Objet du Conseil n. 210 du 29 juillet 1972 - Verbale

OGGETTO N. 210/72 - Proposta di legge: "Norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 22 novembre 1954 n. 1136, sull'estensione dell'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, attivi e pensionati, ed ai loro familiari conviventi ed a carico". (Ritiro)

Il Presidente MONTESANO propone la trattazione congiunta della sottoriportata proposta di legge regionale concernente: "Norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 22 novembre 1954 n. 1136, sull'estensione dell'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, attivi e pensionati, ed ai loro familiari conviventi ed a carico", proposta di legge trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28 e 29 luglio 1972:

Premesso che la categoria dei coltivatori diretti è creditrice nei confronti della collettività, per le attività di importanza primaria che svolge, è tempo che venga superata la fase verbale di promesse e che tali promesse si concretizzino in effettivi provvedimenti legislativi.

Con l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti - attivi e pensionati - si intende non solo favorire un giusto miglioramento previdenziale a favore di una categoria che versa in particolari situazioni, ma altresì contribuire, in via prioritaria, all'eliminazione di un contrasto ormai illogico fra il mondo agricolo ed il mondo operaio e fra il trattamento previdenziale dei contadini e quello dei lavoratori dipendenti.

È da ritenersi sommamente giusto, dal punto di vista sociale, l'estensione dell'assistenza farmaceutica alla categoria dei coltivatori diretti - attivi e pensionati - i quali, nel quadro generale delle forze del lavoro, sono tuttora i più diseredati ed i più bisognosi.

Il provvedimento invocato a favore della categoria dei coltivatori diretti - attivi e pensionati - riveste carattere di estrema urgenza e non può essere più oltre dilazionato, pur nell'attesa dell'attuazione degli strumenti programmati in sede di riforma sanitaria.

Gli interventi dello Stato e della Regione in materia di previdenza ed assistenza in agricoltura si concretano in spinte equilibratrici dei redditi dei coltivatori diretti; i quali redditi, secondo una giustizia sociale più volte solennemente conclamata in sede di Governo, di Parlamento e di Governo regionale, devono divenire almeno pari a quelli, da cui oggi sono lontanissimi, dei lavoratori subordinati degli altri settori produttivi,

L'articolo 1 della proposta di legge in oggetto indicata sancisce l'assunzione a carico dell'Amministrazione Regionale delle quote integrative deliberate dai Consigli delle Casse Mutue Comunali.

Si reputa, a tale riguardo, che, sotto il profilo giuridico, presupposto essenziale per giustificare un intervento dell'Amministrazione Regionale, sia la precedente decisione, da parte delle Casse Mutue Comunali, di estendere l'assistenza farmaceutica ai propri assistiti.

Gli articoli 2 e 3 individuano, in modo preciso, i soggetti ai quali sono dirette le provvidenze della legge ed indicano i mezzi amministrativi con i quali deve essere determinata l'entità numerica dei soggetti stessi.

L'articolo 3, inoltre, enumera quali sono i documenti che le Casse Mutue Comunali dovranno presentare, a date prestabilite, alla Amministrazione Regionale.

Dal disposto dell'articolo 4 si evince che l'assistenza farmaceutica potrà essere erogata da parte delle Casse Mutue Comunali, tanto in forma diretta quanto in forma indiretta.

La scelta del sistema, è ovvio, viene lasciata agli Organi competenti delle Casse Mutue Comunali, che, ai sensi della legge istitutiva del 22 novembre 1954 n. 1136, godono di ampia autonomia deliberativa ed amministrativa.

I metodi ed i tempi di controllo, da parte dell'Amministrazione Regionale, sono previsti dagli articoli 5 e 6: il preciso riferimento all'articolo 7 della precedente legge regionale del 10 novembre 1966, n. 16 assicura ai rappresentanti dell'Amministrazione Regionale un controllo preventivo e non a posteriori sulle deliberazioni delle Casse Mutue Comunali.

L'articolo 12, da considerarsi come norma transitoria, prevede, per l'anno finanziario 1972, uno stanziamento di Lire novanta milioni (90.000.000) sul bilancio preventivo dell'Amministrazione Regionale.

Pur in assenza di precisi riferimenti locali, tenuto però conto dei fatti:

- che le Casse Mutue Comunali di Malattia per i coltivatori diretti stabiliranno una percentuale di partecipazione degli assistiti alle spese delle singole prestazioni farmaceutiche;

- che altre Casse Mutue Comunali di Malattia per i coltivatori diretti, in territorio nazionale, hanno già erogato l'assistenza farmaceutica ai propri assistibili, contenendo la spesa su livelli aggirantisi da Lire 4.500 a Lire 5.500 pro-capite;

si presume che sia sufficiente, per il primo anno di applicazione della legge, l'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione della somma di Lire novanta milioni (numero assistibili attivi e pensionati di circa 17.000 x Lire 5.500 pro-capite).

In campo nazionale, già numerose Amministrazioni Regionali a Statuto speciale e a Statuto normale - hanno legiferato e concesso la assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti.

Si è certi che l'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta, che è stata la prima a concedere sostanziali contributi a favore dei coltivatori diretti in materia di assistenza sanitaria, voglia sorreggere ancora, come per il passato, una categoria composta da caparbi e tenaci lavoratori, come lo sanno essere gli autentici valdostani.

