Objet du Conseil n. 186 du 30 décembre 1966 - Verbale

OGGETTO N. 186/66 - SUBCONCESSIONE AL COMUNE DI FONTAINEMORE PER DERIVAZIONE DI ACQUA, AD USI POTABILI ED IGIENICI, DALLA SORGENTE FORNAS IN TERRITORIO DEL COMUNE DI ISSIME.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, COLOMBO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di subconcessione al Comune di Fontainemore per derivazione di acqua, ad usi potabili ed igienici, dalla sorgente Fornas, in territorio del Comune di Issime, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente allo ordine del giorno dell'adunanza del 9 dicembre 1966:

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Con domanda in data 27 settembre 1962, il Sindaco del Comune di Fontainemore ha chiesto all'Amministrazione Regionale la sub-concessione al Comune stesso di captare le acque della sorgente di Fornas, in località omonima del Comune di Issime, nella misura di mod. 0,05 (litri secondo cinque) per utilizzarli a scopo potabile nel Capoluogo e nelle frazioni di Coré, Barme, Colombit, Creux ed Espaz.

La domanda è stata corredata da progetto in data 12-9-1962, redatto dall'Ing. Carlo Renzo e da relativa relazione tecnica in data 13-9-1962 dallo stesso Ingegnere.

La predetta sorgente è inscritta fra le acque pubbliche al n. 13 dell'Elenco delle acque pubbliche della Regione della Valle di Aosta, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 1955 n. 175, suppletivo all'elenco principale approvato con Decreto 6 settembre 1938.

Istruttoria

Per la domanda di cui si tratta è stato rilasciato il nulla osta incondizionato per l'ammissione ad istruttoria dal Magistrato per il Po di Parma, con foglio in data 16-12-1963 n. 7842.

L'avviso relativo alla presentazione della domanda è stato pubblicato nel foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 33 in data 1-2-1964, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 25 in data 30 gennaio 1964, senza dare luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti e neanche ad eccezione.

Con ordinanza in data 1-6-1964 n. 63, dell'Assessore ai Lavori Pubblici della Regione, è stata disposta l'ammissione ad istruttoria della domanda e del relativo progetto, con il conseguente loro deposito presso l'Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato ai Lavori Pubblici per la durata di 15 giorni successivi, decorrenti dal 22 giugno 1964, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Copia dell'ordinanza è stata affissa per i suddetti 15 giorni all'Albo pretorio dei Comuni di Issime e di Fontainemore e altra copia è stata inviata al Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale Acque ed Impianti Elettrici - Roma; al Magistrato per il Po di Parma; alla Sezione Idrografica del Po, di Torino; all'Ufficio del Genio Civile di Aosta; al Comando Militare Territoriale, di Torino alla Direzione Demanio della 1a Zona Aerea Territoriale, di Milano, all'Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour, di Torino; al Compartimento dell'ENEL, di Torino.

La pubblicazione dell'ordinanza all'Albo pretorio dei due predetti Comuni è avvenuta regolarmente, come da referti posti in calce alle copie di ordinanza restituite, ed ha dato luogo alla presentazione di un esposto al Comune di Issime da parte di utenti della sorgente di Fornas datato 30 giugno 1964 e di cui si dirà in appresso.

Alla visita locale di istruttoria, fissata dall'ordinanza per il giorno 15 luglio 1964, sono intervenuti i Signori:

- Dott. Ing. Mario Maione, dell'Ufficio del Genio Civile di Aosta, assistiti dal Geom. Carloni Vincenzo, dello stesso Ufficio;

- Geom. Michele Gonrad, dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione della Valle d'Aosta;

- Clos Mario, Assessore del Comune di Fontainemore, assistito dal Segretario del Comune, Sig. Consol Sabino.

In seguito alla lettura dell'esposto, presentato dai frazionisti della località Fornas, il Signor Consol Sabino ha spiegato che l'esposto è stato prodotto non per fare opposizione, ma al fine di ottenere la costruzione di un lavatoio e di abbeveratoio, da alimentare con le acque della sorgente Fornas, in quanto i frazionisti hanno sempre usufruito delle acque della sorgente per i suindicati usi.

Consistenza delle opere progettate

La sorgente da captare scaturisce a quota 908 circa, nei pressi della località Fornas, in territorio del Comune di Issime, ed è formata da varie polle che attualmente servono per alimentare una fontana e un lavatoio, nonché per abbeverare il bestiame in località Fornas (Issime).

