Objet du Conseil n. 106 du 6 octobre 1958 - Verbale

OGGETTO N. 106/58 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO REGIONALE DI IGIENE E PROFILASSI.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, MASCHIO, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di approvazione del Regolamento per il funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi, proposta trasmessa in copia, con allegata relazione, ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE SUL REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI IGIENE E PROFILASSI.

La Commissione consiliare ha approntato dopo alcune riunioni e presenta all'approvazione del Consiglio il testo del Regolamento per il funzionamento del Laboratorio di Igiene e Profilassi.

Il Regolamento, che si compone di 47 articoli, è essenzialmente tecnico ed è stato compilato seguendo lo schema del regolamento vigente presso l'ex Amministrazione provinciale di Aosta, adattandolo alla particolare situazione dell'ordinamento regionale.

Esso consta di due parti:

La prima tratta della istituzione del Laboratorio, dei compiti e delle mansioni da svolgere dalle due Sezioni medico-micrografica e chimica, dei rapporti con le Autorità Sanitarie e Amministrative della Regione, con gli Enti e privati richiedenti prelievi o analisi a scopo di accertamento igienico-sanitario o di vigilanza annonaria.

La seconda tratta delle attribuzioni e dei lavori del personale addetto al Laboratorio sempre in rapporto alle attività tecniche dallo stesso espletate, mentre per quanto riguarda l'ordinamento giuridico e lo stato economico viene fatto riferimento alla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

F.to: Prof. Dr. Giovanni Maschio

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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO REGIONALE DI IGIENE E PROFILASSI - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO GENERALE DEL LABORATORIO

Art. 1

È istituito nella Regione Valle d'Aosta, con sede nel Capoluogo, il Laboratorio Regionale di Igiene e Profilassi a' termini dell'art. 82 del T.U. delle leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 2

Il Laboratorio è costituito da due Sezioni: l'una medico-micrografica con annesso servizio di accertamento diagnostico per malattie infettive e sociali; l'altra chimica.

Le due Sezioni sono coordinate nelle loro funzioni e sono così costituite:

A) SEZIONE MEDICO-MICROGRAFICA:

Un Direttore, un preparatore, un inserviente.

B) SEZIONE CHIMICA:

Un Direttore, un preparatore, un inserviente.

Le due Sezioni hanno, inoltre, in comune, due Vigili sanitari per la disinfezione e per la vigilanza igienica in rapporto ai bisogni dei Comuni della Regione.

Art. 3

Presso la Sezione Medico-micrografica istituito un "Centro Profilattico", provvisto di idonei locali per la conservazione del materiale necessario per le disinfezioni e le disinfestazioni, nonché di un servizio automontato che consenta di far giungere il più rapidamente possibile l'azione profilattica in tutti i Comuni della Regione.

Il Centro esplica anche un regolare servizio per l'esecuzione delle vaccinazioni profilattiche, ad integrazione di quelle obbligatorie per i Comuni.

Ai servizi del Centro Profilattico, che dipende dal Medico Regionale, deve attendere il preparatore della sezione medico-micrografica con l'aiuto dei Vigili sanitari.

Art. 4

Al Laboratorio Regionale di Igiene e Profilassi, salva la competenza amministrativa dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, sovraintende il Medico Regionale, il quale ne vigila e ne controlla il regolare funzionamento tecnico, determina l'impiego del personale e le particolari indagini che debbono eseguirsi, coordinando e indirizzando l'attività delle due Sezioni del Laboratorio.

Art. 5

Il Medico Regionale vigila sul coordinamento del servizio di vigilanza igienica e di profilassi affidate ai Vigili sanitari del Laboratorio con il servizio che per legge spetta ai Comuni, a mente del vigente T. U. delle Leggi Sanitarie.

Gli Ufficiali Sanitari dei Comuni si avvalgono del Laboratorio Regionale per l'esercizio della vigilanza igienica e della profilassi, secondo le istruzioni impartite dal Medico Regionale.

Art. 6

Le spese di impianto e di esercizio del Laboratorio Regionale sono per un terzo a carico dell'Amministrazione regionale e pei due terzi sono ripartite fra i Comuni in ragione della popolazione. La ripartizione di tali spese è fatta dall'Amministrazione regionale. Agli effetti di tale ripartizione il coefficiente della popolazione dei Comuni obbligati al contributo è quello risultante dall'ultimo censimento generale.

Art. 7

È in facoltà del Ministero dell'Interno di valersi, in qualunque tempo, dell'opera del Laboratorio Regionale per le eventuali esigenze dei servizi di profilassi generale, salvo il rimborso all'Amministrazione regionale delle spese relative.

Art. 8

Il Laboratorio Regionale di Igiene e Profilassi è obbligato a soddisfare alle richieste dell'Ufficiale Sanitario del Capoluogo della Regione per il servizio di competenza dell'Ufficiale Sanitario stesso, mettendo anche, ove sia possibile, a sua disposizione, i Vigili sanitari laddove se ne presenti la urgente necessità in rapporto agli speciali bisogni del Capoluogo.

È data in ogni caso facoltà al Medico Regionale di disporre dei Vigili sanitari addetti al Laboratorio per i bisogni contingenti dei Comuni della Regione.

Art. 9

Il Laboratorio deve essere costantemente provveduto della suppellettile tecnica necessaria ai servizi di istituto.

I Direttori delle due Sezioni debbono tempestivamente segnalare all'Assessore competente le necessità relative alla rispettiva Sezione al fine di assicurare il buon funzionamento dei servizi.

Art. 10

Il Laboratorio Regionale di Igiene e Profilassi eseguisce qualsiasi saggio sulle sostanze alimentari e sugli altri generi, oggetti e prodotti che interessano l'igiene pubblica, al fine di giudicare della natura loro e di riconoscere le alterazioni e le sofisticazioni. Compie ricerche batteriologiche, microscopiche, cliniche e di polizia sanitaria, nonché tutte quelle altre ricerche che possono, comunque, riguardare la applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze sull'igiene e sulla sanità pubblica. La Sezione medico-micrografica deve, in particolare, provvedere a conservare il vaccino antivaioloso e ogni altro materiale vaccinico e sierologico ed a trasmetterlo ai singoli Comuni secondo le istruzioni del Medico Regionale.

Art. 11

Il Laboratorio Regionale di Igiene e Profilassi è tenuto a soddisfare gratuitamente alle richieste: dell'Amministrazione regionale ed Istituti dipendenti, del Medico Regionale, degli Ufficiali Sanitari dei Comuni della Regione, nell'esclusivo interesse della vigilanza igienica e della salute pubblica.

Art. 12

Le analisi proposte dai Medici Condotti e Veterinari Condotti nell'interesse dell'igiene e della sanità pubblica, per essere esenti dall'applicazione delle tariffe stabilite per le prestazioni a favore di privati, debbono essere richieste dall'Ufficiale Sanitario del relativo Comune. Gli Ufficiali Sanitari debbono, peraltro, astenersi dal richiedere prestazioni gratuite del Laboratorio nei casi non previsti dall'articolo precedente, sotto pena di addebitamento delle spese nella misura stabilita dalla tariffa per le prestazioni a favore di privati.

