Objet du Conseil n. 60 du 12 avril 1957 - Verbale

OGGETTO N. 60/57 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA AI VECCHI BISOGNOSI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1955, N. 1.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, MASCHIO, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di approvazione del regolamento per l'assistenza ai vecchi bisognosi, in attuazione della legge regionale 20 dicembre 1955, n. 1, proposta trasmessa in copia - con allegata relazione - ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Con l'approvazione della Legge regionale n. 1, del 20 dicembre 1955, si è data base legale alla concessione di sussidi mensili ai vecchi bisognosi da erogarsi dagli E.C.A.

L'esperienza acquisita dal 1° aprile 1954 nei riguardi di tale forma di assistenza, deliberata dal Consiglio regionale il 12-3-1954, ha dimostrato che dalla mancanza di norme precise e dettagliate per la valutazione dello stato di bisogno da parte dei Comitati Comunali degli E.C.A. deriva una disparità di criteri per la determinazione dello stato di povertà dei bisognosi e per le conseguenti proposte degli stessi E.C.A. per la concessione dei sussidi.

Si è, pertanto, ritenuto opportuno predisporre un apposito regolamento che viene nuovamente sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale, nel testo approvato dalla apposita Commissione consiliare di studio in base ai rilievi già formulati dal Consiglio nell'adunanza del 14 febbraio 1957.

Nel regolamento sono previste le modalità da seguire per l'accertamento delle condizioni di bisogno (artt. 2-3), per le proposte di assistenza (art. 4), per la ripartizione dei vecchi assistiti in categorie a seconda del grado dello stato di bisogno (art. 6), per i versamenti dei contributi agli E.C.A. (art. 5), per i rendiconti (art. 7) e i ricorsi (art. 9).

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale

REGOLAMENTO

per l'assistenza ai vecchi bisognosi per l'attuazione della legge regionale 20-12-1955 n. 1

Art. 1

L'ammissione all'assistenza prevista dalla Legge regionale 20-12-1955 n. 1, a favore dei vecchi bisognosi che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della Legge medesima, è deliberata dai Comitati degli Enti Comunali di Assistenza, previo accertamento dello stato di bisogno dei richiedenti l'assistenza e delle condizioni economiche dei parenti obbligati per legge alla prestazione degli alimenti.

L'Assistenza è fatta mediante la concessione e la erogazione di sussidi mensili, in misura variabile, da stabilire, per ciascun assistito, entro i limiti minimi e massimi fissati dal Consiglio regionale per le categorie di assistiti previste al successivo articolo 6.

Art. 2

L'accertamento dello stato di bisogno da parte degli E.C.A. dei vecchi richiedenti l'assistenza deve essere eseguito mediante accurata inchiesta prendendo in esame:

a) reddito agrario dominicale e altri redditi individuali (bestiame e altri allevamenti, attività diverse);

b) reddito agrario, dominicale e altri redditi del coniuge;

c) condizioni economiche dei figli con particolare riguardo alla convivenza, alla occupazione con reddito fisso ed al carico di famiglia degli stessi;

d) condizioni economiche degli altri parenti obbligati agli alimenti;

e) stato di salute dei richiedenti e possibilità di occupazione redditizia da parte degli stessi.

Art. 3

Non possono essere ammessi all'assistenza i vecchi che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) usufruire di sussidi di assistenza o pensioni di previdenza di carattere continuativo, di importo eguale o superiore all'importo del sussidio massimo stabilito dal Consiglio regionale;

b) avere un reddito individuale dominicale superiore a lire duecento in base all'attuale valutazione catastale;

c) avere un reddito individuale non catastale di importo uguale o superiore all'importo del sussidio massimo stabilito dal Consiglio regionale;

d) avere figli o altri parenti, conviventi o non conviventi, che siano nelle condizioni di fornire gli alimenti dovuti per legge.

Art. 4

L'Amministrazione regionale, a mezzo dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, esercita il controllo sulle ammissioni di persone all'assistenza da parte degli E.C.A. ai sensi della Legge regionale 20-12-1955 n. 1.

Gli E.C.A. debbono trasmettere al predetto Assessorato regionale, all'inizio di ogni semestre, due copie dell'elenco nominativo (mod. A) dei vecchi ammessi all'assistenza per il semestre in corso, corredate delle notizie di cui all'art. 2.

Agli elenchi nominativi semestrali debbono essere allegate le schede informative personali (mod. aggiornate dei vecchi bisognosi ammessi all'assistenza.

