi regionali sono: la legge finanziaria che stiamo discutendo in questo momento, la legge per la programmazione regionale, il Piano di sviluppo e il bilancio pluriennale. Se manca o è carente anche uno solo di questi strumenti, di fatto sono inefficaci o almeno insufficienti gli altri. Ecco perché occorre cucire la legge di contabilità generale della Regione con gli altri tre strumenti che ho citato prima.

Per quanto concerne la programmazione regionale, l'articolo 3 della proposta in discussione porta come sottotitolo "Collegamento organico con la programmazione regionale". Ed è vero che la legge in materia di contabilità rimanda le procedure e le modalità per garantire il collegamento organico con la programmazione. Ma è altrettanto vero che ancora oggi manca, fra l'altro fisicamente, l'Ufficio Documentazione e Statistica di cui si è parlato quando si è discusso del problema della legge relativa all'incarico assegnato allo Studio Masoli: cioè abbiamo bisogno di tenere conto dell'importanza di questo ufficio perché ci pare che sia chiaro a tutti in quanto i compiti di questo Ufficio Documentazione e Statistica riguardano la raccolta e l'elaborazione in relazione alle indicazioni fornite dall'Ufficio studi e programmazione, i dati statistici relativi alla formazione, attuazione e verifica del Piano regionale di sviluppo di cui parlerò dopo, il coordinamento dell'attività statistica regionale, la raccolta, la selezione e la catalogazione dei documenti e della pubblicazione tecnico-scientifica e legislativa. Questo è quanto si parla a proposito di quest'ufficio, dei compiti che sono inseriti nella legge di programmazione. Oggi, in mancanza dell'Ufficio Documentazione e Statistica, ogni Assessorato gestisce i propri dati secondo le esigenze dell'ISTAT, che elabora i dati per esigenze di carattere nazionale, e quindi non sufficientemente parcellizzati e disaggregati fra loro, come sarebbe necessario per una piccola, e per molti aspetti atipica, comunità qual è la nostra. Ad esempio, per citare necessità di questo tipo particolare di statistica, l'Ispettorato del Lavoro rileva per conto dell'ISTAT l'occupazione industriale nelle aziende con più di 50 dipendenti. Evidentemente con queste rilevazioni sfugge una parte consistente del tessuto industriale della nostra Regione. Così per altre rilevazioni, che non sto a citare per una questione di brevità.

Affrontiamo il discorso del bilancio pluriennale e, mi sia consentito anche se non è in oggetto oggi, del Piano regionale di sviluppo. L'articolo 5 della legge finanziaria afferma che il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede per l'attuazione del Piano regionale di sviluppo. L'articolo 17 della legge di programmazione, che è la legge del 15 maggio 1978, dice che il Piano regionale di sviluppo è predisposto dalla Giunta regionale e presentato in Consiglio per l'approvazione entro il 1978. Il Piano di sviluppo definisce, secondo l'articolo 3 della legge di programmazione, la situazione economica e sociale e l'assetto territoriale della Regione, anche in relazione ai risultati ottenuti con interventi attuati in precedenza e i suoi prevedibili sviluppi. Ebbene, siamo in ritardo rispetto ai tempi che ci siamo proposti con la legge n. 12 dell'anno scorso, cioè quella della programmazione, ma l'occasione della discussione di questa legge sulla contabilità generale della Regione ci consente di sperare che la Giunta ci presenterà, entro breve termine, il bilancio pluriennale e il Piano di sviluppo.

Concordiamo che il prossimo bilancio non potrà che contenere anche il bilancio pluriennale, perché questo strumento, la legge che discutiamo oggi, evidentemente è il presupposto per poter avere il bilancio pluriennale. È chiaro che senza questi, impostati e redatti con precisione, rischiamo di mettere in "forse" questo documento che, al limite, se così non fosse collegato col Piano di sviluppo e con la programmazione del bilancio pluriennale, rischierebbe di rimanere un documento tecnico, fine a sé stesso, senza capacità di porre le premesse per un modo migliore di guidare lo sviluppo della Regione.

Per cui confermiamo che questo sia un lavoro importante, è un lavoro che è valido, concordiamo nel complesso, però vorremmo - e lo faremo in seguito nella discussione - che ci fossero chiariti alcuni dubbi, in particolare il problema del riferimento esplicito alla competenza della Corte dei Conti e alcune deroghe che ho citato agli articoli 14 e 17 che rischiano di modificare, se non stravolgere, quello che è il contenuto stesso degli articoli.

Dolchi (P.C.I.) - La parola al Consigliere Tonino.

Tonino (P.C.I.) - Alcune considerazioni su questo disegno di legge che, diciamo subito, noi salutiamo positivamente perché richiesto dal nostro Gruppo da tempo con insistenza. Molte volte, quando portavamo avanti questa battaglia, le nostre parole erano ascoltate anche con un senso di sufficienza; oggi, finalmente, vediamo il provvedimento in Consiglio. Battaglia che abbiamo fatto già nella scorsa legislatura, il periodo dell'intesa programmatica aveva incentrato anche su questo aspetto parte della sua attività, poi non completamente svolta, ma la stessa legge regionale n. 12 è il risultato di quel periodo di lavoro di questo Consiglio.

Esprimerò anche su questo disegno di legge alcune perplessità e alcune critiche, cercando tuttavia di non dare l'impressione di arrampicarmi sugli specchi, precisando che le critiche non vogliono assolutamente demolire un provvedimento che, ripeto, dimostra tutta la sua validità. Critiche e perplessità che, come vedrete, si fondano invece sulla complessità della materia, sul disegno riformatore che sta dietro a tutta questa materia e anche sul grado di assimilazione da parte dell'Esecutivo regionale, della Giunta regionale, dei concetti principali di questo disegno di legge, perché in sostanza io credo che si possa affermare che oggi discutiamo di uno strumento, di una scatola, che può essere fatto bene, perfetto; però questo strumento, questa scatola, va riempito poi di contenuti e la qualità di questi contenuti evidentemente ha delle influenze sul funzionamento degli strumenti. Questa legge, se viene usata coerentemente, ha il pregio di legare il bilancio regionale a un quadro preciso di interventi della Regione sulla base di una conoscenza puntuale e precisa da parte del Consiglio delle risorse disponibili, e questo è un fatto di estremo rilievo: la difficoltà che si è sempre incontrata nel leggere il bilancio regionale e nel capire quali sono le risorse disponibili, credo sia una difficoltà consolidata, come si dice.

Il bilancio dovrebbe perciò muoversi in un contesto di obiettivi che il Consiglio ha definito dopo un'analisi della realtà socio-economica della nostra Regione quale emerge dallo studio fatto con il Piano di sviluppo e in base a scelte precise, consapevoli, individuali; il bilancio così concepito può essere lo strumento concreto di avvio di una politica di programmazione nella nostra Regione. Dunque i documenti sono, debbono essere, strettamente collegati al processo di programmazione regionale. Rispetto a questo processo, faccio mie alcune preoccupazioni che sono state fatte prima di me dal Consigliere Pollicini e chiederei al Presidente della Giunta di dare alcune informazioni sullo stato di questi studi al Consiglio regionale. Il carattere che a nostro avviso è molto importante del bilancio, così com'era importante nella legge sulle procedure della programmazione, è questo carattere aperto e flessibile delle scelte che la Regione deve fare. Credo che questo agire può essere positivo, perché permette un concreto aggancio con i programmi senza una rigidità che rischi di tecnicismo, che sono stati errori compiuti in altri tempi e anche in questi tempi da altre Regioni. Noi, su questa flessibilità degli strumenti, siamo molto d'accordo e siamo anche dell'avviso che questo modo di agire può facilmente individuare un modo di spendere della Regione che deve essere diverso...in che senso? Nel senso che la Regione può, una volta definiti gli obiettivi, spendere in modo più allargato facendo uso delle diverse attribuzioni di deleghe e di competenza degli Enti locali.

Io credo che per attuare realmente le funzioni che sono previste in questa legge regionale sia estremamente necessario che la Regione si liberi da tutta una serie di funzioni amministrative che appesantiscono la sua azione e deleghi agli Enti locali una serie di competenze. In questo senso è particolarmente importante l'articolo 85 di questo disegno di legge dove prevede che le funzioni delegate agli Enti locali siano soggette ad un controllo da parte della Regione e che i risultati economici e finanziari conseguiti dagli Enti locali facciano poi parte della discussione sul bilancio regionale. A noi sembra che questo modo di procedere, se viene attuato, sia un fatto di estremo interesse, noi abbiamo la possibilità in sostanza di controllare le linee di sviluppo che ci diamo sull'intero territorio regionale facendo partecipare all'attuazione di queste linee anche gli Enti locali cosiddetti "minori".

Quali sono le cose, in sintesi, che sono particolarmente importanti e che aprono nuovi campi di attività e nuove potenzialità all'attività della Regione?

La prima è indubbiamente il collegamento organico con la programmazione regionale, nel senso che un aggancio preciso alla programmazione regionale è uno degli aspetti qualificanti della legge che oggi abbiamo in discussione, così come è qualificante l'aggancio del bilancio pluriennale al - credo si chiami così, nella legge 14 - programma pluriennale di attività e di spesa della Regione, così come esce dagli obiettivi della programmazione regionale.

Altro aspetto che ha un grosso rilievo è quello della ripartizione delle spese regionali per ambiti di intervento, non più come sommatoria delle esigenze dei singoli Assessorati ammucchiate aritmeticamente. Il tentativo di superare le divisioni settoriali, e di avere una proposta più collegiale della Giunta regionale in merito ad obiettivi da perseguire sono degli aspetti estremamente qualificanti che noi condividiamo.

È buono anche, in questo genere di legge, il tentativo di eliminare o meglio di ridurre i residui passivi, in particolare gli articoli 17 e 64 propongono un modo di fare cadere i residui passivi dopo due anni in modo da considerarli perenti in minima parte, il che era una delle proposte che già avevamo fatto a suo tempo quando presentammo addirittura una proposta diversa di impostazione del bilancio regionale.

È importante, anche ai fini di un lavoro più snello da parte di questo Consiglio, l'introduzione della legge finanziaria prevista dall'articolo 19, perciò come momento in cui, contestualmente alla discussione del Consiglio, si vanno a definire quali sono le leggi che devono essere modificate nel loro stanziamento, eliminando quella miriade di leggine semplicemente di modifica dell'importo che arrivano in Consiglio e che fanno sostanzialmente perdere tempo. Anche qui, devo rilevare all'articolo 19 che in effetti quel termine "la Giunta può presentare al Consiglio regionale contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio"...anche la legge finanziaria è uno di quei termini, do ragione a Pollicini, che in realtà non ci soddisfano molto. Sarebbe molto meglio che anziché "può" si scrivesse che la Giunta "deve" presentare questi provvedimenti.

Il bilancio annuale, fatto estremamente positivo, è rappresentato dalle indicazioni all'articolo 23, dove si dà finalmente la possibilità al Consiglio e ai Consiglieri di conoscere per ciascun capitolo di entrata o di spesa non soltanto lo stanziamento previsto, ma anche l'ammontare presunto dei residui passivi e le variazioni già apportate dal Consiglio stesso a quelle cifre alla data di presentazione del bilancio. Credo che sia un fatto importante, perché ci permette, nel momento in cui si approva il bilancio, di non avere una cifra fittizia, ma di conoscere con una certa precisione qual è stato l'andamento della spesa negli anni precedenti, cosa che era finora molto difficile. Così com'è positivo che il bilancio debba essere predisposto nel primo giorno non festivo del mese di ottobre, in modo da aprire sugli obiettivi del bilancio annuale pluriennale una consultazione un pochino larga che coinvolga le forze sociali e i Partiti in modo il più largo possibile. A questo proposito è da rilevare che è comunque sbagliato che provvedimenti di questo tipo...che un disegno di legge di questa portata, ancora una volta, arrivi in Consiglio senza un confronto con le Organizzazioni Sindacali. Io ricordo che, proprio nella vertenza regionale, le Organizzazioni Sindacali hanno posto come un loro obiettivo quello di avere un bilancio pluriennale e probabilmente un confronto preventivo poteva essere anche magari utile per riuscire ad individuare le possibilità concrete di consultazione delle forze sociali, cosa che non è prevista in questo disegno di legge.

