Objet du Conseil n. 103 du 10 août 1966 - Verbale

OGGETTO N. 103/66 - LEGGE REGIONALE RECANTE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1965 N. 24, CONCERNENTE PROVVIDENZE REGIONALI PER LA RIPRESA DELL'INDUSTRIA EDILIZIA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.

L'Assessore all'Industria e Commercio, BENZO, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale recante modificazioni alla legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, concernente provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Il Consiglio Regionale della Valle d'Aosta, nell'adunanza del 7 giugno 1966, approvava il bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario; nel fondo speciale per nuovi oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (capitolo di spesa 150) è compresa nel predetto bilancio anche la maggiore spesa di Lire 20.000.000 quale 2° stanziamento a carico del bilancio stesso per gli interventi regionali per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare, interventi già approvati con legge regionale 30 novembre 1965 n. 24.

Tale maggiore spesa è giustificata dall'elevato numero delle domande di mutui (agevolati) pervenute alla Regione in seguito alla promulgazione della citata legge.

Si rende ora necessario adottare apposito provvedimento legislativo per aumentare di Lire 20 milioni (da Lire 20.000.000 a Lire 40.000.000) la disponibilità del capitolo 148 del bilancio stesso, riguardante i contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare, con prelievo della corrispondente somma di Lire 20.000.000 dal citato capitolo di spesa 150 del bilancio.

Dall'esame delle 300 domande di mutui agevolati pervenute fino a tutto il 30 aprile 1966, è anche emersa l'opportunità di apportare alcune modifiche alle norme della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24.

E' stato, all'uopo, predisposto e viene sottoposto all'approvazione del Consiglio l'allegato disegno di legge recante le seguenti modificazioni alla citata legge regionale:

Articolo 1 - punto 1°)

Con la modifica proposta, l'importo annuale dei mutui che gli Istituti di credito saranno autorizzati ad erogare viene elevato da Lire 500 milioni a Lire un miliardo, con un investimento complessivo, nei prossimi 5 anni di attuazione del piano (dal 1966 al 1970), di Lire 5.000.000.000, in luogo dell'investimento di Lire 2.500.000.000 previsto dalla legge regionale 30-11-1965 n. 24.

Articolo 1 - punto 2°)

La modificazione dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 30-11-1965 n. 24 è giustificata dalla necessità di assicurare una più equa applicazione delle disposizioni riportate alle lettere a) ed f) dello stesso articolo 2, per consentire alle famiglie composte di più di sette membri di aumentare il numero dei vani abitabili e l'area utile ad abitazione di una superficie massima di 16 mq. per ogni persona in più delle sette: la Giunta Regionale, in caso di ricostruzione, sistemazione ed ampliamento di fabbricati già esistenti, viene quindi autorizzata a concedere, per una più razionale sistemazione dei fabbricati stessi, particolari deroghe al limite del numero dei vani da sistemare e alla normale superficie utile ad abitazione.

Articolo 1 - punto 3°)

Le modificazioni sono proposte allo scopo:

a) - di assicurare la possibilità di concedere i mutui agevolati anche ai lavoratori ed agli artigiani che, pur avendo residenza stabile nel territorio della Regione, prestino la loro attività lavorativa presso Ditte o cantieri con sede fuori del territorio della Valle d'Aosta.

La modificazione proposta interessa, in particolare, i lavoratori della bassa Valle d'Aosta, i quali prestano la loro attività nei vicini centri industriali della zona da Carema ad Ivrea.

Per l'assegnazione del punteggio per anzianità di lavoro ai lavoratori subordinati ad attività lavorativa stagionale, si ritiene equo proporre, - in relazione alla particolare natura e durata del lavoro cui i medesimi sono addetti -, il riconoscimento ad anno intero dei periodi lavorativi non inferiori, nell'anno, ad otto mesi, compresi i periodi di inattività assistita da indennità di disoccupazione, malattia ed infortuni;

b) - di evitare sperequazioni tra lavoratori subordinati ed artigiani nell'attribuzione del punteggio relativo al reddito percepito dai singoli richiedenti: si ritiene equo proporre un punteggio proporzionale al differente reddito, massimo e minimo, richiesto per le singole categorie di lavoratori.

La proposta è giustificata dalle difficoltà che si incontrano nell'accertare il reddito prodotto dagli artigiani, in quanto non sono lavoratori subordinati che possono produrre, a giustificazione dei loro redditi, appositi certificati dei datori di lavoro;

c) - di evitare contestazioni nell'assegnazione del punteggio derivante dalla valutazione della distanza intercorrente fra l'abitazione dei richiedenti ed il luogo di lavoro: si propone, a tal fine, di ridurre a 0 il punteggio per le minime distanze comprese fra 0 e 3 Km.

