Objet du Conseil n. 8 du 3 février 1949 - Verbale
OGGETTO N. 8/49 - MODIFICHE AL PROGETTO DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE CORRENTI IN VALLE D'AOSTA. APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO DI LEGGE.
Il Presidente, Avv. CAVERI, richiama la deliberazione n. 141, in data 10 novembre 1948, con la quale il Consiglio regionale ha approvato la emanazione di una legge regionale recante norme particolari per la classificazione delle strade nella categoria "strade regionali" della Valle d'Aosta. Riferisce che, in esecuzione della succitata deliberazione consiliare, il progetto di legge è stato trasmesso con lettera n. 8328/4, in data 17 novembre 1948, al Presidente della Commissione di Coordinamento per l'apposizione del visto della Commissione stessa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 33 dello Statuto regionale. La citata lettera n. 8328/4, trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, è del tenore seguente:
"Prot. n. 8328/4
Aosta, addì 17 novembre 1948
OGGETTO: Schema di legge regionale recante norme per la classificazione delle strade di interesse regionale correnti in Valle d'Aosta.
AL PRESIDENTE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO
AOSTA
Il Consiglio regionale ha più volte esaminato la questione di una diversa classificazione delle strade di interesse regionale, per i seguenti motivi:
1°) l'attuale denominazione di "strada provinciale" delle strade di interesse regionale non trova più il logico fondamento in seguito alla avvenuta soppressione dell'Ente Provincia e alla creazione dell'Ente Regione;
2°) l'attuale classificazione in strade provinciali delle tre rotabili di Pont St. Martin-Gressoney; Statale Gran San Bernardo-Valpelline e Pré St. Didier-Courmayeur era causa di continue lagnanze da parte dei Comuni di alcune vallate percorse da rotabili di eguale e di maggiore importanza, dal punto di vista turistico ed economico, delle tre rotabili provinciali succitate;
3°) i Comuni di montagna non hanno le possibilità finanziarie né l'attrezzatura tecnica necessaria per una conveniente manutenzione, neanche ordinaria, delle strade, per cui le strade stesse sono attualmente in condizioni di particolare usura ed abbisognano di urgenti e costosi lavori di ripristino, di sistemazione e di manutenzione straordinaria.
Questa Amministrazione regionale intenderebbe di disciplinare con apposite norme le modalità e le caratteristiche richieste per la classificazione delle strade di maggiore importanza in strade denominate regionali, con l'assunzione diretta del servizio e degli oneri manutentivi delle strade stesse.
Secondo le caratteristiche stabilite dal Consiglio regionale dovrebbero essere comprese nella categoria delle strade regionali le seguenti rotabili:
1°) Pont St. Martin-Gressoney (già provinciale);
2°) Pré St. Didier-Courmayeur (già provinciale)
3°) Statale Gran San Bernardo-Valpelline (già provinciale);
4) Châtillon-Valtournanche-Breuil;
5°) Verrès-Champoluc-St. Jacques.
Per quanto riguarda la strada corrente fra la statale di fondo valle n. 26-Cogne, la sua classificazione a strada regionale è subordinata alla definizione della pratica relativa ai precedenti inerenti alla costruzione ed alla situazione amministrativa e giuridica di detta strada.
Per le strade regionali si ritiene opportuno, in determinati casi favorevoli o in determinate circostanze, prevedere la possibilità di chiamare a concorrere nelle spese manutentive i Comuni, gli Enti e le ditte maggiormente interessati alla manutenzione delle strade, in relazione allo sviluppo turistico ed economico conseguente alla buona manutenzione delle strade stesse.
Questo Consiglio regionale, che aveva già esaminato ampiamente le questioni relative ad una nuova classificazione delle strade di interesse regionale nell'adunanza del 24 maggio 1948 (deliberazione n. 90), ha approvato, nell'adunanza del 10 novembre 1948, l'emanazione di una legge regionale recante norme particolari per la classificazione delle strade, in relazione alle facoltà normative previste dall'articolo 2 lett. f), dello Statuto regionale.
