Objet du Conseil n. 23 du 14 février 1957 - Verbale
OGGETTO N. 23/57 - REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'ASSISTENZA AI VECCHI BISOGNOSI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1955, N. 1 - RINVIO AL RIESAME DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI STUDIO.
L'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale, MASCHIO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta di approvazione del regolamento recante norme di esecuzione per l'assistenza ai vecchi bisognosi, in attuazione della legge regionale 20 dicembre 1955, n. 1, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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ASSESSORATO DELLA SANITÀ ED ASSISTENZA SOCIALE
ASSISTENZA AI VECCHI
Regolamento per l'attuazione della legge regionale 20-11-1955 - N. 1
Con l'approvazione della legge regionale n. 1, del 20 dicembre 1955, si è data forma legale alla concessione di sussidi mensili ai vecchi bisognosi da erogarsi dagli E.C.A..
L'esperienza acquisita dal l° aprile 1954 nei riguardi di tale forma di assistenza, deliberata dal Consiglio regionale il 12-3-1954, ha dimostrato che la insufficienza di norme dettagliate per la valutazione dello stato di bisogno da parte dei Comitati Comunali degli E.C.A. comporta la mancanza di uniformità sia nei giudizi sullo stato di povertà dei bisognosi, che nelle conseguenti proposte avanzate dagli stessi E.C.A..
Si è pertanto ritenuto opportuno predisporre un apposito regolamento che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.
Nel regolamento sono state previste le modalità da seguire per l'accertamento delle condizioni di bisogno (art. 2 - 3), per le proposte di assistenza (art. 4), per la ripartizione dei vecchi assistiti in categorie a seconda del grado dello stato di bisogno (art. 6), per i versamenti dei contributi agli E.C.A. (art. 5), i rendiconti (art. 7) e i ricorsi (art. 9).
REGOLAMENTO
per l'assistenza ai vecchi bisognosi per l'attuazione della legge regionale 20-12-1955 - N. 1
Art. 1
L'ammissione all'assistenza prevista dalla legge regionale 20-12-1955, n. 1, a favore dei vecchi bisognosi che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge medesima, è deliberata dai comitati degli Enti Comunali di Assistenza, previo accertamento dello stato di bisogno dei richiedenti l'assistenza e delle condizioni economiche dei parenti obbligati per legge alla prestazione degli alimenti.
L'assistenza è fatta mediante la concessione e la erogazione di sussidi mensili, in misura variabile, da stabilire, per ciascun assistito, entro i limiti minimi e massimi fissati dal Consiglio regionale per le categorie di assistiti previste al successivo articolo 6.
Art. 2
Per essere ammessi all'assistenza, i richiedenti debbono trovarsi nelle seguenti condizioni:
a) - non usufruire di sussidi di assistenza o di previdenza, di carattere continuativo, di importo uguale o superiore all'importo del sussidio massimo stabilito dall'Amministrazione regionale;
b) - non avere una tassazione individuale per un reddito fondiario (dominicale agrario) annuo superiore a L. 150;
c) - non avere il nucleo familiare con tassazione complessiva per un reddito fondiario (dominicale + agrario) superiore a L. 300;
d) - essere in condizioni fisiche menomate, in rapporto all'età e tali da costituire inabilità a lavoro proficuo.
La inabilità deve essere comprovata da un certificato medico redatto dall'Ufficio Sanitario del Comune o dalla constatazione diretta, da parte dell'E.C.A., della reale attività dei richiedenti;
e) - non avere figli, conviventi o no, o altri parenti conviventi obbligati agli alimenti con reddito fondiario o di lavoro superiore a L. 120.000 annue pro capite.
Per il calcolo, il reddito fondiario viene moltiplicato per 100.
Art. 3
Per l'accertamento delle condizioni economiche delle persone obbligate agli alimenti verso i richiedenti l'assistenza, gli E.C.A. debbono accertare redditi di qualsiasi natura ed il carico di famiglia delle persone medesime, nonché la misura in cui il carico di famiglia incide sui redditi accertati.
In via di massima e salvo casi eccezionali, da esaminare di volta in volta, saranno esclusi dall'assistenza coloro i quali abbiano uno o più figli occupati stabilmente con reddito di lavoro non inferiore al normale salario operaio, tenuto conto dell'incidenza del carico di famiglia di cui al 1° comma.
Art. 4
L'Amministrazione regionale, a mezzo dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, esercita il controllo sulle ammissioni di persone all'assistenza da parte degli E.C.A. ai sensi della legge regionale 20-12-1955, n. 1.
