Objet du Conseil n. 271 du 20 décembre 1969 - Verbale

OGGETTO N. 271/69 - Borse di studio da assegnare ad alunni meritevoli e bisognosi delle scuole medie della Regione. - Approvazione di una ripartizione fra le varie scuole e di nuove modalità di assegnazione. - Modificazione di precedenti deliberazioni.

Il Presidente, MONTESANO, invita il Consiglio ad approvare la seguente proposta concernente: "Borse di studio da assegnare ad alunni meritevoli e bisognosi delle Scuole Medie della Regione. - Approvazione di una nuova ripartizione fra le varie scuole e di nuove modalità di assegnazione. Modificazione di precedenti deliberazioni", proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 19 e 20 dicembre 1969:

L'Amministrazione Regionale ha istituito dal 1950 al 1966 n. 33 borse di studio di lire 50.000 cadauna, da assegnare ad alunni meritevoli e bisognosi delle Scuole Medie della Regione, con i seguenti provvedimenti:

- deliberazioni consiliari n. 84 in data 4.8.1950, n. 32 in data 3.4.1953, n. 124 in data 8.10.1959, n. 145 in data 4.10.1952 e n. 60 in data 7.4.1965 e deliberazione di Giunta n. 3948 in data 9.11.1966.

Le norme di assegnazione di dette borse di studio sono state approvate con i seguenti provvedimenti:

- deliberazioni consiliari n. 100 in data 23.6.1956, n. 144 in data 4.10.1962 e deliberazioni di Giunta n. 1051 in data 16.4.1965 e n. 3948 in data 9.11.1966.

Si rende necessario provvedere sia ad una nuova ripartizione delle borse di cui si tratta in conseguenza del numero degli alunni iscritti presso le singole Scuole e dell'istituzione delle Scuole Medie n. 4 di Aosta e di Nus (come Sezione staccata della Scuola Media di Saint-Vincent), sia all'approvazione di nuove norme per l'assegnazione delle predette borse.

Udito in merito il parere favorevole della Commissione consiliare permanente di studio per la Pubblica Istruzione la Giunta propone che il Consiglio Regionale

Deliberi

1) di approvare la seguente nuova ripartizione, fra le Scuole Medie della Regione, delle 33 borse di studio di lire 50.000 cadauna di cui si tratta, istituite a favore di alunni meritevoli e bisognosi:

- n. sette borse di studio per sette alunni della Scuola Media XXV Aprile di Aosta;

- n. sei borse per sei alunni della Scuola Media "J. B. De Tillier" di Aosta;

- n. cinque borse per cinque alunni della Scuola Media "J. B. Cerlogne" di Aosta;

- n. tre borse per tre alunni della Scuola Media n. 4 di Aosta;

- n. due borse per due alunni della Scuola Media di Morgex con sezione staccata di Cogne;

- n. quattro borse per quattro alunni della Scuola Media di Châtillon con sezione staccata di Valtournanche;

- n. due borse per due alunni della Scuola Media di Saint-Vincent, con sezione staccata di Nus;

- n. due borse per due alunni della Scuola Media di Verrès;

- n. due borse per due alunni della Scuola Media di Pont-Saint-Martin.

2) di approvare le sotto riportate nuove norme per l'assegnazione delle predette borse, revocando le precedenti norme approvate con le deliberazioni consiliari n. 100 in data 23.6.1956 e n. 144 in data 4.10.1962 e con le deliberazioni di Giunta n. 1051 in data 16.4.1965 e n. 3948 in data 9.11.1966, dando atto che la spesa complessiva di lire 1.650.000 (unmilioneseicentocinquantamila) sarà imputata al capitolo 655 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1969 ("Spese per la concessione delle borse di studio..."), che presenta la necessaria disponibilità ed al corrispondente capitolo dei bilanci preventivi della Regione per gli anni finanziari seguenti.

(Seguono norme di assegnazione delle borse di studio in calce al provvedimento deliberativo)

IL CONSIGLIO

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette);

DELIBERA

1) di approvare la seguente nuova ripartizione, fra le Scuole Medie della Regione, del 33 borse di studio di lire 50. 000 cadauna di cui si tratta, istituite a favore di alunni meritevoli e bisognosi:

- n. sette borse di studio per sette alunni della Scuola Media XXV Aprile di Aosta;

- n. sei borse per sei alunni della Scuola Media "J. B. De Tillier" di Aosta;

- n. cinque borse per cinque alunni della Scuola Media "J. B. Cerlogne" di Aosta;

- n. tre borse per tre alunni della Scuola Media n. 4 di Aosta;

- n. due borse per due alunni della Scuola Media di Morgex con sezione staccata di Cogne;

- n. quattro borse per quattro alunni della Scuola Media di Châtillon con sezione staccata di Valtournanche;

- n. due borse per due alunni della Scuola Media di Saint-Vincent, con sezione staccata di Nus;

- n. due borse per due alunni della Scuola Media di Verrès;

- n. due borse per due alunni della Scuola Media di Pont-Saint-Martin.