Altro aspetto importante sono i bilanci degli Enti dipendenti della Regione in modo da avere un controllo regionale sul complesso della spesa della nostra Regione. È importantissimo l'articolo 47, soprattutto il 1° comma, quando dice che: "In allegato al bilancio della Regione è data dimostrazione riassuntiva delle previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli Enti locali, nel medesimo esercizio finanziario, nello svolgimento di funzioni loro delegate dalla Regione". Ed è poi importante, nel Capo successivo, quando si parla dei controlli, che il rendiconto sull'attività degli Enti locali viene allegato al rendiconto regionale. Si tratta dell'articolo 68 ed è anche questo un articolo per noi molto importante, perché in questo Consiglio il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio dell'anno precedente era sempre un momento abbastanza poco interessante, passava in genere il conto finanziario dell'anno precedente con una certa rapidità, senza discussioni approfondite, soprattutto per le difficoltà di capire quegli strumenti, di avere uno strumento facilmente leggibile. Ora, il fatto che a questo rendiconto debba essere "allegata una relazione sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate di cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti in ciascun servizio, piano settoriale e progetto della Regione in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma regionale medesimo", è un fatto di estremo interesse, perché finalmente andremo a discutere non soltanto di cifre, ma anche di risultanze economiche di quel tipo di intervento. Questa relazione da presentare al Consiglio entro il 30 aprile di ogni anno è un momento, credo, qualificante, che eleverà il tono delle discussioni di questo Consiglio, così come - e lo dicevo prima - è importante che a questo rendiconto sia allegato anche il rendiconto degli Enti locali che hanno ricevuto delle deleghe da parte della Regione, in modo di avere quella che, in genere, credo si chiami "visione allargata dell'intervento pubblico nella nostra Regione".

Ci sono, oltre a questi aspetti che sono positivi, alcune cose che non ci soddisfano. La prima è già stata ricordata anche dal collega Pollicini: all'articolo 3 si dice che: "Le procedure e le modalità organizzative per garantire il collegamento organico delle fasi di predisposizione, attuazione e verifica del programma pluriennale di attività e di spesa, con i documenti contabili di cui alla presente legge, sono stabilite con provvedimento del Consiglio regionale". È una norma che rinvia semplicemente, noi non vorremmo che fosse un rinvio troppo lungo, già il prossimo bilancio dovrebbe avere alcune indicazioni di questa natura, alcuni legami di questo tipo, altrimenti si tratterà di sommare diversi bilanci annuali per fare il bilancio pluriennale. Dicevo, questo provvedimento dovrebbe essere adottato dal Consiglio con tempestività, forse potevano essere individuate forme concrete che garantiscono questo collegamento nella legge stessa.

Altro aspetto che non ci convince molto è quello previsto all'articolo 84, laddove, ancora una volta, si rimandano ad un'altra legge "le modalità per l'accertamento dei risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti nell'attuazione dei servizi, dei programmi e dei progetti in relazione alle competenze per la gestione delle entrate e delle spese". Anche qui, rimandare ad una legge regionale le modalità per accertare questi risultati economici...a parte che è difficile capire quali possano essere i contenuti di quella legge, in ogni caso io credo che alcuni principi semplici potevano essere introdotti in questa legge; si tratterà qui di stare dietro a queste scadenze in modo che siano svolte al più presto possibile.

Altra lacuna è quella della mancata introduzione del cosiddetto "bilancio di cassa", e dice la relazione che questa omissione è fatta intanto con carattere provvisorio, nel senso che poi si parlerà anche del bilancio di cassa, ma trae origine soprattutto dalla necessità di attendere una normativa un pochino più perfezionata anche sulla base delle esperienze che fanno le altre Regioni. Si tratta, a nostro avviso, di una mancata volontà di individuare questa possibilità di lettura di bilancio. Mi risulta, tra l'altro, che un bilancio di cassa viene praticamente già fatto con il centro elettronico che c'è nell'Assessorato, una visione giornaliera - quasi - delle disponibilità c'è già, e allora il passare da questa visione giornaliera ad una gestione più quotidiana delle disponibilità ci sembrava fosse un provvedimento da potersi attuare. Credo comunque che non sia questo un problema grosso e a noi interessa molto di più tutta la parte importante di riforma che è contenuta nella legge.

Così come avrei preferito sentire dal Presidente della Giunta anche alcune anticipazioni in merito alla classificazione delle spese previste all'articolo 32; perché è giusto evidentemente il principio di classificare le spese secondo obiettivi programmatici, però questi obiettivi programmatici della Giunta devono essere pochi, chiari, ben definiti, che sappiano dare una visione complessiva dell'intervento in un settore sufficientemente largo, altrimenti ritorniamo a una gestione della spesa che ha delle caratteristiche assessorili. Una domanda che faccio è se ci sono delle indicazioni in merito alla classificazione di queste spese. Io ho nella cartellina le leggi di alcune altre Regioni e ci sono già nella legge alcune indicazioni molto precise; non è sbagliato di per sé rimandare la cosa all'approvazione del bilancio, però sarebbe perlomeno opportuno che, nel momento in cui la Giunta presenta questo disegno di legge, abbia chiaro come vuole muoversi in questa direzione.

In conclusione, un'osservazione di carattere generale: credo che ci sia, rispetto a questi problemi, ancora troppa episodicità da parte della Giunta regionale. Il fatto che questi provvedimenti arrivino con così lungo tempo uno dall'altro dà un po' l'impressione di uno scoordinamento e dà l'impressione che questi problemi si affrontino come...diciamo "un male necessario" e non invece come elementi qualificanti del modo di essere della Regione. Soprattutto, e lo si vede anche nel modo con cui vengono presentati questi provvedimenti, un'idea generale da parte della Giunta nel quadro di una riforma complessiva del modo di essere della Regione ancora non si vede, sembra che queste cose vadano avanti con difficoltà, spinte non si sa bene da quali esigenze. Questa è un'impressione che noi abbiamo, impressione che tuttavia rispetto al provvedimento non va ad inficiare quelli che sono aspetti positivi della legge.

Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola in sede di discussione generale? Colleghi Consiglieri, il Gruppo dei Democratici Popolari ha presentato, in sede di discussione generale, una serie di emendamenti che io adesso farei immediatamente riprodurre e distribuire.

Emendamento

Art. 14 - secondo rigo del capoverso 2: sostituire la parola "possono" con "devono".

Emendamento

Art. 17 - secondo rigo del capoverso 1: sopprimere "di norma".

Emendamento

Art. 19 - quarto rigo: sostituire "può presentare" con "presenta".

Emendamento

Art. 82 - abrogato.

Emendamento

Art. 83 - abrogato.

Altri che chiedono la parola in sede di discussione generale? Possiamo considerare... La parola al Consigliere de Grandis.

De Grandis (P.R.I.) - Questo è un disegno di legge estremamente importante, è stato già ribadito, non voglio ripetermi, però alcune cose le vorrei sottolineare. Prima di tutto che il provvedimento è estremamente valido sotto il profilo tecnico giuridico, la sua validità io potuto anche constatarla attraverso il confronto fatto con altri disegni di legge di questo genere, e precisamente i progetti del Trentino Alto Adige e della Regione Sicilia. C'è di più: che il progetto di legge che riforma così a fondo la contabilità regionale credo che debba essere affrontato con una certa cautela, specie per quanto riguarda le proposte di modifica di emendamenti, per non turbarne un certo tipo di equilibrio che è abbastanza complesso. Anche perché io credo che, se evitiamo di fare discorsi troppo teorici su questo tipo di provvedimento e aspettiamo una verifica, un riscontro nell'applicazione pratica di questo tipo di strumento, potremmo eventualmente apportare delle modifiche in un secondo tempo che saranno molto più adeguate agli scopi che vogliamo raggiungere.

Sotto il profilo politico, il provvedimento credo sia ancora più importante e ancora più interessante, almeno a mio avviso, perché questo è il primo passo reale verso la programmazione. Riuscire ad arrivare ad un bilancio poliennale, che nella fattispecie sarà triennale per la prima volta, significa finalmente uscire dalle pastoie di un bilancio prettamente gestionale per decollare finalmente verso un bilancio regionale che abbia funzioni programmatorie. Qui è il punto, perché lo strumento non solo va in quella direzione, ma credo che sia addirittura giugulatorio nei confronti della Giunta, che adesso è costretta a fare un bilancio poliennale in un determinato modo, perché attraverso questo strumento si può non solo verificare, controllare, ma anche pesantemente criticare, chiamare la Giunta come inadempiente se non ha fatto determinate cose.

Di più ancora: sotto il profilo politico, mi pare che in tema di programmazione qui non si coinvolga solo la Giunta, ma si coinvolga in maniera premiante l'intero Consiglio, e questo è un fatto democratico che io ritengo estremamente positivo. Per questo dichiaro che sono favorevole senz'altro a questo tipo di provvedimento di legge, l'avevo già detto in sede di Commissione consiliare e lo ripeto. Ritengo di richiamare i colleghi Consiglieri a una certa cautela nel proporre emendamenti che potrebbero avere una certa ridondanza sull'effetto degli altri articoli della stessa legge, che è complessa, e quindi va trattata con una certa cautela prima di avere - come dicevo prima - una verifica di attuazione pratica attraverso l'applicazione iniziale, e poi si potrà eventualmente modificare.

Dolchi (P.C.I.) - Altri che intendono prendere la parola in sede di discussione generale? Passiamo agli emendamenti del Gruppo dei Democratici Popolari? Nessuno più prende la parola? Dichiaro chiusa la discussione generale e, per le conclusioni della discussione, ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta. La parola al Presidente della Giunta.

Andrione (U.V.) - Chiedo scusa se non riuscirò a rispondere esattamente a tutto quanto è stato detto, perché lodi e critiche erano così intimamente legate che rischierò probabilmente di ribadire certe lodi e di non parlare magari di certe critiche.

Allora, per quanto riguarda il problema sollevato da tutti gli oratori dell'aggancio di questa legge con gli altri aspetti programmatori e di bilancio pluriennale, qui siamo, anche se formalmente al secondo, in realtà siamo alla posa del primo mattone di una serie di operazioni per le quali evidentemente bisognerà aspettare di avere il quadro completo per giudicare dell'organizzazione data da queste differenti leggi o da questi differenti provvedimenti. Perché in questa legge sono contenuti dei rinvii? Questi rinvii sono necessari proprio per avere la possibilità di coordinare i differenti aspetti di questa legge specifica in materia, che delle varie leggi è la più tecnica, è la più stabile, e forse...mi spiego: è quella che più precisamente entra nel tecnicismo dell'Amministrazione e, al tempo stesso, in confronto al bilancio pluriennale, in confronto ad un piano di sviluppo, in confronto alla stessa programmazione, è quella che nel tempo è chiamata a durare più a lungo ed è quella, di conseguenza, che deve contenere il minor numero di prescrizioni precise nei confronti di quanto avverrà nelle altre leggi o "disposizioni cogenti", come si dice, proprio per dare quel minimo di elasticità.

Brevemente, per quanto riguarda gli emendamenti presentati. Giustamente Pollicini, mi sembra, a una rilettura ha eliminato la disposizione all'articolo 17, perché quel "possono" è una facoltà del Consiglio che può fare la spesa e finanziarla completamente in un anno e poi invece rateizzarla. Il "possono" dell'articolo 14: "Quando le leggi regionali prevedono nuove o maggiori spese anche per esercizi successivi possono, tra questi ultimi, indicare..." io personalmente manterrei il "possono", non è una questione fondamentale, ma la questione è un'altra, ed è quella - ne abbiamo avuti diversi esempi - delle leggi a termine, o delle leggi che vengono finanziate parte della Regione e in parte dallo Stato. Può avvenire - ci sono esempi nell'agricoltura, nel campo della casa, della sanità, eccetera - che nel momento in cui noi discutiamo una legge regionale non siano ancora noti i cespiti che verranno alla Regione attraverso leggi statali corrispondenti. E quindi quel "possono" dà quel minimo di possibilità di azione per concludere l'operazione e farla una volta sola; non penso che possa essere interpretato nel senso più diffidente espresso da Pollicini, e cioè nel senso che questa sia una facoltà della Giunta che in certi casi non farebbe non perché chieda fiducia per questa o per le Giunte future, ma semplicemente perché, se non è fatto contestualmente al momento in cui si presenta la legge di variazione, è chiaro che nell'arco di meno di un anno questa variazione dovrà essere fatta, perché il bilancio pluriennale prevede obbligatoriamente che nell'anno successivo quelle variazioni che sono state importate con questa legge siano riportate. Mi sono spiegato? Quindi direi che su quest'emendamento, anche se non ne facciamo una questione di principio, mi sembra più corretto lasciare il "possono".

