Objet du Conseil n. 111 du 24 juin 1970 - Verbale
OGGETTO N. 111/70 - Legge regionale concernente: "Concessione di contributi regionali agli Enti ed Istituti di patronato e di assistenza sociale operanti in Valle d'Aosta".
Il Presidente, MONTESANO, richiama l'attenzione del Consiglio sugli oggetti nn. 4 e 6 dell'ordine del giorno dell'adunanza, concernenti proposte di provvedimenti legislativi riguardanti la concessione di contributi regionali agli Enti ed Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale operanti in Valle d'Aosta.
Fa presente che dette proposte di provvedimenti legislativi, corredate da apposita relazione, sono state trasmesse in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno della adunanza:
Allegato all'oggetto n. 4
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA DI LEGGE RIGUARDANTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI AGLI ENTI ED ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE OPERANTI IN VALLE D'AOSTA.
Annualmente il Consiglio Regionale provvede all'erogazione a favore degli Enti ed Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale, operanti in Valle d'Aosta e giuridicamente riconosciuti a' sensi del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 408, di un contributo integrativo per l'attività che gli Enti stessi svolgono a tutela dei diritti assistenziali e previdenziali delle categorie di lavoratori.
Il suddetto contributo regionale, che è stato finora erogato in relazione all'attività espletata da ogni Ente ed in base alla loro organizzazione, si è dimostrato il più delle volte inadeguato e non sempre sufficiente a sopperire le notevoli spese che di anno in anno gli Istituti debbono affrontare.
È quindi necessario che la Regione provveda ad adeguare i propri contributi in base alle esigenze dei singoli Enti e che la concessione di detti contributi sia, per il futuro, regolamentata da apposita legge regionale.
Il sottoscritto, quale Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale, aveva già predisposto da tempo il necessario disegno di legge regionale che non poté essere inoltrato al Consiglio in mancanza dell'approvazione del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno da parte del Consiglio.
Poiché il Consiglio ha ora approvato il bilancio preventivo regionale, il sottoscritto Consigliere regionale presenta alla Presidenza del Consiglio, per l'ulteriore corso, la proposta di approvazione della proposta di legge in questione.
Aosta, lì 9.6.1970
F.to: A. MAPPELLI
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Disegno di legge regionale n.
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ........... N ........: CONTRIBUTI REGIONALI AGLI ENTI ED ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE, OPERANTI IN VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 1970, la concessione di contributi regionali. annui agli Enti e Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale, già operanti nell'anno 1968, a norma delle leggi in vigore nel territorio della Valle d'Aosta.
Agli Enti ed Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale che abbiano iniziato la loro attività nel territorio della Valle d'Aosta dopo il 31 dicembre 1968, i contributi regionali previsti dalla presente legge possono essere concessi dopo cinque anni di effettiva attività svolta nel predetto territorio.
I contributi previsti dalla presente legge saranno concessi nelle misure, secondo i criteri e le modalità previsti dai seguenti articoli.
Art. 2
La misura dei contributi regionali di cui al precedente articolo non potrà essere superiore a £. 500 (cinquecento) per ogni punto conteggiato in base all'attività svolta da ciascun Ente ed Istituto nell'anno precedente.
L'attività di patrocinio e l'organizzazione degli uffici sono valutate in base ai seguenti punteggi:
a) Sedi Regionali (che raggiungono almeno 2.000 punti all'anno) |
punti |
2.000 |
b) Sedi Regionali (che non raggiungono i 2.000 punti all'anno) |
" |
1.000 |
c) Sedi di Zona (riconosciute come tali dall'Ispettorato del Lavoro) |
" |
1.000 |
d) Sedi Zonali con personale dipendente (non riconosciuti dall'Ispettorato del Lavoro) |
" |
700 |
e) Sedi Capillari (quando i recapiti abbiano una frequenza minima quindicinale e vengano effettuati da dipendenti) |
" |
100 |
f) Malattie professionali, industriali e agricole:
Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 4 punti; Negative: 2 punti
Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 6 punti; Respinte: 3 punti
g) Infortuni Industriali e agricoli
Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 3 punti; Negative:1 1/2 punti
Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 4 punti; Respinte: 2 punti
h) Pensioni invalidità. di tutti i settori:
Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 3 punti; Negative: 2 punti
Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 4 punti; Respinte: 2 punti
i) Pensioni di vecchiaia, superstiti e tubercolosi:
Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 1 punto; Negative: 1/2 punto
Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 2 punti; Respinte: 1 punto
l) Tutte le altre pratiche INPS, Fondi sostitutivi di previdenza e quiescenza non gestiti dall'INPS, pratiche SCAU, periodi di carenza assicurativa e assegni di incollocabilità:
Pratiche risolte invia ordinaria - Positive: 1/10 p.; Negative: 0 punti
Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 1/2 punto; Respinte: 1/10 p.
