Objet du Conseil n. 86 du 16 juillet 1958 - Verbale

OGGETTO N. 86/58 - SUBCONCESSIONE ALLA SOCIETÀ DINAMO, DI MILANO, DI DERIVARE E DI UTILIZZARE LE ACQUE DELL'ALTO BACINO DELLA DORA BALTEA ED AFFLUENTI PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, VESAN, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di sub-concessione alla Società Dinamo di Milano, di derivare e di utilizzare le acque dell'alto bacino della Dora Baltea ed affluenti per produzione di energia elettrica, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

---

Per la subconcessione di derivare ed utilizzare, per produzione di energia elettrica, le acque della Dora Baltea dalle origini sino ad Arvier, nonché le acque dell'alto bacino della Dora di Verney ed affluenti, vennero presentate domande incompatibili e concorrenti da parte della Società Ovesticino, di Novara, e della Società Snia Viscosa, di Milano, per la utilizzazione delle acque del bacino del Monte Bianco e domande incompatibili e concorrenti da parte della Società Edison, di Milano, e della Soc. Naz. Cogne, di Torino, per le utilizzazioni delle acque della Dora di Verney.

Esperite le istruttorie dei due gruppi di domande, venne prescelta per il primo gruppo la domanda della Società Ovesticino e per il secondo gruppo la domanda della Società Edison.

Trattandosi di Società appartenenti allo stesso gruppo industriale di utilizzazioni idroelettriche, le due Società, in base alle risultanze delle relative istruttorie ed in base al Voto espresso dal Consiglio Superiore dei LL. PP. 12-12-1951 n. 1841, vennero invitate a coordinare in unico progetto le utilizzazioni che erano state previste con le loro domande ed a presentare una domanda unica di utilizzazione.

Tale domanda in data 5-5-1953 venne presentata dalla Società Ovesticino, di Novara, ora Società Dinamo, di Milano, e venne corredata dal relativo progetto a firma ing. Claudio Marcello e bollato in pari data.

Lo schema degli impianti progettati fu il seguente:

- Costruzione di una centrale in caverna nell'alto bacino del torrente Rutor, detta centrale di La Roux, per utilizzazione delle acque del Rutor ed affluenti, raccolte con canale di gronda, nonché di quelle del Lago Verney trasformato a serbatoio con l'apporto delle acque del torrente Chavannes e Breuil, della capacità di 12 milioni di mc. Canale derivatore in galleria - portata derivata stabilita dall'Ufficio Idrografico moduli max 63,99 e medi 27,00 - Salto mt. 262. Potenza nominale media annua Kw 6935,29 Scarico in contropressione nel serbatoio di Champontaille dal nome della località omonima della capacità di 28 milioni di mc.

- Costruzione di una centrale in caverna in località Neyron dell'alto bacino della Dora di Val Ferret, con presa in sponda sinistra della Dora, in località Gruetta ed utilizzazione anche dei torrenti Malatrà e Armina. Canale derivatore in galleria - Portata derivata, stabilita dall'Ufficio Idrografico max moduli 37,53, medi 18,20 - Salto mt. 148,64 - Potenza nominale media annua Kw 2652,20 - Scarico nella Dora di Val Ferret a Neyron.

- Costruzione di una centrale in caverna a Pré St. Didier detta di Pré St. Didier Superiore utilizzanti:

A) In un primo gruppo le acque:

a) della Dora di Val Veny, derivate subito a valle del lago di Combal trasformato a serbatoio della capacità di 30 milioni di mc. mediante diga di ritenuta in pietrame a secco sistemato a mano.

b) del serbatoio di Campontaille, della capacità di 28 milioni di mc., previsto di costituire nella Dora di Verney mediante diga ad arco gravità in calcestruzzo, da alimentarsi con le acque del suo bacino diretto, di quelle del serbatoio del Combal e corso inferiore del torrente Chavannes, di quelle del bacino della Centrale di La Roux.

c) dei torrenti Orgère e Youla.

Portata derivata, stabilita dall'Ufficio Idrografico, max mod. 197,36, medi 51,65 - Salto mt. 694,85 - Potenza nominale media annua Kw. 35185,30. Scarico nel canale di carico della centrale detta di Pré St. Didier inferiore.

B) In un secondo gruppo le acque:

a) della Dora di Val Ferret, derivate allo scarico della Centrale di Neyron e della Dora di Val Veny derivate in località Cantina della Visaille.

b) del torrente Linteney ed Arpy.

Portata derivata, stabilita dall'Ufficio Idrografico max moduli 118,13; medi 53,49. Salto mt. 368,15. Potenza nominanale media annua Kw 19306,20. Scarico nel canale di carico della Centrale detta di Pré St. Didier Inferiore.

- Costruzione di una centrale in caverna ancora a Pré St. Didier, detta di Pré St. Didier Inferiore, utilizzante le acque di scarico della Centrale di Pré St. Didier, Superiore, quelle del basso bacino della Dora di Verney, previa formazione di un serbatoio della capacità di mc. 100 mila ottenuto sbarrando detta Dora con diga del tipo di gravità, massiccio sui lati e cavo al centro, ed infine quelle della Dora di Courmayeur derivate a La Saxe. Portata derivata, stabilita, dall'Ufficio Idrografico, max moduli 390,00 e medi 150,12 - Potenza nominale media annua Kw. 44874,00.

La domanda, con ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 31 in data 5 febbraio 1955, fu ammessa ad istruttoria abbreviata, trattandosi di domanda presentata a termini dell'articolo 12 del T. U. di leggi 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque, onde conseguire la più razionale utilizzazione delle acque dei bacini interessati dalle originarie domande della Ovesticino e della Edison che determinarono la sua presentazione.

Avverso la domanda, sia durante l'istruttoria, sia in sede di visita sopralluogo, vennero presentale opposizioni da parte di Enti, di Comuni, di privati per un complesso di oltre 150 esposti. L'Ufficio Acque, nella sua relazione d'istruttoria, le ha classificate nei seguenti cinque gruppi circa i quali si riporta il relativo parere:

I° GRUPPO - Relativo ad interessi turistici e di soggiorno.

Si tratta di 34 esposti, la quasi totalità dei quali presentati da proprietari di villini nelle località Plampincieux e Neyron, di Courmayeur. Essi sembrerebbero giustificati dal desiderio di tutelare gli interessi turistici e di paesaggio della zona; in realtà rivelano lo scopo di tutelare la tranquillità del soggiorno dei proprietari delle ville, durante il periodo estivo, che, indubbiamente, risulterà turbato durante l'esecuzione dei lavori ma che evidentemente non può costituire motivo per far rinunziare ai lavori stessi. Non sembra, d'altra parte, che l'interesse turistico e paesistico della zona potrà risultare menomato, a lavori eseguiti, poiché i costruendi impianti saranno tutti in galleria e le centrali in caverna.

Gli esposti sarebbero stati dunque da respingere in blocco; tuttavia l'Ufficio Acque li ha parzialmente accolti facendo obbligo alla Ditta subconcessionaria, nel disciplinare di subconcessione (vedasi art. 8), di adottare, nella esecuzione dei lavori, tutte quelle cautele, previdenze ed accorgimenti atti ad evitare, o quanto meno, a ridurre al minimo le cause di disturbo e di disagio nelle zone interessate dai lavori stessi.

II° GRUPPO - Relativo ad interessi di forza motrice.

Comprende 31 esposti, presentati da proprietari di utenze di forza motrice, che risulteranno sottese dagli impianti progettati dalla Società Dinamo.

Come si sa, alla tutela delle utenze di forza motrice provvede l'articolo 45 del T.U. di leggi sopra richiamato 11-12-1933 n. 1775 sulle acque pubbliche. Pertanto nel disciplinare di subconcessione (vedasi articolo 8) l'Ufficio Acque ha fatto opportuno richiamo a detto articolo.

III° GRUPPO - Relativo ad interessi irrigui e domestici.

Comprende n. 13 esposti in Comune di La Salle; n. 5 esposti in Comune di Morgex; n. 15 esposti in Comune di Pré St. Didier; n. 26 esposti in Comune di La Thuile e n. 16 esposti in Comune di Courmayeur.

L'Ufficio Acque ha provveduto alla tutela di detti interessi con il richiamo in disciplinare all'art. 45 del citato Testo Unico n. 1775 nel disciplinare di subconcessione ed inserendo nel disciplinare dettagliate clausole (vedasi sempre l'art. 8) riguardanti le modalità di defluenza d'acqua durante il periodo irriguo e durante tutto l'anno.

IV° GRUPPO - Relativo ad interessi vari.

Si tratta di 10 esposti intesi a tutelare interessi vari, fra i quali quelli delle acque termali di Pré St. Didier, quelli delle sorgenti minerali Vittoria, La Saxe e Regina, esistenti in Courmayeur, quelli del Consorzio regionale Pesca, quelli dell'Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour e quelli della Sovraintendenza alle Antichità e Belle Arti e a tutela del paesaggio della Regione.

L'Ufficio Acque ha provveduto alla tutela delle sorgenti termali di Pré St. Didier e alla tutela dell'unica sorgente minerale effettivamente da tutelare, che è quella detta La Vittoria, - poiché le altre sorgenti dette di "La Saxe" e "La Regina" non sono interessate dagli impianti della Società Dinamo inserendo opportune clausole nell'articolo 7 del disciplinare di subconcessione. In questo articolo ha anche provveduto alla tutela delle acque di sorgenti, pozzi e fontanili interessati dagli impianti della Società Dinamo inserendo pure apposita clausola.

Per la tutela della piscicoltura, per la tutela dei diritti dei Canali Demaniali Cavour e per la tutela del paesaggio l Ufficio Acque ha provveduto ad inserire particolari clausole nell'art. 8 del disciplinare di subconcessione.

In questo articolo ha anche inserito particolare clausola attinente la espropriazione dei terreni.

In due dei dieci esposti - quelli presentati dai Comuni di Sarre e Villeneuve - stata chiesta la costituzione a riserva delle acque della Valle Ferret, per impiegarle per la irrigazione di terreni incolti ed improduttivi dei detti Comuni.

Tale richiesta è stata respinta dall'Ufficio Acque perché non rispondente alle condizioni prescritte dall'art. 51 del T.U. 11-12-1933 numero 1775 circa la costituzione a riserva, in tutto o in parte, della portata di un corso d'acqua pubblica e perché, se anche fosse stata rispondente, non avrebbe potuto, comunque, essere ammessa ad istruitoria, neppure in concorrenza eccezionale, con la domanda della Società Ovesticino, ora Dinamo, essendosi già su questa pronunziato il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il voto ricordato 12-12-1951 n. 1841.

V° GRUPPO - Relativo ad osservazioni ed eccezioni fatte in sede di visita.

Si tratta di richiesta fatta: dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste della Regione, nell'interesse irriguo; dal rappresentante della sopracitata Sovraintendenza regionale, nell'interesse paesistico; dal rappresentante dell'Autorità Militare, nell'interesse della difesa; dal Segretario del Comune di Courmayeur, nell'interesse del Comune; dal rappresentante della Società Italiana Alberghi Turistici, del Golf Monte Bianco e da proprietari di ville della zona di Courmayeur; dal rappresentante del Comitato Incremento Turistico di Pré Si. Didier.

Poiché, di massima, le richieste confermano le stesse richieste che furono oggetto dei memoriali presentati, l'Ufficio Acque ha ritenuto sufficiente, a loro tutela, le clausole inserite a loro riguardo nel disciplinare di subconcessione, di cui si è già detto esaminando i memoriali relativi, e solo per quelle dell'Autorità Militare, che non erano state oggetto di alcun esposto, l'Ufficio Acque, accertata la loro ammissibilità, ne ha dato atto nel disciplinare di subconcessione facendo obbligo alla loro osservanza nell'art. 8.

L'Ufficio Acque non ha ritenuto, invece, di accogliere la richiesta del rappresentante del Comune di Courmayeur, di lasciar defluire nella Dora di Val Ferret non meno di litri/sec. 1000 d'acqua, ritenendo sufficiente la defluenza di 400 litri/sec, che è assicurata dagli affluenti della Dora di Val Ferret non interessati dagli impianti della Dinamo e, comunque, dai quantitativi d'acqua prescritti e che debbono essere lasciati defluire nell'interesse della piscicoltura.

Per quanto concerne poi la richiesta, fatta dal rappresentante della Società Italiana Alberghi Turistici e del Golf del Monte Bianco, di sopprimere, per ragioni di estetica, l'impianto con centrale a Neyron sulla Dora di Val Ferret, l'Ufficio Acque ha dato parere contrario, considerato che l'estetica non è turbata dall'impianto in quanto le relative opere sono tutte in galleria od in caverna.

Anche per la richiesta, fatta dal Comitato Incremento Turistico di Pré St. Didier, di sopprimere il piccolo bacino giornaliero di 100 mila mc., previsto e da costruire sulla Dora di Verney, onde impedire che la sua presenza possa disturbare la cascata dell'Orrido di Pré St. Didier, l'Ufficio Acque ha espresso parere negativo, sia perché l'esercizio di detto bacinetto non potrà influenzare negativamente la cascata, sia perché a mantenere l'effetto estetico della cascata sono sufficienti i lit/sec. 200 prescritti e che debbono essere lasciati defluire a tale scopo, come risulta nell'art. 8 del disciplinare di sub-concessione.

L'Ufficio Acque, nella sua relazione d'istruttoria, ha poi infine proposto quanto segue:

a) riduzione dell'invaso del serbatoio del Combal, nella Dora di Val Veny, da 30 milioni di mc. a 7 milioni;

b) stralcio dal progetto dell'utilizzazione prevista con le acque dei torrenti Linteney, Arpy e rivi minori.

Come si sa, sul lago Combal esiste una coltre alluvionale morenica di oltre 170 metri di spessore che copre la roccia in sito; cosicchè, non essendo possibile arrivare sino a tale roccia per fondarvi lo sbarramento, è stato previsto di costruire una diga di ritenuta in pietrame alta mt. 35 circa. Ora questa diga se può dare tutte le garanzie circa la sua stabilità non darebbe affidamento circa la tenuta d'acqua del serbatoio che verrebbe a determinare, e la tenuta sarebbe tanto più precaria quanto più alta fosse la diga di ritenuta e, quindi, quanto maggiore fosse il carico d'acqua nel terreno.

Considerato che la conca del lago ha tuttavia una certa tenuta in quanto risulta, dai sondaggi, che è costituita da sedimenti molto fermi, con inclusione di limo finissimo e di argilla che hanno dato buoni risultati alla prova di impermeabilità, l'Ufficio Acque ha proposto di ridurre l'altezza della diga dai previsti metri 35 a metri 12 e, comunque, ad altezza tale da ottenere un accumulo d'acqua non superiore a 7 milioni di mc.

Tale riduzione di invaso, come ha dimostrato l'Ufficio Acque, non altera le caratteristiche degli impianti dominati dal serbatoio, ossia non altera le loro potenze nominali medie annue e, quindi, la loro produzione di energia.

L'Ufficio Acque ha poi proposto di stralciare le acque dei torrenti Linteney, Arpy e rivi minori dalla utilizzazione prevista nella Centrale di Pré St. Didier Superiore, sia perché tale loro utilizzazione sarebbe praticamente antieconomica, sia per lasciare disponibile tali acque per gli sviluppi attuali e futuri della agricoltura.

Per effetto delle suddette due proposte, e tenuto conto delle portate da lasciar defluire per gli usi irrigui, le caratteristiche degli impianti da attuare risultano le seguenti:


Nome dell'impianto

Corsi d'acqua interessati

Serbatoi e loro capacità mc

Portata derivata in moduli

Salto in mt.

Potenza nominale in Kw

Producibilità in milioni di Kwh

massima

media

a) LA ROUX

Dora di Verney - Chavannes, Breuil, Rutor e affluenti Combal - Sozin - Merletan

Verney 12x10

63,99

27,0

262

6.935.29

33,0

b) NEYRON

Dora di Val Ferret e affluente Malatrà e Armina

--

37,53

18,20

148,64

2.652,20

16,7

A) Pré St. Didier Superiore

Dora di Val Veny - Chavannes, Torrenti Orgère e Youla e acque di scarico della Centrale di La Roux

Combal 7x10

Campontail 28x10

197,36

51,65

694,85

35.185,30

225,0

B) id.

c) Pré St. Didier Inferiore

Dora di Val Ferret

Dora di Val Veny

Dora di Courmayeur e affluente Sapin, Torrente Dolonne, Arpette, Plany, Dora di Verney e acque di scarico agli Impianti A e B della Centrale di Pré St. Didier Superiore

--

0,1x10

105,27

277,14

47,31

143,94

370,65

304,90

17.191,60

43.026,77

104.991,16

123,5

287,0

685,2


Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici esaminati gli atti di istruttoria, con voto 20-3-1958 n. 476 li ha approvati ed ha fatto i seguenti rilievi:

nei riguardi delle utenze irrigue

Nell'art. 8 del disciplinare per tutelare queste utenze è stata inserita dall'Ufficio Acque la seguente clausola: "La Società subconcessionaria dovrà lasciar defluire a valle delle prese delle proprie derivazioni, durante periodo irriguo, i quantitativi d'acqua necessari ai canali (irrigui)... così da consentire che possano continuare ad usufruire, alle loro prese, delle portate già derivate a scopo irriguo, sia in base ai titoli antichi riconosciuti o da riconoscere, sia in base a concessioni rilasciate, sia in base a domande di subconcessione presentate all'Amministrazione regionale, sia in base agli usi sempre praticati".