All'articolo 17, 2° comma, è scritto che, di norma "le leggi possono autorizzare"...ho letto bene? ...secondo rigo del primo capoverso, chiedo scusa..."Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano di norma l'ammontare complessivo", possiamo anche accettare di togliere "di norma", l'elasticità in materia non è relativa al fatto di indicare la spesa, perché quella deve essere comunque indicata, è obbligatoria, quel "di norma" si riferisce all'ammontare complessivo che, proprio per quella flessibilità di cui parlava prima Tonino, può essere già detto in Consiglio che l'ammontare complessivo presunto avrà delle variazioni e quel "di norma" si riferisce a questa parte, basti pensare, lo ripeto con un esempio...alla legge sulla casa, nel bilancio pluriennale, noi pretenderemo che cosa? Non siamo in grado probabilmente, nel discutere il bilancio di quest'anno, di dire quale sarà l'ammontare complessivo che toccherà alla Regione nell'ambito della 457 nei tre anni, indichiamo quello che di norma è l'ammontare complessivo per quanto sappiamo noi oggi. Ho reso l'idea? Comunque, anche qui, non credo che se ne faccia una questione di principio, può essere accettata.

Quarto rigo, articolo 19: "può presentare"; qui il "può" e questo vale anche per Tonino, che ne aveva parlato... "la Giunta può presentare al Consiglio regionale, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio annuale di previsione un disegno di legge finanziaria"...ora, questo "può" dev'essere mantenuto, perché nei disegni di legge finanziaria che la Giunta presenta può non contenere tutte le leggi finanziarie in materia, sia per le leggi a termine, sia per le leggi che devono essere ancora finanziate e quel "può" è limitativo, nel senso che la Giunta può presentarlo in quell'occasione oppure presentarlo nell'occasione successiva.

Per quanto riguarda gli articoli 82 e 83, è una scelta che deve fare il Consiglio, ed è quella della questione della Corte dei Conti. Io, qualche volta, mi diverto a scandalizzare e già una volta in questo Consiglio, molti, molti anni fa, avevo detto che una Sezione della Corte dei Conti a noi non faceva paura e, anzi...un momento, Pollicini...che, anzi, rispetto ad un certo tipo di controllo di merito mascherato da controllo di legittimità, il controllo della Corte dei Conti che entra nel merito dei bilanci consuntivi, in certi casi, potrebbe essere molto utile. Avevo detto queste parole, mi ero preso delle feroci lavate di testa da numerosi esponenti del Consiglio di allora. Quindi non si tratta dello stesso problema, perché se gli articoli 82 e 83 sono inseriti in questa legge...bene, se non sono inseriti in questa legge si applicano comunque, la loro collocazione significa soltanto che un Procuratore della Corte dei Conti, dovendo farlo, notificherebbe comunque ad un funzionario, o all'amministratore responsabile, l'imputazione per comparire di fronte alla Corte dei Conti. Il fatto di metterlo nella legge è una precisazione che, a nostro avviso, è opportuna, ma anche qui, se mi permette Pollicini, che l'espressione non è esatta...è pleonastico dirlo, ma non è sbagliato però sottolinearlo. L'articolo 2 del Codice di Procedura Penale fa carico a chiunque abbia funzioni di pubblico ufficiale che viene a conoscere un reato di trasmetterlo immediatamente, sennò è imputabile, quindi non vi sono possibilità per gli articoli 82 e 83 che non siano applicati, il fatto di scrivere non è che aumenti e comunque possa provocare una maggior ingerenza nell'accordo dei conti sulla vita del Consiglio regionale, è semplicemente la legislazione esistente, così come riportiamo altre norme riportiamo questa.

Io mi riserverei di rispondere definitivamente a questa serie di emendamenti anche dopo essermi consultato un attimo, magari chiederò una piccola sospensione per avere alcune precisazioni.

Per quanto riguarda l'Ufficio Statistica, l'Ufficio Statistica esiste, è stato creato, non funziona ancora a pieno ritmo, non funziona sufficientemente perché si è occupato finora soprattutto dell'organizzazione, ma le critiche, i suggerimenti rivolti sono validi. Stiamo appunto studiando di dare la massima operatività all'Ufficio Statistica...non direi tanto per quella parte di informazioni statistiche che sono fornite da altri Enti e che comunque devono essere forniti anche alla Regione, ma per qualche cosa di molto più necessario, e cioè per il fatto che le informazioni statistiche date dalla Regione siano valide e corrispondano alla verità. Perché in realtà l'ISTAT ha, come fonte principale nelle sue statistiche, la Regione e qualche altro Ente, dopodiché elabora questi dati e ce li rinvia aggregati, in qualche caso specifico abbiamo potuto procedere alla disaggregazione dei dati attraverso ISPRA, il calcolatore di ISPRA che può fare queste cose molto rapidamente, però si tratta di procedimenti faticosi e settoriali, mentre il compito dell'Ufficio Statistica sarebbe quello di potere, nei limiti delle conoscenze che abbiamo, diversificare l'informazione statistica alla base e di trasmetterla reale all'ISTAT. Per quanto riguarda l'articolo 3 credo di avere già risposto.

Deleghe e competenze agli Enti locali: qui apriamo quello che probabilmente è uno dei più grossi problemi, non grossi nel senso di problema enorme, ma più difficili problemi come soluzione, perché - ripeto quello che avevo già detto in altre occasioni - le deleghe devono comportare delle responsabilità e devono comportare la possibilità di agire in proprio, secondo le leggi di...l'applicazione di tutte le leggi. Ora, finora le uniche deleghe che sono state richieste degli Enti locali sono delle deleghe che concernono i lavori pubblici. Quello che bisogna capire è che, una volta che siano delegati certi lavori pubblici, non è che possono essere fatti da un Ente locale senza avere il prescritto parere della Sezione Antichità e Belle Arti o della Sezione Urbanistica o cose di questo genere, cioè dobbiamo intenderci su che cosa si intenda per l'operatività dell'Ente locale...e qui ritorna il vecchio, antico problema nazionale di come sono percepite e ridistribuite le poste in Italia, perché evidentemente l'Ente locale che non ha finanza propria, perché non può in questo momento averne, è completamente deresponsabilizzato rispetto alle spese che fa, e ci si rivolge alla Regione esattamente come ci si rivolgerebbe a una specie di "lotteria" chiedendo che la manna cada dal cielo per risolvere il primo il piccolo problema epatico.

La legge che stabilisce le modalità per la valutazione dei dati trascorsi è una legge che dobbiamo preparare, ma che darà i parametri per la valutazione di questi dati, e non è una legge facile, perché la legge non può dare dei parametri rigidi nel senso che, rispondendo a certi tipi di parametri, si ha la promozione e, rispondendo ad altri, si è bocciati; deve essere una legge che dia delle possibilità di valutazione ma che lascia aperta la critica politica. Di conseguenza, questi parametri devono essere ispirati a quella flessibilità e a quella possibilità di circolazione delle idee che stiamo appunto studiando di mettere in piedi; in questo senso, la programmazione, almeno per quanto riguarda la Giunta, è molto più una verifica e una revisione di obiettivi che sono stati più volte definiti che non un pensatoio nel quale si definiscono lontane o lontanissime idee o obiettivi e cose di questo genere. Di conseguenza, quando si parla di "Piano di sviluppo" si parla di documenti relativamente scarni che fissano alcune priorità in un mare, in un oceano di necessità ed è relativamente a queste poche priorità che si dovranno fare certe verifiche, ma c'è una parte di verifica che è tecnica e che quindi è sempre possibile e c'è una parte di verifica che è politica e quindi deve lasciare aperto lo spazio alla discussione, alla critica e al dissenso.

Per quanto riguarda il bilancio di cassa, anche questo è un enorme problema teorico, teorico e pratico; in Europa - almeno per quanto ne so io - c'è un Paese che è l'Inghilterra che da circa due secoli e mezzo ha soltanto il bilancio di cassa. Ed è sostenibile che il bilancio di cassa sia altrettanto buono o migliore di quello di competenza. Quello che io personalmente non riesco a capire è che...avendo anche parlato al Ministero del Tesoro, avendo chiesto delle informazioni su come si possa fare il duplice bilancio...questo per me è un mistero, avere un bilancio di competenza e un bilancio di cassa, bisogna essere dei mostri, perché certe informazioni, certe questioni, vengono risolte in base a quale dei due bilanci? Nel bilancio di cassa non esiste il problema di avere dato fondo a un capitolo, perché il bilancio è di cassa e, di conseguenza, è una relazione esistente tra le risorse di un certo periodo, che può essere più o meno lungo, e la cassa di quel momento; il bilancio di cassa deve anche prevedere particolari norme in caso di deficit del bilancio, mentre noi partiamo dal principio del bilancio in pareggio. Avere il bilancio di competenza e gestire contemporaneamente un bilancio di cassa pone dei problemi, è una moltiplicazione di studi, di risorse, di personale, eccetera, che non riesco a capire...comunque, se dovesse esserci il posto nella legge nazionale - cosa che non credo - il bilancio di cassa, come ha detto Tonino, potremmo anche subirlo, però prima faremmo una serie di questioni tecniche, specifiche per sapere che cosa si intende con questo bilancio di cassa, che non deve essere confuso in quanto bilancio di cassa con la tesoreria, perché il bilancio di cassa può essere attivo e la tesoreria può essere in passivo, e viceversa. Allora, quello che oggi esiste, elaborato dal centro meccanografico, è semplicemente il rapporto di tesoreria, è semplicemente quel dato "oggi in cassa ci sono 10 miliardi", il che non ha nessun rapporto con i residui passivi che sono tutta un'altra questione e, di conseguenza, deve essere evidenziato un altro allegato.

Per quanto riguarda l'articolo 32, che giustamente è stato sottolineato da Tonino, il Piano di sviluppo è pronto, credevo che fosse stato trasmesso al Consiglio, comunque mi informo domani per l'epoca in cui sarà trasmesso, e pregherei evidentemente la Commissione Affari Generali, integrata da tutti i Consiglieri che lo vogliono, di discuterne con l'Ufficio Programmazione; per quanto riguarda l'articolo 32, la prima ossatura del primo bilancio è pronta, però si tratta di un'ossatura che la Giunta deve ancora discutere ed è un problema...non dico rivoluzionario, ma comunque abbastanza grosso per poter chiedere qualche giorno di tempo in maniera di licenziare questa parte e poterla trasmettere alle Commissioni.

Ecco, nell'insieme credo di avere finito, vorrei semplicemente pregare il Consiglio, se me lo concede, 5 minuti per consultarmi su questi emendamenti, almeno che altri non abbiano ancora da aggiungere qualche cosa.

Dolchi (P.C.I.) - Allora, colleghi Consiglieri, il Consiglio ha delle obiezioni? Il Presidente della Giunta ha richiesto la sospensione della seduta per alcuni minuti. La seduta è sospesa.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 19,06 alle ore 19,15.

Dolchi (P.C.I.) - Vogliamo riprendere posto? Riprendono i lavori. La parola al Presidente della Giunta.

Andrione (U.V.) - Mi sono consultato. Allora, per quanto riguarda gli articoli 82 e 83 possiamo accettare gli emendamenti, li abroghiamo, non ha nessun riflesso sugli altri.

Per quanto riguarda gli articoli 14, 17 e 19, io pregherei di mantenere il testo, perché, interrogati gli autori della legge avevano anche loro pensato di scrivere "devono" e poi hanno, dopo lunghe discussioni, corretto con "possono" perché in pratica, data l'incertezza delle entrate, rischiamo di poter finanziare certe spese. Vitali me lo ha spiegato chiaramente, possiamo finanziarle per l'anno in corso, ed è ragionevolmente presumibile o addirittura certo, in certi casi, per legge pluriennale dello Stato, che ci saranno i finanziamenti negli anni successivi, ma nel momento in cui noi presentiamo quel tipo di variazione, non esiste la disponibilità, per cui non è finanziabile per il bilancio pluriennale...mi sono spiegato, Pollicini? Quindi, queste parole, rimangono: all'articolo 14 "possono", all'articolo 17, secondo rigo, "di norma" e, al quarto rigo dell'articolo 19, "può presentare".

Dolchi (P.C.I.) - La parola al Consigliere Pollicini.

Pollicini (D.P.) - Mah, diciamo che a questo punto vorrei solo spiegare il significato del perché abbiamo fatto quest'emendamento sostituendo "possono" con "devono", e cioè: se facciamo un bilancio pluriennale, se noi non sappiamo qual è quella che avevo prima definito "la prenotazione della spesa per gli anni successivi", rischiamo di fare - esagero proprio per fare un paradosso - 100 provvedimenti che poi, senza avere il riscontro di quello che è nel successivo triennio di impegni che poi non siamo in grado di mantenere; se, invece, abbiamo sempre il riscontro, possiamo con precisione, comunque con una certa approssimazione, sapere che è possibile prendere quell'impegno pluriennale...in questo senso dicevamo che era opportuno, sennò rischiamo proprio di essere scollegati con il bilancio pluriennale.

Dolchi (P.C.I.) - La parola al Presidente della Giunta.