Sulla scheda dovrà essere indicata la categoria per la quale ciascuna persona è stata proposta.

L'Amministrazione regionale, effettuati i controlli del caso, restituisce vistata per benestare agli E.C.A. una copia degli elenchi semestrali delle persone ammesse all'assistenza e versa anticipatamente ai cassieri degli E.C.A. l'ammontare dei contributi da erogare agli E.C.A. a titolo di integrazione di bilancio per l'assistenza ai vecchi bisognosi.

Le eventuali variazioni da apportare agli elenchi, nel corso del semestre, in seguito al decesso di assistiti debbono essere comunicate all'Amministrazione regionale.

Non è comunque consentito il pagamento agli eredi di quote spettanti agli assistiti deceduti nel corso del semestre.

Art. 5

La ripartizione dei contributi da concedere annualmente ai singoli Enti Comunali di Assistenza per la erogazione dei sussidi di cui all'art. 1 sono stabiliti, all'inizio di ogni anno, dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale delibera l'approvazione delle relative spese in base al numero dei vecchi ammessi all'assistenza nel semestre precedente, ed entro il limite di spesa previsto dall'apposito fondo di bilancio stanziato dal Consiglio regionale nonché previo controllo, da parte dell'Assessorato, della Sanità ed Assistenza Sociale, degli elenchi nominativi inviati dagli E.C.A.

Sui menzionati elenchi nominativi deve essere sentito il parere del Comitato regionale dell'Assistenza.

Art. 6

Gli E.C.A. assunte le notizie ed accertate le condizioni indicate nei precedenti artt. 2-3 provvedono alla ripartizione dei vecchi bisognosi, in base alle condizioni economiche e di salute, in quattro categorie:

1) sussidio totale;

2) sussidio ridotto 80/100 del totale;

3) sussidio ridotto 60/100 del totale;

4) sussidio ridotto 40/100 del totale.

Art. 7

Alla fine di ogni semestre gli Enti Comunali di Assistenza debbono trasmettere all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale il rendiconto delle somme ricevute dalla Regione e di quelle erogate corredato dagli elenchi dei pagamenti mensili (Mod. C) debitamente quietanzati dagli assistiti.

Non viene dato corso alla liquidazione ai singoli E.C.A. delle somme per il pagamento dei sussidi relativi al semestre successivo sino a quando gli E.C.A. non abbiano trasmesso al predetto Assessorato regionale i rendiconti documentati dei pagamenti mensili effettuati nel semestre scaduto.

Gli Enti Comunali di Assistenza debbono provvedere alla erogazione mensile, dei sussidi ai vecchi bisognosi e annotare nei libretti personali di assistenza l'importo dei sussidi erogati.

Art. 8

I sussidi mensili hanno carattere continuativo e sono soggetti a revisione.

La ammissione alla assistenza decorre dal semestre successivo a quello in cui il richiedente l'assistenza compie il 65° anno di età.

Art. 9

Gli eventuali ricorsi degli interessati alla Giunta regionale contro le decisioni degli E.C.A. sono trasmessi direttamente all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, il quale provvede all'istruttoria degli stessi con le notizie e le osservazioni del caso.

Sull'accoglimento o meno dei ricorsi delibera la Giunta regionale.

Art. 10

Gli Enti Comunali di Assistenza debbono istituire nei loro bilanci di previsione appositi articoli, di entrata e di spesa, per l'introito e l'erogazione delle somme loro versate dalla Amministrazione regionale per la liquidazione dei sussidi assistenziali ai vecchi bisognosi.

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L'Assessore MASCHIO ricorda che, già nell'adunanza del 14 febbraio 1957 (oggetto n. 23), era stato sottoposto all'esame del Consiglio uno schema di regolamento recante norme per l'assistenza ai vecchi bisognosi, in attuazione della legge regionale 23 dicembre 1955, n. 1.

Rammenta che in tale seduta il Consiglio, dopo discussione, aveva soprasseduto ad ogni decisione sulla proposta di approvazione del regolamento di cui si tratta ed aveva rinviato all'apposita Commissione consiliare di studio lo schema di regolamento predetto, per un ulteriore ed approfondito riesame del regolamento stesso, in relazione ai rilievi formulati nella detta adunanza consiliare.

