Objet du Conseil n. 13 du 17 janvier 1958 - Verbale
OGGETTO N. 13/58 - SUBCONCESSIONE, IN VIA DI SANATORIA, AL CONSORZIO IRRIGUO "RU DU MONT", CON SEDE IN DOUES, DI DERIVARE MOD. 0,50 DI ACQUA DAL TORRENTE OLLOMONT, PER IRRIGARE ETTARI 49.44.63 DI TERRENO IN COMUNE DI OLLOMONT.
L'Assessore ai Lavori Pubblici, VESAN, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di subconcessione al Consorzio irriguo "Ru du Mont", con sede in Doues, di derivare mod. 0,50 di acqua dal torrente Ollomont, per irrigare ettari 49.44.63 di terreno in Comune di Ollomont, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Con domanda in data 26-7-1948, il Presidente del Consorzio irriguo "Ru du Mont", con sede in Doues, ha chiesto la subconcessione di derivare dal torrente Ollomont, in aggiunta ai mod. 3,5 di acqua oggetto del D. M. 30-6-1930, n. 5927 di concessione, ulteriori mod. 0,50 di acqua per irrigare un ulteriore comprensorio di ettari 49.44.63 di terreni nel territorio del Comune di Ollomont.
La domanda è corredata dal progetto tecnico, in data 26-7-1948, a firma Ing. A. Christillin.
All'atto della istruttoria della domanda, la derivazione richiesta era già in atto, per cui si è proceduto in via di sanatoria.
L'avviso relativo alla presentazione della domanda è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e non ha dato luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti.
Con ordinanza n. 44 del Presidente della Giunta regionale, in data 26-9-1956, la domanda è stata ammessa ad istruttoria, disponendosi il deposito, unitamente al progetto, presso l'Ufficio Acque e Miniere della Regione, dal giorno 15 ottobre 1956 al 30 ottobre 1956, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione.
L'ordinanza di istruttoria è stata pubblicata all'albo pretorio dei Comuni di Ollomont e di Doues ed è stata inviata in copia al Ministero dei Lavori Pubblici, all'Ufficio del Genio Civile di Aosta, alla Sezione Idrografica del Po, di Torino, all'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione, alla Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour e al Consorzio irriguo "Ru du Mont".
La pubblicazione dell'ordinanza ha dato luogo alla presentazione di una opposizione da parte dell'Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour, intesa ad opporsi alla richiesta subconcessione per il fatto che l'acqua da subconcedere, in quanto sottratta al fiume Dora Baltea, nel quale si verifica già normalmente una forte deficienza d'acqua nella stagione primavera-estate, impedirebbe di alimentare per l'intera loro competenza i canali Naviglio d'Ivrea - Depretis - Rotto e Farini.
L'Ufficio regionale Acque e Miniere ha fatto presente che la modesta entità della derivazione richiesta consente di escludere qualsiasi pratica ripercussione di essa, anche in caso di siccità primaverile ed estiva, su utenze, quali sono i canali demaniali derivati dalla Dora Baltea, tanto lontane dal torrente Ollomont, tenuto conto che nessuna osservazione è stata fatta da parte delle utenze inferiori sul torrente Ollomont durante i dieci anni circa di esercizio della derivazione.
Comunque sono state inserite, nell'art. 5 del disciplinare di subconcessione, apposite clausole che consentono la sospensione della derivazione, su richiesta dell'Amministrazione Generale dei Canali Demaniali d'irrigazione (canali Cavour), nel caso di inconvenienti nel regime dei canali demaniali derivati dalla Dora Baltea.
L'Ufficio regionale Acque e Miniere, concludendo l'istruttoria, è dell'avviso che la domanda di subconcessione del Presidente del Consorzio irriguo "Ru du Mont" sia meritevole di accoglimento e che l'Amministrazione Generale dei Canali Demaniali sia pienamente tutelata con le clausole inserite nell'art. 5 del sottoriportato disciplinare di subconcessione. Dello stesso parere sono stati la IV Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che si è espressa con il voto 24-10-1957, n. 1917, nonché il Magistrato per il Po, di Parma.