m) Pratiche ordinarie per malattia ed altre prestazioni, dell'INAM, ENPAS; EMPEDEP, INADEL, ENPALS, ENPAIA, Mutue: Coltivatori Diretti, Artigiani e Commercianti:
Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 1/10 p.; Negative: 0 punti
Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 1 punto; Respinte: 1/2 punto
n) Regolarizzazione e duplicazione documenti assicurativi Enti di malattia:
Pratiche risolte in via ordinaria - Positive.: 1/10; Negative: 0 punti
Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: ½ punto; Respinte: 1/10 p.
o) Emigrazione, pensioni di guerra, danni di guerra e assistenza varia:
Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 1/10 p.; Negative: 0 punti
Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 1/2 punto; Respinte: 1/10 p.
p) per ogni causa definita sia positivamente che negativamente nei riguardi del patrocinato:
Punti 50.
Art. 3
Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente legge, gli Enti e gli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale devono far pervenire all'Assessorato Sanità ed Assistenza Sociale, entro il 31 marzo di ogni anno, una copia delle Tabelle Ministeriali A-B-C e D relative all'attività svolta nell'anno precedente.
L'Amministrazione Regionale potrà controllare l'attività di patrocinio e l'organizzazione degli Enti di Patronato e di Assistenza Sociale, sia direttamente, con proprio personale, sia tramite l'Ispettorato Regionale del Lavoro di Aosta.
Art. 4
In caso di discordanza sui dati dell'attività di patrocinio e sull'organizzazione dei singoli Enti, la Regione deve darne comunicazione all'Ente o all'Istituto interessato che dovrà fornire i necessari chiarimenti e dati nel termine di 30 giorni.
I contributi regionali previsti dalla presente legge sono concessi e liquidati agli Enti ed Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale entro l'anno successivo a quello cui si riferisce l'attività svolta e per la quale sono concessi i contributi.
Art. 5
I contributi previsti dalla presente legge sono approvati e liquidati ai singoli Enti ed Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale con deliberazioni della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.
Art. 6
Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previste in annue lire venticinquemilioni, saranno imputate ad apposito capitolo di spesa annualmente iscritto nel bilancio di previsione della Regione, a decorrere dall'anno 1970.
Per l'anno finanziario 1970 è approvata l'istituzione nella Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione del seguente nuovo capitolo di spesa 753 "Contributi agli Enti ed Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale, operanti in Valle d'Aosta", capitolo di spesa avente lo stanziamento annuo di lire 25.000.000, somma da prelevare dal capitolo 206 della parte Spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").
Art. 7
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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Allegato all'oggetto n. 6
OGGETTO: CONTRIBUTI AGLI ENTI ED ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE OPERANTI IN VALLE D'AOSTA.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Dr. Ing. Benzo, riferisce alla Giunta che annualmente il Consiglio Regionale provvede alla concessione a favore degli Enti e Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale, operanti in Valle d'Aosta, di un contributo ad integrazione dei contributi concessi dallo Stato ai predetti Enti ed Istituti per l'attività assistenziale svolta a favore dei lavoratori, nella misura proposta dalla Commissione consiliare permanente di studio per la Sanità ed Assistenza Sociale, sulla base dei dati forniti dagli Enti stessi e dall'Istituto Nazionale por l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
Riferisce quindi in merito alla seguente richiesta, inoltrata in data 13.11.1969 dai Direttori dei locali Patronati e degli Istituti di Assistenza Sociale:
""Con Decreto C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804 venivano giuridicamente riconosciuti gli Istituti di Assistenza Sociale e nell'art. 1 del suddetto Decreto si stabilisce:
"L'esercizio dell'assistenza e tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza, nonché la rappresentanza dei lavoratori davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni o a collegi di conciliazione, spetta agli Istituti di Patronato e di assistenza sociale".