Copia della relativa deliberazione consiliare è già stata trasmessa a parte a codesto Comitato.
In esecuzione della citata deliberazione consiliare, trasmetto due copie di schema di legge regionale recante le norme particolari di cui si tratta, con preghiera di voler benevolmente esaminare la possibilità di munire lo schema di legge del visto di codesto Comitato di Coordinamento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 33 dello Statuto regionale.
Con distinta considerazione.
IL PRESIDENTE: F.to S. Caveri"
Il Presidente, Avv. CAVERI, informa che il Presidente della Commissione di Coordinamento, con nota n. 5095, in data 30 dicembre 1948, ha restituito copia dello schema di legge, senza apposizione di visto, con invito a voler sottoporre il progetto al riesame del Consiglio regionale, a termini dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, e facendo rilevare quanto segue:
"I chiarimenti forniti con la nota n. 8328/4, pervenuta a questa Amministrazione il 18 corrente, non appaiono esaurienti.
Anzitutto all'articolo 1 del Testo di legge proposto si fa riferimento a disposizioni della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f) (articolo 13 e 14) abrogate e sostituite col R.D. 15 novembre 1923, n. 2506.
Occorre attenersi alle disposizioni di quest'ultimo decreto in guanto le strade in manutenzione alle Provincie sono:
1°) quelle di cui alla lettera b) articolo 1 del decreto stesso, per la manutenzione delle quali è previsto un contributo dello Stato (art. 3), e il relativo elenco approvato con decreto oggi Presidenziale su proposte dei Ministri dei LL.PP. e delle Finanze (articolo 14).
È evidente che la Regione non può imporre oneri allo Stato senza consenso di questo.
2°) Quelle di cui alla lettera c), stesso articolo, per le quali è previsto un contributo dei Comuni interessati e il cui elenco è approvato dal Consiglio provinciale.
In secondo luogo non si ritiene che la Regione Autonoma possa imporre a carico di Enti, ditte e società private i contributi previsti dall'articolo 4 dello schema di legge proposto per le opere di miglioria e di manutenzione delle strade regionali.
La Regione potrà riservarsi di applicare quei contributi ammessi da disposizioni attualmente in vigore e che verranno successivamente autorizzati per le strade di analoga natura.
Si rinvia pertanto lo schema di legge proposto sia perché in parte eccedente la competenza della Regione, sia perché non del tutto in armonia con l'ordinamento giuridico dello Stato, con invito a volerlo nuovamente sottoporre all'esame del Consiglio regionale a termini dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
IL PRESIDENTE: F.to Alliaudi".
Il Presidente, Avv. CAVERI, fa presente che, in considerazione dei rilievi di cui sopra, il primo comma dell'articolo 1 potrebbe essere modificato come segue: "Agli effetti della classificazione e della manutenzione delle strade correnti in Valle d'Aosta, alla categoria e denominazione 'strade provinciali', attualmente in vigore, ed alla categoria e denominazione 'strade di seconda e di terza categoria', previste dall'art. 1 (lett. b) e c) del R.D. 15 novembre 1923, n. 2506, sono sostituite, come corrispondenti, la categoria e la denominazione di 'strade regionali'.
In merito alla disposizione di cui all'art. 4, circa la facoltà al Consiglio regionale di porre contributi speciali a carico dei Comuni, degli enti e delle maggiori ditte o società, aventi particolare interesse alla buona manutenzione delle strade, per le spese annue di miglioria e di manutenzione delle strade regionali, il Presidente Avv. Caveri ricorda che, nell'adunanza del 10 novembre 1948, era già stato espresso il dubbio circa la validità di tale disposizione. Aggiunge che la disposizione di cui al succitato articolo 4 dovrebbe essere abrogata e potrebbe essere sostituita con la seguente disposizione: 'Agli effetti della polizia stradale e per quanto riguarda la manutenzione delle traverse, nonché agli effetti non previsti della presente legge, alle strade regionali si applicano le disposizioni vigenti per le strade di seconda e di terza categoria di cui al R.D. 15 novembre 1923, n. 2506".