Il progetto dell'impianto, del tipo a gravità, prevede l'esecuzione delle seguenti opere:

Opera di presa - È costituita da una galleria filtrante, con piedritti in muratura e copertura in soletta di cemento armato, della complessiva lunghezza di mt. 24,00, larghezza mt. 1,30, altezza mt. 1,90, al termine della quale ed in sua continuazione sono previste tre vaschette di decantazione, ognuna di mt. 1,50x1,50x1,00, dall'ultima delle quali viene prelevata l'acqua della sorgente.

Condotta principale di adduzione della acqua - Si diparte dall'ultima delle tre vaschette di cui si è detto sopra ed è costituita da una tubazione metallica che, da un diametro di ml m 100 alla presa e per uno sviluppo di circa 549 metri, passa poi ad un diametro di m/m 90 fino alla sua entrata nel serbatoio di compenso, a sezione circolare, della capacità di circa 200 metri cubi, previsto nei pressi dell'abitato di Coré Superiore.

Dal serbatoio si diparte la tubazione che, passando in sponda sinistra del torrente Lys, a monte dell'abitato di Fontainemore, prosegue con sezione di mira 70 fino all'abitato di Fontainemore e, quindi, con sezione di ml m 40 fino alla borgata di Espaz.

La lunghezza complessiva della condotta principale è di oltre 3700 metri. Alla progressiva 1400 circa della condotta principale si diparte una tubazione secondaria, a sezione variabile da m/m 50 a ml m 40, per alimentare le frazioni di Coré Inferiore nonché quella di Barme, di Colombit e di Creux (queste ultime frazioni sono site in sponda sinistra del torrente Lys). L'attraversamento aereo di questo ponte sarà realizzato sostenendo la condotta mediante corda metallica, ancorata agli estremi.

Alla progressiva 1570 circa della condotta principale ed a quota 841 è prevista anche la costruzione di un pozzetto di interruzione, per regolare la pressione della condotta.

Lungo la condotta principale ed anche lungo quella secondaria è pure prevista la costruzione di fontanelle pubbliche, nonché di pozzetti in calcestruzzo per la manovra delle prese delle fontanelle stesse, degli scarichi e degli sfiati della condotta, oltreché di bocche da incendio da installare.

Esame dell'esposto in data 30-6-1964 degli utenti la sorgente Fornas

Come già detto in precedenza, gli abitanti della frazione Fornas, in Comune di Issime, utenti della sorgente omonima, non fanno una effettiva opposizione alla domanda del Comune di Fontainemore ma, avendo sempre usato le acque della sorgente, da epoca immemorabile, a scopi agricoli, di abbeveraggio del bestiame e di un lavatoio, chiedono di poterne ancora usufruire in futuro per gli stessi scopi. Chiedono, di conseguenza, che sia costruito dal Comune di Fontainemore un abbeveratoio ed un lavatoio da alimentare con l'acqua di supero della sorgente, non utilizzata dal Comune, ed eventualmente con una modesta derivazione delle opere di presa.

Si osserva:

Non vi è alcun dubbio che gli abitanti della frazione Fornas abbiano sempre usato e debbano continuare ad usare delle acque della sorgente omonima per usi agricoli, per abbeveraggio del bestiame e per alimentazione di un lavatoio; però questo uso, da quando le acque della sorgente sono state iscritte nell'Elenco suppletivo delle acque pubbliche della Regione Autonoma della Vale d'Aosta, avrebbe dovuto essere sanzionato da un Decreto di riconoscimento, su domanda degli interessati; il che non è stato fatto.

Pertanto, allo stato attuale delle cose, lo uso delle acque della sorgente da parte dei frazionisti di Farnas è illegittimo e, di conseguenza, non può essere accolta la richiesta di costruzione di un abbeveratoio e di un lavatoio almeno sino a quando l'uso di tali acque non sia stato legittimato.

Va rilevato che le acque della sorgente totalizzano un quantitativo superiore a 12 litri al secondo, come risulta dalla relazione tecnica di progetto, e che il Comune di Fontainemore ha chiesto di poterne disporre per un consumo massimo di cinque litri al secondo, compreso il consumo delle fontanelle. Pertanto, al fine di non pregiudicare gli interessi dei frazionisti di Fornas e in attesa che gli stessi regolarizzino la menzionata situazione con una domanda di sanatoria, si è imposto nel disciplinare di subconcessione l'obbligo al Comune di Fontainemore di lasciar defluire dalla propria opera di presa l'acqua eccedente la competenza richiesta di liti sec. 5,00, lasciando tale acqua disponibile per gli usi sempre praticati dai frazionisti di Fornas.