Art. 13

Il Laboratorio può compiere analisi e ricerche nell'interesse privato di Enti. o cittadini. Per le indagini di interesse privato, eseguite nel Laboratorio Regionale, è dovuto un compenso a carico dei richiedenti da versarsi all'Amministrazione regionale. La misura del compenso e i casi per i quali è dovuto sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 14

Per ogni analisi o ricerca non compresa nelle voci della tariffa in vigore, la tassa sarà stabilita, di volta in volta, dal Direttore della Sezione competente, in analogia alla tariffa in vigore per analisi corrispondenti.

Speciali tariffe verranno deliberate dalla Giunta regionale a favore di Enti mutualistici, con i quali sono stipulate particolari convenzioni.

Art. 15

Il materiale annonario inviato dagli Ufficiali Sanitari per l'analisi chimica va prelevato, a norma di legge, in campioni suggellati con il timbro del Comune e portanti indicazioni precise per l'identificazione; deve essere accompagnato dal verbale di prelevamento. In caso di mancata redazione o presentazione del verbale di prelevamento ed in caso di inosservanza delle disposizioni previste dalle leggi vigenti per il prelevamento dei campioni, l'analisi non sarà eseguita.

Art. 16

Il materiale clinico deve essere contenuto in recipienti di vetro o di porcellana ben puliti e ben tappati, avvolti in parecchi strati di ovatta e chiusi in scatole di legno, di metallo o in astuccio indeformabile.

Le teste dei cani sospetti rabbiosi debbono essere avvolte in panno ben inzuppato di soluzione fenica al 5%.

Art. 17

I richiedenti un'analisi o una ricerca debbono presentare un campione di materiale da sottoporre all'esame, convenientemente prelevato ed in quantitativo sufficiente. Debbono, inoltre, dichiarare le proprie generalità ed il luogo di dimora, la provenienza del materiale da esaminare, il genere della ricerca da effettuarsi, aggiungendo quelle indicazioni che servono a precisare le ragioni delle indagini.

Tutte le spese per le spedizioni dei campioni, quelle per imposte di consumo, ecc., sono a carico dei richiedenti.

Art. 18

Per ogni prelevamento di campioni di acqua per uso potabile che si vogliano sottoporre all'analisi chimica e batteriologica, bisogna stendere apposito verbale e redigere una relazione sulla natura del bacino imbrifero e sulle condizioni della località ove il prelevamento si effettua.

Art. 19

Quando il risultato delle analisi di sostanze alimentari e di bevande, prelevate dai Vigili sanitari o inviate dagli Ufficiali Sanitari previo regolare prelevamento, sia tale per cui al venditore, detentore o distributore della medesima venga accertata la contravvenzione a qualche disposizione di legge o di regolamento, il contravventore dovrà corrispondere all'Amministrazione regionale il compenso stabilito dalla tariffa per l'analisi praticata, senza pregiudizio delle penalità comminate per la contravvenzione commessa.

Qualora la competente Autorità ritenesse di dover assolvere con la formula più ampia (inesistenza di reato) il presunto contravventore, questi avrà diritto al rimborso della somma pagata per l'analisi di cui sopra, sempreché presenti regolare domanda di rimborso.

Art. 20

I Direttori di Sezione del Laboratorio possono respingere i campioni presentati, qualora siano in quantità inferiore a quella prescritta dalle tariffe o siano in condizioni tali da rendere inutili o incerti i risultati dell'analisi.

PERSONALE DEL LABORATORIO

ATTRIBUZIONI E DOVERI

Art. 21

Ciascun Direttore:

a) vigila sul regolare funzionamento della rispettiva Sezione, tanto per la parte tecnica e amministrativa, quanto per la parte disciplinare;

b) risponde della buona conservazione del materiale, dei preparati e di tutta la d'azione della Sezione;

c) propone all'Assessore tutti í provvedimenti necessari per il buon funzionamento del servizio, informandone il Medico Regionale;

d) cura, sotto la sua personale responsabilità, che siano eseguite con esattezza e sollecitudine le indagini di cui è richiesto;

e) è personalmente responsabile dei giudizi relativi alle analisi eseguite e deve firmarne i referti.

Art. 22

I Direttori hanno facoltà di intraprendere, con il consenso dell'Assessore, quelle indagini e ricerche che credono opportune per lo studio delle condizioni igieniche e sanitarie locali, per il perfezionamento dei metodi di analisi relativi, curando di sottoporre all'approvazione della Giunta regionale gli studi e proposte per eventuali provvedimenti.

Art. 23

Fermo il disposto dell'art. seguente, i Direttori di Sezione del Laboratorio debbono, alla fine di ogni semestre, presentare al Medico Regionale una relazione riassuntiva di tutto il lavoro compiuto nella rispettiva. Sezione, indicandovi i Comuni ispezionati dai dipendenti Vigili sanitari, i campioni prelevati, le analisi effettuate, i risultati ottenuti e tutto quanto interessa il servizio.

Copia di tale relazione semestrale dovrà pure essere inviata all'Assessore.

Art. 24

Quando dalle analisi eseguite per interesse pubblico e per conto di privati si rilevi la necessità di provvedimenti a tutela dell'igiene e della sanità pubblica, il Direttore di Sezione del Laboratorio dovrà sporgere regolare denuncia all'Autorità competente, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Della denuncia dovrà tempestivamente darsi comunicazione all'Assessore, al Medico Regionale, al Sindaco ed all'Ufficiale Sanitario del Comune di residenza del contravventore.

Qualora dall'esame dei campioni presentati da Enti o da privati risulti che una sostanza di uso alimentare, messa in commercio o somministrata ai dipendenti, è alterata o falsificata, il Direttore del Laboratorio competente deve avvertire del fatto l'Ufficiale Sanitario del Comune dal quale il campione proviene, prima di far conoscere al committente il risultato dell'analisi.

Art. 25

I Direttori delle Sezioni del Laboratorio debbono conservare, per almeno tre mesi, una parte sufficiente di tutti i campioni non prontamente alterabili, per un eventuale ulteriore esame, munendoli delle indicazioni necessarie per la loro identificazione.

Art. 26

Nei casi in cui i Direttori delle Sezioni del Laboratorio siano incerti nel pronunciarsi riguardo alle conclusioni definitive di un esame o di una analisi eseguita, possono chiedere il concorso di altri Laboratori o di specialisti nelle singole materie, previa autorizzazione dell'Assessore e sentito il parere del Medico Regionale.

Art. 27

Per l'acquisto del materiale scientifico, dei libri, dei periodici, degli stampati, delle vetrerie, dei reattivi, degli attrezzi, degli animali da esperimento, per le riparazioni alle suppellettili, ecc., il Direttore di ciascuna Sezione deve fare motivata richiesta all'Assessore.

Per le diverse spese minute giornaliere i Direttori di Sezione si serviranno di appositi buoni a madre e figlia, da sottoporsi di volta in volta al visto dell'Assessore, mediante i quali l'inserviente incaricato potrà provvedere direttamente all'acquisto dell'occorrente.

Alla riparazione ed al rinnovamento del mobilio, delle suppellettili di arredamento ed alla manutenzione dei locali e al consumo di energia elettrica, di gas e di acqua potabile provvederà direttamente l'Amministrazione regionale, secondo le norme in uso per gli uffici regionali.

I Direttori delle Sezioni del Laboratorio sono tenuti responsabili della buona conservazione e custodia del materiale di arredamento esistente nella rispettiva Sezione e delle suppellettili scientifiche. Essi sono tenuti a denunciare, volta per volta, all'Assessore i danni verificatisi al materiale esistente nella Sezione, indicando se siano imputabili o meno a colpa del personale del Laboratorio; in difetto, i Direttori sono tenuti al risarcimento dei danni.