Andrione (U.V.) - Rapidissimo. Una cosa è l'impegno e l'impegno è per natura del bilancio di competenza...legge sulla casa...noi impegniamo pluriennalmente delle somme che immaginiamo fittiziamente uguali a quelle dell'anno in corso, e abbiamo la certezza che queste somme esistono. Altro è il riscontro contabile con il quale, nell'80 per esempio, ci vengono assegnati 100 milioni in più. Noi questi 100 milioni in più non li riportiamo tali e quali nell'81 o nell'82, perché non sappiamo ancora se li avremo, anzi, pensiamo che ne avremo di più. Il riscontro contabile che fosse superiore sarebbe illegittimo: ecco la ragione per la quale c'è il "possono".

Dolchi (P.C.I.) - Collega Pollicini.

Pollicini (D.P.) - Solo per un chiarimento definitivo, se ho ben capito, allora, la Giunta è contraria all'emendamento n. 14. Prima, al 17, il Presidente aveva detto di sì, che era d'accordo. No, nella risposta...

(interruzione del Presidente della Giunta, fuori microfono)

Dolchi (P.C.I.) - Colleghi Consiglieri, il Consiglio è chiamato adesso ad esaminare, articolo per articolo...sono circa 100 votazioni, perché gli articoli sono 92. Gli emendamenti sono sette, cinque più due, e c'è una correzione formale all'articolo 32. Io chiedo se il Consiglio ritiene di iniziare la votazione, perché allora dobbiamo arrivare fino alla fine, o perlomeno è auspicabile arrivare fino alla fine per le dichiarazioni di voto e la votazione segreta, o se il Consiglio ritiene di considerare chiusa la discussione e cominciare domani mattina con l'articolo 1.

Ci sono state delle richieste in questo senso...Consigliere Pollicini.

Pollicini (D.P.) - Non mi pronuncio sul problema se andare avanti o fermarci. Dichiaro, a nome del Gruppo, che ritiriamo gli emendamenti agli articoli 14, 17 e 19.

Dolchi (P.C.I.) - Ritirate? Allora sono ritirati gli emendamenti dei Democratici Popolari concernenti gli articoli 14, 17 e 19. Se i Consiglieri regionali, i colleghi, avessero la cortesia di rimanere in aula, io penso che potremmo arrivare con una certa rapidità alla fine...il Consiglio è d'accordo? Ci sono dei Consiglieri fuori...li chiamate per piacere? Allora, il Consiglio è d'accordo. Procediamo alle votazioni questa sera, la raccomandazione è che, rimanendo in aula, possiamo procedere molto più speditamente.

Articolo 1. C'è qualcuno che chiede la parola? Allora metto in approvazione l'articolo 1 per alzata di mano. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 31

Favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 2. Stesso risultato.

Articolo 3. Stesso risultato.

Articolo 4. Stesso risultato.

Articolo 5. Stesso risultato.

Articolo 6. Metto in approvazione l'articolo 6. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie.

Esito della votazione:

Presenti: 30

Votanti: 30

Favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 7. Stesso risultato.

Articolo 8. Stesso risultato.

Articolo 9. Stesso risultato.

Articolo 10. Stesso risultato.

Articolo 11. Stesso risultato.

Articolo 12. Metto in approvazione l'articolo 12. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 31

Favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 13. Stesso risultato.

Articolo 14. Stesso risultato (l'emendamento che era stato presentato dai D.P. è stato ritirato).

Articolo 15. Stesso risultato.

Articolo 16. Stesso risultato.

Articolo 17. Stesso risultato (l'emendamento che era stato presentato dai D.P. è stato ritirato).

Articolo 18. Stesso risultato.

Articolo 19. Stesso risultato (l'emendamento che era stato presentato dai D.P. è stato ritirato).

Articolo 20. Metto in approvazione l'articolo 20. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie.

Esito della votazione:

Presenti: 30

Votanti: 30

Favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 21. Stesso risultato.

Articolo 22. Stesso risultato.

Articolo 23. Stesso risultato.

Articolo 24. Stesso risultato.

Articolo 25. Stesso risultato.

Articolo 26. Stesso risultato.

Articolo 27. Stesso risultato.

Articolo 28. Stesso risultato.

Articolo 29. Stesso risultato.

Articolo 30. Stesso risultato.

Articolo 31. Stesso risultato.

Articolo 32. Tenere presente che c'è un errore materiale; dove c'è scritto: "All'andamento delle funzioni normali della Regione" deve leggersi "All'adempimento delle funzioni normali della Regione". Non è un emendamento, è solo la correzione di un errore materiale.

L'articolo 32 è approvato con lo stesso risultato.

Articolo 33. Stesso risultato.

Articolo 34. Stesso risultato.

Articolo 35. Stesso risultato.

Articolo 36. Stesso risultato.

Articolo 37. Stesso risultato.

Articolo 38. Stesso risultato.

Articolo 39. Stesso risultato.

Articolo 40. Stesso risultato.

Articolo 41. Stesso risultato.

Articolo 42. Stesso risultato.

Articolo 43. Stesso risultato.

Articolo 44. Stesso risultato.

Articolo 45. Stesso risultato.

Articolo 46. Stesso risultato.

Articolo 47. Stesso risultato.

Articolo 48. Stesso risultato.

Articolo 49. Stesso risultato.

Articolo 50. Stesso risultato.

Articolo 51. Stesso risultato.

Articolo 52. Stesso risultato.

Articolo 53. C'è un emendamento del collega Nebbia che dice, alla penultima riga del 3° comma, dopo "Assessorato stesso" di sostituire le parole "o, in caso di suo impedimento od assenza, da altro dirigente...funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato stesso all'uopo delegato...". Il Consigliere Nebbia aveva fatto questa proposta di emendamento in sede di Commissione e la Commissione l'ha fatta propria. Il Consiglio si pronuncerà proposito.

C'è qualcuno che chiede la parola? Allora metto in approvazione l'emendamento che ho testé letto, che è stato anche distribuito con la sostituzione della parola "dirigente" con "funzionario della carriera direttiva". Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Ci sono contrari? Ci sono astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 30

Votanti: 30

Favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.

Metto quindi in approvazione l'articolo 53 emendato. Stesso risultato.

Articolo 54. Stesso risultato.

Articolo 55. Stesso risultato.

Articolo 56. Stesso risultato.

Articolo 57. Stesso risultato.

Articolo 58. C'è lo stesso emendamento del Consigliere Nebbia che è già stato approvato all'articolo 53 e ripete anche "in caso di impedimento od assenza, da altro funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato stesso all'uopo delegato...".

Ci sono osservazioni, pareri contrari, astensioni? Allora stesso risultato per quanto riguarda l'approvazione dell'emendamento all'articolo 58.

Metto in approvazione l'articolo 58 emendato. Stesso risultato.

Articolo 59. Stesso risultato.

Articolo 60. Stesso risultato.

Articolo 61. Stesso risultato.

Articolo 62. Stesso risultato.

Articolo 63. Stesso risultato.

Articolo 64. Stesso risultato.

Articolo 65. Stesso risultato.

Articolo 66. Stesso risultato.

Articolo 67. Stesso risultato.

Articolo 68. Stesso risultato.

Articolo 69. Stesso risultato.

Articolo 70. Stesso risultato.

Articolo 71. Stesso risultato.

Articolo 72. Stesso risultato.

Articolo 73. Stesso risultato.

Articolo 74. Stesso risultato.

Articolo 75. Stesso risultato.

Articolo 76. Stesso risultato.

Articolo 77. Stesso risultato.

Articolo 78. Stesso risultato.

Articolo 79. Stesso risultato.

Articolo 80. Stesso risultato.

Articolo 81. Stesso risultato.

Articolo 82. C'è l'emendamento abrogativo dell'intero articolo presentato dal Gruppo dei Democratici Popolari. Lo metto in approvazione. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?

Esito della votazione:

Presenti: 30

Votanti: 30

Favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 83. Idem come sopra. Ci sono astenuti? Ci sono contrari? Stesso risultato, anche l'articolo 83 è abrogato.

L'articolo 84 diventa pertanto articolo 82 e lo metto in approvazione. Stesso risultato.

Procedo con la vecchia numerazione, incaricando la Segreteria di mettere in ordine la numerazione degli articoli.

Metto in approvazione l'articolo 85, che diventa 83. Stesso risultato.

Articolo 86. Stesso risultato.

Articolo 87. Stesso risultato.

Articolo 88. Stesso risultato.

Articolo 89. Stesso risultato.

Articolo 90. Stesso risultato.

Articolo 91. Stesso risultato.

Articolo 92. Stesso risultato.

Gli ultimi articoli, ovviamente dall'82 in avanti, scalano di due numeri e, d'ufficio, verrà provveduto alla nuova numerazione. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Si passa alla votazione segreta del complesso della legge n. 119.

PRIMA VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione: Nulla

Colleghi Consiglieri, i colleghi scrutatori mi segnalano che la votazione deve considerarsi nulla, e pertanto viene rifatta immediatamente.

SECONDA VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione:

Presenti: 28

Votanti: 28

Maggioranza: 15

Favorevoli: 25

Contrari: 3

Il Consiglio approva.

Disegno di legge regionale n. 119

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale _________________________ n. _______ : Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

(Oggetto della legge)

La presente legge disciplina l'ordinamento contabile della Regione Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 2, lettera a), dello Statuto regionale approvato con legge costituzionale 26.2.1948, n. 4.

Art. 2

(Cooperazione con lo Stato e le Regioni)

La Regione Valle d'Aosta e gli organi statali si forniscono, reciprocamente ed a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge e concordano le modalità per l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e per le altre forme di collaborazione.

La Regione Valle d'Aosta promuove e concorda con le altre Regioni lo scambio di notizie e le forme di collaborazione di cui al precedente comma, con particolare riferimento alla ripartizione delle entrate e delle spese nei propri bilanci, secondo criteri di omogeneità.

Art. 3

(Collegamento organico con la programmazione regionale)

Il bilancio pluriennale ed il bilancio annuale di previsione della Regione di cui ai capi II e IV della presente legge sono strumenti di attuazione del programma pluriennale di attività e di spesa ai sensi della vigente normativa regionale in materia di programmazione.

Le procedure e le modalità organizzative per garantire il collegamento organico delle fasi di predisposizione, attuazione e verifica del programma pluriennale di attività e di spesa, con i documenti contabili di cui alla presente legge, sono stabilite con provvedimento del Consiglio regionale.

Art. 4

(Sistemi informativi e tesoreria regionale)

Per lo svolgimento delle attività indicate dalla presente legge la Regione si avvale del sistema informativo regionale disciplinato da apposita legge regionale.

Per lo svolgimento delle attività riguardanti la gestione finanziaria e patrimoniale di cui alla presente legge la Regione si avvale anche del servizio di Tesoreria regionale.

CAPO II

BILANCIO PLURIENNALE

Art. 5

(Natura del bilancio pluriennale)

Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare durante il periodo considerato, sia in base alla legislazione statale e regionale, sia in base ai nuovi interventi legislativi previsti, durante il periodo di validità del programma pluriennale di attività e di spesa, per l'attuazione del piano regionale di sviluppo.

In particolare il bilancio pluriennale costituisce la sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.

L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate ed a eseguire le spese in esso previste.

Art. 6

(Validità, aggiornamento e variazioni del bilancio pluriennale)

Il periodo di validità del bilancio pluriennale coincide con quello del programma pluriennale di attività e di spesa e non può essere comunque superiore al quinquennio.

Il bilancio pluriennale è approvato ogni anno con la legge di approvazione del bilancio annuale con l'osservanza delle procedure di cui al successivo articolo 35.

Art. 7

(Struttura del bilancio pluriennale)

Il bilancio pluriennale è composto:

1) da un quadro delle risorse;

2) da un quadro delle spese;

3) da un quadro generale riassuntivo.

Nel bilancio pluriennale vengono indicate, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, la quota relativa all'esercizio finanziario iniziale, le quote relative a ciascun esercizio finanziario successivo ed il totale delle singole quote.

Per le quote relative all'esercizio finanziario iniziale sono indicati gli opportuni elementi di richiamo al bilancio annuale, anche nei riguardi degli oneri previsti in fondi globali.

Art. 8

(Ripartizione delle entrate)

Nel bilancio pluriennale le entrate sono ripartite in titoli ed in categorie secondo lo schema delle classificazioni delle entrate del bilancio annuale di cui al successivo art. 31.

Ulteriori specificazioni delle entrate possono essere indicate in appositi allegati al bilancio pluriennale.

Art. 9

(Ripartizione delle spese)

Nel bilancio pluriennale le spese sono ripartite con i criteri stabiliti per il bilancio annuale a norma del successivo art. 32.

Nell'ambito delle ripartizioni di cui al precedente comma sono comunque tenute distinte le spese per l'adempimento delle funzioni normali, le spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo e le spese per il rimborso di mutui e prestiti.

Ulteriori specificazioni delle spese possono essere effettuate in relazione a quanto indicato nel 2°, 3°, 4° e 5° comma del successivo art. 11.