Orbene, il Consiglio Superiore dei LL.PP. ha rilevato che con questa clausola si estende la tutela anche alle utenze che non hanno titolo legittimo, il che contrasterebbe con le disposizioni di legge vigenti. Suggerisce perciò che si modifichi, come segue, l'ultima parte: "La Società subconcessionaria dovrà lasciar defluire a valle delle prese delle proprie derivazioni, durante il periodo irriguo, i quantitativi d'acqua necessari ai canali (irrigui)... in modo da lasciar inalterato lo stato attuale, in attesa che venga chiarita e definita la loro situazione amministrativa".

L'Ufficio Acque ha proposto di accogliere questa modifica, considerato che la sua formulazione non nuoce agli interessi irrigui in atto e che, prima o poi, si dovrà pure venire ad una decisione con il Ministero circa il modo come definire le utenze irrigue cosiddette illegittime solo perché i rispettivi titolari, per ignoranza o per incapacità, non furono in grado di regolarizzarle in via puramente amministrativa.

nei riguardi delle espropriazioni di terreni -

Il Consiglio Superiore dei LL.PP. ha rilevato che la clausola inclusa nel disciplinare di subconcessione (art. 8), secondo la quale le controversie in materia di esproprio di terreni sono demandate ad un collegio arbitrale, male si inquadra nelle vigenti norme (art. 33 del T.U. sulle acque) che regolano tali controversie. L'Ufficio Acque ha osservato che l'arbitraggio indicato non esclude l'applicazione dell'art. 33 citato; solo che sì è inteso posporre l'applicazione di questo articolo alla possibilità di un arbitraggio per dare maggiori soddisfazioni ai proprietari interessati. Ha proposto perciò che la clausola relativa all'arbitraggio rimanga.

nei riguardi della tutela della pesca -

Il Consiglio Superiore dei LL.PP. ha trovato eccessivi i quantitativi d'acqua che nello stesso art. 8 del disciplinare si è imposto di lasciar defluire per tutto l'anno. Detto Consesso ha valutato di litri/sec. 800 detti quantitativi: ma, in realtà, si tratta di quantitativi inferiori.

Infatti i lit/sec. 200, che si è imposto di lasciar defluire complessivamente dal lago di Verney e dal serbatoio di Champontaille lungo la Dora di Verney, sono gli stessi che si è imposto di lasciar defluire lungo la Dora di Verney dalla diga del piccolo serbatoio costituito su detta Dora.

I 300 lit/sec. che si è imposto di lasciare defluire nella Dora di Courmayeur, a valle della presa su questa Dora, a La Saxe, comprendono i 100 lit/sec. che si è imposto di lasciar defluire nella Dora di Val Veny nonché i 100 lit/sec. che si è imposto lasciar defluire nella Dora di Val Ferret a valle della Centrale di Neyron. In sostanza, quindi, il quantitativo d'acqua che si è imposto di lasciar defluire per la piscicoltura è di lit/sec. 200 + 300 = lit/sec. 500.

L'Ufficio Acque ha proposto, pertanto, di lasciar invariate le defluenze d'acqua indicate nel disciplinare nell'interesse ittiogenico.

nell'interesse della Sovraintendenza della Regione alle Antichità Belle Arti e Paesaggio -

Nel disciplinare di subconcessione (art. 8) era stata prevista una clausola per la quale le opere ed i lavori all'aperto per i previsti impianti non potranno seguirsi se non in accordo con la predetta Sovraintendenza, ai fini della tutela del paesaggio.

Il Consiglio Superiore ritiene che la clausola sia da modificare nel senso che dovrà farsi obbligo alla Società subconcessionaria di concordare preventivamente con la Sovraintendenza la esecuzione delle opere e dei lavori all'aperto.

L'Ufficio Acque ritiene che la modifica sia opportuna e l'ha adottata nel disciplinare.

La Commissione consiliare per le Acque e per la Elettricità, esaminati nella seduta del 4 giugno 1958 gli alti d'istruttoria, li ha approvati, stabilendo, però, di suggerire le seguenti modifiche ai sottoindicati articoli del disciplinare di subconcessione:

1) Articolo 7 - Aggiungere alla fine del 3° capoverso della pagina 16 le parole " .. e degli interessati".

2) Articolo 8 -

a) Inserire dopo le prime due righe, della pagina 19 la seguente clausola: "La Società concessionaria è responsabile di tutti i danni che potranno derivare alle utenze dalla mancata osservanza degli obblighi sopra descritti, concernenti la defluenza d'acqua a favore degli usi irrigui, domestici e civici, e deve risarcire i danni e le eventuali spese".

b) Sostituire a pag. 19, le parole "... opportuni accordi...." dell'ultimo comma del 5° capoverso con le parole " ... preventivi accordi....".

3) Articolo 14 - Sostituire l'ultimo capoverso dell'articolo con il seguente: "Ai sensi dell'art. 3 della sopracitata legge, la Società subconcessionaria Dinamo dovrà fornire ai Comuni del Consorzio, se richiesta, in sostituzione parziale o totale del sovracanone di cui sopra, ed al massimo fino alla concorrenza di esso, la fornitura diretta di energia elettrica in conformità a quanto stabilito nell'articolo stesso".

Esposte in riassunto come sopra le vicende istruttoriali dapprima delle domande presentate alla Amministrazione regionale rispettivamente dalla Società Ovesticino ora Dinamo, e dalla Società Edison, per l'utilizzazione separata delle acque del bacino del Monte Bianco e della Dora di Verney, poi dell'unica domanda di utilizzazione 5 maggio 1953 della Società Dinamo, nella quale furono conglobate le altre domande;

Considerato che delle opposizioni, eccezioni ed osservazioni presentate durante le successive esperite istruttorie si è tenuto debito conto nel disciplinare di subconcessione, accogliendosi quelle aventi fondamento e non dando corso a quelle ritenute inammissibili;

Si propone che l'On.le Consiglio regionale

DELIBERI

1°) di approvare, a favore della Società Italiana per Imprese Elettriche Dinamo, con sede a Milano - via Principe Eugenio n. 1 -, ed alle condizioni del disciplinare sottoriportato, la subconcessione di derivare, per produzione di energia elettrica, le acque dei bacini del Monte Bianco e della Dora di Verney, in conformità del progetto allegato alla domanda in data 5 maggio 1953 della sua dante causa Società Ovesticino, di Novara, la quale domanda ha unificato: la precedente domanda in data 11 novembre 1947 della stessa Società Ovesticino di utilizzazione delle acque del Bacino del Monte Bianco e le domande in data 24 maggio, 28 dicembre 1948 e 15 marzo 1949 della Società Edison, di Milano, per la utilizzazione delle acque del bacino della Dora di Verney.

2°) di autorizzare il Presidente della Giunta regionale ad emanare il decreto di subconcessione, previa sottoscrizione, da parte della Società Italiana per Imprese Elettriche Dinamo, del disciplinare di subconcessione.

3°) di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a provvedere, nell'emettendo decreto, alla reiezione delle seguenti istanze:

a) istanza in data 15-1-1948 della Società Snia Viscosa, incompatibile e concorrente con la domanda in data 11-11-1947 della ex Società Ovesticino, di Novara, oggi Dinamo.

b) istanze in data 18-6-1948 e 15-3-1959 della Società Nazionale Cogne, di Torino, incompatibili e concorrenti con le domande in data 24-5-1948 e 15-3-1949 della Società Edison, di Milano.

4°) di approvare quanto sopra proposto dall'Ufficio Acque e Miniere in merito alle osservazioni fatte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il voto 20-3-1958 n. 476 e, cioè:

a) di accogliere le osservazioni fatte rispettivamente in merito all'uso irriguo e nell'interesse della Sovraintendenza alle Antichità, Belle Arti e Paesaggio della Regione Valle d'Aosta.

b) di non accogliere il suggerimento di escludere dall'articolo 8 del disciplinare la clausola che prevede la possibilità, in materia di esproprio di immobili, di adire la prevista Commissione arbitrale, nonché il suggerimento di ridurre i quantitativi d'acqua che nello stesso articolo 8 del disciplinare è stato imposto di lasciare defluire lungo i torrenti, a valle delle prese degli impianti della Società Dinamo, nell'interesse dell'itticoltura dell'igiene e del paesaggio.

5°) di approvare quanto proposto dalla Commissione consiliare per le Acque e per l'Elettricità come sopra riferito.

6°) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme:

a) il versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale (Cassa di Risparmio di Torino - Dipendenza di Aosta) della somma di L. 34.437.100,00, pari a 1/2 annualità del canone di lire 68 milioni 874.200,00, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che la Società Dinamo viene ad assumere per effetto della subconcessione;

b) il versamento presso la suddetta Tesoreria, a disposizione della Amministrazione regionale - Ufficio Acque e Miniere della Regione -, della somma di Lire 500.000,00 per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe spese dipendenti dalla subconcessione;

c) il versamento presso la suddetta Tesoreria, a' termini e per gli scopi di cui al secondo comma dell'articolo 7 del T.U. di leggi 11-12-1933 n. 1775 e della legge 21-1-1949 n. 8, della somma di lire 1.721.857,00, di cui lire 1.433.800 già in precedenza versate a tale scopo.

---

L'Assessore VESAN dichiara quanto segue:

"Viene oggi sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio uno schema di disciplinare per la subconcessione alla Società Idroelettrica Dinamo di Milano, ex Società Ovest Ticino, di derivare e di utilizzare le acque dei bacini del Monte Bianco e della Dora di Verney, per produzione di energia elettrica.

Trattasi come si vede, di una subconcessione di notevole importanza perché comprende le acque della Val Ferret, della Val Veny, nonché le acque della Dora di La Thuile.

L'impianto prevede la produzione di ben 104.991,16 KW., ed è diviso in 5 gruppi con 4 centrali in caverna.

Non entro nei dettagli, perché la relazione predisposta dall'Ufficio regionale Acque è, al riguardo, ampia ed esauriente.

L'istruttoria della pratica è stata molto laboriosa; si sono fatte le prescritte visite sopralluogo; sono stati esaminati i ricorsi presentati e sono state sentite le contro deduzioni delle parti interessate.

Come risulta dalla relazione, la pratica ha già formato oggetto di esame da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che, dopo aver esaminati gli atti di istruttoria, li ha approvati con voto in data 20-3-1958, n. 476, formulando in merito al disciplinare, alcuni rilievi che sono di lieve importanza perché non modificano la sostanza del disciplinare stesso.

In ordine al disciplinare è stato, altresì, richiesto il parere della Commissione consiliare per le Acque e l'Elettricità, la quale, nella seduta del 4-6-1958, dopo approfondito esame degli atti di istruttoria, ha suggerito di apportare le seguenti modifiche ai sottoindicati articoli del disciplinare di subconcessione:

- Articolo 7 - Aggiungere alla fine del 3° capoverso della pagina 16 le parole ".......e degli interessati".

- Articolo 8

a) - inserire a pag. 1,9 dopo le prime due righe la seguente clausola: "La società subconcessionaria è responsabile di tutti i danni che potranno derivare alle utenze dalla mancata osservanza degli obblighi sopra descritti, concernenti la defluenza d'acqua a favore degli usi irrigui, domestici e civici, e deve risarcire i danni e le eventuali spese".

b) Sostituire al 5° capoverso della pagina 19, le parole ".... opportuni accordi ...." con le parole "....preventivi accordi....".

- Articolo 14 - Sostituire l'ultimo capoverso dell'articolo con il seguente capoverso: "Ai sensi dell'articolo 3 della sopracitata legge, la Società subconcessionaria Dinamo dovrà fornire ai Comuni, del Consorzio, se richiesta, in sostituzione parziale o totale del sovracanone di cui sopra, ed al massimo fino alla concorrenza di esso, la fornitura diretta di energia elettrica in conformità a quanto stabilito nell'articolo stesso".

In seguito ad un riesame dell'articolo 14 del disciplinare, si è ritenuto di dover apportare una modifica di forma al capoverso soprariportato, che verrebbe quindi sottoposto all'approvazione del Consiglio nella seguente nuova formulazione: "Ai sensi dell'articolo 3 della sopracitata legge, la Società subconcessionaria Dinamo dovrà, a richiesta dei Comuni del Consorzio, provvedere alla fornitura diretta di energia elettrica, in sostituzione totale o parziale del sovracanone di cui sopra e fino alla concorrenza di esso in conformità a quanto stabilito dall'articolo stesso".

Come potete vedere dall'esame dello schema di disciplinare, si è cercato di difendere e di tutelare nel miglior modo possibile gli interessi delle utenze irrigue, degli usi domestici, degli usi civili ed inoltre sono stati pure attentamente esaminati il problema ittico e quello inerente alla conservazione e alla tutela del paesaggio.

Io, per il momento, non avrei altro da aggiungere".

Le Conseiller Madame PERRUCHON Veuve CHANOUX déclare ce qui suit:

"Le grand nombre de recours présentés (150) démontre que les intéressés de la zone ont manifesté leurs desiderata pour sauvegarder leurs droits aux eaux, afin qu'ils soient effectivement respectés.

Mes remarques qui suivent se réfèrent, soit à l'annexe, soit au disciplinaire de subconcession dans les parties où manquent les réelles garanties.

Groupe IV (pag. 5) - EXPOSÉ DES COMMUNES DE SARRE ET DE VILLENEUVE.

Les demandes présentées par ces deux Communes furent repoussées, mais les explications données ne correspondent pas à ce que la loi prescrit, en effet:

1°) l'alinéa Ier de l'art. 51 du Texte Unique 11-2-1933, n. 1775, donne la faculté au Ministre de réserver l'utilisation d'un cours d'eau pour 4 ans, prorogable de 4 années, et l'irrigation était dans le nombre des services publics.

1 bis) Pour le confirmer, les Instructions Ministérielles publiées sur la Feuille Unique n. 11 du mois d'avril 1936, pag. 33 "Réserves Hydroélectriques", porte à l'alinéa 1er: Sur l'article 51 concernant les réserves hydroélectriques pour des services publics importants "va rilevato che tra i servizi esplicitamente indicati dalla Legge, vi è compreso anche quello delle irrigazioni".

2°) On a avancé que cette demande n'aurait pas été portée en instruction, même si elle avait des rapports fondés, parce que le Conseil Supérieur s'était déjà prononcé contre par le vote du 12 décembre 1951 n. 1841.

Le Conseil ne pouvait pas se prononcer sur une demande qui n'avait pas été présentée en 1951. Les instructions des demandes précédentes, faites à partir de l'année 1944, ne doivent pas être prises en considération.

Depuis, la concession directe des eaux étant passée à la Région, la demande en question du 5 mai 1953, d'après l'art 49 du Texte Unique, doit être considérée comme nouvelle et soumise à toutes les règles concernant les nouvelles concessions.

Par conséquent, le vote du Conseil Supérieur doit être considéré comme dépassé.

Il pourra se prononcer sur la nouvelle demande du 5-5-1953 et sur les propositions de subconcession de l'Administration régionale.

Or, les Communes de Sarre et de Villeneuve ont demandé, en cours d'instruction en 1955, d'inscrire à réserve pour arrosage l'eau du Val Fernet.

L'Assessorat à l' Agriculture a fait la même demande.

Ce n'est pas admissible que le vote du Conseil Supérieur s'y oppose. Par conséquent, la demande est valide, pour la durée de 4 ans, à partir du jour qu'elle a été présentée, c'est à dire jusqu'en 1959.

J'attire l'attention de l'Administration régionale sur ses responsabilités pour ne pas avoir disposé d'un plan général d'utilisation des eaux de la Région en faveur de l'agriculture.

En allant de ce pas et lorsque la dernière série d'implantations, dans le groupe du Grand Paradis, sera concédée, l'agriculture restera à l'état actuel, avec l'eau d'arrosage insuffisante et en dispute avec les Sociétés hydroélectriques.

J'aimerais avoir l'avis de la Commission au sujet des demandes faites par les Communes de Sarre et de Villeneuve et savoir si la Commission a examiné tous les recours qui ont été présentés au Bureau des Eaux.

Observations du Conseil Supérieur-vote 20 mars 1958 n. 476.

