Objet du Conseil n. 140 du 29 mars 1973 - Verbale
OGGETTO N. 140/73 - Disegno di legge regionale concernente "Modificazioni alla legge regionale 28 agosto 1971 n. 12 recante norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili".
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alla legge regionale 28 agosto 1971 n. 12 recante norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili", trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14, 15 e 16 marzo 1973:
Con legge regionale 28 agosto 1971 n. 12 venne approvata una nuova normativa in materia di provvidenze assistenziali a favore degli inabili, mutilati e invalidi civili, residenti da almeno cinque anni in Valle d'Aosta.
In particolare tale legge prevede:
l) la corresponsione di un assegno mensile di Lire 19.000 agli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa almeno pari all'80% e senza altri benefici previdenziali;
2) la corresponsione di un sussidio integrativo di Lire 7.000 mensili agli invalidi civili fruenti della pensione sociale oppure degli assegni di invalidità, previsti dalle leggi statali 30 marzo 1971 n. 118 e 26 maggio 1970 n. 381, dell'importo di Lire 12.000 mensili;
3) la corresponsione di una ulteriore indennità di assistenza domiciliare, dell'importo massimo di Lire 12.000, agli inabili totalmente dipendenti per gravissime infermità che comportano una continua assistenza da parte dei familiari.
A partire dal 1° luglio 1972 la misura mensile dei predetti assegni statali è stata aumentata da Lire 12.000 a Lire 18.000, mentre la pensione sociale è stata elevata a Lire 19.000 dal 1° gennaio 1973.
Tali aumenti delle provvidenze statali, che hanno comportato una riduzione della spesa annua a carico della Regione, la continua lievitazione del costo della vita nonché la necessità di garantire ad ogni invalido un più adeguato livello di trattamento assistenziale, sono le maggiori considerazioni che hanno indotto la Giunta Regionale a proporre l'adozione dell'allegato disegno di legge regionale che eleva, per coloro che abbiano una invalidità almeno pari all'80%, il trattamento mensile a Lire 26.000, all'incirca pari cioè all'importo delle pensioni erogate dall'I.N.P.S. per i lavoratori autonomi a partire dal 10 gennaio 1973 e a Lire 40.000 mensili l'importo globale dei benefici per coloro che siano inabili totali e necessitino di assistenza domiciliare continua.
Lo stesso disegno di legge regionale prevede, inoltre, l'aumento a Lire 6.000 lorde del compenso forfettario da corrispondere ai componenti della Commissione Sanitaria incaricata dell'accertamento delle condizioni di invalidità e di inabilità dei richiedenti i benefici assistenziali regionali.
Il maggiore onere finanziario derivante a carico della Regione dall'applicazione dell'allegato disegno di legge regionale, previsto in annue Lire 80 milioni circa, può essere contenuto nei limiti dell'attuale stanziamento dell'apposito capitolo di bilancio che presenta una disponibilità di Lire 255 milioni.
Si propone, quindi, che il Consiglio Regionale approvi il disegno di legge regionale di cui si tratta.
(SEGUE: allegato disegno di legge regionale) (... Omissis ...)
Illustra l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale BENZO.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i sette articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Borrel, Chincheré e Crétier, il Presidente Montesano accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro;
- Voti favorevoli: ventiquattro.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alla legge regionale 28 agosto 1971 n. 12 recante norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili".
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 23)
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Disegno di legge regionale n. 23
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE .............. N. ......: MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 1971 N. 12 RECANTE NOME IN MATERIA DI ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE A FAVORE DEGLI INABILI, MUTILATI ED INVALIDI CIVILI.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La misura dell'assegno mensile di assistenza integrativa regionale, di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 28 agosto 1971 n. 12, è aumentata da lire diciannovemila a lire ventiseimila mensili a decorrere dal 1° gennaio 1973.
Art. 2
L'articolo 3 della legge regionale 28 agosto 1971 n. 12 è soppresso e sostituito dal presente a decorrere dal 1° gennaio 1973:
"Ai mutilati ed invalidi civili aventi titolo alla pensione sociale prevista dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153 e successive modificazioni, ovvero alla pensione di inabilità e agli assegni mensili previsti dagli articoli 12, 13 e 17 della legge e 30 marzo 1971 n. 118 e successive modificazioni, nonché all'assegno mensile previsto dall'articolo 1 della legge 26 maggio 1970 n. 381 e successive modificazioni, è corrisposto, alle condizioni e modalità stabilite dai successivi articoli, un assegno mensile di importo pari alla differenza tra il trattamento mensile fruito e lire 26.000".
Art. 3
Il capoverso lettera b) dell'articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1971 n. 12 è modificato come segue, a decorrere dal 1° gennaio 1973:
"b) non abbiano titolo a pensioni, ad assegni, a rendite o a redditi di qualsiasi natura e provenienza di importo pari o superiore a lire 26.000 mensili".
Art. 4
L'articolo 5 della legge regionale 28 agosto 1971 n. 12 è soppresso e sostituito dal seguente a decorrere dal 1° gennaio 1973:
"Ai mutilati ed invalidi civili nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia stata accertata una inabilità totale e permanente, derivante da gravissime infermità che li rendano totalmente dipendenti e che comportino una continua assistenza da parte dei familiari o terzi, è corrisposta una ulteriore indennità di assistenza domiciliare dell'importo massimo di lire 14 mila mensili.
L'indennità di assistenza domiciliare è concessa agli inabili che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), c), d) e e) del precedente articolo 4 e che non abbiano titolo a pensioni, ad assegni, a rendite o a redditi di qualsiasi natura e provenienza di importo pari o superiore a lire 40.000 mensili.
A coloro che abbiano titolo a pensioni, ad assegni, a rendite o a redditi di qualsiasi natura e provenienza, di importo inferiore alle lire 40.000 mensili, la indennità di cui al primo comma è corrisposta nella misura pari alla differenza tra l'importo di cui sopra e l'ammontare del trattamento fruito".
Art. 5
Il terzo comma dell'articolo 6 della legge regionale 28 agosto 1971 n. 12 è soppresso e sostituito dal seguente a decorrere dal 1° gennaio 1973:
"Ai componenti della Commissione Sanitaria predetta è corrisposto un compenso forfettario di lire 6.000 lorde per ogni seduta".
Art. 6
Le spese derivanti a carico della Regione dalla applicazione della presente legge, previste in annue massime lire 255.000.000, saranno imputate al capitolo di spesa 750 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973, recante uno stanziamento di pari importo, nonché al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni successivi.
Art. 7
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
Aosta, lì
