Objet du Conseil n. 352 du 13 décembre 1967 - Verbale

OGGETTO N. 352/67 - Legge regionale recante: "Norme sulla concessione di contributi regionali su mutui bancari assunti per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'arredamento di alberghi, ristoranti, bar, nonché di case per ferie per lavoratori, campeggi e ostelli per la gioventù".

L'Assessore al turismo, antichità e belle arti, BALESTRI, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale recante norme sulla concessione di contributi regionali su mutui bancari assunti per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'arredamento di alberghi, ristoranti, bar, nonché di case per ferie per lavoratori, campeggi e ostelli per la gioventù, disegno di. legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 20 novembre 1967 e giorni seguenti:

È stata da tempo rilevata la necessità di apportare varie modificazioni alle norme regionali vigenti in materia di concessione di contributi regionali su mutui bancari assunti per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'arredamento di alberghi, ristoranti e bar.

Si tratta di modificazioni che riguardano sia l'aspetto for male che il lato sostanziale o di merito delle norme in questione, in relazione all'esperienza acquisita nei vari anni trascorsi, cioè dalla approvazione delle norme stesse.

Per quanto riguarda l'aspetto formale, si ritiene opportuno dare la forma di provvedimento legislativo alle norme in questione, trattandosi di norme di carattere generale e a tempo indeterminato, cioè di provvedimento avente riflessi finanziari di durata illimitata e che impegna quindi in via continuativa il bilancio della Regione.

Per quanto concerne il lato sostanziale o di merito, si ritiene opportuno proporre il seguente aumento dei contributi e degli importi dei singoli scaglioni dei mutui agevolati:

1) per mutui di importo fino a L. 10.000.000: contributo regionale corrispondente all'ammontare totale delle spese per interessi ed accessori dovute sul capitale mutuato;

2) per mutui di importo da L. 10.000.001 a L. 25.000.000: contributo regionale corrispondente ai 2/3 delle spese per interessi ed accessori dovute sul capitale mutuato:

3) per mutui di importo da L. 25.000.001 a L. 50.000.000: contributo regionale corrispondente al 50% delle spese per interessi ed accessori dovute sul capitale mutuato.

L'adozione dei nuovi contributi e scaglioni dei mutui agevolati si rendono necessari in relazione agli aumenti verificatisi nei costi delle costruzioni alberghiere e dei terreni, nonché in relazione alla opportunità di attuare interventi regionali più efficaci a favore di coloro che intendono costruire o ammodernare al bergli di dimensioni medie e medio-superiori.

Infatti, mentre fino a qualche anno fa la dimensione tipo dei nuovi esercizi alberghieri si aggirava su una capacità ricettiva di 25-35 persone, oggi tale dimensione non realizza più l'optimum della gestione economica, tenuto conto dei rilevanti costi di gestione, per cui non è più conveniente costruire esercizi alberghieri con capacità ricettiva inferiore ai 50-60 posti letto.

D'altra parte, è noto che sono anche aumentate le esigenze della clientela, per cui anche gli esercizi alberghieri di categoria relativamente modesta, per poter fronteggiare la concorrenza, devono essere dotati di servizi e di requisiti di confortevolezza non certo richiesta soltanto per gli alberghi di più alto livello.

Infatti, oggi, anche un albergo di 4^ categoria deve avere un maggior numero di servizi igienici, una sala di soggiorno, una sala per la televisione, un servizio di bar, ecc. Tutto ciò, ovviamente, comporta un notevole aumento dei costi di realizzazione dei nuovi alberghi e spesso i privati non sono in grado di fronteggiare tale maggior costo con i loro soli mezzi finanziari.

Appare, quindi, necessario addivenire ad un nuovo dimensionamento degli interventi finanziari regionali nel campo dell'attrezzatura alberghiera, allo scopo di potenziare il programma di sviluppo alberghiero iniziato da vari anni, nonché allo scopo di incoraggiare il capitale privato ad operare investimenti in Valle d'Aosta nel settore della ricettività alberghiera.

Il disegno di legge predisposto a tale scopo reca anche nuove norme e condizioni destinate a regolare situazioni particolari, non previste dalle vigenti norme, e per le quali si erano dovute adottare, di volta in volta, soluzioni non definitive.

Si citano ad esempio i casi di domande successive presentate da una stessa ditta alberghiera, i casi di domande presentate da ditte che abbiano già beneficiato di altre provvidenze analoghe, ed i casi di mancato rispetto delle prescrizioni di carattere edilizio o del vincolo della destinazione alberghiera dei nuovi immobili.

Questi ed altri casi vengono ora disciplinati dalle norme dell'allegato disegno di legge che, su proposta dell'apposita Commissione consiliare di studio, la Giunta Regionale sottopone all'esame all'approvazione del Consiglio Regionale.