Dopo breve discussione;
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dal Presidente, Avv. Caveri;
richiamata la propria, deliberazione n. 141, in data 10 novembre 1948, con la quale è stato approvato un progetto di legge recante norme particolari per la classificazione, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, delle strade di interesse regionale;
viste le osservazioni fatte in ordine a tale progetto dal Presidente della Commissione di Coordinamento, con lettera n. 5095, in dato 30 dicembre 1948;
visto l'art. 2 - lett. f), nonché gli articoli 31 e 34 dello Statuto regionale, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
ad unanimità di voti;
Delibera
1°) di confermare l'emanazione, con approvazione di varianti all'articolo 1 e con modificazione sostanziale della disposizione di cui all'articolo 4, della legge regionale già approvata nell'adunanza del 10 novembre 1948, recante norme per la classificazione, nella Regione Autonoma della Valle di Aosta, delle strade di interesse regionale.
2) di approvare, come approva, nel sottoriportato nuovo testo, composto di numero otto articoli, il progetto di legge regionale recante norme particolari per la classificazione, nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta, delle strade di interesse regionale, subordinando la promulgazione della legge alle opportune intese con le competenti autorità governative, in relazione alla decisione di cui al n. 2 della precedente deliberazione n. 7 in data odierna.
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
SCHEMA DI LEGGE REGIONALE (omissis: data, numero)
OGGETTO: NORME PARTICOLARI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA.
(OMISSIS)
Visti gli articoli 117, 121 e 127 della Costituzione della Repubblica Italiana, promulgata il 27 dicembre 1947;
Visti gli articoli 31 e 34 dello Statuto della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, promulgato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4:
Visto l'articolo 2 lett. f) dello Statuto regionale succitato;
Il Consiglio ha approvato;
Il Presidente della Giunta e del Consiglio Regionali;
PROMULGA
Art. 1
Agli effetti della classificazione e della manutenzione delle strade correnti in Valle d'Aosta, alla categoria e denominazione "Strade Provinciali", attualmente in vigore ed alla categoria e denominazione "Strade di 2a e di 3a categoria" previste dall'art. 1 (lett. b) e c) del R.D. 15 novembre 1923 n. 2506, sono sostituite - come corrispondenti - la categoria e la denominazione "Strade "Strade Regionali".
Appartengono alla categoria delle "Strade Regionali" le rotabili correnti in territorio della Valle d'Aosta riconosciute di particolare importanza, per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della Regione, purché facciano capo a strade nazionali, a ferrovie, nonché le strade che collegano centri di riconosciuta importanza turistica a strade classificate nazionali e regionali.
Art. 2
L'elenco delle strade classificate regionali nella Valle d'Aosta e le variazioni relative da apportarsi a tale elenco sono deliberati dal Consiglio regionale.
Le deliberazioni del Consiglio regionale relative alla classificazione di strade nella categoria delle "Strade Regionali" sono pubblicate in tutti i Comuni della Valle per giorni quindici.
Entro trenta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione i Comuni hanno facoltà di inoltrare all'Amministrazione regionale eventuali opposizioni o ricorsi motivati.
Il Consiglio regionale decide in merito alle opposizioni o ai ricorsi con provvedimento di carattere definitivo.
Art. 3
Qualora non vi siano opposizioni, ovvero ad avvenuta decisione in merito alle opposizioni, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, approva, in via, definitiva e ad ogni effetto legale, l'elenco delle strade classificate regionali e le successive variazioni, mediante decreto, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale.
Art. 4
Agli effetti della polizia stradale e per quanto riguarda la manutenzione delle traverse, nonché agli effetti non previsti dalla presente legge, alle strade regionali si applicano le disposizioni vigenti per le strade di seconda e terza categoria di cui al R.D. 15 novembre 1923, n. 2506.
Art. 5
Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge si dovrà provvedere all'aggiornamento degli inventari tecnici delle strade già provinciali e alla compilazione degli inventari tecnici delle strade già comunali classificate regionali correnti nel territorio della Valle d'Aosta.
Art. 6
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 7
La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 8
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Aosta, addì ___
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Omissis)
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