Objet du Conseil n. 68 du 29 mai 1957 - Verbale

OGGETTO N. 68/57 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PROCEDURALI PER LA RICERCA, LA COLTIVAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DELLE MINIERE IN VALLE D'AOSTA - RILIEVI DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO - CONFERMA DELL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione, concernente la proposta di conferma della approvazione del disegno di legge regionale recante norme procedurali per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle miniere in Valle d'Aosta, nel testo già approvato con deliberazione consiliare n. 14, del 14 febbraio 1957:

---

Nell'adunanza del 14 febbraio 1957, il Consiglio regionale con deliberazione n. 14 stabiliva di approvare il disegno di legge regionale recante norme procedurali per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle miniere in Valle d'Aosta, in relazione agli articoli 2 - lettera i) - 3 - lettera e) - 4, 11 e 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

In merito al disegno di legge in questione il Presidente della Commissione di Coordinamento, con lettera in data 22 marzo 1957, n. 612, comunicava i seguenti rilievi:

""Quest'Ufficio, presa in esame la legge regionale approvata da codesto Consiglio con la deliberazione n. 14, in data 14 febbraio 1957, osserva che codesta Regione cita, a fondamento del suo potere di legiferazione sulla materia indicata in oggetto, gli artt. 2, lett. i), 3, lett. e), 4 e 11 dello Statuto speciale approvato con Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Delle norme previste in tali articoli, quella dell'art. 2, lett. i), riguarda la competenza legislativa esclusiva che compete alla Valle in tema di "acque minerali e termali", quella dell'art. 3, lett. e), concerne la competenza legislativa non esclusiva che la Regione possiede in materia di "utilizzazione delle miniere", quella dell'art. 11 attiene al passaggio in concessione, dallo Stato alla Valle, delle miniere esistenti; infine, la disposizione dell'art. 4 riflette la potestà regionale amministrativa nelle materie in cui è prevista la potestà regionale legislativa (artt. 2 e 3, citati).

Orbene, mentre per quanto si riferisce alle acque minerali e termali, alla Regione compete la potestà legislativa esclusiva di quella del Parlamento legislativa non è cosi per quanto riflette il regime delle miniere.

L'aver unito, nella stessa legge regionale, la disciplina delle acque minerali e termali, con quella delle miniere vere e proprie, fa si che la Valle regoli anche la materia delle miniere con atto legislativo di natura esclusiva, il che non le è concesso dallo Statuto.

Secondo quanto dispone l'art. 3, lett. e), coordinato con l'art. 11, la Valle deve legiferare soltanto in materia di miniere esistenti, cioè di quelle avute in concessione. Invero, l'accertamento della coltivabilità dei giacimenti minerali è riservato esclusivamente all'Amministrazione dello Stato, in quanto l'espressione del citato art. 3, lett. e): "disciplina della utilizzazione delle miniere", conferisce alla Regione la competenza legislativa concorrente, da intendersi circoscritta alla fase specifica dello sfruttamento del giacimento ritrovato e ritenuto coltivabile. In sintesi, codesta Regione non può avocare a sè la competenza delle ricerche minerarie, fatta eccezione per le acque minerali e termali, ma, per tale disciplina, è necessario, se del caso, che adotti una legge separata.

Parimenti, a codesto Ente non spetta la competenza di disporre la decadenza delle concessioni minerarie previste all'art. 8 della legge regionale in parola.

Per i motivi suddetti, si rinvia, a termini e per gli effetti di cui all'art. 31, 4° comma, dello Statuto approvato con Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la legge regionale approvata da codesto Consiglio il 14 febbraio 1957, n. 14, e pervenuta a quest'ufficio il 20 febbraio 1957.

