Objet du Conseil n. 144 du 7 octobre 1966 - Verbale
OGGETTO N. 144/66 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DI NUOVE NORME DI ATTUAZIONE IN VALLE D'AOSTA DELLA LEGGE 22-11-1954 N. 1136, SULLA ESTENSIONE DELLA ASSISTENZA DI MALATTIA AI COLTIVATORI DIRETTI.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, MAPPELLI, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'approvazione di nuove norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 22-11-1954 n. 1136, sulla estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, in data 30 settembre 1966:
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La legge statale 22 novembre 1954 n. 1136 prevede due forme di assistenza a favore dei coltivatori diretti e, cioè, l'assistenza facoltativa e l'assistenza obbligatoria.
L'assistenza facoltativa è quella prevista dalla lettera d) dell'articolo 22 della citata legge istitutiva e comprende, ad esempio, l'assistenza farmaceutica, il rimborso di spese di trasporto, i rimborsi di spese per l'acquisto di busti e arti ortopedici.
Qualora le Casse Mutue Comunali deliberino l'estensione della assistenza a tali forme facoltative, l'onere dei provvedimenti dovrebbe gravare esclusivamente sugli assistiti, senza interventi esterni.
L'assistenza obbligatoria è quella a cui hanno, per legge, diritto gli assistiti e comprende: l'assistenza medico-generica, l'assistenza ostetrico-generica, l'assistenza specialistica e l'assistenza ospedaliera.
Per fare fronte alle spese dell'assistenza obbligatoria, sono stati previsti gli interventi finanziari di cui all'articolo 22 della legge statale n. 1136 (lett. a), lett. b), lett. c).
I contributi a carico dei coltivatori diretti non hanno una misura fissa in quanto, in relazione alle risultanze delle singole gestioni, la misura di tali contributi viene stabilita annualmente, a termine del 5° comma dell'articolo 24 della legge statale n. 1136.
Contributo dello Stato
La misura del contributo dello Stato, di cui alla lettera a) dell'articolo 22 della legge n. 1136, stabilita in L. 1.500 pro capite nel 1954, non ha a tutt'oggi subito variazioni malgrado la continua dinamica degli aumenti delle rette ospedaliere e dei compensi medici.
Per la Valle d'Aosta l'ammontare annuale del contributo dello Stato (L. 1.500 x 17.561 assistibili) è di L. 26.341.500.
Contributo a carico delle aziende condotte dai coltivatori diretti
Attualmente il contributo a carico delle aziende condotte dai coltivatori diretti, per la Valle d'Aosta, è stabilito nella misura di L. 20,28 per ogni giornata di lavoro, ridotta del 50% per i Comuni dichiarati montani a termine di legge (in Valle d'Aosta tutti i 74 Comuni sono stati dichiarati montani).
Tale contributo, ai sensi del 5° comma dell'articolo 24 della legge n. 1136, poteva subire, teoricamente, aumenti illimitati, ma la legge statale 9-1-1963 n. 9 (ultimo comma dell'articolo 18) limita gli aumenti annuali ad un massimo del 30% rispetto alle misure dei contributi precedenti, con un maggior introito per la Cassa Mutua Regionale di soli circa cinque milioni.
(Gettito annuale L. 10,14 x 1.651.010 = L. 16.741.241).
Contributi vari
Nel corso di ogni esercizio finanziario la Federazione Nazionale attribuisce alle Casse Mutue Provinciali (per la Valle d'Aosta a titolo di integrazione della riduzione del 50% applicate ai Comuni montani) determinati contributi di varia entità.
Tali contributi, non avendo un carattere fisso, non hanno di conseguenza, per l'importo, un andamento uniforme.
Nel 1965 l'ammontare di tale contributo è stato di lire 14.016.971.
Tutti i sopraelencati contributi, per un importo complessivo di circa L. 57.100.000 servono a fare fronte alle spese dell'assistenza ospedaliera e specialistica ed alle spese di amministrazione che, complessivamente, nel corso dell'esercizio 1965, hanno comportato un onere di L. 132.416.346 per la Cassa Mutua Regionale.
Contributo pro-capite a carico dei coltivatori diretti
Il contributo previsto dalla lettera c) dell'art. 22 della legge n. 1136, a carico dei coltivatori diretti nella misura annua di L. 750 annue, è assegnato alle Casse Mutue Comunali, per far fronte alle spese di assistenza medico-generica e ostetrico-generica.
Per la Valle d'Aosta si ha il gettito annuale di lire 13.170.750 (L. 750 x 17.561), proporzionalmente ripartito fra le singole Casse Mutue Comunali in relazione al numero dei rispettivi iscritti.
LEGGE REGIONALE DEL 20-12-1955 N. 3 E RELATIVE NORME REGOLAMENTARI
Le norme che regolano i rapporti fra le Casse Mutue di Malattia per i coltivatori diretti della Valle d'Aosta e l'Amministrazione Regionale sono, attualmente, le seguenti:
a) le norme della legge regionale 20-12-1955 n. 3;
b) le norme del Regolamento per l'applicazione della legge regionale 20-12-1955 n. 3, promulgate in data 1-7-1961.
In circa dieci anni di applicazione delle disposizioni di cui sopra con gli innegabili vantaggi sono emerse anche alcune carenze.
Il problema relativo all'assistenza medico ed ostetrico-generica può considerarsi, in un certo senso, già risolto con l'attribuzione alle Casse Mutue Comunali di una determinata somma pro-capite annuale (stabilita sin dal 1956 in L. 500) per l'integrazione della maggiore spesa sostenuta da ciascuna Cassa Mutua per l'erogazione dell'assistenza medico ed ostetrico-generica.
Da vari anni la misura di tale contributo (lire 500) si è dimostrata insufficiente, in quanto le Casse Mutue Comunali dispongono, nella quasi totalità dei casi, il ricovero ospedaliero per i parti eutocici.
Per il settore relativo all'assistenza specialistica ed ospedaliera, è opportuno fare alcune considerazioni di ordine pratico allo scopo di inquadrare il problema sotto un giusto profilo.
Mentre le provvidenze previste dagli strumenti legislativi regionali si possono considerare idonee per il completamento dell'assistenza medico ed ostetrico-generica, non altrettanto si può affermare per il settore dell'assistenza specialistica ed ospedaliera, in quanto tale settore non era stato preso in considerazione all'atto della stesura della legge e del regolamento in questione. D'altra parte, si tratta di un settore assistenziale (assistenza specialistica ed ospedaliera) che interessa in modo particolare i mutuati, comportando spese assai rilevanti che, - nel caso della Valle d'Aosta e tenuto conto dell'entità dei contributi a carico degli assistiti -, non possono essere finanziate con le entrate ordinarie previste dalla citata legge statale n. 1136.
Per ovviare agli inconvenienti derivanti da tale lacuna, la Commissione consiliare permanente di studio per la Sanità e l'Assistenza Sociale, nella seduta del 26 settembre 1966, ha predisposto un disegno di legge regionale recante nuove norme regionali in questa materia.
Il concetto informatore del disegno di legge si basa sulla necessità di assicurare l'integrazione dell'assistenza medico ed ostetrico-generica e l'integrazione dell'assistenza specialistica ed ospedaliera, in quanto ambedue le forme di assistenza sono rese obbligatorie dalla legge statale n. 1136 e debbono, comunque, essere prestate agli assistibili.
