Objet du Conseil n. 228 du 6 décembre 1968 - Verbale

OGGETTO N. 228/68 - Conferma della norma concernente il requisito della residenza in Valle d'Aosta da almeno 5 anni per gli studenti che concorrono alle borse di studio previste dalle deliberazioni di Giunta n. 3139 in data 7.8.1968 e n. 3444 in data 4.9.1968 e dalle deliberazioni consiliari nn. 154, 160 e 161 in data 5.10.1968.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 3139 in data 7/8/1968, ratificata dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 170 in data 5/10/1968, ha istituito n. 10 borse di studio di £. 350.000 cadauna da assegnare ad alunni meritevoli, particolarmente bisognosi, che frequentano Scuole Secondarie di 2° grado della Regione e, con deliberazione n. 3444 in data 4/9/1968, ratificata dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 170 del 5/10/1968, ha, inoltre, provveduto all'approvazione delle norme per l'assegnazione di una borsa di studio, intitolata alla memoria dell'abate Pietro Anselmo Plassier, borsa da assegnare ad uno studente universitario valdostano.

Il Consiglio Regionale con deliberazione n. 154 in data 5/10/1968 ha stabilito, fra l'altro, di modificare le norme di assegnazione della borsa di studio destinata ad uno studente universitario valdostano intitolata alla memoria dell'abate Pierre Chanoux, già approvata con provvedimento n. 105 in data 12/7/1965, e con le deliberazioni n. 160 e n. 161 in data 5/10/1968 ha approvato le norme per l'assegnazione delle borse di studio destinate a studenti universitari e intitolate, rispettivamente, alla memoria del Canonico Maxime Durand e dell'On.le Corrado Gex.

La Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ha comunicato vari rilievi in merito alle deliberazioni di cui sopra, come risulta dalle allegate copie delle lettere n. 3557 in data 13/9/1968, n. 3830 in data 12/10/1968, n. 4027 in data 28/10/1968, n. 4033 in data 28/10/1968 e n. 4047 in data 28/10/1968.

Ciò premesso, si osserva che, per quanto concerne il requisito della residenza quinquennale, in seguito ad analoghi precedenti rilievi della Commissione di Coordinamento, si era stabilito limitatamente a due categorie di borse di studio che alla concessione delle borse potessero concorrere tutti gli studenti residenti in Valle d'Aosta: vedansi la deliberazione consiliare n. 105 in data 12/7/1965, la deliberazione di Giunta n. 5 in data 7/1/1966 (norme per l'assegnazione della borsa Pierre Chanoux) e la deliberazione consiliare n. 107 in data 12/7/1965, non modificata dalla deliberazione consiliare n. 157 del 5/10/1968 (norme per l'assegnazione di borse di studio a studenti lavoratori).

Si propone quindi che il Consiglio Regionale

deliberi

1°) di confermare la norma concernente il requisito della residenza in Valle d'Aosta da almeno 5 anni per gli studenti che concorrono alle borse di studio previste dalle deliberazioni consiliari citate in premessa,

oppure:

1°) di sopprimere il disposto "siano nati in Valle d'Aosta od ivi residenti da almeno 5 anni", di cui alla lettera C) art. 2 delle norme approvate dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 3139 in data 7/8/1968 - ratificata dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 170 del 5/10/1968 -, relativa a 10 borse per alunni meritevoli e particolarmente bisognosi di Scuole Secondarie di 2° grado della Regione, nonché dal Consiglio Regionale con le deliberazioni n. 160 in data 5/10/1968, relativa alla borsa di studio "Maxime Durand" per studenti universitari, n. 171 del 5/10/1968, relativa alla borsa di studio "Corrado Gex" per studenti universitari, e di cui alla lettera C) art. 4 delle norme approvate dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 3444 in data 4/9/1968 - ratificata dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 170 del 5/10/1968 relativa alla borsa di studio "Pierre Anselme PLASSIER, per studenti universitari, sostituendo tale disposto con la seguente norma:

"siano nati in Valle d'Aosta od ivi residenti".

2°) di modificare come segue il penultimo comma dell'articolo 3 delle norme relative alla assegnazione della borsa di studio Pierre Anselme Plassier, approvate con deliberazione di Giunta n. 3444 in data 4/9/1968, ratificata dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 170 in data 5/10/1968:

"I Consiglieri regionali saranno nominati dal Consiglio Regionale, lo studente universitario sarà nominato dal Comitato Universitario Valdostano ed il funzionario dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione sarà designato dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione".