Articolo 1 - punto 4°)

Per l'accertamento dei redditi imponibili soggetti all'imposta complementare a carico dei lavoratori subordinati, si ritiene opportuno di proporre, in relazione all'aleatorietà dei proventi, di autorizzare la detrazione di tutte le indennità di carattere saltuario e non continuativo eventualmente percepite dai richiedenti a titolo di compensi per lavori straordinari, indennità di missione o trasferta, per arretrati di stipendi e paghe, per compensi e premi di carattere saltuario e straordinario.

Articolo 1 - punto 5°)

A maggior chiarimento di quanto già previsto alla lettera e) dell'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, si ritiene opportuno di precisare che l'esclusione dal beneficio della concessione di mutui agevolati riguarda non soltanto chi sia attualmente proprietario di alloggio acquisito con concorso o contributo dello Stato, della Regione o di altro Ente pubblico, bensì anche chi lo sia stato e cioè abbia già fruito di detto concorso o contributo.

A tale scopo, si propone di completare l'articolo 4 della legge con l'aggiunta del seguente comma finale:

"f) - il lavoratore o l'artigiano che abbia, esso stesso od un membro del proprio nucleo familiare, già fruito di concorsi o contributi dello Stato o di altri Enti e Istituti, di cui alla precedente lettera e), per l'acquisizione o la costruzione di locali di abitazione".

Articolo 1 - punto 6°)

La modificazione proposta - sulla quale concordano anche gli Istituti di credito finanziatori del piano quinquennale di sviluppo dell'industria edilizia -, è giustificata dalla necessità di evitare inutili e rilevanti spese per atti di trasferimento di proprietà fra coniugi.

Articolo 1 - punto 7°

Le proposte di modificazioni all'art. 16 della legge vigente, riguardano l'ammontare complessivo e la ripartizione delle spese a carico della Regione, nonché l'autorizzazione al Presidente della Giunta, e, in caso di sua assenza o di impedimento, all'Assessore alle Finanze a sottoscrivere gli atti e le convenzioni necessari per l'attuazione della legge.

La ripartizione delle spese da assumere a carico della Regione e degli investimenti per l'edilizia economica e popolare risulteranno distribuiti come segue:

SPESE PER CONTRIBUTI 4 % A CARICO DELLA REGIONE

Contributo a carico della Regione per ogni piano ventennale di investimento:

Importo del mutuo:

1.000.000.000

Contributo della Regione:

4 % pari a L. 40.000.000

Durata del piano:

anni 20

Contributo a carico della Regione per ogni piano di investimento:

40.000.000 x 20 =

800.000.000

Contributo a carico della Regione per 5 piani ventennali di investimento:

800.000.000 x 5 =

4.000.000.000

Ripartizione della spesa

per esercizio

Spesa annua

Spesa complessiva

1966

40.000.000

40.000.000

1967

80.000.000

80.000.000

1968

120.000.000

120.000.000

1969

160.000.000

160.000.000

dal 1970 al 1985 (anni 16)

200.000.000

3.200.000.000

1986

160.000.000

160.000.000

1987

120.000.000

120.000.000

1988

80.000.000

80.000.000

1989

40.000.000

40.000.000

Importo complessivo dei contributi della Regione

L. 4.000.000.000

Ripartizione complessiva degli investimenti

Importo degli investimenti

Anno

Annuali

Complessivi

1966

1.000.000.000

1.000.000.000

1967

1.000.000.000

2.000.000.000

1968

1.000.000.000

3.000.000.000

1969

1.000.000.000

4.000.000.000

1970

1.000.000.000

5.000.000.000

RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER ZONE TERRITORIALI E SETTORI DI INVESTIMENTO

Anno

Zona A - Comuni di Aosta - Châtillon - Cogne - Morgex - Pont St. Martin e Verrès (43%) pari a L. 430.000.000 annui

Zona B - Altri Comuni della Valle di Aosta - (57%) pari a L. 570.000.000 annui

Acquisto di nuovi alloggi

Costruzione di nuovi alloggi

Sistemaz. di alloggi già esistenti

Acquisto di nuovi alloggi

Costruzione di nuovi alloggi

Sistemaz. di alloggi già esistenti

1966

86.000.000

172.000.000

172.000.000

114.000.000

228.000.000

228.000.000

1967

86.000.000

172.000.000

172.000.000

114.000.000

228.000.000

228.000.000

1968

86.000.000

172.000.000

172.000.000

114.000.000

228.000.000

228.000.000

1969

86.000.000

172.000.000

172.000.000

114.000.000

228.000.000

228.000.000

1970

86.000.000

172.000.000

172.000.000

114.000.000

228.000.000

228.000.000

Totale

430.000.000

860.000.000

860.000.000

570.000.000

1.140.000.000

1.140.000.000

2.150.000.000

2.850.000.000

5.000.000.000

ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO (6,50%) DA LIQUIDARE AGLI ISTITUTI DI CREDITO FINANZIATORI DEL PIANO.

