Objet du Conseil n. 121 du 8 octobre 1959 - Verbale

OGGETTO N. 121/59 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO, DI TORINO, PER APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE D'AOSTA.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione, concernente la concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, per l'apertura di credito in conto corrente a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Il Consiglio regionale nell'adunanza del 7 agosto 1959, con deliberazione n. 99, ha stabilito di prestare la garanzia fideiussoria della Regione per il periodo di un anno dal 9 agosto 1959 all'8 agosto 1960 presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, nell'interesse e a favore della locale Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive Lire 300.000.000 (trecento milioni) per la concessione alla predetta Cooperativa di un accreditamento bancario utilizzabile in via continuativa per l'apertura di credito in conto corrente.

In merito alla sopracitata deliberazione consiliare il Sig. Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta, con lettera 29-8-1959, n. 2107 di prot., ha fatto i seguenti rilievi:

"Si restituisce, non vistata, la unita copia della deliberazione consiliare n. 99, in data 7 volgente, confermando i rilievi formulati in sede di esame di provvedimenti precedentemente adottati in ordine alle garanzie fideiussorie a favore del Consorzio Produttori di Fontina e della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta; osservazioni che qui si riassumono:

1) il provvedimento adottato con semplice atto amministrativo è illegittimo, perché non trova fondamento in alcuna norma legislativa regionale, né nelle disposizioni della legislazione nazionale vigente rimasta immutata ed applicabile nell'ambito territoriale dello Stato;

2) il provvedimento è, soprattutto, illegittimo sotto il profilo della mancata sua approvazione con legge del Consiglio della Valle; legge da sottoporre al controllo di costituzionalità previsto dall'art. 31 dello Statuto speciale.

La illegittimità costituzionale si riscontra, giova rilevarlo, nella violazione dello Statuto valdostano per l'incompetenza del Consiglio ad emanare, con atti amministrativi, provvedimenti attinenti a materia attribuita espressamente alla potestà legislativa della Regione (violazione art. 2, lettera n, relativo all'incremento dei prodotti tipici della Valle e art. 3 - lettera a - dell'industria e commercio).

Infatti la garanzia fideiussoria fino alla concorrenza massima di complessive Lire 300.000.000 (trecento milioni) che concerne il settore dell'incremento del prodotto tipico valdostano, rientra indubbiamente nel settore dell'industria e commercio e per tale natura dev'essere approvata con legge, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto speciale che attribuisce al Consiglio le funzioni normative di competenza della Regione.

3) E' inoltre da osservare che il vincolo fideiussorio incondizionato, che si concede a favore di un Ente che esplica attività di commercio e senza alcuna garanzia da parte del medesimo, può esporre l'Amministrazione a nuovi, se pure eventuali, oneri finanziari, incidendo, per ciò stesso, sul bilancio e sul patrimonio della Regione.

Il provvedimento in esame non potrebbe, dunque, assumere che veste legislativa anche perché dovrebbe approvare la istituzione di apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio, con la indicazione dei mezzi di copertura (articolo 81 della Costituzione) in quanto rientrerebbe nella materia della finanza regionale, disponendo di oneri e variazioni allo stato di previsione della spesa.

Con l'occasione si richiama quanto è stato rilevato con lettera 19 agosto 1959, n. 0592".

In merito ai rilievi formulati dal Sig. Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta con la soprariportata lettera si fa presente quanto segue:

a) sul punto 1" -: risulta che altri Enti pubblici locali, quali Provincie, Comuni e Camere di Commercio, hanno concesso fideiussioni per rilevanti importi adottando, ovviamente, atti amministrativi (non avendo gli Enti stessi potestà normativa) soggetti al normale controllo delle competenti Autorità di tutela.