Le Conseil aurait modifié, par l'art. 8, la phrase pour les droits d'usage d'irrigation sous prétexte que les droits illégitimes étaient aussi sauvegardés. Or, le Conseil Supérieur peut-il s'occuper des questions juridiques, d'autant plus en Vallée d'Aoste, où les eaux ont été payées en or, à l'époque des affranchissements? Il devrait se limiter à examiner les projets sous l'aspect purement technique, en laissant à la Région la tutelle des droits locaux d'irrigation.

Les relations parlementaires, qui ont précédé la Loi 2-10-1919, ont recommandé et répété qu'en matière de reconnaissances on ne pouvait pas exiger les titres précis de propriété ou d'usage des eaux. Les droits d'usage, considérés illégitimes, ont représenté par le passé une initiative de progrès social, comme ils le représentent aujourd'hui.

Dans le Statut régional, les droits d'usage d'eau civique et potable font partie des eaux de la Région; donc elle est la seule compétente pour en exiger les titres légitimes.

On doit exclure toute ingérence d'organes étrangers à la Région. Les soi-disant droits illégitimes étaient parfaitement légitimes jadis.

Observations à l'égard de la sauvegarde de la pêche (pag. 10)

La quantité d'eau établie par le disciplinaire, - 100 litres à la seconde dans le Val Veny et le Val Ferret et 300 litres dans la Doire en aval de la Saxe, - coulera sous le gravier là où le lit est large. On devrait augmenter la quantité d'eau afin que la pêche ne se réduise pas à un souvenir.

Disciplinaire (pag. 10)

Eau de source, puits et abreuvoirs.

Quant aux débits d'eau maximum ou moyenne concédés, il faut insérer dans le disciplinaire une clause de réserve, c'est-à-dire: "En considérant que les débits concédés sont déduits des comptes faits par le Bassin hydrographique du Po, l'Administration, dans la subconcession, ne garantit pas ces portées, c'est-à-dire elles seront subordonnées à la disponibilité des eaux que les implantations pourront donner, après avoir laissé couler l'eau prescrite pour l'agriculture, la pêche, ect.... »

Déchargement des matériaux (pag. 20)

Aux prévoyances établies il faudrait ajouter que "pour tous les déchargements de matériaux le long des talus ou pentes, la Société est tenue à construire au bas un mur de soutènement, solide et suffisant pour éviter les écoulements dû à la pluie, au dégel ou à d'autres motifs".

Travaux en proximité et en amont des habitations.

Pour les œuvres en campagne ou dans les tunnels, au dessus des villages ou dans les centres d'habitation, la Société concessionnaire devra présenter les desseins exécutifs des œuvres pour démontrer l'intégrité des habitations. Elle ne pourra les exécuter qu'après l'approbation de l'Administration".

Ecoulement d'eau pour les égouts des Communes.

J'ai fait remarquer que les eaux laissées couler pour les services d'ichtyologie étaient insuffisantes. Elles le sont d'autant plus dans la partie de là Doire où se reversent les égouts des Communes, surtout en hiver. L'obligation générique d'intégrer le cours d'eau ne suffit pas. Il faut un ordre précis, donné par l'Administration, qui devra être exécuté immédiatement sans discussions.

Celles-ci sont les observations que je me permets de faire à ce disciplinaire et je prie la Junte de vouloir bien me donner satisfaction".

Il Consigliere BARMASSE rammenta che, in una precedente seduta, era stata data assicurazione dall'Assessore ai Lavori Pubblici che nei disciplinari delle nuove subconcessioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico sarebbe stata inserita una clausola in base alla quale ogni spesa relativa ad eventuali spostamenti degli elettrodotti per funivie, teleferiche, e fili a sbalzo sarebbe stata posta a carico della Società subconcessionaria.

Rileva che nel disciplinare in esame non vi è alcuna clausola del genere.

Monsieur le Conseiller MANGANONI, se rapportant à la question posée par le Conseiller Madame Perruchon Veuve Chanoux, déclare, en sa qualité de membre de la Commission, que celle-ci n'a pas pris vision des recours, mais qu'elle a simplement pris vision de la relation concernant les recours et que, conséquemment, il n'est pas à même d'exprimer son avis au su jet des demandes présentées par les Communes de Sarre et de Villeneuve.

Le Conseiller Madame PERRUCHON Veuve CHANOUX prend acte de la précisassions faite par Monsieur le Conseiller Manganoni et propose que le Conseil veuille surseoir tonte décision sur la question en discussion, afin que la Commission puisse examiner les recours présentés par les Communes de Sarre et de Villeneuve.

Monsieur l'Assesseur VESAN déclare ce qui suit:

"je tiens à préciser, pour ce qui concerne les demandes des Communes de Sarre et de Villeneuve ("d'inscrire à réserve pour arrosage l'eau du Val Ferret"), que la relation du Bureau régional des eaux dit, à pag. 5: "In due dei dieci esposti - quelli presentati dai Comuni di Sarre e Villeneuve - è stata chiesta la costituzione a riserva delle acque della Valle Ferret, per impiegarle per la irrigazione di terreni incolti ed improduttivi dei detti Comuni.

Tale richiesta è stata respinta dall'Ufficio Acque perché non rispondente alle condizioni prescritte dall'art. 51 del T.U. 11-12-1933 numero 1775 circa la costituzione a riserva, in tutto o in parte, della portata di un corso d'acqua pubblica, e perché, se anche fosse stata rispondente, non avrebbe potuto, comunque, essere ammessa ad istruttoria, neppure in concorrenza, eccezionale con la domanda della Società Ovesticino, ora Dinamo, essendosi già su questa pronunziato il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il voto ricordato 12-12-1951 n. 1841".

Personne ne peut contester que les recours des Communes de Sarre et de Villeneuve n'aient été examinés très attentivement par le Bureau régional des eaux ainsi que par le Conseil Supérieur des Travaux Publics.

Comme vous voyez, ces deux demandes n'ont pas pu être prises en considération pour les motifs sus-indiqués.

Si nous examinons la question du côté pratique et technique, je ne vois pas qu'on puisse envisager la construction d'un ruisseau d'arrosement à partir du Val Ferret jusqu'aux collines de Sarre et de Villeneuve.

Aucune étude de la question n'a été faite jusqu'à présent et ce serait intéressant de savoir si la chose est possible surtout du point de vue économique, c'est-à-dire si l'ouvrage serait avantageux.

Aux observations concernant "i diritti di pesca", je peux donner assurance que cette question a été examinée à fond et Monsieur l'Assesseur Maschio peut vous le confirmer, en tant que, en sa qualité de Président du Consortium de la pêche, il s'est intéressé tout particulièrement de ce problème.

Des observations ont été faites par le Conseiller Madame Perruchon Veuve Chanoux aussi à l'égard de questions diverses, telles que le déchargement des matériaux, les travaux en proximité et en amont des habitations, l'écoulement d'eau pour les égouts des Communes.

Si vous examinez avec attention ces questions, vous devez admettre que nous avons fait tout le possible pour protéger et sauvegarder, dans la forme meilleure, soit les intérêts des propriétaires et des Communes et soit les nécessités d'arrosage de nos campagnes.

Il suffit de lire, pour se convaincre, le premier alinéa de la page 19 du disciplinaire, qui dit:

"Per eventuali future necessità di acqua per usi di irrigazione e di servizi pubblici nelle zone interessate degli impianti, l'Amministrazione regionale potrà esigere dalla Società subconcessionaria il rilascio di quei quantitativi indispensabili, concordando con la Società stessa i luoghi più adatti".

Or il suffirait d'appliquer cette disposition si un jour l'on avait besoin de porter jusqu'à Villeneuve et Sarre les eaux du Val Ferret, pourvu que la chose soit réalisable, en tant que, comme il est dit dans la susdite disposition, "per eventuali future necessità di acqua per uso di irrigazione ......, l'Amministrazione regionale potrà esigere dalla Società concessionaria il rilascio di quei quantitativi indispensabili...".

Le Conseiller Madame PERRUCHON Veuve CHANOUX fait noter que les eaux du Val Ferret, dans le cas que l'on construise le canal mentionné, pourraient aussi arroser les collines de Morgex, de La Salle et de St. Nicolas.

Elle déclare que, conséquemment, l'Administration régionale ne peut et ne doit absolument pas renoncer à réserver pour arrosage les eaux du Val Ferret.

Monsieur l'Assesseur VESAN exprime l'avis que la construction d'un canal d'arrosement depuis le Val Ferret jusqu'aux collines de Villeneuve et de Sarre ne soit pas une chose faisable.

Il remarque que la question doit être examinée d'un point de vue pratique et il affirme que le problème de l'arrosage des collines de Villeneuve et de Sarre pourrait être résolu en transportant sur ladite zone, moyennant la construction d'un siphon, les eaux du torrent de Cogne.

Le Conseiller Madame PERRUCHON Veuve CHANOUX observe que les eaux du torrent de Cogne sont à peine suffisantes pour alimenter les rus d'Aymavilles et de Jovençan et que, d'ailleurs, la construction d'un siphon couterait beaucoup.

Monsieur l'Assesseur VESAN observe que la dépense pour la construction d'un siphon serait toujours inférieure à la dépense que l'on ferait pour la construction d'un canal d'irrigation depuis le Val Ferret jusqu'à la zone de Villeneuve et Sarre.

Le Conseiller Madame PERRUCHON Veuve CHANOUX insiste afin que les eaux du Val Ferret soient réservées pour les nécessités futures d'arrosage, en remarquant que, une fois la subconcession accordée, ce sera bien difficile d'obtenir de la part de la Société hydroélectrique la quantité d'eau nécessaire pour l'arrosage des zones susdites.

Il Consigliere SAVIOZ esprime il timore che le disposizioni relative alla tutela del paesaggio non siano abbastanza rigide e che la bellezza del paesaggio possa, quindi, venire deturpata nella Val Ferret e nella Val Veny con l'esecuzione delle opere di sfruttamento ad uso idroelettrico dei bacini del Monte Bianco e della Dora di Verney.

Circa i vari ricorsi presentati all'Amministrazione regionale, osserva che, a suo avviso, il Consiglio non può deliberare la subconcessione delle acque in questione senza che i ricorsi predetti siano stati preventivamente esaminati dalla Commissione consiliare per le acque e l'elettricità, in quanto bisogna salvaguardare le necessità irrigue future delle campagne dell'alta Valle.

In merito al rilievo dell'Assessore Vesan, - secondo cui il problema dell'irrigazione delle colline di Villeneuve e di Sarre potrebbe essere convenientemente risolto mediante la costruzione di un sifone per il convogliamento in dette colline di una parte delle acque del torrente di Cogne, - fa presente che nei periodi in cui detto torrente non è in piena, e cioè da aprile fino al 15 giugno circa e nel periodo autunnale, le acque di tale torrente sono appena sufficienti per alimentare i canali irrigui già esistenti e questo perché le acque di tale torrente sono state concesse a suo tempo alla Società Ansaldo (ora Cogne) per la produzione di energia elettrica.

Accenna inoltre alla possibilità che, sub-concedendo le acque in questione, le prese attuali dei canali irrigui non possano più captare la poca acqua che continuerà a defluire nei torrenti per usi irrigui e fa presente che, in tal caso, tutte le prese dovrebbero essere rifatte.

L'Assessore VESAN rammenta di aver già detto che tutti i ricorsi pervenuti all'Amministrazione regionale sono stati attentamente esaminati dall'Ufficio regionale Acque.

Per quanto riguarda la tutela del paesaggio, rileva che vi sono precise disposizioni nell'art. 7 del disciplinare di subconcessione e da lettura del seguente stralcio di tale articolo:

"Nell'esecuzione delle opere attinenti ai propri impianti nei pressi degli abitati, o comunque, nei pressi di luoghi di soggiorno è fatto obbligo alla Società subconcessionaria di adottare tutte quelle provvidenze, cautele ed accorgimenti atti ad evitare o quanto meno ridurre al minimo, cause di disturbo o di disagio non giustificati e necessari come ad esempio costruzioni di baraccamenti nelle immediate vicinanze, ingombri stradali, deposito di materiali ecc. e quanto altro possa costituire motivo di disturbo al movimento turistico, alla tranquillità e all'igiene dei luoghi. Al riguardo è fatto obbligo alla Soc. sub-concessionaria di prendere preventivi accordi con i Comuni interessati e con l'Assessorato al Turismo, Antichità, Belle Arti e Tutela del Paesaggio della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

In particolare dovrà prendere tempestivi e preventivi accordi con il citato Assessorato per la esecuzione delle opere e dei lavori all'aperto quali le sottostazioni di "trasformazione di energia, tracciati di linee elettriche, e la sistemazione dei materiali di risulta provenienti dai lavori di scavo e di galleria per stabilire i punti di loro discarica affinché non possano determinare pregiudizio all'estetica del paesaggio e perché abbiano ad impedire che discariche indiscriminate di essi siano effettuate lungo canaloni battuti da valanghe che potrebbero causare deviazioni delle valanghe stesse, pericolose per la pubblica incolumità ovvero lungo torrenti cosi da alterarne il regime, ovvero in zona nelle quali potrebbero causare franamenti e quindi danno alle persone e alle colture agricole.

In ogni caso la Società subconcessionaria resta obbligata a coprire le discariche con un sufficiente manto di terra idoneo a favorire il loro innerbimento e a provvedere alle semine relative.

Qualora l'esecuzione degli impianti in Val Ferret compromettesse i campi di golfs esistenti, la Società subconcessionaria resta obbligata per sé e per le dipendenti imprese a risarcire i danni arrecati, a ripristinare lo stato di fatto dei campi stessi ovvero in caso di impossibilità a ricostituirli altrove in sede opportuna a tutta sua cura e spese".

Rileva che il disciplinare in questione non fa altro che ricalcare il disciplinare di sub-concessione al CEB delle acque del Buthier ed affluenti ed è, anzi, più perfezionato in confronto al predetto disciplinare, in quanto contiene altre clausole e condizioni che tutelano maggiormente gli interessi dei valligiani.

Per quanto riguarda le opere di presa dei canali, richiama l'attenzione del Consigliere Savioz sul seguente capoverso dell'articolo 18, di cui da lettura:

"Per assicurare l'entrata dei deflussi di acque alle prese dei relativi canali, la Società subconcessionaria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a costruire tutte le nuove opere occorrenti, qualora, a causa del diminuito livello delle acque nei corsi di acqua interessati dai canali, dovuto ai prelievi d'acqua effettuati dalla Società, tali opere si renderanno necessarie, risultando non più idoneo lo stato abituale in atto delle prese per consentire l'ingresso delle acque derivande o quanto meno per consentirlo con un maggior onere di fatiche e di spese.

Nell'eventualità che a seguito di discariche d'acqua effettuate dagli impianti della Società subconcessionaria si determinino interrimenti, inghiaiamenti o, comunque, ostruzioni alle prese dei canali, è fatto obbligo alla Società di provvedere, a sua cura e spese, alla rimozione dei relativi materiali ed alla pulizia delle prese".

Il Vice Presidente, PASQUALI, rileva che il disciplinare relativo alla subconcessione in discussione contiene clausole e condizioni restrittive nei confronti della Società sub-concessionaria quali non furono mai incluse nei disciplinari relativi alle subconcessioni di acque pubbliche fatte sino ad oggi dall'Amministrazione regionale.

L'Assessore BIONAZ rileva che, effettivamente, il disciplinare in discussione è ancora più rigido e più restrittivo nei confronti della Società subconcessionaria di quello già assai rigido relativo alla subconcessione, concessa al CEB, delle acque del Buthier ed affluenti, subconcessione per la quale l'Amministrazione regionale fu accusata di aver concesso dette acque a condizioni troppo vincolative e onerose per il CEB.

Fa presente che, in effetti, sono state inserite altre nuove clausole a tutela degli interessi dell'agricoltura, che non furono mai inserite nei disciplinari precedenti.

Circa la richiesta del Consigliere Signora Perruchon Vedova Chanoux, di riservare le acque della Val Ferret per l'irrigazione delle zone agricole di La Salle, St. Nicolas, Villeneuve e Sarre, dichiara anzitutto che una tale utilizzazione delle acque della Val Ferret sarebbe antieconomica.

Osserva, poi, che nessuna Società Idroelettrica accetterebbe la subconcessione delle acque di Val Ferret con una clausola di tal genere, per cui l'accoglimento della domanda dei Comuni di Villeneuve e Sarre, significherebbe, in pratica, che il Consiglio non intende addivenire alla subconcessione delle acque della Val Ferret ad usi idroelettrici.

Il Consigliere NICCO Giulio comunica che la Commissione consiliare per le acque e l'elettricità, in sede di esame del disciplinare in questione, si è vivamente preoccupata di tutelare nel migliore dei modi gli interessi dell'agricoltura.

Ammette che vi possano essere delle lievi manchevolezze, ma assicura che la Commissione ha agito con coscienza.