Anno

Importo dell'annualità dovuta

Spesa a carico della Regione

Differ. a carico dei mutuatari

Spesa annua

Spesa complessiva

1966

90.056.000

90.056.000

40.000.000

50.056.000

1967

180.112.000

180.112.000

80.000.000

100.112.000

1968

270.168.000

270.168.000

120.000.000

150.168.000

1969

360.224.000

360.224.000

160.000.000

200.224.000

dal 1970 al 1985

450.280.000

7.204.480.000

3.200.000.000

4.004.480.000

1986

360.224.000

360.224.000

160.000.000

200.224.000

1987

270.168.000

270.168.000

120.000.000

150.168.000

1988

180.112.000

180.112.000

80.000.000

100.112.000

1989

90.056.000

90.056.000

40.000.000

50.056.000

Totale L.

9.005.600.000

4.000.000.000

5.005.600.000

RIPARTIZIONE DELL'ANNUALITÀ DOVUTA PER MUTUI COMPRESI FRA L. 500.000 E L. 5.000.000.

Ammontare del mutuo

Annualità di ammortamento dovuta (6,50%) per 20 anni

Fitto mensile risultante a carico del lavoratore

A carico della Regione

A carico del mutuatario

Totale

500.000

20.000

25.028

45.028

2.086

1.000.000

40.000

50.056

90.056

4.171

2.000.000

80.000

100.112

180.112

8.343

3.000.000

120.000

150.167

270.167

12.514

4.000.000

160.000

200.224

360.224

16.685

5.000.000

200.000

250.279

450.279

20.857

Articolo 2

L'articolo 2 riguarda il finanziamento delle spese previste per l'intero piano quinquennale, che comporta, a carico della Regione, una spesa complessiva di Lire 4.000.000.000, ripartita come segue:

1966

L. 40.000.000

1967

» 80.000.000

1968

» 120.000.000

1969

» 160.000.000

Dal 1970 al 1985 annue

L. 200.000.000 x 16 =

» 3.200.000.000

1986

» 160.000.000

1987

» 120.000.000

1988

» 80.000.000

1989

» 40.000.000

Si propone

che il Consiglio Regionale esamini ed approvi l'allegato disegno di legge regionale recante modificazioni alla legge regionale 30 novembre 1965 n. 24 riguardante provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Oggetto: Disegno di legge recante modificazioni alla legge regionale 30 novembre 1965 N. 24, concernente provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Gli articoli 1 - 2 - 3 - 4 - 10 e 16 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, concernente "Provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare sono modificati come segue:

- 1°) L'ultimo comma dell'articolo 1 è modificato come segue:

"In apposite convenzioni, da approvare dalla Giunta Regionale e da stipulare con Istituti di Credito, saranno stabilite le modalità relative al pagamento dei contributi ed all'erogazione di mutui per un complessivo importo annuo non superiore a un miliardo di lire e per la durata di anni cinque".

- 2°) L'ultimo comma dell'articolo 2 è sostituito dai seguenti tre commi:

"In deroga a quanto previsto dalle precedenti lettere a) ed f), per le famiglie composte di più di sette membri può essere consentito l'aumento del numero dei vani abitabili e dell'area utile ad abitazione fino ad una superficie massima di 16 mq. per ogni persona in più delle sette. A comporre il nucleo familiare, oltre al capo famiglia ed al coniuge, concorrono i soli parenti ed affini di 1° grado conviventi stabilmente e residenti nello stesso Comune.

Per i completamenti, ampliamenti od ammodernamenti di rilievo di fabbricati già esistenti potranno, in relazione alle loro caratteristiche costruttive e per una razionale sistemazione del fabbricato stesso, essere autorizzate deroghe al numero massimo dei vani e delle superfici previste alle precedenti lettere a) ed f). L'autorizzazione alla deroga viene concessa dalla Giunta regionale su proposta della Commissione di cui all'art. 12 della legge regionale 30-11-1965 n. 24, sentito il parere dei tecnici preposti all'esame delle domande di concessione di mutuo".

- 3°) I capoversi delle lettere e), f), g), dell'art. 3 sono modificati come segue:

- lettera e) - anzianità di lavoro in Valle d'Aosta o anzianità di lavoro con prestazioni di servizio fuori del territorio della Regione, ma con residenza stabile in un Comune della Valle d'Aosta: anni cinque - punti O; per ogni anno successivo maturato - punti 0,50.

