Objet du Conseil n. 182 du 14 juillet 1972 - Verbale

OGGETTO N. 182/72 - Proposta di legge statale, presentata dal Consigliere Pedrini, concernente: "Elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica nella circoscrizione elettorale della Valle d'Aosta".

Il Presidente MONTESANO, richiamandosi alla discussione generale sulle proposte di leggi statali in materia di elezioni politiche in Valle d'Aosta iscritte ai numeri 9, 12 e 13 dell'ordine del giorno della adunanza odierna (oggetti n. 179 e n. 180), invita il Consiglio a procedere alla votazione della proposta di legge, presentata dal Consigliere Pedrini, concernente: Elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica nella circoscrizione elettorale della Valle d'Aosta.

Il Presidente, dopo aver constatato che il Consiglio, con due separate votazioni per alzata di mano, non ha approvato i due articoli della proposta di legge di cui si tratta, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione della proposta di legge stessa nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Pollicini, il Presidente accerta e proclama i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti: trentatré;

- Consiglieri votanti: dodici;

- Voti favorevoli: uno;

- Voti contrari: undici;

- Astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Albaney, Balestri, Benzo, Chamonin, Chantel, Chincheré, Crétier, Dolchi, Dujany, Lustrissy, Macheda, Manganoni, Maquignaz, Milanesio, Perruchon Vedova Chanoux, Personnettaz, Pollicini, Rollandoz, Savìoz, Siggia in Bianco e Tonino.

Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio non approva la sottoriportata proposta di legge statale concernente: Elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica nella circoscrizione elettorale della Valle d'Aosta:

Art. 1

Per la elezione della Camera dei Deputati, l'elezione uninominale nel Collegio "Valle d'Aosta", agli effetti dell'articolo 47 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, è regolata dalle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, in quanto applicabili, con le modificazioni seguenti:

1) al Collegio "Valle d'Aosta", in base al numero degli abitanti, sono attribuiti due deputati;

2) ogni lista può presentare al massimo tre candidati;

3) ogni elettore potrà esprimere il proprio voto ad una sola lista e dare un solo voto di preferenza;

4) l'assegnazione dei due seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale. Delle due liste vincenti saranno eletti coloro che avranno avuto il maggior numero di preferenze;

5) i voti residui di ogni lista confluiranno nel Collegio unico nazionale;

6) sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi;

7) il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista, segue immediatamente l'eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

Art. 2

Per la elezione del Senato della Repubblica, l'elezione uninominale nel Collegio "Valle d'Aosta", agli effetti dell'articolo 57 - terzo comma-della Costituzione della Repubblica Italiana e dell'articolo 47 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, è regolata dalle disposizioni della legge 6 febbraio 1948 n. 29 e successive modificazioni, in quanto applicabili, e dalla norma seguente:

Quando, per qualsiasi causa, resta vacante il posto di senatore, il Collegio della Valle d'Aosta è convocato con Decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, per procedere ad elezioni suppletive che debbono essere indette entro tre mesi dalla data della vacanza del posto e aver luogo entro 70 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto presidenziale.