Art. 10

(Previsioni delle entrate del bilancio pluriennale)

Nel bilancio pluriennale le entrate sono previste, per ciascuna delle categorie di cui al precedente art. 8, in base a quanto stabilito dalla legislazione in vigore e tenendo conto dello sviluppo delle entrate tributarie dello Stato, quali risultano dalle previsioni indicate dai competenti organi del medesimo.

Le entrate relative a tributi propri della Regione ed al gettito dei tributi o di quote di tributi erariali sono previste tenendo conto dell'andamento del loro gettito nei tre anni precedenti a quello cui si riferisce il bilancio.

Le entrate derivanti dal riparto del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, e da altre assegnazioni dello Stato, sono previste sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione in vigore o individuati dagli organi statali competenti. In mancanza di tali indicazioni si fa riferimento all'ammontare dell'ultima assegnazione comunicata alla Regione.

Le entrate derivanti dai mutui e dai prestiti sono previste nel loro ammontare complessivo e distintamente per i mutui ed i prestiti autorizzati, nonché per i mutui ed i prestiti dei quali è prevista l'autorizzazione e la stipulazione nel periodo di validità del bilancio pluriennale.

Art. 11

(Previsione delle spese del bilancio pluriennale)

Nel bilancio pluriennale le spese sono previste per ciascuna delle ripartizioni di cui al successivo art. 32, in base alle quote certe relative alla legislazione regionale e statale in vigore nonché, distintamente, in base ai previsti nuovi interventi legislativi.

Le spese per l'attuazione delle leggi in vigore, nonché le spese per il normale funzionamento degli organi e degli uffici regionali sono indicate singolarmente o per aggregati, tenendo conto delle previste variazioni dei prezzi. Le spese relative al personale sono indicate tenendo conto anche dei previsti accordi sindacali.

Le spese derivanti da leggi regionali che ne rinviano la determinazione ai singoli bilanci annuali sono previste, singolarmente o per aggregati sulla base del programma pluriennale di attività e di spesa e dei suoi aggiornamenti annuali di cui alla legislazione regionale vigente in materia di programmazione.

Le spese per gli oneri derivanti dall'ammortamento di mutui e prestiti già stipulati sono indicate distintamente dalle spese derivanti dall'ammortamento dei mutui o dai prestiti dei quali si prevede l'autorizzazione e la stipulazione nel periodo di validità del bilancio pluriennale.

Le spese dipendenti dai previsti nuovi interventi legislativi sono previste sulla base del programma pluriennale di attività e di spesa, distinguendo in ogni caso quelle per l'ammortamento dei mutui o dei prestiti e quelle che stabiliscono limiti di impegni.

Art. 12

(Quadro generale riassuntivo)

Il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale indica, per il periodo di cui al 1° comma dell'art. 6, il riepilogo delle entrate distinte per titoli ed il riepilogo delle spese distinte per le classificazioni di cui al successivo art. 32.

Art. 13

(Equilibrio del bilancio)

Nel bilancio pluriennale il totale delle spese previste, per gli esercizi finanziari e per il periodo indicato nel precedente art. 6, 1° comma, non può superare il totale delle entrate previste per gli esercizi finanziari e per i periodi medesimi.

CAPO III

LEGGI DI SPESA

Art. 14

(Principi generali)

Le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese per l'esercizio in corso ne indicano l'ammontare, nonché i mezzi finanziari per farvi fronte, con riferimento al bilancio annuale.

Quando le leggi regionali prevedono nuove o maggiori spese anche per gli esercizi successivi possono, per questi ultimi, indicare l'ammontare ed i mezzi finanziari per farvi fronte con riferimento al bilancio pluriennale che viene così contestualmente aggiornato.

Le leggi regionali, qualora il bilancio per l'esercizio successivo a quello in corso sia stato già presentato al Consiglio regionale, indicano altresì la spesa prevista per tale esercizio ed i mezzi finanziari per farvi fronte con riferimento al bilancio medesimo.

Art. 15

(Leggi di spesa a carattere continuativo-ricorrente)

Le leggi che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa. In tali casi, la Regione dà corso alle procedure ed agli adempimenti previsti dalle leggi medesime, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo per la Regione di assumere impegni a norma del successivo art. 55. La determinazione della spesa annuale può essere prevista nei casi in cui le leggi regionali disciplinino interventi o servizi per i quali la continuità o la regolarità delle erogazioni della spesa stessa nel tempo assume un interesse preminente. In tali casi la spesa deve essere determinata ai sensi di quanto previsto dal 2° comma del precedente articolo 14.

Art. 16

(Leggi che autorizzano spese annuali)

Le leggi regionali che prevedono spese a carico di un solo esercizio finanziario ne determinano l'ammontare da iscrivere nel bilancio dell'anno finanziario in corso o del bilancio dell'anno finanziario successivo già presentato al Consiglio regionale.

Art. 17

(Leggi che autorizzano spese pluriennali)

Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano di norma l'ammontare complessivo, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio dell'anno finanziario in corso o del bilancio dell'anno finanziario successivo già presentato al Consiglio regionale e, a titolo indicativo, le quote a carico degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale, rinviando alle leggi di approvazione dei bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi finanziari.

Le leggi possono autorizzare, l'erogazione di contributi in annualità, indicando il numero di queste ultime ed il limite massimo degli impegni pluriennali che potranno essere assunti a partire da ciascun esercizio di validità delle leggi medesime.

Le leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi finanziari possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni, da parte della Regione, nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegni sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo art. 55 soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio finanziario.

Art. 18

(Disciplina delle procedure di spesa)

Le leggi regionali determinano i procedimenti relativi all'attuazione degli interventi in esse indicati, ai fini dell'assunzione degli impegni di spesa a carico del bilancio ed ai fini di una tempestiva realizzazione degli interventi medesimi.

Le leggi regionali che prevedono contributi ad enti o a privati possono fissare, nella legge medesima o rinviare la determinazione ad atti amministrativi, i termini perentori entro i quali gli adempimenti in esse previsti debbono essere assolti.

Art. 19

(Legge finanziaria)

Al fine d'adeguare le spese del bilancio della Regione agli obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio pluriennale ed annuale, e comunque per consentire l'equilibrio del bilancio dell'articolo 27, la Giunta può presentare al Consiglio regionale, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio annuale di previsione, un disegno di legge finanziaria con la quale possono operarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio.

CAPO IV

BILANCIO ANNUALE

Art. 20

(Annualità del bilancio)

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Art. 21

(Universalità del bilancio)

Tutte le entrate spettanti alla Regione e tutte le spese che competono alla Regione devono essere iscritte nel bilancio regionale.

Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione ad eccezione di quelle relative alla gestione dei fondi Statali accreditati per le contabilità erariali speciali.

Art. 22

(Integrità del bilancio)

Tutte le entrate spettanti alla Regione sono iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre spese ad esse relative.

Tutte le spese che competono alla Regione sono iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

Art. 23

(Bilancio annuale di previsione)

Il bilancio annuale della Regione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.

Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza.

Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:

1) l'ammontare presunto di residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese delle quali si prevede di autorizzare l'impegno nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.

Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica, inoltre, l'ammontare delle entrate e delle spese previste, in termini di competenza, nel bilancio dell'esercizio finanziario precedente ivi incluse le variazioni già approvate alla data di presentazione del bilancio.

Tra le entrate è iscritto l'eventuale saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio finanziario precedente.

Tra le spese è iscritto l'eventuale saldo finanziario negativo presunto al termine dell'esercizio finanziario precedente.

Formano oggetto di approvazione da parte del Consiglio soltanto le voci di cui al numero 2 del precedente terzo comma.

Art. 24

(Previsione delle entrate per la competenza dell'esercizio finanziario)

Le entrate, in termini di competenza, sono previste tenendo conto dei criteri indicati nel precedente art. 10 e delle modalità di accertamento stabilite, secondo la natura e provenienza delle entrate stesse nel successivo art. 51.

Art. 25

(Previsioni delle spese per la competenza dell'esercizio finanziario)

Gli stanziamenti delle spese sono previsti nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o degli interventi finanziari che daranno luogo, nel corso dell'esercizio, agli impegni di spesa di cui al successivo art. 55 in base alle leggi vigenti, ed in particolare di quanto le leggi medesime stabiliscono ai sensi del precedente art. 18, nonché tenendo conto delle procedure già svolte a norma del precedente art. 15.

Debbono essere comunque previste le somme corrispondenti agli impegni già assunti e che vengano a scadenza nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.

Le spese per annualità derivanti da limiti di impegno precedentemente autorizzati sono comunque tenute distinte dalle spese relative ai limiti di impegno per la concessione di contributi nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.

Art. 26

(Previsione per le assegnazioni statali)

Tutte le somme assegnate, a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione, confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni salvo i casi di speciali assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'art. 4, secondo comma, della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4.

Nel caso di assegnazioni dello Stato disposte in sede di programmazione nazionale per concorrere al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, le destinazioni si intenderanno vincolanti unicamente con riferimento alle finalità generali previste dalle leggi statali.

Nei casi di speciali assegnazioni dallo Stato alla Regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative, e negli altri casi di cui ai precedenti commi, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti a quelle ad essa assegnate dallo Stato, a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni rispetto alle somme assegnate per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

Art. 27

(Equilibrio del bilancio)

Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare, purché la relativa differenza risulti finanziata con mutui la cui stipulazione venga autorizzata con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui al successivo art. 48.

Nel bilancio medesimo, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno per l'adempimento delle funzioni normali non può essere superiore al totale delle entrate di cui all'art. 29 che si prevede di accertare nel medesimo esercizio.

Parimenti il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno per ulteriori programmi di sviluppo non può essere superiore al totale delle entrate di cui all'art. 30 che si prevede di accertare nel medesimo esercizio.

Art. 28

(Spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo)

Sono spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo tutte le spese di parte corrente e di investimento cui concorrono specifiche assegnazioni statali finalizzate alla realizzazione di programmi regionali di sviluppo.

Art. 29

(Finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normali)

La Regione provvede al finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normali con le entrate derivanti da:

1) tributi propri e quote di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi della legge dello Stato sull'ordinamento finanziario della Regione;

2) rendite patrimoniali, utili di enti o aziende regionali, alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti;

3) assegnazioni statali non espressamente destinate a spese per ulteriori programmi di sviluppo;

4) assegnazioni statali in corrispondenza di deleghe di funzioni;

5) eventuale saldo finanziario attivo determinato ai sensi degli articoli 68, 69 e 70 nella misura in cui esso non è imputabile all'eccedenza degli accertamenti effettuati su entrate espressamente destinate al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, rispetto agli impegni effettuati ai fini di questi ultimi nell'esercizio cui l'avanzo si riferisce;

6) ricorso al credito ai sensi dell'articolo 48;

7) ogni altra entrata di cui la Regione acquista titolo a disporre.

Art. 30

(Finanziamento delle spese per ulteriori programmi di sviluppo)

La Regione provvede al finanziamento delle spese per ulteriori programmi di sviluppo con le entrate derivanti da:

1) eventuale eccedenza del totale delle entrate non interamente utilizzate per il finanziamento delle funzioni normali ai sensi dell'art. 29;

2) assegnazioni statali espressamente destinate al finanziamento delle spese di cui al presente articolo;

3) contributi speciali per provvedere a scopi determinati, ai sensi della legge dello Stato sull'ordinamento finanziario della Regione concernente la materia;

4) eventuale saldo finanziario attivo determinato ai sensi degli articoli 68, 69 e 70 nella misura in cui esso è imputabile alla eccedenza degli accertamenti effettuati su entrate espressamente destinate al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, rispetto agli impegni effettuati ai fini di questi ultimi nell'esercizio cui l'avanzo si riferisce;

5) ricorso al credito ai sensi dell'art. 48.

Art. 31

(Classificazione delle entrate)

Nel bilancio annuale, le entrate sono ripartite secondo la loro provenienza nei seguenti titoli e, secondo la loro natura, nelle seguenti categorie:

Titolo I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione:

Categorie del titolo I

Cat. 1 - Tributi propri

Cat. 2 - Compartecipazione di tributi erariali

Titolo II - Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate:

Categorie del titolo II

Cat. 4 - Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per funzioni proprie

Cat. 5 - Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per ulteriori programmi di sviluppo

Cat. 6 - Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per funzioni delegate

Titolo III - Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di Enti o aziende regionali:

Categorie del titolo III

Cat. 7 - Contributi e concorsi da parte di privati ed enti diversi

Cat. 8 - Proventi dei servizi pubblici

Cat. 9 - Proventi di beni della Regione e da partecipazioni in aziende ed enti diversi

Cat. 10 - Proventi di natura varia

Cat. 11 - Interessi attivi

Cat. 12 - Recuperi, rimborsi e concorsi

Cat. 13 - Partite che si compensano con la spesa

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e da rimborso di crediti:

Categorie del titolo IV

Cat. 14 - Alienazione di beni

Cat. 15 - Trasferimento di capitali

Cat. 16 - Riscossione di crediti

Cat. 17 - Ammortamento beni patrimoniali

Titolo V - Entrate derivanti da mutui, da prestiti o da altre operazioni creditizie:

Categorie del titolo V

Cat. 18 - Mutui e prestiti

Cat. 19 - Anticipazioni e altre operazioni di credito a breve termine

Titolo VI - Entrate per contabilità speciali:

Categorie del titolo VI

Cat. 20 - Partite di giro

Cat. 21 - Contabilità speciali.

