Objet du Conseil n. 328 du 22 novembre 1967 - Verbale

OGGETTO N. 328/67 - Legge regionale concernente la dichiarazione di zona di particolare importanza turistica della Conca di Pila, nel Comune di Gressan, e l'approvazione del relativo piano regolatore urbanistico e paesaggistico.

Il Presidente, MONTESANO, invita il Consiglio a continuare l'esame e la discussione del disegno di legge regionale concernente la dichiarazione di zona di particolare importanza turistica della Conca di Pila, nel Comune di Gressan, e l'approvazione del relativo piano regolatore urbanistico e paesaggistico, come da allegati già trasmessi ai Signori Consiglieri.

La valorizzazione turistica ed economica della zona di Pila costituisce un particolare impegno della attuale Amministrazione Regionale, motivato dalla considerazione di interessi regionali del tutto coincidenti con le aspirazioni degli amministratori del Comune di Gressan.

L'Amministrazione Regionale ha già provveduto, con la legge regionale 18 agosto 1966, n. 9, a promuovere la Società "ALPILA" assumendovi anche una partecipazione azionaria, onde creare lo strumento necessario per realizzare un organico programma di sviluppo della zona, già accuratamente predisposto e messo a punto dalla stessa "ALPILA".

Necessario presupposto per la realizzazione del programma è, però, l'esistenza di una valida disciplina urbanistica della zona.

Il Comune di Gressan con lodevole solerzia ha, negli anni 1957-1965, predisposto un piano regolatore dell'intero territorio comunale, ivi compresa la zona di Pila. Per tale zona le predisposizioni e previsioni urbanistiche erano state redatte dall'Architetto Chappis, inserendole nel progetto di piano regolatore generale del Comune preparato dal Prof. Rigotti. Tuttavia, a suo tempo, la Giunta Regionale, in sede tutoria, non approvò le deliberazioni del Consiglio Comunale di Gressan che adottavano il piano regolatore.

La mancata approvazione è stata motivata dalla preoccupazione di ridurre la entità dei previsti insediamenti. Tale esigenza è stata tenuta presente nel piano che si sottopone ora all'esame del Consiglio, riducendo congruamente le volumetrie originariamente previste, ma pur sempre conservando il criterio ispiratore dell'elaborato dell'Architetto Chappis, il quale ha validamente contribuito allo studio del nuovo piano.

Di fronte a tale situazione, ed in attesa che l'Amministrazione Comunale di Gressan provveda, secondo le norme della vigente legislazione, all'addizione di un proprio piano regolatore, il quale deve necessariamente comprendere l'intero territorio del Comune, e, pertanto, richiede tempi di attuazione non compatibili con un adeguato e tempestivo programma di valorizzazione della Conca di Pila, è necessario provvedere direttamente da parte della Regione.

Occorre quindi provvedere - con urgenza - alla disciplina urbanistica della zona di Pila, sia per sopperire ad una indifferibile esigenza della economia regionale, resa ancora più urgente dal prossimo completamento dell'autostrada Quincinetto-Aosta, sia per assicurare lo sviluppo turistico della Città di Aosta e le aspirazioni del Comune di Gressan.

L'art. 2 lettere g) e q) dello Statuto regionale conferisce alla Regione una specifica potestà legislativa in materia di "piani regolatori di zone di particolare importanza turistica". È appunto nell'esercizio di tale espressa potestà che si sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale l'unito disegno di legge regionale dichiarante la Conca di Pila zona di particolare importanza turistica, determinandone il perimetro e contemporaneamente approvandone il piano regolatore.

La legge regionale, sottoposta alla approvazione del Consiglio, con la sua entrata in vigore, consentirà agli organismi interessati di sollecitamente procedere alla realizzazione dei programmi di investimento. Consentirà inoltre - a breve scadenza - alla popolazione della Città di Aosta in genere e del Comune di Gressan, in particolare di trovare nuovi posti di lavoro e di iniziare quella riconversione economica, dalla agricoltura alle nuove attività terziarie, che è nei voti di tutti e che coronerà gli sforzi, anche finanziari, compiuti dall'Amministrazione Regionale.