Precisa che, se vi è qualche possibilità di perfezionare maggiormente il disciplinare, egli è pienamente d'accordo, ma fa presente, per quanto riguarda le acque della Val Ferret, che sarebbe una assurdità il pensare di portare tali acque sino a Sarre ad usi irrigui e ne illustra le ragioni.

L'Assessore ARBANEY richiama l'attenzione del Consiglio sulla pagina 18 del disciplinare, e, precisamente, sulla seguente disposizione del penultimo ed ultimo comma di tale pagina:

"Nell'interesse dei canali irrigui della Regione è fatto obbligo alla Società subconcessionaria di sospendere, o limitare, l'alimentazione dei propri serbatoi, lasciando defluire in tutto o in parte le acque relative, ogni qualvolta nei corsi d'acqua interessati non scorra acqua sufficiente per alimentare le competenze dei canali irrigui su di essi costituiti.

La sospensione totale o parziale di cui sopra avrà luogo soltanto nei casi di necessità e basterà, in tal caso, una semplice comunicazione fatta pervenire dall'Ufficio regionale Acque e Miniere, senza bisogno di diffida o di atti giudiziari qualsiasi".

Dichiara di non poter concordare sulla formulazione del 2° periodo ("La sospensione totale o parziale di cui sopra avrà luogo soltanto nei casi di necessità...."), perché la parola "necessità" potrebbe lasciare la possibilità di cavilli alla Società subconcessionaria, nel senso che questa potrebbe pensare che, in caso di pioggia, non vi sia più bisogno di defluenze di acqua per l'irrigazione dei terreni.

Propone, pertanto, che il secondo periodo sia modificato ed approvato nella seguente formulazione: "La sospensione totale o parziale di cui sopra avrà luogo su semplice comunicazione dell'Ufficio regionale Acque e Miniere, senza bisogno di diffida o di atti giudiziari qualsiasi".

Per quanto riguarda l'eccezione del Consigliere Signora Perruchon Vedova Chanoux, concernente le acque della Val Ferret, comunica di aver appoggiato, in un primo momento, la richiesta dei Comuni di Sarre e Villeneuve intesa ad ottenere "la costituzione a riserva delle acque della Val Ferret, per impiegarle per l'irrigazione di terreni incolti o improduttivi di detti Comuni", perché riteneva opportuno che la riserva delle acque predette fosse concessa più per la necessità dell'agricoltura in genere che non per portarle fino a Villeneuve e Sarre; dichiara, infatti, che dal lato tecnico concorda con quanto rilevato dal Consigliere Nicco Giulio circa la pratica impossibilità di attuare una cosa del genere.

Afferma che il problema dell'irrigazione della collina di Sarre potrebbe essere risolto molto meglio con il prolungamento del canale Ru Neuf che deriva le sue acque dal torrente Artanavaz, le cui acque sono state costituite a riserva per le necessità dell'agricoltura, con un voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Per quanto riguarda, invece, il problema dell'irrigazione della zona collinare da St. Nicolas a Villeneuve, ritiene che il problema possa essere risolto prelevando i quantitativi d'acqua necessari in località Champagne, di Villeneuve, con il sistema del pompaggio.

Fa presente che le spese di gestione dell'impianto sarebbero di molto inferiori a quelle relative alla manutenzione di un canale che portasse le acque dalla Val Ferret sino a Villeneuve e Sarre.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, dichiara, anzitutto, di concordare sulla rettifica proposta dall'Assessore Arbaney, rilevando che su tale questione già si era pronunciata favorevolmente la Giunta.

In merito all'eccezione sollevata dalla Signora Perruchon Vedova Chanoux, rammenta che l'utilizzazione delle acque pubbliche correnti in Valle d'Aosta deve avvenire, in base all'articolo 8 dello Statuto regionale, "secondo un piano generale da stabilirsi da un Comitato Misto".

Rileva che il Comitato Misto ha emesso le sue decisioni circa tale piano di utilizzazione nel 1949 e fu convocato alla fine del 1957 per esaminare se vi fossero stati, dal 1949 al 1957, dei cambiamenti nelle possibilità tecniche di sfruttamento delle acque.

Ricorda che, nella riunione del 18-12-1957, il Comitato Misto ha stabilito di confermare in 350 milioni di mc. la possibilità complessiva massima di invaso del bacino dell'alta Valle di Aosta, dalla confluenza del Buthier nella Dora, confermando, per tutto il resto, i criteri già stabiliti nel 1949.

Rileva che, fra i vari criteri già stabiliti dal Comitato Misto, ve n'è uno che si attaglia alla fattispecie e che può servire a risolvere, a suo avviso, questo problema.

Riferisce che tale criterio sancisce che le utilizzazioni di acque pubbliche debbono avvenire nelle singole vallate, eccezion fatta per le acque del bacino del Monte Bianco per quanto riguarda il collegamento fra le acque della Val Veny e della Val Ferret con le acque della Dora di Verney, e per quanto riguarda l'utilizzazione delle acque della Valgrisanche, della Val di Rhêmes e della Valsavaranche.

Precisa che il divieto di trasportare le acque da una vallata all'altra per utilizzazioni idroelettriche trova la sua ragione proprio nella necessità di tutelare gli interessi dell'agricoltura.

Osserva che, se il Comitato Misto ha stabilito che le acque non possono essere trasportate da una vallata all'altra per utilizzazioni idroelettriche, ne consegue che non dovrebbe neppure essere possibile trasportare le acque della Val Ferret a Villeneuve e a Sarre per usi irrigui.

Rileva, in proposito, che la riserva di cui parla l'articolo 51 del T.U. 11-12-1933 n. 1775 è una cosa del tutto diversa, perché detto articolo dice che si può riservare "per un quadriennio l'utilizzazione di tutta o di parte della portata di un determinato corso d'acqua".

Osserva che, per poter esaminare positivamente la possibilità di una riserva quadriennale, bisogna che vi sia un regolare progetto, perché se vi è soltanto una domanda, non si può fare alcuna istruttoria e nessuna Commissione consiliare potrebbe prendere in considerazione una domanda del genere.

Ritiene, pertanto, sia in linea di opportunità tecnica che in linea giuridica, non si possa e non si debba soprassedere alla già istruita subconcessione delle acque dei bacini del Monte Bianco e della Dora di Verney, che è fra le più importanti di quelle fatte sinora e che avrà un notevole riflesso sulla economia della Regione.

Comunica che rimangono ancora da sub-concedere le acque da derivare nella zona di Montjovet e quelle del bacino del Gran Paradiso, che è l'unico bacino che ancora non sia stato per nulla utilizzato in Italia.

Fa presente che, come detto dall'Assessore Arbaney, il problema dell'irrigazione di Sarre potrà essere facilmente risolto con il prolungamento del Ru Neuf, che deriva le acque del torrente Artanavaz.

Conclude, rilevando l'opportunità che il Consiglio approvi la proposta di subconcessione alla Società Dinamo, di Milano, delle acque dell'alto bacino della Dora Baltea ed affluenti per la produzione di energia elettrica in base alle condizioni dello schema di disciplinare in esame con le modifiche approvate dal Consiglio.

Le Conseiller Madame PERRUCHON Veuve CHANOUX déclare d'être favorable à la subconcession dont il s'agit, tout en maintenant les observations faites.

L'Assessore VESAN rammenta che il Consigliere Barmasse ha lamentato il fatto che non sia stata inclusa nel disciplinare di sub-concessione una clausola che ponga a carico della Società subconcessionaria le spese conseguenti ad eventuali spostamenti di elettrodotti per permettere l'impianto di funivie, teleferiche, seggiovie e fili a sbalzo.

Comunica che una tale clausola non ha nulla a che vedere con il disciplinare di subconcessione, in quanto il disciplinare deve contenere gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza è vincolata la subconcessione di cui si tratta.

Informa che la questione dell'elettrodotto forma oggetto di una pratica a sé stante, in quanto la Società è tenuta a fare separata e documentata domanda per ottenere autorizzazione a costruire l'impianto del costruendo elettrodotto.

Precisa che, per quanto riguarda gli elettrodotti, valgono sempre le norme e le disposizioni predisposte a suo tempo dall'Amministrazione regionale ad uso dei Comuni allo scopo di tutelare i diritti dei Comuni e dei privati ed, in particolare, i diritti dell'agricoltura in occasione delle prescritte autorizzazioni all'impianto di elettrodotti.

Il Consigliere SAVIOZ rileva che la Società subconcessionaria dovrà costruire una strada per le necessità dei servizi ed esprime parere che l'Amministrazione regionale dovrebbe fare pressioni presso la Società Dinamo, onde ottenere che, ultimati i lavori, tale strada sia mantenuta efficiente, a cura e con il concorso finanziario della Società stessa, con libero accesso a tutti, come è avvenuto per l'impianto idroelettrico e relativa strada nella Valle di Tigne (Savoia).

L'Assessore VESAN richiama, in proposito, l'attenzione del Consigliere Savioz sul secondo comma dell'articolo 8 del disciplinare che è del seguente tenore:

"In particolare, per quanto riguarda le strade, in considerazione del notevole traffico cui saranno soggette a causa degli eseguendi lavori, la Società subconcessionaria dovrà provvedere a concorrere, per tutta la durata dei lavori stessi, nelle spese di sistemazione e manutenzione, prendendo in merito opportuni accordi con l'Assessorato ai LL.PP. della Regione".

Il Consigliere NICCO Giulio osserva che la disposizione soprariportata si riferisce soltanto alle strade già esistenti e non a quelle altre strade che la Società dovrà costruire per le necessità di esercizio (trasporto materiali, impianti, strade di accesso, ecc.).

Informa che la Socetà S.I.P. aveva costruito totalmente a sue spese una strada, in Valtournanche, che collegava la conca di Perrères alla conca di Cignana, strada che aveva una bellissima vista panoramica e che serviva sia agli alpigiani che ai turisti.

Osserva che, ultimati i lavori di costruzione della diga di Cignana, la Società S.I.P. ha tolto i vari ponticelli stradali rendendo così impraticabile la strada stessa.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, informa che la Società Dinamo dovrà presentare all'Amministrazione regionale, entro sei mesi dalla data della subconcessione, il progetto esecutivo delle opere, per una spesa complessiva di circa 42 miliardi di Lire.

Osserva che i rilievi formulati dai Consiglieri Barmasse, Savioz e Nicco Giulio concernono, in sostanza, questioni di poca importanza in confronto ad un cosi rilevante complesso di opere ed esprime parere che tali rilievi potrebbero essere, quindi, eventualmente presi in considerazione in sede di esame del predetto progetto esecutivo.

Il Presidente, PAREYSON, dopo avere rilevato che la discussione è stata ampia ed esauriente, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte della Giunta.

Le Conseiller Madame PERRUCHON Veuve CHANOUX déclare de s'abstenir de voter pour les motifs qu'elle a énoncés précédemment.

IL CONSIGLIO

veduti gli articoli 4, 7, 8 e 9 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948, n. 4;

con voti favorevoli trentuno e voti contrari uno (Consiglieri presenti: trentatré; Consiglieri votanti: trentadue; astenutosi dalla votazione il Consigliere Signora PERRUCHON Maria Celeste Vedova CHANOUX);

Delibera

1°) di approvare a favore della Società Italiana per Imprese Elettriche Dinamo, con sede a Milano - Via Principe Eugenio n. 1 -, ed alle condizioni del disciplinare sottoriportato, la subconcessione di derivare, per produzione di energia elettrica, le acque dei bacini del Monte Bianco e della Dora di Verney, in conformità del progetto allegato alla domanda in data 5 maggio 1953 della sua dante causa Società Ovesticino, di Novara, la quale domanda ha unificato: la precedente domanda in data 11 novembre 1947 della stessa Società Ovesticino di utilizzazione delle acque del Bacino del Monte Bianco e le domande in data 24 maggio, 28 dicembre 1948 e 15 marzo 1949 della Società Edison, di Milano, per l'utilizzazione delle acque del bacino della Dora di Verney;

2°) di autorizzare il Presidente della Giunta regionale ad emanare il decreto di subconcessione, previa sottoscrizione, da parte della Società Italiana per Imprese Elettriche Dinamo, del disciplinare di subconcessione;

3°) di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a provvedere, nell'emettendo decreto, alla reiezione delle seguenti istanze:

a) istanza in data 15-1-1948 della Società Snia Viscosa, incompatibile e concorrente con la domanda in data 11-11-1947 della ex Società Ovesticino, di Novara, oggi Dinamo.

b) istanza in data 18-6-1948 e 15-3-1949 della Società Nazionale Cogne, di Torino, incompatibili e concorrenti con le domande in data 24-5-1948 e 15-3-1949 della Società Edison, di Milano.

4°) di approvare quanto sopra proposto dall'Ufficio Acque e Miniere in merito alle osservazioni fatte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il voto 20-3-1958 n. 476 e, cioè:

a) di accogliere le osservazioni fatte rispettivamente in merito all'uso irriguo e nell'interesse della Sovraintendenza alle Antichità, Belle Arti e Paesaggio della Regione Valle di Aosta.

b) di non accogliere il suggerimento di escludere dall'articolo 8 dei disciplinare la clausola che prevede la possibilità in materia di esproprio di immobili, di adire la prevista Commissione arbitrale, nonché il suggerimento di ridurre i quantitativi d'acqua che nello stesso articolo 8 del disciplinare è stato imposto di lasciare defluire lungo i torrenti, a valle delle prese degli impianti della Società Dinamo, nell'interesse dell'itticoltura, dell'igiene e del paesaggio;

5°) di approvare quanto proposto dalla Commissione consiliare per le Acque e per l'Elettricità come sopra riferito;

6°) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme:

a) il versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale (Cassa di Risparmio di Torino - Dipendenza di Aosta) della somma di L. 34.437.100,00 pari a ½ annualità del canone di Lire 68.874.200,00 a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che la Società Dinamo viene ad assumere per effetto della subconcessione;

b) il versamento presso la suddetta Tesoreria, a disposizione dell'Amministrazione regionale - Ufficio Acque e Miniere della Regione -, della somma di Lire 500.000,00 per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe spese dipendenti dalla subconcessione;

c) il versamento presso la suddetta Tesoreria, a' termini e per gli scopi di cui al secondo comma dell'articolo 7 del T.U. di leggi.11-12-1933 n. 1775 e della legge 21- 1-1949 n. 8, della somma di L. 1.721.857,00 di cui Lire 1.433.800 già in precedenza versate a tale scopo.

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Ufficio Acque e Miniere

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza è vincolata, a favore della Soc. Dinamo di Milano la subconcessione di derivare ed utilizzare le acque dei bacini del Monte Bianco e della Dora di Verney per produzione di energia elettrica, chiesta dalla sua dante causa Soc. Ovesticino di Novara, con la domanda 5 maggio 1953 che ha unificato la precedente sua domanda 11 novembre 1947 di utilizzazione delle acque del bacino del Bianco e le domande 24 maggio - 28 dicembre 1948 e 15 marzo 1949 della Società Edison per l'utilizzazione delle acque del bacino della Dora di Verney.

Art. 1

Quantità ed uso dell'acqua da derivare - Impianto con centrale a La Roux - Impianto a)

all'acqua sarà derivata:

- dal lago di Verney, trasformato a serbatoio della capacità di mc. 12x10', con immissione nel medesimo mediante canale di gronda delle acque dei torrenti Chavannes e Breuil.

- dal torrente Rutor e suoi affluenti Comba Sozin e Merletan.

La complessiva quantità d'acqua da derivare potrà variare sino ad un massimo eguale e non superiore a mod. 63,99 (litri secondo seimila trecento novantanove), risultando la quantità media annua complessiva di mod. 27,00 (litri secondo duemila settecento) dei quali:

- medi moduli 16,14 (litri secondo mille-seicento quattordici) da derivare dal torrente Rutor e suoi affluenti.

- medi moduli 10,86 (litri secondo mille ottantasei) da derivare dal Lago Verney, dei quali medi moduli 9,89 (litri secondo novecento ottantanove) dovuti all'apporto dei torrenti Chavannes e Breuil.

Impianto con centrale a Neyron - Impianto b) - l'acqua sarà derivata:

- dalla sponda sinistra della Dora di Val Ferret in località Gruetta.

- dagli affluenti di sinistra torrente Malatrà e Armina.

La complessiva quantità d'acqua da derivare potrà variare sino ad un massimo uguale e non superiore a mod. 37,53 (litri secondo tremila settecento cinquantatré) risultando la quantità media annua complessiva di mod. 18,20 (litri secondo mille ottocento venti) dei quali:

- medi moduli 16,83 (litri secondo mille-seicento ottantatré) da derivare dalla Dora di Val Ferret.

- medi moduli 0,79 (litri secondo settantanove) da derivare dal torrente Malatrà.

- medi moduli 0,58 (litri secondo cinquantotto) da derivare dal torrente Armina.

Impianto con centrale a Pré St. Didier Superiore - Impianto A) -

l'acqua sarà derivata:

- dal lago di Combal, sulla Dora di Val Veny, trasformato a serbatoio della capacità di mc. 7x10° (sette milioni).

- dal torrente Chavannes, captando le acque al passaggio del canale derivatore "Combal-Champontaille".

- dal serbatoio di Champontaille della capacità di mc. 28x106 (ventotto milioni) costituito sulla Dora di Verney in località omonima con immissione nel medesimo dello scarico della centrale di La Roux (impianto a) delle acque del bacino diretto, delle acque del torrente Breuil ed affluenti ed anche eventualmente degli apporti estivi adottivi dalla derivazione del serbatoio di Combal.

- dai torrenti Orgère e Youla captando le acque al passaggio del canale di carico Champontaille - Pré St. Didier.

La complessiva quantità di acqua da derivare potrà variare sino ad un massimo eguale e non superiore a mod. 197,36 (litri secondo diciannovemila settecentotrentasei) risultando la quantità media annua pari a moduli 51,65 (litri secondo cinquemilacentosessantacinque) dei quali:

- medi mod. 13,30 (litri secondo milletrecentotrenta) da derivare dal bacino diretto del serbatoio di Combal.

- medi mod. 3,39 (litri secondo trecentotrentanove) da derivare dal torrente Chavannes.

- medi mod. 31,86 (litri secondo tremilacentoottantasei) da derivare dal serbatoio di Champontaille, dei quali mod. 27,00 (litri secondo duemilasettecento) dati dallo scarico della centrale di La Roux, mod. 2,57 (litri secondo duecentocinquantasette) dati dal bacino diretto e moduli 2,29 (litri secondo duecentoventinove) dati dal torrente Breuil.

- medi mod. 3,10 (litri secondo trecento-dieci) da derivare dai torrenti Orgère e Youla.

Impianto con centrale a Pré St. Didier Superiore - Impianto B)

- l'acqua sarà derivata:

- dalla Dora di Val Ferret, in località Neyron, in sua sponda sinistra.

- dalla Dora di Val Veny, in sua sponda destra in località Visaille.

La complessiva quantità di acqua da derivare potrà variare sino ad un massimo uguale e non superiore a mod. 105,27 (litri secondo diecimilacinquecentoventisette) risultando la quantità media annua complessiva di mod. 47,31 (litri secondo quattromila settecentotrentuno) dei quali:

- mod. medi 27,14 (litri secondo duemila settecentoquattordici) da derivare dalla Dora di Val Ferret,

- mod. medi 20,17 (litri secondo duemila e diciassette) da derivare dalla Dora di Val Veny.

Impianto con centrale a Pré St. Didier Inferiore - Impianto C) -

l'acqua sarà derivata:

- dalla Dora di Courmayeur, in sua sponda destra in località La Saxe compresi i deflussi del suo affluente di sinistra torrente Sapin.

- dagli affluenti di destra della Dora di Courmayeur, torrenti Dolonne, Arpetta, Planey, intercettati al passaggio dal canale derivatore.

- dagli scarichi degli impianti A) e B) della Centrale di Pré St. Didier Superiore.

- dalla Dora di Verney con formazione di un piccolo bacino giornaliero della capacità di mc. 0,1x10° (centomila).

La complessiva quantità di acqua da derivare potrà variare sino ad un massimo uguale e non superiore a mod. 277,14 (litri secondo ventisettemila settecentoquattordici) risultando la quantità media annua complessiva di mod. 143,94 (litri secondo quattordicimila trencetonovantaquattro) dei quali:

- moduli 29,03 (litri secondo duemila novecentotre) da derivare dalla Dora di Verney.

- mod. 2,62 (litri secondo duecento sessantadue) da derivare dal torrente Sapin.

- mod. 2,23 (litri secondo duecentoventitre) da derivare complessivamente dai torrenti Dolonne, Arpettaz e Planey.

- mod. 51,65 (litri secondo cinquemilacentosessantacinque) da ricevere dallo scarico dell'impianto A) della Centrale di Pré St. Didier Superiore.

- mod. 47,31 (litri secondo quattromilasettecentotrentuno) da ricevere dallo scarico dell'impianto B) della stessa Centrale di Pré St. Didier Superiore.

- mod. 9,88 (litri secondo novecentottantotto) da derivare dalla Dora di Verney.

Le portate suddette serviranno per produzione di energia elettrica nelle rispettive centrali di utilizzazione.

Art. 2

Dislivelli fra i peli d'acqua alle prese e alle restituzioni - Centrale La Roux - Impianto a) -

Il dislivello fra il pelo d'acqua del serbatoio di Verney a quota 2116 ed il pelo dell'acqua allo scarico nel serbatoio di Champontaille a quota 1837, risulta di metri 279.

- Centrale di Neyron - Impianto b) -

II dislivello fra il ciglio della diga di presa dalla Dora di Val Ferret, in località Guetta, a quota 1764,50, ed il pelo dell'acqua nel canale di scarico sottostante alla turbina della Centrale a quota 1607,50 risulta di metri 157,00.

- Centrale di Pré St. Didier Superiore - Impianto A) e B) -

Impianto A) - il dislivello fra il pelo dell'acqua agli sfioratori della presa della Dora di Val Veny in località Combal, a quota 1952,10 ed il pelo dell'acqua nel canale di scarico sottostante alle turbine dell'impianto a quota 1212,65 risulta di mt. 739,45.

- Il dislivello fra il pelo dell'acqua del serbatoio di Champontaille a quota 1931 ed il pelo dell'acqua sul canale di scarico a quota 1212,65 risulta di mt. 718,35.

Impianto B) - Il dislivello fra il pelo dell'acqua alla presa della Dora di Val Ferret, in località Neyron, a quota 1607,00 e il pelo dell'acqua sul canale di scarico sottostante alle turbine dell'impianto a quota 1212,65 risulta di mt. 394,35.

- Il dislivello fra il pelo dell'acqua alla presa della Dora di Val Veny, in località cantina di La Visaille, a quota 1583,30 e il pelo dell'acqua nel canale di scarico sotto le turbine a quota 1212,65, risulta di mt. 370,65.

Centrale di Pré St. Didier Inferiore - Impianto C) -

- il dislivello fra il pelo dell'acqua alla presa della Dora di Courmayeur, in località La Saxe, a quota 1218,20 e il pelo dell'acqua allo scarico nella Dora Baltea in località La Salle, a quota 888,05 risulta di mt. 330,15.

- il dislivello fra il pelo dell'acqua del piccolo serbatoio giornaliero sulla Dora di Verney a quota 1209,00 ed il pelo dell'acqua allo scarico nella Dora Baltea di cui sopra risulta di mt. 321,00.

Art. 3.

Dislivelli e potenze nominali in base alle quali è stabilito il canone di subconcessione

Impianto con Centrale a La Roux - Impianto a)

Il dislivello fra il baricentro del serbatoio di Verney a quota 2102,50 - e il livello del pelo d'acqua allo scarico sotto le turbine a quota 1840,50, risulta di mt. 262,00. Di conseguenza la potenza nominale media annua, da assoggettare a canone è di:

2700 x 262,00 : 102 = Kw. 6935,29

- Impianto con Centrale a Neyron - Impianto b)

Il dislivello fra il pelo d'acqua del bacino di carico all'estremo della galleria di carico, a quota 1756,14, ed il pelo d'acqua del canale di scarico sottostante alla turbina, a quota 1607,50 risulta di mt. 148,64. Di conseguenza la potenza nominale media annua, da assoggettare a canone risulta di:

1820 x 148,64 : 102 = Kw. 2652,20

- Impianti con Centrale a Pré St. Didier Superiore - Impianti A) e B)

Impianto A)

- Il dislivello fra il baricentro del serbatoio di Champontaille a quota 1907,50 e il pelo dell'acqua del canale di scarico sottostante alle turbine dell'impianto a quota 1212,65 risulta di mt. 694,85.

Di conseguenza la potenza nominale media annua, da assoggettare a canone risulta di:

- 5165 x 694,85 : 102 = Kw. 35.185,30

Impianto B) -

- Il dislivello fra il ciglio dello sfioratore del bacino all'estremo della galleria di carico, a quota 1583,30 e il pelo dell'acqua nel canale di scarico sottostante alle turbine dell'impianto stesso a quota 1212,65 risulta di mt. 370,65.

Di conseguenza la potenza nominale media annua da assoggettare a canone risulta di:

4731 x 370,65 : 102 = Kw. 17.191,60

Complessivamente la potenza nominale media annua dei due impianti della Centrale di Pré St. Didier Superiore da assoggettare a canone risulta di:

Kw. (35.185,30 + 17.191,60)=Kw. 52.376,90

Impianto con Centrale a Pré St. Didier Inferiore - Impianto C) -

Il dislivello fra il baricentro del piccolo bacino a regolazione giornaliera sulla Dora di Verney a quota 1206,66 ed il pelo d'acqua sul canale di scarico a quota 901,10 risulta di mt. 304,90.

Di conseguenza la potenza nominale media annua da assoggettare a canone risulta di:

14.393 x 304,90 : 102 = Kw. 43.026,77

Complessivamente la potenza nominale media annua producibile dagli impianti, da assoggettare a canone risulta di:

Kw. (6935,29 + 2652,20 + 52.376,90 + 43.026,77) = Kw. 104.991,16

Art. 4.

Luoghi e modi di presa dell'acqua -

- Impianto con Centrale a La Roux - Impianto a) -

La presa del Lago di Verney, trasformato a serbatoio della capacità di mc. 12x10° con ritenuta massima a quota 2116 e ciglio a quota 2119 sarà attuata in sponda destra mediante galleria forzata di derivazione con imbocco a quota 2074,80, manovrabile da apposito pozzo esterno al serbatoio, con paratoia piana di metri 1,40 x 1,20.

La trasformazione a serbatoio del Lago di Verney, verrà attuata mediante due sbarramenti in pietrame a secco sistemato a mano. Quello principale di mt. 33 di altezza sulla stretta dove scorre l'emissario del Lago, l'altro di mt. 22 di altezza sulla sella che si allaccia verso la strada del Piccolo S. Bernardo. Lo sviluppo degli sbarramenti, lungo il loro coronamento sarà rispettivamente di mt. 411 e di mt. 214. Lo scarico di superficie del serbatoio sarà attuato nella sponda sinistra dello sbarramento principale e sarà costituito da due luci sfioranti ognuna di mt. 10, tali da smaltire complessivamente una portata di mc/sec. 80 e quindi superiore alla portata di massima piena indicata dall'Ufficio Idrografico di mc/sec 52. Lo scarico di fondo del serbatoio, capace di smaltire una portata di mc/sec 65, sarà costituito da una galleria di mt. 3,10 di diametro con imbocco a quota 2074, manovrabile mediante due paratoie piane di mt. 1,70x2,00 a comando idrodinamico, accessibili a mezzo di opportuno pozzo.

L'opera di presa sul torrente Chavannes, per l'alimentazione integrativa del Lago sarà costituito da una traversa di calcestruzzo, a quota circa 2125 sbarrante l'alveo dal cui ciglio le acque stramazzeranno in un canale ricavato nella traversa stessa mediante una griglia, piana orizzontale per passare quindi nel canale derivatore in destra.

Le opere di presa, tanto dal torrente Rutor, quanto dai suoi affluenti Sozin e Merletan captate al passaggio del canale derivatore di gronda, saranno del tipo come quello sopra indicato per il torrente Chavannes.

- Impianto con Centrale a Neyron Impianto b) -

La presa sulla Dora di Val Ferret, in località Gruetta di Courmayeur sarà attuata mediante traversa di sbarramento in calcestruzzo dello sviluppo di mt. 36,00 avente il ciglio a quota 1764,50 del tipo analogo a quello sopra descritto per la presa del torrente Chavannes, per effetto della quale le acque entreranno nel canale derivatore in sponda sinistra.

- Impianto con centrale a Pré St. Didier Superiore - Impianto A) -

Lo sbarramento delle acque della Dora di Val Veny in località Combal di Courmayeur, per la trasformazione del Lago omonimo a serbatoio della capacità di mc. 7x10°, dovrà essere attuato mediante diga in pietrame a secco, sistemato a mano, poggiante su di un plateone in muratura di pietrame e malta di cemento, provvisto a monte di un taglione di guardia in calcestruzzo, immorsato nel terreno morenico, sul quale appoggerà il manto impermeabile del paramento a monte. Questo manto, per la parte che andrà a contatto con la massa del pietrame a secco dello sbarramento verrà costituito da muratura di pietrame e cemento di conveniente spessore contro la quale verrà collocato un triplice strato di vetro asfaltato che sarà protetto da lastroni di cemento armato dello spessore variabile da metri 0,20 a mt. 0,50 ognuno della superficie di metri 3,00x3,00, articolati orizzontalmente mediante giunti a tenuta in lamiera di rame, mentre verticalmente saranno semplicemente accostati, assicurandosi la relativa tenuta con la salafatura delle connessure mediante bitumi e coprigiunti in cemento armato. Tra il vetro asfaltato e detti lastroni sarà collocata, con funzioni di drenaggio, una intelaiatura di mattoni forati ed uno spessore di calcestruzzo poroso. Per meglio assicurare la tenuta della parte inferiore del paramento, dovrà appoggiarvisi contro un terrapieno di argilla, che avrà anche azione antigeliva mentre a questo scopo si dovrà proteggere la parte superiore con un intonaco di punite retinata.

Il paramento a valle, interrotto da ripiani, dovrà essere rivestito con muratura.

Lo sbarramento avrà andamento poligonale con scarpa interna variabile da 1/1 a 0,70, e si intesterà in sinistra alla morena del ghiacciaio di Miage.

Per assicurare l'impermeabilità della morena antica assestata, avente uno sviluppo di circa metri 300,00, verrà applicato lo stesso tipo di manto impermeabile sopradescritto dal paramento a monte della diga.

Per assicurare l'impermeabilità invece della morena recente, dello sviluppo di circa metri 280,00, onde impedire passaggi d'acqua dal serbatoio verso il ghiacciaio, si dovrà provvedere ad una sua copertura con materiale morenico compresso e quindi al rivestimento con materiale argilloso da raccordarsi con il fondo del serbatoio.

Data la presenza nella morena recente di sorgenti glaciali, sgorganti a quota inferiore a quella del massimo invaso del serbatoio, si dovrà provvedere alle necessarie opere per raccoglierne le acque e condurle a defluire nella Dora di Veny a valle dello sbarramento.

Parimenti si dovrà provvedere per il convogliamento a valle dello sbarramento delle acque delle sorgenti glaciali della stessa morena recente sgorganti a quota superiore a quella del massimo invaso.

Al fine di evitare formazioni di via d'acqua in corrispondenza del passaggio dalla morena antica a quella recente si dovranno pure disporre le opportune opere previdenziali.

Lo scarico di superficie dello sbarramento dovrà essere eseguito con le due previste paratoie a settore, automatiche, ognuna di metri 7,50x3,00 capaci di smaltire con una lama stramazzante di m. 0,50 di alt. una portata complessiva di mc/sec 170 e quindi superiore alla portata di massima piena di mc/sec 162,70 indicata dall'Ufficio Idrografico.

Lo scarico di fondo del serbatoio, dovrà essere costituito, come da progetto, da una galleria in pressione di metri 4,00x 4,00 con imbocco a quota 1960, dello sviluppo di circa mt. 500,00 da manovrarsi mediante paratoie piane, a comando idrodinamico, alle quali si accederà con apposita discenderia.

Lo scarico di fondo dovrà essere capace che smaltire una portata di mc/sec 150 a serbatoio pieno, a tutta apertura delle paratoie.

Lo scarico di fondo rappresenterà il mezzo normale per l'esercizio del serbatoio. Pertanto le sue acque attraverso le paratoie suddette dovranno essere fatte defluire a pelo libero nella Dora di Veny.

Le opere di presa di questa consisteranno in una traversa in calcestruzzo di mt. 30,00 di sviluppo, sbarrante la Dora, con ciglio sfiorante a quota 1953,40 dal quale le acque, attraverso quattro griglie piane orizzontali decadranno nel canale di raccolta ricavato nella traversa stessa per essere quindi avviate nella galleria di derivazione a pelo libero, in destra della Dora di Val Veny che le porterà al pozzo piezometrico dell'impianto captando al passaggio le acque del torrente Chavannes, con opere di presa dello stesso tipo di quelle già descritte per la presa delle acque di questo torrente per l'impianto con centrale a la Roux.