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ........... n. ...: NORME SULLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI SU MUTUI BANCARI ASSUNTI PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO, L'AMMODERNAMENTO E L'ARREDAMENTO DI ALBERGHI, RISTORANTI, BAR, NONCHE' DI CASE PER FERIE PER LAVORATORI, CAMPEGGI E OSTELLI PER LA GIOVENTU'.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzato l'intervento finanziario della Regione, - mediante la concessione di contributi regionali a' sensi della presente legge, - nelle spese per il pagamento degli interessi e nelle spese accessorie relative a mutui bancari, di durata decennale, assunti per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'arredamento di alberghi, di bar e di ristoranti di ogni tipo e categoria nel territorio della Valle d'Aosta.

Art. 2

Per ottenere la concessione dei contributi regionali previsti dai successivi articoli le Ditte richiedenti debbono stabilire la propria sede legale e fiscale nel territorio della Valle d'Aosta.

Art. 3

L'intervento finanziario regionale nelle spese per interessi e spese accessorie relative ai mutui previsti all'articolo 1 è attuato mediante la concessione di contributi regionali per il pagamento delle spese stesse secondo le misure proporzionali seguenti:

a) per mutui di importo fino a Lire 10.000.000: contributo commisurato all'importo totale delle spese per interessi ed accessorie dovute sul capitale mutuato;

b) per mutui di importo da Lire 10.000.001 a Lire 25.000.000: contributo commisurato ai due terzi delle spese per interessi ed accessorie dovute sull'intero capitale mutuato;

c) per mutui di importo da Lire 25.000.001 a Lire 50.000.000: contributo commisurato al 50% delle spese per interessi ed accessorie dovute sull'intero capitale mutuato.

Art. 4

L'ammontare di ogni singolo mutuo bancario agevolato ai sensi della presente legge non può superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento o l'arredamento delle opere alberghiere previste dalla presente legge, escluse dal computo le eventuali spese per l'acquisizione della necessaria area di terreno.

Art. 5

La Giunta Regionale stabilirà i requisiti di carattere tecnico e funzionale delle opere di interesse turistico e alberghiero ammissibili alle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge.

Art. 6

Non possono essere accolte domande di mutuo agevolato relative ad opere per le quali siano già state concesse provvidenze regionali o statali, se non saranno trascorsi almeno 10 anni dal precedente intervento finanziario regionale o statale. Nel caso di mutui agevolati con contributi regionali, il periodo di 10 anni decorre dalla data di stipulazione del contratto definitivo di mutuo; nel caso di interventi dello Stato, il predetto periodo decorre dalla data dell'atto di concessione dell'intervento statale.

Art. 7

Le domande per la concessione dei contributi regionali previsti dalla presente legge debbono essere presentate su carta legale all'Assessorato regionale del Turismo, Antichità e Belle Arti e debbono essere documentate dai seguenti atti in duplice copia:

1°) tavole di progetto;

2°) relazione tecnica;

3°) preventivo dettagliato di spesa;

4°) piano di finanziamento;

5°) documentazione comprovante la proprietà del bene immobile interessato, oppure atto di assenso del proprietario, qualora si tratti di persona diversa dal richiedente la concessione del contributo regionale;

6°) copia del permesso edilizio, se necessario a' sensi di legge.

Art. 8

I richiedenti la concessione dei contributi regionali previsti dalla presente legge debbono assumere, con atto da registrare presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari, l'obbligo di mantenere per un periodo non inferiore ad anni 20 la destinazione originaria delle opere per le quali viene richiesto l'intervento finanziario regionale; debbono, altresì, assumere l'obbligo di rispettare le particolari prescrizioni di carattere tecnico e funzionale eventualmente stabilite dalla Regione all'atto della concessione del contributo richiesto.

I richiedenti di cui al precedente comma debbono, infine, assumere l'obbligo di restituire i contributi regionali loro concessi in caso di mutamento della destinazione delle opere prima della scadenza del periodo ventennale, nonché in caso di inosservanza delle prescrizioni di carattere tecnico e funzionale stabilite per le opere sussidiate all'atto della concessione dei contributi regionali.

Art. 9

Sulla ammissibilità delle domande di concessione dei contributi regionali previsti dalla presente legge decide, in via preventiva e di massima, la Giunta Regionale tenendo conto della necessità e dell'importanza delle opere da agevolare, in relazione ai programmi di sviluppo turistico-alberghiero approvati dalla Regione.

Ad avvenuto rilascio del parere favorevole della Giunta Regionale, le domande per la concessione di mutui agevolati sono trasmesse dalla Regione agli Istituti di credito finanziatori.

Ad avvenuto successivo perfezionamento delle domande di concessione dei mutui agevolati presso gli Istituti Bancari, la Giunta Regionale delibera la concessione dei contributi regionali, determinando ed approvando la relativa spesa da assumere a carico regionale a' sensi della presente legge.