È appena il caso di osservare che, una volta approvati il piano regolatore con il provvedimento legislativo, ora sottoposto alla approvazione del Consiglio, ed i progetti di attuazione di zona, le funzioni amministrative di esecuzione continueranno a restare affidate agli organi a cui sono devolute dalle leggi vigenti.

Così il Sindaco e l'Amministrazione Comunale di Gressan provvederanno, in base al piano regolatore approvato dalla legge regionale, al rilascio delle licenze edilizie e gli organi della Amministrazione Regionale (Presidente della Giunta, Assessorato al Turismo) provvederanno alle attività ad essi attribuite in materia alberghiera, turistica e di tutela del paesaggio.

Il provvedimento legislativo assume altresì il carattere di stralcio del piano regolatore regionale del quale farà parte integrante, e sarà in armonia con la programmazione economica regionale che comprende nei suoi obiettivi organici la valorizzazione e lo sviluppo della zona di Pila.

Infine si ritiene opportuno osservare che la contestuale approvazione del piano regolatore della zona dichiarata di particolare importanza turistica è anche in armonia con il sistema legislativo dello Stato che fa obbligo ai Comuni dichiarati di importanza turistica di attuare un piano regolatore e di ampliamento (art. 20 R.D.L. 15.4.1926 n. 765).

---

Su queste premesse il disegno di legge è di estrema semplicità.

Con l'art. 1 si provvede alla dichiarazione di zona di particolare importanza turistica della Conca di Pila, premessa necessaria per provvedere alla successiva approvazione del piano regolatore, determinandone il perimetro.

Con l'art. 2 si provvede alla approvazione degli atti costituenti il piano regolatore vero e proprio che si sostanziano in una serie di elaborati, così come previsti dalla circolare n. 2495 del 7/7/1954 del Ministro dei Lavori Pubblici e dal disegno di legge regionale contenente norme in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio, già presentato dalla Giunta Regionale all'esame del Consiglio regionale.

Con l'art. 3 si coordina il provvedimento legislativo con l'attività in corso presso l'Amministrazione Regionale in materia di programmazione economica e di urbanistica e tutela del paesaggio disponendo che il piano regolatore della Conca di Pila sia inserito nel futuro piano regolatore regionale del quale sarà parte integrante e nelle previsioni del programma regionale di sviluppo economico.

Il proposto provvedimento attua una disciplina dell'attività edilizia nella quale sono equamente contemperate le esigenze dell'interesse pubblico e quelle della proprietà e dell'iniziativa privata.

Quindi, la Funzione Pubblica e gli Operatori Economici potranno così intraprendere la loro opera, con una guida sicura per indirizzare i loro sforzi.

Si confida pertanto che il Consiglio regionale approvi al più presto, trasformandolo in legge della Regione, il disegno proposto.

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Disegno di legge regionale n.

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale.... n. ...: "DICHIARAZIONE DI ZONA DI PARTICOLARE IMPORTANZA TURISTICA DELLA CONCA DI PILA, NEL COMUNE DI GRESSAN, ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO PIANO REGOLATORE URBANISTICO E PAESAGGISTICO".

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Dichiarazione di zona di particolare importanza turistica)

La Conca di Pila, sita nel Comune di Gressan, è dichiarata, ai sensi dell'art. 2 lettere g) e q) dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, zona di particolare importanza turistica.

Il perimetro della zona è quello risultante dalla unita planimetria alla scala 1:10.000 (allegato A).

Art. 2

(Piano regolatore della Conca di Pila)

È approvato, ai sensi del citato art. 2 lettera g) dello Statuto regionale, il piano regolatore urbanistico e paesaggistico della Conca di Pila di cui agli allegati disegni B, C ed alla unita relazione - allegato 1 - contenente le norme di attuazione urbanistico-edilizie.