2) di approvare le sotto riportate nuove norme per l'assegnazione delle predette borse, revocando le precedenti norme approvate con le deliberazioni consiliari n. 100 in data 23.6.1956 e n. 144 in data 4.10.1962 e con le deliberazioni di Giunta n. 1051 in data 16.4.1965 e n. 3948 in data 9.11.1966, dando atto che la spesa complessiva di lire 1.650.000 (unmilioneseicentocinquantamila) sarà imputata al capitolo 655 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1969 ("Spese per la concessione delle borse di studio..."), che presenta la necessaria disponibilità ed al corrispondente capitolo dei bilanci preventivi della Regione per gli anni finanziari seguenti.

(Seguono norme di assegnazione delle borse di studio in calce al provvedimento deliberativo)

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NORME DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Art. 1

Sono messe a concorso, a decorrere dall'anno scolastico 1969/1970, n. 33 (trentatré) borse di studio di lire 50.000 (cinquantamila) cadauna, da assegnare, secondo le norme previste dagli articoli seguenti, ad alunni meritevoli e bisognosi delle Scuole Secondarie di grado inferiore della Regione.

Le trentatré borse di studio sono ripartite come segue:

- sette borse di lire 50.000 cadauna per sette alunni della Scuola Media "XXV Aprile" di Aosta;

- sei borse di lire 50.000 cadauna per sei alunni della Scuola Media "De Tillier" di Aosta;

- cinque borse di lire 50. 000 cadauna per cinque alunni della Scuola Media "J.B. Cerlogne" di Saint-Martin de Corléans, Aosta;

- tre borse di lire 50.000 cadauna per tre alunni della Scuola Media n. 4 di Aosta;

- quattro borse di lire 50.000 cadauna per quattro alunni della Scuola Media di Châtillon, con sezione staccata di Valtournanche;

- due borse di lire 50.000 cadauna per due alunni della Scuola Media di Morgex, con sezione staccata di Cogne;

- due borse di lire 50.000 cadauna per due alunni della Scuola Media di Saint-Vincent, con sezione staccata di Nus;

- due borse di lire 50.000 cadauna per due alunni della Scuola Media di Verrès;

- due borse di lire 50.000 cadauna per due alunni della Scuola Media di Pont-Saint-Martin.

Art. 2

Sono ammessi al concorso gli alunni che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito in prima sessione il titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che frequentano riportando una media di almeno 7/10 per il profitto.

Il voto di condotta e quello di educazione fisica non sono computabili ai fini della media.

Non sono neppure computabili, a questi fini, i voti conseguiti da alunni di Scuola Media in materie facoltative o in materie obbligatorie i cui voti non si computano ai fini della promozione.

b) appartengano a famiglie bisognose;

c) siano effettivamente residenti in Valle d'Aosta.

Sono ammessi al concorso anche gli alunni che, non avendo potuto per gravi e giustificati motivi sostenere gli esami nella sessione estiva, abbiano conseguito nella sessione autunnale il titolo di studio, valido per l'iscrizione alla classe che frequentano riportando la media richiesta.

Art. 3

Il padre del concorrente, o chi ne fa le veci, deve presentare al Capo dell'Istituto frequentato dal concorrente stesso la domanda di partecipazione su di un apposito modulo fornito dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione.

Le domande documentate debbono pervenire agli Istituti frequentati dai concorrenti entro il 20 gennaio dell'anno in cui è bandito il concorso.

Art. 4

La graduatoria dei concorrenti, per i quali sia stata accertata l'esistenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 2, è effettuata secondo il merito di ciascuno. A parità di merito hanno la precedenza nell'ordine seguente:

a) gli orfani di guerra o assimilati;

b) i figli di mutilati o invalidi;

c) i figli di agricoltori.

Art. 5

Quando una o più borse non possono essere assegnate per mancanza di concorrenti o perché gli eventuali concorrenti non si trovano nelle condizioni richieste, le somme corrispondenti potranno essere conservate e assegnate l'anno seguente come borse annuali straordinarie.

Art. 6

Non possono essere assegnate le borse di studio a concorrenti che fruiscono di altre borse o di sussidi di studio; qualora si verifichi questo caso, la borsa dovrà essere revocata e dovrà essere assegnata ad un altro studente, seguendo l'ordine della graduatoria dei concorrenti.

Art. 7

La scelta dei vincitori è fatta da apposite Commissioni nominate dall'Assessore alla Pubblica Istruzione su proposta dei Capi d'Istituto, e composte dei Capi d'Istituto, che le presiedono, di due insegnanti della Scuola e di un rappresentante delle famiglie degli alunni della Scuola. Non possono far parte delle Commissioni i parenti o affini fino al quarto grado dei partecipanti al concorso.

Art. 8

Le borse di studio sono assegnate e liquidate ai vincitori con deliberazioni della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.

Art. 9

Al pagamento delle borse di studio si provvede mediante un unico versamento entro il 30 aprile, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.

I mandati di pagamento delle borse degli alunni assegnatari sono emessi a favore del padre o di chi ne fa le veci.

Non sarà dato corso al pagamento delle borse qualora l'alunno dichiarato vincitore incorra in una punizione disciplinare superiore alla sospensione dalle lezioni per un periodo di cinque giorni oppure abbandoni la scuola.