Objet du Conseil n. 44 du 21 mars 1959 - Verbale
OGGETTO N. 44/59 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME DI INTEGRAZIONE SULLA COMPOSIZIONE DEI COMITATI DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE AUTONOME DELLE STAZIONI DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO.
L'Assessore al Turismo, BORDON, riferisce al Consiglio in merito al disegno di legge regionale recante norme di integrazione sulla composizione dei Comitati di Amministrazione delle Aziende Autonome delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo, disegno di legge trasmesso in copia - con allegata seguente relazione - ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
---
I Comitati di Amministrazione delle Aziende Autonome delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo sono costituiti come segue a' sensi dell'arti colo 8 del Regio Decreto Legge 15 aprile 1926 n. 765, modificato dall'articolo 6 della legge 29-1-1934 n. 321 e dall'articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 28-6-1955 n. 630:
1) da un Presidente, nominato dal Prefetto della Provincia, sentito il parere del Presidente dell'Ente Provinciale per il Turismo;
2) da un rappresentante dell'Ente Provinciale per il Turismo (N.B.: in Valle d'Aosta: da un rappresentante dell'Assessorato regionale al Turismo, a' sensi dell'art. 9 del Decreto L. C. P. S. 23-12-1946 n. 532 e degli articoli 60 e 64 delle norme sui servizi della Regione, approvate con legge regionale 28-7-1956 n. 3);
3) da un rappresentante del Touring Club Italiano;
4) da due membri, uno Ingegnere e l'altro Medico, designati dal Consiglio Provinciale di Sanità;
5) da un rappresentante del commercio, da un rappresentante degli alberghi e pensioni e da un rappresentante degli industriali locali, scelti dal Prefetto fra una terna di nomi rispettivamente designati dalle tre Associazioni Sindacali giuridicamente riconosciute per gli appartenenti alle accennate categorie ed aventi competenza territoriale sul Comune, sede della Stazione di cura, soggiorno e turismo;
6) da un rappresentante del Sindaco.
I membri dei predetti Comitati durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
In considerazione delle particolari esigenze delle località turistiche montane in Valle d'Aosta, si ritiene opportuno che a far parte dei predetti Comitati di Amministrazione siano chiamati anche i rappresentanti delle locali Società o Associazioni delle Guide Alpine e dei Maestri di sci, ove esistano, nonché un rappresentante - quale Vice Presidente - designato dall'Assessore regionale al Turismo.
In relazione a quanto previsto all'articolo 51 dello Statuto speciale della Regione, salvo quanto stabilito dalla legge regionale 31 maggio 1956 n. 2 e dalla seguente proposta di legge regionale, fino a quando la Regione non avrà disciplinato con proprie leggi la materia riguardante l'ordinamento e il funzionamento delle Aziende Autonome delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo valdostane, continueranno ad applicarsi in Valle d'Aosta le norme delle leggi statali riguardanti la materia stessa, comprese quelle concernenti i compiti, la finanza e la contabilità delle Aziende Autonome delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo.
Per quanto concerne la finanza, va rilevato che fra le varie entrate delle Aziende Autonome di soggiorno e cura vanno pure tenute presenti le entrate derivanti dai contributi annui statali da ripartire e da erogare dal Ministero dell'Interno, sentito il Commissariato al Turismo, sull'apposito fondo globale del 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici, a' sensi dell'articolo 30 della legge 29-12-1949 n. 958.
In relazione a quanto sopra, si sottopone all'esame e alla approvazione del Consiglio regionale il seguente disegno di legge regionale allegato.