Art. 3

(Natura del piano regolatore della Conca di Pila)

Il piano regolatore urbanistico e paesaggistico della Conca di Pila sarà ingerito nel piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico, del quale costituirà parte integrante.

Le previsioni dell'anzidetto piano della Conca di Pila fanno parte del programma regionale di sviluppo economico.

Le spese conseguenti saranno stanziate nei bilanci regionali del prossimo quadriennio.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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Elenco degli allegati alla legge regionale di dichiarazione di zona di particolare importanza turistica della Conca di Pila, nel Comune di Gressan, e di approvazione del relativo Piano Regolatore:

1) - Relazione e Norme di attuazione urbanistico-edilizie.

A) - Corografia della Conca di Pila (scala 1:10.000) con il perimetro della zona dichiarata di particolare importanza turistica, l'indicazione del settore di prima e di ulteriore attuazione (con indicazione per quest'ultimo settore della destinazione dei terreni) e delle aree di espansione da studiarsi in dettaglio.

B) - Planimetria del settore di prima attuazione (scala 1:2.000) con la zonizzazione e destinazione dei terreni.

C) - Planimetria del settore di prima attuazione (scala 1:2.000) con l'indicazione delle principali infrastrutture.

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Allegato 1) alla legge regionale con dichiarazione di zona di particolare importanza turistica della Conca di Pila e di approvazione del relativo Piano Regolatore.

NORME DI ATTUAZIONE URBANISTICO-EDILIZIE

1) (Zonizzazione). La Conca di Pila è divisa dal piano regolatore in un settore di prima attuazione ed uno di ulteriore attuazione.

Il settore di prima attuazione è a sua volta diviso in quattro zone:

Zona 1a) Chacaril Ovest

1b) Chacaril Pila

Zona 2 Soleil

Gorra

Printemps

Jardin Alpin

Zona 3 Pan Perdu

Dette zone 1a) e b) 2 e 3 sono residenziali e destinate allo insediamento delle attrezzature e degli edifizi della stazione turistica.

Nella zona di ulteriore attuazione sono delimitate due aree di espansione delle attrezzature degli edifizi della stazione turistica da studiarsi in dettaglio; la rimanente parte è vincolata all'attuale destinazione.

2) (Densità di fabbricazione). La densità media di fabbricazione per le varie zone del settore di prima attuazione e determinata secondo la seguente tabella:

Costruibilità totale mc/mq.

Ripartizione della costruibilità totale secondo la destinazione. Rapporto mc/mq.

(1)

Abita­­zione

Col­lettivi

A tipo alberghiero

TOTALE (1)

Zona 1a Chacaril ovest

0,50

0,40

--

0,10

0,50

Zona 1b Chacaril Pila

0,70

0,40

0,20

0,10

0,70

Zona 2 Soleil

Gorra

Printemps

Jardin public

0,45

0,25

0,01

0,19

0,45

Zona 3 Pan Perdu

0,20

0,20

--

--

0,20

(1) Indice medio comprensoriale

Per destinazione ad abitazione si intendono sia gli edifizi di tipo condominiale che le costruzioni unifamiliari.

La destinazione a collettivo comprende: negozi e locali pubblici ed altri esercizi commerciali quali botteghe, ristoranti, bar, supermarket, immondizie, spartineve, scuola di sci, stazione pullman, impianti sportivi coperti, locali di attrazione, cinema, teatro, locali conferenze e disimpegni, scuole e istituti privati.

Per destinazione a tipo alberghiero si intendono sia gli edifizi a carattere alberghiero tradizionale che gli insediamenti turistici, a tipo alberghiero residenziale, realizzati in unità concentrate o diffuse anche a proprietà frazionata.

Le volumetrie relative agli edifizi di carattere pubblico (scuole, caserma carabinieri, uffici comunali, vigili del fuoco, azienda di soggiorno, ambulatorio, ecc.) non sono comprese nella precedente densità di fabbricazione e pertanto saranno assegnate fuori quota.