Per i lavoratori subordinati che, per la natura del lavoro cui sono addetti, prestino nell'anno attività lavorativa stagionale, la durata di tale attività stagionale viene aumentata e valutata ad anno intero se non risulti inferiore ad 8 mesi, compresi i periodi di inattività assistiti da indennità di disoccupazione, malattia o infortunio.

- lettera f) - condizione economica della famiglia: per le famiglie aventi un reddito complessivo annuo, al netto della detrazione (di L. 100.000) per il coniuge e (di L. 80.000) per ogni altro componente la famiglia a carico:

A) per i lavoratori subordinati

fino a L. 500.000 annue punti 8

da L. 500.000 a L. 700.000 annue punti 6

da L. 700.000 a L. 900.000 annue punti 4

da L. 900.001 a L. 1.100.000 annue punti 2

da L. 1.100.001 a L. 1.400.000 annue punti 0

B) per gli artigiani

fino a L. 280.000 annue punti 8

da L. 280.001 a L. 400.000 annue punti 6

da L. 400.001 a L. 510.000 annue punti 4

da L. 510.001 a L. 630.000 annue punti 2

da L. 630.001 a L. 800.000 annue punti 0

- lettera g) - distanza dell'abitazione (al momento della presentazione della domanda) al luogo di lavoro.

oltre 20 Km. punti 4

da 15 a 20 Km. punti 3

da 10 a 15 Km. punti 2

da 3 a 10 Km. punti 1

fino a 3 Km. punti 0

- 4°) Il capoverso lettera c) dell'articolo 4 è completato con l'aggiunta del seguente comma:

«Per la determinazione del reddito complessivo lordo annuo percepito dai lavoratori subordinati non si tiene conto dei compensi per lavori straordinari, delle indennità di trasferta e di altre indennità, arretrati di stipendi o paghe, compensi e premi a carattere saltuario e non continuativo".

- 5°) L'articolo 4 è completato con l'aggiunta del seguente comma finale:

"f) - il lavoratore o l'artigiano che abbia, esso stesso od un membro del proprio nucleo familiare, già fruito di concorsi o contributi dello Stato o di altri Enti e Istituti, di cui alla precedente lettera e), per l'acquisizione o la costruzione di locali di abitazioni".

- 6°) Il capoverso lettera b) dell'articolo 10 è completato con l'aggiunta del seguente comma:

"Allorquando l'area sulla quale sorgerà la costruzione o saranno eseguiti i lavori di sistemazione, ampliamento o ammodernamento di fabbricati già esistenti risulti di proprietà del coniuge del richiedente, sarà sufficiente il consenso ad edificare, con autorizzazione all'iscrizione ipotecaria". In caso di comproprietà fra coniugi sarà sufficiente analogo consenso ad edificare con autorizzazione all'iscrizione ipotecaria."

- 7°) L'articolo 16 è modificato come segue:

"Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 e per la stipulazione delle convenzioni con gli Istituti di Credito per l'assunzione di mutui di importo pari a 1 miliardo annuo di lire per la durata di 5 anni, è autorizzata a carico della Regione, per l'intera durata dei mutui, la spesa complessiva di Lire 4.000.000.000, pari a Lire 800.000.000 per ogni piano ventennale di investimento, da ripartire come segue:

per L. 40.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1966 e fino all'esercizio finanziario 1985;

per L. 40.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967 e fino all'esercizio finanziario 1986;

per L. 40.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1968 e fino all'esercizio finanziario 1987;

per L. 40.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1969 e fino all'esercizio finanziario 1988;

per L. 40.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1970 e fino all'esercizio finanziario 1989.

Le somme eventualmente non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno, per i primi 5 anni di investimenti, potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre degli anni successivi fino ad esaurimento della spesa complessiva impegnata.

Al finanziamento delle spese per la gestione dei fondi di cui sopra a carico della Regione, in applicazione delle norme dei precedenti e del presente articolo, si provvederà come segue a decorrere dall'anno finanziario 1966 e fino all'anno finanziario 1989:

a) per l'anno finanziario 1966: mediante imputazione all'apposito capitolo di spesa 148 del bilancio della Regione ("Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare"), il cui stanziamento annuo inziale di L. 20.000.000 viene aumentato, con la presente legge, a L. 40.000.000 mediante prelievo della somma di L. 20.000.000 dal capitolo 150 del bilancio - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale Allegato F);

b) per i successivi anni finanziari: mediante imputazione ai corrispondenti istituendi appositi capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni finanziari e fino all'anno finanziario 1989.

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore Regionale alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4% a carico della Regione ed a rilasciare a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento sulle sovrimposte terreni e fabbricati o su altro cespite delegabile, nonché a sottoscrivere i contratti di mutuo e le convenzioni con gli Istituti di Credito per la regolamentazione dei rapporti tra gli Istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui".

