Objet du Conseil n. 111 du 15 mai 1972 - Verbale
OGGETTO N. 111/72 - Legge regionale concernente l'intervento finanziario della Regione nelle spese per la manutenzione ordinaria e per lo sgombero della neve sulle strade comunali di allacciamento a frazioni.
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'intervento finanziario della Regione nelle spese per la manutenzione ordinaria e per lo sgombero della neve sulle strade comunali di allacciamento a frazioni, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 17 aprile 1972:
L'Amministrazione Regionale è intervenuta, sino ad oggi, nelle spese per la manutenzione delle strade comunali e per lo sgombero della neve, mediante esecuzione diretta di lavori di sistemazione o ricostruzione di opere murarie o mediante concessione di contributi nelle spese sostenute dai Comuni per l'esecuzione di lavori di manutenzione e di sgombero della neve.
Si trattava, quindi, di interventi di carattere sporadico e saltuario.
Al fine di disciplinare tali interventi finanziari della Regione, lasciando ai Comuni l'autonoma responsabilità nella decisione dei provvedimenti da adottare per la manutenzione delle strade di loro proprietà, la Giunta sottopone all'esame del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge riguardante l'intervento finanziario della Regione nelle spese di cui si tratta per il quinquennio 1972-1976.
Con le entrate derivanti dalla concessione dei contributi previsti dalla legge, i Comuni, eventualmente anche consorziandosi, potranno assumere in servizio dei cantonieri addetti alla manutenzione ordinaria delle strade ed al controllo dei lavori stradali di carattere straordinario.
La spesa annua prevista a carico della Regione per la concessione dei contributi si aggira sulle Lire 200.000.000, calcolata in base ad un elenco di strade aventi uno sviluppo totale di circa mille chilometri.
(Segue: allegato disegno di legge regionale) (...Omissis...)
Illustra l'Assessore ai lavori pubblici ROLLANDOZ.
Intervengono i Consiglieri FOSSON e MANGANONI.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i sei articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Manganone e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: venticinque;
- Voti favorevoli: ventitré;
- Voti contrari: due.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'intervento finanziario della Regione nelle spese per la manutenzione ordinaria e per lo sgombero della neve sulle strade comunali di allacciamento a frazioni.
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 10)
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Disegno di legge regionale n. 10
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n. ...: INTERVENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE NELLE SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E PER LO SGOMBERO DELLA NEVE SULLE STRADE COMUNALI DI ALLACCIAMENTO A FRAZIONI.
Il Consiglio Regionale ha approvato,
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
È autorizzato l'intervento finanziario della Regione, per il quinquennio 1972-1976, nelle spese occorrenti per la manutenzione ordinaria e per lo sgombero della neve sulle strade comunali di allacciamento a frazioni o villaggi abitati.
Art. 2
L'intervento finanziario della Regione sarà attuato mediante la concessione, ai Comuni interessati, di un contributo annuo di lire duecentomila per ogni chilometro di strada classificata comunale di allacciamento a frazione o villaggio abitati tutto l'anno e sulla quale il Comune proprietario provvede ai servizi di manutenzione ordinaria e di sgombero della neve.
Per le frazioni di chilometro, il contributo regionale sarà determinato e concesso in quote proporzionali.
Sono escluse le strade, le vie e le piazze comprese nei concentrici urbani dei capoluoghi comunali.
Art. 3
Per ottenere l'intervento finanziario regionale previsto dalla presente legge i Comuni debbono presentare domanda all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, allegando copia delle deliberazioni di classificazione delle strade, con conseguente impegno a provvedere alla manutenzione delle strade stesse ed al servizio di sgombero della neve.
Art. 4
I contributi regionali sono concessi con deliberazioni della Giunta Regionale, previo accertamento, da parte dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, dell'avvenuto regolare espletamento del servizio di manutenzione e di sgombero della neve sulle strade comunali durante tutto l'anno.
Art. 5
Per l'intervento finanziario regionale previsto dalla presente legge è autorizzata, per il quinquennio 1972-1976, la spesa annua massima di Lire 200 milioni, da stanziare al seguente capitolo 512 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 e dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni 1973, 1974, 1975 e 1976 "Spese, contributi e sussidi per la manutenzione di strade comunali, sgombro neve e spese accessorie".
Per la copertura e il finanziamento della spesa annua di Lire 200 milioni è approvato lo stanziamento di Lire 200 milioni al sopracitato capitolo 512 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972, mediante prelievo della corrispondente somma dal capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio stesso (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento. - Spese correnti. - Allegato E).
Art. 6
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