Ritenuto, pertanto, che la derivazione possa continuare ad esercitarsi, si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
1°) di subconcedere, in via di sanatoria, al Consorzio irriguo "Ru du Mont", con sede in Doues, di derivare nel periodo annuale 1° maggio - 30 settembre, dalla sponda destra del torrente Ollomont, in Comune di Ollomont, la quantità d'acqua di mod. 0,50, in aggiunta a quella di mod. 3,50 oggetto del D. M. 30-6-1930, n. 5927, per irrigare ettari 49.44.63 di terreno in territorio del Comune di Ollomont.
Tale quantitativo d'acqua dovrà derivarsi secondo le modalità e le condizioni previste nel sottoriportato schema di disciplinare;
2°) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del Presidente del Consorzio irriguo "Ru du Mont";
3°) di ordinare e di accertare l'introito e il deposito delle seguenti somme:
a) lire 1.000 (mille), pari al minimo, quale deposito ai sensi dell'articolo 7 del T. U. 11-12-1933, n. 1775, sulle Acque ed impianti elettrici, del secondo comma dell'art. D del Regolamento sulle acque pubbliche approvato con R. D. 14-8-1920, n. 1285, e della legge 21-1-1949, n. 8, somma da versarsi alla Tesoreria della Regione (dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino) e da introitarsi al Capitolo 4 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario: "Provento delle subconcessioni di acque a scopo idroelettrico";
b) lire 2.000 (duemila), pari a mezza annualità del canone che avrebbe dovuto essere pagato, ai sensi della legge 21-1-1949, n. 8, se non vi fosse l'esenzione a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, somma da depositarsi presso la predetta Tesoreria della Regione a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che il Consorzio subconcessionario viene ad assumere per effetto della subconcessione (art. 11 T. U. 11-12-1933, n. 1775, e articolo 16, lettera k) del Regolamento 14-8-1920, n. 1285);
c) lire 15.000 (quindicimila) per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata ed altre analoghe, dipendenti dalla subconcessione, da versarsi presso la predetta Tesoreria della Regione e da introitarsi al capitolo 52 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario: "Gestione fondi di spese istruttorie domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere".
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Assessorato ai Lavori Pubblici
(Ufficio Acque e Miniere)
Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza dovrà essere vincolata la subconcessione, in via di sanatoria, di derivazione di acqua dal torrente Ollomont, a mezzo del canale Ru du Mont, chiesta dal Consorzio irriguo "Ru du Mont", con sede a Doues, con istanza in data 26-7-48
Articolo 1
Quantità ed uso dell'acqua da derivare.
La quantità d'acqua derivata dal torrente Ollomont, a mezzo dell'esistente canale Ru du Mont, in aggiunta a quella di moduli 3,50 che il canale deriva per effetto della concessione data dallo Stato al Consorzio irriguo "Ru du Mont" con D. M. 306-1930, n. 5927, resta fissata in misura uguale e continua non superiore a mod. 0,50 (litri/ secondo cinquanta).
L'acqua continuerà ad essere derivata per lo stretto uso irriguo.
Articolo 2
Superficie irrigata.
La superficie dei terreni irrigati in territorio del Comune di Ollomont con i moduli 0,50 di cui al precedente articolo 1, è di ettari 49.44.63, quali risultano dall'elenco particellare dei terreni, senza firma, in data 26 luglio 1948, che fa parte integrante del presente disciplinare.
Articolo 3
Modalità delle opere di presa e di derivazione.
Le opere di presa del canale Ru du Mont dal torrente Ollomont, già attuate dal Consorzio irriguo "Ru du Mont", hanno luogo in sponda destra del torrente stesso, in località Vaux di Ollomont, a quota di mt. 1470 circa, e sono costituite da una diga instabile, di pietrame e ciottoli con commisto fasciname, mediante la quale le acque sono condotte in un breve canale provvisto al suo incile di paratoia in legno manovrabile a mano. Da questo canale le acque, manovrate da apposita paratoia, passano in una vasca in muratura di circa mt. 20,00 di sviluppo, larga mt. 2,00 ed alta sul fondo mt. 1,00, avente la funzione di vasca di calma e di modulatrice della portata, essendo provvista in sponda sinistra di opportuno sfioratore, dal quale le acque, eccedenti la complessiva portata di mod. 4,00 del canale, decadono in un adiacente scaricatore che le conduce al torrente.