Seguono allegate copie di 5 lettere della Presidenza della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta.

- REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLA VALLE D'AOSTA

N. 3557 di prot.

Aosta, lì 13 settembre 1968

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA

REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

OGGETTO:

Istituzione di n. 10 borse di studio da assegnare ad alunni meritevoli particolarmente bisognosi e residenti in località disagiate che frequentano scuole di istruzione secondaria di 2° grado della Regione.

- Delib. G.R. n. 3139 del 7/8/1968

Con la deliberazione in oggetto indicata la Giunta Regionale ha deciso, in via d'urgenza e salvo ratifica da parte del Consiglio regionale, l'istituzione di dieci borse di studio per alunni particolarmente bisognosi e meritevoli delle scuole secondarie di secondo grado nella Regione, da concedersi per concorso secondo le norme di annesso regolamento.

La Commissione di Coordinamento, da un primo esame del provvedimento, ha rilevato quanto segue:

1°) l'art. 2 lettera c) delle suddette norme regolamentari, con il quale si stabilisce che i concorrenti debbono essere nativi della Valle d'Aosta o ivi residenti da almeno cinque anni, appare in contrasto con il principio generale della eguaglianza dei cittadini, particolarmente per quanto attiene alla istruzione (artt. 3 e 34 della Costituzione della Repubblica);

2°) con detta norma non si tiene conto del fatto che la Regione in materia d'istruzione materna, elementare e media, ha soltanto competenza integrativa (art. 3 lettera g) dello Statuto speciale) e non può, pertanto, disattendere i criteri e principi generali sanciti dalle leggi dello Stato;

3°) detta norma disattende il principio, ripetutamente affermato dal Consiglio regionale in sede di istituzione di borse di studio, che alla concessione delle medesime debbano poter concorrere tutti gli studenti residenti in Valle che si trovino nelle condizioni prescritte (v. delibb. C.R. n. 107 del 12/7/1965, n. 105 del 12/7/1965 ecc.).

Ciò stante, la Commissione prega codesta Amministrazione di volere considerare l'opportunità di modificare il provvedimento in oggetto nel senso indicato, favorendo ogni utile chiarimento.

Nell'attesa, si avverte che il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 46 del vigente Statuto speciale per la Valle di Aosta e 45 della legge 10/2/1953, n. 62, decorrerà dalla data della risposta alla presente.

IL PREFETTO PRESIDENTE

(C. Gerlini)

- REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLA VALLE D'AOSTA

N. 3830 di prot.

Aosta, lì 12 ottobre 1968

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA

REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

OGGETTO:

Acquisto "Bibliografia Valdostana". Istituzione borsa di studio intitolata "Abate Plassier".

Delib. G.R. N. 3444 del 4.9.1968.

Con la deliberazione in oggetto codesta Giunta ha, fra l'altro, approvato l'adozione di uno schema di regolamento per il conferimento della borsa di studio intitolata alla memoria dell'Abate Plassier autore della "Bibliografia Valdostana".

La Commissione di Coordinamento ha rilevato - in ordine al predetto regolamento - quanto segue:

1) che il penultimo comma dell'art. 3), con il quale si demanda all'Assessore alla Pubblica Istruzione la "scelta" dei Consiglieri regionali e dello studente universitario, quali membri in seno alla Commissione per la designazione del vincitore della borsa di studio, è in contrasto con il principio generale in base al quale la designazione dei rappresentanti spetta ai Collegi ed agli Organismi di cui questi fanno parte e pertanto nel caso in esame al Consiglio Regionale ed all'Associazione studentesca;

2) che il requisito stabilito dall'art. 4) della nascita o residenza nella Valle d'Aosta per almeno un quinquennio, appare in contrasto con il principio generale della eguaglianza dei cittadini, particolarmente per quanto attiene alla istruzione (artt. 3 e 34 della Costituzione della Repubblica), principio dal quale non è possibile disattendere in quanto nella specifica materia la competenza della Regione è integrativa a norma dell'art. 3 lett. g) dello Statuto speciale.

Detta norma disattende il principio, ripetutamente affermato dal Consiglio regionale in sede di istituzione di borse di studio, che alla concessione delle medesime debbano poter concorrere tutti gli studenti residenti in Valle che si trovino nelle condizioni prescritte (v. delibb. C.R. n. 107 del 12.7.1965, n. 105 del 12.7.1965, ecc.).

