Objet du Conseil n. 130 du 16 mars 1973 - Verbale

OGGETTO N. 130/73 - Disegno di legge regionale riguardante: "Nuova misura dell'indennità regionale spettante dal 1° gennaio 1973 al personale scolastico in servizio nelle Scuole Elementari, per il prolungamento d'orario derivante dall'insegnamento della lingua francese".

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Nuova misura dell'indennità regionale spettante dal 1° gennaio 1973 al personale scolastico in servizio nelle Scuole Elementari, per il prolungamento d'orario derivante dall'insegnamento della lingua francese", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14, 15 e 16 marzo 1973:

Con legge regionale 2 febbraio 1968 n. 1 fu stabilita l'attuale misura della indennità spettante al personale ispettivo, direttivo ed insegnante in servizio nelle Scuole Elementari della Valle d'Aosta per il prolungamento d'orario derivante dall'insegnamento della lingua francese.

In considerazione dei miglioramenti apportati dal 1968 ad oggi al trattamento economico principale spettante al personale scolastico, si rende necessario adeguare la misura della indennità regionale di cui si tratta.

La Giunta Regionale propone, quindi, che detta indennità sia stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1973, nella misura corrispondente al 25 per cento dello stipendio annuo lordo in godimento.

Propone, inoltre, che la stessa misura del 25 per cento sia riferita allo stipendio annuo lordo maturato all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della determinazione del trattamento integrativo di quiescenze, di cui all'articolo 7 della precitata legge regionale.

Per ragioni di ordine perequativo propone, infine, di prevedere anche la rivalutazione del trattamento predetto, a decorrere dal 1° gennaio 1973, a favore del personale scolastico collocato a riposo da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, rivalutazione da effettuare in base allo stipendio corrispondente, secondo gli attuali parametri retributivi, a quello fruito alla data di cessazione dal servizio.

A tali fini è stato predisposto e viene sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge. (...Omissis...)

Illustra l'Assessore alla pubblica istruzione LUSTRISSY.

Interviene il Consigliere DAYNE'.

Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chinchere', Crétier e Mappelli, il Presidente Montesano accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventisei;

- Voti favorevoli: ventidue;

- Voti contrari: quattro;

Il Presidente Montesano, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Nuova misura dell'indennità regionale spettante dal 1° gennaio 1973 al personale scolastico in servizio nelle Scuole Elementari, per il prolungamento d'orario derivante dall'insegnamento della lingua francese".

(Segue disegno di legge regionale n. 20)

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Disegno di legge regionale n.

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE N. : NUOVA MISURA DELL'INDENNITÀ REGIONALE

SPETTANTE DAL 1° GENNAIO 1973 AL PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO NELLE SCUOLE ELEMENTARI, PER IL PROLUNGAMENTO D'ORARIO DERIVANTE DALL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRANCESE.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1973 l'indennità regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 2 febbraio 1968 n.1, spettante al personale ispettivo, direttivo e insegnante in servizio nelle Scuole Elementari della Valle d'Aosta per il prolungamento d'orario derivante dall'insegnamento della lingua francese, è stabilita nella misura corrispondente al 25 per cento dello stipendio annuo lordo in godimento.

La stessa misura del 25 per cento si applica allo stipendio annuo lordo in godimento all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della determinazione del trattamento integrativo di quiescenza di cui all'art. 7 della precitata legge regionale.

Per il personale scolastico collocato a riposo da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge il trattamento predetto sarà rivalutato, a decorrere dal 1° gennaio 1973, in base allo stipendio corrispondente, secondo gli attuali parametri retributivi, a quello fruito alla data di cessazione dal servizio.

Art. 2

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in annue Lire sessantamilioni, sarà imputata all'apposito capitolo 589 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973, che presenta il necessario stanziamento di fondi, e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Art. 3

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta,