Objet du Conseil n. 197 du 28 juillet 1972 - Verbale

OGGETTO N. 197/72 - Modificazione dell'articolo 120 del vigente Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale.

Il Presidente MONTESANO, richiamando gli accordi testè intercorsi tra i rappresentanti dei vari Gruppi consiliari, propone all'approvazione del Consiglio il nuovo testo concordato dell'articolo 120 del vigente Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio Regionale, in sostituzione del testo dello stesso articolo già approvato dal Consiglio nella seduta antimeridiana (oggetto n. 194).

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei), ha approvato il sottoriportato nuovo testo dell'articolo 120 del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio Regionale:

Art. 120

(Della Cassa di Previdenza)

È introdotto il seguente nuovo articolo 120:

"È istituita la Cassa di Previdenza per i Consiglieri regionali alla quale sono iscritti d'ufficio i membri del Consiglio.

La Cassa è alimentata dalle quote mensili poste a carico dei singoli Consiglieri regionali e da eventuali contributi a carico della Regione.

L'importo degli eventuali contributi a carico della Regione è determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, su proposta del Comitato amministrativo della Cassa, per l'iscrizione nel bilancio della Regione dei relativi stanziamenti di fondi.

La Cassa è amministrata da un Comitato amministrativo costituito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato dai Capi-gruppo consiliari e, in caso di loro assenza o impedimento, da un loro delegato.

Il funzionamento della Cassa è disciplinato da un apposito Regolamento.

Il Regolamento della Cassa e le successive eventuali modificazioni sono approvati dall'Assemblea dei Consiglieri regionali."