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE N. : Norme di integrazione sulla composizione dei Comitati di Amministrazione delle Aziende Autonome delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
A far parte dei Comitati di Amministrazione delle Aziende Autonome delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo nel territorio della Valle d'Aosta sono chiamati anche i seguenti membri, oltre a quelli già previsti dall'articolo 8 del Regio Decreto Legge 15 aprile 1926 n. 765, modificato dall'art. 6 della Legge statale 29 gennaio 1934, n. 321 e dall'articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 28-6-1955 n. 630:
1) un Vice Presidente, designato dall'Assessore regionale al Turismo;
2) un rappresentante per ciascuna delle Società o Associazioni locali, ove esistano, delle Guide Alpine e dei Maestri di sci.
ART. 2
I Presidenti dei Comitati di Amministrazione delle Aziende Autonome delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo valdostane sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, sentito l'Assessore regionale per il Turismo.
ART. 3
I Comitati di Amministrazione delle Aziende Autonome delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo valdostane sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito l'Assessore regionale al Turismo.
I membri dei predetti Comitati di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
ART. 4
Salvo quanto stabilito dalla legge regionale 31 maggio 1956 n. 2 e dalla presente legge, fino a quando la Regione non avrà disciplinato con proprie leggi la materia riguardante l'ordinamento e il funzionamento delle Aziende Autonome delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo valdostane, continueranno ad applicarsi in Valle d'Aosta le norme delle leggi statali riguardanti la materia stessa, comprese quelle concernenti i compiti, la finanza e la contabilità delle Aziende Autonome delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo.
ART. 5
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delta Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
---
L'Assessore BORDON illustra la relazione ed il disegno di legge soprariportati e informa che alcuni Comitati di Amministrazione funzionano con difficoltà, fin dalla loro costituzione, anche per ragioni di carattere locale.
Accenna, a titolo di esempio, al Comune di Valtournanche, rilevando che, di fatto, vi sono in detto Comune due Aziende autonome che hanno la loro sede, rispettivamente, una nel Capoluogo e l'altra al Breuil.
Precisa che l'esistenza di due distinte Aziende è giustificata dal fatto che le predette due località, che distano notevolmente una dall'altra, hanno necessità e problemi completamente diversi da risolvere.
Riferisce che ufficialmente, però, in Valtournanche vi è una sola Azienda Autonoma di cura, soggiorno e turismo regolarmente costituita, il cui Presidente deve presiedere i Comitati di Amministrazione delle Aziende Autonome di fatto del Capoluogo e del Breuil.
Comunica che è stata rilevata l'opportunità che il Presidente dell'Azienda sia affiancato da due Vice Presidenti, che dovrebbero assumersi rispettivamente la responsabilità amministrativa, nel caso specifico, uno dell'Azienda Autonoma del Capoluogo di Valtournanche e l'altro di quella del Breuil.
Passando, quindi, al punto 2) dell'articolo 1 del disegno di legge, rileva che sin dal 1954 sono stati invitati a prendere parte alle riunioni dei Comitati di Amministrazione delle Aziende Autonome delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo i rappresentanti delle guide e dei maestri di sci; ritiene che ciò sia giusto perché dette categorie hanno un peso determinante per le Stazioni di cura, soggiorno e turismo; fa presente che tali rappresentanti hanno, però, soltanto voto consultivo.
Comunica che, allorquando si è trattato di provvedere al rinnovo dei Comitati di Amministrazione, scaduti per compiuto quadriennio, dette categorie dichiararono che non avrebbero più accettato di far parte dei Comitati di Amministrazione delle Aziende Autonome se non con voto deliberativo.
Conclude significando che, per le ragioni esposte, la Giunta propone di chiamare a far parte dei Comitati di Amministrazione delle Aziende Autonome delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo, i seguenti nuovi membri:
1) un Vice Presidente, designato dall'Assessore regionale al Turismo;
2) un rappresentante per ciascuna delle Società o Associazioni locali, ove esistano, delle guide alpine e dei maestri di sci.
Il Consigliere SAVIOZ rileva che, includendo nei Comitati di Amministrazione "un Vice Presidente, designato dall'Assessore regionale al Turismo", la Regione verrebbe ad interferire maggiormente nella vita delle Aziende Autonome e, conseguentemente, si verrebbe a limitare l'autonomia di tali Enti.
