Objet du Conseil n. 132 du 7 octobre 1966 - Verbale

OGGETTO N. 132/66 - AUMENTO DEL CONTRIBUTO-SUSSIDIO ANNUO DA CORRISPONDERE DALLA REGIONE ALLA CONGREGAZIONE DEL GRAN SAN BERNARDO DEI CANONICI REGOLARI DI SANT'AGOSTINO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA PRATICA DI AGRICOLTURA DI AOSTA.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, MAQUIGNAZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta concernente l'aumento del contributo-sussidio annuo da corrispondere dalla Regione alla Congregazione del Gran San Bernardo dei Canonici Regolari di Santo Agostino per la gestione della Scuola Pratica di Agricoltura di Aosta, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri in data 30 settembre 1966:

---

La Congregazione del Gran San Bernardo dei Canonici Regolari di Sant'Agostino, che, a' termini della convenzione stipulata con la Regione il 18-9-1951, gestisce la Scuola Pratica di Agricoltura di Aosta, ha chiesto, con domanda in data 12 agosto 1965 della Direzione di detta Scuola, la revisione in aumento del contributo-sussidio annuo erogato dalla Regione ai sensi dell'articolo 9 della menzionata convenzione.

Considerato che il costo della vita tra il mese di agosto 1958 ed il mese di aprile 1965 è aumentato del 27,8%, la predetta Congregazione chiede che il contributo annuo regionale, già fissato in Lire 15.000.000 (con deliberazione del Consiglio Regionale n. 126 del 7-10-1958), sia elevato a L. 20.000.000.

Il Consiglio Regionale, in accoglimento della predetta richiesta, approvava, con deliberazione n. 62 in data 15 luglio 1966, l'aumento - con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1966 - da Lire 15.000.000 a Lire 20.000.000 del contributo-sussidio annuo a forfait dell'Amministrazione Regionale contrattualmente dovuto alla Congregazione dei Canonici del Gran San Bernardo per la gestione della precitata Scuola, delegando alla Giunta Regionale l'adozione di ogni provvedimento deliberativo per l'esecuzione della deliberazione stessa.

In merito alla menzionata deliberazione consiliare n. 62 in data 15 luglio 1966, la Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, con lettera n. 2414 in data 25-7-1966, ha comunicato quanto segue:

"Con l'atto in oggetto codesto Consiglio Regionale ha deliberato di accogliere l'istanza della Direzione della Scuola Pratica Regionale di Agricoltura di Aosta tendente ad ottenere l'aumento da L. 15.000.000 a L. 20.000.000 a decorrere dai 1-1-1966 del contributo-sussidio annuo che l'Amministrazione Regionale deve versare alla Congregazione del Gran San Bernardo dell'Ordine dei Canonici Regolari di Sant'Agostino.

Dalla motivazione del suddetto provvedimento si rileva che l'aumento in parola è stato determinato dall'incremento del 27,8% verificatosi nell'indice del costo della vita, segnalato dalla parte richiedente in applicazione della clausola prevista dall'articolo 9 dell'apposita convenzione in atto tra codesta Amministrazione e la predetta Congregazione.

Da un primo esame dell'atto in parola, la Commissione ha rilevato:

1) La misura del citato aumento dell'indice del costo della vita non risulta esplicitamente conformato dall'Organo deliberante.

In proposito occorre precisare le fonti ufficiali che hanno statuito tale aumento e, ove tale determinazione sia stata effettuata in sede locale, gli elementi assunti a base del calcolo.

2) Nella revisione del contributo-sussidio, che pur sempre costituisce il corrispettivo convenuto per l'assunzione della gestione della Scuola di cui sopra, non è stato tenuto conto del disposto dell'articolo 1664 del C.C. concernente la detrazione della franchigia di un decimo dell'importo pattuito sì da determinare l'aumento del contributo nella misura pari alla differenza che eccede il decimo.

3) L'elevazione del contributo-sussidio da L. 15.000.000 a Lire 20.000.000 comporta un aumento del 33,33 % che risulta superiore allo stesso incremento dell'indice del costo della vita portato a giustificazione dell'adeguamento richiesto dalla Congregazione suddetta.