3) (Trasferibilità della cubatura disponibile nelle varie zone). La densità di fabbricazione fissata per le varie zone dalla tabella di cui al n. 2 rappresenta la media, perciò nell'ambito delle singole zone la cubatura ammessa per ogni proprietà è trasferibile anche su proprietà diversa. Il trasferimento sarà consentito, nel rispetto dei limiti di sagoma stabiliti nei progetti di attuazione di cui al successivo n. 7, purché il trapasso avvenga previa stipulazione di atto di sottomissione, che regoli il trasferimento delle cubature mediante vincolo sulle aree a minore sfruttamento o da mantenersi libere, in modo che sia conservata nel complesso la cubatura media di zona.

Agli effetti del trasferimento della cubatura la zona 1, per quanto suddivisa in due sottozone con densità di fabbricazione diversa, costituisce una zona unica.

4) (Costruibilità con destinazione alberghiera).

La cubatura con destinazione alberghiera di cui alla tabella può essere utilizzata in altra zona in modo però da non superare la cubatura alberghiera complessiva prevista per il rispettivo settore di cui sopra al punto 1, e il doppio della cubatura assegnata con tale destinazione per ogni singola zona. In seguito al trasferimento della cubatura con destinazione alberghiera da una zona all'altra, resterà correlativamente diminuita la cubatura complessiva assegnata alla zona.

Anche per il trasferimento della cubatura con destinazione alberghiera da una zona all'altra dovrà essere stipulato atto di sottomissione.

5) (Progetti di utilizzazione). La utilizzazione delle volumetrie assegnate ad ogni singola zona sarà attuata in base ai progetti da presentarsi dai proprietari rappresentanti, in base alla superficie, non meno dei tre quarti dell'intera zona (questa norma è dettata dalla necessità di attuare una adeguata concentrazione dell'attività edilizia, mediante accordi tra i proprietari interessati, al fine di conservare le ampie superfici necessarie per la tutela dell'ambiente naturale e per l'esercizio delle attività sportive).

I progetti di utilizzazione di zona dovranno essere approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al Turismo; le licenze edilizie saranno rilasciate dal Sindaco.

6) I progetti di utilizzazione dovranno contenere le indicazioni seguenti ai fini di una progettazione coordinata:

- i vincoli degli allineamenti delle costruzioni;

- altezza minima o massima dei fabbricati;

- ampiezza degli spazi pubblici prospicienti gli edifizi;

- ampiezza degli spazi interni;

- aree per parcheggi;

- lunghezza e profondità massima dei fabbricati;

- tipologia dei fabbricati, tetti, coperture, protezione alla base delle facciate, sporgenze, serramenti, marciapiedi, recinzioni, tinteggiature;

- illuminazione.

7) In sede di approvazione dei progetti di utilizzazione saranno imposti - mediante atto di sottomissione - i seguenti vincoli:

- di destinazione per le aree accertate idonee a ricevere gli edifici ed i servizi di carattere pubblico;

- di progettazione coordinata anche tra edifici da erigersi su proprietà ed in zone diverse;

- di larghezza minima delle strade e distanza delle costruzioni dal ciglio di esse o dai confini di proprietà.

Prendono la parola i Consiglieri CAVERI, CHAMONIN, ANDRIONE, MANGANONI e CUSUMANO.

Risponde il Presidente della Giunta BIONAZ.

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Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 16,41 alle ore 18,29.

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Alla ripresa dei lavori prendono la parola i Consiglieri CAVERI e MANGANONI.

Risponde il Presidente della Giunta BIONAZ.

Interviene il Consigliere CAVERI.

Prendono la parola i Consiglieri MANGANONI e FOSSON, ai quali risponde l'Assessore all'industria e commercio BENZO.

Intervengono i Consiglieri FOSSON, BARONE, CAVERI, GERMANO e CHAMONIN.

Risponde il Presidente della Giunta BIONAZ.

Prende la parola il Consigliere GERMANO.