Art. 10

I contributi regionali previsti dalla presente legge sono versati direttamente dalla Regione agli Istituti bancari finanziatori, secondo le modalità previste in apposite stipulande convenzioni da approvare dalla Giunta Regionale.

Art. 11

Le domande di concessione di contributo non accolte dalla Giunta Regionale possono essere ripresentate, una sola volta, non prima di un anno dalla data del non avvenuto accoglimento.

Art. 12

Le norme della presente legge saranno applicate per la concessione di contributi regionali in accoglimento delle domande pervenute alla Regione dal 1° gennaio 1968 in poi.

Art. 13

Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previste in annue Lire 80.000.000, saranno imputate al seguente capitolo 533 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1968, che presenta la necessaria disponibilità di fondi, nonché al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari: Capitolo 533 "Contributi e concorsi in spese su mutui per l'incremento turistico e alberghiero".

Art. 14

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Prendono la parola i Consiglieri GERMANO, MANGANONI, SAVIOZ, BARONE e PEDRINI.

Rispondono l'Assessore BALESTRI e l'Assessore all'industria e commercio BENZO.

Prendono la parola il Consigliere LUSTRISSY, MANGANONI, l'Assessore BALESTRI, il Presidente del Consiglio MONTESANO e il Consigliere SAVIOZ.

Rispondono l'Assessore BALESTRI e l'Assessore BENZO.

Prende la parola il Consigliere CUSUMANO.

Rispondono l'Assessore BALESTRI e l'Assessore BENZO.

Sugli articoli intervengono i Consiglieri SAVIOZ, LUSTRISSY, l'Assessore BENZO, il Consigliere GERMANO, l'Assessore BALESTRI e il Presidente della Giunta BIONAZ.

Il Presidente, MONTESANO, - dopo aver accertato e dichiarato che i quindici articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio con separate votazioni per alzata di mano, - invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla' votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Albaney, Casetta e Cusumano, il Presidente, Montesano, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentaquattro;

- Voti favorevoli.: trentatré;

- Voti contrari: uno.

Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale recante norme sulla concessione di contributi regionali su mutui bancari assunti per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'arredamento di alberghi, ristoranti, bar, nonché di case per ferie per lavoratori, campeggi e ostelli per la gioventù:

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Disegno di legge regionale n. 44

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ........... n. ...: NORME SULLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI SU MUTUI BANCARI ASSUNTI PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO, L'AMMODERNAMENTO E L'ARREDAMENTO DI ALBERGHI, RISTORANTI, BAR, NONCHE' DI CASE PER FERIE PER LAVORATORI, CAMPEGGI E OSTELLI PER LA GIOVENTU'.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzato l'intervento finanziario della Regione, - mediante la concessione di contributi regionali a' sensi della presente legge -, nelle spese per il pagamento degli interessi e nelle spese accessorie relative a mutui bancari, di durata decennale, assunti per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'arredamento di alberghi, di bar e di ristoranti di ogni tipo e categoria, nonché di case per ferie per lavoratori, campeggi e ostelli per la gioventù nel territorio della Valle d'Aosta.

Art. 2

Per ottenere la concessione dei contributi regionali previsti dai successivi articoli le Ditte richiedenti debbono stabilire la propria sede legale e fiscale nel territorio della Valle d'Aosta.

Art. 3

L'intervento finanziario regionale nelle spese per interessi e spese accessorie relative ai mutui previsti all'articolo 1 è attuato mediante la concessione di contributi regionali per il pagamento delle spese stesse secondo le misure proporzionali seguenti:

1) per esercizi alberghieri, case per ferie per lavoratori, campeggi e ostelli per la gioventù, con o senza ristorante o bar annessi:

a) per mutui di importo fino a n. 10.000.000: contributo commisurato all'importo totale delle spese per interessi ed accessorie dovute sul capitale mutuato;

b) per mutui di importo da £. 10.000.001 a £. 25.000.000: contributo commisurato ai due terzi delle spese per interessi e accessorie dovute sull'intero capitale mutuato;

c) per mutui di importo da £. 25.000.001 a £. 50.000.000: contributo commisurato al 50% delle spese per interessi ed accessorie dovute sull'intero capitale mutuato;

2) per i ristoranti o bar non facenti parte di un esercizio alberghiero l'importo massimo dei mutui è limitato a £. 3.000.000 e il contributo regionale è commisurato all'importo totale delle spese. per interessi ed accessorie dovute sul capitale mutuato.

Art. 4

L'ammontare di ogni singolo mutuo bancario agevolato ai sensi della presente legge non può superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento o l'arredamento delle opere alberghiere previste dalla presente legge, escluse dal computo le eventuali spese per l'acquisizione della necessaria area di terreno.