Art. 29

Il Geometra addetto all'Ufficio Demanio e Patrimonio deve tenere regolarmente aggiornato un inventario di tutto il materiale scientifico e di arredamento esistente nel Laboratorio, con quadri distinti per ciascuna Sezione, salvo per le minute vetrerie, il cui quotidiano uso porti ad un intenso consumo.

I Direttori di Sezione del Laboratorio debbono immediatamente trasmettere, per gli opportuni provvedimenti, tutte le fatture relative ad acquisti fatti per il Laboratorio al Geometra predetto, che dovrà vistarle per presa conoscenza.

I Direttori di Sezione ed il Geometra predetto saranno personalmente responsabili delle eventuali omissioni od irregolarità.

Art. 30

Le funzioni del Direttore della Sezione Medica del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi sono incompatibili con quelle di Ufficiale Sanitario e di Medico condotto.

Art. 31

I preparatori debbono tenere in perfetto ordine gli strumenti e gli apparecchi, disporre quanto può occorrere per le analisi e le esperienze, coadiuvare il Direttore di Sezione nell'esecuzione materiale delle loro mansioni e adottare in tutti i casi le precauzioni e le misure indispensabili e prudenziali allo scopo di evitare infortuni o incidenti dannosi.

Art. 32

I depositi previsti dalle tariffe per le analisi ad uso di Enti e di privati e riscossi dal Laboratorio, vengono versati sul conto corrente postale intestato all'Amministrazione regionale.

Art. 33

Il preparatore tiene, sotto la sorveglianza del Direttore di Sezione, un registro nel quale vengono riassunte tutte le richieste d'analisi secondo l'ordine della loro presentazione, nonché le relative operazioni tecniche.

Il registro contiene, in forma tabellare, le seguenti indicazioni:

1) numero di protocollo;

2) data di presentazione della richiesta;

3) nome del Comune, dell'Ente o della persona richiedente;

4) natura della sostanza da esaminare con il quesito proposto;

5) esposizione succinta dei risultati dello esame e delle conclusioni formulate;

6) data di trasmissione della risposta;

7) importo della tassa relativa (se dovuta);

8) osservazioni e, ove sia il caso, annotazioni sul concorso di altri Laboratori provinciali o di specialisti nella esecuzione della ricerca.

Art. 34

Gli inservienti hanno l'obbligo di provvedere all'apertura e alla chiusura degli uffici e alla regolare tenuta dei medesimi, alla pulizia dei locali, dei mobili e delle suppellettili, alla custodia dei campioni secondo le istruzioni dei Direttori, alla preparazione dee attrezzi, dei materiali e dei vasellami occorrenti per l'analisi e le esperienze, adottando in tutti i casi le precauzioni e le misure indispensabili e prudenziali allo scopo di evitare infortuni ed incidenti dannosi. Debbono rispondere con prontezza alle chiamate ed eseguire sollecitamente le commissioni che ricevono. Non possono assentarsi se non per eseguire incarichi ricevuti dai superiori nell'interesse del Laboratorio.

Gli inservienti ritirano dagli uffici postali e ferroviari le corrispondenze, i pacchi, i campioni, i vaglia e gli altri oggetti indirizzati al Laboratorio e li consegnano al rispettivo Direttore, curano l'immediata spedizione dei telegrammi e degli espressi, il recapito e l'impostazione dei pieghi, delle lettere, dei pacchi, ecc., ritirando le prove della effettuata spedizione o consegna.

Per il recapito di buste o involucri importanti, gli inservienti sono muniti di un apposito registro, sul quale raccolgono la firma della persona che li riceve.

Gli inservienti, quando sono in servizio, debbono portare la divisa loro fornita gratuitamente dall'Amministrazione regionale.

Art. 35

I Vigili sanitari autisti esercitano le funzioni ed eseguiscono gli incarichi loro assegnati dall'Assessore, dal Medico Regionale, dai Direttori di Sezione del Laboratorio per l'adempimento dei servizi e delle finalità devoluti dalle leggi vigenti al Laboratorio Regionale di Igiene e Profilassi. Essi vigilano sulle condizioni igieniche del suolo, degli aggregati urbani e rurali e delle abitazioni, sulla salubrità delle bevande e delle sostanze alimentari, sui mercati e sui pubblici esercizi. Compiono le ispezioni disposte dal Medico Regionale o dal Direttore della Sezione del Laboratorio Regionale e riferiscono agli stessi sui risultati degli accertamenti, sulle contestazioni fatte e sui provvedimenti attuati.

Vigilano, inoltre, sull'esecuzione delle misure disposte per la profilassi delle malattie infettive e provvedono ai servizi di disinfezione. Esercitano tutte le altre attribuzioni di vigilanza igienica e sanitaria prescritte dalle leggi in materia.

Per l'esercizio delle funzioni suddette sono attribuite ai Vigili sanitari le facoltà spettanti per legge ai Vigili comunali: essi non possono entrare in funzione se non dopo aver prestato giuramento dinanzi al Pretore.

Il servizio dei Vigili sanitari è disposto dal Medico regionale, d'intesa con i Direttori di Sezione del Laboratorio Regionale.

I Vigili sanitari debbono portare la divisa e la rivoltella ed essere muniti di tessera di riconoscimento e fotografia da esibire, quando occorra, per dimostrare la loro qualità ed identità.

I Vigili sono provvisti di un adeguato mezzo di trasporto loro fornito dalla Regione. Le spese tutte inerenti alla divisa, alla rivoltella, alla tessera di riconoscimento ed al mezzo di trasporto sono interamente sostenute dall'Amministrazione regionale.

Art. 36

I Vigili sanitari, constatando contravvenzioni alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze delle Autorità in materia di sanità pubblica e d'igiene, sono tenuti a redigere in doppia copia i relativi verbali da trasmettere alle competenti Autorità per l'ulteriore corso, dandone comunicazione al Medico Regionale e al Sindaco del Comune di residenza del contravvenuto.

Art. 37

Il personale addetto al Laboratorio Regionale deve curare la scrupolosa osservanza dei doveri d'ufficio, attendendo con dirigenza, solerzia e zelo alle mansioni affidate e alle istruzioni che vengono impartite dall'Assessore e dal Medico Regionale.

Al personale è vietato:

a) di applicarsi, direttamente o indirettamente, per proprio o altrui conto, a qualsiasi commercio o industria soggetti alla vigilanza igienica;

b) di attendere, direttamente o indirettamente, per proprio o altrui conto, al funzionamento e alla gestione di Laboratori di analisi chimiche e batteriologiche e di eseguire, nel laboratorio nel quale è addetto, analisi e ricerche di interesse privato per proprio conto;

c) di comunicare i risultati o le conclusioni delle analisi e di perizie a persone estranee.