Nell'ambito delle categorie le entrate si ripartiscono in capitoli secondo il loro oggetto.

I capitoli costituiscono le unità fondamentali per la classificazione delle entrate.

Per ciascun capitolo sono indicati il numero progressivo, anche non continuo, e la denominazione nonché il riferimento al capitolo corrispondente dello stato di previsione della spesa, ove esista.

Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli.

Art. 32

(Classificazione delle spese)

Nel bilancio annuale di previsione le spese sono ripartite secondo classificazioni idonee a rappresentare per obiettivi programmatici o funzionali l'attività della Regione in correlazione con l'impostazione del bilancio pluriennale.

Al fine di cui al comma precedente, le spese sono ripartite in titoli a seconda che si riferiscano a:

- Spese correnti;

- Spese di investimento;

- Rimborso di mutui e prestiti;

- Contabilità speciali.

Le spese devono inoltre avere riferimento a classi che attengano:

- All'adempimento delle funzioni normali della Regione;

- Al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo.

La legge di approvazione del bilancio annuale di previsione provvede alla ripartizione delle spese in altre opportune suddivisioni, anche in relazione al necessario raccordo con il bilancio pluriennale.

Ai fini dei prospetti di cui ai punti 4) e 5) dell'art. 34, le spese regionali sono altresì riferite alle sezioni, secondo l'analisi economica, in conformità alla ripartizione adottata nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.

Le spese sono, infine, ripartite in capitoli secondo il rispettivo oggetto.

Art. 33

(Natura e contenuto del capitolo di spesa)

Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese.

Nel caso in cui ciò sia ritenuto opportuno ai fini di una più puntuale analisi della spesa, il capitolo può essere suddiviso, con atto di Giunta regionale, in più articoli di spesa.

Ogni capitolo contiene un solo oggetto di spesa.

Nel medesimo capitolo non possono, comunque, essere incluse:

1) spese correnti, spese di investimento e spese che attengano al rimborso di mutui e prestiti;

2) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;

3) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;

4) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione delle entrate dello stesso bilancio ed altre spese;

5) spese relative agli oneri inerenti ai mutui in corso di ammortamento e spese relative a mutui da contrarre nell'esercizio in corso.

Art. 34

(Riepiloghi, prospetti ed elenchi allegati al bilancio annuale)

Al bilancio di previsione sono allegati:

1) un quadro generale riassuntivo che riporta distintamente suddivisi i totali delle entrate e delle spese;

2) un prospetto il quale mette a raffronto:

a - le entrate derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate con specifico vincolo di destinazione in base all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e da assegnazioni in corrispondenza di delega di funzioni amministrative a norma dell'art. 4, 2° comma, della legge costituzionale 26.2.1948, n. 4, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto;

b - le spese distinte per capitoli aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette.

Il totale degli stanziamenti relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate, salvo quanto disposto dal 3° e dal 4° comma dell'art. 26;

3) un prospetto il quale espone distintamente, da un lato gli stanziamenti relativi a spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e dall'altro lato gli stanziamenti relativi a spese per l'attuazione di ulteriori programmi di sviluppo della Regione, siano esse finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali ovvero con risorse proprie della Regione o con ricorso al credito;

4) un prospetto in cui le spese sono classificate in sezioni e categorie secondo quanto disposto al 5° comma dell'art. 32;

5) un riassunto delle spese per le suddivisioni di cui al 4° comma dell'art. 32;

6) l'elenco delle spese obbligatorie di cui all'art. 38;

7) l'elenco dei provvedimenti legislativi in corso per ciascun fondo globale previsto ai sensi dell'art. 40;

8) l'elenco delle garanzie fideiussorie principali e sussidiarie prestate dalla Regione ai sensi dell'art. 49 con specificazione sintetica della legge autorizzativa, dei beneficiari, del capitale garantito, della durata e della fonte dell'obbligazione per la quale la fideiussione viene concessa;

9) la dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, elaborato ai sensi dell'art. 70.

Art. 35

(Legge per l'approvazione dei bilanci)

La Giunta regionale predispone il disegno di legge per l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, ovvero del suo aggiornamento, e lo presenta alla Presidenza del Consiglio regionale entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre di ogni anno.

Ove si renda necessario, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, prima dell'approvazione del bilancio annuale, note di variazione al bilancio medesimo ed al bilancio pluriennale ove occorra.

Art. 36

(Esercizio provvisorio del bilancio)

Il Consiglio regionale può autorizzare con legge l'esercizio provvisorio della Regione per un periodo non superiore a quattro mesi, sulla base del bilancio di previsione presentato dalla Giunta.

Durante l'esercizio provvisorio i competenti organi regionali sono autorizzati ad assumere impegni di spesa ed a disporre i pagamenti nei limiti di tanti dodicesimi delle previsioni del bilancio presentato quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio autorizzato.

La limitazione di cui al comma precedente non si applica alle spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Art. 37

(Gestione provvisoria del bilancio)

Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stata approvata dal Consiglio regionale e gli adempimenti di cui all'art. 31 della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4, si protraggano oltre l'inizio dell'esercizio a cui il bilancio si riferisce, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo per ciascun mese limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio sia stata rinviata dal rappresentante del Ministero dell'Interno al Consiglio regionale a norma dell'art. 31 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4, ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo art. 31, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio stesso limitatamente:

a) alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa;

b) alle parti ed ai capitoli che pur coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa concernano spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge: in tal caso limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento;

c) ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili d'impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi, nel caso in cui il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio.

CAPO V

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 38

(Prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie)

Nel bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti ad integrare stanziamenti di spese obbligatorie secondo la legislazione in vigore, tenendo conto degli impegni già assunti e degli impegni che si prevede di assumere fino al termine dell'esercizio.

Sono obbligatorie in ogni caso le spese per il personale e per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti, nonché le spese stanziate per le garanzie regionali ed i crediti non prescritti reclamati dai creditori dopo l'eliminazione del conto dei residui.

L'elenco dei capitoli concernenti le spese obbligatorie è allegato al bilancio.

Il prelievo delle somme di cui al primo comma è disposto con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 39

(Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste)

Nel bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme corrispondenti a spese non incluse nell'elenco dei capitoli delle spese obbligatorie e non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio, le quali abbiano carattere di assoluta necessità nell'ambito delle funzioni regionali, non impegnino in alcun modo i successivi bilanci e alle quali non sia possibile provvedere in modo adeguato con i relativi stanziamenti del bilancio medesimo.

I prelievi delle somme di cui al precedente comma sono disposte con apposite deliberazioni della Giunta regionale che autorizza il prelievo stesso e l'iscrizione in capitoli di spesa già esistenti ovvero in capitoli nuovi.

La deliberazione della Giunta regionale deve essere presentata alla presidenza del Consiglio regionale per convalida con legge regionale.

Art. 40

(Prelevamento dai fondi globali)

Nel bilancio annuale sono iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio medesimo.

I fondi globali sono tenuti distinti, in ogni caso, a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

I fondi di cui ai precedenti commi sono utilizzabili soltanto ai fini del prelievo di somme da iscrivere in nuovi capitoli o in aumento alle assegnazioni di capitoli esistenti dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese.

Al bilancio è allegato, per ogni fondo globale, un elenco indicativo dei provvedimenti legislativi e delle corrispondenti spese a cui si prevede di far fronte con il fondo medesimo.

I provvedimenti legislativi non indicati nell'elenco di cui al precedente comma debbono precisare le minori somme che restano utilizzabili per altri provvedimenti ivi indicati.

Le quote dei fondi globali non utilizzate entro il termine dell'esercizio finanziario costituiscono economie di spesa, salvo quanto previsto nel successivo articolo 41.

Art. 41

(Riporti da fondi globali iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente)

In deroga a quanto stabilito nel precedente articolo 40, ultimo comma, le quote dei fondi globali non utilizzate entro il termine dell'esercizio finanziario possono costituire sede per la copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi presentati al Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio finanziario medesimo, purché tali provvedimenti siano approvati nel corso dell'esercizio successivo.

In tal caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti di detti fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

Nel caso di cui al precedente comma, lo stanziamento nel bilancio della nuova o maggiore spesa è accompagnato dall'indicazione che si tratta di onere finanziato con ricorso ad un fondo globale dell'esercizio precedente e di esso non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui al precedente articolo 27, primo comma.

Art. 42

(Altre variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi)

La legge regionale di approvazione del bilancio può autorizzare che variazioni al bilancio medesimo siano apportate nel corso dell'esercizio finanziario mediante provvedimenti amministrativi, per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, nei quali iscrivere somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'istituzione dei relativi capitoli di spesa quando questa sia tassativamente regolata dalle leggi statali o regionali in vigore. Tali provvedimenti sono comunicati al Consiglio regionale entro quindici giorni dal loro perfezionamento.

Le spese relative ai fondi statali assegnati a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione possono, in relazione all'epoca in cui ne avviene l'assegnazione, essere attribuite alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo allorché non sia possibile far luogo all'impegno delle spese medesime, ai sensi del successivo art. 55, entro il termine dell'esercizio finanziario nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.

Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui all'art. 27, 1° comma.

La legge di cui al primo comma può autorizzare che variazioni siano apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi per l'iscrizione, in capitoli istituiti o da istituire, di nuove o maggiori spese a carattere continuativo disposte, a partire dall'esercizio finanziario precedente a quello cui il bilancio si riferisce, da leggi regionali entrate in vigore dopo l'approvazione del bilancio medesimo la cui copertura finanziaria sia adeguatamente prevista in fondi globali del bilancio stesso.

Le leggi regionali che dispongono nuove, o maggiori spese la cui copertura finanziaria è prevista ai sensi del precedente articolo 41 autorizzano le variazioni da apportare, mediante provvedimenti amministrativi al bilancio dell'esercizio finanziario in corso, dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio medesimo.

Gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni al bilancio a norma della presente legge, sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e diventano esecutivi a tutti gli effetti il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

Ogni altra variazione al bilancio, salvo quelle relative ai capitoli delle partite di giro e delle contabilità speciali nonché quelle previste nei precedenti articoli 38 e 39, deve essere autorizzata con legge regionale.

Le variazioni di cui al presente articolo, salvo quelle di cui al primo comma, non possono essere disposte dopo il 30 novembre dell'anno al quale il bilancio si riferisce.

Art. 43

(Assestamento del bilancio)

Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva, con legge, l'assestamento del bilancio.

Con la legge di cui al precedente comma si provvede:

1) all'aggiornamento dei residui attivi e passivi iscritti nel bilancio, indicandone l'ammontare determinato ai sensi dei successivi articoli 61, 62, 63 e 64;

2) all'aggiornamento dell'avanzo o del disavanzo finanziario al termine dell'esercizio precedente, in conseguenza di quanto stabilito al punto 1) del presente comma, nonché alle variazioni che assicurano l'equilibrio del bilancio.

Con la legge, di cui al primo comma, possono essere introdotte nel bilancio altre opportune variazioni, ai fini dell'attuazione del programma pluriennale di attività e di cui al precedente articolo 3, fermo restando quanto dispone il precedente articolo 27.

Art. 44

(Legge di variazione al bilancio)

La legge regionale può autorizzare variazioni agli stanziamenti dell'entrata e della spesa del bilancio e lo stanziamento in appositi capitoli, per le spese pluriennali, di quote non previste nel bilancio medesimo.

Le variazioni agli stanziamenti relativi a spese il cui ammontare risulti determinato con la legge di approvazione del bilancio sono indicati in appositi articoli della legge regionale di cui al primo comma.

La legge regionale di variazione al bilancio può autorizzare l'aumento o la riduzione degli stanziamenti dei fondi di riserva nonché l'aumento degli stanziamenti dei fondi globali e le modifiche degli elenchi ad essi relativi.

La legge regionale di variazione al bilancio può autorizzare l'accensione di ulteriori mutui indicandone gli elementi e le condizioni di cui al successivo art. 48 fermi restando i limiti ed i vincoli in esso stabiliti.