Dichiara di essere, pertanto, contrario alla proposta di cui si tratta.
Richiama, quindi, l'attenzione del Consiglio sul fatto che il gettito dell'imposta di soggiorno viene tutt'ora riscosso dallo Stato e successivamente ripartito, per legge, fra vari Enti (O.N.M.I., Ente provinciale del Turismo, Comuni e Aziende Autonome di cura, soggiorno e turismo).
Osserva che sarebbe più giusto che i proventi dell'imposta di soggiorno riscossi in Valle d'Aosta fossero riscossi dalla Regione, o devoluti alla Regione, e da questa ripartiti a favore delle Aziende di Soggiorno dei Comuni in cui viene pagata l'imposta di soggiorno.
Il Vice Presidente, PASQUALI, comunica di condividere le perplessità espresse dal Consigliere Savioz circa la composizione dei Comitati di Amministrazione delle Aziende e dichiara di essere dello avviso che occorra limitare l'intervento del Governo regionale nei settori periferici.
Fa presente che il settore del turismo è troppo delicato, per cui occorre lasciare alle Aziende Autonome l'impressione di poter fare qualche cosa di loro iniziativa.
Afferma che le Aziende Autonome debbono essere considerate delle collaboratrici della Regione nel settore del turismo e che è necessario evitare che peggiori e si estenda la situazione. esistente già oggi, per la quale nessuno vuole più fare niente, perché tutti pensano che tanto vi è il Governo regionale che provvede in ogni campo.
L'Assessore ARBANEY, riferendosi alla dizione del punto 2) dell'articolo 1 "un rappresentante per ciascuna delle Società o Associazioni locali, ove esistano, delle guide alpine e dei maestri di sci", rileva che in un Comune potrebbero esservi più società di guide alpine o di maestri di sci e che, mantenendo tale dizione, potrebbe sembrare che ogni Società o Associazione locale abbia diritto ad un suo rappresentante nel Comitato di Amministrazione dell'Azienda Autonoma di cura, soggiorno e turismo.
Il Consigliere BARMASSE esprime l'avviso che il provento dell'imposta di soggiorno non dovrebbe venire ripartito fra vari Enti, ma dovrebbe essere devoluto totalmente alle Aziende Autonome di cura, soggiorno e turismo, per il miglioramento dell'attrezzatura turistica locale.
L'Assessore BORDON comunica che le varianti da apportarsi alla composizione dei Comitati di Amministrazione delle Aziende Autonome delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo, sono state formulate e proposte al Consiglio non già per sua iniziativa personale, ma dietro suggerimento di alcune Aziende Autonome che funzionano con difficoltà e dalla stessa Azienda Autonoma di Valtournanche.
Riferisce in merito a tali difficoltà e fa presente che l'unica disposizione che permette di ovviarvi consiste nel nominare un Vice Presidente per il Comitato di Amministrazione di Valtournanche e un altro per quello del Breuil, fermo restando che entrambi i predetti Comitati continueranno ad essere presieduti dallo stesso Presidente.
Osserva che le perplessità del Consigliere Savioz e del Vice Presidente Pasquali non hanno ragione di essere per vari motivi che illustra, e rileva che le proposte fatte sono dettate esclusivamente dalla necessità di mettere in grado di funzionare i Comitati di Amministrazione delle Aziende di cura e soggiorno che attualmente lasciano a desiderare.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, propone di apportare le seguenti modifiche al testo dell'art. 1:
- sostituzione al punto 1° (un Vice Presidente, designato dall'Assessore regionale al Turismo) della parola "designato" con la parola "proposto";
- sostituzione al punto 2° (un rappresentante per ciascuna delle Società o Associazioni locali, ove esistano, delle guide alpine e dei maestri di sci) delle parole "per ciascuna delle", "delle", "dei" con la parola "di", rilevando che la formulazione definitiva di tale dizione sarebbe, quindi, la seguente: "un rappresentante di Società o Associazioni locali, ove esistano, di guide alpine e di maestri di sci".