Art. 38

Il personale addetto al Laboratorio è obbligato:

a) a mantenere il segreto sugli affari di ufficio;

b) ad astenersi dall'esercizio di professioni e dal prendere parte diretta o indiretta a servizi, esazioni, somministrazioni od appalti di opere in cui siano interessati l'Amministrazione regionale, il Laboratorio regionale od Istituti soggetti alla vigilanza della Regione;

c) ad astenersi dal compilare perizie o progetti tecnici, contabili o di altra indole per conto di coloro che debbono servirsi di tali progetti o perizie nei rapporti loro con l'Amministrazione regionale o con il Laboratorio regionale;

d) a non assumere impegni per privati o Enti pubblici che possano collidere con i doveri d'ufficio o che, per la loro natura, importanza o durata, riescano, comunque, di nocumento allo svolgersi della loro attività d'impiegato;

e) a non ricevere compensi o rimunerazioni da chicchessia per qualsiasi titolo o causa relativa al proprio servizio;

f) a non occuparsi, nelle ore d'ufficio, di affari propri o altrui o di cose estranee alle proprie incombenze;

g) ad osservare esattamente l'orario d'ufficio e ad astenersi, durante il medesimo, dalle conversazioni e dalle letture di libri e giornali;

h) a non chiedere ai propri dipendenti servizi o favori nel suo interesse privato o in quello della propria famiglia, e a rifiutare, ove richiesto, di prestar l'opera propria ai superiori per cause o fini estranei ai suoi doveri d'ufficio;

i) di usare modi corretti nei rapporti interni e nei rapporti con il pubblico.

Al Direttore della Sezione medico-micrografica è concesso l'esercizio della libera professione di medico, sempreché non sia in contrasto con gli obblighi d'ufficio.

Art. 39

Durante l'orario d'ufficio il personale del Laboratorio deve trovarsi e rimanere al posto assegnato, senza potersene per alcuna causa allontanarsene. L'orario sarà quello stabilito per gli uffici dell'Amministrazione regionale.

Qualora per l'esercizio delle proprie attribuzioni o per motivi personali urgenti, un dipendente del Laboratorio abbia necessità di uscire temporaneamente, dovrà chiedere e ottenere l'assenso del proprio Direttore.

Quando, per imprescindibili e per non prevedute necessità sue o di famiglia, il dipendente non possa recarsi all'ufficio, deve informare subito il Direttore, indicandogli la cagione dell'impedimento e la sua durata.

La reale o pretesa mancanza di lavoro non costituirà mai titolo sufficiente per scusare l'assenza arbitraria, anche di breve tempo, dall'ufficio durante l'orario prescritto.

Art. 40

I dipendenti che per ragioni di servizio o per speciali incarichi hanno necessità di recarsi fuori della Città o rimanere assenti per qualche tempo, debbono darne avviso scritto all'Assessore, per mezzo del Direttore.

Art. 41

I dipendenti del Laboratorio hanno l'obbligo di sostituirsi a vicenda, nel caso di eventuali assenze o impedimenti, e di prestare l'opera loro senza diritto a compenso alcuno anche in giorni ed in ore non compresi nell'orario d'ufficio.

Per lavori straordinari, invece, da eseguirsi fuori orario, con l'autorizzazione della Giunta regionale, vengono assegnati dalla Giunta regionale stessa compensi speciali, in ragione dell' importanza dell' incarico e del tempo occorso per eseguirlo, in conformità delle norme in vigore per gli impiegati dell'Amministrazione regionale.

Art. 42

Per le mancanze e le sanzioni disciplinari sono applicabili al personale del Laboratorio le norme del regolamento organico generale per il personale dell'Amministrazione regionale.

La sorveglianza disciplinare del personale comune ai due reparti (Vigili sanitari) spetta al più anziano di nomina dei Direttori di Sezione.

Art. 43

Per l'assunzione del personale del Laboratorio, oltre ai requisiti stabiliti nel Regolamento organico per il personale regionale, sono richiesti quei requisiti particolari e titoli di studio eventualmente contemplati dal T.U. delle Leggi sanitarie e dal regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni.

Art. 44

Per la idonea preparazione tecnica dei Vigili sanitari saranno tenuti presso il Laboratorio adeguati Corsi di addestramento consistenti in 30 lezioni minime di un'ora, che dovranno essere tenute dal Medico e dal Veterinario regionali, dai Direttori delle due Sezioni del Laboratorio e dall'Ufficiale Sanitario del Capoluogo. Tali corsi avranno un indirizzo essenzialmente pratico, in relazione ai compiti che i Vigili stessi devono espletare, specie per quanto riguarda l'argomento delle disinfezioni e delle disinfestazioni e secondo un adeguato programma da approvarsi dal Medico Regionale.

A frequentare il suddetto Corso di addestramento per Vigili sanitari potranno anche essere ammessi aspiranti a posti di Vigili sanitari e aspiranti a posti di Preparatore: a questi ultimi in particolare sarà impartito anche un adeguato insegnamento sulla nomenclatura e sulla tecnica del Laboratorio.

Alla fine di ciascun corso, a richiesta dell'interessato che abbia frequentato regolar mente e superato le prove di esame, verrà rilasciato, a cura dell'Amministrazione regionale, un certificato di frequenza e profitto firmato dall'Assessore e dal Medico Regionale.

Art. 45

Le somme riscosse dalla Regione per i compensi relativi alle indagini di interesse privato, nonché per oblazioni versate in via conciliativa, sono destinate a vantaggio della gestione del Laboratorio, detratto il 50% che è devoluto a favore del personale addetto al Laboratorio, esclusi i Vigili sanitari.

La quota spettante a ciascun funzionario non può eccedere, durante l'anno, la metà dell' ammontare annuo dello stipendio, escluso dal computo dello stipendio qualsiasi indennità accessoria.

In caso di vacanza di posti, la percentuale spettante ai rispettivi titolari sarà riportata proporzionalmente fra il personale in servizio.

La percentuale quota del 50% spettante al personale addetto al Laboratorio è devoluta a favore del personale stesso nelle seguenti percentuali:

a) Direttore 27%;

b) Preparatore 15%;

c) Inserviente 8%.

La liquidazione delle quote spettanti a ciascun funzionario verrà fatta trimestralmente con provvedimento della Giunta.

Art. 46

I Vigili sanitari hanno diritto alla percentuale sui proventi delle contravvenzioni a norma delle leggi in vigore: alle liquidazioni relative provvedono i competenti uffici del Registro.

Art. 47

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Regolamento saranno applicate le disposizioni del vigente T. U. delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonché del T. U. della Legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3.

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Il Consigliere NORAT si dichiara lieto che sia stato finalmente sottoposto all'approvazione del Consiglio il Regolamento relativo al funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi.

Il Presidente, PAREYSON, constatato che nessun altro Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sullo schema del Regolamento nel suo complesso, dichiara aperta la discussione sui singoli articoli del Regolamento stesso.

Articolo 1 - È istituito nella Regione Valle d'Aosta, con sede nel Capoluogo, il Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi a' termini dell'articolo 82 del T. U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265.

L'Assessore MASCHIO comunica che, in sede di esame dello schema di Regolamento di cui si tratta, la Giunta gli ha fatto giustamente osservare che il Laboratorio di Igiene e Profilassi esisteva e funzionava già al tempo della Provincia sotto il nome di Laboratorio provinciale di Igiene e Profilassi.

Propone pertanto che l'articolo 1 sia approvato nella seguente nuova formulazione:

"Articolo 1 - Per il funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi a' termini dell'articolo 82 del T. U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265, si osservano le norme del presente Regolamento".

Si dà atto che l'articolo 1 è approvato, ad unanimità di voti favorevoli, nel nuovo testo sopra proposto.

Articolo 2.

Si dà atto che l'articolo 2 è approvato, ad unanimità di voti favorevoli, previa rettifica, per errore materiale di copia, su richiesta del Consigliere Dujany, della parola "Comune" in "comune" nel primo rigo dell'ultimo comma.

Articoli dal 3 al 28 compresi.

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati, ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione.

Articolo 29.