Le variazioni di cui al presente articolo non possono essere approvate dopo il 30 novembre dell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce con esclusione di quelle derivanti da leggi finanziate con prelievo dai fondi globali.

Art. 45

(Divieto di storni)

Salvo quanto indicato nei precedenti artt. 38, 39 e 42 è vietato il trasporto di somme da un capitolo ad un altro capitolo del bilancio mediante provvedimenti amministrativi.

Sono vietati in ogni caso:

1) lo storno di fondi da capitoli relativi a spese per l'esercizio di funzioni amministrative delegate dallo stato a capitoli relativi ad altre spese;

2) lo storno di fondi da un capitolo relativo a spese il cui finanziamento è previsto mediante una assegnazione dello Stato con vincolo di destinazione, a favore di un capitolo relativo ad altre spese.

CAPO VI

BILANCI DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE E SPESE DEGLI ENTI LOCALI DELEGATI

Art. 46

(Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione)

I bilanci degli enti regionali sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalle leggi regionali e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Nei bilanci degli enti regionali le spese sono classificate e ripartite secondo criteri omogenei a quelli del bilancio regionale.

Art. 47

(Entrate e spese degli enti locali per le funzioni delegate)

In allegato al bilancio della Regione è data dimostrazione riassuntiva delle previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli enti locali nel medesimo esercizio finanziario, nello svolgimento di funzioni loro delegate dalla Regione.

Tali spese sono classificate secondo i criteri prescritti per la classificazione delle spese nel bilancio regionale ai sensi del precedente art. 32, nonché secondo la loro classificazione in spese correnti ed in spese di investimento.

Le somme assegnate dalla Regione agli enti locali per l'esercizio di funzioni delegate sono iscritte nei bilanci degli enti locali, in una categoria all'uopo istituita tra le entrate extratributarie e, nell'ambito di questa, in capitoli distinti con denominazioni rispondenti a quelle dei correlativi capitoli di spesa del bilancio regionale.

Nei bilanci degli enti locali le spese per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione sono iscritte, nell'ambito della classificazione prevista dalle norme vigenti per il bilancio di tali enti, in capitoli distinti con denominazione rispondente a quella dei capitoli di entrata ad essi correlativi e con i riferimenti alla numerazione dei capitoli medesimi.

I capitoli di cui al precedente comma indicano altresì i riferimenti alla classificazione della spesa nel bilancio regionale ai sensi del precedente art. 32.

Gli enti locali fanno riferimento ai capitoli di cui ai precedenti commi in tutti gli atti che dimostrano la destinazione dei fondi ad essi assegnati dalla Regione, secondo le norme delle leggi regionali concernenti la delega all'esercizio delle singole funzioni.

CAPO VII

OPERAZIONI DI CREDITO E GARANZIE

Art. 48

(Mutui e prestiti)

La Regione può assumere mutui e obbligazioni nelle forme e nei modi previsti per essa dalle norme legislative dello Stato, sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.

Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello del bilancio cui i nuovi mutui si riferiscono.

L'autorizzazione alla contrazione dei mutui, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione del medesimo, cessa di aver vigore con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Le entrate da mutui stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.

Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione a mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

Art. 49

(Garanzie prestate dalla Regione)

Le leggi regionali che autorizzano la prestazione di garanzie principali o sussidiarie a favore di enti o di altri soggetti, in relazione alla contrazione di mutui o ad aperture di credito, indicano l'ammontare complessivo della spesa e la quota di cui al precedente art. 17, 1° comma.

Per l'assolvimento degli obblighi inerenti alle garanzie prestate, le leggi regionali di approvazione dei bilanci annuali determinano le quote a carico dei rispettivi esercizi finanziari e ne autorizzano l'iscrizione in appositi capitoli di spesa dei bilanci medesimi.

Al bilancio annuale è allegato l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione, con indicazione degli elementi che contraddistinguono le garanzie.

La concessione delle garanzie è deliberata dalla Giunta regionale che indica le condizioni alle quali vengono prestate.

CAPO VIII

GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 50

(Disposizioni generali)

La gestione del bilancio si effettua mediante l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate comunque spettanti alla Regione, nonché mediante l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento delle spese previste nel bilancio medesimo.

Le operazioni di cui al precedente comma si effettuano in conformità alle norme contenute nei successivi articoli del presente capo.

Art. 51

(Accertamento delle entrate)

L'entrata è accertata quando l'organo o l'ufficio regionale competente ha appurato la ragione, determinato l'importo ed individuato il soggetto debitore in base a documentazione idonea, nonché quando ne sia stata eseguita la registrazione di cui al successivo art. 54.

All'accertamento delle entrate provenienti da assegnazioni dello Stato si provvede per l'ammontare risultante da decreti ministeriali o interministeriali di riparto dei relativi fondi ovvero da atti, da documenti e da comunicazioni ministeriali indicanti i decreti medesimi.

All'accertamento delle entrate tributarie si provvede per l'ammontare complessivo risultante dai ruoli emessi entro il termine dell'anno finanziario a cui il bilancio si riferisce, oppure per l'ammontare risultante dalle comunicazioni dei competenti uffici dello Stato.

All'accertamento delle entrate di natura patrimoniale o di altra natura si provvede per l'ammontare risultante dalle deliberazioni del Consiglio o della Giunta Regionale, secondo la rispettiva competenza, dai contratti e da altri documenti e comunicazioni che ne indicano l'ammontare medesimo.

All'accertamento delle entrate concernenti partite che comunque si compensano nella spesa si provvede contestualmente alla registrazione dei relativi impegni od alla effettuazione dei relativi pagamenti.

Le entrate di cui ai precedenti commi sono accertate nel loro intero ammontare e senza alcuna compensazione con eventuali spese a carico della Regione.

I funzionari regionali, comunque incaricati delle operazioni di cui ai precedenti commi, effettuano le operazioni medesime nei modi e nei termini stabiliti in apposite deliberazioni della Giunta regionale.

Gli organi competenti della Regione sono tenuti ad assumere i provvedimenti e dare corso alle azioni necessarie per l'accertamento e la riscossione delle entrate regionali.

Art. 52

(Riscossione delle entrate)

L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo.

Le somme spettanti alla Regione sono riscosse dalla tesoreria regionale con le modalità, nei termini e alle condizioni generali della convenzione stipulata per l'affidamento del servizio medesimo.

Le somme accreditate alla Regione in conti fruttiferi od infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato sono riscosse in base alle quietanze emesse dalla tesoreria centrale medesima.

Le somme di cui ai precedenti commi sono riscosse nel loro intero ammontare e senza compensazione con eventuali spese delle quali si effettua il pagamento.

Per la riscossione di entrate che abbiano incidenza sul patrimonio l'Assessorato Finanze della Regione verifica e promuove le dovute registrazioni nei relativi inventari.

Art. 53

(Versamento delle entrate)

Le entrate della Regione sono versate quando il relativo ammontare è introitato nella tesoreria regionale.

Il versamento delle entrate della Regione si effettua in conformità di appositi ordinativi che indicano gli elementi di cui al precedente art. 51, primo comma, nonché il capitolo del bilancio al quale le entrate medesime si riferiscono per la competenza dell'esercizio o per il conto di residui.

Gli ordinativi di cui al precedente comma sono emessi dall'Assessorato Finanze della Regione, sono firmati dal dirigente responsabile dell'Assessorato stesso o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro funzionario di carriera direttiva dell'Assessorato stesso all'uopo delegato dal Presidente della Giunta e sono trasmessi alla Tesoreria regionale.

Art. 54

(Registrazione delle entrate)

Gli accertamenti delle entrate, gli ordinativi di cui al precedente art. 53 e le quietanze rilasciate dalla tesoreria regionale sono registrati dal competente ufficio dell'Assessorato Finanze della Regione con riferimento ai capitoli del bilancio e distintamente per la competenza dell'esercizio finanziario e per il conto dei residui.

Art. 55

(Impegno delle spese)

Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei singoli stanziamenti di competenza del bilancio per l'esercizio in corso con deliberazione del Consiglio o della Giunta regionale, salvo quanto disposto nei successivi commi del presente articolo, secondo la rispettiva competenza.

Formano impegno sugli stanziamenti del bilancio per l'esercizio finanziario le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio medesimo.

Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte in base ad una specifica autorizzazione legislativa, ovvero assunte per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi a norma del precedente art. 15, formano impegno sugli stanziamenti degli esercizi le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

Art. 56

(Registrazione degli impegni di spesa)

Le proposte degli atti amministrativi, di cui al precedente art. 55 dai quali possono derivare spese a carico del bilancio regionale, debbono essere trasmesse all'Assessorato Finanze della Regione per la prenotazione dell'impegno.

L'Assessorato Finanze, ai fini di cui al precedente comma ed esclusa comunque ogni valutazione di merito, verifica la conformità della spesa al capitolo del bilancio al quale viene riferita e la disponibilità del relativo stanziamento.

In caso di insufficiente disponibilità dello stanziamento, l'Assessorato rifiuta la prenotazione e restituisce, con la motivazione del caso, la proposta all'Ufficio competente.

Le proposte di impegno delle spese indicate negli atti di cui al primo comma sono registrati dall'Assessorato Finanze al quale deve essere trasmesso ogni successivo atto o contratto attinente agli impegni medesimi per le occorrenti annotazioni.

Art. 57

(Liquidazione della spesa)

Le spese di cui ai precedenti articoli 55 e 56 sono liquidate quando ne è individuato il creditore e determinato l'ammontare, sulla base di documentazione idonea e nei limiti dell'impegno assunto e quando ne sono indicate le modalità per il pagamento.

La liquidazione è effettuata dai competenti uffici regionali previa verifica dell'adempimento delle condizioni stabilite nel provvedimento di impegno, e, ove occorra, della rispondenza tecnica delle relative note di spesa alle condizioni medesime.

L'Assessorato Finanze della Regione, in base alle note di spesa ed all'inerente documentazione, riscontra l'esattezza delle somme liquidate, la rispondenza dell'impegno assunto, il riferimento al capitolo del bilancio o del conto dei residui, ed effettua la registrazione.

Per la liquidazione di spese che abbiano incidenza sul patrimonio, l'Assessorato Finanze promuove le dovute registrazioni nei relativi inventari.

Qualora le somme liquidabili o liquidate risultino comunque eccedenti l'ammontare degli impegni assunti, la procedura per la liquidazione e per il pagamento è sospesa. In tal caso i competenti Uffici della Regione promuovono l'adozione dei provvedimenti relativi all'integrazione degli impegni medesimi.

In ogni altro caso di irregolarità l'Assessorato Finanze della Regione indica all'Ufficio che ha effettuato la liquidazione della spesa le misure che ritiene necessarie per la regolarizzazione degli atti.

Non possono essere liquidate le spese conseguenti alle deliberazioni e agli atti degli organi della Regione con i quali sono assunti i relativi impegni se tali deliberazioni e atti non sono divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 60 della legge 16 maggio 1978, n. 196, ovvero non risultano immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 63 della legge medesima.

Non possono essere liquidate le spese conseguenti a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili e decadute per decorso del termine di cui all'art. 63, secondo comma, della legge 16 maggio 1978, n. 196.

Art. 58

(Ordinazione dei pagamenti)

Il pagamento delle spese liquidate ai sensi del precedente articolo è ordinato mediante mandati diretti, individuali o collettivi, ovvero mediante ruoli per le spese fisse e per le altre spese d'importo e scadenza determinati.

I titoli spesa di cui al primo comma sono firmati dal Ragioniere Capo dirigente dell'Assessorato Finanze della Regione o, in caso di suo impedimento od assenza, da altro funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato stesso all'uopo delegato dal Presidente della Giunta regionale.

I ruoli di cui al primo comma indicano per ogni partita di spesa la somma annua dovuta e, ove occorra, l'importo delle rate da pagare alle singole scadenze.

A seguito dei pagamenti ordinati a saldo per singoli impegni, l'ammontare degli impegni medesimi può essere ridotto, nel corso dell'esercizio finanziario, con deliberazione della Giunta regionale, per la quota che eccede il fabbisogno dell'esercizio finanziario stesso.

Art. 59

(Registrazione dei pagamenti)

I titoli di spesa di cui al precedente articolo sono registrati dal competente Ufficio dell'Assessorato Finanze della Regione con riferimento ai rispettivi capitoli di bilancio, nel conto della competenza ovvero nel conto dei residui.

Nel conto dei residui la registrazione dei pagamenti è effettuata tenendo conto dell'esercizio finanziario nel corso del quale vennero assunti i relativi impegni.

Art. 60

(Estinzione dei titoli di spesa)

I titoli di spesa di cui ai precedenti articoli 58 e 59 sono trasmessi alla tesoreria regionale che li estingue con modalità e termini stabiliti dalla convenzione riguardante il relativo servizio e dalle norme di legge regionale in vigore.

