Objet du Conseil n. 108 du 6 octobre 1958 - Verbale
OGGETTO N. 108/58 - ISTITUZIONE DI UNA CATTEDRA CONVENZIONATA DI DIRITTO REGIONALE PRESSO LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di istituzione di una Cattedra convenzionata di diritto regionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, nella seduta del 18 marzo 1958, ha formulato il seguente voto:
"Il Presidente della Giunta regionale Aostana, celebrando il decennale dell'Autonomia regionale della Valle d'Aosta, ha auspicato che si costituissero delle Cattedre di diritto regionale nelle Università italiane.
La Facoltà sottolinea la notevole importanza che ha assunto in Italia il diritto regionale, anche valutato puramente come diritto positivo nei problemi giuridici generali e speciali che esso presenta; la Facoltà auspica, quindi, che la Valle d'Aosta voglia finanziare mediante Cattedra convenzionata questo insegnamento nell'Università di Torino; essa dà mandato al Preside e al Rettore di fare i passi necessari, prendendo contatti con le Autorità della Valle d'Aosta, in vista di questa realizzazione".
La Giunta regionale ha esaminato il soprariportato voto nell'adunanza dell'11 luglio 1958, sottolineando l'opportunità della istituzione di una Cattedra convenzionata di diritto regionale presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino.
La istituzione di tale Cattedra assume un particolare significato in questo anno in cui si è celebrato il decennale della promulgazione dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta.
In data 11 luglio 1958 il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, "in considerazione della importanza che ha assunto in Italia il diritto regionale, in considerazione anche del fatto che l'Università di Torino è l'Università naturale della Valle d'Aosta, Regione a Statuto particolare", ha deliberato che negli elenchi degli insegnamenti complementari dei corsi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche sia incluso, con modifica di Statuto, il "diritto regionale", ed ha rinnovato il voto già espresso nella seduta del 18 marzo 1958, perché la Valle d'Aosta voglia finanziare, mediante Cattedra convenzionata, detto insegnamento nell'Università di Torino.
Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione della Università degli Studi di Torino, con deliberazioni rispettivamente in data 14-6-1958 e in data 21-7-1958, hanno esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per la istituzione mediante convenzione di un posto di Professore di ruolo destinato all'insegnamento del "diritto regionale".
Per l'istituzione del suddetto posto è prevista una spesa annua di Lire 2.800.000, oltre a Lire 560.000 destinate a costituire uno speciale fondo per provvedere ad eventuale trattamento economico dalla cessazione dal servizio spettante al titolare del posto di professore di ruolo di cui si tratta.
La durata della convenzione da stipulare con l'Università degli Studi di Torino è prevista in anni 20; con decorrenza dalla data di nomina presso l'Università degli Studi di Torino del Professore titolare della Cattedra di diritto regionale, e si intenderà tacitamente rinnovata per un uguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza a mezzo di lettera raccomandata.
Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
1°) di approvare l'assunzione a carico regionale della spesa per l'istituzione di una Cattedra convenzionata per l'insegnamento del diritto regionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, alle condizioni della sottoriportata stipulanda convenzione;
2°) di approvare la stipulazione tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e la Università degli Studi di Torino della sotto-riportata convenzione, per l'istituzione di un resto di Professore di ruolo per l'insegnamento del diritto regionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino;
3°) di approvare la relativa spesa a carico regionale, prevista in annue Lire 3.360.000 (tre milioni trecentosessanta mila), da finanziare per l'esercizio finanziario in corso sullo stanziamento del capitolo 149 "Spese, contributi e sussidi ad Enti, a Istituzioni superiori universitarie, ad Istituzioni culturali e per iniziative culturali e scientifiche varie" e per i futuri esercizi su appositi istituendi capitoli di spesa;
4°) di dare mandato all'Avv. Vittorino Bondaz, nella sua qualità di Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, per la firma, a nome e per conto della Regione, della convenzione di cui si tratta.
(Omissis: segue Convenzione, riportata in calce alla deliberazione).
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Il Presidente della Giunta, BONDAZ, ricorda che, già celebrando il decennale dell'autonomia regionale della Valle d'Aosta, aveva auspicato che si costituissero delle cattedre di diritto regionale nelle Università degli Studi italiane.
Informa che, in seguito a trattative svolte presso l'Università degli Studi di Torino, la Valle d'Aosta ha la possibilità di istituire, prima fra le Regioni autonome italiane, una cattedra convenzionata per l'insegnamento del diritto regionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino.