Lo sbarramento delle acque della Dora di Verney in località Champontaille, per la formazione del serbatoio di Champontaille della capacità di mc. 28x10° con il concorso delle acque provenienti dal serbatoio del Combal, dovrà essere attuato con diga ad arcogravità in calcestruzzo, dell'altezza massima di mt. 103,00 avente la quota massima di ritenuta a mt. 1931 ed il ciglio di coronamento, dello sviluppo di mt. 362,75 e di mt. 3,00 di larghezza, a quota 1933.

Lo scarico di superficie della diga previsto di costruire in sponda destra, mediante due luci sfioranti, ognuna di mt. 8,00 x 4,00 munite di paratoie piane, con ventole automatiche, capaci di smaltire una portata di mc./sec. 165, dovrà essere opportunamente modificato in guisa di smaltire la portata di massima piena di mc./sec. 235 indicata dall'Ufficio Idrografico non dovendosi contare sullo scaricatore di fondo del serbatoio previsto di costruire con imbocco a quota 1835, manovrabile a mezzo di due paratoie piane, a comando idrodinamico, capace di smaltire una portata di mc./sec. 180.

La presa dal serbatoio sarà costituita da una galleria, in sinistra del serbatoio con imbocco a quota 1839, sovrastante quello dello scaricatore di fondo, manovrabile a mezzo di una paratoia piana, a doppia tenuta, a comando idrodinamico, alla quale si accederà mediante lo stesso pozzo verticale di accesso allo scaricatore di fondo.

- Impianto con Centrale a Pré St. Didier Superiore - Impianto B)

- La presa sulla Dora di Val Ferret in località Neyron di Courmayeur sarà effettuata mediante traversa in calcestruzzo sbarrante la Dora a quota 1607 circa dal cui ciglio le acque, attraverso griglia piana orizzontale, stramazzeranno in un canale di raccolta, ricavato nel corpo stesso della traversa per essere poi addotte nel canale derivatore vero e proprio svolgentesi in sponda sinistra.

- La presa sulla Dora di Val Veny, in località Cantina di La Visaille di Courmayeur sarà effettuata mediante traversa di sbarramento del corso d'acqua in calcestruzzo a quota 1596 circa dal cui ciglio le acque, attraverso griglia piana orizzontale, stramazzeranno in un canale di raccolta, ricavato nel corpo stesso della traversa per essere addotte nel canale derivatore vero e proprio svolgentesi in sponda destra.

- Impianto con Centrale a Pré St. Didier Inferiore - Impianto C)

- L'opera di presa sulla Dora di Courmayeur, in località La Saxe, sarà costituita da una traversa di calcestruzzo, sbarrante l'alveo, lunga mt. 20,00 e larga mt. 16,00, provvista di robusti taglioni a monte e a valle, con ciglio sfiorante a quota 1218,20 con sovrastante ponte per la manovra di due paratoie piane, provviste di ventole automatiche per portare il livello delle acque a quota 1221,20. In destra della traversa ed a fianco di essa verranno costruite le bocche di presa (4) provviste di paratoie, per l'immissione delle acque nel canale derivatore in destra.

- La presa sulla Dora di Verney, all'altezza del Km. 36 della strada per La Thuile verrà attuata sbarrando l'alveo con diga del tipo a gravità, massiccia così da formare un bacinetto di accumulazione della capacità di mc. 0,1x10°, della altezza di mt. 15,50, con coronamento a quota 1210,50 dello sviluppo di mt. 66,60, con invaso massimo a quota 1209.

Lo scarico di superficie a quota 1206,80 sarà costituito da due paratoie a ventola ognuna di mt. 2,20 x 5,25 da installare nella parte centrale della diga e da altri luci sfioranti da ricavare lungo i lati per una lunghezza complessiva di mt. 30,00.

Lo scarico di fondo con soglia a quota 1195 sarà costituito da una paratoia a settore, di mt. 2,40 x 5,50.

Gli scarichi di superficie di fondo dovranno comunque avere dimensioni tali da smaltire la portata di massima piena indicata dall'Ufficio Idrografico di mc./ sec. 350.

Tutte quante le opere di presa degli impianti descritte dovranno essere eseguite in conformità ai disegni del progetto sottoscritto dall'ing. Claudio Marcello, bollati in data 5 maggio 1953 facenti parte integrante del presente disciplinare, salvo quelle varianti che verranno proposte con il progetto esecutivo, da presentarsi a norma del successivo articolo 10, e che saranno riconosciute ammissibili.

Per quanto riguarda la costruzione delle dighe di sbarramento per la formazione dei serbatoi al Lago di Verney, al Combal, a Champontaille e sulla Dora di Verney dal Km. 36 della strada per La Thuile, la Società subconcessionaria dovrà presentare all'Amministrazione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta subconcedente specifici dettagliati progetti redatti in conformità delle norme stabilite dal Regolamento per la compilazione dei progetti delle Dighe di ritenuta, loro costruzione ed esercizio, approvato con R.D. 1° ottobre 1931 n. 1370.

I lavori di costruzione delle dighe non potranno essere iniziati in nessun caso a termini dell'art. 5 del suddetto Regolamento, sino a quando non saranno stati approvati i relativi progetti esecutivi da parte del Consiglio Superiore dei LL.PP., preliminarmente istruiti dal Servizio Dighe, e non sarà stata rilasciata dalla Amministrazione subconcedente l'autorizzazione al loro inizio a termini dell'articolo 7 del citato regolamento, dopo la sottoscrizione in segno di accettazione, da parte della Ditta subconcessionaria, dei rispettivi fogli di condizioni di cui agli articoli 5 e 6 del più volte citato Regolamento.

Art. 5

Canali derivatori e di carico - Canali di scarico - Impianto con Centrale a La Roux - Impianto a) -

- Il canale di derivazione dal torrente Chavannes per addurre le acque al serbatoio di Verney, con captazione al passaggio delle acque del torrente Breuil, dovrà aver luogo in destra del torrente e verrà eseguita in galleria, non in pressione, rivestita in calcestruzzo di cemento, con un complessivo sviluppo di circa Km. 6,200.

Il canale sboccherà nel serbatoio alla quota 2116 del massimo invaso.

- La derivazione delle acque del serbatoio, da effettuarsi in destra, dovrà essere attuata mediante galleria forzata, con imbocco a quota 2074,60, a sezione circolare di mt. 1,82 di diametro che dopo una percorrenza di Km. 2,150 porterà le acque al pozzo piezometrico dell'impianto.

- La derivazione del Rutor verrà effettuata con canale di gronda in galleria rivestita in calcestruzzo, non in pressione, svolgentesi a quota sui 2125 metri che con uno sviluppo di Km. 5,900 circa dopo aver captato al passaggio le acque dei torrenti Comba Sozin e Merletan, andrà a sboccare nel pozzo piezometrico dell'impianto a quota 2119.

Da questo pozzo si dipartirà la condotta forzata, in tubazione metallica del diametro variabile da mm. 1350 a mm. 1450, parte in galleria e parte all'aperto, del complessivo sviluppo di mt. 556 circa, la quale porterà le acque ad azionare il macchinario della centrale in caverna costituito da un gruppo turbina Francis-alternatore della potenza di Kw. 14.800.

Lo scarico in contropressione nel serbatoio di Champontaille verrà effettuato con canale in galleria in pressione del diametro di metri 1,80 e dello sviluppo di mt. 545 circa.

- Impianto con Centrale a Neyron - Impianto b)

- Il canale derivatore delle acque della Dora di Val Ferret in località Gruetta di Courmayeur, sarà costruito in galleria, rivestita in calcestruzzo, non in pressione, che dopo uno sviluppo di circa Km. 5,500 svolgentesi in sponda sinistra della Dora porterà le acque, unitamente a quelle, captate al passaggio, dei torrenti Malatrà e Armina alla camera di carico dell'impianto dalla quale si dipartirà la condotta forzata interrata, in lamiera di acciaio saldato, dello sviluppo di metri 420 circa, per effetto della quale verrà azionato il macchinario della centrale in caverna costituito da un gruppo turbina Francis-alternatore della potenza di Kw. 5.100.

Lo scarico delle acque nella Dora di Val Ferret verrà fatto in sua sponda sinistra in località Neyron mediante breve canale in galleria.

- Impianto con Centrale a Pré St. Didier Superiore - Impianto A) -

- La derivazione delle acque della Dora di Val Venv, subito a valle del serbatoio di Combal, verrà effettuata in sponda destra mediante canale che si svolgerà in galleria su roccia, rivestita di calcestruzzo non in pressione, che, dopo un percorso di circa Km. 6,900 lungo il quale capterà le acque del torrente Chavannes, andrà a far capo ad un pozzo di oscillazione sboccandovi a quota 1940,30.

- La derivazione dal serbatoio di Champontaille verrà effettuata mediante canale in galleria in roccia rivestita di calcestruzzo del diametro di mt. 2,90 che dopo un percorso di mt. 9000 andrà a far capo al suddetto pozzo verticale di oscillazione.

Da questo pozzo di oscillazione le acque, mediante canale in galleria dello sviluppo di circa Km. 9,00, il quale lungo il percorso capterà le acque dei torrenti Orgère e Youla, verranno condotte alla camera di carico dell'impianto, costituita da un pozzo piezometrico inclinato, con camere di espansione in roccia. Da questo pozzo si dipartirà la condotta forzata in lamiera di acciaio, del diametro di mm. 2350 + 2150 annegata in calcestruzzo, dello sviluppo di circa mt. 1047 che porterà le acque ad azionare il macchinario della centrale in caverna, costituito da due gruppi Pelton-alternatore ognuno della potenza di Kw. 55.700.

Lo scarico verrà effettuato mediante breve canale in galleria, nel canale di derivazione dalla Dora di Courmayeur dell'impianto con Centrale a Pré St. Didier inferiore - Impianto C).

- Impianto con Centrale a Pré St. Didier Superiore - Impianto B) -

- il canale derivatore delle acque della Dora di Val Ferret in località Neyron, verrà eseguito in galleria rivestita di calcestruzzo, non in pressione, e si svolgerà in sponda sinistra fino alla località La Saxe con una percorrenza di Km. 3,450.

Quivi il canale si trasporterà in destra della Dora di Courmayeur mediante un sifone metallico dello sviluppo di mt. 1310 dei quali metri 909 in roccia, mt. 356 in trincea reinterrata e mt. 45, costituenti il tratto orizzontale del sifone, annegati nella traversa di presa della Dora di Courmayeur dell'impianto C) e proseguirà poi sempre in galleria, captando nel percorso le acque del torrente Dolonne, fino alla progressiva 6910 dove si congiungerà con il canale derivatore delle acque della Dora di Val Veny in località Cantina di La Visaille.

Questo canale, anche esso in galleria rivestita in calcestruzzo, non in pressione, dello sviluppo di circa Km. 5,700 porterà le sue acque, congiunte a quelle derivate dalla Dora di Val Ferret ad un piccolo bacino in caverna della capacità di mc. 5.000.

Da questo bacino, mediante un canale in galleria in pressione le acque passeranno alla camera di equilibrio, costituita da un pozzo inclinato con camere di espansione e quindi alla condotta forzata in roccia, annegata in calcestruzzo, del diametro di mm. 1900 + 1750, dello sviluppo di circa metri 120, che le porterà ad azionare il macchinario della Centrale, in caverna, formato da un gruppo Pelton, a doppia ruota, collegato con alternatore della potenza di Kw. 36.800.

Lo scarico verrà fatto nello stesso canale, derivatore delle acque della Dora di Courmayeur, dell'impianto C).

- Impianto con Centrale a Pré St. Didier Inferiore - Impianto C) -

- Il canale derivatore delle acque della Dora di Courmayeur a La Saxe verrà attuato in sponda destra della Dora, parte in galleria artificiale, parte in roccia con un complessivo sviluppo di Km. 5,235 andando poi a sboccare nel pozzo piezometrico dell'impianto a quota superiore a quella della sua massima escursione.

- Il canale derivatore delle acque del bacinetto sulla Dora di Verney si dipartirà dall'interno del bacinetto, con imbocco a quota 1198 e si svolgerà in galleria forzata, a sezione circolare, del diametro di mt. 2,20 lungo la sponda sinistra della Dora di Verney a raggiungere dopo una percorrenza di circa mt. 1233, lo stesso pozzo piezometrico summenzionato dove perverranno le acque derivate dalla Dora di Courmayeur.

Dal pozzo piezometrico si dipartirà la condotta forzata in galleria dell'impianto in tubazione metallica del diametro di mm. 2400 + 2700 che porterà le acque alla Centrale in caverna per azionare il macchinario costituito da due gruppi, turbina Francis-alternatore, ognuno della potenza di Kw. 31.500.

Il canale di scarico, in galleria, dello sviluppo di circa Km. 5,230, andrà ad immettersi in destra della Dora Baltea con sbocco a quota 891,70 poco a monte dello sbarramento di La Salle dell'impianto Champagne Secondo della Soc. Naz. Cogne.

Art. 6

Regolazione delle portate.

Il progetto Ovesticino ai fini dell'utilizzazione delle acque del Bacino interessato ha commisurato il dimensionamento dei canali derivatori ad acqua fluente, alla portata massima derivabile con durata di tre mesi perciò tale dimensionamento è da ritenere di per sé sufficiente a limitare, nei limiti di subconcessione, i quantitativi d'acqua assegnati. L'Amministrazione subconcedente si riserva tuttavia la facoltà di prescrivere, in qualsiasi momento, sia in sede di costruzione degli impianti, sia in sede di esercizio, quelle previdenze e quei dispositivi tecnici del caso che riterrà necessario prescrivere, a suo insindacabile giudizio, intesi a modulare le portate entro i limiti di subconcessione.

Art. 7

Condizioni particolari cui dovranno soddisfare le derivazioni - Nell'interesse della pubblica incolumità.

La Ditta subconcessionaria, Soc. Dinamo resta obbligata a non attuare improvvise discariche d'acqua di una certa entità con la manovra delle paratoie alle opere di presa o di scarico degli impianti, specie di quelle dei serbatoi, onde evitare defluenze nei corsi d'acqua tali da determinare pregiudizi all'incolumità pubblica, ed in genere all'interesse di opere e manufatti costituiti sui corsi stessi. Nell'eventualità di danni a dette opere e manufatti dovrà senz'altro provvedere, a propria cura e spese al loro ripristino.

Qualora le manovre si rendessero necessarie per inderogabili necessità, la Società Dinamo dovrà darne preventiva comunicazione, almeno 24 ore prima salvo contingenza immediata, all'Ufficio Acque della Regione, ai Comandi dei Carabinieri delle zone interessate dalle discariche e così ai relativi Comuni. In ogni caso dovrà comunque graduare il deflusso delle discariche onde attuare un lento progressivo aumento del livello dei corsi d'acqua, investiti dalle discariche, cosicché da tale progressivo aumento chiunque si trovasse nelle zone soggette abbia la possibilità di rendersi conto del pericolo imminente.

A rendere più manifesto tale pericolo la Soc. Dinamo dovrà provvedere a porre in opera, bene in vista, nei punti e nelle località più esposte, appositi cartelli in lamiera ammonitori del pericolo.

La ditta subconcessionaria sarà, in ogni caso, responsabile di tutti i danni che potranno essere causati dalle discariche stesse. Sempre nell'interesse dell'incolumità pubblica è fatto obbligo alla ditta subconcessionaria di provvedere, a sua cura e spese, a sistemare ed a coprire il tratto del canale scoperto derivato dal torrente Sapin e così pure quello del canale derivato dalla Dora di Courmayeur, per il tratto compreso fra le località La Saxe e la galleria oltre Dolonne, anche allo scopo di salvaguardare le esistenti piste di sci.

Nell'interesse delle acque di sorgenti, pozzi, fontanili.

Qualora a causa della costruzione degli impianti venisse a determinarsi l'inaridamento parziale o totale delle acque di sorgenti, pozzi, fontanili, a qualsiasi scopo utilizzate, è fatto obbligo alla Soc. Dinamo di provvedere, a sua cura e spese, a fornire la corrispondente acqua andata perduta e, comunque, a soddisfare le utilizzazioni relative in misura non inferiore per qualità, quantità e tempo a quanto sempre praticato.

Al riguardo, al fine di evitare contestazioni con gli utenti interessati, è fatto obbligo alla Società subconcessionaria, predisporre, prima ancora di iniziare i lavori, un censimento delle sorgenti, fontanili e pozzi, esistenti nelle zone interessate dagli impianti e di provvedere alla misurazione delle loro portate in contraddittorio con funzionari dell'Ufficio Acque della Regione e degli interessati.

Nell'interesse della sorgente termale di Pré St. Didier, ai fini della conservazione, è fatto obbligo alla Società subconcessionaria di condurre con molta cautela i lavori degli impianti attinenti alle due centrali in caverna di Pré St. Didier che sono prossime alla sorgente. In particolare è fatto obbligo alla Società di far brillare mine di limitata potenza onde evitare scuotimento di terreno troppo violento. Analoga cura dovrà porre la Società a salvaguardia della sorgente minerale "La Vittoria" della Soc. Birra Aosta, nella esecuzione del tratto del canale derivato dalla Dora di Courmayeur e La Saxe laddove esso passa, in località Dolonne, nei pressi dello stabilimento che sfrutta la sorgente.

