Objet du Conseil n. 105 du 9 septembre 1954 - Verbale
OGGETTO N. 105/54 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME DI ATTUAZIONE E DI INTEGRAZIONE PER LE CONCESSIONI E LE SUBCONCESSIONI DI ACQUE PUBBLICHE DA PARTE DELLA REGIONE.
Il Presidente, Sig. G. BREAN, ricorda, che, nell'adunanza del mattino (oggetto n. 104), il Consiglio ha ultimato la discussione di carattere generale sul disegno di legge regionale recante norme di integrazione e di attuazione per le concessioni e le subconcessioni di acque pubbliche da parte della Regione Valle d'Aosta.
Invita, quindi, il Consiglio a passare all'esame e alla discussione dei vari articoli del predetto disegno di legge.
Si dà atto che il Consiglio procede alla discussione ed all'approvazione dei singoli articoli, previa lettura degli articoli stessi, da parte del Presidente, Sig. G. BREAN.
ARTICOLO 1 - Il Consulente regionale alle Acque, Ing. Mosti, premette che nel T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, non si fa menzione alle acque pubbliche destinate ad usi domestici, usi pubblici, industriali ed agricoli e rileva che si è ritenuto opportuno inserire una norma precisa al riguardo nell'articolo in esame, ad evitare eventuali contestazioni in futuro (comma primo).
Osserva che non rientrano fra gli usi domestici e pubblici gli usi industriali di acque pubbliche, quali lavaggi industriali, tintorie, alimentazione di caldaie, ecc. e fa presente che tale questione è disciplinata dalla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo in esame.
Ritiene che i due successivi commi non abbiano bisogno di particolare illustrazione.
Il Presidente accerta e comunica che l'articolo 1 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto.
ARTICOLO 2 - Il Consulente alle Acque, Ing. Mosti, pone in rilievo che, a prima vista, la disposizione del primo comma può sembrare una ripetizione del penultimo comma dell'articolo 1; ma sottolinea che tale disposizione è necessaria perché stabilisce che sono trasferite al demanio della Regione le acque "comunque utilizzate ad uso potabile o ad uso irriguo, ovvero agli usi di cui al primo comma del precedente articolo 1", mentre, invece, la disposizione del primo comma dell'articolo 2 del progetto ministeriale di legge stabiliva che dovevano essere trasferite al demanio regionale le acque che erano "legittimamente destinate ad uso potabile ovvero ad uso irriguo o ad esso assimilato, ecc.".
Precisa che la dizione usata nel disegno di legge regionale è più lata ed ampia in quanto comprende tutte le acque "comunque" utilizzate, a prescindere dalla legittimità o meno dell'utilizzazione, per cui con tale dizione, viene attribuito al demanio della Regione un patrimonio maggiore. Aggiunge che trattasi, quindi, non già di ripetizione, ma di completamento della disposizione di cui al penultimo comma dell'articolo 1.
Passando all'esame del secondo e del terzo comma, fa presente che le disposizioni di tali commi stabiliscono che le acque di un canale o di una rete di canali rientrano totalmente fra le acque trasferite al Demanio della Regione qualora sia accertato che la destinazione prevalente delle acque era quella di alimentare utenze ad uso potabile, irriguo e per gli altri usi di cui al primo comma del precedente articolo 1, mentre, in caso contrario, cioè di prevalenza di usi industriali, rimangono di proprietà del demanio dello Stato.
Sottolinea che il quarto comma stabilisce che la Regione, per quanto riguarda le acque di appartenenza del demanio regionale, subentra allo Stato come Ente concedente ed osserva che, quindi, gli utenti che, prima, erano legittimamente concessionari di fronte allo Stato, diventano concessionari di fronte alla Regione. Aggiunge che la Regione, trattandosi di acque del suo demanio, nel disporre delle acque stesse, accorda una concessione e non una subconcessione.
Per quanto riguarda l'ultimo comma, osserva che tale disposizione contempla le utenze di acque passate al demanio regionale, trattandosi di usi irrigui e potabili, ma non legittimamente costituite e che, per tale ragione, dovranno essere regolarizzate dalla Regione con decreti di concessione e relativi disciplinari.
Il Presidente accerta e dà atto che l'articolo 2 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto.
ARTICOLO 3 - Il Consulente regionale alle Acque, Ing. Mosti, rileva che la disposizione del primo comma concerne le modalità procedurali per l'esercizio dei poteri da Parte dell'Amministrazione regionale, che subentra allo Stato in base al D.L.L. 7 settembre 1945, n. 546 ed in base allo Statuto regionale.
In merito al secondo comma, comunica che la disposizione di tale comma è stata oggetto di rilievi da parte di membri della Commissione che ha esaminato e discusso, nella seduta del 6 settembre corrente, il disegno di legge in questione.
Il Consigliere Geom. G. NICCO fa presente che l'Ing. Torrione aveva prospettato la necessità che tale disposizione faccia richiamo alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, recante norme modificative al T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana.
Il Consulente Ing. MOSTI illustra la portata della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e comunica che tale legge modifica in parte l'articolo 52 del T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, che stabilisce, al comma primo che nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia può essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici, a favore dei Comuni rivieraschi, nel tratto compreso fra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione "una quantità di energia non superiore ad 1/10 di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina di produzione".
Fa presente che la condizione, posta con tale disposizione, di prelevare l'energia all'officina di produzione, cioè ai morsetti degli alternatori, ha messo praticamente i Comuni rivieraschi nell'impossibilità di usufruire di tale energia, perché per la utilizzazione dell'energia stessa avrebbero dovuto costruire apposite linee elettriche per il suo trasporto dalla centrale di produzione al posto di consumo, impiantare i trasformatori e costruire cabine, il che comportava spese che i Comuni interessati non erano assolutamente in grado di sostenere.
Comunica che sono pochi, in realtà, i Comuni che hanno usufruito del quantitativo di energia elettrica a cui avevano diritto a' sensi del predetto articolo 52 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, con l'aiuto, peraltro, delle Società produttrici di energia.
Informa che la legge 27 dicembre 1953 n. 959, impone ora ai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, in sostituzione degli oneri di cui all'articolo 52 predetto, l'obbligo di pagare un sovracanone annuo di Lire 1.300 per ogni KW di potenza nominale media risultante dall'atto di concessione.
