Objet du Conseil n. 147 du 7 octobre 1966 - Verbale

OGGETTO N. 147/66 - AUTORIZZAZIONE, ALLA DITTA QUINSON VITALE, DI MORGEX, AD APPORTARE VARIANTI ALL'IMPIANTO IDROELETTRICO DI CUI ALLA CONCESSIONE ASSENTITA CON DECRETO PREFETTIZIO 17-6-1913 N. 9218 E CON DECRETO MINISTERIALE 26-6-1944 N. 866.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, COLOMBO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di autorizzazione, alla Ditta Quinson Vitale, di Morgex, ad apportare varianti all'impianto idroelettrico di cui alla concessione assentita con Decreto Prefettizio 17-6-1913 n. 9218 e con Decreto Ministeriale 26-6-1944 n. 866, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Con decreto del Prefetto di Torino n. 9218 in data 17-6-1913 venne concesso alla Ditta Gabencel Gerolamo e Quinson Guglielmo di derivare dal torrente Arpy, in Comune di Morgex, mod. 0,35 di acqua (litri secondo 35) per produrre, su un salto di mt. 76,90, la potenza nominale media di Kw 26.38.

La concessione per la derivazione, che non ha subito variazioni sulle sue caratteristiche, è scaduta il 16 giugno 1943 ed è stata rinnovata per anni trenta con Decreto Ministeriale 26-2-1944 n. 886, stabilente al 16 giugno 1973 la nuova data di scadenza della concessione per la derivazione.

Con domanda in data 27 marzo 1963 il Sig. Quinson Vitale, figlio di Quinson Guglielmo, titolare della derivazione, ha chiesto alla Regione l'autorizzazione ad apportare una variante alla derivazione e, precisamente, ad aumentarne il salto da mt. 76,90 dell'originaria concessione a mt. 311,56, maggiorando di mt. 234,66 l'altezza del salto.

Alla domanda è stato allegato il relativo progetto a firma del Geom. Savoie R., di Morgex, costituito da una corografia, da una relazione tecnica, da una planimetria della derivazione, da un profilo longitudinale, dal disegno delle opere di presa, da quello della Centrale, nonché da un profilo dell'asse della condotta.

L'aumento del salto viene realizzato spostando rispettivamente a monte ed a valle i punti di presa e di restituzione della derivazione e modificando anche il tracciato della derivazione.

Ritenendo che gli spostamenti di presa, di restituzione e le modifiche al tracciato costituiscono varianti sostanziali alla derivazione, l'Amministrazione Regionale ha provveduto ad istruire la domanda come domanda "ex novo", a termine dell'articolo 49 del Testo Unico di legge 11-12-1933 n. 1775.

La Regione ritiene che rientri nella sua competenza l'istruttoria della domanda, a termini della legge regionale 8 novembre 1956 n. 4, senza interferire con la legge 6 dicembre 1962 n. 1643, istitutiva dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL), in quanto non si tratta di approvare una subconcessione di derivazione d'acqua per l'attuazione di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica, ma si tratta soltanto di autorizzare un aumento di salto per il potenziamento di un vecchio impianto esistente, debitamente autorizzato, il quale già produce energia elettrica, e che non è stato trasferito all'Ente Nazionale sopra citato.

Istruttoria -

L'avviso relativo alla presentazione della domanda è stato pubblicato dall'Amministrazione Regionale nel Foglio Annunzi Legali della Regione Valle d'Aosta n. 22 in data 27-11-1963 ed è stato riprodotto nel Foglio Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 318 in data 7 dicembre 1963, senza dar luogo a rilievi.

In seguito al nulla osta per l'ammissione ad istruttoria della domanda, dato dal Magistrato per il Po con foglio in data 17-9-1963 n. 6040, l'Assessore ai Lavori Pubblici della Regione, con ordinanza n. 61 in data 15 gennaio 1964, ha disposto la pubblicazione della domanda e dell'allegato progetto del Geom. Savoie presso l'Ufficio Regionale Acque e Miniere per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 27 gennaio 1964, e la affissione di una copia dell'ordinanza, per lo stesso periodo, all'Albo pretorio del Comune di Morgex.