Comunica che lo schema di regolamento recante norme per l'assistenza ai vecchi bisognosi viene oggi nuovamente sottoposto all'esame del Consiglio nel testo approvato dall'apposita Commissione consiliare di studio, in base ai rilievi formulati dal Consiglio nella seduta del 14 febbraio 1957.

Il Presidente, PAREYSON, constatato che nessun Consigliere intende fare osservazioni o rilievi di carattere generale in merito al regolamento nel suo complesso, invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del regolamento stesso.

Art. 1 - Si dà atto che l'articolo 1 viene approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Art. 2 - Si dà atto che l'articolo 2 viene approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: ventotto), dopo chiarimenti forniti dall'Assessore MASCHIO, su richiesta del Consigliere SAVIOZ, in merito alla disposizione del capoverso lettera c).

Art. 3 - L'Assessore MASCHIO propone che la disposizione del capoverso lettera b) sia modificata e completata come segue: "b) avere un reddito individuale dominicale superiore a lire duecento in base alla valutazione catastale stabilita dalla Commissione censuaria centrale con deliberazione 24-3-1942, n. 2138".

Si dà atto che il Consiglio concorda, unanime, sulla proposta di modificazione fatta dall'Assessore Maschio.

Il Consigliere SAVIOZ richiama l'attenzione del Consiglio sulla disposizione del capoverso lettera a), secondo la quale non possono essere ammessi all'assistenza i vecchi che usufruiscano: "di sussidi di assistenza o pensioni di previdenza di carattere continuativo, di importo eguale o superiore all'importo del sussidio massimo stabilito dal Consiglio regionale".

Esprime il timore che il mantenimento di tale disposizione possa, in sede di pratica applicazione del regolamento, essere interpretata in senso restrittivo con conseguente esclusione dal sussidio regionale di quei vecchi bisognosi che percepiscono un determinato sussidio anche di carattere non continuativo, ad esempio di Lire 2.000 mensili, da parte degli Enti Comunali di Assistenza.

L'Assessore MASCHIO osserva che la menzionata disposizione si riferisce essenzialmente alle pensioni corrisposte dagli Istituti Previdenziali e non già ai sussidi facoltativi di carattere non continuativo corrisposti dagli Enti Comunali di Assistenza.

Il Consigliere SAVIOZ obietta che, a parte il fatto che in certi casi i sussidi facoltativi corrisposti dagli E.C.A. possono anche essere, in un certo senso, di carattere continuativo, vi sono anche altri Enti, oltre agli E.C.A., che concedono sussidi anche di carattere continuativo.

Ritiene che sarebbe, quindi, preferibile sopprimere detta disposizione ad evitare malintesi in sede di pratica applicazione del regolamento in esame.

Segue discussione, alla quale prendono parte, oltre al Consigliere SAVIOZ, il Presidente della Giunta, BONDAZ, gli Assessori BORDON e MASCHIO, il Vice Presidente PASQUALI, ed il Consigliere DUJANY.

Il Consigliere SAVIOZ insiste sul suo punto di vista e ribadisce che potrebbe essere inopportuno, per il motivo già illustrato, mantenere la disposizione del capoverso lettera a) nella sua attuale formulazione.

Richiama poi l'attenzione del Consiglio sulla disposizione del capoverso lettera d), secondo la quale non possono essere ammessi all'assistenza i vecchi che abbiano figli o altri parenti, conviventi o non conviventi, che siano nelle condizioni di fornire gli alimenti dovuti per legge.

Osserva che se, in linea di diritto, nulla vi è da eccepire in merito a tale disposizione, rimane però il fatto che tale disposizione difficilmente sarà applicata. Ritiene, pertanto, che potrebbe essere senz'altro soppressa.

L'Assessore BIONAZ informa che tale disposizione era diversa e più rigida nello schema di regolamento sottoposto all'esame del Consiglio nell'adunanza del 14 febbraio 1957 e fa presente che la Commissione consiliare, in sede di revisione del regolamento, ha formulato la menzionata nuova disposizione, che attenua la rigidità di quella precedente, in quanto dà la possibilità di concedere il sussidio ai vecchi bisognosi anche nel caso che abbiano figli od altri parenti, conviventi o non conviventi, qualora risulti che costoro non siano nelle condizioni di fornire gli alimenti dovuti per legge.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, sottolinea che la disposizione del capoverso lettera d) ha una portata minore rispetto alla più rigida disposizione del codice civile che elenca i parenti che hanno l'obbligo della prestazione degli alimenti.