Rileva che detto sovracanone è assai rilevante, se si considera che sia lo Stato quanto la Regione introitano per ogni KW un canone di lire 656. Osserva, però, che detto sovracanone non viene versato ai Comuni rivieraschi, in quanto la legge stabilisce che bisogna, anzitutto, determinare i bacini imbriferi montani, - determinazione che viene assegnata al Ministero dei Lavori Pubblici, che è tenuto a provvedervi, sentito il Ministero dell'Agricoltura, entro il termine di un anno ove già esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso; e che, inoltre, occorre costituire un Consorzio obbligatorio dei Comuni compresi, in tutto o in parte, in ciascun bacino imbrifero, qualora facciano domanda non meno di 3/5 di essi.
Rileva che si è in attesa di norme per la costituzione dei previsti consorzi e che i sovracanoni debbono essere versati su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministero per i Lavori Pubblici il quale provvede alla ripartizione dei fondi fra i vari consorzi.
Fa presente che, lo scopo della legge essendo quello di favorire l'esecuzione di opere a vantaggio ed a miglioramento dell'economia montana, i Consorzi debbono elaborare ogni anno un piano di opere da sottoporre all'approvazione dell'autorità competente e cioè, per i Consorzi costituendi in Valle d'Aosta, all'Amministrazione regionale ed al Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Piemonte, il quale, una volta approvato il piano delle opere, assegna ad ogni Consorzio i fondi spettanti.
Pone in rilievo che la legge 27 dicembre 1953, n. 959, concerne una questione prettamente economica, mentre il disegno di legge in esame detta norme di integrazione e di attuazione per le concessioni e le subconcessioni di acque pubbliche da parte della Regione; ritiene, quindi, che l'inserire, all'articolo 3, il richiamo della suddetta legge, come proposto in sede di riunione della Commissione del 6 corrente mese e nella lettera di protesta sottoscritta da alcuni membri della Commissione stessa ed inviata al Presidente del Consiglio, è non soltanto fuori luogo, perché trattasi di altra materia, ma esula dalla competenza dell'Amministrazione regionale e può essere pericoloso perché non si sa ancora nulla di preciso circa le modalità di attuazione della predetta legge n. 959.
Comunica, a questo proposito, che l'Ufficio regionale Acque ha predisposto una lettera con la quale si chiedono al Ministero ragguagli e chiarimenti in merito a tale legge, lettera che sottoporrà all'esame dell'Assessore ai Lavori Pubblici e dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste.
In merito al secondo comma dell'articolo 3, osserva che la questione è stata già ampiamente illustrata dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri, durante la discussione di carattere generale sul disegno di legge.
Pone in rilievo che la facoltà di subordinare le concessioni riguardanti impianti di grandi derivazioni d'acqua per produzione di energia, all'impegno da parte delle Società produttrici di energia, di fornire gratuitamente o a prezzo ridotto energia elettrica per i servizi pubblici, per usi domestici o per l'artigianato locale, è un diritto acquisito, perché già sancito all'articolo 2 del D.L.L. 7 settembre 1945, n. 546, che è richiamato nel comma stesso.
Aggiunge che si è ritenuto opportuno di inserire nell'articolo in esame tale norma unicamente per evitare che, in avvenire, possa sorgere il dubbio che la norma dell'articolo 2 del D.L.L. 7 settembre 1945, n. 546, non sia più in vigore, qualora non fosse stata richiamata nell'articolo 3 del presente disegno di legge.
Il Presidente accerta e dà atto che l'articolo 3 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto.
ARTICOLO 4 - (ne dà lettura il Vice Presidente, Sig. C. CUAZ) - Il Consulente Ing. Mosti, premesso che le disposizioni dell'articolo 4 sono molto importanti, illustra le disposizioni stesse, rilevando, anzitutto, che, normalmente, una concessione di piccola derivazione d'acqua può essere rinnovata, alla sua scadenza, purché concorrano, come stabilito dalla legge, i motivi che la determinarono in origine e purché non ostino motivi di pubblico interesse; il rinnovo, però, è subordinato alla presentazione, in tempo utile, e cioè prima della scadenza dell'utenza, della domanda di rinnovo; in caso contrario, il concessionario perde il diritto alla rinnovazione della concessione o del riconoscimento.
Precisa che tale norma è stata in certo qual modo resa nulla dalla Legge 8-1-1952 n. 42 con la quale è stata prorogata di anni 15 la durata delle utenze d'acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni scadute dopo il 10-6-1940 e che scadranno entro il termine di anni 5 dalla entrata in vigore della legge stessa e che, prima della pubblicazione della legge, non siano state rinnovate ovvero non abbiano formato oggetto di domanda di rinnovo già respinta.
Fa presente che tale legge è stata emessa dallo Stato per dar modo agli uffici dipendenti del Genio Civile di portare a termine le istruttorie delle domande di riconoscimento ancora non esperite e consentire anche agli utenti di antico diritto, che non avessero presentato la domanda di rinnovo prima dell'11-1-1947, data di scadenza degli antichi diritti, di non perdere il diritto al rinnovo stesso per omessa tempestiva presentazione della relativa domanda.
Informa tuttavia che, secondo il Consiglio di Stato, tale legge non è da applicare in Valle d'Aosta per le utenze scadute e non oggetto di tempestiva domanda di rinnovo, perché l'intempestività della domanda, rendendo nullo il diritto del rinnovo, consente alla Regione di divenire la concessionaria delle acque scadute ai sensi del 3° comma dell'articolo 7 dello Statuto regionale che dice: "alla cessazione dell'uso o della concessione di tali acque la Regione subentra nella concessione".
Pone, quindi, in rilievo il grave danno che tale mancata applicazione avrebbe apportato alle utenze che non avessero presentata tempestiva domanda di rinnovo, in quanto per la perdita del rinnovo si sarebbero venute a trovare indifese contro l'imperio delle grandi Società idroelettriche concessionarie o subconcessionarie delle acque, le quali non avrebbero più provveduto a soddisfare a termini dell'articolo 45 del T.U. di leggi.
Fa presente che, dopo approfondito studio della questione ha rilevato che le concessioni assentite dallo Stato prima della costituzione della Regione Autonoma della Valle di Aosta erano escluse dalla concessione novantanovennale fatta alla Regione stessa, in quanto il D.L.L. 7 settembre 1945, n. 546, stabilisce all'articolo 1 - secondo comma: "Dalla concessione sono escluse le acque che alla data del presente decreto abbiano già formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione, anche quando tale uso o concessione vengono a cessare".
