Objet du Conseil n. 144 du 17 décembre 1959 - Verbale

OGGETTO N. 144/59 - PROPOSTA DI REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO REGIONALE, DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DELL'APPOSITA COMMISSIONE CONSILIARE DI STUDIO PER GLI AFFARI GENERALI E FINANZE.

Il Presidente, FILLIETROZ, dichiara aperta la discussione sull'oggetto n. 9 dell'ordine del giorno, concernente: "Proposta di regolamento interno per il funzionamento del servizio di Economato regionale da sottoporre all'esame dell'apposita Commissione consiliare di studio".

Richiama, in proposito, l'attenzione del Consiglio sulla seguente proposta di regolamento trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

---

REGOLAMENTO INTERNO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO, DEMANIO E PATRIMONIO (PROPOSTA DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DELL'APPOSITA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE)

ART. 1

Al servizio di economato spettano i compiti previsti dagli articoli 32 e 71 delle norme di cui alla legge regionale 28 luglio 1956 n. 3 e dal presente regolamento interno.

Al servizio di economato è addetto il seguente personale regionale il cui stato giuridico ed economico è disciplinato dalle norme sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale approvate con legge regionale 28 luglio 1956 n. 3 e successive norme modificative:

- Ragioniere Economo

- Ragioniere di 2a classe

- Applicato di 1a classe

- Applicato di 2a classe

- Geometra di 2a classe (addetto al servizio manutenzione e amministrazione di beni immobili della Regione).

ART. 2

L'Economato regionale provvede al pagamento in contanti delle seguenti spese:

a) minute spese d'ufficio di importo singolo non superiore alle Lire

b) spese per la manutenzione ed il funzionamento degli automezzi;

c) spese per riparazione e manutenzione dei mobili e dei locali d'ufficio di importo non superiore alle Lire

d) competenze fisse al personale incaricato addetto alla pulizia dei locali ed uffici;

e) spese per l'acquisto di carta bollata e di marche da bollo per uso degli Uffici regionali;

f) spese per la bollatura dei mandati di pagamento e dei registri delle deliberazioni;

g) spese postali, telegrafiche e telefoniche;

h) salari agli operai giornalieri e saltuari;

i) sussidi urgenti di assistenza a persone bisognose e sussidi a favore dell'infanzia illegittima;

l) anticipazioni per indennità di missione ad Amministratori regionali, a funzionari della Regione e di altri uffici e servizi di interesse regionale, previa autorizzazione dell'Assessore competente.

ART. 3

Per provvedere al pagamento delle spese di cui al precedente articolo 2, salvo rendiconti documentati da presentarsi almeno ogni trimestre, per l'approvazione delle spese da parte della Giunta, sono anticipati all'Economo fondi nella misura stabilita dalla Giunta regionale sino ad un ammontare massimo di Lire sei milioni.

ART. 4

Con motivate deliberazioni della Giunta regionale possono essere, di volta in volta, disposti speciali accreditamenti o anticipazioni di fondi, salvo rendiconti documentati, per il pagamento delle seguenti spese previamente approvate e liquidate dalla Giunta:

a) premi e spese per mostre e concorsi vari locali;

b) spese per partecipazione della Regione a mostre di carattere nazionale o interregionale;

c) indennità per danni e occupazione di terreni per la costruzione o la sistemazione straordinaria di strade;

d) sussidi e premi deliberati e liquidati dalla Giunta.

ART. 5

L'Economo non può dar corso a pagamenti di somme che risultino eccedenti gli importi degli accreditamenti disposti a suo favore, per le varie spese e deve entro tre mesi rendicontare e documentare i pagamenti di somme effettuate sui fondi economali, al fine di ottenerne l'approvazione e il reintegro dei fondi.

ART. 6

In caso di assenza o di impedimento del Ragioniere Economo, il servizio di Economato è affidato provvisoriamente ad altro funzionario dell'Ufficio Ragioneria, con provvedimento del Presidente e su proposta del Ragioniere Capo.

ART. 7

Il servizio di economato deve provvedere agli atti, proposte di sua competenza per l'espletamento dei seguenti compiti, in conformità alle disposizioni approvate dalla Giunta regionale o dall'Assessore alle Finanze:

a) compilazione e aggiornamento degli inventari dei beni mobili della Regione, provvedendo alle necessarie variazioni;

b) compilazione e aggiornamento degli inventari dei beni immobili della Regione e degli Istituti dipendenti dalla Regione;

c) vigilanza sulla conservazione dei locali e dei mobili di proprietà della Regione;

d) acquisto, riparazione e trasporto dei mobili e dei materiali dell'Amministrazione regionale;

e) acquisto di oggetti di cancelleria, di stampati e di pubblicazioni occorrenti ai vari uffici e servizi;

f) rinnovazione delle divise e oggetti di vestiario da assegnare al personale salariato;

g) acquisto, rinnovazione e manutenzione del materiale occorrente per la manutenzione e la pulizia interna di locali e uffici;

h) vendita di oggetti e di materiali fuori uso;

i) controllo e liquidazione delle spese postali, telegrafiche e telefoniche;

l) amministrazione ordinaria di beni mobili ed immobili di proprietà di dementi ricoverati a carico della Regione, in base a decreti emessi dalla competente autorità giudiziaria;

m) rinnovazione polizze e pagamento dei premi per le assicurazioni contro gli incendi degli stabili nonché per i danni e i rischi relativi agli automezzi della Regione;

n) conservazione e assegnazione ai vari uffici degli stampati, della carta, degli oggetti di cancelleria, dei mobili, delle uniformi per il personale salariato, delle macchine da scrivere e calcolatrici, dei duplicatori, degli apparecchi di riproduzione di copie di atti, di apparecchiature tecniche varie e di quanto altro possa occorrere per il funzionamento dei vari uffici;

o) vigilanza affinché il materiale mobile in dotazione ai vari uffici sia mantenuto in buono stato e non sia trasferito da un servizio ad un altro senza preventivo benestare dell'Economato regionale.