Il Presidente, MONTESANO, - dopo aver accertato e dichiarato che i quattro articoli del disegno di legge in esame ed i relativi cinque Allegati sono stati dal Consiglio approvati con separate votazioni -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale a scrutinio segreto ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Albaney, Casetta e Lustrissy, il Presidente, Montesano, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentaquattro;

- voti favorevoli: venti;

- voti contrari: quattordici.

Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente la dichiarazione di zona di particolare importanza turistica della Conca di Pila, nel Comune di Gressan, e l'approvazione del relativo piano regolatore urbanistico e paesaggistico:

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Disegno di legge regionale n. 34

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale.... n. ...: "DICHIARAZIONE DI ZONA DI PARTICOLARE IMPORTANZA TURISTICA DELLA CONCA DI PILA, NEL COMUNE DI GRESSAN, ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO PIANO REGOLATORE URBANISTICO E PAESAGGISTICO".

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Dichiarazione di zona di particolare importanza turistica)

La Conca di Pila, sita nel Comune di Gressan, è dichiarata, ai sensi dell'art. 2 lettere g) e q) dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, zona di particolare importanza turistica.

Il perimetro della zona è quello risultante dalla unita planimetria alla scala 1:10.000 (allegato A).

Art. 2

(Piano regolatore della Conca di Pila)

È approvato, ai sensi del citato art. 2 lettera g) dello Statuto regionale, il piano regolatore urbanistico e paesaggistico della Conca di Pila di cui agli allegati disegni B, C ed alla unita relazione - allegato 1 - contenente le norme di attuazione urbanistico-edilizie.

Art. 3

(Natura del piano regolatore della Conca di Pila)

Il piano regolatore urbanistico e paesaggistico della Conca di Pila sarà inserito nel piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico, del quale costituirà parte integrante.

Le previsioni dell'anzidetto piano della Conca di Pila fanno parte del programma regionale di sviluppo economico.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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Elenco degli allegati alla legge regionale ... n. ..., concernente dichiarazione di zona di particolare importanza turistica della Conca di Pila, nel Comune di Gressan, e di approvazione del relativo Piano Regolatore:

1) - Relazione al disegno di legge.

2) - Norme di attuazione urbanistico-edilizie.

3) - Corografia della Conca di Pila (scala 1:10.000) con il perimetro della zona dichiarata di particolare importanza turistica, la indicazione del settore di prima e di ulteriore attuazione (con indicazione per quest'ultimo settore della destinazione dei terreni) e delle aree di espansione da studiarsi in dettaglio.

4) - Planimetria del settore di prima attuazione (scala 1:2.000) con la zonizzazione e destinazione dei terreni.

5) - Planimetria del settore di prima attuazione (scala 1:2.000) con la indicazione delle principali infrastrutture.

Aosta, lì

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Allegato n. 1

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

OGGETTO: Relazione al disegno di legge regionale concernente la dichiarazione di zona di particolare importanza turistica della Conca di Pila, nel Comune di Gressan, e la approvazione del relativo Piano Regolatore Urbanistico e Paesaggistico.

La valorizzazione turistica ed economica della zona di Pila costituisce un particolare impegno della attuale Amministrazione Regionale, motivato dalla considerazione di interessi regionali del tutto coincidenti con le aspirazioni degli amministratori del Comune di Gressan.

L'Amministrazione Regionale ha già provveduto, con la legge regionale 18 agosto 1966, n. 9, a promuovere la Società "ALPILA" assumendovi anche una partecipazione azionaria, onde creare lo strumento necessario per realizzare un organico programma di sviluppo della zona, già accuratamente predisposto e messo a punto dalla stessa "ALPILA".

Necessario presupposto per la realizzazione del programma è, però, la esistenza di una valida disciplina urbanistica della zona.