Rammenta che il Presidente della Giunta, Avv. Caveri, ha sottolineato, nell'adunanza odierna del mattino, che la delegazione valdostana aveva, nel 1948, chiesto ed ottenuto che alla cessazione dell'uso e della concessione delle acque la Regione subentrasse nella concessione, tanto è vero che il terzo comma dell'articolo 7 dello Statuto regionale dice testualmente: "Alla cessazione dell'uso o della concessione di tali acque, la Regione subentra nella concessione".
Osserva, quindi, che, evidentemente, la legge surrichiamata delli 8 gennaio 1952, n. 42, non può fare disparità di trattamento tra le utenze scadute fra il 10 giugno 1940 ed il 10 marzo 1948 e, siccome la maggior parte delle utenze sono scadute il 31 gennaio 1947, e sono quelle alle quali si è accennato in precedenza, esse rientrano così nel quadro nazionale ed hanno, quindi, diritto alla proroga quindicennale.
Precisa che tale è la ragione per la quale è stata inserita nell'articolo 4 la disposizione del secondo comma: "Non si verifica la cessazione per le utenze scadute prima dell'11 marzo 1948 che hanno diritto alla proroga di anni quindici di cui alla legge 8 gennaio 1952, n. 42".
Pone in rilievo che le utenze scadute dopo l'11 marzo 1948, data di entrata in vigore dello Statuto regionale, rientrano, invece, nella potestà della Regione, la quale provvederà ad accordare ai relativi ex concessionari, aventi titolo al rinnovo, la subconcessione delle acque relative, in luogo del rinnovo, con procedura di istruttoria abbreviata (terzo comma).
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, prega l'Ing. Mosti di illustrare al Consiglio la portata del primo comma dell'articolo 4 del progetto ministeriale di legge.
Il Consulente Ing. MOSTI dà lettura del predetto primo comma, che è del seguente tenore: "La cessazione del diritto d'uso o della concessione, indicata nel terzo comma dell'articolo 7 dello Statuto, è quella che si verifica, per le utenze di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 3, per la scadenza della durata del diritto o della concessione posteriormente all'11 marzo 1948, data di entrata in vigore dello Statuto, qualora si verifichino le condizioni per cui il concessionario avrebbe il diritto al rinnovo o alla proroga in base alle norme del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775".
Pone in rilievo che si è reso necessario di modificare tale disposizione perché vi sono contemplate soltanto le utenze scadute dopo l'11 marzo 1948, data di entrata in vigore dello Statuto, e non quelle scadute prima del 10 marzo 1948 che, - in base alla sentenza del Consiglio di Stato alla quale ha accennato in precedenza -, non potevano considerarsi prorogate in forza della legge 8 gennaio 1952, n. 42 e, quindi, non sarebbero rientrate fra quelle date in concessione novantanovennale alla Regione.
Fa presente che, nel secondo comma dell'articolo 4 del disegno di legge regionale, si è opportunamente precisato che non si verifica la cessazione delle utenze scadute prima dell'11 marzo 1948, in quanto hanno diritto alla proroga di anni quindici prevista dalla legge 8 gennaio 1952, n. 42.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, osserva che nell'ultimo comma dell'articolo 4, la frase "ai sensi del primo comma dello Statuto regionale" è incompleta e propone che siano inserite le parole "dell'articolo 7" fra la parola "comma" e la parola "dello".
Il Consiglio concorda sulla proposta del Presidente della Giunta, Avv. Caveri.
Il Presidente accerta e dà atto che l'articolo 4 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo originario con l'aggiunta proposta dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri, alla disposizione dell'ultimo comma.
ARTICOLO 5 - Il Presidente, Sig. G. BREAN, comunica che la Commissione ha proposto che siano stralciate dal primo comma (ultime due righe) le seguenti parole: "secondo le modalità materiali e tecniche fissate dai decreti stessi e dai relativi disciplinari di concessione".
Il Consulente Ing. MOSTI osserva che la disposizione del primo comma dell'articolo 5 è una chiarificazione della disposizione dei primo comma dell'articolo 8 dello Statuto, in quanto precisa il significato della parola "utilizzazione", che è definita "produzione della energia stabilita dai decreti di concessione".
Rammenta che sono già sorti vari conflitti fra la Regione e Società concessionarie di acqua per la produzione di energia elettrica circa l'interpretazione della disposizione dell'articolo 7 - primo comma - dello Statuto, e cita la vertenza tuttora in atto con la Società Snia Viscosa per lo sfruttamento delle acque della Dora (fra Aymavilles e Saint-Marcel) e di quelle della Valgrisanche.
Esprime parere che la proposta formulata dalla Commissione per lo stralcio delle ultime due righe del primo comma possa essere accolta, in quanto ritiene che non rechi alcun pregiudizio alla portata della disposizione del primo comma.
Segue breve discussione fra il Presidente della Giunta, Avv. Caveri, ed il Consulente Ing. Mosti sulla opportunità dell'accoglimento della proposta fatta dalla Commissione. Al termine della discussione, il Consiglio, unanime, approva la proposta di sopprimere le ultime due righe del comma primo dell'articolo in esame.
Il Consulente Ing. MOSTI richiama, quindi, l'attenzione del Consiglio sulla prima parte del terzo comma: "Resta attribuito agli originari concessionari il diritto preferenziale per divenire subconcessionari di fronte alla Regione, ecc." ed informa che il Dott. Torrione aveva proposto di stralciare la parola "preferenziale", in quanto, in caso contrario, verrebbe tolta ad altre Società idroelettriche la possibilità dì presentare la loro domanda di subconcessione in concorrenza con la Ditta concessionaria originaria.
Comunica che il Dott. Torrione, in appoggio della sua proposta, ha citato una legge che non contempla, però, il caso specifico in discussione; infatti, le norme che concernono la questione in esame sono quelle del R.D.L. 5 novembre 1937, n. 2101, che dette disposizioni per accelerare la costruzione degli impianti idroelettrici.
Precisa che l'articolo 1 di detto decreto dice: "Quando i concessionari di derivazioni di acque pubbliche per impianti idroelettrici non eseguano gli impianti nei termini stabiliti, il Ministro per i Lavori Pubblici pronuncia la decadenza della concessione con decreto che non sarà soggetto ad altro ricorso salvo quello per legittimità dinanzi al Tribunale superiore delle Acque pubbliche".