Le nuove norme regionali daranno alla Cassa Mutua Regionale la possibilità di concedere anche prestazioni e applicazioni terapeutiche, attualmente escluse, con innegabili benefici per gli assistiti e specialmente per i mutuati residenti in località montane, lontane dal capoluogo della Regione e di difficile accesso, specie nella stagione invernale.
Non è il caso di rammentare che i coltivatori diretti valdostani sono poveri, che il loro lavoro, duro e senza limiti di orario, non apporta che scarsi redditi all'economia familiare e che, pertanto, è necessario assicurare loro un servizio di primaria necessità e importanza qual è quello dell'assistenza in caso di malattia.
Si sottopone, quindi, all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge regionale concernente l'approvazione di nuove norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge statale 22 novembre 1954 n. 1136, sulla estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.
(OMISSIS: segue disegno di legge regionale, riportato in calce al deliberato).
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La Commissione Affari Generali e Finanze, nell'adunanza del 6 ottobre 1966;
preso in esame il disegno di legge regionale (allegato all'oggetto n. 27) concernente l'approvazione di nuove norme di attuazione in Valle di Aosta della legge 22-11-1954 n. 1136, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti;
considerato che, per esigenze contabili e di legittimità dell'emanando provvedimento legislativo, è necessario che la spesa annua da assumere a carico regionale e da iscrivere in bilancio sia chiaramente determinata e finanziata nel contesto del disegno di legge;
propone
di apportare le seguenti aggiunte agli articoli 3 - 4 e 10 del disegno di legge:
1°) modificare e completare la parte iniziale dell'art. 3 come segue:
"A decorrere dal 1° gennaio 1967 saranno assunte a carico del bilancio della Regione, sino ad un importo unitario massimo di lire mille pro-capite e sino ad una spesa annua massima di lire venti milioni a carico regionale, ...".
2°) modificare e completare il 1° comma dell'art. 4 come segue:
"A decorrere dall'anno finanziario 1967 la Regione corrisponderà alla Cassa Mutua Regionale Malattia Coltivatori Diretti della Valle di Aosta, a titolo di contributi regionali, le somme annue necessarie per integrare le spese di assistenza ospedaliera e specialistica prevista dalle lettere b) e c) dell'articolo 3 della legge statale 22 novembre 1954 n. 1136, in base alle risultanze del rendiconto consuntivo annuo approvato dalla Cassa Mutua stessa per il precedente esercizio finanziario e sino ad una spesa annua massima di lire settanta milioni, a carico regionale. Per l'anno finanziario 1967 sarà stanziata, su apposito capitolo del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1967, la spesa di Lire settanta milioni per integrazione delle spese sostenute dalla Cassa Mutua nell'esercizio finanziario 1966".
3°) modificare e completare la prima parte dell'art. 10 come segue:
"Al finanziamento delle spese derivanti a carico del bilancio regionale dall'applicazione della presente legge a decorrere dal 1° gennaio 1967, previste in complessive annue Lire novanta milioni, ...".
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Ill.mo Signor PRESIDENTE
del Consiglio Regionale
AOSTA
Il sottoscritto ALBANEY Giuseppe, Consigliere regionale del Movimento Ligue Campagnards, prega la S.V Ill.ma di voler inserire in una prossima riunione del Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento interno del Consiglio, l'allegato schema di legge, sostitutiva della legge n. 3 del 20-12-1955 nonché lo schema del nuovo Regolamento regionale, sostitutivo del Regolamento promulgato il 1-7-1961.
Chiede, inoltre, a' sensi del successivo articolo 29 del predetto Regolamento, di fare parte della Commissione incaricata dello studio dello schema di legge in questione.
Distinti saluti.
Aosta, lì 14 settembre 1966
In fede
F.to ALBANEY
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PROPOSTA DI MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 20-12-1955 ED AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 3 PROMULGATO IL 1-7-1961.
La legge nazionale n. 1136 del 22-11-1954, prevede a favore dei coltivatori diretti due forme di assistenza:
a) quella facoltativa;
b) quella obbligatoria.
L'assistenza facoltativa è quella prevista dalla lettera d) dell'art. 22 della legge istitutiva e comprende, ad esempio: l'assistenza farmaceutica, il rimborso di spese di trasporto, i rimborsi di spese per l'acquisto di busti e di arti ortopedici.
Qualora le Casse Mutue Comunali deliberino l'estensione dell'assistenza a tali forme facoltative, l'onere dei provvedimenti, dovrebbe gravare esclusivamente sugli assistiti, senza interventi esterni.
L'assistenza obbligatoria è quella a cui hanno per legge diritto gli assistiti e comprende: l'assistenza medico-generica, l'assistenza ostetrico-generica, l'assistenza specialistica e l'assistenza ospedaliera.
Per far fronte alle spese dell'assistenza obbligatoria, sono previsti i finanziamenti di cui all'art. 22 della legge nazionale n. 1136 (lett. a), lett. b), lett. c)).
I contributi a carico dei coltivatori diretti, non hanno però un carattere fisso in quanto, in relazione alle risultanze delle singole gestioni, possono essere modificati annualmente, come disposto dal comma 5° dell'art. 24 della legge nazionale n. 1136.
Contributo dello Stato
Il contributo dello Stato, di cui alla lett. a) dell'art. 22 della legge n. 1136, fissato in L. 1.500 pro-capite nel 1954, non ha a tutt'oggi subìto variazioni malgrado la continua dinamica degli aumenti delle rette ospedaliere e dei compensi medici.
Il gettito annuale del contributo dello Stato (L. 1.500 x n. 17.561 assistibili) è di L. 26.341.500.
Contributo a carico delle aziende condotte dai coltivatori diretti.
Attualmente il contributo a carico delle aziende condotte dai coltivatori diretti, per la Valle d'Aosta, è stabilito nella misura di L. 20,28 per ogni giornata di lavoro, ridotto del 50% per i Comuni dichiarati montani a termini di legge (in Valle di Aosta 74 Comuni su 74).
Tale contributo, ai sensi del 5° comma dell'art. 24 della legge n. 1136 poteva subire, teoricamente, aumenti illimitati, ma l'entrata in vigore della legge n. 9 del 9-1-1963 (ultimo comma dell'art. 18), limita attualmente gli aumenti annuali, ad un massimo del 30% rispetto alle misure dei contributi precedenti, con un maggior introito a favore della Cassa Mutua Regionale, di soli circa cinque milioni.
Gettito annuale L. 10,14 x 1.651.010 = L. 16.741.241.
Contributi vari
Nel corso di ogni esercizio finanziario la Federazione Nazionale attribuisce alle Casse Mutue Provinciali (per la Valle d'Aosta a titolo di integrazione della riduzione del 50% applicata ai Comuni montani) determinati contributi di varie entità.
Tali contributi, non avendo un carattere fisso, non hanno di conseguenza, per l'importo, un andamento uniforme.
Nel 1965 l'ammontare di tale attribuzione stato di L. 14.016.971.