Una copia dell'ordinanza è stata comunicata: alla Direzione Generale Acque del Ministero dei Lavori Pubblici; al Magistrato per il Po, di Parma; all'Ufficio del Genio Civile di Aosta; alla Sezione Idrografica del Po, di Torino; al Comando Militare Territoriale, di Torino; alla Direzione Demanio della 1a Zona Aerea Territoriale, di Milano; all'Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour; alla Ditta Quinson Vitale, di Morgex.

La pubblicazione è avvenuta regolarmente presso l'Ufficio Acque e Miniere della Regione e presso il Comune di Morgex, - che ha rilasciato il referto di pubblicazione in data 15-2-1964, - e non ha dato luogo alla presentazione di opposizioni.

Soltanto dopo che erano scaduti i termini per la presentazione delle opposizioni e, cioè, in data 3 marzo 1964 è pervenuta alla Amministrazione Regionale la nota prot. n. 1/512 Sez. T. dell'Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour con la quale si formulano delle condizioni, delle quali si riferirà in seguito, da rispettare nell'interesse dei Canali stessi.

La visita locale di istruttoria è avvenuta regolarmente in data 11 marzo 1964, come era stato indicato nell'ordinanza, ed alla visita medesima sono intervenuti i Signori:

- Geom. Gonrad Michele, dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione;

- Geom. Carloni Vincenzo, dell'Ufficio del Genio Civile di Aosta;

- Sig. Gex Luciano, Segretario del Comune di Morgex;

- Dott. Ing. Annibale Torrione;

- Sig. Quinson Vitale, titolare della domanda.

Durante la visita, come risulta dal relativo verbale, il Sig. Gex ha fatto presente l'opportunità di cautelare eventuali assorbimenti di sorgenti, parziali o totali, in dipendenza della derivazione. Anche sulle osservazioni del Sig. Gex si riferirà in seguito.

Consistenza delle opere progettate per l'aumento del salto.

Per attuare l'aumento di salto occorre modificare tutta la vecchia derivazione. È prevista la costruzione di una traversa in calcestruzzo a quota m. 1273 circa, larga mediamente mt. 0,80, lunga circa mt. 6,50, alta mt. 0,50, con ciglio sfiorante nella parte mediana a quota 1273,74, onde provvedere allo sbarramento del torrente Arpy per derivare le acque.

Per effetto dello sbarramento, le acque si immettono in sponda sinistra del torrente, passando attraverso una bocca tarata, in una vasca formata di due scomparti. Entrate nel primo scomparto, avente funzione di sghiaiatore (per questo scopo è provvisto di opportuna paratoia), le acque stramazzano dal ciglio della parete divisoria degli scomparti, a quota 1273,60, nell'adiacente scomparto avente la funzione di camera di carico. Anche questo scomparto è provvisto di opportuna paratoia per la periodica pulizia dello scomparto stesso e per lo scarico nel torrente Arpy delle acque derivate nel caso in cui l'impianto dovesse andare fuori servizio. Dalla camera di carico, o secondo scomparto, parte la condotta forzata costituita da una tubazione in acciaio Mannesmann, del diametro interno di mm. 200, dello sviluppo complessivo planimetrico di circa 834 metri. Per portarsi alla Centralina dell'impianto, che trovasi in sponda destra, mentre quella originaria era in sponda sinistra, sempre in località Previllair, del Comune di Morgex, la condotta forzata sorpassa il torrente Arpy, sostenuta da apposita armatura in traliccio.

Dopo la utilizzazione, le acque vengono restituite in sponda destra del torrente Arpy, a quota 955,45.