Art. 2

Alla copertura delle maggiori spese annuali derivanti a carico della Regione dall'applicazione delle norme del precedente articolo si provvederà per l'esercizio 1967 e successivi con i maggiori proventi, già accertati nell'esercizio finanziario 1966, delle entrate di cui al capitolo 6 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1966 ("Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955 n. 1179").

Art. 3

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle di Aosta.

Aosta, lì

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L'Assessore BENZO informa il Consiglio che le provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare, approvate con legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, hanno incontrato il massimo favore da parte delle categorie di lavoratori interessate, tanto che si è riscontrata la necessità di elevare da Lire 500 milioni a Lire un miliardo l'importo annuale dei mutui che gli Istituti di credito saranno autorizzati ad erogare alle predette categorie di lavoratori, con un investimento complessivo, nei prossimi cinque anni di attuazione del piano, di Lire 5 miliardi, in luogo dell'investimento di Lire 2 miliardi 500 milioni già previsto dalla menzionata legge regionale.

Comunica, inoltre, che dall'esame delle 300 domande di mutui agevolati pervenute fino a tutto il 30 aprile 1966 all'Amministrazione Regionale è emersa l'opportunità di apportare alcune modificazioni alle norme di cui alla suddetta legge regionale.

Fa presente che, per le ragioni suddette, è stato predisposto il disegno di legge regionale che viene oggi sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Illustra e commenta, punto per punto, le modificazioni da apportare alla legge regionale 30 novembre 1965 n. 24 con il disegno di legge regionale in esame, fornendo chiarimenti e precisazioni sulle modificazioni stesse, a completamento di quanto già esposto nella relazione soprariportata.

L'Assessore BORDON, dopo aver sottolineato la necessità della sollecita approvazione delle modificazioni proposte dalla Giunta alla legge regionale 30-11-1965 n. 24, informa che il disegno di legge in discussione è stato oggetto di approfondito esame da parte della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali e Finanze, anche perché in sede di pratica attuazione della legge potrebbero sorgere delle difficoltà nell'applicazione di alcune disposizioni.

Rileva, ad esempio, che da parte di alcuni era stato eccepito che il contributo per la costruzione di un alloggio, a' sensi della citata legge regionale, non dovrebbe essere concesso se il beneficiario non costruisce l'alloggio interamente su uno stesso piano che non sia superiore, nel complesso, a mq. 110 per gli alloggi di 5 vani ed accessori, a mq. 95 per gli alloggi di 4 vani ed accessori, ecc.

Osserva che, da parte di altri, è stato fatto notare, invece, che si riscontrano casi, in Valle d'Aosta, in cui l'alloggio, anziché essere costruito interamente su uno stesso piano che potrebbe essere, ad esempio, di mq. 110, è distribuito su due piani di una casetta con due o tre camere al piano terreno e due camere al primo piano e accessori.

Fa notare che la soluzione proposta e sulla quale la Commissione ha concordato all'unanimità presenta il vantaggio che le costruzioni possono risultare esteticamente migliori che non quelle aventi ogni alloggio interamente distribuito su uno stesso piano.

Fa presente che è stato pure discusso, da parte della Commissione, se il beneficiario del contributo possa usufruire del contributo stesso per costruire un alloggio su una superficie superiore alla misura massima di mq. 110 stabiliti dalla legge regionale, onde avere la possibilità di realizzare un maggior numero di vani e di dotare l'alloggio di maggiori comodità ai fini di un più razionale sfruttamento delle aree fabbricabili.

Informa che la Commissione consiliare si è pronunciata favorevolmente, all'unanimità, anche in questo caso e propone pertanto che, in accoglimento delle conclusioni a cui è addivenuta la Commissione stessa, sia inserito all'art. 1 del disegno di legge in esame, dopo il 3° comma, il seguente quarto comma:

"Per un più razionale sfruttamento delle aree destinate alla costruzione di singoli fabbricati, la Giunta Regionale potrà autorizzare la costruzione di vani fino ad una superficie utile non superiore a mq. 160 di alloggio".

Ritiene opportuno che il Consiglio approvi la proposta di cui si tratta.

Il Consigliere LUSTRISSY dichiara che intende proporre due emendamenti al disegno di legge in questione e chiede al Presidente se tali emendamenti debbano essere proposti in sede di discussione di carattere generale o durante la discussione dell'articolo del disegno di legge al quale si riferisce.

Il Presidente, MONTESANO, ritiene più opportuno che il Consigliere Lustrissy proponga i due emendamenti in sede di esame dell'articolo al quale tali emendamenti si riferiscono.

Osserva però che, se dagli emendamenti ad un disegno di legge derivano aumenti di spesa o diminuzioni di entrate al bilancio regionale, deve essere data comunicazione tempestiva all'Assessore alle Finanze per il parere di sua competenza, in relazione alle conseguenze finanziarie, a' sensi dell'articolo 60 del Regolamento interno del Consiglio, di cui dà parzialmente lettura.