Tutti i sopraelencati contributi, per un importo complessivo di circa L. 57.100.000, servono a far fronte alle spese dell'assistenza ospedaliera e specialistica ed alle spese di amministrazione, che, complessivamente, nel corso dell'esercizio 1965, hanno comportato un onere per la Cassa Mutua Regionale, di L. 132.416.346.
Contributo pro-capite a carico dei coltivatori diretti
Il contributo di cui alla lettera c) dell'art 22, a carico dei coltivatori diretti nella misura di L. 750 annue, è assegnato invece alle Casse Mutue Comunali, per far fronte alle spese di assistenza medico-generica ed ostetrico-generica.
Gettito annuale L. 750 x 17.561 = L. 13.170.750, proporzionalmente ripartiti fra le singole Casse Mutue Comunali, in relazione al numero degli iscritti.
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LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 20-12-1955 E RELATIVO REGOLAMENTO.
Gli strumenti che regolano i rapporti fra le Casse Mutue di Malattia per i coltivatori diretti della Valle d'Aosta e l'Amministrazione Regionale sono, attualmente, i seguenti:
- Legge Regionale n. 3 del 20-12-1955;
- Regolamento per l'applicazione della Legge Regionale n. 3, promulgato in data 1-7-1961.
Da un attento esame delle disposizioni contenute in tali strumenti, non è difficile porre in evidenza i pregi e le carenze dei dispositivi stessi.
Il problema relativo all'assistenza medico ed ostetrico-generica può considerarsi, in un certo senso, già risolto con l'attribuzione alle Casse Mutue Comunali di una determinata somma pro-capite annuale, (stabilita sin dal 1956 in L. 500) per l'integrazione della maggior spesa da ciascuna Cassa Mutua sostenuta per l'erogazione dell'assistenza medico ed ostetrico-generica, e per le spese di amministrazione ivi compreso il compenso ai Segretari.
Da vari anni la misura del contributo fissato in L. 500, si è dimostrato insufficiente, in quanto le Casse Mutue Comunali, nella quasi totalità dispongono, per i parti eutocici, il ricovero ospedaliero.
Per il settore relativo all'assistenza specialistica ed ospedaliera, è opportuno, allo scopo di inquadrare il problema sotto un giusto profilo, fare alcune considerazioni d'ordine pratico.
L'Amministrazione Regionale, come si è accennato più sopra, nell'encomiabile intento di integrare l'assistenza di malattia per i coltivatori diretti, ha promulgato, il 20-12-1955, la Legge Regionale n. 3, ed in data 1-7-1961, il Regolamento regionale.
Mentre le provvidenze previste dagli strumenti legislativi regionali, si possono considerare idonee, pur con la riserva espressa precedentemente, per il completamento dell'assistenza medico ed ostetrico-generica, non altrettanto si può affermare per il settore dell'assistenza specialistica ed ospedaliera.
Difatti il legislatore, nella stesura della Legge e del Regolamento in questione, ha ignorato del tutto il problema dell'assistenza specialistica ed ospedaliera.
Sarebbe stato certamente più logico prevedere anche la integrazione di tale assistenza, in quanto essa è quella che ovviamente più interessa i mutuati, comportando inoltre la sua esecuzione, oneri finanziari rilevantissimi che, nel caso specifico della Valle d'Aosta e tenuto conto dell'entità dei contributi a carico degli assistiti, non possono in modo assoluto, venire coperti totalmente dalle entrate ordinarie previste dalla Legge nazionale.
Per sopperire alla grave carenza della Legge e del Regolamento, sarebbe pertanto auspicabile che il Consiglio Regionale li riprendesse in esame, per convenientemente emendarli e modificarli: il concetto informatore di un rinnovato provvedimento legislativo dovrebbe poggiare sul presupposto di assicurare e l'integrazione dell'assistenza medico ed ostetrico-generica e l'integrazione dell'assistenza specialistica ed ospedaliera, in quanto ambedue le forme di assistenza sono rese obbligatorie dalla Legge Nazionale, e devono comunque essere erogate, di diritto, agli assistibili.
Nel caso che l'Amministrazione Regionale procedesse alla modifica della Legge e del Regolamento come dai progetti più sotto elencati, è ovvio che la Cassa Mutua Regionale, nella sicurezza del proprio bilancio, potrebbe, a tutto vantaggio dei propri assicurati, concedere anche prestazioni che per legge attualmente sono escluse, come ad esempio, i ricoveri per malattie infettive, alcuni tipi di malattie mentali, malattie croniche, malattie inguaribili, e per applicazioni terapeutiche (che generalmente vengono effettuate ambulatorialmente) a favore di quei mutuati residenti in località lontane dal capoluogo della Regione e di difficile accesso, specie nella stagione invernale.
Reputo che non sia superfluo, al fine di sottolineare la necessità e l'urgenza dei provvedimenti invocati, ricordare, qualora ce ne fosse bisogno, la caratteristica della categoria che ho l'onore di rappresentare.
In poche e scarne parole, si può affermare che i coltivatori diretti valdostani sono poveri, che il loro lavoro, duro, senza limiti di orario, non apporta che scarsissimi redditi alla economia familiare, che la pressione fiscale, anche se alcune provvidenze governative l'hanno leggermente mitigata, ha raggiunto limiti insopportabili; e che pertanto sarebbe cosa iniqua costringerli ad ulteriori imposizioni per assicurar loro un servizio di primaria importanza qual è quello dell'assistenza malattia.
Convinto che i responsabili dell'Amministrazione Regionale non vorranno deludere le aspettative di una categoria altamente meritevole ed autenticamente valdostana, ho l'onore di presentare, a nome dei coltivatori diretti della Valle d'Aosta, alla responsabilità del Consiglio Regionale, un nuovo progetto di legge regionale per le norme di attuazione della legge 22-11-1954 n. 1136, sulla estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti, sostitutiva della più volte citata legge regionale n. 3 del 20-12-1955, ed un nuovo progetto di regolamento per l'applicazione della nuova legge regionale, sulla integrazione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti, sostitutiva del precedente regolamento regionale, promulgata in data 1-7-1961.
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SCHEMA DELLA NUOVA LEGGE REGIONALE SOSTITUTIVA DELLA LEGGE N. 3 DEL 20-12-1955
Art. 1 - La Regione interviene ad integrare l'assistenza mutualistica sanitaria, di cui alla legge nazionale n. 1136 del 22-11-1954, a favore dei coltivatori diretti della Valle di Aosta, con le modalità di cui agli articoli seguenti.
Art. 2 - L'Amministrazione Regionale, con apposito stanziamento sul bilancio preventivo annuale deliberato dal Consiglio Regionale, assume a suo carico l'eventuale maggior costo dell'assistenza medico ed ostetrico-generica (lettera a) e lettera d) art. 3 della legge n. 1136), risultante dai bilanci consuntivi delle Casse Mutue Comunali, approvati dai Consigli Direttivi delle Casse Mutue Comunali stesse.
Art. 3 - Per integrare l'assistenza ospedaliera e specialistica (lettera b) e c) art. 3 della legge n. 1136) e per assicurare il regolare e normale funzionamento amministrativo della Cassa Mutua Regionale, l'Amministrazione Regionale, con apposito stanziamento sul proprio bilancio preventivo annuale, deliberato dal Consiglio Regionale, provvede alla copertura degli eventuali disavanzi rilevati, alla fine di ogni esercizio finanziario, dal bilancio consuntivo della Cassa Mutua Regionale.