In questi ultimi anni sempre più importante si è fatta l'azione e l'attività svolta dagli Enti di Patronato nei confronti di tutte le categorie di lavoratori per la tutela dei diritti previdenziali e assistenziali.
Infatti, nel nostro paese le prestazioni previdenziali e assistenziali sono regolate da innumerevoli leggi e disposizioni e di procedure burocratiche che rendono difficile e complicato il loro conseguimento.
A questo bisogna aggiungere il fiscalismo che gli Enti previdenziali e assistenziali esercitano, interpretando in modo restrittivo le leggi sociali, per cui sovente il lavoratore si vede negata una prestazione, oppure gli viene data in misura ridotta.
Per questo gli Enti di Patronato mettono a disposizione gratuitamente a tutti i lavoratori una assistenza tecnico-amministrativa e medico-legale per la tutela dei loro diritti.
Attualmente operano in Valle d'Aosta i seguenti Enti e Istituti di Patronato:
A.C.L.I.: Assistenza Cattolica Lavoratori Italiani
ENASCO: Ente Nazionale di Assistenza Sociale per gli Esercenti Attività Commerciale
E.P.A.C.A: Ente Patrocinio e Assistenza Coltivatori Diretti
I.N.A.S.: Istituto Nazionale Assistenza Sociale
I.N.C.A.: Istituto Nazionale Confederale di Assistenza
I.T.A.L.: Istituto Tutela Assistenza Lavoratori
Gli istituti di Patronato per svolgere e per sempre meglio tutelare i lavoratori devono affrontare notevoli spese, ed è per questa considerazione che ritengono indispensabile che la Amministrazione Regionale regolamenti in modo più adeguato il problema dei sussidi agli Enti di Patronato.
Già in altre Regioni a Statuto speciale la questione è stata risolta con apposite leggi regionali (vedasi Sicilia e Sardegna).
I sottoscritti dirigenti degli Enti di Patronato, di comune accordo, hanno abbozzato una proposta in tale senso.
Con questa elaborazione, lungi dal volerci sostituire ai legislatori, si è voluto solo precisare alcuni concetti e orientamenti tecnici che possano regolare la situazione in materia di contributi ai Patronati.
Ed è con questo spirito che inviamo allegata una bozza di provvedimento legislativo regionale confidando che il Consiglio voglia, quanto prima, essere interessato del problema per adottare gli auspicati provvedimenti di sua competenza.
Gli scriventi Istituti fin da ora si dichiarano a disposizione per fornire tutte quelle delucidazioni che la S.V. ritenesse necessarie per il proseguo e la positiva conclusione della iniziativa.
Grati per la comprensione, in attesa distintamente si ossequia"".
Fa presente che è stato all'uopo predisposto un apposito disegno di legge che illustra alla Giunta.
Segue discussione, al termine della quale
LA GIUNTA
prende atto di quanto sopra concordato, unanime, sulla proposta dell'Assessore Dr. Ing, Benzo di sottoporre all'esame e all'approvazione dal Consiglio Regionale un disegno di legge regionale concernente la concessione di contributi regionali agli Enti ed Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale, operanti in Valle d'Aosta, dando atto, inoltre, che la spesa annua di Lire 25.000.000 derivante a carico del bilancio regionale dal proposto disegno di legge, a decorrere dal 1.1.1970, è già stata prevista e finanziata in apposito stanziamento di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1970 (Cap. 206: "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento"). La copertura della spesa annua di cui si tratta risulta, pertanto, assicurata anche per gli anni successivi.