Il Consigliere LUSTRISSY, preso atto della precisazione fatta dal Presidente Montesano, fa presente che i due emendamenti che intende proporre non comportano aumento di spesa, ma riguardano questioni procedurali.

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei vari articoli del disegno di legge, mediante singole votazioni per alzata di mano.

Si dà atto che il Consiglio procede, quindi, alla discussione e alle votazioni, per alzata di mano, sui singoli articoli del disegno di legge in esame.

Articolo 1

Il Consigliere LUSTRISSY, premesso che gli emendamenti che intende proporre concernono gli articoli 17 e 18 della legge regionale 30-11-1965 n. 24, rileva che già a suo tempo, in sede di discussione da parte del Consiglio Regionale di tale legge, aveva sostenuto che la ripartizione per zone territoriali dei fondi per i contributi regionali non corrispondeva ad un criterio equitativo, in quanto non assicurava una distribuzione proporzionata dei fondi stanziati dalla Regione per le provvidenze di cui si tratta in tutto il territorio regionale, perché nell'interno delle singole zone determinati Comuni non avrebbero praticamente potuto usufruire delle provvidenze allorquando i fondi stessi fossero già assorbiti da altri Comuni della stessa zona.

Ribadisce tale concetto e propone, ad eliminare il previsto inconveniente, di sopprimere il secondo comma dell'articolo 17 della citata legge, che recita:

"Sarà, inoltre, effettuata in via di massima la seguente ripartizione per zone territoriali dei fondi per i contributi regionali, con facoltà alla Giunta Regionale di autorizzare storni di fondi per le somme non utilizzate in ciascuno dei due settori territoriali di investimento, in caso di carenza di richieste ammissibili a contributo:

- alla zona A, comprendente i Comuni di: Aosta - Châtillon - Cogne - Morgex - Pont St. Martin -Verrès, sarà assegnata una percentuale del 43 % dei fondi di cui al 1° comma dell'articolo 16;

- alla zona B, comprendente i rimanenti Comuni della Regione, viene assegnata una percentuale del 57% dei fondi di cui al 1° comma dell'articolo 16".

Il Consigliere LUSTRISSY propone, inoltre, per le ragioni che illustra, di modificare come segue l'articolo 18 della menzionata legge regionale:

"Con deliberazioni della Giunta Regionale saranno approvate le disposizioni integrative eventualmente necessarie per la pratica applicazione delle norme degli articoli precedenti e per l'eventuale ripartizione dei fondi di cui alla presente legge in zone territoriali".

In relazione ai due emedamenti di cui sopra, il Consigliere Lustrissy fa presente che si rende necessario, all'articolo 1 - rigo primo - del disegno di legge in esame, completare come segue la dizione "Gli articoli 1 - 2 - 3 - 4 - 10 e 16...": "Gli articoli 1 - 2 - 3 - 4 - 10 - 16 - 17 e 18...".

L'Assessore BORDON dichiara di concordare sui due emendamenti sopra riportati proposti dal Consigliere Lustrissy per le ragioni che illustra.

L'Assessore BENZO dichiara di concordare sulla nuova soprariportata formulazione dell'articolo 18 proposta dal Consigliere Lustrissy.

Per quanto riguarda la proposta di soppressione del 2° comma dell'articolo 17 di tale legge, che concerne la ripartizione per zone territoriali dei fondi per i contributi regionali, con facoltà alla Giunta Regionale di autorizzare storni di fondi per le somme non utilizzate in alcuno dei due settori territoriali di investimento, in caso di carenza di richieste ammissibili a contributo, esprime l'avviso che potrebbe essere mantenuta la facoltà alla Giunta Regionale di autorizzare storni di fondi per le somme non utilizzate.

Segue breve discussione in merito a quanto sopra fra il Consigliere LUSTRISSY e l'Assessore BENZO.

Su invito del Presidente, MONTESANO, il Consigliere LUSTRISSY precisa che gli emendamenti da lui proposti agli articoli 17 e 18 della legge regionale 30-11-1965 n. 24 vanno inseriti in calce al punto 7°) dell'articolo 1 del disegno in esame.

Il Presidente, MONTESANO, fa presente che, a' sensi del Regolamento interno del Consiglio, occorre prima mettere ai voti l'approvazione dei singoli emendamenti proposti e, successivamente, gli articoli ai quali tali emendamenti si riferiscono.

Pone quindi ai voti, in primo luogo, l'emendamento aggiuntivo proposto dal Consigliere Bordon all'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Si dà atto che, procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente, Montesano, accerta e comunica che l'emendamento aggiuntivo proposto dall'Assessore Bordon, quale 4° comma del punto secondo dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciotto).