Chiarisce che le modifiche proposte al punto 2° si rendono necessarie affinché non vi sia dubbio che a far parte dei Comitati di Amministrazione delle Aziende Autonome delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo è chiamato un unico rappresentante di tutte le Società o Associazioni di guide alpine e di maestri di sci che possono esservi in una stessa località e non già un rappresentante per ogni Società o Associazione locale.
Propone, infine, che siano soppressi gli articoli due e tre, ritenendo che tali articoli siano pleonastici, in quanto non fanno altro che ripetere le disposizioni legislative statali.
Il Consigliere SAVIOZ ritiene che l'approvazione di norme di integrazione sulla composizione dei Comitati di Amministrazione delle Aziende Autonome delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo, non rivesta carattere di urgenza e dichiara di essere, quindi, dell'avviso, - anche per dissipare le perplessità di alcuni Consiglieri, - che la questione sia studiata dalla Commissione consiliare di studio per l'Industria Alberghiera, prima che il Consiglio si pronunci sulle norme legislative di integrazione sulla composizione dei Comitati di Amministrazione delle Aziende Autonome di cui al disegno di legge in discussione.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, illustra le ragioni per cui ritiene opportuno che il Consiglio approvi il disegno di legge di cui si tratta con le modificazioni sopra proposte all'articolo 1 e con soppressione degli articoli 2 e 3.
L'Assessore BORDON dichiara di non essere d'accordo sulla proposta di rinvio fatta dal Consigliere Savioz, anzitutto perché non occorre che la questione sia sottoposta al vaglio della Commissione consiliare per l'Industria Alberghiera, in quanto è già sin dal 15 agosto 1958 che la pratica è allo studio, ed in secondo luogo perché urge, per le ragioni esposte, che il Consiglio approvi norme per l'integrazione della composizione dei Comitati di Amministrazione delle Aziende Autonome, in modo che possa essere chiamato a far parte dei Comitati stessi un Vice Presidente, proposto dall'Assessore regionale al Turismo, e un rappresentante di Società o Associazioni locali, ove esistano, di guide alpine e di maestri di sci.
Comunica che, come l'Azienda Autonoma di Valtournanche, vi sono altre Aziende Autonome che funzionano con difficoltà e accenna a quelle di Ayas e di Gressoney (Gressoney St. Jean e Gressoney La Trinité).
Chiede quindi al Presidente, Pareyson, di voler porre ai voti, per l'approvazione da parte del Consiglio, il disegno di legge di cui si tratta.
Il Consigliere SAVIOZ ribadisce le ragioni per cui ritiene necessario che il disegno di legge sia esaminato attentamente dalla Commissione consiliare per l'Industria Alberghiera prima di essere sottoposto all'approvazione del Consiglio e avverte che, in caso di non accoglimento della sua proposta, i Consiglieri del gruppo social-comunista si asterranno dalla votazione.
Il Presidente, PAREYSON, invita il Consiglio a pronunciarsi sulla proposta della Giunta di continuare la discussione del disegno di legge in questione e di sottoporre all'approvazione del Consiglio, seduta stante, detto disegno di legge.
Il Consigliere SAVIOZ, a nome dei Consiglieri del gruppo social-comunista, fa la seguente dichiarazione di voto:
"Noi dichiariamo di votare contro questa proposta, per il semplice motivo che non ci è stato dato il tempo necessario per poterla discutere in Commissione".
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, PAREYSON, accerta e comunica che il Consiglio, a maggioranza di voti (ventidue) favorevoli, ha approvato la proposta della Giunta (Consiglieri presenti: trentuno; Consiglieri astenutisi dalla votazione: Ing. PASQUALI e Signora PERRUCHON Maria Celeste vedova CHANOUX; Consiglieri favorevoli: ventidue; Consiglieri contrari: sette, del gruppo social-comunista).