Portata della sorgente

Non risulta che siano state fatte precise misurazioni per stabilire la portata di acqua della sorgente; perciò non si hanno altri dati della sua portata, all'infuori di quelli risultanti dal progetto, che li indica di max. lit./ sec. 12.

Il fabbisogno giornaliero di acqua del Comune di Fontainemore (capoluogo e frazioni), calcolato in ragione di litri 140 giornalieri a persona e per una complessiva popolazione di 800, compresi i villeggianti dell'estate, risulta di 112 mila litri.

La portata che si richiede di utilizzare di lit./sec. 5, pari a giornalieri litri 432.000, sembra quindi eccessiva; tuttavia deve ritenersi valida, considerando che buona parte dell'acqua sarà assorbita dalle numerose progettate fontanelle da installare (circa 30) e che la zona presenta un continuo incremento turistico.

Condizioni generali

L'utilizzazione delle acque a scopo potabile della sorgente Fornas corrisponde ad una reale necessità del Comune di Fontainemore e le modalità della loro captazione e della loro adduzione, con le condotte principali e secondarie, sono da ritenersi idonee allo scopo. La richiesta per la loro utilizzazione può, quindi, essere accolta con il rilascio della relativa subconcessione.

Il Magistrato per il Po, di Parma, con nota in data 30-5-1966 n. 6648/1964, ha espresso in merito parere favorevole ai sensi dell'art. 9 della legge 12-7-1956 n. 735.

Il Consiglio Superiore del Ministero dei Lavori Pubblici, con voto n. 1080 in data 28-7-1966, ha pure espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta subconcessione.

Si propone, pertanto, che il Consiglio Regionale

Deliberi

1) di subconcedere al Comune di Fontainemore di derivare mod. 0,05 di acqua dalla sorgente Fornas, in territorio del Comune di Issime, per utilizzazione a scopo potabile nel Capoluogo e nelle frazioni Coré, Barme, Colombit, Creux e Espaz, secondo le norme e condizioni previste nel sottoriportato disciplinare di subconcessione;

2) di autorizzare l'emissione del Decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale;

3) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme da versare dal Comune di Fontainemore presso la Tesoreria della Regione:

a) L. 20.000 (ventimila) a titolo di cauzione, pari al minimo stabilito dall'art. 5, ultimo comma, della legge 21-12-1961 n. 1501, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione;

b) L. 10.000 (diecimila), per il contributo del quarantesimo del canone di cui allo art. 7 comma secondo del T.U. 11-12-1933 n. 1775, pari al minimo prescritto dall'art. 3 della legge 21-12-1961 n. 1501, somma da introitare al capitolo 34 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere");

c) L. 50.000 (cinquantamila), quale somma a disposizione dell'Amministrazione Regionale (Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato ai Lavori Pubblici) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, ecc., somma da introitare al capitolo 107 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere").

(OMISSIS: segue disciplinare di subconcessione riportato in calce al deliberato).

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L'Assessore COLOMBO fa presente che l'argomento non necessita di particolare illustrazione, perché la relazione soprariportata è ampia ed esauriente.

Informa che, con la subconcessione di cui si tratta, potrà essere finalmente avviato a soluzione e risolto, mediante la costruzione di un acquedotto, il problema dell'approvvigionamento idrico delle frazioni Coré, Barme, Colombit, Creux ed Espaz che sono ancora prive di acqua potabile.

Il Consigliere MANGANONI chiede all'Assessore Colombo se sia in grado di precisare quando avranno inizio i lavori del costruendo acquedotto e come sarà finanziata la spesa.

L'Assessore COLOMBO risponde che la Amministrazione Comunale di Fontainemore ha chiesto che i lavori di costruzione del nuovo acquedotto siano eseguiti e finanziati a' sensi e con i benefici della legge Tupini e riferisce di essersi già interessato presso il competente Ministero dei Lavori Pubblici affinché sia sollecitamente approvato il progetto dell'opera e sia concesso il contributo dello Stato, nella misura prevista dalla legge Tupini, per la realizzazione di detta opera.

