Objet du Conseil n. 104 du 17 avril 1972 - Verbale
OGGETTO N. 104/72 - Legge regionale concernente la concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria a favore del Consorzio di Miglioramento Fondiario Vallone di Urtier", in Comune di Cogne.
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente la concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria a favore del "Consorzio di Miglioramento Fondiario Vallone di Urtier", in Comune di Cogne, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 17 aprile 1972:
Il Consorzio di Miglioramento Fondiario Vallone di Urtier, in Comune di Cogne, nell'autunno dell'anno 1969 ha richiesto, assistito dall'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste nella documentazione delle pratiche e successivamente nella loro istruttoria, i benefici previsti dalle Norme Comunitarie (Fondo di orientamento a garanzia del F.E.O.G.A.) e dalla legge 27 ottobre 1966 n. 910, per la costruzione di una strada interpoderale nel comprensorio del Consorzio, avente lo scopo di allacciare i vari alpeggi della zona.
Il progetto prevede la costruzione di un tronco principale di strada che parte dall'alpeggio di Crête e raggiunge l'alpeggio di Ponton, superando un dislivello di 612 m. e servendo direttamente gli alpeggi di Tzavanis, Pianas, Invergneux, Manda e Peradza.
Da questo tronco principale si dipartono gli allacciamenti secondari per gli alpeggi di Broillot, Gueula, Suche e Taverona. È previsto, inoltre, un allacciamento, a quota inferiore, tra una strada interpoderale già esistente e gli alpeggi di Boch e Pianasse.
Lo sviluppo del tronco principale Crête-Ponton è di Km. 11+759. Lo sviluppo degli allacciamenti è di Km. 6+394. La larghezza della sede stradale è prevista in m. 5,00 più il fosso di guardia, per il tronco principale, e in m. 3,00 più il fosso di guardia, per gli allacciamenti.
Il costo dell'opera, approvato dall'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste e concordato anche con il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, ammonta a L. 251.800.000. Sono evidenti i vantaggi che derivano dal sistema di finanziamento della C.E.E. e del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste: possibilità di copertura quasi totale della spesa senza impegnare troppo gravosamente il bilancio della Regione, con conseguente possibilità di finanziare altre opere stradali che, seppure sono di minor entità, assumono per gli agricoltori grande importanza ai fini di una regolare conduzione delle loro aziende.
Le pratiche presentate nelle sedi ministeriale e comunitaria hanno avuto esito favorevole.
I finanziamenti concessi sono i seguenti:
- L. 62.950.000, a titolo di contributo in conto capitale in base a decisione della Commissione C.E.E.
- L. 62.950.000, a titolo di contributo in conto capitale del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.
- L. 125.900.000, quale mutuo integrativo a tasso agevolato, per la durata di anni 20.
La concessione del mutuo diverrà esecutiva dopo l'emissione del relativo Decreto da parte del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e dopo la stipulazione del contratto di mutuo tra il Consorzio di cui si tratta e l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria.
Inoltre, la concessione del mutuo è subordinata alla prestazione, da parte del Consorzio, di adeguata garanzia ipotecaria. Sennonché la iscrizione di ipoteche su una miriade di piccoli appezzamenti interessanti numerosissimi proprietari si presenta gravosa, lunga e macchinosa, e non incontra il favore dei consorzisti per evidenti motivi. Fra altro, verrebbe a menomare sensibilmente le già modeste disponibilità degli agricoltori.
Si rende quindi necessario ricorrere alla concessione della garanzia fideiussoria regionale in luogo della garanzia ipotecaria sui terreni.
Il provvedimento legislativo che si propone all'approva zione del Consiglio ha appunto lo scopo di rimuovere queste difficoltà e di porre il Consorzio in condizione di stipulare subito il contratto di mutuo con l'Istituto Federale di Credito Agrario.
Il provvedimento, inoltre, avuto riguardo al sistema di finanziamento descritto, torna, sia pure indirettamente, di utilità generale, in quanto consente all'Amministrazione Regionale di accogliere e soddisfare ulteriori domande per l'esecuzione di altre opere nel settore dell'agricoltura.
Illustra l'Assessore all'agricoltura e foreste, MAQUIGNAZ.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i sette articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Chabod e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventisette;
- Voti favorevoli: ventidue;
- Voti contrari: cinque.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente la concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria a favore del "Consorzio di Miglioramento Fondiario Vallone di Urtier", in Comune di Cogne:
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 9)
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Disegno di legge regionale n. 9
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n. ...: CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO L'ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER IL PIEMONTE E LA LIGURIA A FAVORE DEL "CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO VALLONE DI URTIER" IN COMUNE DI COGNE.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria nell'interesse ed a favore del "Consorzio di Miglioramento Fondiario Vallone di Urtier", con sede in Cogne, fino alla concorrenza massima di Lire 125.900.000 (centoventicinquemilioninovecentomila) per l'accessione di un mutuo integrativo di pari importo da contrarre con il predetto Istituto di Credito, in conformità dell'art. 35 - quarto e quinto commi - della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e destinato al finanziamento delle opere di costruzione di strade interpoderali di allacciamento ai vari alpeggi del Consorzio.
La durata della garanzia fideiussoria è di anni venti, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo da parte del "Consorzio di Miglioramento Fondiario Vallone di Urtier".
Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.
Art. 2
La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:
- all'impegno, da parte del "Consorzio di Miglioramento Fondiario Vallone di Urtier", di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti la costruzione delle strade interpoderali di allacciamento a periodici controlli disposti dalla Giunta Regionale;
- all'impegno, da parte del predetto Consorzio, di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di costruzione delle strade interpoderali, come da progetto a suo tempo approvato dalla Regione e dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
- alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria, secondo le norme di legge che regolano l'esercizio del credito agrario, dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966 n. 910 e del D.M. 21 dicembre 1968;
- all'impegno, da parte dell'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria, di trasmettere all'Amministrazione Regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente gli importi e le date di ogni erogazione di somme al "Consorzio di miglioramento fondiario Vallone di Urtier".
Art. 3
Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 4
Per il finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti, nonché per i conseguenti recuperi di spese a debito e a carico del "Consorzio di Miglioramento Fondiario Vallone di Urtier", sono istituiti i seguenti due nuovi capitoli nella Parte Entrate e nella Parte Spese del bilancio di previsione della Regione per il corrente anno finanziario, capitoli da reiscrivere nei bilanci di previsione dei successivi anni finanziari e per l'intera durata della garanzia fideiussoria:
- Capitolo 232 della Parte Entrate: "Entrate per riscossione di crediti verso il Consorzio di Miglioramento Fondiario Vallone di Urtier, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria", - con la previsione di entrata di Lire 125.900.000;
- Capitolo 264 della Parte Spese: "Spese per il pagamento di somme all'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria a favore del Consorzio di Miglioramento Fondiario Vallone di Urtier", - con la previsione e lo stanziamento di spesa dì Lire 125.900.000.
Art. 5
La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato nuovo capitolo 264 della Parte Spesa del Bilancio di previsione per il corrente anno finanziario ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti.
Art. 6
La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dal Consorzio di Miglioramento Fondiario Vallone di Urtier delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione ad eventuali pagamenti di somme per le spese previste al precedente art. 5, con introito al sopramenzionato nuovo capitolo 232 della Parte Entrate del bilancio preventivo per il corrente anno finanziario e al corrispondente capitolo di entrata dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.
Art. 7
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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Si dà atto che la seduta termina alle ore 20,27.