Esame delle opposizioni -

1°) Con il foglio 26-2-1964, pervenuto il 3 marzo 1964, prot. n. 1/512 Sez. T., l'Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour ha chiesto che siano introdotte nel disciplinare le seguenti condizioni:

a) la restituzione integrale dell'acqua derivata;

b) il riempimento dei serbatoi e, comunque, la ricostituzione parziale o totale durante l'esercizio della riserva idrica dovrà essere fatta nei periodi di piena contemporanea dei fiumi Po e Dora Baltea, ovvero in regime di morbida o di magra limitatamente al periodo compreso fra il 25 febbraio ed il 10 aprile, restando vietata ogni manovra di svaso ed invaso al di fuori di tali periodi durante i quali dovrà essere lasciata defluire a valle dell'impianto di utilizzazione una portata non inferiore di quella a monte;

c) nel caso in cui il canale di carico sia di sviluppo superiore al chilometro, si dovrà costruire, in corrispondenza della centrale, uno scaricatore da manovrarsi nei periodi di arresto o di parzializzazione del macchinario, con divieto in tali periodi di prosciugare il canale di carico;

d) si dovranno costruire, a spese del sub-concessionario, gli edifici di misura e gli idrometrografi che si prescrivesse di costruire per controllare l'osservanza delle condizioni richieste.

Si osserva

L'impianto idroelettrico per cui si chiede l'osservanza delle condizioni suesposte è in esercizio da circa 50 anni senza essere stato mai di pregiudizio agli interessi dei Canali Cavour. Anche con l'aumento del salto nessun pregiudizio verrà all'Amministrazione Demaniale, in quanto le cose continueranno ad andare alla stessa maniera. Non ci sarà, infatti, alcun invaso d'acqua e l'acqua derivata sarà integralmente restituita al torrente Arpy. Non esiste canale di carico, ma solo una condotta forzata inferiore al chilometro, cosicchè non occorre costruire alcun scaricatore in corrispondenza della Centrale nel caso di andata fuori servizio di questa. La modesta portata dell'acqua che continuerà ad essere derivata (35 litri al secondo) come per il passato, non giustifica la costruzione di edifici di misura e di idrometrografi come richiesto.

Le condizioni dell'Amministrazione dei Canali Demaniali sono, dunque, da respingere perché infondate in fatto ed in diritto. Del resto, se la predetta Amministrazione avesse esaminato il progetto di aumento di salto, richiesto dalla Ditta Quinson, relativo ad una sua vecchia concessione, non avrebbe certamente formulato le sopra riportate richieste.

Come risulta dal verbale di visita, il Segretario del Comune di Morgex, durante la visita stessa ha chiesto la tutela delle sorgenti che potrebbero essere disturbate od inaridite dallo spostamento a monte della presa ed a valle della restituzione. Poiché la cosa è possibile, la richiesta deve essere accolta e, pertanto, nel disciplinare è stata inserita opportuna clausola.

Salto - Portata - Potenza nominale -

Con il vecchio salto di mt. 76,90 e con la portata di litri/secondo 35, la potenza nominale media dell'impianto era di Kw 26,38.

Con il salto aumentato di mt. 234,66, invariata restando la portata dell'impianto di lit/sec. 35, la potenza nominale relativa soggetta a supplemento di canone sarà di:

234,66 x 35 / 102 = Kw. 80,52

La potenza nominale media complessiva risulterà, pertanto, di Kw. (26,38 + 80,52) = Kw. 106,90.

Considerazioni generali -

In base a quanto esposto e considerato che:

- l'aumento del salto non comporta alcun aumento della portata concessa con Decreto Prefettizio n. 9218 in data 17-6-1913 e con D.M. 26-6-1944 n. 866;

- le nuove opere di derivazione e di restituzione sono tecnicamente approvabili e non sono di pregiudizio agli interessi pubblici ed ai diritti dei terzi;

- l'aumento del salto corrisponde alla razionale utilizzazione del tratto del torrente interessato dalla derivazione;

- per effetto dell'aumento del salto non è da temere alcun inquinamento delle acque derivate.