L'Assessore MASCHIO, premesso che il primo comma inizia con le parole "il Geometra addetto all'Ufficio Demanio e Patrimonio...", propone che tale dizione sia rettificata come segue: "L'Ufficio Demanio e Patrimonio". Propone, inoltre, che l'ultimo comma ("i Direttori di Sezione ed il Geometra predetto saranno personalmente responsabili delle eventuali omissioni od irregolarità"), sia rettificato come segue: "i Direttori di Sezione e l'Ufficio predetto saranno responsabili delle eventuali omissioni od irregolarità".

Si dà atto che l'articolo 29 viene approvato, ad unanimità di voti favorevoli, con le due modifiche soprariportate proposte dall'Assessore Maschio al primo ed all'ultimo comma.

Articoli dal 30 al 37 compresi.

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati, ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione.

Articolo 38.

Il Consigliere SAVIOZ esprime parere che la disposizione di cui alla lettera g), con cui si stabilisce fra l'altro che il personale addetto al Laboratorio è obbligato: "Ad osservare esattamente l'orario d' ufficio e ad astenersi, durante il medesimo, dalle conversazioni e dalle letture di libri e giornali" non sia sufficientemente chiara e ne illustra le ragioni.

L'Assessore MASCHIO, concordando sul rilievo del Consigliere Savioz, propone che la disposizione di cui alla lettera g) sia completata con l'aggiunta delle parole "di carattere non attinente ai servizi del Laboratorio", alla parte finale della disposizione stessa.

Si dà atto che l'articolo 38 è approvato, ad unanimità di voti favorevoli, con la modifica aggiuntiva proposta dall'Assessore Maschio alla menzionata disposizione della lettera g).

Articoli 39 e 40.

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati, ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione.

Articolo 41.

Si dà atto che l'articolo 41 è approvato, ad unanimità di voti favorevoli, dopo chiarimenti forniti dall'Assessore MASCHIO, su richiesta del Consigliere BARONE, in ordine al primo capoverso dell'articolo stesso.

Articoli 42, 43, 44.

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati, ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione.

Articolo 45.

Si dà atto che l'articolo 45 è approvato, ad unanimità di voti favorevoli, dopo chiarimenti forniti dall'Assessore MASCHIO in merito alla esclusione dei Vigili sanitari dalla ripartizione delle somme riscosse dalla Regione a' sensi del primo capoverso dell'articolo in esame.

Articoli 46 e 47.

Si dà atto che gli articoli 46 e 47 sono approvati, ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione.

Il Presidente, PAREYSON, invita quindi il Consiglio ad approvare, con votazione segreta, il testo del Regolamento nel suo complesso.

IL CONSIGLIO

ad unanimità di voti favorevoli espressi con votazione segreta (Consiglieri presenti e votanti: trentuno; scrutatori i Consiglieri Signori: CHABOD Augusto, DIEMOZ Alberto e LAURENT Giuseppe);

Delibera

di approvare il seguente Regolamento per il funzionamento del Laboratorio regionale d'Igiene e Profilassi:

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO REGIONALE DI IGIENE E PROFILASSI

COSTITUZIONE E ORDINAMENTO GENERALE DEL LABORATORIO

Art. 1

Per il funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi a' termini del l'art. 82 del T. U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265, si osservano le norme del presente Regolamento.

Art. 2

Il Laboratorio è costituito da due Sezioni: l'una medico-micrografica con annesso servizio di accertamento diagnostico per malattie infettive e sociali; l'altra chimica.

Le due Sezioni sono coordinate nelle loro funzioni e sono così costituite:

A) SEZIONE MEDICO-MICROGRAFICA:

Un Direttore, un preparatore, un inserviente.

B) SEZIONE CHIMICA:

Un Direttore, un preparatore, un inserviente.

Le due Sezioni hanno, inoltre, in comune due Vigili sanitari per la disinfezione e per la vigilanza igienica in rapporto ai bisogni dei Comuni della Regione.

Art. 3

Presso la Sezione medico-micrografica è istituito un "Centro Profilattico", provvisto di idonei locali per la conservazione del materiale necessario per le disinfezioni e le disinfestazioni, nonché di un servizio automontato che consenta di far giungere il più rapidamente possibile l'azione profilattica in tutti i Comuni della Regione.

Il Centro esplica anche un regolare servizio per l'esecuzione delle vaccinazioni profilattiche, ad integrazione di quelle obbligatorie per i Comuni.

Ai servizi del Centro Profilattico, che dipende dal Medico Regionale, deve attendere il preparatore della Sezione medico-micrografica con l'aiuto dei Vigili sanitari.

Art. 4

Al Laboratorio Regionale di Igiene e Profilassi, salva la competenza amministrativa dell'Assessore della Sanità ed Assistenza Sociale, sovraintende il Medico Regionale, il quale ne vigila e ne controlla il regolare funzionamento tecnico, determina l'impiego del personale e le particolari indagini che debbono eseguirsi, coordinando e indirizzando l'attività delle due Sezioni del Laboratorio.

Art. 5

Il Medico Regionale vigila sul coordinamento del servizio di vigilanza igienica e di profilassi. affidate ai Vigili sanitari del Laboratorio con il servizio che per legge spetta ai Comuni, a mente del vigente T. U. delle Leggi Sanitarie.

Gli Ufficiali Sanitari dei Comuni si avvalgono del Laboratorio Regionale per l'esercizio della vigilanza igienica e della profilassi, secondo le istruzioni impartite dal Medico Regionale.

Art. 6

Le spese di impianto e di esercizio del Laboratorio Regionale sono per un terzo a carico dell'Amministrazione regionale e per due terzi sono ripartite fra i Comuni in ragione della popolazione.

La ripartizione di tali spese è fatta dalla Amministrazione regionale. Agli effetti di tale ripartizione il coefficiente della popolazione dei Comuni obbligati al contributo è quello risultante dall'ultimo censimento generale.

Art. 7

È in facoltà del Ministero dell'Interno di valersi, in qualunque tempo, dell'opera del Laboratorio Regionale per le eventuali esigenze dei servizi di profilassi generale, salvo il rimborso all'Amministrazione regionale delle spese relative.

Art. 8

Il Laboratorio Regionale di Igiene e Profilassi è obbligato a soddisfare alle richieste dell' Ufficiale Sanitario del Capoluogo della Regione per il servizio di competenza dell'Ufficiale Sanitario stesso, mettendo anche, ove sia possibile, a sua disposizione, i Vigili sanitari laddove se ne presenti la urgente necessità in rapporto agli speciali bisogni del Capoluogo.

È data in ogni caso facoltà al Medico Regionale di disporre dei Vigili sanitari addetti al Laboratorio per i bisogni contingenti dei Comuni della Regione.

Art. 9

Il Laboratorio deve essere costantemente provveduto della suppellettile tecnica necessaria ai servizi di istituto.

I Direttori delle due Sezioni debbono tempestivamente segnalare all'Assessore competente le necessità relative alla rispettiva Sezione al fine di assicurare il buon funzionamento dei servizi.

Art. 10

Il Laboratorio Regionale di Igiene e Profilassi eseguisce qualsiasi saggio sulle so stanze alimentari e sugli altri generi, oggetti e prodotti che interessano l'igiene pubblica, al fine di giudicare della natura loro e di riconoscere le alterazioni e le sofisticazioni. Compie ricerche batteriologiche, microscopiche, cliniche e di polizia sanitaria, nonché tutte quelle altre ricerche che possono, comunque, riguardare la applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze sull'igiene e sulla sanità pubblica. La Sezione medico-micrografica deve, in particolare, provvedere a conservare il vaccino antivaioloso e ogni altro materiale vaccinico e sierologico ed a trasmetterlo ai singoli Comuni secondo le istruzioni del Medico Regionale.

