Objet du Conseil n. 158 du 28 juin 1972 - Verbale
OGGETTO N. 158/72 - Legge regionale concernente: "Modificazioni alla tabella di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi amministrativi ed ausiliari degli Istituti scolastici della Regione".
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alla tabella di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi amministrativi ed ausiliari degli Istituti scolastici della Regione", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, con lettera in data 23 giugno 1972, prot. n. 447:
Il Consiglio Regionale, con provvedimento legislativo n. 120 in data 29.5.1972, ha approvato il riordinamento delle carriere e delle retribuzioni del personale addetto agli uffici centrali dell'Amministrazione Regionale.
Sulla scorta dei principi informatori che hanno determinato alcune variazioni della pianta relativa al regolamento organico generale della Regione ed il riassetto retributivo del personale suddetto, la Commissione Consultiva per il personale, nominata dalla Giunta Regionale e rappresentativa di tutti i gruppi politici presenti in Consiglio, - in accordo con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e del personale regionale, - ha esaminato il problema della revisione della tabella di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto anche per il personale addetto ai Servizi amministrativi e ausiliari degli Istituti Scolastici della Regione.
Nell'impostare tale lavoro si è seguito il criterio di assimilare, per quanto possibile e a parità di mansioni, le qualifiche e il trattamento economico alle corrispondenti qualifiche e relativo trattamento economico del personale in servizio presso gli uffici centrali dell'Amministrazione Regionale.
La Giunta Regionale inoltra all'approvazione del Consiglio l'allegato disegno di legge riguardante: Modificazioni alla tabella di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale addetto ai Servizi amministrativi e ausiliari degli Istituti Scolastici della Regione. (...Omissis...)
Il Presidente MONTESANO, dopo aver accertato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in esame, e dopo aver constatato e comunicato che i nove articoli del disegno di legge regionale in esame ed il relativo Allegato A sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso e del relativo Allegato A.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Manganone, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro;
- Voti favorevoli: ventidue;
- Voti contrari: due.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale, con il relativo Allegato A, concernente: "Modificazioni alla tabella di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi amministrativi ed ausiliari degli Istituti scolastici della Regione".
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 22)
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Disegno di leggo regionale n. 22
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE .......... ..... N. ...: MODIFICAZIONI ALLA TABELLA DI SVILUPPO DELLA CARRIERA ECONOMICA A RUOLO APERTO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI E AUSILIARI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA REGIONE.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
Con effetto dal 1.7.1970 la tabella di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari degli Istituti scolastici della Regione, di cui alla tabella Allegato B alla legge regionale 15.11.1971 n. 18, è sostituita dalla nuova tabella annessa quale Allegato A alla presente legge.
Nel trattamento economico di cui al comma precedente è conglobato l'assegno integrativo mensile, di cui all'art. 20 della legge 18.3.1960 n. 249, all'articolo unico della legge 10.3.1969 n. 78 e all'articolo 1 della legge 1.8.1969 n. 464.
Con decorrenza dal 1.7.1970 al personale regionale di ruolo addetto ai servizi amministrativi e ausiliari degli Istituti scolastici della Regione competono aumenti periodici biennali dello stipendio o del salario, in numero illimitato, nella misura del 4% del trattamento economico annuo iniziale o del trattamento economico annuo acquisito per effetto dell'attribuzione dei successivi stipendi o salari previsti dallo sviluppo della carriera a ruolo aperto, secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 10.11.1966 n. 13.
ART. 2
La qualifica di Applicato di segreteria, già prevista dalla tabella n. 2 Allegato B alla legge regionale 15.11.1971 n.18, è sostituita a quella di Coadiutore, con l'obbligo per il personale già titolare di posti di Applicato di Segreteria di svolgere le attuali mansioni fino all'entrata in vigore delle previste Modificazioni alle vigenti norme generali sullo stato giuridico del personale della Regione.
Al personale di cui sopra è attribuito, a decorrere dal 1.7.1970, un assegno personale non riassorbibile e pensionabile, pari all'importo annuo di Lire 104.000.
ART. 3
Ai titolari di posti di Magazziniere è attribuito, a decorrere dal 1.7.1970, un assegno personale non riassorbibile e pensionabile, pari all'importo annuo di £. 97.600.
ART. 4
Per il personale assunto o inquadrato nei ruoli regionali a decorrere dal 1.1.1971, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 15.11.1971 n. 18, l'attribuzione degli stipendi previsti dalla nuova tabella di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto decorrerà dalla stessa data.