Aggiunge che è suo intendimento di proporre alla Giunta di esaminare la possibilità di dare subito inizio ai lavori del menzionato acquedotto con la concessione di un contributo da parte dell'Amministrazione Regionale, in attesa della concessione del contributo statale.

Il Presidente, MONTESANO, constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in discussione, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte formulate dalla Giunta.

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, COLOMBO;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti ventotto);

DELIBERA

1) di subconcedere al Comune di Fontainemore di derivare mod. 0,05 di acqua dalla sorgente Fornas, in territorio del Comune di Issime, per utilizzazione a scopo potabile nel Capoluogo e nelle frazioni Coré, Barme, Colombit, Creux e Espaz, secondo le norme e condizioni previste nel sottoriportato disciplinare di subconcessione;

2) di autorizzare l'emissione del Decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale;

3) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme da versare dal Comune di Fontainemore presso la Tesoreria della Regione:

a) L. 20.000 (ventimila) a titolo di cauzione, pari al minimo stabilito dall'art. 5, ultimo comma, della legge 21-12-1961 n. 1501, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione;

b) L. 10.000 (diecimila), per il contributo del quarantesimo del canone di cui all'art. 7 comma secondo del T.U. 11-12-1933 n. 1775, pari al minimo prescritto dall'art. 3 legge 21-12-1961 n. 1501, somma da introitare al capitolo 34 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere"),

c) L. 50.000 (cinquantamila), quale somma a disposizione dell'Amministrazione Regionale (Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato ai Lavori Pubblici) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, ecc., somma da introitare al capitolo 107 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere").

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Assessorato ai Lavori Pubblici

Disciplinare concernente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza è vincolata la subconcessione per la captazione e lo sfruttamento ad usi potabili e igienici delle acque della sorgente Fornas in Comune di Issime, chiesta dal Comune di Fontainemore con domanda in data 27 settembre 1962.

Art. 1

Quantità ed uso dell'acqua da derivare

La quantità d'acqua che il Comune di Fontainemore può captare dalla sorgente Fornas, in località omonima del Comune di Issime, resta fissata in misura costante e continua di mod. 0,05 (litri secondo cinque).

L'acqua captata servirà per gli usi potabili ed igienici del Capoluogo di Fontainemore e delle Frazioni Coré, Barme, Colombit, Cheux e Espaz.

Art. 2

Modalità e presa dell'acqua

L'impianto potabile, del tipo a gravità, con la presa a quota 908 circa, sarà costituito da una galleria filtrante con piedritti in muratura e copertura in soletta di cemento armato, lunga circa mt. 24 e delle dimensioni di mt. 1,30x1,90 subito seguita da tre vaschette di decantazione di mt. 1,50x1,50x1,00, dall'ultima delle quali, con pelo a quota 907,16 verrà captata l'acqua.

Per la manovra delle valvole di presa e degli scaricatori di fondo saranno collocate in un vano, antistante le opere di cui sopra, tutte le apparecchiature di comando. Tutte le opere dovranno essere, di massima, eseguite in conformità del progetto a firma Dott. Ing. Carlo Benzo, che fa parte integrante del presente disciplinare, costituito da una relazione tecnica in data 13-9-1962 e da quattro tavole di disegno (corografia, planimetria, profilo longitudinale, particolari opere d'arte) tutte in data 12-9-1962.

Art. 3

Condotte di adduzione dell'acqua

Dalla vaschetta di presa, di cui al precedente art. 2, si dipartirà la condotta d'acqua principale dell'acquedotto, costituita da una tubazione metallica di diametro decrescente da m/m 100 a m/m 40, dello sviluppo di circa ml. 3700, che provvederà direttamente alla alimentazione del Capoluogo di Fontainemore e della Frazione Espaz.

La condotta alimenterà anche un serbatoio di compenso, sito a quota 891.81. A quota 841, in corrispondenza della progressiva 1569,70 circa sarà costruito un pozzetto in muratura in funzione di riduttore della pressione.

Dalla condotta principale, all'incirca alla progressiva 1400,70, si dipartirà la condotta secondaria dell'acquedotto, sempre in tubazione metallica, del diametro decrescente da m/m 50 a m/m 40, che alimenterà le Frazioni Coré, Barme, Colombit e Creux.