(SEGUE: allegato disegno di legge regionale)
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Disegno di legge regionale n.
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ........... N. ...... : CONTRIBUTI REGIONALI AGLI ENTI ED ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE OPERANTI IN VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 1970, la concessione di contributi regionali annui agli Enti e Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale, già operanti, nell'anno 1968, a norma delle leggi in vigore nel territorio della Valle d'Aosta.
Agli Enti ed Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale che abbiano iniziato la loro attività nel territorio della Valle d'Aosta dopo il 31 dicembre 1968, i contributi regionali previsti dalla presente legge possono essere concessi dopo cinque anni di effettiva attività svolta nel predetto territorio.
I contributi previsti dalla presente legge saranno concessi nelle misure e secondo i criteri e le modalità previsti dai seguenti articoli.
Art. 2
La misura dei contributi regionali di cui al precedente articolo non potrà essere superiore a L. 500 (cinquecento) per ogni punto conteggiato in base alla attività svolta da ciascun Ente ed Istituto nell'anno precedente.
L'attività di patrocinio e l'organizzazione degli uffici sono valutate in base ai seguenti punteggi:
a) Sedi Regionali (che raggiungono almeno 2.000 punti all'anno) |
punti |
2.000 |
b) Sedi Regionali (che non raggiungono i 2.000 punti all'anno) |
" |
1.000 |
c) Sedi di Zona (riconosciute come tali dall'Ispettorato del Lavoro) |
" |
1.000 |
d) Sedi Zonali con personale dipendente (non riconosciuti dall'Ispettorato del Lavoro) |
" |
700 |
e) Sedi Capillari (quando i recapiti abbiano una frequenza minima quindicinale e vengono effettuati da dipendenti) |
" |
100 |
f) Malattie professionali, industriali e agricole:
Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 4 punti; Negative: 2 punti
Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 6 punti; Respinte: 3 punti
g) Infortuni industriali e agricoli
Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 3 punti; Negative:1 1/2 punti
Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 4 punti; Respinte: 2 punti
h) Pensioni invalidità. di tutti i settori:
Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 3 punti; Negative: 2 punti
Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 4 punti; Respinte: 2 punti
i) Pensioni di vecchiaia, superstiti e tubercolosi:
Pratiche risolte invia ordinaria - Positive: 1 punto; Negative: 1/2 punto
Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 2 punti; Respinte: 1 punto
l) Tutte le altre pratiche INPS, Fondi sostitutivi di previdenza e quiescenza non gestiti dall'INPS, pratiche SCAU, periodi di carenza assicurativa e assegni di incollocabilità:
Pratiche risolte invia ordinaria - Positive: 1/10 p.; Negative: 0 punti
Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 1/2 punto; Respinte: 1/10 p.
m) Pratiche ordinarie per malattia ed altre prestazioni, dell'INAM, ENPAS; EMPEDEP, INADEL, ENPALS, ENPAIA, Mutue: Coltivatori Diretti, Artigiani e Commercianti:
Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 1/10 p.; Negative: 0 punti
Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 1 punto; Respinte: 1/2 punto
n) Regolarizzazione e duplicazione documenti assicurativi Enti di malattia:
Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 1/10; Negative: 0 punti
Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 1/2punto; Respinte: 1/10 p.
o) Emigrazione, pensioni di guerra, danni di guerra e assistenza varia:
Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 1/10 p.; Negative: 0 punti
Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 1/2 punto; Respinte: 1/10 p.
p) per ogni causa definita sia positivamente che negativamente nei riguardi del patrocinato:
Punti 50
Art. 3
Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente legge, gli Enti e gli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale devono far pervenire all'Assessorato Sanità. ed Assistenza Sociale; entro il 31 marzo di ogni anno; una copia delle Tabelle Ministeriali A-B-C e D relative all'attività svolta nell'anno precedente.