Risulta, ad esempio, che la pratica per la realizzazione dell'autocamionabile della Cisa è stata avviata a soluzione: partecipano alla impresa Enti del turismo, Amministrazioni provinciali, Camere di Commercio, Comuni delle provincie di Massa e Carrara, Parma e La Spezia. Concluse le operazioni per il finanziamento dell'opera alla quale lo Stato contribuisce largamente - saranno iniziati i lavori.

I finanziamenti della provincia di Massa e Carrara sono:

- Amministrazione provinciale: 105 milioni di azioni e 239.400.000 di fideiussioni;

- Comune di Massa: 55 milioni di azioni e 193 milioni 700.000 di fideiussioni;

- Comune di Carrara: 29 milioni di azioni e 148 milioni 200.000 di fideiussioni;

- Comune di Aulla: 4.200.000 di azioni e 23 milioni 900.000 di fideiussioni;

- Comune di Comano: 680.000 di azioni e 3 milioni 876.000 di fideiussioni;

- Comune di Montignoso: 2.600.000 di azioni e 14.820.000 di fideiussioni;

- Comune di Licciana: 2.100.000 di azioni e 11 milioni 970.000 di fideiussioni;

- Comune di Villafranca: 2.020.000 di azioni e 11.514.000 di fideiussioni;

- Comune di Casola: 1.080.000 di azioni e 32 milioni 178.000 di fideiussioni;

- Comune di Pontremoli: 5.680.000 di azioni e 32.178.000 di fideiussioni;

- Camera di Commercio di Massa Carrara: 42 milioni di azioni e 100.800.000 di fideiussioni.

I predetti Enti locali hanno adottato regolari deliberazioni sia per la sottoscrizione di azioni che per la concessione di fideiussioni. La Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Massa e Carrara, i cui provvedimenti sono soggetti al controllo del Ministero dell'Industria e Commercio, ha ottenuto dal Ministero stesso, come risulta dalle allegate copie di atti, l'approvazione della deliberazione concernente la concessione della fideiussione, senza alcuna eccezione circa la legittimità della deliberazione.

Va anche tenuto presente:

1) che l'Amministrazione regionale, a' sensi dell'articolo 12 - capoversi n. 7 e n. 11 del D.L.L. 7 settembre 1945, n. 545, ha competenza amministrativa in materia di valorizzazione dei prodotti locali e per la difesa dei prodotti tipici della Valle, nonché nelle materie e servizi che le leggi vigenti conferiscono alla Provincia;

2) che a' sensi dell'articolo 11 del D.L.C.P.S. 23 dicembre 1946. n. 532, i compiti demandati alla soppressa Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, di Aosta, sono stati devoluti all'Amministrazione della Valle.

b) sul punto 2° -: si osserva che, a' sensi del primo comma dell'articolo 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, "la Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salvo quella attribuite ai Comuni e agli altri Enti locali dalle leggi della Repubblica".

Ne deriva che, nell'adottare i provvedimenti di sua competenza nelle materie previste agli articoli 2 e 3 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, il Consiglio regionale, - che è un organo avente non soltanto funzioni legislative ma anche funzioni amministrative, - deve adottare la forma dell'atto legislativo solo per i provvedimenti che hanno intrinseca natura legislativa e la forma dell'atto amministrativo (deliberazione) per gli atti che hanno natura amministrativa.

c) sul punto 3°- si concorda in merito alla opportunità di prevedere con quali mezzi di copertura si intenda far fronte alle eventuali spese che potrebbero derivare a carico del bilancio della Regione in seguito alla concessione della fideiussione.

Quanto sopra premesso ed al fine di addivenire con la maggior possibile sollecitudine alla concessione della fideiussione a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle di Aosta, tenuto conto che il rilascio di tale fideiussione si rende particolarmente urgente ed interessa la vasta categoria degli agricoltori valdostani e dei produttori di fontina nonché l'economia agricola della Regione,

Si propone

che il Consiglio regionale approvi l'allegato disegno di legge regionale, concernente la concessione della garanzia fideiussioria della Regione presso l'Istituto San Paolo di Torino a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta in relazione agli articoli 2 lettera n), 3 lettera f), 4 e 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

LEGGE REGIONALE N. - GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO, PER APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE D'AOSTA.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

E' autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione per il periodo di un anno, dal 1° novembre 1959 al 31 ottobre 1960, presso l'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, nell'interesse e a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive Lire trecentomilioni per la concessione alla predetta Cooperativa di un accreditamento bancario utilizzabile in via continuativa con apertura di credito in conto corrente per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.