La Società subconcessionaria resta in ogni caso, obbligata a provvedere al risarcimento dei danni che, a causa dei lavori, potessero derivare alle sorgenti nonché ad altre sorgenti di natura analoga, interessate dagli impianti.

Art. 8

Garanzie da osservarsi.

Sono a carico della Società subconcessionaria tutte le spese per la sistemazione e manutenzione delle opere che si renderanno necessarie eseguire per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, per la difesa della proprietà e per il buon regime dei corsi d'acqua interessati dalla costruzione degli impianti. Parimenti sono a suo carico la esecuzione e la manutenzione di tutte le altre simili opere delle quali si rilevasse, in qualsiasi momento, la necessità, restando in potestà dell'Amministrazione regionale subconcedente di stabilirne le modalità a tutela di pubblici interessi.

In particolare, per quanto riguarda le strade, in considerazione del notevole traffico cui saranno soggette a causa degli eseguendi lavori, la Società subconcessionaria dovrà provvedere a concorrere, per tutta la durata dei lavori stessi, nelle spese di sistemazione e manutenzione, prendendo in merito opportuni accordi con l'Assessorato ai LL.PP. della Regione.

La Società subconcessionaria è obbligata a provvedere, a sua cura e spesa, a termini dell'articolo 45 del T.U. 11-12-1933 n. 1755 sulle acque ed impianti elettrici, alla fornitura di energia elettrica a favore delle utenze di forza motrice che risulteranno sottese dai costruendi impianti, corrispondente a quella sempre effettivamente utilizzata, provvedendo a sua cura e spese, alle modificazioni occorrenti per mettere in grado le utenze di funzionare elettricamente.

È fatto obbligo alla Società subconcessionaria di provvedere, ancora a termini dell'art. 45 sopra citato del T.U., al soddisfacimento dei bisogni d'acqua di tutte le utenze a scopo irriguo, civico e domestico, il cui uso interferisca con quelli che la Società ha previsto di fare nei propri impianti per la produzione di energia.

Al riguardo la Società subconcessionaria dovrà lasciar defluire a valle delle prese delle proprie derivazioni:

Durante il periodo irriguo: I quantitativi d'acqua necessari ai canali irrigui esistenti aventi le proprie prese a valle di quelle degli impianti della Società così da consentire che essi possano continuare ad usufruire alle loro prese delle portate già derivate a scopo irriguo, in modo da lasciare inalterato il loro stato attuale in attesa che venga chiarita e definita la loro situazione amministrativa.

Per assicurare l'entrata dei deflussi di acque alle prese dei relativi canali, la Soc. subconcessionaria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a costruire tutte le nuove opere occorrenti, qualora, a causa del diminuito livello delle acque nei corsi d'acqua interessati dai canali, dovuto ai prelievi d'acqua effettuati dalla Società, tali opere si renderanno necessarie, risultando non più idoneo lo stato abituale in atto delle prese per consentire l'ingresso delle acque derivande o quanto meno per consentirlo con un maggior onere di fatiche e di spese.

Nell'eventualità che a seguito di discariche d'acqua effettuate dagli impianti della Soc. subconcessionaria si determinino interrimenti, inghiaiamenti o, comunque, ostruzioni alle prese dei canali, è fatto obbligo alla Società di provvedere, a sua cura e spese, alla rimozione dei relativi materiali ed alla pulizia delle prese.

La Soc. subconcessionaria dovrà provvedere alla manutenzione delle nuove opere, in accordo con gli utenti mediante convenzioni o pattuizioni le cui spese saranno a suo carico.

La costruzione delle nuove opere, ovvero la sistemazione delle prese, comporterà anche l'obbligo di munirlo delle opere di sfioramento e di scarico per consentire, senza insabbiamento ed inghiaiamento dei canali, il deflusso a valle delle acque normali di piena, ovvero di quelle provenienti dalle discariche che la Società potrà operare come detto al precedente articolo. 7. Nell'interesse dei canali irrigui della Regione è fatto obbligo alla Società subconcessionaria di sospendere, o limitare, l'alimentazione dei propri serbatoi, lasciando defluire in tutto o in parte le acque relative, ogni qualvolta nei corsi d'acqua interessati non scorra acqua sufficiente per alimentare le competenze dei canali irrigui su di essi costituiti.

La sospensione totale o parziale di cui sopra avrà luogo su semplice comunicazione dell'Ufficio regionale Acque e Miniere, senza bisogno di diffida o di atti giudiziari qualsiasi. La sospensione, totale o parziale, non darà diritto alla Società subconcessionaria di sollevare eccezioni né a pretendere indennizzi di qualsiasi specie.

Durante tutto l'anno: I quantitativi d'acqua necessari al fabbisogno civico e domestico delle popolazioni interessate, derivati con gli stessi canali irrigui ovvero con canali appositi.

La Società subconcessionaria è responsabile di tutti i danni che potranno derivare alle utenze dalla mancata osservanza degli obblighi sopra descritti, concernenti la defluenza d'acqua a favore degli usi irrigui, domestici e civici e deve risarcire i danni e le eventuali spese.

Per eventuali future necessità d'acqua per uso di irrigazione e di servizi pubblici nelle zone interessate degli impianti, l'Amministrazione regionale potrà esigere dalla Soc. subconcessionaria il rilascio di quei quantitativi indispensabili, concordando con la Società stessa i luoghi più adatti.

Gli eventuali contrasti tra la Regione e la Società subconcessionaria verranno risolti da un collegio di tre arbitri amichevolmente compositori, nominati uno per ciascuna parte e il terzo dai primi due, o in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale di Aosta.

Alle istruttorie delle pertinenti domande provvederà l'Ufficio regionale Acque.

Nella esecuzione delle opere attinenti ai propri impianti nei pressi degli abitati, o comunque, nei pressi di luoghi di soggiorno è fatto obbligo alla Soc. subconcessionaria di adottare tutte quelle provvidenze, cautele ed accorgimenti atti ad evitare o quanto meno ridurre al minimo, cause di disturbo o di disagio non giustificati e necessari come ad esempio costruzioni di baraccamenti nelle immediate vicinanze, ingombri stradali, deposito di materiali ecc, e quanto altro possa costituire motivo di disturbo al movimento turistico, alla tranquillità e all'igiene dei luoghi. Al riguardo è fatto obbligo alla Soc. subconcessionaria di prendere preventivi accordi con i Comuni interessati e con l'Assessorato al Turismo, Antichità Belle Arti e Tutela del paesaggio della Regione autonoma della. Valle d'Aosta.

In particolare dovrà prendere tempestivi e preventivi accordi con il citato Assessorato per la esecuzione delle opere e dei lavori all'aperto quali le sottostazioni di trasformazione di energia, tracciati di linee elettriche, e la sistemazione dei materiali di risulta provenienti dai lavori di scavo e di galleria per stabilire i punti di loro discarica affinché non possano determinare pregiudizio all'estetica del paesaggio e perché abbiano ad impedire che discariche indiscriminate di essi siano effettuate lungo canaloni battuti da valanghe che potrebbero causare deviazioni delle valanghe stesse pericolose per la pubblica incolumità, ovvero lungo torrenti così da alterarne il regime, ovvero in zona nelle quali potrebbero causare franamenti e quindi danno alle persone e alle colture agricole.

In ogni caso la Soc. subconcessionaria resta obbligata a coprire le discariche con un sufficiente manto di terra idoneo a favorire il loro innerbimento e a provvedere alle semine relative.

Qualora l'esecuzione degli impianti in Val Ferret compromettesse i campi di golf esistenti, la Società subconcessionaria resta obbligata per se e per le dipendenti imprese a risarcire i danni arrecati, a ripristinare lo stato di fatto dei campi stessi ovvero in caso di impossibilità a ricostituirli altrove in sede opportuna a tutta sua cura e spese.

Durante la costruzione delle dighe al Lago di Combal, a Champontaille, al lago di Verney e nella Dora di Verney, l'Ufficio Acque della Regione disporrà che opportuni assistenti, nominati d'accordo con il Servizio Dighe del Ministero dei Lavori Pubblici, a termini dell'articolo 11 del Regolamento 10-10-1931 n. 1370 sulla costruzione delle Dighe, risiedano in permanenza nei relativi cantieri di lavoro per il controllo dei materiali impiegati e per accertare ed imporre, se del caso, l'osservanza delle buone norme costruttive, restando completamente a carico della Società subconcessionaria l'onere di spesa ad essi afferente.

Qualora per la costruzione delle dighe suddette, come in genere, per la costruzione di opere attinenti agli impianti, restassero impedite le normali vie di comunicazione lungo le zone interessate è fatto obbligo alla Società subconcessionaria di provvedere opportunamente e sollecitamente al loro ripristino e collegamento, in modo tale che la loro percorribilità non risulti più disagevole ed onerosa di quella anteriore.

Per tutte le controversie concernenti l'occupazione temporanea e permanente di immobili, la costituzione di servitù e la determinazione delle relative indennità, la Società concessionaria si impegna per sé e per le dipendenti Imprese, ove ne venga fatta richiesta da uno o più proprietari interessati, ad accettare il giudizio, secondo equità, di una apposita Commissione di tre membri, dei quali uno designato dal Genio Civile di Aosta, uno dalla Giunta regionale ed uno dal Presidente del Tribunale di Aosta.

A richiesta dell'Amministrazione subconcedente, la Società subconcessionaria, resta pure impegnata, a termini dell'articolo 2 del D.L.L. 7-9-1945 n. 546, che stabilisce agevolazioni di ordine economico a favore della Valle d'Aosta, a fornire gratuitamente energia per servizi pubblici, nei limiti di quantità previsti dalle leggi vigenti, ed a prezzi ridotti per usi domestici, per l'agricoltura e per l'artigianato locale.

Nell'interesse dell'Autorità militare la subconcessione dovrà:

- non dare inizio ad alcun lavoro prima di avere chiesto ed ottenuto dall'Autorità Militare il benestare al progetto.

- presentare in triplice copia, al Comando Territoriale di Torino il progetto esecutivo degli impianti con una planimetria generale degli impianti stessi.

- sottostare a tutte quelle clausole limitative o cautelative che, nell'ambito delle leggi 11-12-1933 n. 1775 e 1-6-1931 n. 886 e successive modifiche l'Autorità Militare riterrà necessario di imporre, ai fini della difesa nazionale, con apposito disciplinare.

- assumere a proprio carico l'onere per l'osservanza e la realizzazione delle clausole e condizioni di cui sopra.

Nell'interesse ittiogenico, la ditta subconcessionaria dovrà:

a) limitare lo svaso del serbatoio del Lago Verney a quota non inferiore a mt. 2078 e comunque a quota tale che nel serbatoio permanga sempre un volume d'acqua non inferiore a mc. 700 mila.

b) assicurare la defluenza per tutto l'anno dei seguenti quantitativi d'acqua:

- litri/sec. 100 dalle dighe di sbarramento di Champontaille e dal lago Verney.

- litri/sec. 200 dalla diga del piccolo serbatoio sulla Dora di Verney al Km. 36 della strada per La Thuile.

Con questo quantitativo d'acqua s'intende anche di provvedere alla alimentazione della cascata dell'Orrido di Pré St. Didier, con obbligo tuttavia per la subconcessionaria di provvedere ad aumentarlo a richiesta dell'Amministrazione, qualora risultasse insufficiente per l'effetto estetico della cascata.

- litri/sec. 100 dalle prese sulla Dora in Val Veny, al Combal ed alla Cantina di La Visaille.

- litri/sec. 100 dalla presa sulla Dora di Val Ferret a La Gruetta ed altrettanto dalla successiva presa a Neyron.

- litri/sec. 300 dalla presa sulla Dora di Courmayeur a La Saxe.

Ai fini poi del ripopolamento ittico dei suddetti corsi d'acqua e relativi affluenti, la Società subconcessionaria dovrà versare annualmente al Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, con sede in Aosta, a decorrere dalla data in cui inizierà il pagamento del canone anche parziale dovuto all'Amministrazione regionale, la somma di lire 1.000.000 (un milione).

Ogni qualvolta nella Dora di Courmayeur e nel tratto della Dora Baltea tra Pré St. Didier e la presa di La Salle dell'impianto di Champagne II° della Soc. Naz. Gogne non abbiano a scorrere a causa dei quantitativi d'acqua prelevati dalla Società subconcessionaria ed a causa della non defluenza nel tratto suindicato della Dora Baltea delle acque di scarico della Centrale di Pré St. Didier inferiore una quantità d'acqua sufficiente alla diluizione ed al trasporto delle materie luride di fognature dei Comuni attraversati, la Società subconcessionaria dovrà provvedere ad integrare la portata lasciando defluire dalle prese sulla Dora di Courmayeur a La Saxe e nella Dora di Verney inservienti l'impianto di Pré St. Didier inferiore, ulteriori quantitativi d'acqua oltre a quelli sopra indicati nell'interesse ittiogenico, sufficienti ad eliminare l'inconveniente accennato.

Nell'interesse idrografico la Soc. subconcessionaria dovrà provvedere a propria cura e spese ad installare:

- n. 1 pluviometro registratore in ogni centrale ed in ogni serbatoio.

- n. 7 pluviometri totalizzatori in località da designarsi dall'Ufficio idrografico nelle Valli della Dora di Val Ferret, della Dora di Val Veny e della Dora di Verney.

- n. 1 stazione di misura in località che verrà indicata dall'Ufficio Idrografico. Sempre a propria cura e spese, la Società subconcessionaria dovrà provvedere a collocare appositi caposaldi quotati, ai quali poter far riferimento per gli eventuali riscontri, alle singole prese dei canali derivatori, alle dighe di Combal, Champontaille, Lago di Verney, serbatoio sulla Dora di Verney, nelle camere di carico degli impianti, nelle centrali e nei relativi canali di scarico.

Nell'interesse della Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour è fatto obbligo alla Società subconcessionaria di sospendere o limitare l'alimentazione dei propri serbatoi, lasciando defluire in tutto o in parte le acque relative, ogni qual volta nella Dora Baltea non scorrerà acqua sufficiente per alimentare le competenze dei suoi canali su di essa costituiti. La sospensione totale o parziale di cui sopra avrà luogo soltanto nei casi di comprovata necessità e basterà in tal caso una semplice comunicazione fatta pervenire dall'Ufficio regionale Acque, senza bisogno di diffida o di atti giudiziari qualsiasi. La sospensione totale o parziale non darà diritto alla Società subconcessionaria di sollevare eccezioni né a pretendere indennizzi di qualsiasi specie.

Ai fini della tutela del paesaggio la Società subconcessionaria resta infine obbligata a far pervenire all'Assessorato al Turismo, Antichità, Belle Arti e Tutela del paesaggio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il progetto esecutivo degli impianti affinché dal suo esame possa accertare i danni al paesaggio che le previste opere potrebbero determinare e stabilire le condizioni atte ad eliminare ovvero convenientemente ridurli.

Il progetto esecutivo dovrà essere fatto pervenire all'Assessorato nello stesso termine di tempo fissato dal successivo articolo 9 per la sua presentazione alla Amministrazione regionale e la Società si impegna, sin da ora ad accettare le condizioni ammissibili che il predetto Assessorato riterrà di imporre.

Art. 9

Termini per la presentazione del progetto esecutivo, per l'inizio degli espropri e dei lavori e per la loro ultimazione.

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, la "Società Dinamo" dovrà:

1) Presentare alla Amministrazione regionale della Valle d'Aosta - Ufficio Acque - entro mesi otto dalla data di notifica della avvenuta emissione e registrazione del Decreto di subconcessione, il progetto esecutivo degli impianti oggetto della subconcessione stessa.

2) Iniziare le operazioni di esproprio dei terreni da asservire entro mesi quattro dalla data di notifica del Decreto di cui al n. 1) e condurle a termine entro mesi quarantotto.

3) Iniziare con idonea organizzazione i lavori relativi agli impianti, entro i termini di tempo sottoindicati, riportati a fianco di ciascun impianto, decorrenti dalla data di notifica di cui all'articolo 1), preavvisando tempestivamente l'Ufficio Acque della Regione del loro inizio:

a) per i lavori attinenti all'impianto con centrale a Pré St. Didier inferiore (impianto C del progetto) mesi sei.

b) per i lavori attinenti all'impianto con centrale a Neyron (impianto b del progetto) mesi ventiquattro.

c) per i lavori attinenti all'impianto con centrale a Pré St. Didier superiore (impianto B del progetto) mesi diciotto.

d) per i lavori attinenti all'impianto con centrale a Pré St. Didier Superiore (impianto A del progetto) mesi trenta.

e) per i lavori attinenti all'impianto con centrale a La Roux (impianto a del progetto) mesi trentasei.