Precisa che il successivo articolo 3 - primo comma -, dice: "In caso di decadenza o di rinuncia, le utilizzazioni idroelettriche possono essere concesse, insindacabilmente, dopo una sommaria istruttoria abbreviata, a Ditte che diano accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione ed utilizzazione - (l'Ing. Mosti rileva che non si parla di concessione ma di utilizzazione) - e versino, in aggiunta a quella prescritta dall'articolo 11 succitato, una cauzione speciale, non inferiore a cinque annualità di canone demaniale. Tale cauzione sarà restituita dopo l'ultimazione e funzionamento dell'impianto, mentre sarà incamerata in caso di mancata esecuzione e funzionamento dell'impianto entro i termini stabiliti. (Omissis)".
Osserva che la disposizione dell'articolo 1 (pronuncia di decadenza della concessione) non è mai stata applicata, per quanto gli risulta, dallo Stato, mentre, invece, è stata applicata la disposizione dell'articolo 3 (incameramento della cauzione in caso di mancata esecuzione e funzionamento dell'impianto).
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, esprime il dubbio che possa essere pericoloso stralciare la parola "preferenziale", in quanto verrebbe tolto all'Amministrazione regionale il potere discrezionale di subconcedere le utenze non utilizzate che passano alla Regione stessa a' sensi del primo comma dell'articolo 5, articolo che spiega, altresì, il significato della parola "utilizzazione" ad eliminare qualsiasi dubbio, in avvenire, sulla interpretazione di detta parola, che deve essere intesa come utilizzazione economica e non giuridica.
Fa presente che, con la disposizione del comma in esame (terzo comma) si vuole che la Regione possa subconcedere le utenze agli originari concessionari, ma rileva che se si sopprime la parola "preferenziale" viene tolto alla Regione ogni potere discrezionale.
Segue discussione sull'opportunità o meno di stralciare la parola "preferenziale"; alla discussione prendono parte il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presidente Sig. G. BREAN, il Consigliere Geom. G. NICCO ed il Consulente Ing. MOSTI.
Il Consigliere Geom. G. NICCO rammenta che è stato osservato, nella riunione della Commissione delli 6 settembre scorso, che il mantenere la parola "preferenziale" darebbe un potere troppo ampio alla Regione e la possibilità di favorire determinate Società.
Il Consulente Ing. MOSTI comunica che le concessioni non utilizzate e che rientrerebbero nel presente caso sono soltanto tre e, precisamente, quelle concernenti l'utilizzazione delle acque della Valgrisanche, delle acque della Dora da Aymavilles a Saint Marcel e delle acque di Saint Barthélemy, compresa la zona della Clavalité.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, fa presente che la questione essenziale è che le Società idroelettriche non siano più concessionarie dello Stato, ma diventino subconcessionarie della Regione, affinché questa possa, attraverso i disciplinari, tutelare gli interessi e le esigenze della popolazione valdostana.
Comunica che non è contrario all'accoglimento della proposta di stralcio della parola "preferenziale", se, come detto dall'Ing. Mosti, le concessioni che rientrano nella disposizione in esame sono soltanto quelle tre enunciate e fa presente, per quanto concerne le acque da derivarsi dalla Dora fra Aymavilles e Saint Marcel, che bisogna tener conto del quantitativo di acqua corrente per le necessità della "Cogne" e della Città di Aosta (per le fognature, per le esigenze della piscicoltura, dei pozzi dell'Ospedale Mauriziano e di privati e per l'irrigazione).
Il Consulente Ing. MOSTI, a conclusione della discussione, propone che la dizione: "Resta attribuito agli originari concessionari il diritto preferenziale per divenire subconcessionari di fronte alla Regione" sia sostituita con la seguente nuova dizione: "Resta attribuito agli originari concessionari, i cui impianti siano in corso di costruzione alla data dell'entrata in vigore della presente legge, il diritto di divenire subconcessionari di fronte alla Regione".
Il Presidente della Giunta Avv. CAVERI, dichiara di concordare sulla proposta fatta dall'Ing. Mosti.
Il Presidente accerta e dà atto che il Consiglio, unanime, approva la predetta proposta del Consulente Ing. Mosti.
Il Consigliere Geom. G. NICCO richiama l'attenzione del Consiglio sul quarto comma: "I provvedimenti emessi dallo Stato dopo il 7 settembre 1945 nei riguardi delle concessioni di acque di cui la Regione diventa concessionaria potranno, in via eccezionale, essere riconosciuti validi".
Rammenta che, in sede di esame e di discussione del disegno di legge da parte della Commissione, era stato proposto, da parte di alcuno, di stralciare le parole "in via eccezionale", per evitare di urtare la suscettibilità del potere centrale.
Si dà atto che, dopo breve discussione in merito alla quale prendono parte il Presidente, Sig. G. BREAN, l'Assessore Ing. FRESIA, il Consigliere Geom. G. NICCO ed il Consulente Ing. Mosti, il Consiglio concorda, unanime, sulla proposta di stralciare le parole: "in via eccezionale" nella disposizione del quarto comma.
Il Presidente dà atto che, in seguito alle varianti aggiuntive e soppressive concordate dal Consiglio, l'art. 5 risulta approvato nel seguente testo:
ARTICOLO 5
A termini del primo comma dell'art. 8 dello Statuto regionale, passano alla Regione le concessioni di derivazioni d'acqua a scopo di produzione di energia date dallo Stato prima del 7 settembre 1945 quando, a tale data, non sia stata attuata l'utilizzazione dell'acqua concessa, cioè non sia stata attuata la produzione della energia stabilita dai Decreti di concessione.
La Regione diventa concessionaria di fronte allo Stato delle concessioni di derivazioni d'acqua di cui si tratta, senza obbligo di pagamento di canoni e di costituzione di depositi cauzionali.
Resta attribuito agli originari concessionari, i cui impianti siano in corso di costruzione alla data della entrata in vigore della presente legge, il diritto di divenire subconcessionari di fronte alla Regione previa breve istruttoria delle concessioni già a loro assentite, purché ne sia fatta richiesta alla Regione e purché non ostino specifiche e motivate ragioni contrarie.