ART. 2

La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle di Aosta, di sottoporre le proprie contabilità e operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli disposti dalla Giunta regionale nonché di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte dell'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.

ART. 3

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale.

ART. 4

Le spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti saranno approvate e finanziate con deliberazioni della Giunta regionale, con imputazione al capitolo 138 ("Spese e contributi per la difesa dei prodotti tipici") del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1959 - 30 giugno 1960, con eventuali integrazioni dello stanziamento iniziale (lire ventimilioni) del capitolo stesso mediante prelievi dal capitolo 41 del bilancio stesso e con storni di fondi da altri capitoli di spesa del bilancio, nonché con imputazione all'istituendo capitolo di spesa del bilancio di previsione per il prossimo esercizio finanziario corrispondente al sopracitato capitolo 138.

ART. 5

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

COPIA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA

Provincia di Massa e Carrara

Prot. n. 8657 /XVII-9 Carrara, 9 settembre 1959

Allegati n. uno

Egr. Sig. SEGRETARIO GENERALE della Regione Autonoma della Valle di Aosta

AOSTA

Risposta al foglio n. 12609/4 del 3 corrente

OGGETTO: Sottoscrizione di azioni e concessione di fidejussione: copia delle relative deliberazioni.

Come da Sua richiesta Le rimetto l'acclusa deliberazione che è già stata approvata dall'organo tutorio (Ministero Industria e Commercio - Direzione Generale del Commercio - Ispettorato V - foglio n. 222824 del 30-7-1959).

Ricambio distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Fto Dr. Carlo Sorbelli)

COPIA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA

Provincia di Massa e Carrara

ATTI DELLA GIUNTA

Deliberazione n. 10/233

Seduta n. 6 del 24 giugno 1959

OGGETTO: AUTOCAMIONALE DELLA CISA - IMPEGNO FINANZIARIO PER L'AUMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA E PER LA PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONI.

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore diciassette e trenta nella sede camerale, in Carrara;

Si è riunita, con le formalità di legge, LA GIUNTA CAMERALE, sotto la presidenza del Signor Comm. Rag. Gastone DAZZI, presidente, e con l'assistenza del Segretario Generale della Camera Sig. Cav. Dott. Carlo SORBELLI, Segretario, presenti i membri Sigg.:

- Cav. Uff. Dott. Ing. Ugo GIORGI, in rappresentanza degli industriali;

- Avv. Silvano FERRARI, in rappresentanza dei commercianti;

- Per. Agr. Pietro BARBIERI, in rappresentanza degli agricoltori;

- Dott. Antelio PADOLECCHIA, in rappresentanza delle attività marittime;

- Dott. Riccardo GORI, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

- Cav. Uff. Amerigo DEL FIANDRA, in rappresentanza degli artigiani.

Assente giustificato il Sig. Cav. Ercole SARTI, in rappresentanza dei lavoratori.

...Omissis...

Deliberazione n. 10/233 - AUTOCAMIONALE DELLA CISA - IMPEGNO FINANZIARIO PER L'AUMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA E PER LA PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONI.