Il Comune di Gressan con lodevole solerzia ha, negli anni 1957-1965, predisposto un piano regolatore dell'intero territorio comunale, ivi compresa la zona di Pila. Per tale zona le predisposizioni e previsioni urbanistiche erano state redatte dall'Architetto Chappis, inserendole nel progetto di piano regolatore generale del Comune preparato dal Prof. Rigotti. Tuttavia, a suo tempo, la Giunta Regionale, in sede tutoria, non approvò le deliberazioni del Consiglio Comunale di Gressan che adottavano il piano regolatore.

La mancata approvazione è stata motivata dalla preoccupazione di ridurre l'entità dei previsti insediamenti. Tale esigenza è stata tenuta presente nel piano che si sottopone ora all'esame del Consiglio, riducendo congruamente le volumetrie originariamente previste, ma pur sempre conservando il criterio ispiratore dell'elaborato dell'Architetto Chappis, il quale ha validamente contribuito allo studio del nuovo piano.

Di fronte a tale situazione, ed in attesa che l'Amministrazione Comunale di Gressan provveda, secondo le norme della vigente legislazione, all'addizione di un proprio piano regolatore, il quale deve necessariamente comprendere l'intero territorio del Comune, e, pertanto, richiede tempi di attuazione non compatibili con un adeguato e tempestivo programma di valorizzazione della Conca di Pila, è necessario provvedere direttamente da parte della Regione.

Occorre quindi provvedere - con urgenza - alla disciplina urbanistica della zona di Pila, sia per sopperire ad una indifferibile esigenza dell'economia regionale, resa ancor più urgente dal prossimo completamento dell'autostrada Quincinetto-Aosta, sia per assicurare lo sviluppo turistico della Città di Aosta e le aspirazioni del Comune di Gressan.

L'art. 2 lettere g) e q) dello Statuto regionale conferisce alla Regione una specifica potestà legislativa in materia di "piani regolatori di zone di particolare importanza turistica". È appunto nell'esercizio di tale espressa potestà che si sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale l'unito disegno di legge regionale dichiarante la Conca di Pila zona di particolare importanza turistica, determinandone il perimetro e contemporaneamente approvandone il piano regolatore.

La legge regionale, sottoposta all'approvazione del Consiglio, con la sua entrata in vigore, consentirà agli organismi interessati di sollecitamente procedere alla realizzazione dei programmi di investimento. Consentirà inoltre - a breve scadenza - alla popolazione della Città di Aosta in genere e del Comune di Gressan in particolare di trovare nuovi posti di lavoro e di iniziare quella riconversione economica, dall'agricoltura alle nuove attività terziarie, che è nei voti di tutti e che coronerà gli sforzi, anche finanziari, compiuti dall'Amministrazione Regionale.

È appena il caso di osservare che, una volta approvati il piano regolatore con il provvedimento legislativo, ora sottoposto all'approvazione del Consiglio, ed i progetti di attuazione di zona, le funzioni amministrative di esecuzione continueranno a restare affidate agli organi a cui sono devolute dalle leggi vigenti.

Così il Sindaco e l'Amministrazione Comunale di Gressan provvederanno, in base al piano regolatore approvato dalla legge regionale, al rilascio delle licenze edilizie e gli organi dell'Amministrazione Regionale (Presidente della Giunta, Assessorato al Turismo) provvederanno alle attività ad essi attribuite in materia alberghiera, turistica e di tutela del paesaggio.

Il provvedimento legislativo assume altresì il carattere di stralcio del piano regolatore regionale, del quale farà parte integrante, e sarà in armonia con la programmazione economica regionale che comprende nei suoi obiettivi organici la valorizzazione e lo sviluppo della zona di Pila.

Infine si ritiene opportuno osservare che la contestuale approvazione del piano regolatore della zona dichiarata di particolare importanza turistica è anche in armonia con il sistema legislativo dello Stato che fa obbligo ai Comuni dichiarati di importanza turistica di attuare un piano regolatore e di ampliamento (art. 20 R.D.L. 15.4.1926 n. 765).

---

Su queste premesse il disegno di legge è di estrema semplicità.