Il Presidente, MONTESANO, pone quindi ai voti, separatamente, gli emendamenti proposti dal Consigliere Lustrissy rispettivamente all'articolo 17 e all'articolo 18 della legge regionale più volte citata.

Si dà atto che i predetti due emendamenti sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciotto).

Il Presidente, MONTESANO, pone infine ai voti l'approvazione dell'articolo 1 del disegno di legge in esame modificato e completato come dai soprariportati emendamenti proposti dall'Assessore Bordon e dal Consigliere Lustrissy e già approvati dal Consiglio.

Si dà atto che, procedutosi alla votazione per alzata di mano, l'articolo 1 del disegno di legge regionale è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, nel nuovo testo modificato e completato come dagli emendamenti sopra riportati proposti dall'Assessore Bordon e dal Consigliere Lustrissy (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciotto).

Articoli 2 e 3

Si dà atto che, procedutosi a due separate votazioni per alzata di mano, gli articoli 2 e 3 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciotto).

Il Presidente, MONTESANO, - dopo aver accertato e dichiarato che i tre articoli del disegno di legge in esame, con emendamenti, sono stati dal Consiglio approvati, ad unanimità di voti favorevoli, con tre separate votazioni, per alzata di mano, - invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ALBANEY, BARMAZ e CUSUMANO, il Presidente, Montesano, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: diciannove;

- Voti favorevoli: diciannove.

Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato, ad unanimità di voti favorevoli, il sottoriportato disegno di legge regionale recante modificazioni alla legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, concernente provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare:

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ...... N. : MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1965 N. 24, CONCERNENTE PROVVIDENZE REGIONALI PER LA RIPRESA DELL'INDUSTRIA EDILIZIA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 10, 16, 17 e 18 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, concernente "Provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare" sono modificati come segue:

- 1°) L'ultimo comma dell'articolo 1 è modificato come segue: "In apposite convenzioni, da approvare dalla Giunta Regionale e da stipulare con Istituti di Credito, saranno stabilite le modalità relative al pagamento dei contributi e all'erogazione di mutui per un complessivo importo annuo non superiore a un miliardo di lire e per la durata di anni cinque".

- 2°) L'ultimo comma dell'articolo 2 è sostituito dai seguenti quattro commi:

"In deroga a quanto previsto dalle precedenti lettera a) ed f), per le famiglie composte di più di sette membri può essere consentito l'aumento del numero dei vani abitabili e dell'area utile ad abitazione fino ad una superficie massima di mq. 16 per ogni persona in più delle sette. A comporre il nucleo familiare, oltre al capo famiglia ed al coniuge, concorrono i soli parenti ed affini di 1° grado conviventi stabilmente e residenti nello stesso Comune.

Per i completamenti, ampliamenti ed ammodernamenti di rilievo di fabbricati già esistenti, potranno, in relazione alle loro caratteristiche costruttive e per una razionale sistemazione del fabbricato stesso, essere autorizzate deroghe al numero massimo dei vani e delle superfici previste alle precedenti lettere a) ed f).

L'autorizzazione alla deroga viene concessa dalla Giunta Regionale su proposta della Commissione di cui all'art. 12 della legge regionale 30-11-1965 n. 24, sentito il parere dei tecnici preposti all'esame delle domande di concessione di mutuo.

Per un più razionale sfruttamento delle aree destinate alla costruzione di singoli fabbricati, la Giunta Regionale potrà autorizzare la costruzione di vani fino ad una superficie utile non superiore a mq. 160 di alloggio".

- 3°) I capoversi delle lettere e), f), g) dell'art. 3 sono modificati come segue:

- lettera e) - anzianità di lavoro in Valle d'Aosta o anzianità di lavoro con prestazioni di servizio fuori del territorio della Regione, ma con residenza stabile in un Comune della Valle d'Aosta: anni cinque - punti 0; per ogni anno successivo maturato - punti 0,50. Per i lavoratori subordinati che, per la natura del lavoro cui sono addetti, prestino nell'anno attività lavorativa stagionale, la durata di tale attività stagionale viene aumentata e valutata ad un anno intero se non risulti inferiore ad 8 mesi, compresi i periodi di inattività assistiti da indennità di disoccupazione, malattia o infortunio.