Art. 11

Il Laboratorio Regionale di Igiene e Profilassi è tenuto a soddisfare gratuitamente alle richieste: dell'Amministrazione regionale ed Istituti dipendenti, del Medico Regionale, degli Ufficiali Sanitari dei Comuni della Regione, nell'esclusivo interesse della vigilanza igienica e della salute pubblica.

Art. 12

Le analisi proposte dai Medici Condotti e Veterinari Condotti nell'interesse dell'igiene e della sanità pubblica, per essere esenti dall'applicazione delle tariffe stabilite per le prestazioni a favore di privati, debbono essere richieste dall'Ufficiale Sanitario del relativo Comune. Gli Ufficiali Sanitari debbono, peraltro, astenersi dal richiedere prestazioni gratuite del Laboratorio nei casi non previsti dall'articolo precedente, sotto pena di addebitamento delle spese nella misura stabilita dalla tariffa per le prestazioni a favore di privati.

Art. 13

Il Laboratorio può compiere analisi e ricerche nell'interesse privato di Enti o cittadini. Per le indagini di interesse privato, eseguite nel Laboratorio Regionale, è dovuto un compenso a carico dei richiedenti da versarsi all'Amministrazione regionale. La misura del compenso e i casi per i quali è dovuto sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 14

Per ogni analisi o ricerca non compresa nelle voci della tariffa in vigore, la tassa sarà stabilita, di volta in volta, dal Direttore della Sezione competente, in analogia alla tariffa in vigore per analisi corrispondenti.

Speciali tariffe verranno deliberate dalla Giunta regionale a favore di Enti mutuali

stici, con i quali sono stipulate particolari convenzioni.

Art. 15

Il materiale annonario inviato dagli Ufficiali Sanitari per l'analisi chimica va prelevato, a norma di legge, in campioni suggellati con il timbro del Comune e portanti indicazioni precise per l'identificazione; deve essere accompagnato dal verbale di prelevamento. In caso di mancata redazione o presentazione del verbale di prelevamento ed in caso di inosservanza delle disposizioni previste delle leggi vigenti per il prelevamento dei campioni, l'analisi non sarà eseguita.

Art. 16

Il materiale clinico deve essere contenuto in recipienti di vetro o di porcellana ben puliti e ben tappati, avvolti in parecchi strati di ovatta e chiusi in scatole di legno, di metallo o in astuccio indeformabile.

Le teste dei cani sospetti rabbiosi debbono essere avvolte in panno ben inzuppato di soluzione fenica al 5%.

Art. 17

I richiedenti un'analisi o una ricerca debbono presentare un campione di materiale da sottoporre all'esame, convenientemente prelevato ed in quantitativo sufficiente. Debbono, inoltre, dichiarare le proprie generalità ed il luogo di dimora, la provenienza del materiale da esaminare, il genere della ricerca da effettuarsi, aggiungendo quelle indicazioni che servono a precisare le ragioni delle indagini.

Tutte le spese per le spedizioni dei campioni, Quelle per imposte di consumo, ecc., sono a carico dei richiedenti.

Art. 18

Per ogni prelevamento di campioni di acqua per uso potabile che si vogliano sottoporre all'analisi chimica e batteriologica, bisogna stendere apposito verbale e redigere una relazione sulla natura del bacino imbrifero e sulle condizioni della località ove il prelevamento si effettua.

Art. 19

Quando il risultato delle analisi di sostanze alimentari e di bevande, prelevate dai Vigili sanitari o inviate dagli Ufficiali Sanitari previo regolare prelevamento, sia tale per cui al venditore, detentore o distributore della medesima venga accertata la contravvenzione a qualche disposizione di legge o di regolamento, il contravventore dovrà corrispondere all'Amministrazione regionale il compenso stabilito dalla tariffa per l'analisi praticata, senza pregiudizio delle penalità comminate per la contravvenzione commessa.

Qualora la competente Autorità ritenesse di dover assolvere con la formula più ampia (inesistenza di reato) il presunto contravventore, questi avrà diritto al rimborso della somma pagata per l'analisi di cui sopra, sempreché presenti regolare domanda di rimborso.

Art. 20

I Direttori di Sezione del Laboratorio possono respingere i campioni presentati, qualora siano in quantità inferiore a quella prescritta dalle tariffe o siano in condizioni tali da rendere inutili o incerti i risultati dell'analisi.

PERSONALE DEL LABORATORIO

ATTRIBUZIONI E DOVERI

Art. 21

Ciascun Direttore:

a) vigila sul regolare funzionamento della rispettiva Sezione, tanto per la parte tecnica e amministrativa, quanto per la parte disciplinare;

b) risponde della buona conservazione del materiale, dei preparati e di tutta la dotazione della Sezione;

c) propone all'Assessore tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento del servizio, informandone il Medico Regionale;

d) cura, sotto la sua personale responsabilità, che siano eseguite con esattezza e sollecitudine le indagini di cui è richiesto;

e) è personalmente responsabile dei giudizi relativi alle analisi eseguite e deve firmarne i referti.

Art. 22

I Direttori hanno facoltà di intraprendere, con il consenso dell'Assessore, quelle indagini e ricerche che credono opportune per lo studio delle condizioni igieniche e sanitarie locali, per il perfezionamento dei metodi di analisi relativi, curando di sottoporre all'approvazione della Giunta regionale gli studi e proposte per eventuali provvedimenti.

Art. 23

Fermo il disposto dell'art. seguente, i Direttori di Sezione del Laboratorio debbono, alla fine di ogni semestre, presentare al Medico Regionale una relazione riassuntiva di tutto il lavoro compiuto nella rispettiva Sezione, indicandovi i Comuni ispezionati dai dipendenti Vigili sanitari, i campioni prelevati, le analisi effettuate, i risultati ottenuti e tutto quanto interessa il servizio.

Copia di tale relazione semestrale dovrà pure essere inviata all'Assessore.

Art. 24

Quando dalle analisi eseguite per interesse pubblico e per conto di privati si rilevi la necessità di provvedimenti a tutela dell'igiene e della sanità pubblica, il Direttore di Sezione del Laboratorio dovrà sporgere regolare denuncia all'Autorità competente, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Della denuncia dovrà tempestivamente darsi comunicazione all'Assessore, al Medico Regionale, al Sindaco ed all'Ufficiale Sanitario del Comune di residenza del contravventore.

Qualora dall'esame dei campioni presentati da Enti o da privati risulti che una so stanza di uso alimentare, messa in commercio o somministrata ai dipendenti, è alterata o falsificata, il Direttore del Laboratorio competente deve avvertire del fatto l'Ufficiale Sanitario del Comune dal quale il campione proviene, prima di far conoscere al committente il risultato dell'analisi.

Art. 25

I Direttori delle Sezioni del Laboratorio debbono conservare, per almeno tre mesi, una parte sufficiente di tutti i campioni non prontamente alterabili, per un eventuale ulteriore esame, munendoli delle indicazioni necessarie per la loro identificazione.