4) Condurre a termine le opere ed attuare le utilizzazioni secondo i fini per le quali sono subconcesse entro mesi 96 (anni 8) dalla data di notifica di cui al n. 1) distinguendovi i seguenti periodi di esecuzione:

Periodo 1°) - Entro mesi quarantadue (anni 3½) dalla data della notificazione di cui sopra dovranno essere eseguiti i lavori inerenti alle opere di presa e di derivazione delle acque da derivare dalla Dora di Courmayeur a La Saxe e dalla Dora di Verney al Km. 36 della strada per La Thuile, per la Centrale di Pré St. Didier inferiore - Impianto C), le opere di questa Centrale e del canale di scarico relativo nella Dora Baltea a monte della presa di La Salle dell'Impianto Champagne II della Soc. Naz. Cogne, rimanendo fissata la quantità media di acqua utilizzabile in moduli 44,98 e la potenza nominale media in Kw. 13.445,50 (salto mt. 304,90) sui quali sarà dovuto l'annuo canone di L. 8.820.248,00 in ragione di L. 656 per Kw. nominale, da corrispondere anticipatamente all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, con decorrenza improrogabile dalla data fissata per l'ultimazione dei lavori di questo primo periodo.

Periodo 2°) - Entro mesi quarantotto (anni 4) dalla data di notificazione di cui sopra dovranno essere eseguiti lavori inerenti alle opere di presa e di derivazione ad acqua fluente delle acque della Dora di Val Ferret in località Gruetta di Courmayeur, della Centrale di Neyron - Impianto b) e del canale di scarico a Neyron, rimanendo fissata la quantità media di acque utilizzabili in moduli 18,20 e la potenza nominale media di Kw. 2652,20 (salto mt. 148,64) sui quali sarà dovuto l'annuo canone di L. 1.739.843,20 in ragione di L. 656 per Kw. nominale, da corrispondersi anticipatamente alla Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, con decorrenza improrogabile dalla data fissata per l'ultimazione dei lavori di questo secondo periodo.

Complessivamente il canone da corrispondere annualmente ed anticipato all'Amministrazione regionale, con decorrenza dalla data fissata per l'ultimazione dei lavori del secondo periodo sarà di (L. 8.820.248+1.739.843,20) = L. 10.560.090,20.

Periodo 3° - Entro mesi sessanta (anni 5) dalla data di notifica di cui sopra dovranno essere eseguiti i lavori attinenti alle opere di presa e di derivazione ad acqua fluente delle acque derivate dalla Dora di Val Ferret a Neyron, di quelle derivate dalla Dora di Veny in località Cantina di La Visaille di Courmayeur, i lavori della Centrale di Pré St. Didier Superiore - Impianto B) - e del relativo canale di scarico nel canale di carico della Centrale di Pré St. Didier Inferiore, Impianto C), rimanendo fissata la quantità media di acqua utilizzabile in moduli 47,31 e la potenza nominale media in Kw. 17.191,60 (salto metri 370,65) sui quali sarà dovuto l'annuo canone di lire 11 milioni 277.689,60, in ragione di L. 656 per Kw. nominale da corrispondere anticipatamente alla Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, con decorrenza improrogabile dalla data fissata per l'ultimazione dei lavori di questo terzo periodo.

Poiché alla fine di questo terzo periodo, la Centrale di Pré St. Didier Inferiore, Impianto C), utilizzerà oltre alla portata di moduli 44,98 del primo periodo anche la portata dei moduli 47,31 di cui sopra e quindi complessivamente la portata media di moduli 92,29, la potenza nominale media di questa Centrale sarà di Kw. 27.587,47) (salto mt. 304,90) sui quali dovrà corrispondere anticipatamente alla Amministrazione regionale l'annuo canone di L. (656 x 27.587,47) = L. 18.097.380,32. Complessivamente quindi il canone annuo da corrispondere anticipatamente alla Amministrazione regionale con decorrenza dalla data fissata per l'ultimazione dei lavori del terzo periodo sarà di Lire (1.739.843,20 + 11.277.689,60 + 18.097.380,32) = Lire 31.114.913,12.

Periodo 4°) - Entro mesi 72 (anni 6) dalla data di notifica di cui sopra dovranno essere eseguiti i lavori della galleria di derivazione ad acqua fluente delle acque derivate dalla Dora di Veny al Combal, fino al pozzo piezometrico incluso, di quelle di derivazione ad acqua fluente delle acque del torrente Chavannes, da captare dalla detta galleria di derivazione al passaggio, di quelli del canale di carico in galleria dell'impianto tra il pozzo piezometrico e la Centrale di Pré St. Didier Superiore, Impianto A), con captazione delle acque dei torrenti Orgère e Youla quelli propri della Centrale di Pré St, Didier Inferiore e quelli dello scarico nel canale di carico della Centrale di Pré St. Didier Inferiore, Impianto C), rimanendo fissata la quantità media di acqua utilizzabile in moduli 25,90 e la potenza nominale media in Kw. 16.033,33 (salto mt. 631,35) sui quali sarà dovuto l'annuo canone di Lire 10.516.552,40 in ragione di L. 656 per Kw. da corrispondere, anticipatamente, alla Amministrazione regionale della Valle d'Aosta con decorrenza improrogabile dalla data fissata per l'ultimazione dei lavori di questo quarto periodo.

Poiché alla fine di questo quarto periodo, la Centrale di Pré St. Didier Inferiore, Impianto C), verrà a fruire oltre alla portata di mod. 99,21 del terzo periodo anche della portata dei mod. 25,90 di cui sopra e così di una portata complessiva media di mod. 125,11, la sua potenza nominale media sarà di Kw. 37.398,00 (salto mt. 304,90) sui quali dovrà corrispondere alla Amministrazione regionale, anticipatamente, l'annuo canone di L. (656 x 37.398,00) = L. 24.533.088. Complessivamente il canone annuo da corrispondere anticipatamente alla Amministrazione regionale a datare improrogabilmente dalla data fissata per la ultimazione dei lavori del quarto periodo sarà di Lire (1.739.843,20 + 11.277.689,60 + 10.516.552,40 + 24.533.088,00) = Lire 48.067.173,20.

Periodo 5°) - Entro mesi 96 (anni 8) dalla data di notifica di cui sopra dovranno essere completate tutte le restanti opere e cioè la costruzione della diga del Combal e di quella di Champontaille per la formazione dei serbatoi omonimi, la costruzione delle dighe di sbarramento al Lago Verney per la trasformazione a serbatoio, compresa la derivazione dai torrenti Chavannes e Breuil per la sua alimentazione sussidiaria, la costruzione del canale in pressione per la derivazione delle acque del Lago, la costruzione del canale di gronda ad acqua fluente per la captazione delle acque del torrente Rutor e dei suoi affluenti Comba Sozin e torrente Merletan, la costruzione della Centrale di La Roux e del suo canale di scarico in contropressione nel serbatoio di Champontaille. Per effetto di detti lavori la quantità media di acqua utilizzabile nella Centrale di La Roux, Impianto a), resta fissata in moduli 27,00, e la relativa potenza nominale media in Kw. 6935,29 (salto mt. 262); la quantità media di acqua utilizzabile nella Centrale di Pré St. Didier Superiore - Impianto A), resta fissata in mod. 51,65 e la relativa potenza nominale media in Kw. 35.185,30 (salto mt. 694,85); la quantità media di acqua utilizzabile nella Centrale di Pré St. Didier Inferiore, Impianto C), resta fissata in mod. 143,94 e la relativa potenza nominale media in Kw. 43.026,77 (salto mt. 304,90).

Su tali potenze nominali medie saranno dovuti i seguenti canoni da corrispondere annualmente ed anticipatamente alla Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, in ragione di L. 656 per Kw., con decorrenza improrogabile dalla data fissata per l'ultimazione dei lavori di questo periodo.

-

Centrale di La Roux - Impianto a)

L.

4.549.550,24

-

Centrale di Pré St. Didier Superiore - Impianto A)

L.

23.081.556,80

-

Centrale di Pré St. Didier Inferiore - Impianto C)

L.

28.225.561,12

In totale quindi l'annuo canone di

L.

55.856.668,16

Complessivamente il canone annuo da corrispondere anticipatamente alla Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, a decorrere improrogabilmente dalla data fissata per l'ultimazione dei lavori del quinto periodo sarà di:

L. (1.739.843,20

11.277.689,60

+

55.856.668,16)

=

L. 68.874.200,96

Nella eventualità che gli impianti contemplati dai periodi di esecuzione suindicati, venissero ultimati prima della scadenza dei termini fissati da periodi relativi, il canone ad essi afferente decorrerà dalla data dell'anticipata ultimazione.

La proroga eventuale ai termini di esecuzione di qualcuno dei lavori dei vari periodi non comporta proroga alcuna della data di decorrenza del pagamento dei canoni relativi come sopra fissati.

Art. 10

Collaudo e termini per l'utilizzazione dell'acqua

Appena ultimati i lavori delle opere dei singoli periodi specificati nel precedente articolo, la ditta subconcessionaria Soc. Dinamo di Milano, dovrà darne comunicazione all'Ufficio Acque della Regione della Valle d'Aosta, che ne effettuerà il collaudo provvisorio agli effetti di consentirne l'esercizio, salvo che non si rendano necessari ulteriori lavori ovvero di modificare quelli eseguiti.

Ad ultimazione avvenuta di tutto il complesso degli impianti, l'Ufficio Acque predetto provvederà al definitivo loro collaudo, escludendo le dighe di Combal, di Champontaille, del Lago di Verney, e del serbatoio costituito sulla Dora di Verney al Km. 36 della strada per la Thuile, per le quali il collaudo è da disporre dalla competente Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed al quale dovrà essere invitato ad intervenire anche l'Ufficio Acque predetto.

Qualora dall'eseguito collaudo degli impianti non insorgano eccezioni in contrario, l'Ufficio Acque potrà autorizzare la continuazione dell'esercizio degli impianti, dandone atto nel relativo certificato.

Ove l'Ufficio Acque riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, prescriverà, nel verbale di visita, un termine per la loro attuazione e stabilirà altresì se, in pendenza di tale attuazione, possa o meno attuarsi, in tutto o in parte, l'esecuzione delle utilizzazioni d'acqua.

Entro mesi due dalla data del provvedimento di approvazione del collaudo definitivo, la Società Dinamo dovrà, sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, utilizzare le acque avute in subconcessione.

Art. 11

Durata della subconcessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza e revoca, la subconcessione è accordata per un periodo di anni sessanta, successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione.

Restano richiamate le disposizioni degli articoli 25 e 26 del T. U. di leggi 11 dicembre 1933 n. 1775.

Art. 12

Canone

La ditta subconcessionaria corrisponderà alla Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, di anno in anno, anticipatamente, a decorrere improrogabilmente dalla scadenza dei termini assegnati dal precedente articolo 9 per la ultimazione dei lavori attinenti ai periodi indicati nell'articolo stesso i seguenti canoni progressivi:

- alla scadenza stabilita per i lavori del primo periodo e fino alla scadenza del termine del secondo periodo di lavori L. 8.820.240.

- alla scadenza stabilita per i lavori del secondo periodo, e fino alla scadenza del termine del terzo periodo di lavori L. 10.560.091,20.

- alla scadenza stabilita per i lavori del terzo periodo, e fino alla scadenza del termine del IV° periodo di lavori Lire 31.114.913,12.

- alla scadenza stabilita per i lavori del quarto periodo, e fino alla scadenza del termine del quinto periodo di lavori lire 48.067.173,20.

- alla scadenza stabilita per i lavori del quinto ed ultimo periodo, e fino al termine della subconcessione, Lire 68.874. 200,96.

I suddetti canoni progressivi saranno corrisposti dalla ditta subconcessionaria anche se non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della subconcessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della legge 18 ottobre 1942 n. 1434 concernente l'istituto di decadenza del diritto di derivazione d'acqua.

Detti canoni tuttavia potranno essere modificati con effetto dalle date stabilite per la ultimazione degli impianti fissate per i vari periodi, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze motrici degli impianti stessi, sia risultanti dal progetto esecutivo, sia dai relativi collaudi provvisori, sia dal loro definitivo collaudo.

Al riguardo e per un periodo di anni sei dall'inizio dell'esercizio di ciascun impianto, l'Ufficio Acque della Regione della Valle d'Aosta avrà facoltà di procedere con l'Ufficio Idrografico del Po di Torino, a spese della Società subconcessionaria, a sistematiche misurazioni di portata, nonché ad esercitare un controllo periodico degli impianti e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all'articolo 17 comma c) del Regolamento 14 agosto 1920 n. 1285. Di conseguenza la Ditta subconcessionaria sarà tenuta, a sua cura e spese, a prestarsi alle constatazioni e alle eventuali variazioni che l'Ufficio Acque della Regione riterrà necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che dall'Ufficio medesimo saranno richiesti ed a permettergli a favorire il libero accesso negli impianti oggetto della subconcessione.

Qualora gli impianti, ancorché non ultimati entrino in funzione prima dei termini stabiliti, il canone annuo corrispondente decorrerà dalla data della loro entrata in funzione, totale o parziale.

Art. 13

Pagamenti e depositi

All'atto della firma del presente disciplinare la Soc. Dinamo subconcessionaria ha dimostrato, con la presentazione delle regolari quietanze di avere effettuato:

a) il versamento presso la Tesoreria della Amministrazione regionale come da quietanza n. in data della somma di L. 34.437.100,00 pari a mezza annualità del canone di L. 68.874.200,00 di cui al precedente articolo 9 a garanzia degli obblighi che la Società Dinamo viene ad assumere per effetto della sub concessione, versamento che verrà restituito, ove nulla osti, al termine della subconcessione medesima.

b) il versamento presso la stessa Sezione di Tesoreria, a disposizione dell'Ufficio Acque della Regione della somma di Lire 500.000, come da quietanza n. in data per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe spese dipendenti dalla subconcessione.

c) il versamento presso la suddetta Sezione di Tesoreria della somma di Lire 1.721.857, come da quietanza n. in data pari ad 1/40 del canone annuo fissato dal precedente articolo 12, a termini e per gli scopi di cui al 2° comma dell'art. 7 del T.U. di leggi 11-12-1933 n. 1775 e della legge 21-1-1949 n. 8.

Restano poi a carico della Società sub-concessionaria Dinamo tutte le spese inerenti alla subconcessione per registrazione, copia di disegni, atti, stampe, ecc., spese che dovranno essere versate a semplice richiesta dell'Ufficio Acque della Regione della Valle d'Aosta.

Art. 14

La Società subconcessionaria Dinamo è tenuta a corrispondere al Consorzio dei Comuni previsto dalla legge 27 dicembre 1953 n. 959, il sovracanone annuo da essa disposto in ragione di L. 1.300 per Kw. nominale, afferente alle potenze nominali medie che produrranno gli impianti, a mano a mano che entreranno in servizio, in seguito alla loro attuazione nei periodi indicati dal precedente articolo 10.

Ai sensi dell'articolo 3 della sopracitata legge, la Società subconcessionaria Dinamo dovrà, a richiesta dei Comuni del Consorzio, provvedere alla fornitura diretta di energia elettrica, in sostituzione totale o parziale del sovracanone di cui sopra e fino alla concorrenza di esso, in conformità a quanto stabilito dall'articolo stesso.

Art. 15

Sovracanone annuo in favore dei Comuni rivieraschi e della Regione Autonoma della Valle d'Aosta

La liquidazione del sovracanone annuo a favore della Regione Autonoma della Valle d'Aosta nonché dei Comuni rivieraschi di Courmayeur, La Thuile, Pré St. Didier, Morgex e La Salle, compresi tra il punto dove ha termine praticamente il rigurgito a monte delle prese dei vari impianti ed il punto di restituzione, avrà luogo con le modalità di cui alla legge 4 dicembre 1956 n. 1377 che ha sostituito l'articolo 53 del Testo Unico sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, nonché della legge regionale n. 4 dell'8-11-1956.

Art. 16

Richiamo a legai e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Società Dinamo è tenuta alla precisa ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R. D. 11-12-1933 n. 1775 e relative norme regolamentari, del Regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta di cui al R.D. 1-10-1931 n. 1370, della legge sulla frequenza degli impianti elettrici 17-12-1942 n. 1745, dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta per la parte riguardante le acque pubbliche, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, delle leggi regionali in materia di acque pubbliche n. 4 e n. 5 in data 8 novembre 1956 nonché di tutte le norme legislative e regolamentari, presenti e future, statali o regionali, in materia di acque e di impianti elettrici, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.

Art. 17

Domicilio legale

Per ogni effetto legale la Società Dinamo elegge il proprio domicilio a Pré St. Didier.

Aosta, li

Per accettazione

LA DITTA SUBCONCESSIONARIA

______