I provvedimenti emessi dallo Stato dopo il 7 settembre 1945 nei riguardi delle concessioni di acque di cui la Regione diventa concessionaria potranno essere riconosciuti validi.
I canoni riguardanti le subconcessioni di acque di cui ai precedenti capoversi sono corrisposti per intero alla Regione dai relativi titolari, con decorrenza dalla data del decreto di subconcessione.
Qualora le concessioni di cui al primo comma del presente articolo contemplino vari impianti di utilizzazione di acque, le concessioni passano alla Regione per i soli impianti per i quali alla data del 7 settembre 1945 non fu iniziata l'effettiva utilizzazione delle acque.
ARTICOLO 6 - Il Consulente Ing. MOSTI informa il Consiglio che la Commissione ha proposto di sostituire la disposizione del secondo comma dell'art. 6 con la seguente: "Per i subingressi alle domande di subconcessione occorre il nulla osta dell'Amministrazione regionale".
Segue breve discussione, alla quale prendono parte il Presidente, Sig. G. BREAN, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Consigliere Geom. G. NICCO.
Il Presidente accerta e dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità, la proposta della Commissione concernente la predetta nuova formulazione del secondo comma 6, mantenendo inalterata la formulazione del primo comma.
ARTICOLO 7 - Il Presidente, Sig. G. BREAN, pone in rilievo che la Commissione ha proposto che al terzo rigo, del primo e del penultimo comma, la parola "autorizzazione" sia sostituita con la parola "concessione".
Il Consigliere Geom. G. NICCO informa che è stata, altresì, prospettata l'opportunità di inserire la parola "anche" fra la parola "comportano" e le parole "l'impiego".
Segue breve discussione, alla quale prendono parte il Presidente, Sig. G. BREAN, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, l'Assessore Sig. DAYNE', il Consigliere Geom. G. NICCO e il Consulente Ing. MOSTI.
Il Presidente accerta e dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità, il testo dell'art. 7 con le varianti soprariportate
ARTICOLO 8 - Il Consulente Ing. MOSTI rileva che l'art. 8 determina le competenze del Ministero dei Lavori Pubblici e della Regione agli effetti dell'accoglimento o della reiezione di domande di riconoscimento di utenze aventi per oggetto piccole e grandi derivazioni su acque concesse alla Regione ovvero di domande di concessione per l'uso delle acque del demanio regionale.
Richiama a questo proposito, l'attenzione del Consiglio sulla disposizione del secondo comma della lettera e): "Qualora le predette varianti comportino un aumento della portata di acqua da utilizzare, da attuarsi con uso di acque di pertinenza dello Stato, i decreti di accoglimento o di reiezione relativi sono emessi dal Presidente della Giunta regionale, di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici".
Illustra le singole disposizioni dell'art. 8 e pone in rilievo che si è reso necessario precisare nei dettagli i vari casi, ad evitare la possibilità di interferenze e di conflitti fra l'Amministrazione regionale e il Ministero dei Lavori Pubblici.
Aggiunge di ritenere che siano contemplati tutti i casi che possano verificarsi.
Il Presidente, Sig. G. BREAN, comunica che la Commissione ha proposto che, nel primo comma dell'art. 8 (terzo rigo), la dizione "sentita la Giunta stessa" sia sostituita con le parole "sentito il parere del Consiglio".
Dopo precisazione fatta dal Consulente Ing. Mosti sulla proposta della Commissione, il Presidente accerta e dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità, il testo dell'art. 8; previa sostituzione nel primo comma (rigo terzo) delle parole "sentita la Giunta stessa" con le parole "sentito il parere del Consiglio".
ARTICOLO 9 - Il Presidente, Sig. G. BREAN, informa che la Commissione ha proposto che la disposizione del secondo comma: "Qualora tali varianti comportino un aumento della portata utilizzata, da attuarsi con uso acque del demanio regionale o con acque delle quali la Regione è concessionaria, i decreti di accoglimento o di reiezione di tali domande sono emessi dallo Stato di concerto con la Regione" sia sostituita con la seguente: "Qualora tali varianti comportino un aumento della potenza utilizzabile, i decreti di accoglimento o di reiezione di tali domande sono emessi dallo Stato, di concerto con la Regione".
Il Consulente Ing. MOSTI sottolinea che la modificazione proposta dalla Commissione concerne la sostituzione delle parole "portata utilizzata" con le parole "potenza utilizzabile" e nello stralcio delle parole "da attuarsi" con uso delle acque del demanio della Regione o con acque delle quali la Regione è concessionaria" ed osserva che detta modificazione è giustificata dalla necessità di dare la possibilità alla Regione di incassare i canoni dovuti per le varianti che comportassero soltanto un aumento di salto; il che è giusto, perché le varianti dovrebbero essere attuate con uso di acque del demanio della Regione o con acque delle quali la stessa è concessionaria.
Segue breve discussione fra il Presidente della Giunta Avv. CAVERI, ed il Consulente Ing. MOSTI, sulla opportunità, o meno, di stralciare le parole "da attuarsi con uso di acque del demanio della Regione e con acque delle quali la Regione è concessionaria".
L'Ing. MOSTI illustra le disposizioni del terzo e del quarto comma.
Il Consiglio, ad unanimità, approva il testo dell'art. 9, previa sostituzione della disposizione del secondo comma con la seguente:
"Qualora tali varianti comportino un aumento della potenza utilizzabile, i decreti di accoglimento o di reiezione di tali domande sono emessi dallo Stato, di concerto con la Regione".
ARTICOLO 10 - Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, osserva che la disposizione del primo comma concerne la devoluzione all'Ufficio Acque della Regione Valle d'Aosta di tutte le funzioni attribuite all'Ufficio del Genio Civile dalle norme vigenti in materia di acque pubbliche, sia che le acque appartengano al demanio statale o al demanio regionale o siano concesse o no alla Regione ed informa che anche i due funzionari ministeriali si sono dichiarati d'accordo, per ragione di ordine pratico, su tale questione.
Il Presidente accerta e dà atto che l'art. 10 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto.
ARTICOLO 11 - Il Presidente accerta e dà atto che l'articolo 11 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto e senza osservazioni e discussioni.
ARTICOLO 12 - Il Presidente, Sig. G. BREAN, comunica che la Commissione ha proposto di inserire, fra il primo e il secondo comma, la seguente disposizione: "Il Comitato Misto può sentire persone esperte in materia di utilizzazione di acque pubbliche".
