Objet du Conseil n. 82 du 16 juillet 1958 - Verbale
OGGETTO N. 82/58 - APPROVAZIONE DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER IL CONGLOBAMENTO TOTALE DELLE RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale recante norme per il conglobamento totale delle retribuzioni spettanti al personale dell'Amministrazione regionale, a decorrere dal 1° luglio 1956, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza, con la seguente relazione illustrativa:
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Nell'adunanza del 10 marzo 1958 (oggetto n. 36) il Consiglio ha approvato il disegno di legge regionale n. 1 recante norme per la revisione del trattamento economico tabellare del personale dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° luglio 1956, mediante unificazione o conglobamento totale degli stipendi e dei vari emolumenti principali di carattere continuativo ordinario, come previsto dal terzo comma dell'articolo 184 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvato con legge regionale 28 luglio 1956 n. 3:
art. 184 - terzo comma: "Gli aumenti periodici del decimo saranno operati sugli stipendi base iniziali di organico in vigore dal 30 giugno 1955 per il periodo dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956, data in cui entreranno in vigore nuove norme concernenti il conglobamento totale degli assegni e le misure degli aumenti periodici sugli emolumenti conglobati".
In relazione alle intese intercorse con i competenti organi statali di controllo, si propone che il Consiglio regionale riesamini il disegno di legge di cui si tratta (vedasi allegato all'oggetto n. 2 dell'ordine del giorno dell'adunanza 10 marzo 1958), apportando le seguenti modificazioni alla parte iniziale dell'articolo 1, all'articolo 3 e all'articolo 4 del disegno di legge medesimo:
1°) articolo 1: "In attuazione di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 184 del vigente ....(omissis: segue il rimanente testo invariato dell'articolo 1 del disegno di legge).
2°) articolo 3: (testo modificato) "Gli articoli 104, 203, - l'ultimo comma dell'articolo 180 e il nono comma dell'articolo 184 del sopracitato regolamento organico regionale sono abrogati con effetti a decorrere dal 1° luglio 1956. Da tale data sono applicate le norme dell'articolo 1 del Decreto P.R. 11 gennaio 1956 n. 19".
3°) articolo 4 (testo modificato): "La Giunta regionale, con deliberazione di esecuzione in applicazione delle norme della presente legge regionale, provvederà alla determinazione del nuovo trattamento economico singolarmente spettante al personale regionale, nonché all'approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle relative spese, previste in annue lire diciassette milioni e da finanziare come segue:
a) - per lire trentaquattro milioni, concernenti il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1958, con imputazione all'apposito stanziamento straordinario del capitolo 113 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1958-1959, che offre la necessaria disponibilità di fondi;
b) - per lire diciassette milioni, concernenti il periodo dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, con imputazione agli appositi stanziamenti ordinari di spesa dei capitoli 2, 6, 12, 15, 36, 56, 84, 95 e 178 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1958-1959, riguardanti le spese per emolumenti al personale dei vari servizi regionali e che offrono la necessaria disponibilità di fondi;
c) - per annue lire diciassette milioni, dal 1° luglio 1959 in poi, con imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari dei capitoli di spesa da istituire nei bilanci di previsione della Regione per i successivi esercizi finanziari, capitoli riguardanti gli emolumenti del personale dei vari servizi regionali e corrispondenti ai sopracitati capitoli di spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1958/1959".
Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
di apportare le modificazioni di cui alle premesse al disegno di legge regionale n. 1 approvato nell'adunanza consiliare del 10 marzo 1958 (oggetto n. 36) e di approvare l'emanazione del seguente nuovo testo di legge regionale recante norme per il conglobamento totale delle retribuzioni spettanti al personale dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° luglio 1956.
(Omissis: segue allegato disegno di legge già trasmesso ai Signori Consiglieri).
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Il Presidente della Giunta, BONDAZ, rammenta che, nella seduta del 10 marzo 1958 (oggetto n. 36), il Consiglio aveva approvato un disegno di legge regionale recante norme per il conglobamento totale delle retribuzioni spettanti al personale della Amministrazione regionale a decorrere dal 1° luglio 1956.
Fa presente che detto disegno di legge è stato restituito dal Presidente della Commissione di Coordinamento con varie osservazioni e che, prima di riportare nuovamente la questione in Consiglio, gli Uffici della Regione ed egli stesso hanno avuto dei contatti con il Presidente della Commissione di Coordinamento per cercare di trovare un accordo.
Comunica che l'accordo è stato raggiunto e concerne modificazioni più formali che sostanziali.
Informa che, successivamente all'invio ai Consiglieri degli allegati all'ordine del giorno dell'adunanza, vi furono nuove trattative con la Presidenza della Commissione di Coordinamento nel corso delle quali vennero concordate altre modifiche di forma al disegno di legge regionale e precisamente le seguenti:
all'articolo 1, ultimo capoverso: nella frase "Trattamento previsto per il posto "ad personam" di Ispettore dei Comuni...." si sopprime la parola "previsto";
all'articolo 2, secondo capoverso: nella frase "La corresponsione dei predetti assegni al personale regionale..." si sopprime la parola "regionale";
all'articolo 3: sono soppresse, al terzo rigo, le parole "a decorrere".
Ripete che si tratta di modificazioni di carattere puramente formale ed auspica che il Consiglio voglia dare il suo voto favorevole per l'approvazione del disegno di legge regionale con le nuove modifiche ora proposte agli articoli 1 - 2 e 3, affinché la Regione possa finalmente corrispondere al personale dipendente il nuovo trattamento economico spettantegli in attuazione di quanto previsto al 3° comma dell'articolo 184 del vigente regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale.