L'Amministrazione Regionale potrà controllare l'attività di patrocinio e l'organizzazione degli Enti di Patronato e di Assistenza Sociale, sia direttamente, con proprio personale, sia tramite l'Ispettorato Regionale del Lavoro di Aosta.
In caso di discordanza sui dati dell'attività di patrocinio e sulla organizzazione dei singoli Enti, la Regione deve darne comunicazione all'Ente o all'Istituto interessato che dovrà fornire i necessari chiarimenti e dati nel termine di 30 giorni.
Art. 4
I contributi regionali previsti dalla presente legge sono concessi e liquidati agli Enti ed Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale entro l'anno successivo a quello cui si riferisce l'attività svolta e per la quale sono concessi i contributi.
Art. 5
I contributi previsti dalla presente legge sono approvati e liquidati ai singoli Enti ed Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale con deliberazioni della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.
Art. 6
Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge; previste in annue lire venticinquemilioni, saranno imputate ad apposito capitolo di spesa annualmente iscritto nel bilancio di previsione della Regione, a decorrere dall'anno 1970.
Per l'anno finanziario 1970 è approvata l'istituzione nella Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione del seguente nuovo capitolo 753 di spesa "Contributi agli Enti ed Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale, operanti in Valle d'Aosta", capitolo di spesa avente lo stanziamento annuo di Lire 25.000.000, somma da prelevare dal Capitolo 206 della parte Spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").
Art. 7
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione:
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana:
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.
Aosta, lì
Il Presidente MONTESANO, con l'accordo dei proponenti, propone di discutere congiuntamente la proposta di legge presentata dal Consigliere MAPPELLI e il disegno di legge presentato dalla Giunta regionale.
Illustrano l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale BENZO e il Consigliere MAPPELLI.
Intervengono i Consiglieri FOSSON, SAVIOZ.
Risponde l'Assessore BENZO.
Intervengono i Consiglieri POLLICINI, MAPPELLI, FOSSON, GERMANO e l'Assessore BENZO.
Il Presidente, MONTESANO, dato atto che il Consigliere Mappelli ha dichiarato di ritirare la sua proposta di legge, invita il Consiglio a procedere alla votazione, per alzata di mano, sui singoli articoli del disegno di legge di iniziativa della Giunta, con l'emendamento aggiuntivo all'articolo 5 proposto dall'Assessore Benzo.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato che i sette articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti: trenta;
- Consiglieri votanti: ventinove;
- Voti favorevoli: ventotto;
- Un voto contrario;
- Astenutosi dalla votazione il Presidente Montesano,
Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente la concessione di contributi regionali agli Enti ed Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale operanti in Valle d'Aosta:
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Disegno di legge regionale n. 6
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ............. N. ........: CONTRIBUTI REGIONALI AGLI ENTI ED ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE OPERANTI IN VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 1970, la concessione di contributi regionali annui agli Enti e Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale, già operanti, nell'anno 1963, a norma delle leggi in vigore nel territorio della Valle d'Aosta.
Agli Enti ed Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale che abbiano iniziato la loro attività nel territorio della Valle d'Aosta dopo il 31 dicembre 1968, i contributi regionali previsti dalla presente legge possono essere concessi dopo cinque anni di effettiva attività svolta nel predetto territorio.
I contributi previsti dalla presente legge saranno concessi nelle misure e secondo i criteri e le modalità previsti dai seguenti articoli.
Art. 2
La misura dei contributi regionali di cui al precedente articolo non potrà essere superiore a L. 500 (cinquecento) per ogni punto conteggiato in base alla attività svolta da ciascun Ente ed Istituto nell'anno precedente.