Art. 61

(Accertamento dei residui attivi)

Costituiscono residui attivi le entrate accertate e non riscosse e le entrate riscosse e non versate entro il termine dell'esercizio finanziario, nonché le entrate derivanti da mutui stipulati entro tale termine e non riscosse.

Tutte le somme iscritte tra le entrate del bilancio e non accertate entro la fine dell'esercizio finanziario costituiscono minori accertamenti rispetto alle relative previsioni.

In particolare costituiscono minori accertamenti di entrata le somme iscritte nel bilancio in relazione a mutui autorizzati ma non stipulati entro la fine dell'esercizio finanziario.

Art. 62

(Riaccertamento dei residui attivi)

Il riaccertamento delle somme da conservare nel conto dei residui attivi è predisposto dall'Assessorato Finanze della Regione ed è approvato dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, entro il 31 marzo di ogni anno.

Nella deliberazione di cui al precedente comma le somme da conservare nel conto dei residui attivi sono indicate distintamente per capitolo e per esercizio finanziario di provenienza e sono suddivise in crediti la cui riscossione è già effettuata, in crediti la cui riscossione può essere considerata certa ed in crediti per la cui riscossione sono in corso ovvero sono da promuovere procedure amministrative o giudiziarie apposite.

Art. 63

(Accertamento dei residui passivi)

Costituiscono residui passivi le spese impegnate a norma del precedente art. 55 e non pagate entro il termine dell'esercizio finanziario.

Art. 64

(Riaccertamento dei residui passivi)

Il riaccertamento delle somme da conservare nel conto dei residui passivi è predisposto dall'Assessorato Finanze della Regione ed è approvato dalla Giunta regionale con apposita deliberazione entro il 31 marzo di ogni anno.

Le somme iscritte nel conto dei residui passivi possono esservi conservate per non più di due anni successivi a quello in cui venne perfezionato il rispettivo impegno.

Le somme di cui al secondo comma, trascorso il termine ivi indicato, si considerano perenti agli effetti amministrativi e sono eliminate dal conto dei residui; le somme medesime sono riprodotte in appositi capitoli di spesa obbligatoria dei successivi bilanci allorquando siano reclamate dai creditori.

Art. 65

(Economie di spesa)

Costituiscono economie di spesa le somme iscritte negli stanziamenti del bilancio che non vengono considerate residui passivi ai sensi del precedente art. 63, nonché le somme che non sono ulteriormente conservabili nel conto dei residui passivi ai sensi del precedente art. 64, secondo comma.

Art. 66

(Cassa economale)

La Regione si avvale di un servizio di cassa economale, i cui compiti e la cui disciplina sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.

Art. 67

(Autonomia contabile del Consiglio regionale)

Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo gestito in conformità alle norme stabilite dal regolamento interno.

Le somme stanziate nel bilancio regionale per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono poste a disposizione e gestite dai competenti Organi del Consiglio, i quali ne rispondono all'assemblea.

CAPO IX

RENDICONTO GENERALE

Art. 68

(Impostazione e presentazione del rendiconto)

I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della Regione.

Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio.

Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta al Consiglio regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce, unitamente al disegno di legge predisposto per la sua approvazione, ed è approvato con legge regionale entro il 30 maggio dello stesso anno.

Al rendiconto generale è allegata una relazione sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate di cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, piano settoriale e progetto della Regione, in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi del programma regionale medesimo.

Art. 69

(Conto finanziario)

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario al quale il conto medesimo si riferisce;

2) le previsioni finali in termini di competenza;

3) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

4) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

5) il totale delle entrate riscosse in conto residui e competenza;

6) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio finanziario;

7) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate accertate rispetto alle previsioni;

8) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio finanziario ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio stesso;

9) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio al quale il conto si riferisce, in base alla cancellazione od ai riaccertamenti effettuati e da riportare a nuovo esercizio finanziario;

10) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;

11) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio finanziario.

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario al quale il conto si riferisce;

2) le previsioni iniziali in termini di competenza;

3) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

5) il totale dei pagamenti effettuati in conto residui e competenza;

6) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio finanziario;

7) le economie o le eventuali eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti in termini di competenza;

8) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio stesso;

9) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio finanziario al quale il conto si riferisce in base alla cancellazione ed alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio finanziario;

10) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;

11) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio finanziario.

Art. 70

(Risultanze del conto finanziario)

Nel conto finanziario il risultato della gestione del bilancio deriva:

a) aggiungendo alla giacenza di cassa il totale dei residui attivi accertati per la competenza dell'esercizio e il totale dei residui attivi accertati per gli esercizi precedenti;

b) detraendo il totale dei residui passivi accertati per la competenza dell'esercizio e il totale dei residui passivi riaccertati per gli esercizi precedenti.

Art. 71

(Ripiano del disavanzo finanziario)

Il disavanzo risultante dal conto finanziario è iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo mediante apposita legge regionale, per la parte alla quale non si sia provveduto con le leggi di approvazione e di assestamento del bilancio medesimo.

Le leggi di cui al precedente comma dispongono le variazioni necessarie per assicurare l'equilibrio del bilancio.

Art. 72

(Conto di patrimonio)

Il conto di patrimonio indica i valori aggiornati alla chiusura dell'esercizio finanziario:

a) delle attività e delle passività finanziarie;

b) dei beni mobili ed immobili;

c) di ogni altra attività e passività, nonché delle poste rettificative.

Il conto del patrimonio contiene la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e la contabilità del patrimonio.

Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio finanziario al quale esso si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da ciascun prodotto.

Art. 73

(Rendiconti degli enti e organismi dipendenti dalla Regione)

I rendiconti degli enti regionali sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalle leggi regionali e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

I rendiconti di cui al primo comma sono redatti secondo criteri di omogeneità rispetto a quello regionale.

Art. 74

(Bilanci dei consorzi ai quali partecipa la Regione)

I consorzi ai quali partecipa la Regione trasmettono il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione degli organi consortili, secondo le norme previste dalle leggi istitutive e dagli statuti dei consorzi medesimi.

Art. 75

(Rendiconti degli enti locali)

Gli enti locali presentano alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto riassuntivo delle spese effettuate nell'esercizio finanziario precedente per lo svolgimento di funzioni ad essi delegate dalla Regione.

Il rendiconto di cui al precedente comma è allegato al rendiconto generale della Regione, ed indica, per le singole attività o per i singoli interventi, le somme assegnate dalla Regione, le erogazioni effettuate, le somme eventualmente ancora erogabili in base agli impegni assunti, nonché l'ammontare delle somme da restituire alla Regione.

CAPO X

RESPONSABILITÀ

Art. 76

(Responsabilità degli amministratori)

Gli amministratori della Regione sono personalmente e solidamente responsabili delle spese pagate in relazione alle deliberazioni d'urgenza da essi adottate e che siano state annullate dalla Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta.

Art. 77

(Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti)

Gli amministratori ed i dipendenti della Regione sono personalmente e solidalmente responsabili, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, del pagamento di spese conseguenti alle deliberazioni od agli atti degli organi regionali con i quali sono assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili.

Art. 78

(Responsabilità verso la Regione degli amministratori e dei dipendenti)

Gli amministratori ed i dipendenti della Regione sono tenuti a risarcire all'ente i danni derivanti da violazioni di obblighi di funzioni o di servizi, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Sono esenti dalle responsabilità di cui al precedente comma i dipendenti che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilità di colui che tale ordine ha impartito.

In particolare, è esente dalla responsabilità di cui al primo comma il dipendente della Regione che per obbligo di servizio, in base ad ordine scritto del Presidente della Giunta regionale, abbia registrato l'impegno o abbia concorso al pagamento di spese eccedenti le somme stanziate nel relativo capitolo di bilancio, di spese non autorizzate dal bilancio o di spese riferite a capitoli diversi da quelli pertinenti.

Art. 79

(Responsabilità del tesoriere)

Per la responsabilità del tesoriere regionale si fa riferimento alla convenzione per l'affidamento del relativo servizio.

Per il discarico della propria responsabilità, il tesoriere regionale rende conto alla Regione nei modi indicati dalle condizioni generali e dalla convenzione di cui al precedente comma, entro il 20 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce.

Il conto di cui al precedente comma dimostra la giacenza ovvero la deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente, le somme riscosse e le somme pagate per ciascun capitolo di bilancio nell'esercizio finanziario a cui il conto stesso si riferisce, nonché la giacenza ovvero la deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario medesimo.

Art. 80

(Responsabilità per il maneggio di denaro della Regione)

Chiunque, senza legale autorizzazione, si ingerisca nel maneggio di denaro della Regione ne risponde secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Art. 81

(Amministrazione del patrimonio e contanti)

La legge regionale disciplina la materia dei contratti e dell'amministrazione del patrimonio nell'ambito dei principi della legislazione statale vigente in materia.

CAPO XI

CONTROLLI

Art. 82

(Controlli di gestione)

La legge regionale stabilisce le modalità per l'accertamento dei risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti nella attuazione dei servizi, dei programmi e dei progetti in relazione alle competenze per la gestione delle entrate e delle spese.

Art. 83

(Controlli per le funzioni delegate dalla Regione)

Le leggi regionali, che prevedono la delega di funzioni agli enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione ed assicurano il controllo economico, finanziario e contabile della Regione sull'attività svolta dagli enti medesimi per l'esercizio della delega.

Ai fini di cui al precedente comma gli enti locali presentano alla Giunta regionale la dimostrazione delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni delegate, nonché una relazione sui risultati economici e finanziari conseguiti, nei modi e nei termini stabiliti dalle singole leggi regionali.

Art. 84

(Controllo sul servizio di tesoreria)

Il controllo sul servizio di tesoreria della Regione è effettuato secondo le norme della convenzione per l'affidamento del servizio medesimo.

Capo XII

NORME FINALI

Art. 85

(Procedure per la formazione del bilancio pluriennale, del bilancio annuale di previsione e del rendiconto generale)

Gli assessorati e servizi regionali comunicano entro il 31 luglio di ciascun anno le proposte per la formazione e l'aggiornamento del bilancio pluriennale e per la formazione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo specificando per la spesa le occorrenze, da giustificare analiticamente per ciascuna voce mediante idonea documentazione. Le proposte si riferiscono anche agli elementi per la determinazione del saldo finanziario presunto.

Analoghe proposte devono essere formulate entro il 30 aprile di ciascun anno ai fini della predisposizione della legge di assestamento del bilancio.

I predetti uffici forniscono altresì entro il 10 marzo di ciascun anno gli elementi giustificativi dell'eventuale eliminazione o riduzione dei residui in sede di formazione del rendiconto generale.

Art. 86

(Compiti dell'Assessorato Finanze)

Nell'ambito della materia di cui alla presente legge e per quanto nei precedenti articoli non stabilito, l'Assessorato Finanze della Regione provvede ai sensi del precedente art. 3:

- alla preparazione del bilancio di previsione nonché dei relativi provvedimenti di variazione;

- alla preparazione del bilancio pluriennale e dei relativi aggiornamenti;

- alla preparazione del rendiconto generale della Regione.

L'Assessorato provvede altresì:

- alla formulazione di parere obbligatorio sulla parte finanziaria di tutti i disegni di legge di iniziativa della Giunta recanti oneri a carico del bilancio regionale;

- alla formulazione di pareri obbligatori sulla parte finanziaria dei progetti di leggi di iniziativa consiliare o popolare;

- alla preparazione degli atti inerenti alla contrazione di mutui ed anticipazioni di cassa.

Art. 87

(Norma transitoria)

Le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 1979 sono effettuate sulla base della normativa attualmente in vigore.

Le norme della presente legge concernenti il bilancio pluriennale, il bilancio annuale ed il rendiconto consuntivo entrano in vigore con la presentazione, rispettivamente del bilancio e del rendiconto per l'esercizio finanziario 1980 e, comunque, col primo gennaio 1980.

Art. 88

(Norma finale)

Per quant'altro attinente la materia della contabilità regionale non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge 19 maggio 1976, n. 335, e, in quanto applicabili, le norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 89

(Modifiche alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 12)

Alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 3, al primo comma, le parole: "cinque anni", sono sostituite dalle parole: "tre anni";

All'articolo 16, all'ultimo comma, le parole: "Entro un anno", sono sostituite dalle parole: "Entro tre anni";

All'articolo 17 le parole: "Entro il 1978 per il periodo 1979/1983", sono sostituite dalle parole: "Entro il 1979 per il periodo 1980/1982".

Art. 90

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Dolchi (P.C.I.) - Colleghi Consiglieri, penso che siate tutti d'accordo di terminare qui, per questa sera, i nostri lavori, che riprenderanno domani mattina alle 9,30.

La seduta è tolta.

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La seduta termina alle ore 19,43.