Si esprime, pertanto, parere favorevole al richiesto aumento del salto della concessione assentita con Decreto Prefettizio n. 9218 in data 17-6-1913 e D.M. 26-6-1944 n. 866; la relativa autorizzazione è da accordare di concerto con i competenti Organi del Ministero del LL.PP., a termine dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 8 novembre 1956 n. 4 e subordinatamente alle condizioni del disciplinare di cui si allega schema.

Garanzie, richiamo a leggi e regolamenti -

Nel disciplinare sono riportate le normali clausole di uso.

Termini -

Sono stati fissati i termini seguenti, a decorrere dalla data del Decreto di subconcessione:

a) mesi tre per l'inizio dei lavori;

b) mesi dieci per la loro ultimazione.

Durata della subconcessione -

Trattandosi di variante per aumento di salto da apportare ad una derivazione in atto, regolarmente concessa, la durata della relativa autorizzazione dovrà avere la stessa durata della concessione e, cioè, dovrà durare sino al 16 giugno 1973.

Il Magistrato per il Po, di Parma, ha rilasciato il proprio nulla osta alla subconcessione con voto n. 58 in data 20-2-1965.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) - Direzione della Distribuzione -, con nota n. prot. DD/t/16242 in data 1-6-1966, ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta di potenziamento, da 26,38 Kw. a 106,90 Kw., dell'impianto idroelettrico di cui si tratta.

Si propone, pertanto, che il Consiglio Regionale

Deliberi

1°) di autorizzare la Ditta Quinson Vitale, di Morgex ad apportare delle varianti alle opere di derivazione dell'impianto idroelettrico oggetto della concessione assentita con il Decreto Prefettizio n. 9218 in data 17-6-1913 e con D.M. 26-6-1944 n. 866, aumentando di mt. 234,66 il salto di concessione;

2°) di autorizzare l'emissione del Decreto di autorizzazione da parte del Presidente della Giunta Regionale, di concerto con il Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, previa sottoscrizione del nuovo disciplinare di variante da parte della Ditta Quinson Vitale;

3°) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la Tesoreria della Regione:

- L. 52.825 (cinquantaduemilaottocentoventicinque) a titolo di cauzione, pari a mezza annualità del canone di L. 105.645, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere la Ditta con il rilascio dell'autorizzazione, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione;

- L. 10.000 (diecimila) pari al minimo stabilito dall'art. 3 della legge 21-12-1961 n. 1501, per il quarantesimo del canone previsto dall'art 7 del T.U. 11-12-1933 n. 1775 sulle acque ed impianti elettrici, somma da introitare al Capitolo 34 della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere").

- L. 100.000 (centomila), quale somma a disposizione dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, ecc., somma da introitare al Capitolo 107 della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere").

- L. 105.645 (centocinquemilaseicentoquarantacinque) all'anno, a titolo di canone annuo di subconcessione, a decorrere dalla data del decreto che autorizza il maggior salto dell'utenza, somma da introitare al Capitolo 34 della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Provento delle concessioni e sub-concessioni di acque pubbliche e di miniere") e ai corrispondenti istituendi capitoli dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari, per tutto il periodo di durata della subconcessione.

(OMISSIS: segue disciplinare di subconcessione riportato in calce al deliberato).