Il Presidente: F.to L. Peano

---

In merito alla sopracitata lettera in data 22 marzo 1957 del Presidente della Commissione di Coordinamento devesi osservare quanto segue:

I rilievi del Signor Presidente della Commissione di Coordinamento derivano da presupposti errati e da una non completa valutazione della natura e della portata giuridica della "concessione" di miniere operata a favore della Regione dall'articolo 11 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

In proposito, occorre tenere ben distinta la questione concernente i poteri legislativi spettanti nella materia in esame alla Regione, a' sensi degli articoli 2 lettera i) e 3 (lettera e) del suo Statuto speciale, dalla diversa e particolare questione concernente i diritti, le competenze e le funzioni di carattere amministrativo spettanti alla Regione in materia di miniere e, in particolare, nella sua qualità di "concessionaria" delle miniere "esistenti" nel suo territorio, eccettuate solo le miniere che alla data del 7 settembre 1945 abbiano già formato oggetto di concessione da parte dello Stato, come risulta dagli articoli 4 e 11 del citato Statuto speciale.

Va precisato, inoltre, che la Regione non ha regolato la materia in esame con un atto legislativo di natura esclusiva, ma si è limitata a dettare alcune necessarie norme "procedurali", di integrazione e di attuazione, in relazione alle necessità particolari derivanti dal suo ordinamento e dalla competenza amministrativa attribuita alla Regione dagli articoli 4 e 11 del suo Statuto quale concessionaria delle miniere esistenti in Valle d'Aosta e non ancora date in concessione dallo Stato al 7 settembre 1945 (vedasi le disposizioni degli articoli 1 e 2 del disegno di legge regionale in questione).

Va poi rilevato che, con precedente legge regionale in data 8 novembre 1956, n. 4, sono già state emanate analoghe norme in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico (per le concessioni e le sub-concessioni di acque pubbliche da parte della Regione), materia che è pure compresa fra quelle di competenza legislativa non esclusiva previste all'articolo 3 del menzionato Statuto speciale.

Per quanto riguarda i presupposti errati dai quali derivano i rilievi del Signor Presidente della Commissione di Coordinamento, va osservato che:

1°) le "acque minerali e termali" appartengono alle "miniere" a' sensi dell'articolo 2 lettera b) del R.D 29 luglio 1927, n. 1443, e dell'articolo 2 lettera e) della legge 7 novembre 1941, n. 1542;

2°) la Regione Valle d'Aosta può riunire in una unica legge le norme che può e intende emanare nella materia di cui si tratta, osservando nell'approvazione delle singole norme le competenze legislative e i limiti previsti agli articoli 2 e 3 del suo Statuto speciale.

Infatti, a prescindere dalla considerazione che le norme del disegno di legge regionale in esame non eccedono la competenza legislativa di integrazione e di attuazione di cui all'articolo 3 del già citato Statuto speciale -, la Regione può, in una stessa legge, emanare norme di carattere legislativo primario in materia di "acque minerali e termali" (art. 2 lettera l - dello Statuto speciale) e norme di carattere legislativo non primario, di attuazione e di integrazione delle leggi della Repubblica, in materia di "utilizzazione delle miniere" (art. 3 lettera e - dello Statuto speciale), ivi compresa anche la utilizzazione delle "acque minerali e termali" che fanno parte delle miniere (art. 2 lettera e - della legge 7.11.1941, n. 1542) e per le quali la Regione ha potestà normativa primaria, cioè anche di natura esclusiva (art. 2 lettera i - dello Statuto Speciale);

3°) la Regione Valle d'Aosta. a' sensi dell'articolo 11 del suo Statuto speciale, ha avuto in concessione gratuita, per anni 99, le miniere "esistenti", cioè " giacenti", nel suo territorio, abbiano o meno formato oggetto di atti di ricerca.

A' sensi del sopracitato articolo, sono escluse dalla concessione alla Regione le sole miniere che alla data del 7 settembre 1945 abbiano già formato oggetto di concessione da parte dello Stato, salvo che alla concessione non sia già seguito lo sfruttamento nei termini previsti dalla legge, nel qual caso la Regione può promuovere a proprio beneficio la decadenza della concessione;

4°) l'articolo 8 del disegno di legge regionale in esame non prevede il trasferimento alla Regione della competenza di disporre la decadenza delle concessioni già assentite dallo Stato in materia di coltivazione di miniere, ma si limita semplicemente a stabilire una norma interna regionale per l'inoltro allo Stato, da parte della Regione, delle eventuali richieste, o domande, tendenti ad ottenere la declaratoria della decadenza delle concessioni, in attuazione di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 11 del citato Statuto speciale.