Il Presidente, PAREYSON, constatato che nessun Consigliere intende formulare rilievi od osservazioni di carattere generale sul disegno di legge regionale nel suo complesso, invita il Consiglio ad approvare, per alzata di mano, i singoli articoli del disegno di legge regionale.
Si dà atto che gli articoli 1 - 2 - 3 - 4 e 5, costituenti il complesso del disegno di legge regionale, vengono singolarmente approvati dal Consiglio regionale ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione.
Il Presidente, PAREYSON, invita quindi il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, con il sistema delle palline bianche e nere, per l'approvazione del disegno di legge regionale nel suo complesso.
IL CONSIGLIO
veduti gli articoli 104, 180 - ultimo comma - 184 - nono comma - e 203 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvato con legge regionale 28-7-1956, n. 3;
veduti gli articoli 2 - lettera a) - e 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
con voti favorevoli trentadue e voti contrari uno espressi con votazione segreta (Consiglieri presenti e votanti: trentatré; scrutatori i Consiglieri Signori DIEMOZ Alberto, LAURENT Giuseppe e NICCO Anselmo);
Delibera
di approvare la seguente legge regionale recante norme per il conglobamento totale delle retribuzioni spettanti al personale dell'Amministrazione regionale, a decorrere dal 1-7-1956:
Disegno di legge regionale n. 3 modificativo e sostitutivo del disegno di legge n. 1 approvato dal Consiglio regionale nella adunanza del 10 marzo 1958:
REGIONE AUTONOMA DELLA V ALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ..... 1958 N..: - CONGLOBAMENTO TOTALE DELLE RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.
il Consiglio regionale ha approvato:
il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge regionale:
Art. 1
In attuazione di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 184 del vigente regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale, approvato con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, è approvata con effetti a decorrere dal 1° luglio 1956 la sottoriportata tabella degli stipendi e salari annui iniziali di organico totalmente conglobati, spettanti al personale regionale, a decorrere dal 1° luglio 1956 suscettibili di aumenti biennali corrispondenti ad un importo pari al 2,50% degli importi annui iniziali per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale nello stesso grado, funzione e qualifica:
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Grado regionale |
Stipendi e salari totalmente conglobati |
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1° |
2.700.000 |
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2° |
2.239.000 |
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3° |
2.010.000 |
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4° |
1.500.000 |
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5° |
1.206.000 |
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6° |
975.000 |
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7° |
813.000 |
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8° |
687.000 |
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9° |
606.000 |
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10° |
540.000 |
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11° |
471.000 |
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XII° a |
540.000 |
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XII° b |
519.000 |
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XII° c |
477.000 |
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XII° d |
453.000 |
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XII° e |
426.000 |
Trattamento per il posto "ad personam" di Ispettore dei Comuni, di cui all'articolo 224 del regolamento organico, limitatamente al periodo dal 1° luglio 1956 al 1° agosto 1957 L. 2.224.000.
Art. 2
Il secondo comma dell'articolo 180 del sopracitato vigente regolamento organico regionale è modificato come segue:
"La corresponsione dei predetti assegni al personale è stabilita con riferimento alla carriera economica del personale regionale, agli effetti della equiparazione alla retribuzione del personale statale, tenuto conto che:
a) a decorrere dal 1° luglio 1955 sono conglobati nel trattamento economico tabellare iniziale (stipendi e salari annui parzialmente conglobati) e cessano di essere corrisposti i seguenti assegni: assegno integrativo mensile netto; indennità di carovita base; assegni di caropane; premio giornaliero di presenza;
b) a decorrere dal 1° luglio 1956 sono conglobali nel trattamento economico tabellare di organico (stipendi e salari annui totalmente conglobati) e cessano di essere corrisposti i seguenti assegni: indennità di funzione e assegno perequativo;
c) a decorrere dal 1° luglio 1956 rimangono in vigore le norme per la corresponsione dell'eventuale quota di aggiunta di famiglia e degli eventuali assegni integrativi di caropane, a' sensi delle leggi in vigore per il personale dipendente dallo Stato".
Art. 3
Gli articoli 104, 203, l'ultimo comma dell'articolo 180 e il nono comma dell'articolo 184 del sopracitato regolamento organico regionale sono abrogati con effetti dal 1° luglio 1956. Da tale data sono applicate le norme dell'articolo 1 del Decreto P.R. 11 gennaio 1956 n. 19.
Art. 4
La Giunta regionale, con deliberazioni di esecuzione in applicazione delle norme della presente legge regionale, provvederà alla determinazione del nuovo trattamento economico singolarmente spettante al personale regionale, nonché all'approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle relative spese, previste in annue lire diciassette milioni e da finanziare come segue:
a) - per lire trentaquattro milioni, concernenti il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1958, con imputazione all'apposito stanziamento straordinario del capitolo 113 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1958-1959, che offre la necessaria disponibilità di fondi;
b) - per lire diciassette milioni, concernenti il periodo dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, con imputazione agli appositi stanziamenti ordinari di spesa dei capitoli 2, 6, 12, 15, 36, 56, 84, 95 e 178 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1958-1959, riguardanti le spese per emolumenti al personale dei vari servizi regionali e che offrono la necessaria disponibilità di fondi;
c) - per annue lire diciassette milioni dal 1° luglio 1959 in poi, con imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari dei capitoli di spesa da istituire nei bilanci di previsione della Regione per i successivi esercizi finanziari, capitoli riguardanti gli emolumenti del personale dei vari servizi regionali e corrispondenti ai sopracitati capitoli di spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1958-1959.
Art. 5
La presente legge entrerà in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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