Il Consulente Ing. MOSTI osserva che, in sede di Commissione, era stata proposta la dizione: "può sentire altre persone esperte".
Il Consigliere Geom. G. NICCO chiarisce che il termine usato "altre" fa presumere che i membri del Comitato Misto siano persone esperte.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, dichiara di ritenere pleonastica la parola "altre" e comunica che la Giunta concorda sulla protesta di inserire fra il primo e il secondo comma la disposizione di cui ha dato lettura il Presidente, Sig. G. BREAN.
Fa presente che la Giunta è, inoltre, del parere che debba essere soppressa la dizione: "sentito il Comitato Misto", al termine del terzo comma, nonché l'intera disposizione dell'ultimo comma, in quanto ritiene che il mantenimento di tale disposizione sia un controsenso ed anche perché potrebbe essere obiettato da alcuno che detta norma è contraria allo Statuto, poiché stabilisce: "È in facoltà della Regione di accogliere, in via del tutto eccezionale, eventuali domande non corrispondenti al piano predetto qualora esse presentino uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico, riconosciuto dalla Giunta regionale, sentito il Comitato Misto".
Si dà atto che il Consiglio concorda sulle proposte fatte dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri.
Il Consigliere Geom. G. NICCO rileva che la disposizione del primo comma dice: "Il Comitato Misto... è composto da tre membri nominati dal Ministero dei Lavori Pubblici e da tre nominati dalla Giunta regionale..." e, a nome dei Consiglieri del gruppo social-comunista, propone che la dizione "e da tre nominati dalla Giunta regionale" sia sostituita con la dizione "e da tre membri nominati dal Consiglio regionale".
Il Presidente della Giunta Avv. CAVERI, comunica che la proposta del Consigliere Geom. G. NICCO, sulla quale egli sarebbe personalmente favorevole, non può essere accolta perché in contrasto con la disposizione del penultimo comma dell'art. 8 dello Statuto regionale, che stabilisce: "Non è ammessa la cessione delle concessioni indicate nel presente articolo. Le acque concesse alla Regione potranno da questa essere subconcesse, purché la loro utilizzazione avvenga nel territorio della Stato e secondo un piano generale da stabilirsi da un Comitato Misto, composto di rappresentanti del Ministero dei Lavori Pubblici e della Giunta regionale".
Osserva che è, comunque, inammissibile che la Giunta decida su un problema di tale importanza senza aver sentito in merito il parere del Consiglio; propone che la disposizione del primo comma sia completata con la seguente disposizione aggiuntiva: "La Giunta regionale procede alla nomina dei predetti tre membri dopo aver sentito il Consiglio regionale".
Il Presidente, Sig. G. BREAN, accerta e dà atto che il Consiglio concorda sulla proposta del Presidente della Giunta, Avv. Caveri, e che, in seguito alle varianti soprariportate, l'art. 12 risulta approvato nel seguente testo:
"Il Comitato Misto, di cui al terzo comma dell'art. 8 dello Statuto speciale della Regione, ha sede in Aosta ed è composto da tre membri nominati dal Ministero dei Lavori Pubblici e da tre membri nominati dalla Giunta regionale ed è convocato, anche fuori sede e dal Ministero dei Lavori Pubblici o dal Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale procede alla nomina dei predetti tre membri dopo aver sentito il Consiglio regionale.
Il Comitato Misto può sentire persone esperte in materia di utilizzazione di acque pubbliche.
Il piano generale stabilito dal predetto Comitato Misto e gli eventuali aggiornamenti di tale piano sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Le domande che risultano non corrispondenti al piano generale di utilizzazione delle acque stabilite dal Comitato Misto debbono, di massima, essere respinte.
Il Presidente della Giunta regionale, nel Decreto di reiezione della domanda, può invitare il richiedente a modificare la sua domanda onde renderla conforme al predetto piano di utilizzazione".
ARTICOLO 13 - Il Presidente accerta e dà atto che l'articolo 13 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto.
Il Presidente, Sig. G. BREAN, considerato che il Consiglio ha ultimato la discussione e l'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge regionale recante norme di integrazione e di attuazione per le concessioni e le subconcessioni di acque pubbliche da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta, invita il Consiglio a procedere, a scrutinio segreto, alla votazione per l'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.
IL CONSIGLIO
veduti gli articoli 1 e 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 546, e gli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 31 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948, n. 4.
con votazione segreta e ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti n. diciannove; scrutatori i Consiglieri Signori Berthod, Bottel, Nicco Anselmo e Vuillermoz);
Delibera
di approvare la emanazione, ai sensi degli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 31 dello Statuto speciale della Regione, della seguente legge regionale recante norme di integrazione e di attuazione per le concessioni e subconcessioni di acque pubbliche da parte della Regione Valle d'Aosta:
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DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 4, APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE NELLA ADUNANZA DEL 9 SETTEMBRE 1954.
LEGGE REGIONALE ...........................1954 n. .........
NORME DI INTEGRAZIONE E DI ATTUAZIONE PER LE CONCESSIONI E LE SUBCONCESSIONI DI ACQUE PUBBLICHE DA PARTE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
"Le acque pubbliche destinate ad uso domestico, di cui alla lettera m) dell'articolo 2 dello Statuto speciale della Regione Valle di Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e quelle destinate ad uso pubblico di cui al secondo comma dell'articolo 9 del predetto Statuto sono quelle usate, o da usarsi, tanto nell'interesse privato che pubblico, per scopo potabile, per l'abbeveraggio del bestiame, per la piscicoltura, per lavatoi, per impianti igienici, per spegnimento incendi o per altri usi privati e pubblici non espressamente indicati nel Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775.
Non rientrano fra gli usi domestici e pubblici gli usi industriali di acque pubbliche, quali lavaggi industriali, tintorie, alimentazione di caldaie, raffreddamento industriale ed usi accessori praticati in stabilimenti industriali.
Le acque utilizzate per gli scopi indicati nel primo comma del presente articolo fanno parte del Demanio Regionale alla stessa stregua delle acque irrigue e potabili di cui all'articolo 5 del predetto Statuto.