Si dà atto che l'articolo 3 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: ventotto), nel testo proposto dalla Commissione salvo per quanto riguarda la disposizione del capoverso lettera b), che viene modificata ed approvata come dalla soprariportata proposta dall'Assessore Maschio.

Artt. 4 e 5. - Si dà atto che gli articoli 4 e 5 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Art. 6. - Il Consigliere MANGANONI propone che nell'articolo 6 sia stabilito l'ammontare minimo dei sussidi mensili da corrispondere ai vecchi bisognosi e rammenta, in proposito, che in precedenti adunanze il Consiglio si era orientato sulle L. 2500 mensili.

Rileva che, approvando la sua proposta, si eviterà che in futuro l'importo minimo dei sussidi possa essere inferiore ad un certo limite minimo prestabilito in sede di regolamento.

Segue discussione, alla quale prendono parte, oltre al Consigliere MANGANONI, il Presidente della Giunta, BONDAZ, il Vice Presidente, PASQUALI, e gli Assessori ARBANEY e BIONAZ, i quali fanno notare che la proposta del Consigliere Manganoni non può essere accolta, in quanto vi osta l'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1955, n. 1, che stabilisce: "Il Consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio, in relazione alle possibilità finanziarie della Regione, stabilisce la somma da erogare agli Enti Comunali di Assistenza (E.C.A.) a titolo di integrazione di bilancio per l'assistenza ai vecchi in particolari condizioni di bisogno".

Si dà atto che l'articolo 6 viene approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, senza modificazioni (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Art. 7. - Si dà atto che l'articolo 7 viene approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Art. 8. - Si dà atto che l'articolo 8 viene approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: ventotto), dopo chiarimenti forniti dall'Assessore MASCHIO su richiesta del Consigliere SAVIOZ in merito al secondo capoverso dell'articolo.

Artt. 9 e 10. - Si dà atto che gli articoli 9 e 10 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Il Presidente, PAREYSON, invita il Consiglio a procedere alla votazione segreta con il sistema delle palline bianche e nere, per l'approvazione del testo di regolamento per l'assistenza ai vecchi bisognosi, nel suo complesso, con le modificazioni di cui sopra già approvate dal Consiglio.

IL CONSIGLIO

ad unanimità di voti favorevoli espressi con votazione segreta (Consiglieri presenti e votanti: ventotto; scrutatori i Consiglieri Signori: Diemoz Alberto, Laurent Giuseppe e Nicco Anselmo);

Delibera

di approvare il seguente regolamento per l'assistenza ai vecchi bisognosi in attuazione della legge regionale 20-12-1955, n. 1:

REGOLAMENTO

per l'assistenza ai vecchi bisognosi per l'attuazione della legge regionale 20-12-1955, n. 1.

Art. 1

L'ammissione all'assistenza prevista dalla legge regionale 20-12-1955 n. 1, a favore dei vecchi bisognosi che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge medesima, è deliberata dai Comitati degli Enti Comunali di Assistenza, previo accertamento dello stato di bisogno dei richiedenti l'assistenza e delle condizioni economiche dei parenti obbligati per legge alla prestazione degli alimenti.

L'assistenza è fatta mediante la concessione e la erogazione di sussidi mensili, in misura variabile, da stabilire, per ciascun assistito, entro i limiti minimi e massimi fissati dal Consiglio regionale per le categorie di assistiti previste al successivo articolo 6.

Art. 2

L'accertamento dello stato di bisogno da parte degli E.C.A. dei, vecchi richiedenti la assistenza deve essere eseguito mediante accurata inchiesta, prendendo in esame:

a) reddito agrario, dominicale e altri redditi individuali (bestiame ed altri allevamenti, attività diverse);

b) reddito agrario, dominicale e altri redditi del coniuge;

c) condizioni economiche dei figli con particolare riguardo alla convivenza, alla occupazione con reddito fisso ed al carico di famiglia degli stessi;

d) condizioni economiche degli altri parenti obbligati agli alimenti;

e) stato di salute dei richiedenti e possibilità di occupazione redditizia da parte degli stessi.

Art. 3

Non possono essere ammessi all'assistenza i vecchi che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) usufruire di sussidi di assistenza o pensioni di previdenza di carattere continuativo, di importo eguale o superiore all'importo del sussidio massimo stabilito dal Consiglio regionale;

b) avere un reddito individuale dominicale superiore a lire duecento in base alla valutazione catastale stabilita dalla Commissione centrale con deliberazione 24 marzo 1942, n. 2138;

e) avere un reddito individuale non catastale di importo uguale o superiore all'importo del sussidio massimo stabilito dal Consiglio regionale;

d) avere figli o altri parenti, conviventi o non conviventi, che siano nelle condizioni di fornire gli alimenti dovuti per legge.