ART. 5
Sono estese, per quanto applicabili, al personale addetto ai servizi di segreteria e ausiliari degli Istituti scolastici della Regione- le norme di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale ....... n. ... (approvata dal Consiglio Regionale con provvedimento legislativo n. 120 in data 29.5.1972).
ART. 6
La copertura per l'anno 1972 e per gli anni seguenti delle spese annue derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, - previste in complessive Lire centotrentotto milioni e da finanziare con imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari del capitolo di spesa relativo agli emolumenti al personale regionale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari degli Istituti Scolastici della Regione - , è assicurata dalle maggiori entrate annue già accertate di cui al successivo comma.
Per il finanziamento della spesa di Lire centotrentotto milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1972 è approvato l'aumento di Lire centotrentotto milioni allo stanziamento del capitolo 581 ("Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno delle Scuole Secondarie") della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972, previo aumento di Lire centotrentottomilioni allo stanziamento del capitolo 13 ("Provento delle quote fisse di ripartizione, tra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e) - f) del primo comma, dal secondo comma dell'articolo 3 e dall'articolo 4 della legge 6.12.1971 numero 1065") della Parte Entrata del bilancio stesso, in relazione al già accertato maggior gettito ripartibile delle imposte di fabbricazione sulla benzina venduta nel territorio della Valle di Aosta nell'anno 1971.
ART. 7
La spesa derivante a carico della Regione per il pagamento delle somme arretrate dovute per conguaglio assegni e contributi previdenziali e assicurativi per il personale di cui ai precedenti articoli, in applicazione della presente legge, per il periodo dal 1° luglio 1970 al 31 dicembre 1971, prevista in complessive Lire cento milioni, al netto degli acconti già corrisposti, sarà finanziata con imputazione all'apposito capitolo 59 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 ("Spese per conguaglio stipendi, ecc. ecc."), il cui stanziamento annuo viene aumentato di Lire cento milioni, previo aumento di Lire cento milioni allo stanziamento del capitolo 13 ("Provento delle quote fisse di ripartizione, tra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e) - f) del primo coma, dal secondo comma dell'articolo 3 e dall'articolo 4 della legge 6.12.1971 n. 1065") della Parte Entrata del bilancio stesso, in relazione al già accertato maggior gettito ripartibile delle imposte di fabbricazione sulla benzina venduta nel territorio della Valle d'Aosta nell'anno 1971.
ART. 8
Allegati alla legge
Sono annesse alla presente legge e ne fanno parte integrante, quale Allegato A, le nuove tabelle di attuazione della carriera economica "a ruolo aperto", comprendenti tre tabelle di sviluppo di carriera economica per il personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari degli Istituti scolastici della Regione.
ART. 9
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d' Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
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Allegato A alla legge regionale .................... n........
TABELLE DI SVILUPPO DELLA CARRIERA ECONOMICA A RUOLO APERTO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI E AUSILIARI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA REGIONE.
Tabella n. 1
Carriera di concetto
Ruolo del personale di Segreteria
|
Qualifiche |
Sviluppo del ruolo aperto |
|
|
|
Stipendi annuì lordi |
n. anni |
|
Segretari |
3.330.000 |
dopo 16 anni |
|
|
2.830.000 |
dopo 12 anni |
|
|
2.450.000 |
dopo 8 anni |
|
|
2.120.000 |
dopo 4 anni |
|
|
1.830.000 |
iniziale |
Tabella n. 2
Carriera esecutiva
Ruolo del personale amministrativo
|
Qualifiche |
Sviluppo del ruolo aperto |
||
|
|
Stipendi annui lordi |
n. anni |
|
|
Coadiutori |
2.420.000 |
dopo 16 anni |
|
|
2.050.000 |
dopo 12 anni |
||
|
1.770.000 |
dopo 8 anni |
||
|
1.530.000 |
dopo 4 anni |
||
|
1.300.000 |
iniziale |
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Tabella n. 3
Carriera ausiliaria
|
Qualifiche |
Sviluppo del ruolo aperto |
||
|
|
Salari annui lordi |
n. anni |
|
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Aiutante Tecnico |
2.230.000 |
dopo 12 anni |
|
|
1.890.000 |
Dopo 8 anni |
||
|
1.630.000 |
dopo 4 anni |
||
|
1.410.000 |
iniziale |
||
|
Magazziniere |
2.230.000 |
dopo 16 anni |
|
|
1.890.000 |
dopo 12 anni |
||
|
1.630.000 |
dopo 8 anni |
||
|
1.410.000 |
dopo 4 anni |
||
|
1.220.000 |
iniziale |
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