Nel caso in cui lo Stato, in un secondo tempo, con appositi provvedimenti legislativi, disponesse la copertura dei disavanzi assunti dall'Amministrazione Regionale, la Cassa Mutua Regionale dovrà provvedere al rimborso delle anticipazioni ricevute dall'Amministrazione Regionale stessa.
Art. 4 - I termini, i limiti e le modalità delle norme di cui ai precedenti articoli, saranno fissati da un Regolamento regionale, approvato dal Consiglio Regionale della Valle d'Aosta.
Art. 5 - In relazione all'intervento della Regione, di cui agli articoli 2 e 3 e per la sua attuazione, faranno parte del Consiglio Direttivo della Cassa Mutua Regionale (art. 6 della legge nazionale n. 1136 del 22-11-1954), quali membri di diritto, n. 3 rappresentanti della Regione, nominati dal Consiglio Regionale.
Art. 6 - Per l'applicazione, in Valle di Aosta della legge nazionale n. 1136 del 22-11-1954, le dizioni "Provincia" e "Provinciale", previste dalla legge medesima, si intendono sostituite dalle dizioni "Regione" e "Regionale".
Art. 7 - La presente legge entrerà in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Dalla promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
SCHEMA DEL NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE SOSTITUTIVO DEL REGOLAMENTO PROMULGATO IL 1-7-1961
CAPITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - L'Amministrazione Regionale, dopo l'approvazione del proprio bilancio preventivo, comunica alla Cassa Mutua Regionale di Malattia per i coltivatori diretti della Valle d'Aosta, ed alle Casse Mutue Comunali, l'entità delle somme stanziate in bilancio ai fini degli articoli 2 e 3 della Legge Regionale n. del .
Art. 2 - Il contributo stanziato per l'assistenza medico ed ostetrico-generica (art. 2 della Legge Regionale n. ), dovrà essere versato, tramite la Cassa Mutua Regionale, alle Casse Mutue interessate, entro il 31 gennaio di ogni anno.
Art. 3 - Il contributo stanziato per l'assistenza specialistica ed ospedaliera (art. 3 della Legge Regionale n. ), dovrà essere versato alla Cassa Mutua Regionale di malattia per i coltivatori diretti della Valle d'Aosta in due soluzioni, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 4 - Ai fini della erogazione dei contributi di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. , le unità assistibili saranno quelle risultanti dai ruoli principali e da quelli suppletivi, compilati dal Servizio Contributi Agricoli Unificati della Valle d'Aosta e vistati dall'Intendenza di Finanza di Aosta.
CAPITOLO SECONDO
Assistenza medico ed ostetrico-generica
Art. 5 - Il contributo per l'integrazione dell'assistenza medico ed ostetrico-generica, di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. del , per il primo anno di applicazione, è stabilito nella misura di L. 1.000 (mille) pro-capite.
Art. 6 - Al termine di ogni anno finanziario e non oltre il 31 marzo dell'esercizio successivo, le Casse Mutue Comunali invieranno alla Cassa Mutua Regionale, la seguente documentazione:
a) delibera del Consiglio Direttivo della Cassa Mutua Comunale approvante il conto preventivo del contributo regionale di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. ;
b) delibera del Consiglio Direttivo della Cassa Mutua Comunale approvante il conto consuntivo del contributo regionale di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. ;
c) tutti i documenti (notule mediche, quietanze, ricevute, ecc.) comprovanti le spese sostenute.
Art. 7 - Tutte le delibere di cui all'art. precedente, debitamente approvate dalla Giunta della Cassa Mutua Regionale, saranno successivamente trasmesse all'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale.
Art. 8 - Alla fine di ogni esercizio finanziario, gli eventuali avanzi di bilancio delle Casse Mutue Comunali sul contributo regionale, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, dovranno essere imputati, da ogni singola Cassa Mutua Comunale, alla gestione dell'esercizio successivo, a titolo di anticipazione.
Art. 9 - È consentito ai Consigli Direttivi delle Casse Mutue Comunali, deliberare ogni anno l'erogazione di un compenso integrativo ai Segretari delle Casse Mutue Comunali stesse, nella misura massima di Lire 50 (cinquanta) per assistibile, sui fondi di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
Art. 10 - I ricoveri per parti eutocici, autorizzati dai Presidenti delle Casse Mutue Comunali, saranno a carico delle Casse Mutue Comunali stesse, e l'onere corrispondente graverà sul contributo di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
CAPITOLO TERZO
Assistenza ospedaliera e specialistica
Art. 11 - Entro il 30 aprile di ogni anno la Cassa Mutua Regionale, al fine dell'erogazione al contributo di cui all'art. 3 della Legge Regionale n. , presenterà all'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale la seguente documentazione:
- Bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea dei Presidenti;
- relazione del Presidente;
- relazione del Collegio Sindacale;
- relazione dei tre Consiglieri rappresentanti della Regione, di cui all'art. 5 della legge regionale n. del .
Art. 12 - Ai fini dell'applicazione del 2° comma dell'art. 3 della Legge Regionale n. del , la Cassa Mutua Regionale, all'atto del ricevimento, da parte degli Organi Centrali, di eventuali rimesse relative alla copertura, parziale o totale, di precedenti disavanzi di bilancio, dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione Regionale e provvedere, nel contempo, ad effettuare, a favore dell'Amministrazione Regionale stessa, il rimborso delle anticipazioni di cui al succitato art. 3 della legge regionale.
Art. 13 - Le norme del presente Regolamento sostituiscono quelle già approvate dal Consiglio Regionale nelle sedute del 14-4-1961 e del 14-6-1961.
CONSIDERAZIONI PARTICOLARI SUL CONTENUTO E SULLE FINALITA' DELLA NUOVA LEGGE E DEL NUOVO REGOLAMENTO
Una rapida sintesi comparativa fra il progetto della nuova legge e del nuovo regolamento, con i testi precedenti, è certamente utile, al fine di sottolinearne i principali punti di differenziazione e di evidenziarne le innovazioni.
Il testo dei nuovi dispositivi, rispetto a quelli dei precedenti, presenta le seguenti particolarità:
a) non è stato previsto alcun rimborso del contributo pro-capite, a favore dei coltivatori in condizioni di particolare stato di bisogno: primo) perché, essendo l'entità di tale contributo irrilevante, (L. 750 annue), si è ritenuto inutile porre in atto una complicata procedura amministrativa per rimborsi di poco conto; secondo) perché la facoltà di effettuare il rimborso è, per legge, già devoluta agli Enti Comunali di Assistenza (ultimo comma dell'art. 24 della legge n. 1136) e sarebbe pertanto superfluo trasferire tale facoltà ad altro Ente.
b) non si è previsto alcun intervento, come già accennato nella premessa, per l'assistenza facoltativa da parte dell'Amministrazione Regionale, in quanto, se uno sforzo deve essere richiesto alle Autorità competenti a favore dei mutuati, tale sforzo deve essere indirizzato verso quelle forme di assistenza rese obbligatorie dalla legge: quali l'assistenza medico ed ostetrico-generica e l'assistenza ospedaliera e specialistica.