Alla testata terminale della vasca, apposita paratoia consente il passaggio delle acque nel canale di derivazione, esso pure in muratura, mentre un'adiacente paratoia consente di scaricare nel torrente l'acqua derivata ed il materiale accumulato nella vasca.
Il canale derivatore ha un complessivo sviluppo di circa Km. 7,600, dei quali circa Km. 3,000 in territorio di Ollomont, e si svolge per la massima parte all'aperto tranne due tratti in galleria, il primo dei quali di circa mt. 80, a circa Km. 1,000 dalla presa ed il secondo, di circa mt. 535, a circa metà percorso.
All'infuori di eventuali acque di colatiti, non esiste una restituzione diretta delle acque del canale in corsi d'acqua pubblici perché le acque derivate si esauriscono durante il percorso per effetto dell'uso irriguo.
Le opere sopradescritte, conformi al progetto dell'Ing. A. Christillin in data 26 luglio 1948, che fa parte integrante del presente disciplinare, dovranno essere mantenute tali.
Articolo 4
Regolazione della portata.
Ritenuto sufficiente, ai fini della regolazione della complessiva portata di mod. 4,00 del canale - (dei quali mod. 3,50 oggetto del D. M. 30-6-1930, n. 5927, e mod. 0,50 oggetto della subconcessione regionale in sanatoria) -, lo sfioratore di cui si è detto al precedente articolo 3, non occorre prescrivere opere ulteriori.
L'Amministrazione subconcedente si riserva tuttavia la facoltà di imporne qualora, in qualsiasi momento, ne ravvisasse la necessità. In tal caso, tali opere dovranno risultare da progetto che la Ditta subconcessionaria resta obbligata a presentare allo Ufficio regionale Acque e Miniere, a semplice invito della Regione, e dovranno essere eseguite nel termine che il detto Ufficio stabilirà.
Articolo 5
Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione.
La derivazione dovrà essere attuata soltanto nel periodo irriguo che va dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno.
Nell'interesse della Amministrazione dei Canali Demaniali, è fatto obbligo alla Ditta subconcessionaria di sospendere la derivazione dei mod. 0,50 di subconcessione ogni qualvolta la sospensione sia richiesta dalla detta Amministrazione, tramite l'Ufficio Acque e Miniere della Regione, in dipendenza della accertata necessità di dover provvedere, per diritto di precedenza, alla alimentazione dei canali demaniali che si derivano dalla Dora Baltea. La sospensione dovrà aver luogo a seguito di semplice lettera raccomandata, senza bisogno di diffide ed atti giudiziari qualsiasi e non potrà dar luogo a richiesta di indennizzi di danni di qualsiasi specie.
Articolo 6
Garanzie da osservarsi.
Restano a carico della Ditta subconcessionaria l'esecuzione di tutte le opere necessarie per attraversamenti di strade, canali, scoli, e simili, sia per la difesa delle proprietà e del buon regime del corso di acqua interessato alla subconcessione, in qualsiasi momento la necessità di tali opere si riveli necessaria.
Articolo 7
Termine per l'esecuzione dei lavori.
Trattandosi di lavori già eseguiti, non occorre prescrivere alcun termine per l'attuazione.
Articolo 8
Durata della subconcessione.
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione avrà la stessa durata della concessione data con il D. M. 30-6-1930, n. 5927, in quanto trattasi di variante non sostanziale alla concessione stessa. La subconcessione avrà pertanto scadenza al 29 giugno 1960 e potrà essere rinnovata, qualora al suo termine persistano i fini che l'hanno assentata e non ostino ragioni di pubblico interesse.
Articolo 9
Canone.
Nessun canone è dovuto dalla derivazione a termine dell'articolo 9 dello Statuto della Regione, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, trattandosi di utenza irrigua.