Art. 26

Nei casi in cui i Direttori delle Sezioni del Laboratorio siano incerti nel pronunciatisi riguardo alle conclusioni definitive di un esame o di una analisi eseguita, possono chiedere il concorso di altri Laboratori o di specialisti nelle singole materie, previa autorizzazione dell'Assessore e sentito il parere del Medico Regionale.

Art. 27

Per l'acquisto del materiale scientifico, dei libri, dei periodici, degli stampati, delle vetrerie, dei reattivi, degli attrezzi, degli animali da esperimento, per le riparazioni alle suppellettili, ecc., il Direttore di ciascuna Sezione deve fare motivata richiesta all'Assessore.

Per le diverse spese minute giornaliere, i Direttori di Sezione si serviranno di appositi buoni a madre e figlia, da sottoporsi di volta in volta al visto dell'Assessore, mediante i quali l'inserviente incaricato potrà provvedere direttamente all'acquisto dello occorrente.

Alla riparazione ed al rinnovamento del mobilio, delle suppellettili di arredamento ed alla manutenzione dei locali e al consumo di energia elettrica, di gas e di acqua potabile provvederà direttamente l'Amministrazione regionale, secondo le norme in uso per gli uffici regionali.

I Direttori delle Sezioni del Laboratorio sono tenuti responsabili della buona conservazione e custodia del materiale di arredamento esistente nella rispettiva Sezione e delle suppellettili scientifiche. Essi sono tenuti a denunciare, volta per volta, all'Assessore i danni verificatisi al materiale esistente nella Sezione, indicando se siano imputabili o meno a colpa del personale del Laboratorio; in difetto, i Direttori sono tenuti al risarcimento dei danni.

Art. 29

L'Ufficio Demanio e Patrimonio deve tenere regolarmente aggiornato un inventario di tutto il materiale scientifico e di arredamento esistente nel Laboratorio, con quadri distinti per ciascuna Sezione, salvo per le minute vetrerie, il cui quotidiano uso porti ad un intenso consumo.

I Direttori di Sezione del Laboratorio debbono immediatamente trasmettere, per gli opportuni provvedimenti, tutte le fatture relative ad acquisti fatti per il Laboratorio al Geometra addetto, che dovrà vistarle per presa conoscenza.

I Direttori di Sezione e l'Ufficio predetto saranno responsabili delle eventuali omissioni od irregolarità.

Art. 30

Le funzioni del Direttore della Sezione Medica del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi sono incompatibili con quelle di Ufficiale Sanitario e di Medico condotto.

Art. 31

I preparatori debbono tenere in perfetto ordine gli strumenti e gli apparecchi, disporre quanto può occorrere per le analisi e le esperienze, coadiuvare il Direttore di Sezione nell'esecuzione materiale delle loro mansioni e adottare in tutti i casi le precauzioni e le misure indispensabili e prudenziali allo scopo di evitare infortuni o incidenti dannosi.

Art. 32

I depositi previsti dalle tariffe per le analisi ad uso di Enti e privati e riscossi dal Laboratorio, vengono versati sul conto corrente postale intestato all'Amministrazione regionale.

Art. 33

Il preparatore tiene, sotto la sorveglianza del Direttore di Sezione, un registro nel quale vengono riassunte tutte le richieste d'analisi secondo l'ordine della loro presentazione, nonché le relative operazioni tecniche.

Il registro contiene, in forma tabellare, le seguenti indicazioni:

1) numero di protocollo;

2) data di presentazione della richiesta;

3) nome del Comune, dell'Ente o della persona richiedente;

4) natura della sostanza da esaminare con il quesito proposto;

5) esposizione succinta dei risultati del l'esame e delle conclusioni formulate;

6) data di trasmissione della risposta;

7) importo della tassa relativa (se dovuta);

8) osservazioni e, ove sia il caso, annotazioni sul concorso di altri Laboratori provinciali o di specialisti nella esecuzione della ricerca.

Art. 34

Gli inservienti hanno l'obbligo di provvedere all'apertura e alla chiusura degli uffici e alla regolare tenuta dei medesimi, alla pulizia dei locali, dei mobili e delle suppellettili, alla custodia dei campioni secondo le istruzioni dei Direttori, alla preparazione degli attrezzi, dei materiali e dei vasellami occorrenti per l'analisi e le esperienze, adottando in tutti i casi le precauzioni e le misure indispensabili e prudenziali allo scopo di evitare infortuni ed incidenti dannosi. Debbono rispondere con prontezza alle chiamate ed eseguire sollecitamente le commissioni che ricevono. Non possono assentarsi se non per eseguire incarichi ricevuti dai superiori nell'interesse del Laboratorio.

Gli inservienti ritirano dagli uffici postali e ferroviari le corrispondenze, i pacchi, i campioni, i vaglia e gli altri oggetti indirizzati al Laboratorio e li consegnano al rispettivo Direttore, curano l'immediata spedizione dei telegrammi e degli espressi, il recapito e l'impostazione dei pieghi, delle lettere, dei pacchi, ecc., ritirando le prove della effettuata spedizione o consegna.

Per il recapito di buste o involucri importanti, gli inservienti sono muniti di un apposito registro, sul quale raccolgono la firma della persona che li riceve.

Gli inservienti, quando sono in servizio, debbono portare la divisa loro fornita gratuitamente dall'Amministrazione regionale.

Art. 35

I Vigili sanitari autisti esercitano le funzioni ed eseguiscono gli incarichi loro assegnati dall'Assessore, dal Medico Regionale, dai Direttori di Sezione del Laboratorio per l'adempimento dei servizi e delle finalità devoluti dalle leggi vigenti al Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi. Essi vigilano sulle condizioni igieniche del suolo, degli aggregati urbani e rurali e delle abitazioni, sulla salubrità delle bevande e delle sostanze alimentari, sui mercati e sui pubblici esercizi. Compiono le ispezioni disposte dal Medico Regionale o dal Direttore della Sezione del Laboratorio Regionale e riferiscono agli stessi sui risultati degli accertamenti, sulle contestazioni fatte e sui provvedimenti attuati.

Vigilano, inoltre, sull'esecuzione delle misure disposte per la profilassi delle malattie infettive e provvedono ai servizi di disinfezione. Esercitano tutte le altre attribuzioni di vigilanza igienica e sanitaria prescritte dalle leggi in materia.

Per l'esercizio delle funzioni suddette sono attribuite ai Vigili sanitari le facoltà spettanti per legge ai Vigili comunali: essi non possono entrare in funzione se non dopo aver prestato giuramento dinanzi al Pretore.

Il servizio dei Vigili sanitari è disposto dal Medico Regionale, d'intesa con i Direttori di Sezione del Laboratorio Regionale.

I Vigili sanitari debbono portare la divisa e la rivoltella ed essere muniti di tessera di riconoscimento e fotografia da esibire, quando occorra, per dimostrare la loro qualità ed identità.

I Vigili sono provvisti di un adeguato mezzo di trasporto loro fornito dalla Regione. Le spese tutte inerenti alla divisa, alla rivoltella, alla tessera di riconoscimento ed al mezzo di trasporto sono interamente sostenute dall'Amministrazione regionale.

Art. 36

I Vigili sanitari, constatando contravvenzioni alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze delle Autorità in materia di sanità pubblica e d'igiene, sono temiti a redigere in doppia copia i relativi verbali da trasmettere alle competenti Autorità per l'ulteriore corso, dandone comunicazione al Medico Regionale e al Sindaco del Comune di residenza del contravvenuto.