ART. 8

Alle piccole spese economali, per la fornitura di stampati e di materiale vario e di consumo, necessario per il normale funzionamento dei servizi regionali provvede il servizio Economato, in base a preventive offerte di prezzi da richiedersi alle varie Ditte fornitrici e mediante rilascio di buoni o lettere di ordinazione vistati dall'Assessore alle Finanze.

Gli inviti a presentare offerte di forniture saranno fatti a Ditte e Società notoriamente idonee e in grado di far fronte, con puntualità e precisione, agli impegni cui aspirano, nei modi, nei tempi e con le garanzie necessarie.

Per le spese relative ad ordinazioni di importo superiore alle Lire l'Economato provvederà a rilasciare gli ordini di acquisto in seguito a preventivi di spesa approvati dalla Giunta regionale.

ART. 9

L'Economato regionale custodisce e registra le somme e i titoli costituenti cauzioni provvisorie e depositate a garanzia dalle Imprese e dai privati partecipanti a gare di appalto, indette dalla Regione.

ART. 10

È vietato all'Economato regionale di ricevere in custodia, ad altro titolo, denaro, oggetti e valori di proprietà privata e nell'interesse esclusivo di privati senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore alle Finanze.

L'Economato regionale non può tenere altre gestioni di fondi non previste espressamente dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

ART. 11

Per ciascuna gestione di fondi affidatagli, l'Economato regionale deve tenere apposita scrittura contabile a' sensi di legge e sotto il controllo del Dirigente all'Assessorato alle Finanze, nonché secondo le eventuali speciali disposizioni scritte dell'Assessore alle Finanze.

ART. 12

L'ufficio gestione bilancio non può emettere mandati di pagamento concernenti spese per l'acquisto di materiale soggetto a iscrizioni in inventario se le relative fatture non sono corredate dal prescritto visto dell'Economato regionale attestante l'avvenuta registrazione e presa in carico di inventario del materiale acquistato.

ART. 13

Gli uffici consegnatari debbono fare segnalazione dei beni mobili divenuti inservibili all'Economato regionale affinché provveda agli atti e proposte di sua competenza per la riparazione o per la vendita.

ART. 14

La gestione e la manutenzione ordinaria dei beni immobili e mobili della Regione è affidata all'Economato regionale che, a mezzo dell'Ufficio demanio e patrimonio, provvede all'esecuzione dei piccoli lavori manutentivi non comportanti appalti o forniture di importo superiore alle Lire (che rientrano nella competenza dell'Assessorato dei Lavori Pubblici).

Il Geometra di 2a classe addetto al servizio demanio e patrimonio regionale provvede alla esecuzione degli anzidetti piccoli lavori di manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili della Regione avvalendosi di personale salariato addetto alla manutenzione degli stabili.

ART. 15

L'ammontare della cauzione da prestarsi dall'Economo regionale è stabilito con deliberazione della Giunta regionale in relazione all'entità della anticipazione di fondi economali approvata.

ART. 16

In relazione ai rischi e alle responsabilità derivanti dal maneggio di denaro previsto dal presente Regolamento sarà corrisposta all'Economo regionale una indennità mensile di rischio nella misura di Lire mensili lorde pari a Lire nette.

ART. 17

Alla fine di ogni esercizio finanziario sarà compilata dall'Economato la situazione del patrimonio mobiliare e immobiliare della Regione, da servire per la compilazione del conto patrimoniale della Amministrazione regionale.

ART. 18

Il Dirigente l'Assessorato alle Finanze, oltre alle verifiche periodiche normali, potrà disporre verifiche saltuarie alla cassa dell'Ufficio Economato, redigendone appositi verbali vistati dall'Assessore alle Finanze.

ART. 19

Il Ragioniere Economo, nella sfera delle sue attribuzioni e con il preventivo assenso del Segretario generale e del Ragioniere Capo, può eseguire presso altri Uffici indagini, verifiche e rilievi di dati presso i vari uffici e servizi dell'Amministrazione regionale.

---

L'Assessore COLOMBO premette che da tempo la Presidenza della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta sollecita l'Amministrazione regionale ad approvare il regolamento interno per il funzionamento del servizio di Economato regionale; fa quindi presente la necessità della elaborazione di uno schema di tale regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Propone, pertanto, che il Consiglio approvi la proposta di sottoporre all'esame della Commissione consiliare permanente di studio per gli Affari Generali e Finanze la bozza di regolamento già fatta predisporre dalla Giunta per facilitare il compito della Commissione.

Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta fatta dall'Assessore Colombo.

IL CONSIGLIO

ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentadue);

DELIBERA

di sottoporre all'esame della Commissione consiliare permanente di studio per gli Affari Generali e Finanze la soprariportata proposta di regolamento interno per il funzionamento del servizio di Economato regionale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio in una prossima adunanza.

______