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Il Presidente, MONTESANO, constatato che nessun Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sull'argomento in discussione, pone ai voti per alzata di mano l'approvazione delle proposte della Giunta.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, COLOMBO;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli diciotto);

DELIBERA

1°) di autorizzare la Ditta Quinson Vitale, di Morgex, ad apportare delle varianti alle opere di derivazione dell'impianto idroelettrico oggetto della concessione assentita con il Decreto Prefettizio n. 9218 in data 17-6-1913 e con D.M. 26-6-1944 n. 866, aumentando di mt. 234,66 il salto di concessione;

2°) di autorizzare l'emissione del Decreto di autorizzazione da parte del Presidente della Giunta Regionale, di concerto con il Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, previa sottoscrizione del nuovo disciplinare di variante da parte della Ditta Quinson Vitale;

3°) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la Tesoreria della Regione:

- L. 52.825 (cinquantaduemilaottocentoventicinque), a titolo di cauzione, pari a mezza annualità del canone di L. 105.645 a garanzia degli obblighi che viene ad assumere la Ditta con il rilascio dell'autorizzazione, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione;

- L. 10.000 (diecimila), pari al minimo stabilito dall'art. 3 della legge 21-12-1961 n. 1501, per il quarantesimo del canone previsto dall'art. 7 del T.U. 11-12-1933 n. 1775 sulle acque ed impianti elettrici, somma da introitare al capitolo 34 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere");

- L. 100.000 (centomila), quale somma a disposizione dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, ecc., somma da introitare al capitolo 107 della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere");

- L. 105.645 (centocinquemilaseicentoquarantacinque) all'anno, a titolo di canone annuo di subconcessione, a decorrere dalla data del decreto che autorizza il maggior salto dell'utenza, somma da introitare al capitolo 34 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere") e ai corrispondenti istituendi capitoli dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari, per tutto il periodo di durata della subconcessione.

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Assessorato dei Lavori Pubblici

Repertorio N.

Disciplinare concernente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata l'autorizzazione ad aumentare il salto della concessione assentata con Decreto Prefettizio n. 9218 in data 17-6-1913 e con D.M. 26-2-1944 n. 866, come richiesto dalla Ditta Quinson Vitale con domanda in data 27 marzo 1963.

Articolo 1

Quantità ed uso dell'acqua da derivare -

La quantità d'acqua da derivare in sponda sinistra del torrente Arpy, in Comune di Morgex, ai fini dello sfruttamento di un maggiore salto nella utenza concessa con Decreto Prefettizio n. 9218 in data 17-6-1913 e con D.M. 26-2-1944 n. 866, sarà sempre di mod. 0,35 (litri secondo trentacinque), come già stabilito dal Decreto di concessione. L'acqua derivata servirà per produzione di energia elettrica.

Articolo 2

Dislivello del pelo d'acqua fra la presa e la restituzione -

Il nuovo dislivello del pelo d'acqua fra la presa e la restituzione al torrente Arpy, in seguito al maggior salto da conseguire e tenuto conto dell'innalzamento di circa mt. 0,50 prodotto dalla diga alla presa, sarà di mt. 318,29 circa.

Articolo 3

Dislivello e potenza nominale in base alla quale è stabilito il canone -

Il dislivello fra i peli morti a monte ed a valle dei meccanismi motori, rispettivamente alla quota 1.273,58 della vasca di carico ed alla quota 962,02 sotto lo scarico delle turbine, sarà di mt. 311,56, dei quali mt. 76,90 sono già stati autorizzati con i Decreti di concessione citati all'art. 1 e mt. 234,66 rappresentano l'aumento di salto da autorizzare.

La potenza nominale complessiva dell'utenza sarà di Kw 311.56 x 35 / 102 = Kw 106,90

Poiché Kw 26,38 sono già soggetti a canone per effetto dei sopracitati Decreti, la potenza da assoggettare a canone sarà di Kw (106,90 - 26,38) = Kw 80,52

Articolo 4

Luogo e modo di presa dell'acqua -

L'acqua sarà derivata nei pressi della località Chirriaz di Morgex, circa a quota 1273. La derivazione sarà ottenuta sbarrando il torrente con traversa in calcestruzzo e facendo quindi passare le acque, attraverso una bocca tarata, in una adiacente vasca in sponda sinistra formata da due scomparti, uno avente funzione di sghiaiatore, l'altro avente funzione di camera di carico dalla quale si dipartirà la condotta forzata della derivazione.