Analoga possibilità di richiesta per ottenere la declaratoria di decadenza di concessioni a beneficio della Regione è pure prevista per la decadenza delle concessioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico dal 2° comma dell'articolo 8 del citato Statuto speciale.

5°) la sopramenzionata concessione novantanovennale gratuita di miniere alla Regione ha avuto decorrenza dalla data di entrata in vigore del citato Statuto speciale, cioè, dall'11 marzo 1948, per cui da tale data la Regione Valle d'Aosta, quale concessionaria, può provvedere direttamente alla utilizzazione delle miniere esistenti (giacenti) nel suo territorio e non ancora date in concessione al 7-9-1954, anche mediante ricerca e coltivazione diretta delle miniere stesse, a' sensi del primo comma dell'articolo 11 del citato Statuto speciale e dell'articolo 14 del R. D. 29-7-1927, n. 1443.

La Regione Valle d'Aosta, sempre dalla data dell'11 marzo 1948, può provvedere alla utilizzazione delle miniere, di cui è concessionaria, mediante subconcessioni: in tal caso, le subconcessioni debbono essere istruite secondo la procedura e le norme tecniche previste per le concessioni fatte dallo Stato (ultimo comma articolo 11 dello Statuto).

In proposito, occorre avere riguardo alla particolare natura e portata giuridica della concessione gratuita novantanovennale di miniere operata a favore della Regione Valle d'Aosta, quale risulta dal combinato disposto degli articoli 11 e 4 del citato Statuto speciale (diritti, competenze e funzioni in campo amministrativo) e dagli articoli 2 lettera i) e 3 - lettera e) dello Statuto medesimo (potestà normative).

Trattasi di una concessione "speciale" di miniere, operata sul piano costituzionale, non soggetta alle normali procedure e disposizioni vigenti per le normali concessioni amministrative in materia di ricerca e di coltivazione di miniere; trattasi, indubbiamente, di una concessione operata indipendentemente dalle norme vigenti in materia di permessi preventivi di ricerca delle miniere e di successive concessioni di sfruttamento.

La Regione, a sensi dell'art. 11 del citato Statuto speciale, è, infatti, divenuta senz'altro concessionaria, dall'11-3-1948, delle miniere "esistenti", cioè giacenti, nel suo territorio e non date in concessione al 7-9-1945.

Dalle considerazioni che precedono devesi dedurre:

a) che le sopracitate norme dello Statuto speciale per la Valle di Aosta hanno operato, in materia di miniere date in concessione alla Regione, il trasferimento sul piano costituzionale, dallo Stato alla Regione concessionaria, di diritti, di poteri e di funzioni, in campo amministrativo e in campo legislativo;

b) che, in base a tali diritti, poteri e funzioni, la Regione deve provvedere direttamente agli atti di istruttoria, deliberativi-dispositivi e di disciplina per la ricerca e per le subconcessioni delle miniere di cui è concessionaria osservando, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia, norme che la Regione può, con proprie leggi, integrare e adattare alle condizioni regionali osservando i limiti previsti dagli articoli 2 e 3 del suo Statuto speciale;

c) la Regione, concessionaria, sostituisce lo Stato, dall'11.3.1948, per quanto concerne la procedura, gli atti e le funzioni di natura amministrativa in materia di utilizzazione (ricerca, coltivazione, ecc.) delle miniere che l'articolo 11 del suo Statuto speciale le ha dato in concessione, analogamente a quanto gli articoli 3 - lettera d), 4, 7, 8 e 9 dello Statuto medesimo hanno pure disposto in materia di concessione e di utilizzazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico.

In merito alla necessità e alla urgenza di emanare la legge regionale in esame, è appena il caso di rilevare che da parte degli organi dello Stato si continua a rilasciare, illegittimamente, non solo permessi per ricerche minerarie nel territorio della Valle di Aosta, ma anche vere e proprie concessioni per la coltivazione di miniere, violando i diritti solennemente riconosciuti alla Regione concessionaria dai sopramenzionati articoli del suo Statuto speciale. ""

---

Per le considerazioni che precedono, si propone che il Consiglio regionale

Deliberi

di confermare senza modificazioni, per i motivi in premessa riportati, l'approvazione e l'emanazione della legge regionale recante norme procedurali per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle miniere in Valle d'Aosta, nel testo già approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 14 febbraio 1957.

---

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, illustrando la relazione soprariportata, riferisce quanto segue:

"Il problema oggi sottoposto all'esame del Consiglio regionale è un problema di notevole importanza. Voi ricordate che il Consiglio regionale, con deliberazione del 14 febbraio 1957 (oggetto n. 14), aveva approvato una legge regionale recante norme procedurali per la ricerca e per la coltivazione ed utilizzazione delle miniere in Valle d'Aosta, legge predisposta dalla Giunta regionale e confermata, nelle sue linee generali e nelle sue norme particolari, dalla Commissione consiliare di studio per le acque pubbliche e l'elettricità.

Questa deliberazione è stata rinviata dal Presidente della Commissione di Coordinamento, - ai termini e per gli effetti dell'articolo 31 (4° comma) dello Statuto regionale, - con le osservazioni che sono state trascritte nella relazione inviata ai Signori Consiglieri.

Con la prima osservazione, il Presidente della Commissione di Coordinamento lamenta che il Consiglio regionale abbia approvato una legge che riguarda in parte una materia nella quale la Regione ha la potestà legislativa primaria (articolo 2 lett. i - dello Statuto regionale) ed in parte una materia nella quale la Regione ha soltanto la possibilità di emanare norme di integrazione e di attuazione dello Stato per la utilizzazione delle miniere (art. 3 - lett. e - dello Statuto).

In altre parole, il Presidente della Commissione di Coordinamento dice che si sarebbe dovuto procedere alla approvazione di due leggi: una riguardante le acque termali, - materia in cui la Regione ha la potestà primaria, - e un'altra riguardante la disciplina della utilizzazione delle miniere, materia in cui la Regione ha soltanto potestà legislativa secondaria.

A questa prima osservazione è facile rispondere che si è evidentemente ignorato la legge dello Stato sulle miniere, secondo la quale le acque termali fanno parte delle miniere.

Anzitutto non è detto che si debba approvare una legge per ogni argomento; si può fare anche un testo unico di leggi in materia; l'essenziale è che nella legge non si eccedano le competenze legislative stabilite per le varie materie dallo Statuto regionale. Mi pare, quindi, che questa prima osservazione non possa in alcun modo indurre a mutare la decisione già assunta dal Consiglio regionale.

La seconda osservazione attiene di più alla sostanza e riguarda l'interpretazione dell'articolo 3 lettera e) dello Statuto regionale.

Si sostiene, da parte del Presidente della Commissione di Coordinamento, che il Consiglio regionale avrebbe soltanto diritto di regolamentare la utilizzazione delle miniere che sono coltivate. Noi, invece, sosteniamo che abbiamo diritto a regolamentare tutte le miniere, perché le abbiamo ottenute in concessione novantanovennale in base all'articolo 11 dello Statuto regionale.

Come l'articolo 7 dello Statuto dà alla Regione la concessione gratuita novantanovennale di tutte le acque pubbliche, salvo quelle già date in concessione dallo Stato e quelle demaniali, cosi l'articolo 11 dà alla Regione l'analoga concessione di tutte le miniere esistenti nella Regione.

Che cosa vuole dire "esistenti"? A differenza dell'acqua fluente, che si vede, le miniere si trovano sotto terra e, quindi, esistenti significa "giacenti"; perché, se cosi non fosse e se rimanesse alla Autorità statale la competenza e la possibilità di dare o di non dare i permessi di ricerca, dovremmo attendere che lo Stato dia i permessi di ricerca. E se i permessi di ricerca non venissero concessi per le località per le quali avremmo voluto darli?