Con l'art. 1 si provvede alla dichiarazione di zona di particolare importanza turistica della Conca di Pila, premessa necessaria per provvedere alla successiva approvazione del piano regolatore, determinandone il perimetro.

Con l'art. 2 si provvede all'approvazione degli atti costituenti il piano regolatore vero e proprio che si sostanziano in una serie di elaborati, così come previsti dalla circolare n. 2495 del 7 luglio 1954 del Ministro dei Lavori Pubblici e dal disegno di legge regionale contenente norme in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio, già presentato dalla Giunta Regionale all'esame del Consiglio regionale.

Con l'art. 3 si coordina il provvedimento legislativo con l'attività in corso presso l'Amministrazione Regionale in materia di programmazione economica e di urbanistica e tutela del paesaggio disponendo che il piano regolatore della Conca di Pila sia inserito nel futuro piano regolatore regionale del quale sarà parte integrante e nelle previsioni del programma regionale di sviluppo economico.

Il proposto provvedimento attua una disciplina dell'attività edilizia nella quale sono equamente contemperate le esigenze dell'interesse pubblico e quelle della proprietà e dell'iniziativa privata.

Quindi, la Funzione Pubblica e gli Operatori Economici potranno così intraprendere la loro opera, con una guida sicura per indirizzare i loro sforzi.

Si confida pertanto che il Consiglio regionale approvi al più presto, trasformandolo in legge della Regione, il disegno proposto.

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Allegato n. 2

NORME DI ATTUAZIONE URBANISTICO-EDILIZIE

1) (Zonizzazione). La Conca di Pila è divisa dal piano regolatore in un settore di prima attuazione ed uno di ulteriore attuazione.

Il settore di prima attuazione è a sua volta diviso in quattro zone:

Zona

1a)

Chacard Ovest

1b)

Chacard Pila

Zona

2

Soleil

Gorra

Printemps

Jardin Public

Zona

3

Pan Perdu

Dette zone 1a) e b), 2 e 3 sono residenziali e destinate all'insediamento delle attrezzature e degli edifizi della stazione turistica.

Nella zona di ulteriore attuazione sono delimitate due aree di espansione delle attrezzature degli edifizi della stazione turistica da studiarsi in dettaglio; la rimanente parte è vincolata all'attuale destinazione.

2) (Densità di fabbricazione). La densità media di fabbricazione per le varie zone del settore di prima attuazione e determinata secondo la seguente tabella:

Costruibilità totale mc/mq.

Ripartizione della costruibilità totale secondo la destinazione. Rapporto mc/mq.

(1)

Abitazione

Collettivi

A tipo alberghiero

TOTALE (1)

Zona

1a

Chacard ovest

0,50

0,40

--

0,10

0,50

1b

Chacard Pila

0,70

0,40

0,20

0,10

0,70

Zona

2

Soleil

Gorra

Printemps

Jardin public

0,45

0,25

0,01

0,19

0,45

Zona

3

Pan Perdu

0,20

0,20

--

--

0,20

(1) Indice medio comprensoriale.

Per destinazione ad abitazione si intendono sia gli edifizi tipo condominiale che le costruzioni unifamiliari.

La destinazione a collettivo comprende: negozi e locali pubblici ed altri esercizi commerciali quali botteghe, ristoranti, bar, supermarket, immondizie, spartineve, scuola di sci, stazione pullman, impianti sportivi coperti, locali di attrazione, cinema, teatro, locali conferenze e disimpegni, scuole e istituti privati.

Per destinazione a tipo alberghiero si intendono sia gli edifizi a carattere alberghiero tradizionale che gli insediamenti turistici, a tipo alberghiero residenziale, realizzati in unità concentrate o diffuse anche a proprietà frazionata.

Le volumetrie relative agli edifizi di carattere pubblico (scuole, caserma carabinieri, uffici comunali, vigili del fuoco, azienda di soggiorno, ambulatorio, ecc.) non sono comprese nella precedente densità di fabbricazione e pertanto saranno assegnate fuori quota.