Una eventuale estensione, ai mutuati, dell'assistenza farmaceutica, comporterebbe inoltre un complesso di problemi organizzativi di difficile soluzione e l'onere finanziario che ne deriverebbe, sarebbe, da solo, di gran lunga superiore a quello da sostenersi per l'erogazione dell'assistenza medico ed ostetrico-generica.
c) per l'assistenza medico ed ostetrico-generica (art. 3 della legge n. 3 ed art. 2 nuova legge), pur essendo stata modificata la dizione dell'articolo, non se ne è alterato né la sostanza né la finalità.
Il riferimento, per rilevare i disavanzi, ai bilanci consuntivi delle Casse Mutue Comunali, è stato previsto allo scopo di semplificare le procedure e di agevolare il compito delle Casse Mutue Comunali e della Cassa Mutua Regionale: né l'altro canto potrebbe essere messa in dubbio la validità giuridica di un documento quale un bilancio consuntivo deliberato da un Consiglio Direttivo, approvato dalla Giunta Esecutiva Regionale e suffragato dalla relazione del Collegio Sindacale.
Il costo complessivo dell'assistenza medico ed ostetrico-generica, di competenza delle Casse Mutue Comunali (che dovrebbe aggirarsi sui 25 milioni annui, di cui 13 milioni corrispondenti al contributo pro-capite pagato dai mutuati, ed il rimanente corrispondente al contributo regionale), è anche comprensivo delle spese che le Casse Mutue Comunali sostengono per l'ospedalizzazione delle mutuate per i parti eutocici.
Da rilevare, in proposito, l'altissima percentuale (la maggiore in campo nazionale fra tutte le Casse Mutue Provinciali) di tali ospedalizzazioni; e tale fatto, indice di un elevato grado di progresso, è particolarmente apprezzato dalle famiglie dei coltivatori diretti, i quali, come è noto, vivono per lo più in ambienti del tutto inadatti per l'espletamento di parti.
d) L'art. 3 della nuova legge prevede ex novo - l'intervento dell'Amministrazione Regionale per l'integrazione dell'assistenza ospedaliera e specialistica a favore dei mutuati. A tal fine è necessario illustrare, anche se molto succintamente, gli attuali rapporti fra le Casse Mutue Provinciali, la Feder-mutue e lo Stato.
Quest'ultimo, per effetto della legge istitutiva n. 1136, eroga ogni anno un contributo per l'assistenza ospedaliera e specialistica, pari a L. 1.500 per assistibile.
Siccome tale contributo non ha subìto maggiorazioni dal 1954 a tutt'oggi, le situazioni finanziarie delle Casse Mutue Provinciali, per effetto dei continui ed indiscriminati aumenti delle rette ospedaliere e dei compensi sanitari, sono andate di anno in anno deteriorandosi, ed i disavanzi hanno assunto pesanti proporzioni.
Per sopperire a tale stato deficitario, lo Stato, nel quadro generale della politica di fiscalizzazione degli oneri sociali, dispone l'erogazione di contributi straordinari, per la copertura dei suaccennati disavanzi.
Detti provvedimenti però vengono assunti con tali ritardi rispetto alle necessità delle Casse Mutue Provinciali, da creare serie ed insormontabili difficoltà di cassa agli Enti Assistenziali.
Ad esempio, nel corso del 1965, il Governo, presa nozione del disavanzo globale delle Casse Mutue di Malattia per i coltivatori diretti a tutto il 31-12-1964, aveva proposto un disegno di legge per l'erogazione di un contributo straordinario di L. 25 miliardi, a copertura totale del deficit a tale data.
Il progetto di legge in questione è stato sì approvato (prevedendo però la rateizzazione in 5 annualità del pagamento della somma di L. 25 miliardi alle Casse Mutue Provinciali) da un ramo del Parlamento nel corso del 1965, ma purtroppo a tutt'oggi non è stato ancora discusso ed approvato dall'altro ramo, né si sa quando il provvedimento riprenderà il suo normale "iter" legislativo.
È ovvio pertanto che i debiti contratti dalle Casse Mutue Provinciali e scoperti al 31-12-1964, oltre ad accumularsi con quelli accesi nel 1965 e nel 1966, non possono in alcun modo essere estinti, e ciò per mancanza di fondi.
Un tale stato di fatto, come è ovviamente comprensibile, non facilita i rapporti fra le Casse Mutue ed i Nosocomi, creditori, che effettuano le prestazioni.
L'invocato intervento dell'Amministrazione Regionale, di cui all'art. 3 della nuova legge, ha pertanto come scopo principale, l'obiettivo di sopperire alla conseguenza della lentezza con cui lo Stato adotta i provvedimenti più sopra elencati.
Praticamente l'Amministrazione Regionale dovrebbe sostituirsi temporaneamente allo Stato, anticipando le somme necessarie ed indispensabili per un regolare e corretto funzionamento della Cassa Mutua Regionale, con l'unico rischio, a dir vero assai remoto, per non dire inesistente, che lo Stato avesse, in futuro, da non più assumersi l'onere dei disavanzi della Casse Mutue: solo in tal caso, evidente, l'Amministrazione Regionale non potrebbe riavere le somme erogate, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della nuova legge.
e) per il primo anno di applicazione della legge e del regolamento, è previsto che l'Amministrazione Regionale disponga l'erogazione, per l'assistenza medico ed ostetrico-generica, di una somma pari a L. 1.000 per assistibile; e per l'assistenza ospedaliera e specialistica, di una somma pari al disavanzo riscontrato nel bilancio consuntivo della Cassa Mutua Regionale.
È ovvio che, alla fine dell'anno successivo, tali importi verranno conguagliati (art. 8 e art. 12 del regolamento) in base alle risultanze dei bilanci consuntivi delle Casse Mutue comunali ed agli eventuali contributi straordinari erogati dallo Stato, a favore delle Casse Mutue Provinciali.
- 22 luglio 1966 -
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L'Assessore MAPPELLI illustra le modificazioni proposte dalla Commissione consiliare permanente di studio per la Sanità ed Assistenza Sociale agli articoli 3, 4 e 10 del disegno di legge in esame.
Propone, inoltre, che il secondo comma dell'articolo 4 sia completato con l'aggiunta, nella parte finale, delle seguenti parole: "...a copertura dei disavanzi di gestione della Cassa Mutua Regionale a decorrere dal 1° gennaio 1966".
Il Consigliere ALBANEY dichiara quanto segue:
"Signor Presidente,
mi sono permesso di inoltrare questo progetto di legge sulla Cassa Mutua Malattia Coltivatori Diretti, che è stato accolto molto bene dalla Giunta ed è stato esaminato dalla Commissione consiliare permanente di studio per la Sanità ed Assistenza Sociale, che vi ha apportato qualche modifica non nella sostanza, ma nella forma.
Lo strumento che è sottoposto oggi al nostro esame garantirà un sicuro funzionamento dell'Ente assistenziale ed una più ampia assistenza alle famiglie dei contadini, senza per questo, - ed è il punto su cui richiamo in modo particolare la vostra attenzione -, incidere sulle finanze della Regione.