Le utilizzazioni di acque ad uso domestico e pubblico come sopra definite e quelle ad uso irriguo e potabile, riconosciute o riconoscibili, concesse, da concedersi o da subconcedersi sono esenti da canone, a partire dal 1° gennaio 1946, tanto da parte dello Stato quanto da parte della Regione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 25 del D.L.L. 7 settembre 1945 n. 546 e del 2° comma dell'articolo 9 del predetto Statuto regionale.
ARTICOLO 2
"Sono trasferite al demanio della Regione, con effetto dall'11 marzo 1948, data di entrata in vigore dello Statuto regionale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 dello Statuto stesso, le acque risultanti alla predetta data comunque utilizzate ad uso potabile o ad uso irriguo, ovvero agli usi di cui al 1° comma del precedente articolo 1.
Qualora un canale od una rete di canali esistenti l'11 marzo 1948 alimentino più utenze per diversi scopi, a scadenza unica o distinta, comunque costituite, il corpo d'acqua di tale canale, o rete di canali, rientra totalmente fra le acque trasferite al demanio della Regione, qualora sia accertato che la destinazione prevalente delle acque del canale, o della rete di canali, alla data 11 marzo 1948, era quella di alimentare utenze ad uso potabile, irriguo e per gli altri usi di cui al comma del precedente articolo 1.
Nel caso opposto, l'intero corpo d'acqua anzidetto non rientra fra le acque trasferite al demanio della Regione, restando tuttavia applicabile alle utenze sullo stesso corpo di acqua costituite quanto disposto al primo e terzo comma dell'art. 7 dello Statuto regionale, al primo comma dell'art. 8 di detto Statuto e agli articoli 4 e 5 delle norme della presente legge regionale.
La Regione, per quanto riguarda le acque di appartenenza del demanio regionale, subentra allo Stato come ente concedente e gli utenti, già legittimamente concessionari di fronte allo Stato, diventano concessionari di fronte alla Regione.
Per le utenze non legittimamente costituite su tali acque la Regione provvede alla loro legittimazione.
ARTICOLO 3
Sulle acque pubbliche avute in concessione in base al D.L.L. 7 settembre 1945, n. 546 ed in base allo Statuto regionale, la Regione assume le stesse funzioni e gli stessi poteri dello Stato e li esercita a mezzo dell'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici e dell'Ufficio regionale delle Acque.
Le subconcessioni riguardanti impianti di grandi derivazioni d'acqua per produzione di energia possono essere subordinate, ai sensi del secondo capoverso dell'art. 2 del D.L.L. 7 settembre 1945, n. 546, all'impegno di fornire gratuitamente o a prezzo ridotto energia elettrica per i servizi pubblici, per usi domestici o per l'artigianato locale.
ARTICOLO 4
La cessazione del diritto d'uso d'acqua riconosciuto o concesso, prevista nel terzo comma dell'art. 7 dello Statuto regionale, ha luogo, per le piccole utenze di forza motrice concesse dallo Stato, allorché la scadenza della durata di tale diritto d'uso avviene dopo l'11 marzo 1948, data di entrata in vigore dello Statuto regionale, anche se le utenze abbiano diritto al rinnovo.
Non si verifica la cessazione per le utenze scadute prima dell'11 marzo 1948 che hanno diritto alla proroga di anni 15 di cui alla legge 8 gennaio 1952, n. 42.
La Regione diventa la concessionaria delle acque delle utenze scadute dopo l'11 marzo 1948 e provvede ad accordare ai relativi ex concessionari, aventi titolo di rinnovo, la subconcessione delle acque relative, in luogo del rinnovo, con procedura di istruttoria abbreviata.
Tale subconcessione in luogo del rinnovo può essere accordata per i periodi massimi corrispondenti a quelli indicati dall'articolo 21 del predetto Testo Unico.
Il canone corrisposto dai subconcessionari è dovuto per intero alla Regione.
Le domande di rinnovazione presentate al Ministero dei Lavori Pubblici dopo l'11 marzo 1948, hanno efficacia di domande di subconcessione presentate alla Regione.
Nel caso di cessazione delle utenze scadute prima dell'11 marzo 1948 ovvero nel caso di cessazione per scadenza non seguita da rinnovazione o per rinuncia o per pronuncia di decadenza, le acque di competenza di tali utenze rientrano fra quelle di cui la Regione è concessionaria per 99 anni, ai sensi del primo comma dell'articolo 7 dello Statuto regionale.
ARTICOLO 5
A termini del primo comma dell'art. 8 dello Statuto regionale, passano alla Regione le concessioni di derivazioni d'acqua a scopo di produzione di energia date dallo Stato prima del 7 settembre 1945 quando, a tale data, non sia stata attuata l'utilizzazione dell'acqua concessa, cioè non sia stata attuata la produzione dell'energia stabilita dai Decreti di concessione.
La Regione diventa concessionaria di fronte allo Stato delle Concessioni di derivazioni d'acqua di cui si tratta, senza obbligo di pagamento di canoni e di costituzione di depositi cauzionali.
Resta attribuito agli originali concessionari, i cui impianti siano in corso di costruzione alla data dell'entrata in vigore della presente legge, il diritto di divenire subconcessionari di fronte alla Regione, previa breve istruttoria delle concessioni già a loro assentite, purché ne sia fatta richiesta alla Regione e purché non ostino specifiche e motivate ragioni contrarie.
I provvedimenti emessi dallo Stato dopo il 7 settembre 1945 nei riguardi delle concessioni di acque di cui la Regione diventa concessionaria potranno essere riconosciuti validi.
I canoni riguardanti le subconcessioni di acque di cui ai precedenti capoversi sono corrisposti per intero alla Regione dai relativi titolari, con decorrenza dalla data del decreto di subconcessione.
Qualora le concessioni di cui al primo comma del presente articolo contemplino vari impianti di utilizzazioni di acque, le concessioni passano alla Regione per i soli impianti per i quali alla data del 7 settembre 1945 non fu iniziata l'effettiva utilizzazione delle acque.
ARTICOLO 6
Le utenze di acque pubbliche dì qualsiasi natura non possono essere cedute senza il nulla osta della Regione, sotto pena della sanzione prevista alla lettera g) della legge 18 ottobre 1942 n. 1434 e fermo il disposto dell'articolo 20 del T. U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, per quelle utenze praticate con acque non pertinenti al demanio della Regione e a questa non concesse.
Per i subingressi nelle domande di subconcessione occorre il nulla osta dell'Amministrazione regionale.