Su relazione del PRESIDENTE:

Atteso che a seguito di precedenti deliberazioni n. 269 del 24-10-1951 (approvata con ministeriale n. 344234 del 17-1-1952); n. 266 del 9-7-1955 (approvata con ministeriale n. 238776 del 17-8-1955); n. 29 /495 del 16-12-1958 (approvata con ministeriale n. 215775 del 6-2-1959); l'Ente camerale ebbe a sottoscrivere azioni del capitale sociale dell'Autocamionale della Cisa S.p.A. per un importo totale di Lire 3.500.000 pari a n. 700 azioni di valore nominale di L. 5.000 cadauna;

Considerato che in vista della esigenza di addivenire al sollecito inizio del piano di lavori della progettata ed approvata Autostrada "Autocamionale della Cisa per la direttissima Milano-Roma-Mezzogiorno" è stato predisposto ed approvato dall'Assemblea Generale della Sociale Autocamionale della Cisa S.p.A. un dettagliato piano finanziario;

Considerato che nel detto piano a cui hanno dato l'adesione gli Enti pubblici delle provincie di Parma, La Spezia, Massa e Carrara e delle regioni interessate alla costruenda arteria stradale, è prevista la elevazione del capitale sociale a Lire 2.500.000.000 (duemiliardi cinquecentomilioni), che, unitamente al contributo statale di Lire 6 miliardi e 80 milioni, ed a Lire 12.920.000.000 (dodicimiliardi novecentoventimilioni), ricavo di prestiti obbligazionari a lungo e breve termine, consente il pieno finanziamento dell'opera in parola;

Considerato che l'intero sforzo finanziario relativo al capitale sociale deve essere sopportato dagli Enti pubblici, sia per gli obblighi loro imposti dallo statuto sia per assicurare la osservanza degli artt. 6 e 8 della convenzione con l'ANAS;

Visto il piano per il finanziamento dell'opera, tronco Fornovo-Pontremoli, trasmesso alla predetta S.p.A., piano che prevede per la Camera di Commercio di Massa e Carrara (inclusa fra gli enti della Cat. A, quale zona di massimo interesse) l'assegnazione di una quota di finanziamento, per l'adeguamento del capitale sociale, di Lire 42.000.000 (quarantaduemilioni), versabili in 4 anni, nonché la prestazione di fidejussione generica chirografaria a lungo termine (per prestiti obbligazionari) di Lire 75.600.000 (settantacinquemilioni seicentomila) e di fidejussione generica chirografaria (per prestiti a medio e breve termine e per conti correnti) di Lire 26.400.000 (ventiseimilioni quattrocentomila);

Rilevata la somma importanza dell'opera e l'interesse preminente che la sua realizzazione rappresenta per la nostra provincia e per il suo sviluppo e potenziamento economico;

LA GIUNTA

visto l'art. 2410 del Codice Civile;

vita la legge 21 maggio 1955, n. 463;

visto il Testo Unico approvato con R.D. 20-9-1934, n. 2011;

visto il D.L.L. 21-9-1944, n. 315;

esaminato l'andamento finanziario degli ultimi bilanci ed avanzate previsioni su quello che potrà essere, in base ad attendibili elementi, il gettito dell'imposta generale nel quadriennio 1960-1963;

rilevato, in base a dette previsioni, come il nuovo onere richiesto, risultante alquanto gravoso per le finanze camerali, potrà essere più agevolmente sopportato se, come appare consentito, si procederà nei prossimi esercizi finanziari, ad un ritocco dell'attuale aliquota d'imposta camerale, sempre restando al disotto della misura massima autorizzata con R.D. 31 ottobre 1941, n. 1418;

DELIBERA

1) di elevare la propria partecipazione al capitale della S.p.A. Autocamionale della Cisa per direttissima Milano-Roma-Mezzogiorno da Lire 3.500.000 (tremilioni cinquecentomila) a Lire 42.000.000 (quarantaduemilioni);

2) di iscrivere nel bilancio preventivo a partire dall'esercizio 1960 e per quattro anni (1963 compreso) al Capitolo 31 (acquisto di titoli diversi della categoria "Movimento di capitali" lo stanziamento di Lire 9.625.000 (novemilioni seicentoventicinquemila) pagabili a trimestralità posticipate, quale aumento della propria partecipazione al capitale sociale della S.p.A. "Autocamionale della Cisa" per la costruenda autostrada camionale della Cisa per la direttissima Milano-Roma-Mezzogiorno;