Precisa che l'istituzione della predetta cattedra comporta l'assunzione, a carico regionale, della spesa relativa, che in un primo tempo, era prevista, come precisato nella relazione, in annue Lire 3.360.000.
Riferisce che, in seguito ad una recentissima disposizione del Ministero del Tesoro, tale spesa è stata elevata, secondo quanto comunicatogli dal Rettore dell'Università degli Studi di Torino con lettera i data 25 settembre 1958, alla somma globale di Lire 3.600.000, di cui Lire 600.000, pari al 20%, destinate alla costituzione di uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio del titolare del posto.
Il Consigliere SAVIOZ dichiara che i Consiglieri della sinistra concordano pienamente sulle proposte della Giunta, anche se la spesa annua che la Regione viene ad assumere a suo carico per l'istituzione di una cattedra convenzionata per l'insegnamento del diritto regionale presso l'Università degli Studi di Torino sia alquanto rilevante.
Auspica che altre iniziative del genere vengano attuate affinché l'insegnamento del diritto regionale assurga al suo degno posto negli studi universitari.
Il Consigliere DUJANY pone in rilievo che l'istituzione della sopramenzionata cattedra convenzionata per l'insegnamento del diritto regionale è l'attuazione dell'auspicio già formulato dal Presidente della Giunta, Bondaz, in occasione della celebrazione del decennale dell'autonomia valdostana.
Esprime l'augurio che la cattedra venga assegnata ad un Professore che abbia una competenza specifica in materia di diritto regionale e che tale nuova materia sia studiata dai giovani con particolare interesse.
Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte della Giunta.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dal Presidente della Giunta, BONDAZ, e concordando sulla sua proposta, in relazione alla lettera in data 25-9-1958, prot. n. 6472, del Rettore dell'Università degli Studi di Torino;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trenta);
Delibera
1°) di approvare l'assunzione a carico regionale della spesa per l'istituzione di una Cattedra convenzionata per l'insegnamento del diritto regionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, alle condizioni della sottoriportata stipulanda convenzione;
2°) di approvare la stipulazione tra la Regione autonoma della Valle d'Aosta e la Università degli Studi di Torino della sotto-riportata convenzione, per l'istituzione di un posto di Professore di ruolo per l'insegnamento del diritto regionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino;
3°) di approvare la relativa spesa a carico regionale, prevista in complessive annue Lire 3.600.000 (tre milioni seicento mila), da finanziare per l'esercizio finanziario in corso sullo stanziamento del capitolo 149 "Spese, contributi e sussidi ad Enti, a Istituzioni superiori universitarie, ad Istituzioni culturali e per iniziative culturali e scientifiche" e per i futuri esercizi su appositi istituendi capitoli di spesa;
4°) di dare mandato all'Avv. Vittorino Bondaz, nella sua qualità di Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, per la firma, a nome e per conto della Regione, della convenzione di cui si tratta:
CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DI UN POSTO DI PROFESSORE DI RUOLO PER L'INSEGNAMENTO DEL DIRITTO REGIONALE PRESSO LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
L'anno .............................. addì .................................. del mese di ...................... alle ore ................... in ..................
Innanzi a me dott. Filippo Edoardo Strumia, di Martino, Direttore di sezione, e funzionario delegato ai rogiti con decreto rettorale in data 10 gennaio 1946;
Alla presenza dei signori:
.................................
.................................
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io sottoscritto ufficiale rogante sono certo:
Premesso
a) che il Presidente della Giunta regionale aostana, celebrando il decennale dell'autonomia regionale della Valle d'Aosta, ha auspicato che si costituiscano cattedre di diritto regionale nelle Università italiane;
b) che il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Torino, nell'adunanza del giorno 18 marzo 1958, dopo aver sottolineato la notevole importanza che ha assunto in Italia il diritto regionale, anche valutato puramente come diritto positivo nei problemi giuridici generali e speciali che esso presenta, ha auspicato che la Valle d'Aosta voglia finanziare, mediante cattedra convenzionata, questo insegnamento nella Università di Torino;
c) che lo stesso Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, nell'adunanza del giorno 11 luglio 1958, "in considerazione dell'importanza che ha assunto in Italia, il diritto regionale, in considerazione anche del fatto che l'Università di Torino è la Università naturale della Valle d'Aosta, Regione a Statuto particolare", ha deliberato che negli elenchi degli insegnamenti complementari dei corsi di laurea in giurisprudenza ed in scienze politiche sia incluso, con modifica di Statuto, il "Diritto regionale", ed ha rinnovato il voto, già espresso nella seduta del 18 marzo 1958, perché la Valle di Aosta voglia finanziare, mediante cattedra convenzionata, detto insegnamento nella Università di Torino;
d) che il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, nell'adunanza del giorno ............., ha deliberato di ............;
e) che il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Torino, con deliberazioni rispettivamente in data 14 giugno 1958 e in data 21 luglio 1958, hanno esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per la istituzione, mediante convenzione, di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento del "diritto regionale";
TUTTO CIO' PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Presso la Università degli Studi di Torino, è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di Giurisprudenza, e con le norme dell'art. 63, comma 2°, e dell'art. 100, comma 2°, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. D. 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, un posto di professore di ruolo, riservato all'insegnamento di "diritto regionale";
Art. 2
La Regione autonoma della Valle d'Aosta si obbliga a versare, in due rate semestrali, uguali ed anticipate, alla Università degli Studi di Torino, per il mantenimento del posto di ruolo di "diritto regionale", di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, il contributo annuo di Lire tre milioni (L. 3.000.000), pari all'importo della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.