Ciò stante, la Commissione prega codesta Amministrazione di voler considerare l'opportunità di modificare il provvedimento in questione, favorendo ogni utile chiarimento.

Nell'attesa si avverte che il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 46 del vigente Statuto speciale per la Valle d'Aosta e 45 della legge 10.2.1953, n. 62, decorrerà dalla data di risposta alla presente.

IL PREFETTO PRESIDENTE

F.to C. Gerlini

- REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLA VALLE D'AOSTA

N. 4027 di prot.

Aosta, lì 28 ottobre 1968

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA

REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

OGGETTO:

Aumento dell'importo unitario della borsa di studio intitolata alla memoria dell'abate PIERRE CHANOUX.

- Delib. C.R. n. 154 del 5/10/1968.

Con la deliberazione in oggetto indicata codesto Consiglio ha deciso di aumentare l'importo unitario della borsa di studio intitolata alla memoria dell'abate Pierre Chanoux, modificando altresì gli articoli 1, 2 e 3 delle norme di assegnazione della predetta borsa.

La Commissione di Coordinamento, da un primo esame del provvedimento, ha rilevato quanto segue:

1) il nuovo testo dell'art. 2 lettera c) delle norme regolamentari, con il quale si stabilisce che i concorrenti debbono essere nativi della Valle d'Aosta o ivi residenti da almeno cinque anni, appare in contrasto con il principio generale della eguaglianza dei cittadini, particolarmente per quanto attiene alla istruzione (artt. 3 e 34 della Costituzione della Repubblica);

2) con detta norma non si tiene conto del fatto che la Regione in materia di istruzione materna, elementare e media, ha soltanto competenza integrativa (art. 3 lettera g) dello Statuto speciale) e non può, pertanto, disattendere i criteri e principi generali sanciti dalle leggi dello Stato;

3) detta norma modifica, senza espressa motivazione, il principio riconosciuto e affermato da codesto medesimo Consiglio in sede di istituzione della borsa di studio di cui trattasi, che alla concessione della medesima debbano poter concorrere tutti gli studenti residenti in Valle che si trovino nelle condizioni prescritte; principio affermato per altre borse di studio istituite con delib. C.R. n. 107 del 12/7/1965 e non modificato dalla delib. C.R. n. 157 del 5 ottobre 1968, con la quale si è aumentato il numero delle borse stesse.

Ciò stante, la Commissione prega codesta Amministrazione di voler considerare l'opportunità di modificare il provvedimento in oggetto nel senso indicato, favorendo ogni utile chiarimento.

Nell'attesa, si avverte che il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 46 del vigente Statuto speciale per la Valle d'Aosta e 45 della legge 10/2/1953, n. 63, decorrerà dalla data della risposta alla presente.

IL PREFETTO PRESIDENTE

(C. Gerlini)

- REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLA VALLE D'AOSTA

N. 4033 di prot.

Aosta, lì 28 ottobre 1968

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e p.c.

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA

REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

OGGETTO:

Istituzione di una borsa di studio per onorare la memoria del Canonico MAXIME DURAND, scrittore e Presidente dell'Accademia di S. Anselmo.

- Delib. C.R. n. 160 del 5.10.1968.

Con la deliberazione in oggetto indicata codesto Consiglio ha deciso di istituire una borsa di studio annuale intitolata alla memoria del Canonico MAXIME DURAND, da concedersi per concorso secondo le norme di annesso regolamento.

La Commissione di Coordinamento, da un primo esame del provvedimento, ha rilevato quanto segue:

1) l'art. 2 lettera c) delle suddette norme regolamentari con il quale si stabilisce che i concorrenti debbono essere nativi della Valle d'Aosta o ivi residenti da almeno cinque anni, appare in contrasto con il principio generale della eguaglianza dei cittadini, particolarmente per quanto attiene alla istruzione (artt. 3 e 34 della Costituzione della Repubblica);

2) con detta norma non si tiene conto del fatto che la Regione in materia di istruzione materna, elementare e media, ha soltanto competenza integrativa (art. 3 lettera g) dello Statuto speciale) e non può, pertanto, disattendere i criteri e principi generali sanciti dalle leggi dello Stato;

3) detta norma disattende il principio, altre volte affermato da codesto Consiglio in sede di istituzione di borse di studio, che alla concessione delle medesime debbano poter concorrere tutti gli studenti residenti in Valle che si trovino nelle condizioni prescritte (v. delibb. C.R. n. 107 del 12.7.1965, n. 105 del 12.7.1965, ecc.).