3) di inserire nell'elenco degli impegni poliennali del preventivo dell'esercizio 1960, in corso di preparazione, l'impegno di cui sopra;

4) di concedere:

a) fidejussione generica chirografaria al prestito obbligazionario che verrà emesso dalla Società "Autocamionale della Cisa" fino a concorrenza di L. 75.600.000 (settantacinquemilioni seicentomila);

b) fidejussione generica chirografaria fino all'importo di Lire 25.200.000 (venticinquemilioni duecentomila) per i prestiti a breve scadenza secondo quanto previsto dal piano generale;

5) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero Industria e Commercio per la prescritta approvazione.

... Omissis ...

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

F.to C. Sorbelli F.to G. Dazzi

Per copia conforme all'originale in atti d'ufficio.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Carlo Sorbelli

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L'Assessore FOSSON illustra la relazione soprariportata ed informa che la deliberazione consiliare n. 99 del 7-8-1959, con cui veniva concessa la cennata garanzia fideiussoria della Regione a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta è stata restituita, non vistata, dal Presidente della Commissione di Coordinamento, con il rilievo che il provvedimento dovrebbe essere adottato con una legge regionale e non con un atto amministrativo (deliberazione).

Comunica che la Giunta, pur non concordando su tale rilievo, per le ragioni esposte nella relazione, ha tuttavia predisposto il disegno di legge soprariportato che articola quanto è stato già deliberato dal Consiglio con la citata deliberazione.

Informa che anche la prima deliberazione assunta dalla passata Amministrazione regionale in data 20-3-1959 (oggetto n. 26) per l'intervento finanziario della Regione a favore del Consorzio Produttori e della Cooperativa Produttori Latte e Fontina era stata restituita, non vistata, dal Presidente della Commissione di Coordinamento, con invito ad emanare apposita legge regionale per la concessione di interventi finanziari a favore dei predetti due Enti economici.

Fa presente che l'articolo 3 del disegno di legge in esame deve essere completato con l'aggiunta del seguente nuovo capoverso:

"Il Presidente della Giunta regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria su conforme parere della Giunta regionale".

Osserva che si tratta di una clausola che è già stata inserita nella convenzione stipulata, a suo tempo, fra l'Istituto Bancario S. Paolo e l'allora Presidente della Giunta Avvocato Bondaz.

Il Consigliere BORDON fa la seguente dichiarazione:

"Per coerenza alla posizione da me assunta nella seduta del 7 agosto 1959 (oggetto n. 99) e perché ritengo che la concessione della sola fideiussione non è sufficiente, dichiaro che mi asterrò dall'esprimere il mio voto sulla proposta della Giunta".

Il Consigliere BERTHOD dichiara di associarsi alla dichiarazione del Consigliere Bordon.

Il Presidente FILLIETROZ, constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge regionale in discussione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed approvazione, articolo per articolo, del disegno di legge di cui dà lettura.

Articolo 1

Si dà atto che l'articolo 1 (uno) è approvato dal Consiglio senza discussione e ad unanimità di voti favorevoli, con l'astensione di due Consiglieri (Consiglieri presenti 33 - votanti 31 - astenutisi dalla votazione i Consiglieri BORDON e BERTHOD).

Articolo 2

Il Consigliere BONDAZ, premette di essere dell'avviso che la concessione della garanzia fideiussoria a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta dovrebbe essere concessa con un semplice atto amministrativo e non già con una legge regionale. Conferma, però, che la precedente deliberazione consiliare n. 26 del 20-3-1959, richiamata dall'Assessore Fosson, era stata restituita, non vistata, dal Presidente della Commissione di Coordinamento, con invito a adottare una legge regionale per la concessione della garanzia fideiussoria.