L'attività di patrocinio e la organizzazione degli uffici sono valutate in base ai seguenti punteggi:
a) Sedi Regionali (che raggiungono almeno 2.000 punti all'anno) |
punti |
2.000 |
b) Sedi Regionali (che non raggiungono i 2.000 punti all'anno) |
" |
1.000 |
c) Sedi di Zona (riconosciute come tali dall'Ispettorato del Lavoro) |
" |
1.000 |
d) Sedi Zonali con personale dipendente (non riconosciuti dall'Ispettorato del Lavoro) |
" |
700 |
e) Sedi Capillari (quando i recapiti, abbiano una frequenza minima quindicinale e vengono effettuati da dipendenti) |
" |
100 |
f) Malattie professionali, industriali e agricole:
Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 4 punti; Negative: 2 punti
Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 6 punti; Respinte: 3 punti
g) Infortuni industriali e agricoli:
Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 3 punti; Negative: 1 1/2 punti
Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 4 punti; Respinte: 2 punti
h) Pensioni di invalidità di tutti i settori:
Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 3 punti; Negative: 2 punti
Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 4 punti; Respinte: 2 punti
i) Pensioni di vecchiaia, superstiti e Tubercolosi:
Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 1 punto; Negative: 1/2 punto
Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 2 punti; Respinte: 1 punto
l) Tutte le altre pratiche INPS, Fondi sostitutivi di previdenza e quiescenza non gestiti dall'INPS, pratiche SCAU, periodi di carenza assicurativa e assegni di incollocabilità:
Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 1/10 p.; Negative: 0 punti
Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 1/2 punto; Respinte: 1/10 p.
m) Pratiche ordinarie per malattia ed altre prestazioni, dell'INAM, ENPAS, ENPEDEP, INADEL, ENPALS, ENPAIA, Mutue: Coltivatori Diretti, Artigiani e Commercianti:
Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 1/10 p.; Negative: 0 punti
Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 1 punto; Respinte: 1/2 punto
n) Regolarizzazione e duplicazione documenti assicurativi Enti di malattia:
Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 1/10 p.; Negative: 0 punti
Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 1/2 punto; Respinte: 1/10 p.
o) Emigrazione pensioni di guerra, danni di guerra e assistenza varia:
Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 1/10 p.; Negative: 0 punti
Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 1/2 punto; Respinte: 1/10 p.
p) Per ogni causa in sede legale definita sia positivamente che negativamente nei riguardi del patrocinato: Punti 50
Art. 3
Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente legge, gli Enti e gli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale devono far pervenire all'Assessorato Sanità ed Assistenza Sociale, entro il 31 marzo di ogni anno; una copia delle Tabelle Ministeriali A - B - C e D relative all'attività svolta nell'anno precedente.
L'Amministrazione Regionale potrà controllare l'attività di patrocinio e l'organizzazione degli Enti di Patronato e di Assistenza Sociale, sia direttamente, con proprio personale, sia tramite l'Ispettorato Regionale del Lavoro di Aosta.
In caso di discordanza sui dati dell'attività di patrocinio e. sulla organizzazione dei singoli Enti, la Regione deve darne comunicazione all'Ente o all'Istituto interessato che dovrà fornire i necessari chiarimenti e dati nel termine di 30 giorni.
Art. 4
I contributi regionali previsti dalla presente legge sono concessi e liquidati agli Enti ed Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale entro l'anno successivo a quello cui si riferisce l'attività svolta e per la quale sono concessi i contributi.
Art. 5
I contributi previsti dalla presente legge sono approvati e liquidati ai singoli Enti ed Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale con deliberazioni della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.
Qualora ad un Patronato facciano capo due o più Enti o Sindacati, i contributi della Regione saranno liquidati al Patronato previa approvazione, da parte della Giunta Regionale, di un piano di ripartizione dei contributi fra il Patronato e gli Enti o Sindacati stessi, in proporzione al numero delle pratiche assistenziali svolte.
Art. 6
Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previste in annue lire venticinquemilioni, saranno imputate ad apposito capitolo di spesa annualmente iscritto nel bilancio di previsione della Regione, a decorrere dall'anno 1970.
Per l'anno finanziario 1970 è approvata l'istituzione nella Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione del seguente nuovo capitolo 753 di spesa "Contributi agli Enti ed Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale, operanti in Valle d'Aosta", capitolo di spesa avente lo stanziamento annuo di lire 25 milioni, somma da prelevare dal capitolo 206 della parte Spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").
Art. 7
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.
Aosta, lì