Objet du Conseil n. 101 du 17 avril 1972 - Verbale
OGGETTO N. 101/72 - Legge regionale riguardante la concessione di garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1972, presso Istituti di Credito e Aziende Bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa "Producteurs de Fruits de Saint Pierre".
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale riguardante la concessione di garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1972, presso Istituti di Credito e Aziende Bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa "Producteurs de fruits de Saint Pierre", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 17 aprile 1972:
La cooperazione agricola, specie nelle zone montane, resta ancora uno dei pochi strumenti veramente validi a disposizione degli agricoltori per consentire l'esercizio delle piccole aziende agricole secondo criteri tecnici ed economici accettabili.
Sviluppare, favorire e incoraggiare la cooperazione risponde, pertanto, a precise esigenze tecniche locali e si armonizza con gli indirizzi di politica agraria della Comunità Economica Europea e della programmazione economica a livello nazionale e regionale.
È compito degli Enti Pubblici, e particolarmente delle Regioni, applicare le provvidenze legislative in materia di cooperazione agricola.
Ma, laddove la iniziativa è carente o addirittura assente, dove scarsa è la preparazione professionale degli agricoltori, dove la capacità imprenditoriale è piuttosto ridotta, dove ristagnano le iniziative cooperativistiche, l'Ente pubblico deve intervenire con strumenti eccezionali; in particolare, deve anche assistere, istruire, creare esempi vivi di cooperazione, suscitare iniziative e aiutare concretamente sul piano tecnico ed economico le Cooperative a compiere i primi difficili passi.
Purtroppo, proprio negli ambienti agricoli più difficili, a regime fondiario dissestato, dove la cooperazione risulta strettamente preziosa, è sempre più difficoltoso il sorgere delle Cooperative. È quanto si verifica nella nostra Regione e in tutta la cerchia alpina.
L'Amministrazione Regionale sta quindi favorendo la costituzione di Cooperative di produttori che intendano organizzare la produzione e la commercializzazione dei principali prodotti agricoli (lattiero-caseari, frutticoli e viticoli, zootecnici, ecc.).
Per quanto riguarda, in particolare, il settore frutticolo, occorre ora fornire l'assistenza finanziaria e tecnica alla Cooperativa "Producteurs de Fruits de Saint Pierre", sorta per iniziativa della Regione e gestita dai produttori di frutta dei Comuni di Saint Pierre, Sarre e Villeneuve.
La Cooperativa, appena al suo terzo anno di vita, svolge una insostituibile funzione di raccolta, selezione, conservazione e commercializzazione di circa 18.000 quintali di frutta, conferiti da circa 250 piccoli agricoltori, e rappresenta un primo passo verso la valorizzazione e la razionale commercializzazione della pregiata frutta locale.
Per essere in grado di esplicare appieno la sua funzione, la Cooperativa deve poter disporre del capitale di esercizio necessario per fare fronte alle spese correnti e, soprattutto, alle anticipazioni di somme sui prodotti dei conferenti.
Tali necessità sono particolarmente sentite ed onerose nei primi anni di vita delle Cooperative, allorquando le difficoltà ed i problemi sono notevoli e le scorte sono ancora scarse o inesistenti.
Con lettera in data 18.9.1970, il Presidente della Cooperativa predetta ha richiesto la concessione della garanzia fideiussoria della Regione per assicurare le disponibilità di denaro occorrenti per le spese di gestione e per le anticipazioni di somme ai soci conferenti il prodotto, in attesa del realizzo delle entrate per la vendita del prodotto conferito.
Va tenuto presente che la Cooperativa predetta non dispone ancora di beni immobili necessari a garantire eventuali prestiti di esercizio, il che rende difficoltoso il ricorso al credito agrario.
La concessione della richiesta fideiussione regionale potrà rimuovere molte di queste difficoltà, consentendo il ricorso al credito agevolato di esercizio.
A tale scopo, la Giunta sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge regionale per la concessione della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1972 (salvo eventuali successive proroghe annuali).
(Segue: allegato disegno di legge regionale) (...Omissis...)
Illustra l'Assessore all'agricoltura e foreste, MAQUIGNAZ.
Interviene il Consigliere FOSSON.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i sette articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Chabod e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro;
- Voti favorevoli: ventidue;
- Voti contrari: due.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale riguardante la concessione di garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1972, presso Istituti di Credito e Aziende Bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa "Producteurs de fruits de Saint Pierre":
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 6)
---
Disegno di legge regionale n. 6
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n. ...: CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE, PER L'ANNO 1972, PRESSO ISTITUTI DI CREDITO E AZIENDE BANCARIE, PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI E DI FIDO BANCARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA "PRODUCTEURS DE FRUITS DE SAINT PIERRE".
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1972, presso Istituti di Credito Agrario e Aziende bancarie, nell'interesse e a favore della Cooperativa "Producteurs de fruits de Saint Pierre" s.r.1., con sede in Saint Pierre, fino alla concorrenza massima di complessive lire trenta milioni, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa.
Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.
Art. 2
La concessione della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa "Producteurs de fruits de Saint Pierre", di sottoporre la propria contabilità e operazioni commerciali e di gestione a periodi di controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta Regionale, nonché all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei soci conferenti quantitativi di frutta.
La concessione della garanzia fideiussoria regionale è altresì subordinata all'impegno, da parte degli Istituti di Credito e delle Aziende Bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa "Producteurs de fruits de Saint Pierre".
Art. 3
Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di Credito e le Aziende Bancarie e previamente concordate ed approvate con deliberazioni della Giunta Regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria su conforme parere della Giunta Regionale.
Art. 4
Al finanziamento delle spese derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme, a debito ed a carico della Cooperativa "Producteurs de fruits de Saint Pierre", si provvederà mediante imputazione di spese e introito di somme agli istituendi sottoriportati capitoli della parte SPESA e della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972, con stanziamento annuo di lire trenta milioni:
Capitolo 261 della parte SPESA: "Spese per eventuali pagamenti di somme ad Istituti di Credito Agrario ed Aziende Bancarie, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti a favore della Cooperativa "Producteurs de fruits de Saint Pierre" (legge regionale ...n. ...)".
Capitolo 229 della parte ENTRATA: "Entrate per riscossioni di crediti verso la Cooperativa "Producteurs de fruits de Saint Pierre", in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari (legge regionale ... n. ...)".
Art. 5
La Giunta Regionale provvederà, con motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese, eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato apposito capitolo della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972.
Art. 6
La Giunta Regionale provvederà, con motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dalla Cooperativa "Producteurs de fruits de Saint Pierre", delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 5, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della parte ENTRATA del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972.
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