Passando quindi all'esame dell'articolo 2, osserva che, mentre nel precedente articolo 1 viene autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione per il periodo di un anno, nell'articolo 2 la concessione stessa viene subordinata alla condizione che la Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta sottoponga le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli regionali nonché trasmetta alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.

Ritiene che si dovrebbe, conseguentemente, stabilire che la fideiussione verrebbe a decadere il giorno in cui la Cooperativa venisse meno agli obblighi sopra menzionati.

L'Assessore FOSSON precisa che la clausola menzionata è stata concordata tra l'Amministrazione regionale, l'Istituto Bancario San Paolo e la Cooperativa Produttori Latte e Fontina ed informa che la Cooperativa ha trasmesso in questi giorni all'Assessorato all'Agricoltura il primo elenco nominativo dei predetti conferenti fontina.

Il Presidente della Giunta, MARCOZ, rileva che, qualora la Cooperativa non ottemperasse alla clausola menzionata, la Regione sarebbe tutelata dalla disposizione aggiuntiva testè proposta dall'Assessore Fosson, quale secondo comma dell'articolo 3, con la quale si stabilisce che il Presidente della Giunta è autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, su conforme parere della Giunta regionale.

Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con l'astensione dei Consiglieri BORDON e BERTHOD (Consiglieri presenti: 31; Consiglieri votanti: 29).

Articolo 3

Si dà atto che l'articolo 3 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli con l'astensione dei Consiglieri BORDON e BERTHOD (Consiglieri presenti: 31; votanti: 29), con l'aggiunta del seguente nuovo capoverso:

"Il Presidente della Giunta regionale, è altresì autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, su conforme parere della Giunta regionale".

Articoli 4 e 5

Si dà atto che gli articoli 4 e 5 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con l'astensione dei Consiglieri BORDON e BERTHOD (Consiglieri presenti: 31; votanti: 29).

Il Presidente, FILLIETROZ, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del disegno di legge regionale nel suo complesso.

IL CONSIGLIO

richiamata la deliberazione consiliare n. 99, del 7 agosto 1959, ed a parziale modifica di quanto già stabilito con la deliberazione medesima;

veduti gli articoli 2 lettera n), 3 lettera f), 4 e 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4;

con voti favorevoli ventinove, espressi con votazione segreta (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventinove; astenutisi dalla votazione i Consiglieri BORDON e BERTHOD; Scrutatori i Consiglieri BARONE Luigi, DUJANY Cesare e MACHET Mario);

DELIBERA

di approvare, ai sensi degli articoli 2 lettera n), 3 lettera f), 4 e 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, la seguente legge regionale recante norme per la concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto San Paolo, di Torino, a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta:

Disegno di legge regionale n. 6

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE ... N. ... - GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO, PER L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE D'AOSTA.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

E' autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione per il periodo di un anno, dal 1° novembre 1959 al 31 ottobre 1960, presso l'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, nell'interesse ed a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle di Aosta, con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive Lire trecento milioni per la concessione alla predetta Cooperativa di un accreditamento bancario utilizzabile in via continuativa con apertura di credito in conto corrente per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.

ART. 2

La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità e operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli disposti dalla Giunta regionale nonché di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte dell'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.

ART. 3

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, su conforme parere della Giunta regionale.

ART. 4

Le spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti saranno approvate e finanziate con deliberazioni della Giunta regionale, con imputazione al capitolo 138 ("Spese e contributi per la difesa dei prodotti tipici") del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario l° luglio 1959 - 30 giugno 1960, con eventuali integrazioni dello stanziamento iniziale (lire venti milioni) del capitolo stesso mediante prelievi dal capitolo 41 del bilancio stesso e con storni di fondi da altri capitoli di spesa del bilancio, nonché con imputazione all'istituendo capitolo di spesa del bilancio di previsione per il prossimo esercizio finanziario corrispondente al sopracitato capitolo 138.

ART. 5

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

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