In relazione a quanto precede, la Commissione, per poter attendere ad un più completo riesame dell'atto, prega di inviare ogni utile notizia al riguardo, avvertendo nel contempo che il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 46 del vigente Statuto speciale per la Valle d'Aosta e 45 della legge 10 febbraio 1953 n. 62, decorrerà dalla data di ricevimento della risposta".

Successivamente, come da comunicazione prot. n. 2829 in data 23-8-1966, la predetta Commissione di Coordinamento, viste le controdeduzioni fornite con nota n. 203 del 12-8-1966 dall'Amministrazione Regionale ai rilievi sopraesposti, ha annullato la deliberazione consiliare di cui si tratta, così motivando:

"A seguito della nota n. 2414 del 25-7 u.s. e con riferimento alla lettera n. 203 della S.V. in data 12-8 u.s., si comunica che la Commissione di Coordinamento:

- CONSIDERATO che il corrispettivo annuo di Lire 11.000.000 dovuto dalla Regione alla Congregazione del Gran San Bernardo per la gestione della Scuola Pratica di Agricoltura di Aosta, in base alla convenzione stipulata il 18-9-1951 per il novennio 1/9/1951-31/8/1960, fu revisionato in Lire 15.000.000, giusta delibera di Giunta n. 2353 in data 11 marzo 1959, con un aumento di Lire 4.000.000 all'anno, "per gli anni 1/9/1958-31/8/1959 e 1/9/1959-31/8/1960 (data di scadenza della precitata convenzione principale)...";

- RITENUTO, conseguentemente, che la revisione in esame, sulla nuova vigente convenzione relativa al novennio 1/9/1960-31/8/1969 (la proroga per tale novennio, prevista dall'art. 8 della convenzione 1951, determina un nuovo rapporto contrattuale), debba essere effettuata:

1°) con riferimento, quale dato base di raffronto, all'indice del costo della vita al primo giorno della nuova e vigente convenzione, 1-9-1960, e non già al marzo 1959, come asserisce codesta Amministrazione;

2°) tenendo presente che la richiesta di revisione del predetto corrispettivo di Lire 15.000.000, presentata dalla detta Congregazione in data 12 agosto 1965, comporta che la revisione stessa sia effettuata al 31-8-1965 (termine di anno contrattuale), e non per il verificarsi di scadenza di triennio che non sussiste, ma per l'asserito aumento dei costo della vita (da dimostrare) in misura superiore al 15% (alea), giusta art. 9 della citata convenzione, fra il 1/9/1960 e il 31/8/1965;

3°) avvertendo che il nuovo corrispettivo deve decorrere ed essere liquidato, non per anno solare ma per anno contrattuale, dal 1-9-1965;

4°) considerando che la convenzione di cui trattasi non può non qualificarsi come contratto aleatorio (art. 1467 C.C.) di appalto di un servizio (art. 1655 C.C.) e che pertanto (lo conferma anche l'alea prevista dall'art. 9 succitato) non può non applicarsi ad essa il disposto dell'art. 1664 C.C.;

- RITENUTO che, p.q.m. la deliberazione in oggetto sia viziata di illegittimità, ha deciso l'annullamento di tale delibera n. 62, presa da codesto Consiglio in data 15 luglio 1966".

La domanda in data 12-8-1965 della Congregazione dei Canonici del Gran San Bernardo deve, quindi, essere riesaminata in base ai rilievi della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, tenendo presente quanto segue:

1°) la revisione in aumento del contributo-sussidio regionale non può avere effetti prima del 1° settembre 1965, giorno di inizio dell'anno contrattuale successivo a quello in corso alla data di presentazione della domanda di adeguamento del contributo-sussidio e deve tener conto dell'aumento del costo della vita verificatosi nel periodo 1/9/1960-31/8/1965;

2°) l'aumento dell'indice del costo della vita, nella Regione Valle d'Aosta, durante il periodo dal 1/9/1960 al 31/8/1965 è stato determinato nella misura del 30,3% dall'Assessorato Regionale dell'Industria e Commercio;

3°) il contributo-sussidio annuo regionale di cui si tratta dovrebbe, conseguentemente, essere elevato - a decorrere dal 1/9/1965 - di L. 4.545.000, ridotto a Lire 4.090.000 per effetto della detrazione di un decimo ai sensi dell'art. 1664 del Codice Civile.

Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio Regionale;

- preso atto che la deliberazione consiliare n. 62 in data 15 luglio 1966 è stata annullata dalla Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta;

Deliberi

1°) di accogliere parzialmente l'istanza in data 12-8-1965 della Direzione della Scuola Pratica di Agricoltura e di approvare, - a parziale modificazione dell'articolo 4 della vigente sopracitata convenzione stipulata tra l'Amministrazione Regionale della Valle di Aosta e la Congregazione dei Canonici Regolari di Sant'Agostino per la gestione della Scuola Pratica di Agricoltura di Aosta -, l'aumento da Lire 15.000.000 a Lire 19.000.000 (diciannovemilioni), del contributo-sussidio annuo a forfait che l'Amministrazione Regionale deve versare alla Congregazione del Gran San Bernardo dell'Ordine dei Canonici Regolari di Sant'Agostino, a decorrere dal 1° settembre 1966;

2°) di delegare e di demandare alla Giunta Regionale l'adozione di ogni provvedimento deliberativo di esecuzione della presente deliberazione, stabilendo che la spesa a carico regionale per il contributo-sussidio regionale di cui si tratta, - da corrispondere nella misura annua di Lire 19.000.000 a decorrere dal 1° settembre 1966 -, sia imputata all'apposito capitolo 175 della Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1966 ("Spese di gestione della Scuola Regionale di Agricoltura di Aosta") e ai corrispondenti istituendi stanziamenti dei bilanci per i successivi esercizi finanziari, ed autorizzando, a' sensi dell'art. 5 della legge regionale 14/6/1966 n. 6, il necessario aumento dello stanziamento del capitolo 175 del bilancio stesso mediante prelievo dal capitolo 110 del bilancio (Fondo di riserva per le spese impreviste e per fare fronte a nuove e maggiori spese) da approvare con provvedimento della Giunta da convalidare dal Consiglio con legge regionale.

---

L'Assessore MAQUIGNAZ illustra brevemente la proposta in esame, in relazione ai rilievi mossi dalla Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta sulla citata deliberazione consiliare in data 15 luglio 1966.

Osserva che la nuova proposta, che è sottoposta ora all'esame ed all'approvazione del Consiglio, tiene conto appunto di detti rilievi.

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sull'oggetto in esame, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta della Giunta.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, MAQUIGNAZ;

vista la vigente convenzione stipulata tra l'Amministrazione Regionale della Valle di Aosta e la Congregazione del Gran San Bernardo dell'Ordine dei Canonici Regolari di Sant'Agostino;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciannove);

DELIBERA

1°) di accogliere parzialmente l'istanza in data 12-8-1965 della Direzione della Scuola Pratica di Agricoltura e di approvare, - a parziale modificazione dell'articolo 4 della vigente sopracitata convenzione stipulata tra l'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta e la Congregazione dei Canonici Regolari di Sant'Agostino per la gestione della Scuola Pratica di Agricoltura di Aosta -, l'aumento da Lire 15.000.000 a Lire 19.000.000 (diciannovemilioni) del contributo-sussidio annuo a forfait che l'Amministrazione Regionale deve versare alla Congregazione del Gran San Bernardo dell'Ordine dei Canonici Regolari di Sant'Agostino, a decorrere dal 1° settembre 1966;

2°) di delegare e di demandare alla Giunta Regionale l'adozione di ogni provvedimento deliberativo di esecuzione della presente deliberazione, stabilendo che la spesa a carico regionale per il contributo-sussidio regionale di cui si tratta, - da corrispondere nella misura annua di Lire 19.000.000 a decorrere dal 1° settembre 1966 -, sia imputata all'apposito capitolo 175 della Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1966 ("Spese di gestione della Scuola Regionale di Agricoltura di Aosta") e ai corrispondenti istituendi stanziamenti dei bilanci per i successivi esercizi finanziari, ed autorizzando, a' sensi dell'art. 5 della legge regionale 14-6-1966 n. 6, il necessario aumento dello stanziamento del capitolo 175 del bilancio stesso mediante prelievo dal capitolo 110 del bilancio (Fondo di riserva per le spese impreviste e per far fronte a nuove e maggiori spese) da approvare con provvedimento della Giunta da convalidare dal Consiglio con legge regionale.

______