Objet du Conseil n. 128 du 7 octobre 1966 - Verbale

OGGETTO N. 128/66 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME SUGLI ORGANI E PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE.

Il Presidente, MONTESANO, dichiara aperta la discussione sull'argomento n. 12 dell'ordine del giorno concernente: "Disegno di legge regionale recante norme sugli organi e procedure per la programmazione regionale".

Richiama, in proposito, l'attenzione dei Signori Consiglieri sulla seguente apposita relazione loro distribuita all'inizio della odierna adunanza:

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Con provvedimento legislativo n. 101 del 10 agosto 1966 il Consiglio Regionale ha approvato un disegno di legge (n. 8) recante norme sugli organi e le procedure per la programmazione regionale.

Tale disegno di legge è stato rinviato, non vistato, dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta con la seguente lettera in data 10 settembre 1966 prot. n. 2826:

"A norma di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, rinvio non vistata la legge regionale indicata in oggetto, per i seguenti motivi:

1) L'art. 3, comma secondo, di detta legge, attribuendo al Comitato tecnico consultivo di esperti, previsto dagli artt. 1 e 2, oltre a compiti consultivi e di soprintendenza all'elaborazione del progetto di piano di programmazione regionale, anche la potestà di controllo della sua attuazione, contrasta con un principio fondamentale dell'ordinamento, qual è quello che non consente siano affidati ad estranei alla Pubblica Amministrazione - quali potranno essere i componenti del suddetto Comitato in base dell'art. 2 della legge in questione - attività prettamente amministrative (tale essendo l'attività di controllo).

2) Le disposizioni che attribuiscono alla Giunta Regionale la potestà: di affidare, con proprie deliberazioni, incarichi di consulenza a istituti specializzati in materia di programmazione, approvandone e finanziandone le relative spese (art. 2); di stabilire il compenso mensile da corrispondere al Presidente e al Vice Presidente del Comitato Tecnico Consultivo, nonché i compensi per seduta da corrispondere ai Membri di tale Comitato (art. 3); di stabilire le misure delle medaglie di presenza da corrispondere per ogni seduta ai Membri della Commissione Consultiva Regionale, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio (art. 5); di assumere personale, presso l'istituendo Ufficio Regionale per la Programmazione, per chiamata diretta, determinando le condizioni d'incarico e il trattamento economico art. 6), contrastano con i principi di legalità della pubblica amministrazione, desumibili in particolare dall'art. 97 della Costituzione e che richiedono disposizioni di legge che stabiliscano in materia criteri generali, modalità e limiti da riferire a situazioni obiettive, evitando un eccessivo potere discrezionale degli organi esecutivi. Il criterio discrezionale previsto dalla legge regionale in esame in ordine alle suddette spese non consente, inoltre, una adeguata valutazione dell'onere complessivo, anche ai fini del riscontro della copertura della spesa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con l'occasione, al fine di assicurare la certezza del diritto, ritengo conveniente ed opportuno richiamare l'attenzione di codesta Amministrazione sulla necessità di chiarire se si intenda abrogare o meno, con la legge di cui trattasi, la precedente legge regionale 31 luglio 1965, n. 13, che prevede altri organi e spese per la programmazione, nonché di stabilire la durata in carica del Comitato Tecnico Consultivo.

3) Gli interventi della Regione nella programmazione non hanno carattere di globalità e possono attualmente riguardare soltanto una o più materie previste dallo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, nei limiti dell'attribuita potestà legislativa. Sembra, pertanto, opportuno che codesta Regione attenda la preventiva approvazione, da parte del Parlamento, del programma nazionale, il cui schema prevede una sistematica generale circa i compiti di ciascun operatore pubblico nella programmazione.

Le iniziative regionali dovrebbero, per quanto detto, seguire e non precedere il provvedimento legislativo nazionale suindicato, anche al fine di evitare disarmonie e per il necessario adeguamento delle norme regionali alla futura disciplina statale".

In seguito alla lettera soprariportata, sono stati presi accordi con il Presidente della Commissione di Coordinamento e con i competenti organi ministeriali al fine di addivenire alla rielaborazione del disegno di legge tenendo conto dei rilievi di cui sopra.

In base alle intese intercorse sarà predisposto un nuovo disegno di legge regionale da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio nella sua prossima adunanza.

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Il Presidente della Giunta, BIONAZ, propone che la discussione dell'argomento in esame sia rinviata ad una prossima adunanza consiliare in attesa della presentazione al Parlamento, da parte del Consiglio dei Ministri, della legge concernente la programmazione nazionale.

Riferisce, in proposito, che lo studio del disegno di legge concernente la programmazione nazionale è in via di ultimazione e che tale disegno di legge dovrà essere presentato in questi giorni all'esame del Consiglio dei Ministri.

Osserva che il Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta, aveva appunto restituito, non vistato, il disegno di legge regionale di cui si tratta, rilevando che la Regione avrebbe dovuto attendere che da parte del Parlamento fosse approvato il disegno di legge concernente la programmazione nazionale.

Il Consigliere LUSTRISSY dichiara che la posizione assunta dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in ordine al disegno di legge concernente gli organi e la procedura per la programmazione regionale, approvato dal Consiglio nell'adunanza del 10 agosto 1966, è quanto mai stupefacente, perché nelle altre Regioni a Statuto speciale già da qualche anno sono in vigore analoghe leggi sugli organi e la procedura per la programmazione regionale.

Si dichiara stupito che per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta si adotti un metro diverso da quello usato per le altre Regioni a Statuto speciale.

Auspica, comunque, che lo Stato si decida presto a fare discendere la programmazione nazionale dall'Olimpo delle cose da fare, perché il problema è urgente e si sono già persi tre anni per qualificare il tipo di programmazione da adottare.

Ricorda che in Sicilia e in Sardegna sono già stati presentati ai rispettivi Consigli Regionali i piani quinquennali di sviluppo economico.

Il Presidente della Giunta, BIONAZ, ritiene che le osservazioni mosse dal Presidente della Commissione di Coordinamento sul disegno di legge di cui si tratta siano da porre in relazione al fatto che è veramente imminente la presentazione al Parlamento, da parte del Consiglio dei Ministri, del disegno di legge concernente la programmazione nazionale. In caso contrario, - egli dice -, non si sarebbe usato nei confronti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta un trattamento diverso da quello usato nei confronti delle altre Regioni a Statuto speciale.

Ribadisce, pertanto, la sua proposta di rinviare la discussione sul disegno di legge di cui si tratta ad una prossima adunanza consiliare.

Il Consiglio prende atto.

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