Infatti, le anticipazioni, da erogare annualmente, saranno riversate all'Amministrazione Regionale allorquando lo Stato, nel quadro della politica della fiscalizzazione degli oneri sociali, delibererà i contributi necessari per la copertura dei disavanzi annuali delle Mutue stesse.
In più, non sarà necessario ricorrere ad imposizioni a carico della categoria, già tanto oberata e troppo bistrattata.
Mi auguro che altre provvidenze ancora vengano prese e sono convinto che il Consiglio unanime darà voto favorevole a questo progetto di legge inoltrato dal sottoscritto, già però approvato dalla maggioranza tutta".
L'Assessore BORDON sottolinea l'importanza e gli effetti positivi del provvedimento legislativo in esame, rilevando che la Cassa Mutua Regionale Malattia Coltivatori Diretti non si troverà più nella necessità, per l'avvenire, di ricorrere a prestiti presso Istituti bancari per fare fronte ai propri impegni.
Fa notare che, in forza del secondo comma dell'articolo 4 del disegno di legge, la Cassa Mutua Regionale Malattia Coltivatori Diretti sarà tenuta a versare alla Regione i contributi statali ricevuti a copertura dei disavanzi di gestione della Cassa Mutua stessa a decorrere dal 1° gennaio 1966, qualora le spese per la copertura totale o parziale dei disavanzi annui delle Casse Mutue Malattia Coltivatori Diretti fossero assunte, in futuro, a carico del bilancio dello Stato.
Precisa che nuove richieste di altre Mutue, quale ad esempio la Mutua Artigiani, sono già pervenute all'Amministrazione Regionale per la concessione di analoghe provvidenze per cui, ad un dato momento, il problema dovrà essere riesaminato in un quadro generale.
Aggiunge che le provvidenze in questione fanno parte del piano che l'Amministrazione Regionale di centro-sinistra sta studiando per risolvere i problemi di carattere sociale.
Il Consigliere PEDRINI, premesso che è la seconda o la terza volta che sente oggi parlare di provvedimenti del centro-sinistra, dichiara che, unitamente al suo collega del Gruppo Liberale, voterà a favore del provvedimento legislativo in esame in quanto il provvedimento stesso apporterà un beneficio ai contadini e non già perché è proposto da una Amministrazione di centro-sinistra.
Il Consigliere LUSTRISSY rileva che è noto come sia deficitaria, in campo nazionale, la situazione della Federazione Nazionale Casse Mutue Coltivatori Diretti, perché la questione è già stata ampiamente dibattuta dalla Stampa.
Tale situazione deficitaria è dovuta al fatto, egli dice, che lo Stato si era assunto determinati obblighi a copertura del bilancio della Federazione stessa, per non gravare ulteriormente il sistema contributivo ed evitare di imporre ulteriori disagi e sacrifici finanziari alla categoria dei coltivatori diretti: osserva che si tratta di una categoria di lavoratori altamente meritoria perché da anni sta sopportando una situazione economica molto pesante in vista di un ristrutturamento e di un ridimensionamento della situazione di tutta quanta l'attività agricola.
Rileva che i provvedimenti presi dallo Stato a favore della Federazione Nazionale delle Casse Mutue Coltivatori Diretti datano dall'anno 1954, da quando cioè è stata emanata la legge sull'assistenza di malattia a favore dei coltivatori diretti.
Fa presente che, fin dai primi anni di applicazione di detta legge, sono state riscontrate lacune ed insufficienze sia nel campo dalle provvidenze adottate dallo Stato, che per quanto riguarda la capacità contributiva della categoria dei coltivatori diretti, fornisce precisazioni in merito a tali lacune e insufficienze.
Precisa che, per sanare la generale situazione deficitaria, sono stati aumentati i contributi a carico dei coltivatori diretti da parte di quasi tutte le Casse Mutue Provinciali, che avevano facoltà in base alla legge di aumentare l'importo dei contributi a carico della categoria dei coltivatori diretti, e da parte di quasi tutte le Casse Mutue Comunali, che avevano la facoltà di deliberare l'imposizione di quote integrative per la copertura delle maggiori spese.
Riferisce che nella maggior parte delle Province il contributo per ogni giornata lavorativa è stabilito nella misura di 50-60 lire ed in alcune altre Province, nella misura di lire 70 per ogni giornata lavorativa, mentre in Valle d'Aosta si è riusciti, sino ad oggi, ad evitare un aggravio del contributo a carico dei coltivatori diretti grazie all'intervento dell'Amministrazione Regionale.
Dichiara che è in forza dell'autonomia e della potestà legislativa regionale che si è potuto sanare in Valle d'Aosta la situazione della Casa Mutua Regionale Malattia Coltivatori Diretti, venendo incontro alle esigenze dei coltivatori agricoli ed evitando l'aumento dei contributi a loro carico.
Precisa che l'intervento finanziario dell'Amministrazione Regionale ha alleviato, sia pur parzialmente, le condizioni di vita della nostra popolazione rurale e, nel contempo, ha allontanato da tale categoria lo spauracchio di una minore o mancata assistenza sanitaria di carattere generico e di carattere specialistico.
Dichiara di essere, quindi, favorevole al provvedimento legislativo in esame ed auspica che anche lo Stato, - come è previsto nel piano quinquennale nazionale di sviluppo economico che è attualmente in discussione al Parlamento -, adotti ulteriori provvidenze che servano a sanare la situazione deficitaria della Federazione Nazionale Casse Mutue Coltivatori Diretti e degli altri Enti di Assistenza di Malattia quali, ad esempio, l'INAM e la Cassa Mutua Artigiani e Commercianti.
Rileva che per la categoria degli artigiani e commercianti, non è prevista una assistenza medico-generica, ma soltanto una assistenza ospedaliera, per cui tale categoria non deve sopportare gli oneri pesanti dell'assistenza generica.
Precisa che, allorquando la situazione finanziaria di tali Enti sarà stata sanata con il contributo dello Stato, le somme che la Regione oggi eroga ad integrazione dell'assistenza mutualistico sanitaria dei coltivatori diretti potranno essere devolute per il potenziamento di altri impegni di natura sociale; ad esempio, per la concessione della pensione di vecchiaia ai coltivatori diretti, ai quali non è stato ancora riconosciuto il diritto ad avere una pensione per trascorrere la loro vecchiaia tranquilli ed al riparo da rischi e malattie.
Informa di aver presentato, a suo tempo, alla Presidenza del Consiglio un progetto di legge per l'estensione della pensione di vecchiaia ai coltivatori diretti; invita quindi l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale a prendere in considerazione tale progetto di legge e sottoporlo all'esame della competente Commissione consiliare permanente di studio per la Sanità ed Assistenza Sociale, accelerando, per quanto possibile, i lavori in modo che, in sede di compilazione del progetto di bilancio di previsione per l'anno 1967, si possa già iscrivere in bilancio la spesa necessaria per l'estensione delle suddette provvidenze a favore degli agricoltori anziani della Valle d'Aosta.
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione, per alzata di mano, dei singoli articoli del disegno di legge in esame.