Le opere descritte dovranno essere attuate in conformità del progetto a firma Geom. Savoie R. che fa parte integrante del presente disciplinare.

Articolo 5

Regolazione della portata -

Affinché la portata da derivare non abbia ad essere superata, l'Amministrazione Regionale, si riserva di prescrivere, qualora lo ritenga necessario, - in qualsiasi momento se ne determini la necessità -, la costruzione di opere modulatrici. L'ingiunzione sarà fatta a mezzo di semplice lettera raccomandata e le opere di modulazione dovranno essere eseguite entro il termine che sarà prescritto dall'Ufficio Acque e Miniere della Regione.

Articolo 6

Canali di carico e di scarico -

Il canale di carico, in pressione, costituito da una condotta forzata in tubi di acciaio Mannesmann del diametro di 200 m/m, dello sviluppo planimetrico complessivo di circa 834 metri, si svolgerà sino alla progressiva 815 circa in sponda sinistra; quindi passerà, sorpassando il torrente Arpy, in sponda destra per raggiungere la nuova centrale nei pressi della località Previllair, di Morgex. Dopo l'utilizzazione nella nuova centrale, le acque saranno restituite al torrente Arpy, in sponda destra, a quota 955,45, mediante breve canale di scarico.

Tutte le opere sopradescritte saranno costruite secondo il progetto richiamato al precedente articolo 4, salvo le varianti che potranno essere attuate in sede di esecuzione dei lavori se riconosciute ammissibili.

In ogni caso, si dovranno prendere tutte le necessarie precauzioni, - che potranno eventualmente essere indicate dall'Amministrazione Regionale -, per evitare infiltrazioni d'acqua e franamenti di terreni.

Articolo 7

Garanzie da osservare -

La Ditta Quinson, dovrà fare eseguire e mantenere tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa delle proprietà e del buon regime del torrente Arpy, in qualsiasi momento si ravvisi la necessità di dette opere.

A termini dell'art. 45 del T.U. 11-12-1933 n. 1775 sulle acque, la Ditta Quinson è obbligata, a proprie cure e spese, a soddisfare i bisogni delle utenze regolarmente costituite, i cui usi d'acqua interferiscano con l'esercizio della sua utenza.

Qualora, a causa delle opere per l'aumento del salto, si verificasse l'inaridimento parziale o totale di sorgenti, utilizzate a qualsiasi scopo, la Ditta Quinson dovrà provvedere a fornire la corrispondente acqua perduta o, comunque, a soddisfare gli usi già praticati con le sorgenti.

Nell'interesse ittico è fatto obbligo alla Ditta Quinson di adottare tutte quelle opere e previdenze che il Consorzio Regionale per la tutela e l'incremento della pesca riterrà necessarie per la conservazione del patrimonio ittico del torrente Arpy.

Articolo 8

Termini per l'esecuzione delle opere -

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, la Ditta Quinson dovrà:

- iniziare i lavori per attuare l'aumento del salto della derivazione, concessa con Decreto Prefettizio n. 9218 in data 17-6-1913 e con D.M. 26-2-1944 n. 866, entro mesi due dalla data di notifica, da parte dell'Ufficio Regionale Acque e Miniere, della avvenuta emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale che autorizza l'aumento del salto -

- portare a termine i lavori entro mesi dieci dalla data della notifica di cui sopra.

L'eventuale proroga di qualcuno dei suddetti termini, non comporta proroga della data del pagamento dei canoni che saranno, in ogni caso, dovuti a partire dalla data indicata dal successivo articolo 11.

Articolo 9

Collaudo -

Il collaudo delle opere sarà eseguito dall'Ufficio Acque e Miniere della Regione, di concerto con l'Ufficio del Genio Civile di Aosta.