- lettera f) - condizione economica della famiglia: per le famiglie aventi un reddito complessivo annuo, al netto della detrazione (di L. 100.000) per il coniuge e (di L. 80.000) per ogni altro componente la famiglia a carico:

A) Per i lavoratori subordinati

fino a L. 500.000 annue punti 8

da L. 500.001 a L. 700.000 annue punti 6

da L. 700.001 a L. 900.000 annue punti 4

da L. 900.001 a L. 1.100.000 annue punti 2

da L. 1.100.001 a L. 1.400.000 annue punti 0

B) per gli artigiani

fino a L. 280.000 annue punti 8

da L. 280.001 a L. 400.000 annue punti 6

da L. 400.001 a L. 510.000 annue punti 4

da L. 510.001 a L. 630.000 annue punti 2

da L. 630.001 a L. 800.000 annue punti 0

- lettera g) - distanza dell'abitazione (al momento della presentazione della domanda) al luogo di lavoro

oltre 20 Km. punti 4

da 15 a 20 Km. punti 3

da 10 a 15 Km. punti 2

da 3 a 10 Km. punti 1

fino a 3 Km. punti 0

- 4°) Il capoverso lettera c ) dell'articolo 4 è completato con l'aggiunta del seguente comma:

"Per la determinazione del reddito complessivo lordo annuo percepito dai lavoratori subordinati non si tiene conto dei compensi per lavori straordinari, delle indennità di trasferta e di altre indennità, arretrati di stipendio o paghe, compensi e premi a carattere saltuario e non continuativo".

- 5°) L'articolo 4 è completato con l'aggiunta del seguente comma finale:

" f) - il lavoratore o l'artigiano che abbia, esso stesso od un membro del proprio nucleo familiare, già fruito di concorsi o contributi dello Stato e di altri Enti e Istituti, di cui alla precedente lettera e), per l'acquisizione o la costruzione di locali di abitazione".

- 6°) Il capoverso lettera b) dell'articolo 10 è completato con l'aggiunta del seguente comma:

"Allorquando l'area sulla quale sorgerà la costruzione o saranno eseguiti i lavori di sistemazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati già esistenti risulti di proprietà del coniuge del richiedente, sarà sufficiente il consenso ad edificare, con autorizzazione all'iscrizione ipotecaria. In caso di comproprietà fra coniugi sarà sufficiente analogo consenso ad edificare con autorizzazione all'iscrizione ipotecaria".

- 7°) L'articolo 16 è modificato come segue:

"Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 e per la stipulazione delle convenzioni con gli Istituti di Credito per l'assunzione di mutui di importo pari a 1 miliardo annuo di lire per la durata di 5 anni, è autorizzata a carico della Regione, per l'intera durata dei mutui, la spesa complessiva di Lire 4.000.000.000, pari a Lire 800.000.000 per ogni piano ventennale di investimento, da ripartire come segue:

per L. 40.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1966 e fino all'esercizio finanziario 1985;

per L. 40.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967 e fino all'esercizio finanziario 1986;

per L. 40.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1968 e fino all'esercizio finanziario 1987;

per L. 40.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1969 e fino all'esercizio finanziario 1988;

per L. 40.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1970 e fino all'esercizio finanziario 1989.

Le somme eventualmente non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno, per i primi 5 anni di investimento, potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre degli anni successivi fino ad esaurimento della spesa complessiva impegnata.

Al finanziamento delle spese per la gestione dei fondi di cui sopra a carico della Regione, in applicazione delle norme dei precedenti e del presente articolo, si provvederà come segue a decorrere dall'anno finanziario 1966 e fino all'anno finanziario 1989:

a) - per l'anno finanziario 1966: mediante imputazione all'apposito capitolo di spesa 148 del bilancio della Regione ("Contributi per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare"), il cui stanziamento annuo iniziale di L. 20.000.000 viene aumentato, con la presente legge, a L. 40.000.000 mediante prelievo della somma di L. 20.000.000 dal Capitolo 150 del bilancio - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale- Allegato F);

b) - per i successivi anni finanziari: mediante imputazione ai corrispondenti istituendi appositi capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni finanziari e fino all'anno finanziario 1989.

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore Regionale alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4% a carico della Regione e a rilasciare, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamenti sulle sovrimposte terreni e fabbricati o su altro cespite delegabile, nonché a sottoscrivere i contratti di mutuo e le convenzioni con gli Istituti di Credito per la regolamentazione dei rapporti tra gli istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui".

- 8°) Il secondo comma dell'articolo 17 è soppresso.

- 9°) L'articolo 18 è modificato come segue:

"Con deliberazioni della Giunta Regionale saranno approvate le disposizioni integrative eventualmente necessarie per la pratica applicazione delle norme degli articoli precedenti e per l'eventuale ripartizione dei fondi di cui alla presente legge in zone territoriali".

Art. 2

Alla copertura delle maggiori spese annuali derivanti a carico della Regione dalla applicazione delle norme del precedente articolo si provvederà per l'esercizio 1967 e successivi con i maggiori proventi, già accertati nell'esercizio finanziario 1966, delle entrate di cui al Capitolo 10 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1966 ("Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955 n. 1179").

Art. 3

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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