Ciò stante, la Commissione prega codesta Amministrazione di voler considerare l'opportunità di modificare il provvedimento in oggetto nel senso indicato, favorendo ogni utile chiarimento.

Nell'attesa, si avverte che il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 46 del vigente Statuto speciale per la Valle d'Aosta e 45 della legge 10.2.1953, n. 62, decorrerà dalla data della risposta alla presente.

IL PREFETTO PRESIDENTE

F.to C. Gerlini

- REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLA VALLE D'AOSTA

N. 4047 di prot.

Aosta, lì 28 ottobre 1968

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e p.c.

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA

REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

OGGETTO:

Istituzione borsa di studio per onorare la memoria dell'On. Dott. CORRADO GEX, da assegnare ad uno studente della Regione che intraprenda gli studi universitari.

- Delib. C.R. n. 161 del 5.10.1968.

Con la deliberazione in oggetto indicata codesto Consiglio ha deciso di istituire una borsa di studio annuale intitolata alla memoria dell'On.le Dott. CORRADO GEX, da concedersi per concorso secondo le norme di annesso regolamento.

La Commissione di Coordinamento, da un primo esame del provvedimento, ha rilevato quanto segue:

1) l'art. 2 lettera c) delle suddette norme regolamentari, con il quale si stabilisce che i concorrenti debbono essere nativi della Valle d'Aosta o ivi residenti da almeno cinque anni, appare in contrasto con il principio generale della eguaglianza dei cittadini, particolarmente per quanto attiene alla istruzione (artt. 3 e 34 della Costituzione della Repubblica);

2) con detta norma non si tiene conto del fatto che la Regione in materia di istruzione materna, elementare e media, ha soltanto competenza integrativa (art. 3 lettera g) dello Statuto speciale) e non può, pertanto, disattendere i criteri e principi generali sanciti dalle leggi dello Stato;

3) detta norma disattende il principio, altre volte affermato da codesto Consiglio in sede di istituzione di borse di studio, che alla concessione delle medesime debbano poter concorrere tutti gli studenti residenti in Valle che si trovino nelle condizioni prescritte (v. delibb. C.R. n. 107 del 12.7.1965, n. 105 del 12.7.1965, ecc).

Ciò stante, la Commissione prega codesta Amministrazione di voler considerare l'opportunità di modificare il provvedimento in oggetto nel senso indicato, favorendo ogni utile chiarimento.

Nell'attesa si avverte che il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 46 del vigente Statuto speciale per la Valle d'Aosta e 45 della legge 10.2.1953, n. 62, decorrerà dalla data della risposta alla presente.

IL PREFETTO PRESIDENTE

F.to C. Gerlini

Si dà atto che riassume la Presidenza il Presidente Montesano.

Dujany (D.C.) - Vi è un'altra serie di provvedimenti passati in parte nella seduta del Consiglio regionale del mese di ottobre... altri ratificati in quella sede, riguardanti l'assegnazione di borse di studio a favore di ragazzi che frequentano la Scuola Media di secondo grado e a favore di studenti universitari. Anche qui il Coordinamento ha rinviato questa serie di provvedimenti con la solita osservazione in merito al problema della residenza e con l'osservazione fatta, mi pare, già da alcuni Consiglieri in sede di discussione per quanto riguarda la nomina dei Consiglieri.

Mi pare quindi che, in analogia a quanto fatto per l'argomento precedente, si tratta di ribadire il problema della residenza dei cinque anni e di accogliere l'osservazione che i Consiglieri regionali facenti parte della Commissione saranno nominati dal Consiglio regionale, mentre lo studente universitario valdostano e il funzionario dell'Assessorato saranno designati dall'Assessore.

Montesano (P.S.U.) - Chi chiede la parola? Allora si mette ai voti la delibera di cui all'oggetto n. 28. Chi approva alzi la mano.

Esito della votazione:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

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Il Consiglio

delibera

di confermare l'approvazione della norma concernente il requisito della residenza in Valle d'Aosta da almeno 5 anni da prescrivere per gli studenti che concorrono alle borse di studio previste dalla deliberazione di Giunta n. 3139 in data 7.8.1968 e n. 3444 in data 4.9.1968, ratificate dal Consiglio con deliberazione n. 170 in data 5.10.1968, e dalle deliberazioni consiliari nn. 154, 160 e 161 in data 5.10.1968.