Il Consiglio prende atto.
Il Presidente, Pareyson, constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale, invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione per alzata di mano dei singoli articoli del disegno di legge:
Articolo 1 - Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio, - con voti favorevoli ventidue e voti contrari sette (Consiglieri del gruppo social-comunista), astenutisi dalla votazione i Consiglieri PASQUALI e PERRUCHON Maria Celeste vedova CHANOUX -, nel seguente testo modificato come da proposta del Presidente della Giunta, Bondaz:
"A far parte dei Comitati di Amministrazione delle Aziende Autonome delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo nel territorio della Valle d'Aosta sono chiamati anche i seguenti membri, oltre a quelli già previsti dall'articolo 8 del regio decreto legge 15 aprile 1926 n. 765, modificato dall'articolo 6 della legge statale 29 gennaio 1934 n. 321 e dallo articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 28-6-1955 n. 630:
1) un Vice Presidente, proposto dall'Assessore regionale al Turismo;
2) un rappresentante di Società o Associazioni locali, ove esistano, di guide alpine e maestri di sci".
Il Presidente, Pareyson, ricorda che, come da proposta del Presidente della Giunta, Bondaz, gli articoli 2 e 3 sono stati soppressi e che, quindi, gli articoli ex 4 e 5 diventano gli articoli 2 e 3.
Si dà atto che gli articoli 2 (ex articolo 4) e 3 (ex articolo 5) sono approvati dal Consiglio senza modificazioni con voti favorevoli ventidue e voti contrari sette (Consiglieri del gruppo social-comunista), astenutisi dalla votazione i Consiglieri PASQUALI e PERRUCHON Maria Celeste vedova CHANOUX.
Il Presidente, Pareyson, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, con il sistema delle palline bianche e nere, per l'approvazione del disegno di legge regionale nel suo complesso.
IL CONSIGLIO
veduti gli articoli 2, 31 e 51 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
con voti favorevoli ventidue e voti contrari sette, espressi mediante votazione segreta (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventinove; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: PASQUALI e PERRUCHON Maria Celeste vedova CHANOUX; scrutatori i Consiglieri Signori: DUGUET Rinaldo, LAURENT Giuseppe e NICCO Anselmo);
DELIBERA
di approvare la seguente legge regionale recante norme di integrazione sulla composizione dei Comitati di Amministrazione delle Aziende Autonome delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo:
Disegno di legge regionale n. 3
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA LEGGE REGIONALE N. : NORME DI INTEGRAZIONE SULLA COMPOSIZIONE DEI COMITATI DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE AUTONOME DELLE STAZIONI DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A far parte dei Comitati di Amministrazione delle Aziende Autonome delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo nel territorio della Valle d'Aosta sono chiamati anche i seguenti membri, oltre a quelli già previsti dall'articolo 8 del regio decreto legge 15 aprile 1926 n. 765, modificato dall'articolo 6 della legge statale 29 gennaio 1934 n. 321 e dall'articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955 n. 630:
1) un Vice Presidente, proposto dall'Assessore regionale al Turismo;
2) un rappresentante di Società o Associazioni locali, ove esistano, di guide alpine e di maestri di sci.
Art. 2
Salvo quanto stabilito dalla legge regionale 31 maggio 1956 n. 2 e dalla presente legge, fino a quando la Regione non avrà disciplinato con proprie leggi la materia riguardante l'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende Autonome delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo valdostane, continueranno ad applicarsi in Valle d'Aosta le norme delle leggi statali riguardanti la materia stessa, comprese quelle concernenti i compiti, la finanza e la contabilità delle Aziende Autonome delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo.
Art. 3
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
---
Si dà atto che l'adunanza viene sospesa alle ore dodici e minuti trenta e rinviata alle ore quindici.
______