Circa la competenza spettante alla Regione in materia, basterebbe ricordare che il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 giugno 1955 n. 620, concernente il decentramento dei servizi del Ministero dell'Industria e del Commercio, dopo avere stabilito quali sono le materie decentrate all'articolo 15 precisa testualmente: "Resta ferma la competenza attribuita alle Regioni a Statuto speciale nella materia oggetto del presente decreto, ai sensi e nei limiti dei rispettivi Statuti.

Ritengo che se, nell'approvare il decentramento dei servizi del Ministero dell'Industria e del Commercio, il legislatore si è preoccupato di mantenere ferma la competenza attribuita alle Regioni a Statuto speciale, noi dobbiamo su questo punto confermare la precedente decisione, affermando il diritto della Regione a tutte le miniere esistenti nel territorio della Valle d'Aosta.

Per quanto riguarda la terza osservazione, penso che non possa essere che un errore di chi l'ha formulata, perché si afferma che alla Regione non spetta la competenza di disporre la decadenza delle concessioni minerarie prevista all'articolo 8 della legge regionale in esame.

Ripeto che non può trattarsi che di un errore, perché nell'articolo 8 noi non abbiamo detto quanto sostiene il Presidente della Commissione di Coordinamento, poiché abbiamo ricopiato la disposizione dell'articolo 11 dello Statuto regionale, secondo la quale la Regione ha facoltà di promuovere a proprio beneficio la decadenza delle concessioni ove ricorrano le condizioni previste dalla legge. In altre parole, quando vi siano delle concessioni che non vengono sfruttate, non è che noi possiamo dichiarare la decadenza, perché non siamo stati noi a dare la concessione, ma possiamo promuovere la declaratoria di decadenza da parte dell'organo statale competente.

Ritengo quindi che il Consiglio regionale, - in base anche alle argomentazioni di carattere giuridico che sono state precisate nel referto inviato ai Signori Consiglieri, - debba confermare senza modificazioni la legge regionale già approvata dal Consiglio nella precedente adunanza del 14-2-1957,"

Il Consigliere BARMASSE dichiara quanto segue:

"Il Presidente della Commissione di Coordinamento dà una interpretazione tutta particolare alle disposizioni dello Statuto che regolano la questione delle miniere; ad esempio, il primo capoverso dell'articolo 11 ("Le miniere esistenti nella Regione sono date in concessione gratuita alla Regione per 99 anni") non è stato interpretato dal Presidente della Commissione di Coordinamento nel senso che la concessione comprende tutti i giacimenti minerari, coltivati o no, cioè scoperti o non scoperti, che esistono nella Regione.

A differenza di quanto ritiene la Commissione consiliare di studio, il Presidente della Commissione di Coordinamento per "miniere esistenti nella Regione" intende i soli giacimenti minerari scoperti e coltivati. Questa interpretazione non mi pare giusta, perché se l'Assemblea Costituente avesse voluto escludere dalla concessione novantanovennale le miniere non ancora scoperte e conservare allo Stato il diritto esclusivo di concedere i permessi di ricerca, lo avrebbe chiaramente precisato in sede di approvazione dello Statuto regionale (invece non l'ha fatto). Sarebbe però stata una limitazione assurda, che avrebbe svuotato di gran parte del suo valore la concessione novantanovennale delle miniere della Regione e sarebbe stata contraria agli interessi della Regione e della Nazione.

La Regione, interessandosi delle ricerche minerarie nel proprio territorio, può usufruire in maggiore misura della avvenuta concessione e nel tempo stesso sfruttare meglio le ricchezze del sottosuolo della Valle d'Aosta a beneficio proprio e della Nazione.

Le spese che la Regione sostiene per le ricerche minerarie costituiscono, indirettamente, un risparmio per lo Stato che non avrà motivo di dolersi, alla scadenza della concessione, se gli verrà consegnato un maggior numero di miniere in corso di sfruttamento.