Art. 37

Il personale addetto al Laboratorio Regionale deve curare la scrupolosa osservanza dei doveri d'ufficio, attendendo con diligenza, solerzia e zelo alle mansioni affidate a alle istruzioni che vengono impartite dall'Assessore e dal Medico Regionale.

Al personale è vietato:

a) di applicarsi, direttamente o indirettamente, per proprio o altrui conto, a qualsiasi commercio o industria soggetti alla vigilanza igienica;

b) di attendere, direttamente o indirettamente, per proprio o altrui conto, al funzionamento e alla gestione di Laboratori di analisi chimiche e batteriologiche e di eseguire, nel Laboratorio nel quale è addetto, analisi e ricerche di interesse privato per proprio conto;

c) di comunicare i risultati o le conclusioni delle analisi e di perizie a persone estranee.

Art. 38

Il personale addetto al Laboratorio è obbligato:

a) a mantenere il segreto sugli affari di ufficio;

b) ad astenersi dall'esercizio di professioni e dal prendere parte diretta o indiretta a servizi, esazioni, somministrazioni od appalti di opere in cui siano interessati l'Amministrazione regionale, il Laboratorio, regionale od Istituti soggetti alla vigilanza della Regione;

c) ad astenersi dal compilare perizie o progetti tecnici, contabili o di altra indole per conto di coloro che debbono servirsi di tali progetti o perizie nei rapporti loro con l'Amministrazione regionale o con il Laboratorio regionale;

d) a non assumere impegni per privati o Enti pubblici che possano collidere con i doveri d'ufficio o che, per la loro natura, importanza o durata, riescano, comunque, di nocumento allo svolgersi della loro attività d'impiegato;

e) a non ricevere compensi o rimunerazioni da chicchessia per qualsiasi titolo o causa relativa al proprio servizio;

f) a non occuparsi, nelle ore d'ufficio, di affari propri o altrui o di cose estranee alle proprie incombenze;

g) ad osservare esattamente l'orario di ufficio e ad astenersi, durante il medesimo, dalle conversazioni e dalle letture di libri e giornali di carattere non attinente ai servizi del Laboratorio;

h) a non chiedere ai propri dipendenti servizi o favori nel suo interesse privato o in quello della propria famiglia, e a rifiutare, ove richiesto, di prestar l'opera propria ai superiori per cause o fini estranei ai suoi doveri d'ufficio;

i) di usare modi corretti nei rapporti interni e nei rapporti con il pubblico.

Al Direttore della Sezione medico-micrografica è concesso l'esercizio della libera professione di medico, sempreché non sia in contrasto con gli obblighi d'ufficio.

Art. 39

Durante l'orario d'ufficio il personale del Laboratorio deve trovarsi e rimanere al posto assegnato, senza potersene per alcuna causa allontanare. L'orario sarà quello stabilito per gli uffici dell'Amministrazione regionale.

Qualora per l'esercizio delle proprie attribuzioni o per motivi personali urgenti, un dipendente del Laboratorio abbia necessità di uscire temporaneamente, dovrà chiedere ed ottenere l'assenso del proprio Direttore.

Quando per imprescindibili e per non prevedute necessità sue o di famiglia, il dipendente non possa recarsi all'ufficio, deve informarne subito il Direttore, indicandogli la cagione dell'impedimento e la sua durata.

La reale o pretesa mancanza di lavoro non costituirà mai titolo sufficiente per scusare l'assenza arbitraria, anche di breve tempo, dall'ufficio durante l'orario prescritto.

Art. 40

I dipendenti che per ragioni di servizio o per speciali incarichi hanno necessità di recarsi fuori della Città o rimanere assenti per qualche tempo, debbono darne avviso scritto all'Assessore, per mezzo del Direttore.

Art. 41

I dipendenti del Laboratorio hanno l'obbligo di sostituirsi a vicenda, nel caso di eventuali assenze o impedimenti, e di prestare l'opera loro senza diritto a compenso alcuno, anche in giorni ed in ore non compresi nell'orario d'ufficio.

Per lavori straordinari, invece, da eseguirsi fuori orario, con l'autorizzazione della Giunta regionale, vengono assegnati dalla Giunta regionale stessa compensi speciali, in ragione dell' importanza dell' incarico e del tempo occorso per eseguirlo, in conformità delle norme in vigore per gli impiegati dell'Amministrazione regionale.

Art. 42

Per le mancanze e le sanzioni disciplinari sono applicabili al personale del Laboratorio le norme del Regolamento organico generale per il personale dell'Amministrazione regionale.

La sorveglianza disciplinare del personale comune ai due reparti (Vigili sanitari) spetta al più anziano di nomina dei Direttori di Sezione.

Art. 43

Per l'assunzione del personale del Laboratorio, oltre ai requisiti stabiliti nel Regolamento organico per il personale regionale, sono richiesti quei requisiti particolari e titoli di studio eventualmente contemplati dal T. U. delle Leggi sanitarie e dal regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni.

Art. 44

Per la idonea preparazione tecnica dei Vigili sanitari saranno tenuti presso il Laboratorio adeguati Corsi di addestramento consistenti in 30 lezioni minime di un'ora, che dovranno essere tenute dal Medico e dal Veterinario regionali, dai Direttori delle due Sezioni del Laboratorio e dall'Ufficiale Sanitario del Capoluogo. Tali corsi avranno un indirizzo essenzialmente pratico, in relazione ai compiti che i Vigili stessi devono espletare, specie per quanto riguarda l'argomento delle disinfezioni e delle disinfestazioni e secondo un adeguato programma da approvarsi dal Medico Regionale.

A frequentare il suddetto Corso di addestramento per Vigili sanitari potranno anche essere ammessi aspiranti a posti di Vigili sanitari e aspiranti a posti di Preparatore: a questi ultimi in particolare sarà impartito anche un adeguato insegnamento sulla nomenclatura e sulla tecnica del Laboratorio.

Alla fine di ciascun corso, a richiesta dell'interessato che abbia frequentato regolarmente e superato le prove di esame, verrà rilasciato, a cura dell'Amministrazione regionale, un certificato di frequenza e profitto firmato dall'Assessore e dal Medico Regionale.

Art. 45

Le somme riscosse dalla Regione per i compensi relativi alle indagini di interesse privato, nonché per oblazioni versate in via conciliativa, sono destinate a vantaggio della gestione del Laboratorio, detratto il 50% che è devoluto a favore del personale addetto al Laboratorio, esclusi i Vigili sanitari.

La quota spettante a ciascun funzionario non può eccedere, durante l'anno, la metà dell'ammontare annuo dello stipendio, escluso dal computo dello stipendio qualsiasi indennità accessoria.

In caso di vacanza di posti, la percentuale spettante ai rispettivi titolari sarà ripartita proporzionalmente fra il personale in servizio.

La percentuale quota del 50% spettante al personale addetto al Laboratorio è devoluta a favore del personale stesso nelle seguenti percentuali:

a) Direttore 27%;

b) Preparatore 15%;

c) Inserviente 8%.

La liquidazione delle quote spettanti a ciascun funzionario verrà fatta trimestralmente con provvedimento della Giunta.

Art. 46

I Vigili sanitari hanno diritto alla percentuale sui proventi delle contravvenzioni a norma delle leggi in vigore: alle liquidazioni relative provvedono i competenti uffici del Registro.

Art. 47

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Regolamento saranno applicate le disposizioni del vigente T. U. delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonché del T. U. della Legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, e della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3.

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