Art. 5

La Giunta Regionale stabilirà i requisiti di carattere tecnico e funzionale delle opere di interesse turistico e alberghiero ammissibili alle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge.

Per i bar e i ristoranti sarà data la preferenza a quelli aventi caratteristiche di ambientazione tipica valdostana.

Art. 6

Non possono essere accolte domande di mutuo agevolato relative ad opere per le quali siano già state concesse provvidenze regionali o statali, se non saranno trascorsi almeno 10 anni dal precedente intervento finanziario regionale o statale. Nel caso di mutui agevolati con contributi regionali, il periodo di 10 anni decorre dalla data di stipulazione del contratto definitivo di mutuo; nel caso di interventi dello Stato, il predetto periodo decorre dalla data dell'atto di concessione dell'intervento statale.

Art. 7

Le domande per la concessione dei contributi regionali previsti dalla presente legge debbono essere presentate su carta legale all'Assessorato regionale del Turismo, Antichità e Belle Arti e debbono essere documentate dai seguenti atti in duplice copia:

1°) tavole di progetto;

2°) relazione tecnica;

3°) preventivo dettagliato di spesa;

4°) piano di finanziamento;

5°) documentazione comprovante la proprietà del bene immobile interessato, oppure atto di assenso del proprietario, qualora si tratti di persona diversa dal richiedente la concessione del contributo regionale;

6°) copia del permesso edilizio, se necessario a' sensi di legge.

Art. 8

I richiedenti la concessione dei contributi regionali previsti dalla presente legge debbono assumere, con atto da registrare presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari, l'obbligo di mantenere per un periodo non inferiore ad anni 20 la destinazione originaria delle opere per le quali viene richiesto l'intervento finanziario regionale; debbono, altresì, assumere l'obbligo di rispettare le particolari prescrizioni di carattere tecnico e funzionale eventualmente stabilite dalla Regione all'atto della concessione del contributo richiesto.

I richiedenti di cui al precedente comma debbono, infine, assumere l'obbligo di restituire i contributi regionali loro concessi in caso di mutamento della destinazione delle opere prima della scadenza del periodo ventennale, nonché in caso di inosservanza delle prescrizioni di carattere tecnico e funzionale stabilite per le opere sussidiate all'atto della concessione dei contributi regionali.

Art. 9

Sulla ammissibilità delle domande di concessione dei contributi regionali previsti dalla presente legge decide, in via preventiva e di massima, la Giunta Regionale tenendo conto della necessità e dell'importanza delle opere da agevolare, in relazione ai programmi di sviluppo turistico-alberghiero approvati dalla Regione.

Limitatamente all'esame delle domande di cui al punto 2) del precedente articolo 3 della presente legge, la priorità sull'ammissibilità delle domande verrà determinata tenendo conto dell'ultimo reddito annuo imponibile di R.M. accertato e definito a carico della ditta, della natura dell'esercizio, della località di ubicazione e delle prospettive di sviluppo dell'azienda, con preferenza alle località depresse di montagna.

Sono escluse dalla concessione dei contributi regionali suddetti le imprese commerciali aventi un reddito annuo imponibile di R.M. superiore a lire 2.000.000.

Ad avvenuto rilascio del parere favorevole della Giunta Regionale, le domande per la concessione di mutui agevolati sono trasmesse dalla Regione agli Istituti di credito finanziatori.

Ad avvenuto successivo perfezionamento delle domande di concessione dei mutui agevolati presso gli Istituti Bancari, la Giunta Regionale delibera la concessione dei contributi regionali, determinando la relativa spesa da assumere a carico regionale a' sensi della presente legge.

Art. 10

I contributi regionali previsti dalla presente legge sono versati direttamente dalla Regione agli Istituti bancari finanziatori, secondo le modalità previste in apposite stipulande convenzioni da approvare dalla Giunta Regionale.

Art. 11

Le domande di concessione di contributo non accolte dalla Giunta Regionale possono essere ripresentate, una sola volta, non prima di sei mesi dalla data del non avvenuto accoglimento.

Art. 12

Le norme della presente legge saranno applicate per la concessione di contributi regionali in accoglimento delle domande pervenute alla Regione dal 1° gennaio 1968 in poi.

Art. 13

Le spese per la concessione dei contributi previsti per i bar e i ristoranti saranno limitate all'importo del 20% della spesa annua di lire ottanta milioni prevista dal successivo articolo 14.

Art. 14

Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previste in annue Lire 80.000.000, saranno imputate al seguente capitolo 533 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1968, che presenta la necessaria disponibilità di fondi, nonché al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari: Capitolo 533 "Contributi e concorsi in spese su mutui per l'incremento turistico e alberghiero".

Art. 15

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.