Articoli 1 e 2
Si dà atto che gli articoli 1 e 2 sono approvati dal Consiglio con separate votazioni per alzata di mano e ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciotto).
Articolo 3 -
L'Assessore MAPPELLI ricorda che la Commissione consiliare per gli Affari Generali e Finanze ha proposto di inserire all'articolo 3 (rigo terzo) le parole "e sino ad una spesa annua massima di 20 milioni a carico regionale", fra le parole "...lire 1.000 pro-capite" e le parole "le spese per l'eventuale maggiore costo ...".
Sulla formulazione dell'emendamento proposto segue breve discussione fra l'Assessore MAPPELLI, il Presidente della Giunta BIONAZ ed il Presidente MONTESANO.
Si dà atto che l'articolo 3 è approvato dal Consiglio, con votazione per alzata di mano e ad unanimità di voti favorevoli, completato come da emendamento proposto dalla Commissione consiliare (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciotto).
Articolo 4 -
Il Presidente, MONTESANO, rileva che l'articolo 4, in base all'emendamento aggiuntivo proposto dalla Commissione consiliare permanente di studio per gli Affari Generali e Finanze al primo comma, rigo 6° e all'emendamento aggiuntivo proposto dall'Assessore Mappelli alla parte finale del secondo comma, risulta formulato come segue:
"Art. 4
A decorrere dall'anno finanziario 1967 la Regione corrisponderà alla Cassa Mutua Regionale Malattia Coltivatori Diretti della Valle d'Aosta, a titolo di contributi regionali, le somme annue necessarie per integrare le spese di assistenza ospedaliera e specialistica prevista dalle lettere b) e c) dell'articolo 3 della legge statale 22 novembre 1954 n. 1136, in base alle risultanze del rendiconto consuntivo annuo approvato dalla Cassa Mutua stessa per il precedente esercizio finanziario e sino ad una spesa annua massima di Lire settanta milioni a carico regionale. Per l'anno finanziario 1967 sarà stanziata, su apposito capitolo del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1967, la spesa di lire settanta milioni per l'integrazione delle spese sostenute dalla Cassa Mutua nell'esercizio finanziario 1966.
Qualora le spese per la copertura, totale o parziale, dei disavanzi annui delle Casse Mutue Malattia Coltivatori Diretti fossero assunte, in futuro, a carico del bilancio dello Stato, la Cassa Mutua Regionale Malattia Coltivatori Diretti della Valle d'Aosta verserà alla Regione i contributi statali ricevuti, a copertura dei disavanzi di gestione della Cassa Mutua Regionale a decorrere dal 1° gennaio 1966".
Si dà atto che il soprariportato articolo 4 viene approvato dal Consiglio con votazione per alzata di mano e ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciotto).
Articolo 5 -
Il Consigliere LUSTRISSY osserva che l'articolo 5 stabilisce che: "all'accertamento e alla liquidazione delle spese di cui ai precedenti articoli 3 e 4 si provvederà con deliberazioni della Giunta Regionale"; dichiara quindi che, - al fine di evitare possibili rilievi da parte dell'Autorità preposta al controllo di legittimità dei provvedimenti legislativi ed in base all'esperienza acquisita in passato -, ritiene opportuno che all'accertamento e alla liquidazione delle spese predette si provveda con deliberazioni del Consiglio Regionale, anzichè con deliberazioni della Giunta Regionale.
Propone, pertanto, che nell'articolo 5 le parole "della Giunta Regionale" siano sostituite con le parole "del Consiglio Regionale".
L'Assessore MAPPELLI fa presente che la questione è già stata ampiamente discussa in sede di Commissione consiliare, la quale ha ritenuto più opportuno che all'accertamento e alla liquidazione delle spese di cui agli articoli 3 e 4 si provveda con deliberazioni della Giunta Regionale e ciò anche per ragioni di ordine pratico e di speditezza.
Il Consigliere LUSTRISSY insiste sulla sua proposta adducendo che, se è il Consiglio a deliberare la liquidazione delle spese di cui si tratta, i Consiglieri vengono edotti sull'ammontare delle spese liquidate.
Precisa di essere, quindi, restio ad affidare alla Giunta il mandato di provvedere all'accertamento e alla liquidazione delle spese di cui agli articoli 3 e 4 del disegno di legge e ciò anche perché, in base ai principi sanciti dalla Costituzione, i Consessi democraticamente eletti dovrebbero affidare controlli e mandati limitati agli organi esecutivi.
Esprime il timore che, demandando alla Giunta l'accertamento e la liquidazione delle spese di cui si tratta, il provvedimento legislativo possa non venire vistato dall'Autorità cui spetta il controllo di legittimità del disegno di legge.
Il Presidente della Giunta, BIONAZ, dichiara che, a suo avviso, la liquidazione delle spese previste dall'articolo 5 rientra nei compiti specifici di istituto della Giunta, in quanto si tratta di provvedimenti ricorrenti e di carattere meramente esecutivo.
Aggiunge che, come è stato fatto presente dall'Assessore Mappelli, è opportuno, per ragioni di ordine pratico e di speditezza, che sia la Giunta e non già il Consiglio a deliberare la liquidazione delle spese in questione.
Il Presidente, MONTESANO, dichiara che pur essendo il tutore della sovranità del Consiglio, ritiene, in tale sua veste, di dover dare atto che i provvedimenti di accertamento e di liquidazione delle spese di cui si tratta sono provvedimenti meramente esecutivi e che, come tali, devono essere adottati dalla Giunta e non dal Consiglio.
Questa, d'altronde, - egli dice -, è la prassi che è sempre stata seguita per il passato; propone, pertanto, che l'articolo 5 sia approvato senza emendamenti e ciò anche per le menzionate ragioni di ordine pratico e di speditezza.
L'Assessore BALESTRI dichiara che Consiglieri del Partito Socialista Italiano non sono contrari, per principio, all'emendamento proposto dal Consigliere Lustrissy, ma osserva che l'accoglimento di detto emendamento potrebbe comportare pregiudizievoli ritardi nella liquidazione delle spese, in quanto il Consiglio non si riunisce con la frequenza con cui si riunisce la Giunta Regionale.
Il Consigliere LUSTRISSY, pur rimanendo fermo sul proprio punto di vista, dichiara di ritirare il suo emendamento, rilevando che l'unico suo timore è che, demandando alla Giunta la competenza di provvedere all'accertamento e alla liquidazione delle spese di cui si tratta, l'Autorità preposta al controllo di legittimità del disegno di legge possa sollevare al riguardo obiezioni che comporterebbero il riesame del provvedimento legislativo da parte del Consiglio Regionale.
Il Presidente della Giunta, BIONAZ, dichiara di non condividere il timore espresso dal Consigliere Lustrissy e ne illustra i motivi; insiste quindi sull'opportunità, per le ragioni già esposte, che l'articolo 5 sia approvato nel testo proposto dalla Giunta.
L'Assessore BORDON, dopo aver premesso di condividere i pareri espressi dagli Assessori Mappelli e Balestri e dal Presidente della Giunta Bionaz, dichiara che si assocerebbe all'emendamento proposto dal Consigliere Lustrissy qualora vi fosse il minimo dubbio che, approvando l'articolo 5 nella sua formulazione originaria, il provvedimento legislativo in esame potesse non venire vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento.