Gli E.C.A. debbono trasmettere al predetto Assessorato regionale, all'inizio di ogni semestre, due copie dell'elenco nominativo (modello A) dei vecchi ammessi all'assistenza per il semestre in corso, corredate delle notizie di cui all'art. 2.
Agli elenchi nominativi semestrali debbono essere allegate le schede informative personali (modello B) aggiornate dei vecchi bisognosi ammessi all'assistenza.
Sulla scheda dovrà essere indicata la categoria per la quale ciascuna persona è stata proposta.
L'Amministrazione regionale, effettuati i controlli del caso, restituisce vistata per benestare, agli E.C.A., una copia degli elenchi semestrali delle persone ammesse alla assistenza e versa anticipatamente ai cassieri degli E.C.A. l'ammontare dei contributi da erogare agli E.C.A. a titolo di integrazione di bilancio per l'assistenza ai vecchi bisognosi.
Le eventuali variazioni da apportare agli elenchi, nel corso del semestre, in seguito al decesso di assistiti, debbono essere comunicate all'Amministrazione regionale.
Non è comunque consentito il pagamento agli eredi di quote spettanti agli assistiti deceduti nel corso del semestre.
Art. 5
La ripartizione dei contributi da concedere annualmente ai singoli Enti Comunali di Assistenza per la erogazione dei sussidi di cui all'art. 1 sono stabiliti, all'inizio di ogni anno, dalla Giunta regionale.
La Giunta regionale delibera l'approvazione delle relative spese in base al numero dei vecchi ammessi all'assistenza nel semestre precedente, ed entro il limite di spesa previsto dall'apposito fondo di bilancio stanziato dal Consiglio regionale, nonché previo controllo, da parte dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, degli elenchi nominativi inviati dagli E.C.A..
Sui menzionati elenchi nominativi deve essere sentito il parere del Comitato Regionale dell'assistenza.
Art. 6
Gli E.C.A., assunte le notizie e accertate le condizioni indicate nel precedente art. 2, provvedono alla ripartizione dei vecchi bisognosi nelle seguenti categorie:
1) - indigenti totalmente inabili al lavoro;
2) - indigenti parzialmente inabili al lavoro;
3) - indigenti non inabili al lavoro;
4) - indigenti non conviventi con parenti obbligati agli alimenti;
5) - indigenti conviventi con parenti obbligati agli alimenti.
Art. 7
Alla fine di ogni semestre gli Enti Comunali di Assistenza debbono trasmettere all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale il rendiconto delle somme ricevute dalla Regione e di quelle erogate corredate dagli elenchi dei pagamenti mensili (Mod. C) debitamente quietanzati dagli assistiti.
Non viene dato corso alla liquidazione ai singoli E.C.A. delle somme per il pagamento dei sussidi relativi al semestre successivo sino a quando gli E.C.A. non abbiano trasmesso al predetto Assessorato regionale i rendiconti documentati dei pagamenti mensili effettuati nel semestre scaduto.
Gli Enti Comunali di Assistenza debbono provvedere alla erogazione mensile dei sussidi ai vecchi bisognosi e annotare nei libretti personali di assistenza l'importo dei sussidi erogati.
Art. 8
I sussidi mensili hanno carattere continuativo e sono soggetti a revisione.
La ammissione alla assistenza decorre dal semestre successivo a quello in cui il richiedente l'assistenza compie il 65° anno di età.
Art. 9
Gli eventuali ricorsi degli interessati alla Giunta regionale contro le decisioni degli E.C.A. sono trasmessi direttamente all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale il quale provvede all'istruttoria degli stessi con le notizie e le osservazioni del caso.
Sull'accoglimento o meno dei ricorsi delibera la Giunta regionale.
Art. 10
Gli Enti Comunali di Assistenza debbono istituire nei loro bilanci di previsione appositi articoli, di entrata e di spesa, per l'introito e l'erogazione delle somme loro versate dalla Amministrazione regionale per la liquidazione dei sussidi assistenziali ai vecchi bisognosi.
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA DI ..............
RUOLO (MOD. A)
nominativo dei vecchi bisognosi di età superiore agli anni 65, proposti per l'ammissione all'assistenza (sussidio mensile regionale), a' sensi della Circolare regionale numero 61, in data 3 maggio 1953, per il periodo dal ... 195.. al ... 195..
IL PRESIDENTE DELL'E.C.A.
UFFICIO REGIONALE PER L'ASSISTENZA
Visto per il controllo ed approvazione.
Aosta, lì ...
L'ASSESSORE
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N. ord. |
COGNOME E NOME DELL'ASSISTITO |
Paternità |
Data di nascita |
Ammontare del sussidio mensile proposto dall'E. C. A. |
Sussidio mensile concesso dalla Regione |
Annotazioni |
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale
ASSISTENZA AI VECCHI BISOGNOSI CHE HANNO COMPIUTO IL 65° ANNO DI ETÀ
COMUNE DI
MODELLO B
Scheda informativa relativa al richiedente l'assistenza
Cognome ..... Nome ..... Paternità .....
Maternità ..... nato a ..... il .....
Professione .....
PERSONE OBBLIGATE ALLA PRESTAZIONE DEGLI ALIMENTI
(Articolo 433 del Codice Civile)
1 - Coniuge .....
2 - Figli o loro discendenti .....
3 - Genero .....
4 - Nuora .....
5 - Fratelli e sorelle .....
ATTESTAZIONE DELLA RESIDENZA IN VALLE DA ALMENO 5 ANNI
..........
Condizioni fisiche .....
Convive con: .....
STATO ECONOMICO E POSSIBILITÀ DI LAVORO STABILE
È valido al lavoro? ..... In caso positivo, quale è l'ammontare del reddito? .....
Gode di pensione di ..... per Lire ..... annue.
Altre assistenze da parte di ..... per Lire ..... annue.
Proprietà immobiliari:
reddito dominicale L. ..... reddito agrario L. .....
altri redditi L. .....
STATO ECONOMICO DEI PARENTI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI
Proprietà e redditi immobiliari dei singoli obbligati agli alimenti:
Coniuge .....
Figli, o, in mancanza, i loro discendenti .....
REDDITI DI LAVORO DEI PARENTI OBBLIGATI:
.....
EVENTUALI ALTRE INFORMAZIONI
.....
Dal Comune di ..... lì .....
IL SINDACO
.....
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Modello C
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA DI .....
Elenco (modello C)
e rendiconto dei sussidi corrisposti dall'E.C.A. per conto della Regione ai vecchi bisognosi durante il mese di ..... per complessive Lire .....
....., lì .....
IL PRESIDENTE DELL'E.C.A.
DIVISIONE FINANZE della Regione
Visto di controllo:
si ammette allo scarico per L. .....
Aosta, lì .....
IL RAGIONIERE INCARICATO
.....
MOD. C.
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N. d'ordine del ruolo |
COGNOME E NOME |
Mesi cui si riferisce il sussidio |
Data del pagamento |
importo pagato |
Firma per quietanza del percipiente (cognome, nome e paternità) |
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L'Assessore MASCHIO pone in rilievo che il regolamento per l'assistenza ai vecchi bisognosi, predisposto dalla Commissione consiliare, ricalca, nelle sue linee generali, le norme per l'erogazione dei sussidi ai vecchi bisognosi approvate dal precedente Consiglio regionale nell'adunanza del 12 marzo 1954 (oggetto n. 17).
Comunica che l'esperienza acquisita dal 1954 in poi, riguardo a tale forma di assistenza, ha dimostrato la necessità di norme precise per quanto riguarda la valutazione dello stato di bisogno degli assistiti, al fine di assicurare una uniformità di criteri di giudizio, da parte dei singoli E.C.A., sullo stato di povertà dei bisognosi da proporre all'Amministrazione regionale per l'ammissione all'assistenza.
Informa che, nella elaborazione del regolamento, la Commissione consiliare ha cercato di dettare norme precise in materia per facilitare il compito agli E.C.A.
Conclude, riservandosi di fornire i chiarimenti del caso, in sede di esame dei singoli articoli del regolamento.
Il Presidente, PAREYSON, constatato che nessun Consigliere ha osservazioni o rilievi di carattere generale da formulare sul complesso del regolamento in esame, dichiara aperta la discussione sui singoli articoli del regolamento stesso.
Art. 1
Le Conseiller Madame PERRUCHON Veuve CHANOUX remarque que, selon l'article 1, l'admission à l'assistance des vieillards besogneux est délibérée par l'E.C.A. "previo accertamento dello stato di bisogno dei richiedenti l'assistenza e delle condizioni economiche dei parenti obbligati per legge alla prestazione degli alimenti".
Elle souligne qu'il pourrait arriver que les parents tenus à subvenir aux besoins des vieillards se trouvent eux aussi dans une situation difficile et, par conséquent, dans la quasi-impossibilité d'accomplir leur devoir.
Monsieur le Président de la Junte, BONDAZ, fait noter que c'est justement pour cette raison que l'on fait un règlement.
Il Consigliere CHABOD Renato rileva che la disposizione di legge che obbliga i parenti alla prestazione degli alimenti molte volte è teorica, in quanto può avvenire che il povero vecchio bisognoso di assistenza abbia effettivamente un figlio obbligato alla prestazione degli alimenti, ma che costui risieda all'estero. Precisa che, in questo caso, si avrà una "declaratoria iuris", che fa obbligo al figlio residente all'estero di aiutare il padre; ma rileva che tale declaratoria rimarrà inefficace e il padre continuerà a vivere nella miseria poiché, all'atto pratico, non vi è la possibilità di obbligare il figlio a provvedere alle necessità del padre.
Propone, quindi, che la parola "obbligati", inserita al primo capoverso dell'articolo 1, sia sostituita con le parole "utilmente azionabile".
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, premesso che potrebbe anche concordare sulla proposta del Consigliere Chabod Renato, ritiene, però, non opportuno che la formulazione dell'articolo sia modificata, in quanto è indispensabile di stabilire, all'articolo 1, il principio che l'ammissione all'assistenza prevista dalla legge regionale 20-12-1955, n. l, è deliberata dai Comitati degli E.C.A. "previo accertamento dello stato di bisogno dei richiedenti l'assistenza e delle condizioni economiche dei parenti obbligati per legge alla prestazione degli emolumenti".
Osserva che la proposta del Consigliere Chabod Renato potrebbe essere, eventualmente, accettata e inserita in altro articolo del disegno di legge in esame, ma non, come già detto, all'articolo 1, perché è bene stabilire i concetti precisi, in base ai quali gli E.C.A. sappiano come compilare gli elenchi dei bisognosi di assistenza che si devono trasmettere all'Assessorato regionale alla Sanità e Assistenza Sociale.
Sottolinea che scopo del regolamento è di evitare quanto va accadendo oggi in alcuni Comuni, i cui E.C.A. includono negli elenchi quasi tutta la popolazione, mentre, per contro, in altri Comuni gli E.C.A. giungono persino ad escludere dagli elenchi persone effettivamente bisognose e che avrebbero diritto al sussidio regionale.
L'Assessore MASCHIO osserva che, in pratica, negli anni passati i vecchi bisognosi sono sempre stati assistiti dagli E.C.A., anche se avevano dei figli, allorquando tali figli risiedevano all'estero, perché gli E.C.A. tengono conto dell'effettivo e reale stato di bisogno.
Esprime, quindi, l'avviso che la formulazione attuale dell'articolo 1 non debba essere modificata, tanto più che nel successivo articolo 2 si prevede l'ammissione all'assistenza dei vecchi bisognosi che convivono con parenti obbligati agli alimenti, ma che non si trovano in condizioni di provvedervi.
Il Consigliere CHABOD Renato dichiara di poter anche concordare sulla proposta dell'Assessore Maschio, purché venga dato atto a verbale delle precisazioni fatte dal Presidente della Giunta a chiarimento della interpretazione da darsi alla parola "obbligati" per legge alla prestazione degli alimenti.
Si dà atto che, su invito del Presidente, Pareyson, l'articolo 1 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, senza modificazioni.
Art. 2
Il Consigliere NICCO Anselmo rileva che, alla lettera b) dell'articolo 2, è detto che, per essere ammessi all'assistenza, i richiedenti debbono "non avere una tassazione, individuale per un reddito fondiario (dominicale + agrario) annuo superiore a L. 150". Ritiene che tale limite sia alquanto basso, come già sostenuto in sede di Commissione.
Propone che tale limite sia elevato a Lire 300 annue (reddito fondiario dominicale agrario). Passando, poi, all'esame della lettera d), rileva che vi si dice che i richiedenti l'assistenza debbono "essere in condizioni fisiche menomate in rapporto all'età e tali da costituire inabilità a lavoro proficuo".
Osserva che la dizione di tale capoverso stabilisce, in sostanza, che i vecchi che hanno raggiunto il 65° anno di età non hanno diritto all'assistenza se si trovano in buona salute.
Propone, quindi, che il capoverso della lettera d) sia soppresso, anche in considerazione dell'esiguo sussidio (2.500 lire mensili) che viene concesso ai vecchi che si trovano in condizioni di bisogno.
Il Consigliere CHABOD Renato, - constatato che nell'articolo 2 sono elencate le condizioni nelle quali deve trovarsi la persona che ha oltrepassato il 65° anno di età per avere diritto all'assistenza -, osserva che ritiene opportuno che in tale capoverso sia aggiunta, sotto la lettera a), la seguente condizione: "avere compiuto i 65 anni di età".
Ammette, su rilievo dell'Assessore Maschio, che tale requisito, indispensabile in base alla legge regionale n. 1, del 20-12-1955, per avere diritto al sussidio, risulta già nel testo del successivo articolo 8, ma in forma indiretta.