Art. 4

L'Amministrazione regionale, a mezzo dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, esercita il controllo sulle ammissioni di persone all'assistenza da parte degli E.C.A. ai sensi della legge regionale 20-12-1955, n. 1.

Gli E.C.A. debbono trasmettere al predetto Assessorato regionale, all'inizio di ogni semestre, due copie dell'elenco nominativo (mod. A) dei vecchi ammessi all'assistenza per il semestre in corso, corredate delle notizie di cui all'art. 2.

Agli elenchi nominativi semestrali debbono essere allegate le schede informative personali (mod. B) aggiornate dei vecchi bisognosi ammessi all'assistenza.

Sulla scheda dovrà essere indicata la categoria per la quale ciascuna persona è stata proposta.

L'Amministrazione regionale, effettuati i controlli del caso, restituisce vistata per benestare, agli E.C.A., una copia degli elenchi semestrali delle persone ammesse all'assistenza e versa anticipatamente ai cassieri degli E.C.A. l'ammontare dei contributi da erogare agli E.C.A. a titolo di integrazione di bilancio per l'assistenza ai vecchi bisognosi.

Le eventuali variazioni da apportare agli elenchi, nel corso del semestre, in seguito al decesso di assistiti debbono essere comunicate all'Amministrazione regionale.

Non è comunque consentito il pagamento agli eredi di quote spettanti agli assistiti deceduti nel corso del semestre.

Art. 5

La ripartizione dei contributi da concedere annualmente ai singoli Enti Comunali di Assistenza per l'erogazione dei sussidi di cui all'art. 1 è stabilita all'inizio di ogni anno, dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale delibera l'approvazione delle relative spese in base al numero dei vecchi ammessi all'assistenza nel semestre precedente, ed entro il limite di spesa previsto dall'apposito fondo di bilancio stanziato dal Consiglio regionale nonché previo controllo, da parte dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, degli elenchi nominativi inviati dagli E.C.A.

Sui menzionati elenchi nominativi deve essere sentito il parere del Comitato regionale dell'assistenza.

Art. 6

Gli E.C.A. assunte le notizie ed accertate le condizioni indicate nei precedenti art. 2 - 3 provvedono alla ripartizione dei vecchi bisognosi, in base alle condizioni economiche e di salute, in quattro categorie:

1) sussidio totale;

2) sussidio ridotto 80/100 del totale;

3) sussidio ridotto 60/100 del totale;

4) sussidio ridotto 40/100 del totale.

Art. 7

Alla fine di ogni semestre gli Enti Comunali di Assistenza debbono trasmettere all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale il rendiconto delle somme ricevute dalla Regione e di quelle erogate corredato dagli elenchi dei pagamenti mensili (mod. C) debitamente quietanzate dagli assistiti.

Non viene dato corso alla liquidazione ai singoli E.C.A. delle somme per il pagamento dei sussidi relativi al semestre successivo sino a quando gli E.C.A. non abbiano trasmesso al predetto Assessorato regionale i rendiconti documentati dei pagamenti mensili effettuati nel semestre scaduto.

Gli Enti Comunali di Assistenza debbono provvedere alla erogazione mensile dei sussidi ai vecchi bisognosi e annotare nei libretti personali di assistenza l'importo dei sussidi erogati.

Art. 8

I sussidi mensili hanno carattere continuativo e sono soggetti a revisione.

L'ammissione all'assistenza decorre dal semestre successivo a quello in cui il richiedente l'assistenza compie il 65° anno di età.

Art. 9

Gli eventuali ricorsi degli interessati alla Giunta regionale contro le decisioni degli E.C.A. sono trasmessi direttamente all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, il quale provvede all'istruttoria degli stessi con le notizie e le osservazioni del caso.

Sull'accoglimento o meno dei ricorsi delibera Giunta regionale.

Art. 10

Gli Enti Comunali di Assistenza debbono istituire nei loro bilanci di previsione appositi articoli, di entrata e di spesa, per l'introito o l'erogazione delle somme loro versate dall'Amministrazione regionale per la liquidazione dei sussidi assistenziali ai vecchi bisognosi.

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