3) (Trasferibilità della cubatura disponibile nelle varie zone). La densità di fabbricazione fissata per le varie zone dalla tabella di cui al n. 2 rappresenta la media, perciò nell'ambito delle singole zone la cubatura ammessa per ogni proprietà è trasferibile anche su proprietà diversa. Il trasferimento sarà consentito, nel rispetto dei limiti di sagoma stabiliti nei progetti di attuazione di cui al successivo n. 7, purché il trapasso avvenga previa stipulazione di atto di sottomissione, che regoli il trasferimento delle cubature mediante vincolo sulle aree a minore sfruttamento o da mantenersi libere, in modo che sia conservata nel complesso la cubatura media di zona.

Agli effetti del trasferimento della cubatura la zona 1, per quanto suddivisa in due sottozone con densità di fabbricazione diversa, costituisce una zona unica.

4) (Costruibilità con destinazione alberghiera). La cubatura con destinazione alberghiera di cui alla tabella può essere utilizzata in altra zona in modo però da non superare la cubatura alberghiera complessiva prevista per il rispettivo settore di cui sopra al punto 1, e il doppio della cubatura assegnata con tale destinazione per ogni singola zona. In seguito al trasferimento della cubatura con destinazione alberghiera da una zona all'altra, resterà correlativamente diminuita la cubatura complessiva assegnata alla zona.

Anche per il trasferimento della cubatura con destinazione alberghiera da una zona all'altra dovrà essere stipulato atto di sottomissione.

5) (Progetti di utilizzazione). La utilizzazione delle volumetrie assegnate ad ogni singola zona sarà attuata in base ai progetti da presentarsi dai proprietari rappresentanti, in base alla superficie, non meno dei tre quarti dell'intera zona (questa norma è dettata dalla necessità di attuare una adeguata concentrazione dell'attività edilizia, mediante accordi tra i proprietari interessati, al fine di conservare le ampie superfici necessarie per la tutela dell'ambiente naturale e per l'esercizio delle attività sportive). I progetti di utilizzazione di zona dovranno essere approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al Turismo; le licenze edilizie saranno rilasciato dal Sindaco.

6) I progetti di utilizzazione dovranno contenere le indicazioni seguenti ai fini di una progettazione coordinata:

- i vincoli degli allineamenti delle costruzioni;

- altezza minima o massima dei fabbricati;

- ampiezza degli spazi pubblici prospicienti gli edifizi;

- ampiezza degli spazi interni;

- aree per parcheggi;

- lunghezza e profondità massima dei fabbricati;

- tipologia dei fabbricati, tetti, coperture, protezione alla base delle facciate, sporgenze, serramenti, marciapiedi, recinzioni, tinteggiature;

- illuminazione.

7) In sede di approvazione dei progetti di utilizzazione saranno imposti - mediante atto di sottomissione - i seguenti vincoli:

- di destinazione per le aree accertate idonee a ricevere gli edifici ed i servizi di carattere pubblico;

- di progettazione coordinata anche tra edifici da erigersi su proprietà ed in zone diverse;

- di larghezza minima delle strade e distanza delle costruzioni dal ciglio di esse o dai confini di proprietà.

8) Per la precisione, viene esclusa dal presente piano regolatore tutta la parte già inserita nella zona 1 b) dell'allegato situata a partire da 100 metri a levante e parallela alla proiezione ortogonale sul terreno della linea mediana dei cavi della seggiovia Pila-Chamolé.

Viene altresì esclusa dal presente piano regolatore tutta la parte a sud-est superiore alla curva di livello dei metri 2000 della zona 3 dell'allegato - denominata "Jardin Public".

La Società "Alpila" dovrà provvedere al rimboschimento sulle fasce laterali alle strade e fino ai limiti di esse, alla successiva cura fino al sicuro attecchimento ed al rimboschimento in zone, da destinarsi, di una superficie doppia di quella definitivamente occupata dal sedime stradale.

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Allegati 3, 4 e 5 (...Omissis...)

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La seduta termina alle ore 22,00.