Passando all'esame del capoverso b), che è stato fatto oggetto di rilievo da parte del Consigliere Nicco Anselmo, dichiara che effettivamente bisogna riconoscere che la dizione di tale capoverso non è molto felice, poiché dice che la persona che ha compiuto i 65 anni di età deve essere in condizioni fisiche menomate in rapporto all'età, il che significa che per avere diritto all'assistenza bisogna essere vecchi fisicamente scadenti.
Comunica di non poter concordare su tale capoverso, perché la sua applicazione significherebbe negare il sussidio regionale al vecchio bisognoso che, pur avendo compiuto il 65° anno di età, cerchi, limitatamente alle sue forze, di darsi da fare per ricavare qualche provento; mentre invece, per contro, verrebbe a dare il sussidio regionale a quel vecchio bisognoso che nulla fa e non si preoccupa di cercare una occupazione confacente alle sue forze.
Passando, infine, al capoverso della lettera e), propone, in relazione alle considerazioni prima esposte, che la parola "obbligati" sia sostituita con le parole "utilmente azionabili".
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, rammenta che il Consiglio sta esaminando un regolamento predisposto da una Commissione consiliare e fa presente che il fatto che, in merito a tale regolamento, non vi sia accordo nemmeno tra i membri della Commissione consiliare su delle questioni non già marginali, ma essenziali d'interpretazione, potrebbe indurre il Consiglio a delle considerazioni negative in ordine ai lavori della Commissione.
Esamina i dissensi che vertono sul capoverso b) e sul capoverso d) dell'articolo 2.
Per le considerazioni esposte, ritiene opportuno che il regolamento in discussione sia rinviato nuovamente all'esame della Commissione, per uno studio più approfondito, in particolare in ordine ai capoversi per i quali sono state sollevate obbiezioni di carattere sostanziale.
Il Consigliere CHABOD Renato rileva che, in sostanza, í punti in discussione sono due e concernono i capoversi b) e d) dell'articolo 2, perché il rilievo da lui fatto in merito al capoverso lettera e) riguarda, più che altro, una questione formale.
Ritiene che, per quanto riguarda i punti controversi, ed in modo particolare il capoverso d), il Consiglio debba dare un indirizzo alla Commissione che, egli afferma, si è attenuta a criteri troppo restrittivi nella formulazione di tale capoverso che, se si applicasse letteralmente, escluderebbe dall'assistenza tutti i vecchi bisognosi che non siano inabili al lavoro.
Segue discussione alla quale partecipano gli Assessori BIONAZ e MASCHIO e i Consiglieri NICCO Anselmo, NICCO Giulio, CHABOD Renato e MANGANONI Claudio.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, osserva, a titolo di indirizzo per la Commissione, che, nel determinare il reddito fondiario annuo limite di cui al capoverso d) dell'articolo 2, occorre fare riferimento ad un determinato anno, perché i redditi dominicali, come pure il reddito agrario, hanno subito una notevole evoluzione in questi ultimi anni. Rileva che trattasi di un concetto molto importante, che dovrà essere vagliato attentamente dalla Commissione, in quanto personalmente non saprebbe dire oggi se lo stabilire il reddito fondiario (dominicale - agrario) annuo di L. 150 sia equo o no.
L'Assessore ARBANEY dichiara di essere convinto che la Commissione abbia inteso riferirsi al reddito fondiario dell'anno 1940; informa di essere personalmente contrario a sommare il reddito dominicale con il reddito agrario, perché il reddito agrario dei seminativi è superiore al reddito dominicale.
Segue discussione in merito a tale questione fra l'Assessore ARBANEY, i Consiglieri CHABOD Renato, NICCO Giulio ed altri Consiglieri.
Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta fatta dal Presidente della Giunta, Bondaz, di rinviare alla Commissione consiliare, nominata con deliberazione n. 30, del 6 aprile 1955, il regolamento in discussione per un ulteriore e approfondito riesame, in relazione ai rilievi formulati dai Signori Consiglieri.
IL CONSIGLIO
ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: ventisette);
Delibera
di soprassedere ad ogni decisione sulla proposta di approvazione del regolamento recante norme di esecuzione per l'assistenza ai vecchi bisognosi, in attuazione della legge regionale 20 dicembre 1955, n. 1, e di rinviare all'apposita Commissione consiliare di studio lo schema di regolamento sottoposto all'esame del Consiglio nell'adunanza odierna, per un ulteriore e approfondito riesame del regolamento stesso in relazione ai rilievi formulati nell'odierna adunanza del Consiglio.
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