In considerazione dell'alto significato umano e sociale del provvedimento, si confida che esso sarà confortato dall'unanime consenso del Consiglio Regionale.

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Disegno di legge regionale n.

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE ... N. ...: NORME DI ATTUAZIONE IN VALLE D'AOSTA DELLA LEGGE DEL 22 NOVEMBRE 1954 N. 1136, SULLA ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA AI COLTIVATORI DIRETTI - ATTIVI E PENSIONATI - ED AI LORO FAMILIARI CONVIVENTI ED A CARICO.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione provvede, con le modalità di cui agli articoli seguenti, ad assumere a proprio carico le quote integrative di contribuzione, preventivamente e annualmente determinate dagli organi deliberanti delle Casse Mutue Comunali di Malattia per i coltivatori diretti, per l'estensione del l'assistenza farmaceutica ai propri assistiti, ai sensi degli articoli 4, 19 e 22 della legge nazionale del 22 novembre 1954, n. 1136.

Art. 2

L'assistenza farmaceutica è dovuta:

- ai coltivatori diretti attivi ed ai loro familiari conviventi ed a carico di cui all'articolo 1 della legge statale 22 novembre 1954 n. 1136;

- ai coltivatori diretti pensionati ed ai loro familiari conviventi ed a carico, di cui all'articolo 1 della legge 29 maggio 1967 n. 369.

Art. 3

Entro il 30 settembre di ogni anno, le Casse Mutue Comunali di Malattia per i coltivatori diretti presenteranno all'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta uno stato di previsione della spesa da sostenere per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica per l'anno successivo, prendendo come base, per la determinazione numerica degli assistitili, i dati desunti alla data del 31 agosto di ogni anno:

- per i coltivatori diretti attivi e per i loro familiari conviventi ed a carico, dai ruoli dei contributi pubblicati dal Servizio Contributi Agricoli Unificati della Valle d'Aosta;

- per i coltivatori diretti pensionati e per i loro familiari conviventi ed a carico, dai Mod. C. D. 2/Pens. emessi dalla Cassa Mutua Regionale di Malattia per i coltivatori diretti della Valle d'Aosta.

Entro il 28 febbraio di ogni anno, le Casse Mutue Comunali di Malattia per i coltivatori diretti presenteranno all'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta un rendiconto consuntivo relativo alle spese sostenute per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica nell'anno precedente.

Art. 4

L'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta verserà, entro il mese di gennaio di ogni anno, alle Casse Mutue Comunali di Malattia per i coltivatori diretti, tramite la Cassa Mutua Regionale, l'80% delle somme iscritte nei conti preventivi di cui al precedente art. 3.

Con tale importo le Casse Mutue Comunali provvederanno al rimborso delle spese farmaceutiche agli assistiti, in caso di erogazione dell'assistenza in forma indiretta, o al pagamento alle singole farmacie, in caso di erogazione dell'assistenza in forma diretta.

Entro il 30 aprile di ogni anno, l'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta provvederà, sulla scorta dei conti consuntivi dell'anno precedente, ad effettuare gli eventuali conguagli.

Art. 5

Tutte le deliberazioni e tutti i rendiconti, sia preventivi sia consuntivi, relativi all'erogazione dell'assistenza farmaceutica, assunti ed approvati dagli organi deliberanti delle Casse Mutue Comunali, prima di essere trasmessi all'Amministrazione Regionale, dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo della Cassa Mutua Regionale della Valle d'Aosta.

Art. 6

Il controllo diretto, da parte dell'Amministrazione Regionale, su tutti gli atti relativi all'erogazione dell'assistenza farmaceutica sarà esercitato dai tre rappresentanti della Regione, nominati dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale del 10 novembre 1966 n. 16, i quali fanno parte, quali membri di diritto, del Consiglio Direttivo della Cassa Mutua Regionale di Malattia per i coltivatori diretti.

Art. 7

Alle Casse Mutue Comunali di Malattia per i coltivatori diretti sarà riconosciuto, per le spese di gestione e di amministrazione del servizio di assistenza farmaceutica, un concorso in dette spese definito sulla base degli oneri strettamente afferenti al servizio.

Tale concorso non potrà superare, comunque, l'8% delle spese annualmente preventivate per l'assistenza farmaceutica.

Art. 8

All'accertamento ed alla liquidazione delle spese di cui ai precedenti articoli 4 e 7 si provvederà con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 9

I benefici previsti dalla presente legge saranno concessi sino a quando, con legge statale, non saranno stabilite analoghe provvidenze.

Art. 10

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano, ove non contrastino, le norme che regolano l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai coltivatori diretti attivi e pensionati.

Art. 11

Il limite di spesa annua di Lire 96.000.000, autorizzato con leggi regionali 20 dicembre 1955 n. 3, 10 novembre 1966, n. 16 e 22 gennaio 1970, n. 8, è elevato da Lire 96.000.000 a Lire 186.000.000.

Alla copertura ed al finanziamento della maggiore spesa annua di Lire 90.000.000 (novantamilioni), derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante aumento di corrispondente somma allo stanziamento del capitolo 746 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972, con prelievo della somma stessa dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento Spese correnti - Allegato E).

Art. 12

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Interviene il Consigliere ALBANEY per comunicare al Consiglio che il Consigliere firmatario, Chamonin, al momento assente, intende ritirare la legge in quanto la stessa è stata sostituita da quella di iniziativa della Giunta.

Il Consiglio prende atto.