Eseguita la visita di collaudo, qualora non vi siano eccezioni in contrario, potrà essere autorizzato l'immediato esercizio della derivazione, del che dovrà essere fatto cenno nel relativo verbale.

Qualora sia riconosciuta la necessità di maggiori lavori o di modificazioni a quelli eseguiti, si dovrà prescrivere, nel verbale di visita, un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi la derivazione.

Articolo 10

Durata della autorizzazione all'aumento del salto -

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata dell'autorizzazione a maggiorare il salto avrà la stessa durata della concessione data con il D.M. 26-2-1944 n. 866 e, cioè, avrà durata sino al 16 giugno 1973.

Qualora, alla scadenza, persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di interesse pubblico, l'utenza sarà rinnovata con quelle modificazioni che si renderanno necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, la Ditta Quinson è tenuta a rimuovere, senza compenso, le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e nelle arginature del torrente Arpy e ad eseguire, a proprie spese, i lavori occorrenti per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Articolo 11

Canone -

La Ditta Quinson continuerà a corrispondere all'Amministrazione Finanziaria dello Stato, salva l'applicazione dell'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948 n. 4, il canone annuo che già corrisponde sulla potenza di Kw 26,38 di cui al D.M. 26-2-1944 n. 866 di concessione. Dovrà, inoltre, provvedere a corrispondere all'Amministrazione della Regione della Valle d'Aosta, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data del Decreto del Presidente della Giunta Regionale che autorizza il maggior salto della utenza, il canone annuo arrotondato di Lire 105.645,00 in ragione di L. 1.312 per Kw sulla potenza nominale media di Kw 80,52, prodotta con il maggior salto di metri 234,66, e con la portata di lit/sec 35 dell'utenza, anche se la Ditta subconcessionaria non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, dell'autorizzazione. Detto canone, però, potrà essere modificato, con effetto dalla data sopra stabilita, in relazione alle risultanze della reale entità del salto dell'utenza da controllare in sede di collaudo.

Articolo 12

Pagamenti e depositi -

All'atto della firma del presente disciplinare, la Ditta Quinson ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di avere provveduto a versare alla Tesoreria della Regione, presso la Filiale di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino, le seguenti somme:

a) L. 52.825, come da quietanza n. in data , pari a mezza annualità del canone di cui al precedente articolo 11, da corrispondere alla Regione a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che la Ditta sub-concessionaria viene ad assumere per effetto della autorizzazione all'aumento del salto della utenza; tale somma sarà restituita, ove nulla osti, alla scadenza dell'utenza.

b) L. 10.000, come da quietanza n. in data , pari al minimo stabilito dall'articolo 3 della legge 21-12-1961 n. 1501 sull'adeguamento dei canoni demaniali, per gli scopi di cui al secondo comma dell'art. 7 T.U. 11-12-1933 n. 1775 sulle acque.

c) L. 100.000, come da quietanza n. in data , per le spese di sorveglianza, collaudo lavori, ecc.

Restano, inoltre, a carico della Ditta Quinson tutte le spese inerenti all'autorizzazione per l'aumento del salto dell'utenza, per copie dei disegni, di atti, ecc.

Articolo 13

Richiamo a leggi e regolamenti -

Oltre alle condizioni del presente disciplinare, la Ditta Quinson è tenuta alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni previste dal T.U. di leggi sulle acque, approvato con R.D. 11-12-1933 n. 1775 e delle relative norme regolamentari, nello Statuto della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, per la parte riguardante le acque; nelle leggi regionali, emanate in materia di acque pubbliche, nonché delle norme legislative e regolamentari in materia di acque pubbliche, di impianti elettrici, di agricoltura, di piscicoltura, di industria, di igiene e di sicurezza pubblica.

Articolo 14

Domicilio legale

Per ogni effetto di legge, la Ditta Quinson elegge il proprio domicilio in Comune di Morgex, nel cui territorio trovasi l'utenza.

Aosta, lì

LA DITTA SUBCONCESSIONARIA

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