Articolo 10
Versamenti e depositi.
All'atto della firma del presente disciplinare la Ditta subconcessionaria ha dimostrato, con la produzione delle relative quietanze, di aver effettuato:
a) il versamento alla Tesoreria della Regione della Valle d'Aosta, - Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino -, della somma di Lire 2.000 a titolo di cauzione, come da quietanza numero in data ...., pari a mezza annualità del canone di Lire 4.000 che avrebbe dovuto essere pagato, ai sensi della legge 21-1-1949, n. 8, se non ve ne fosse esenzione, in ragione di Lire 8.000 per modulo, trattandosi di utenza irrigua senza obbligo di restituzione dei coli;
b) il versamento di Lire 1.000 (mille), presso la predetta Tesoreria dell'Amministrazione regionale, ai sensi del 2° comma dello art. 7 del T. U. 11-12-1933, n. 1775, e dell'art. 3 della legge 21-1-1949, n. 8;
c) il versamento presso la stessa Tesoreria regionale di Lire 15.000 (quindicimila) come da quietanza n. ..... in data ..... per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata ed altre analoghe dipendenti alla subconcessione.
Articolo 11
Richiamo a leggi e regolamenti.
Oltre alle condizioni previste nel presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria è tenuta alla osservanza di tutte le disposizioni del Testo Unico di leggi sulle acque ed impianti elettrici approvato con il R. D. 11-121933, n. 1775, e relative norme regolamentari, delle leggi regionali in materia di acque, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica.
Articolo 12
Domicilio legale.
Per ogni effetto di legge, la Ditta subconcessionaria elegge il proprio domicilio in Comune di Doues.
Aosta, lí
LA DITTA SUBCONCESSIONARIA
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Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti, per alzata di mano, le proposte della Giunta.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, VESAN;
ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti: ventotto; Consiglieri votanti: ventisette; astenutosi dalla votazione l'Assessore Arbaney);
Delibera
1°) di subconcedere, in via di sanatoria, al Consorzio irriguo "Ru du Mont", con sede in Doues, di derivare nel periodo annuale 1° maggio - 30 settembre, dalla sponda destra del torrente Ollomont, in Comune di Ollomont, la quantità di acqua di mod. 0,50, in aggiunta a quella di mod. 3,50 oggetto del D. M. 30-6-1930, n. 5927, per irrigare ettari 49,44.63 di terreno in territorio del Comune di Ollomont.
Tale quantitativo d'acqua dovrà derivarsi secondo le modalità e le condizioni previste nel soprariportato schema di disciplinare;
2°) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione, da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del Presidente del Consorzio irriguo "Ru du Mont";
3°) di ordinare e di accertare l'introito e il deposito delle seguenti somme:
a) Lire 1.000 (mille) pari al minimo, quale deposito ai sensi dell'art. 7 del T. U. 11-121933, n. 1775, sulle Acque ed impianti elettrici, del secondo comma dell'art. 11 del Regolamento sulle acque pubbliche approvato con R. D. 14-8-1920, n. 1285, e della legge 21-1-1949, n. 8, somma da versarsi alla Tesoreria della Regione (dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino) e da introitarsi al Capitolo 4 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario: "Provento delle subconcessioni di acque a scopo idroelettrico";
b) Lire 2.000 (duemila), pari a mezza annualità del canone che avrebbe dovuto essere pagato, ai sensi della legge 21-1-1949, n. 8, se non vi fosse l'esenzione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, somma da depositarsi presso la predetta Tesoreria della Regione a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che il Consorzio subconcessionario viene ad assumere per effetto della subconcessione (art. 11 T. U. 11-121933, n. 1775, e articolo 16, lettera k) del regolamento 14-8-1920, n. 1285);
c) Lire 15.000 (quindicimila) per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata ed altre analoghe, dipendenti dalla subconcessione, da versarsi presso la predetta Tesoreria della Regione a da introitarsi al capitolo 52 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario: "Gestione fondi di spese istruttorie domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere".
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