Art. 3
La Regione autonoma della Valle d'Aosta si obbliga, inoltre, per tutto il periodo della durata della convenzione, ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa, a versare alla Università degli Studi di Torino, oltre a quanto indicato nell'articolo precedente, la somma annua di Lire seicentomila (L. 600.000), pari al 20% di quella di Lire 3 milioni indicata come spesa media annua prevista per un posto di professore di ruolo universitario, destinata a costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi, nel caso in cui lo stesso abbia a cessare dal servizio, entro o dopo i primi venti anni di durata della presente convenzione, maturando il diritto al trattamento medesimo.
La Regione autonoma della Valle d'Aosta si obbliga, altresì, a corrispondere la suddetta percentuale del 20% anche sul nuovo maggiore contributo che essa sia obbligata a versare alla Università degli Studi di Torino, a norma del successivo art. 4, in seguito ad eventuali, futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari. La decorrenza di quest'ultimo aumento dovrà essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.
Art. 4
Qualora, in seguito a miglioramenti disposi per legge, il trattamento economico (stipendio, carovita ed indennità varie) del professore titolare della cattedra di diritto regionale, di cui all'art. 1, dovesse superare l'ammontare totale dei contributi di cui agli articoli 2 e 3, la Regione autonoma della Valle d'Aosta si obbliga a versare il proprio contributo nella misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto suddetto.
L'aumento del contributo decorrerà dal Giorno nel quale si è determinato, per effetto del provvedimento, il maggiore costo del mantenimento del posto.
Art. 5
La presente convenzione si intenderà decaduta:
a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7;
b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 4, al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso;
c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo, e in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.
In tutti e tre i casi suddetti, il posto di professore di ruolo di diritto regionale si intenderà senz'altro soppresso, e il titolare della cattedra cesserà immediatamente dal servizio.
Art. 6
L'Università degli Studi di Torino si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato:
a) a versare annualmente allo Stato lo ammontare complessivo degli emolumenti effettivi dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento di diritto regionale, compresi i relativi oneri fiscali, nonché l'ammontare delle ritenute, che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra;
b) a destinare a dotazione della cattedra predetta la somma che rimanga disponibile, una volta eseguito il versamento allo Stato per i titoli di cui alla precedente lettera a);
c) a versare allo Stato, annualmente, la somma di Lire seicento mila (L. 600.000), che le verrà corrisposta dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta, in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 3 della presente convenzione, eventualmente maggiorata della somma di cui al secondo comma dello stesso articolo, con esonero della Università stessa da ogni altro obbligo e responsabilità.
Art. 7
La presente convenzione, che è subordinata all'approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione, avrà vigore per venti anni, con decorrenza dalla data di nomina presso la Università degli Studi di Torino del Professore titolare della cattedra di diritto regionale, e si intenderà tacitamente rinnovata per un eguale periodo di tempo, ove non sia denunciata da una delle parti contraenti, almeno un anno prima della sua scadenza, a mezzo di lettera raccomandata.
Art. 8
La presente convenzione, che è fatta nell'interesse dell'Università degli Studi di Torino, sarà registrata in esenzione della tassa relativa, ai sensi dell'art. 55 del T. U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. D. 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
Non si dà lettura degli allegati, perché le parti, con il mio consenso, vi rinunciano, dichiarando di averne esatta conoscenza.
Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante, viene letto, presenti i testi, ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'amministrazione della Università degli Studi di Torino.
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