ARTICOLO 7
Sono decadute le domande per concessione di derivazione e di utilizzazione di acque pubbliche circa le quali non venne emesso dallo Stato, alla data 7 settembre 1945, il relativo decreto di concessione, escluse quelle riguardanti il riconoscimento di antichi diritti, - anche se presentate fuori del termine di legge purché aventi titolo al riconoscimento, - ed escluse quelle riguardanti la rinnovazione di diritti di derivazione di acqua riconosciuti o concessi, purché presentate prima delle scadenze fissate dai relativi decreti, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 4.
L'Amministrazione regionale ha facoltà di concedere deroghe alla decadenza delle domande quando si tratti:
a) di domande di concessione in via di sanatoria per utilizzazioni di acqua ad uso di forza motrice già attuate ovvero in corso di avanzata attuazione;
b) di domande per varianti a concessioni in atto.
Alla subconcessione delle domande previste alla lettera a) provvede la Regione, trattandosi di acque rientranti fra quelle concesse alla Regione, in quanto non coperte da concessione.
Alla concessione delle domande di varianti previste alla lettera b) provvede lo Stato di concerto con la Regione quando le varianti comportano anche l'impiego di acque del demanio regionale ovvero di acque concesse alla Regione.
ARTICOLO 8
I decreti di reiezione di domande rientranti nei casi previsti dai capoversi sotto indicati sono emessi dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio, i decreti di riconoscimento di concessione e di subconcessione di acque oggetto delle domande rientranti nei casi previsti dai capoversi sotto indicati, sono emessi dal Presidente della Giunta regionale, in esecuzione delle decisioni adottate con deliberazioni del Consiglio regionale:
a) domande di riconoscimento di utenze aventi per oggetto piccole e grandi derivazioni di acqua per qualsiasi uso, costituite su acque trasferite al demanio della Regione, precisate nel primo comma del precedente articolo 2;
b) domande di riconoscimento di utenze costituite su acque non trasferite al demanio della Regione, ma di cui è concessionaria la Regione, aventi per oggetto piccole e grandi derivazioni di acqua per qualsiasi uso;
c) domande intese ad ottenere concessioni per l'uso delle acque trasferite al demanio della Regione nonché per ottenere varianti alle concessioni date su tali acque, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775.
Qualora l'accoglimento di tali varianti comporti un aumento della portata per effetto di impiego di acqua che non appartenga al demanio della Regione ma di cui la Regione sia concessionaria, la subconcessione della maggior portata da parte della Regione non comporta il suo trasferimento al demanio regionale;
d) domande intese ad ottenere la subconcessione delle acque delle utenze scadute previste al precedente articolo 4, in luogo della rinnovazione;
e) domande intese ad ottenere subconcessioni di acque, ai sensi del 2° capoverso del terzo comma dell'articolo 8 dello Statuto regionale e dell'ultimo comma di detto articolo, per usare acque di cui la Regione Valle d'Aosta è concessionaria nonché per apportare varianti a tali subconcessioni, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775.
Qualora le predette varianti comportino un aumento della portata di acqua da utilizzare, da attuarsi con uso di acque di pertinenza dello Stato, i decreti di accoglimento e di reiezione relativi sono emessi dal Presidente della Giunta regionale di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici;
f) domande intese ad ottenere la subconcessione di utenze, nella concessione delle quali la Regione Valle d'Aosta subentra in base al primo comma dell'articolo 8 dello Statuto regionale ed al secondo comma del precedente articolo 5;
g) domande alla cui scadenza è consentita la deroga ai sensi del precedente articolo 7.
ARTICOLO 9
I decreti di accoglimento o di reiezione delle domande sono emessi dallo Stato nel caso di domande presentate dopo il 7 settembre 1945, inteso ad ottenere la concessione di apportare varianti, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, alle utenze praticate con acque pubbliche non trasferite al demanio della Regione o delle quali la Regione non è concessionaria.
Qualora tali varianti comportino un aumento della potenza utilizzabile, i decreti di accoglimento o di reiezione di tali domande sono emessi dallo Stato, di concerto con la Regione.
Per dette concessioni di varianti spetta alla Regione il contributo di cui al 2° comma dell'articolo 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, modificato con l'articolo 3 della legge 21 gennaio 1949 n. 8, ed al 2° comma dell'articolo 11 del Regolamento sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche approvato con R.D. 14 agosto 1920, n. 1285.
Qualora le varianti alle concessioni previste al presente articolo comportino il pagamento di un maggior canone, la differenza di canone spetta per intero alla Regione.
ARTICOLO 10
L'Ufficio Acque della Regione Valle d'Aosta esercita in materia di acque pubbliche, - siano queste di pertinenza del demanio statale o della Regione, e siano concesse o no alla Regione, - tutte le funzioni attribuite all'Ufficio del Genio Civile dalle norme vigenti.
In ordine alle subconcessioni, il Presidente della Giunta regionale emette anche le ordinanze di ammissione ad istruttoria delle domande di subconcessione nel caso della concorrenza eccezionale previsto dall'articolo 10 del Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, numero 1775, nonché tutti i decreti previsti dalle norme in materia di acque pubbliche.
ARTICOLO 11
Qualora una subconcessione assorba un'utenza gravata da canone in favore dallo Stato, la Regione deve corrispondere il decimo di tale canone allo Stato, in relazione al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 12 dello Statuto regionale.
ARTICOLO 12
Il Comitato Misto, di cui al terzo comma dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione, ha sede in Aosta ed è composto da tre membri nominati dal Ministero dei Lavori Pubblici e da tre membri nominati dalla Giunta regionale ed è convocato, anche fuori Sede, o dal Ministero dei Lavori Pubblici o dal Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale procede alla nomina dei predetti tre membri dopo aver sentito il Consiglio regionale.
Il Comitato Misto può sentire persone esperte in materia di utilizzazione di acque pubbliche.
Il piano generale stabilito dal predetto Comitato Misto e gli eventuali aggiornamenti di tale piano sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione.
Le domande che risultano non corrispondenti al piano generale di utilizzazione delle acque stabilito dal Comitato Misto debbono, di massima, essere respinte.
Il Presidente della Giunta regionale, nel Decreto di reiezione della domanda, può invitare il richiedente a modificare la sua domanda onde renderla conforme al predetto piano di utilizzazione.
ARTICOLO 13
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.
Aosta, 1954.
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