Le opere suddette dovranno, di massima, essere costruite in conformità del progetto richiamato al precedente art. 2.

Art. 4

Regolazione della portata

Il Comune subconcessionario dovrà costruire, alla presa, organi di misura totale della portata della sorgente Fornas e dovrà inserire sulla condotta principale di presa dell'acquedotto un verturimetro per la misura dell'acqua prelevata.

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di prescrivere le necessarie opere di modulazione qualora risulti un prelievo d'acqua superiore ai mod. 0,05 di subconcessione.

Art. 5

Garanzie da osservare

Saranno eseguite e mantenute a carico del Comune subconcessionario tutte le opere necessarie per attraversamenti di strade, canali, scoli, e simili, nonché per la difesa delle proprietà interessate dall'impianto, e ciò, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca durante i lavori, quanto se sarà accertato in seguito.

In tutti i punti in cui le livellette delle condotte addutrici dell'acqua presentino cambiamenti, sia altimetrici che planimetrici, si dovranno costruire opportuni blocchi di ancoraggio.

Per gli attraversamenti vari da parte delle condotte, il Comune subconcessionario dovrà provvedere alle necessarie opere di sicurezza e di igiene.

Art. 6

Condizioni particolari

Nell'interesse ed a tutela del patrimonio silvano, è fatto obbligo al Comune subconcessionario, prima di procedere ad opere di scavo, di chiedere la prescritta autorizzazione all'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione della Valle d'Aosta.

Il Comune subconcessionario è tenuto a lasciar defluire, a valle della propria presa di acqua della sorgente Fornas, la portata d'acqua della sorgente che eccede la portata di moduli 0,05 oggetto della subconcessione.

Nell'attuazione dei lavori e nell'esercizio dell'acquedotto, il Comune subconcessionario è tenuto ad attenersi alle norme tecnico-igieniche vigenti in materia di acquedotti, nonché alle norme che potranno essere prescritte dalla competente Autorità sanitaria.

Art. 7

Termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, il Comune subconcessionario dovrà iniziare i lavori entro mesi 12 dalla data del Decreto di subconcessione e dovrà portarli a termine entro mesi 30 dalla data stessa.

Art. 8

Collaudo dei lavori

Eseguita la visita di collaudo, l'Ufficio Regionale Acque e Miniere qualora non vi siano ragioni o eccezioni contrarie, potrà autorizzare l'esercizio dell'acquedotto, dandone atto nel certificato di collaudo. Qualora l'Ufficio predetto riconosca la necessità di ulteriori lavori o di modifiche a quelli esistenti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa, o meno, attuarsi l'esercizio dell'acquedotto.

Art. 9

Durata della subconcessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data del Decreto di subconcessione.

Art. 10

Canone

Trattandosi di derivazione per usi potabili ed igienici nessun canone è dovuto a termine dell'art. 9 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948 n. 4.

Art. 11

Pagamento e depositi

Il Comune subconcessionario, all'atto della firma del presente disciplinare, ha dimostrato con la produzione delle relative quietanze di aver effettuato alla Tesoreria della Regione Valle d'Aosta, presso la Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino, i versamenti delle seguenti somme:

a) L. 20.000 (ventimila) a titolo di cauzione, pari al minimo stabilito dall'art. 5, ultimo comma, della legge 21 dicembre 1961 n. 1501, come da quietanza n. ... in data ... . Tale somma sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione;

b) il pagamento di L. 10.000 (diecimila) per il contributo del quarantesimo del canone di cui all'art. 7, comma secondo, del Testo Unico sulle acque 11-12-1933 n. 1775, pari al minimo prescritto dall'art. 3 della legge 21-12-1961 n. 1501, come da quietanza n. ...in data ...

Art. 12

Richiamo a leggi e regolamenti

Il Comune subconcessionario è tenuto alla piena osservanza delle condizioni e norme del presente disciplinare, delle disposizioni del Testo Unico sulle acque, approvato con R.D. 11-12-1933 n. 1775, e delle relative norme regolamentari, nonché delle leggi regionali 8-11-1956 n. 4 e n. 5 in materia di acque pubbliche. È tenuto, altresì, all'osservanza delle prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art . 13

Domicilio legale

Per ogni effetto di legge, il Comune sub-concessionario elegge il proprio domicilio nella sede del Municipio di Fontainemore.

Aosta, lì

IL COMUNE SUBCONCESSIONARIO

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