Il Presidente, MONTESANO, osserva che il Consigliere Lustrissy ha ritirato il proprio emendamento.
Si dà atto che l'articolo 5 è approvato dal Consiglio con votazione per alzata di mano e ad unanimità di voti favorevoli nel testo proposto dalla Giunta (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciotto).
Articoli 6 - 7 - 8 - 9 - 10- 11 -
Si dà atto che gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sono approvati dal Consiglio con separate votazioni per alzata di mano e ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciotto).
Il Presidente, MONTESANO, - dopo aver accertato e dichiarato che gli undici articoli del disegno di legge in esame sono stati, dal Consiglio, approvati ad unanimità di voti favorevoli, espressi con undici separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciotto), invita il Consiglio a votare a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ALBANEY, BARMAZ e PEDRINI, il Presidente, Montesano, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: diciotto;
- Voti favorevoli: diciotto.
Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'approvazione di nuove norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 22 novembre 1954 n. 1136, sulla estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.
Disegno di legge regionale n. 14
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE N. : APPROVAZIONE DI NUOVE NORME DI ATTUAZIONE IN VALLE D'AOSTA DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 1954 N. 1136, SULL'ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA DI MALATTIA AI COLTIVATORI DIRETTI.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le norme di attuazione approvate con la legge regionale 20 dicembre 1955 n. 3 (Norme di attuazione, in Valle d'Aosta, della legge 22 novembre 1954 n. 1136, sulla estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti) cesseranno di avere vigore a decorrere dal 1° gennaio 1967, data dalla quale entreranno in vigore le nuove norme di attuazione approvate con la presente legge.
Art. 2
La Regione provvede, con le modalità di cui agli articoli seguenti, ad integrare l'assistenza mutualistica sanitaria prevista dalla legge statale 22 novembre 1954 n. 1136, a favore dei coltivatori diretti della Valle di Aosta.
Art. 3
A decorrere dal 1° gennaio 1967 saranno assunte a carico del bilancio della Regione, sino ad un importo unitario massimo di Lire mille pro-capite e sino ad una spesa annua massima di Lire venti milioni a carico regionale, le spese per l'eventuale maggior costo dell'assistenza medica e dell'assistenza ostetrica generica previste dalle lettere a) e d) dell'art. 3 della legge statale 22 novembre 1954 n. 1136, in base alle risultanze del rendiconto consuntivo annuo delle Casse Mutue Coltivatori Diretti per il precedente esercizio finanziario approvato dal Consiglio Direttivo delle Casse Mutue Comunali stesse ed in relazione alla necessità di finanziare la copertura delle spese per le eventuali prestazioni di assistenza integrativa prevista dall'articolo 4 della legge statale 22 novembre 1954 n. 1136 e deliberata dai Consigli Direttivi delle Casse Mutue Comunali stesse.
Art. 4
A decorrere dall'anno finanziario 1967 la Regione corrisponderà alla Cassa Mutua Regionale Malattia Coltivatori Diretti della Valle d'Aosta, a titolo di contributi regionali, le somme annue necessarie per integrare le spese di assistenza ospedaliera e specialistica prevista dalle lettere b) e c) dell'articolo 3 della legge statale 22 novembre 1954 n. 1136, in base alle risultanze del rendiconto consuntivo annuo approvato dalla Cassa Mutua stessa per il precedente esercizio finanziario e sino ad una spesa annua massima di Lire settanta milioni a carico regionale. Per l'anno finanziario 1967 sarà stanziata, su apposito capitolo del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1967, la spesa di Lire settanta milioni per l'integrazione delle spese sostenute dalla Cassa Mutua nell'esercizio finanziario 1966.
Qualora le spese per la copertura, totale o parziale, dei disavanzi annui delle Casse Mutue Malattia Coltivatori Diretti fossero assunte, in futuro, a carico del bilancio dello Stato, la Cassa Mutua Regionale Malattia Coltivatori Diretti della Valle d'Aosta verserà alla Regione i contributi statali ricevuti, a copertura dei disavanzi di gestione della Cassa Mutua Regionale a decorrere dal 1° gennaio 1966.
Art. 5
All'accertamento e alla liquidazione delle spese di cui ai precedenti articoli 3 e 4 si provvederà con deliberazioni della Giunta Regionale.
Art. 6
Con provvedimento del Consiglio Regionale saranno approvate le disposizioni integrative eventualmente necessarie per la pratica applicazione delle norme della presente legge, in sostituzione delle norme regolamentari approvate dal Consiglio Regionale con provvedimenti in data 14 aprile 1961 (n. 50) e in data 14 giugno 1961 (n. 68) e promulgata dal Presidente della Giunta Regionale in data 1° luglio 1961.
Art. 7
In relazione agli interventi finanziari regionali previsti dalla presente legge, faranno parte del Consiglio Direttivo della Cassa Mutua Regionale Malattia Coltivatori Diretti della Valle d'Aosta, quali membri di diritto, tre rappresentanti della Regione, nominati dal Consiglio Regionale.
Art. 8
Per l'applicazione, in Valle d'Aosta, della legge statale 22 novembre 1954 n. 1136, le dizioni "Provincia" e "Provinciale", previste dalla legge medesima, si intendono sostituite dalle dizioni "Regione" e "Regionale".
Art. 9
La Giunta Regionale è autorizzata a concedere per il corrente anno alla Cassa Mutua Regionale Malattia Coltivatori Diretti della Valle d'Aosta un contributo straordinario integrativo di Lire cinque milioni per le spese di assistenza ospedaliera e specialistica prevista dall'articolo 3 lettere b) e c) della legge statale 22 novembre 1954 n. 1136.
La spesa di Lire cinque milioni da approvare per la concessione del contributo di cui al comma precedente dovrà essere finanziata con imputazione al capitolo 466 della Parte SPESE del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1966, che presenta la necessaria disponibilità di fondi ("Spese e contributi per rimborso quote capitarie, integrazioni mutualistiche e prestazioni sanitarie e assistenziali a favore dei coltivatori diretti").
Art. 10
Al finanziamento delle spese derivanti a carico del bilancio regionale dall'applicazione della presente legge a decorrere dal 1° gennaio 1967, previste in complessive annue Lire novanta milioni, si provvederà mediante imputazione all'apposito istituendo capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per l'anno 1967 e per gli anni successivi corrispondente al capitolo di spesa 466 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1966 ("Spese e contributi per rimborso quote capitarie, integrazioni mutualistiche e assistenziali a favore dei coltivatori diretti" - stanziamento annuo per il 1966: Lire 37.200.000), con aumento da L. 37.200.000 a Lire 90.000.000 dello stanziamento annuo del capitolo stesso a decorrere dall'anno 1967.
Alla copertura della maggiore spesa annua derivante a carico del bilancio regionale dall'applicazione della presente legge a decorrere dal 1° gennaio 1967, prevista in Lire 52.800.000, si provvederà per l'anno finanziario 1967 e successivi con i maggiori proventi, già accertati nell'esercizio finanziario 1966, delle entrate di cui ai capitoli 6 e 10 della Parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1966 ("Proventi delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1955 n. 1179").
Art. 11
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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