Per tutte queste considerazioni, io sono fermamente convinto che non era nell'intenzione dell'Assemblea Costituente di porre le limitazioni che il Presidente della Commissione di Coordinamento ha posto in rilievo con la sua lettera del 22-3-1957 n. 612.

Sono pure convinto che il disegno di legge approvato dal Consiglio regionale non eccede i limiti di competenza stabiliti dall'articolo 3 lettera e) dello Statuto regionale, come pure le altre competenze attribuite alla Regione in base al successivo articolo 11 dello Statuto; esso è conforme alle norme dello Statuto speciale della Valle d'Aosta e si richiama alla legge statale ogni qualvolta ciò è prescritto.

Per quanto riguarda i provvedimenti intesi a promuovere la decadenza delle concessioni minerarie, assentite dallo Stato sino alla data del 7-9-1945 e che non siano state oggetto di sfruttamento nei termini prescritti, ho constatato che vi è perfetta conformità fra il disposto dell'articolo 8 del disegno di legge approvato dal Consiglio e l'articolo 11 dello Statuto regionale.

Approvo, pertanto, pienamente la proposta del Presidente della Giunta di confermare l'emanazione della legge regionale recante norme procedurali per la ricerca e per la coltivazione ed utilizzazione delle miniere in Valle d'Aosta nel testo già approvato con deliberazione consiliare 14 febbraio 1957".

---

Il Consigliere NICCO Giulio, premesso che approva pienamente la proposta fatta dal Presidente della Giunta, osserva che il voler togliere alla Regione ogni iniziativa in materia di permessi di ricerca e di richiesta per la declaratoria di decadenza delle concessioni minerarie già assentite dallo Stato non sfruttate nei termini prescritti, significa voler svuotare della sua sostanza l'articolo 11 dello Statuto regionale.

Precisa che l'autorizzazione ad effettuare ricerche di miniere costituisce il primo passo verso lo sfruttamento delle miniere.

Per quanto riguarda la declatoria di decadenza delle concessioni minerarie non sfruttate nei termini previsti dalla legge, rileva l'opportunità che la Regione abbia la possibilità di promuovere iniziative in tal senso, perché vi sono molte concessioni di miniere assentite dallo Stato e rimaste sulla carta, in quanto non sono mai state sfruttate.

Dichiara di essere convinto che tutti i Consiglieri approveranno la proposta fatta dal Presidente della Giunta.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, rileva che in materia di miniere l'Assemblea Costituente, quando ha voluto fare delle esclusioni, le ha fatte precisandole in forma ben chiara; infatti, nel terzo comma dell'articolo 11 dello Statuto regionale si stabilisce chiaramente che "sono escluse dalla concessione le miniere che alla data del 7 settembre 1945 abbiano già formato oggetto di concessione, salvo che alla concessione non sia seguito lo sfruttamento nei termini previsti dalla legge, nel quale caso la Regione può promuovere a proprio beneficio la decadenza della concessione".

Il Presidente, PAREYSON, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione della proposta di confermare, senza modificazioni, l'approvazione e l'emanazione della legge regionale recante norme procedurali per la ricerca e la coltivazione e utilizzazione delle miniere in Valle d'Aosta nel testo già approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 14 febbraio 1957.

IL CONSIGLIO

richiamata la propria deliberazione n. 14, in data 14 febbraio 1957;

veduta la lettera in data 22 marzo 1957, n. 612, del Sig. Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta;

veduti gli articoli 2 (lettera i), 3 (lettera e), 4, 11 e 31 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

visto l'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955 n. 620;

preso atto di quanto riferito dal Presidente della Giunta, Bondaz;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi con votazione segreta (Consiglieri presenti e votanti: trentuno; scrutatori i Consiglieri Signori: Diemoz Alberto, Laurent Giuseppe e Nicco Anselmo);

Delibera

di confermare, per i motivi risultanti in premessa, l'approvazione e l'emanazione della legge regionale recante norme procedurali per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle miniere in Valle d'Aosta, nel testo già approvato con deliberazione consiliare n. 14 delli 14 febbraio 1957.

______