Objet du Conseil n. 145 du 30 mars 1973 - Verbale

OGGETTO N. 145/73 - Disegno di legge regionale riguardante l'istituzione di tasse di concessione per il rilascio di licenze per l'esercizio della pesca nel territorio della Regione Valle d'Aosta.

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Istituzione di tasse di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio della Regione Valle d'Aosta", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14, 15 e 16 marzo 1973:

Le tasse di concessione governativa per il rilascio di licenza di pesca, approvate con D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, modificate dall'art. 2 della legge 20.3.1968 n. 433, non sono più contemplate nel nuovo Testo Unico delle tasse sulle concessioni governative, approvate con D.P.R. 26.10.1972 n. 641.

Tali tasse erano stabilite nelle seguenti misure: Licenza di pesca di categoria A (pesca con tutti gli attrezzi)

Tassa

L. 4.000

Soprattassa

L. 1.500

Diritto ENPA

L. 20

Bollo quietanza.

L 15

L. 5.535

Licenza di pesca di categoria B (pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50)

Tassa

L. 2.000

Soprattassa

L. 1.000

Diritto

L. 20

Bollo quietanza

L. 10

L. 3.030

Licenza di pesca di categoria C (pesca con canna, con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50)

Tassa

L. 1.200

Soprattassa

L. 500

Diritto ENPA

L. 20

Bollo quietanza

L. 5

L. 1.725

Licenza di pesca di tipo D (licenza per gli stranieri)

Tassa

L. 1.000

Soprattassa

L. 500

Diritto ENPA

L. 20

Bollo quietanza

L. 5

L. 1.525

Nella nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative non sono più previste le tasse sulle licenze di pesca perché l'applicazione di tali tasse è ora lasciata alla competenza normativa delle Regioni.

Il gettito annuo per l'applicazione delle predette tasse di concessione per un numero di 3.307 unità di pescatori residenti in Valle d'Aosta si aggira su 9.500.000 circa.

L'ammontare delle tasse, delle soprattasse e del diritto ENPA potrebbe essere mantenuto nella misura già stabilita dallo Stato. In relazione a quanto sopra, la Giunta sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge regionale riguardante l'istituzione di tasse di concessione regionale per il rilascio delle licenze di pesca.

(Segue: allegato disegno di legge regionale) (...Omissis...)

Illustra l'Assessore all'agricoltura e foreste, MAQUIGNAZ.

Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori CRETIER, MANGANONE e TONINO, il Presidente MONTESANO accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: venti;

- Voti favorevoli: venti.

Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Istituzione di tasse di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio della Regione Valle d'Aosta":

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 25).

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Disegno di legge regionale n. 25

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE ... N. ... : ISTITUZIONE DI TASSE DI CONCESSIONE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sono istituite, a decorrere dal corrente anno 1973 ed in relazione all'art. 2 lettera a) della legge 6.12.1971 n. 1065, le seguenti tasse regionali di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio della Regione Valle d'Aosta a' sensi delle norme approvate con legge regionale 10 maggio 1952 n. 2:

Licenza di pesca di categoria A (pesca con tutti gli attrezzi)

Tassa L. 5.500

Licenza di pesca di categoria B (pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50)

Tassa L. 3.000

Licenza di pesca di categoria C (pesca con canna, con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50)

Tassa L. 1.700

Licenza di pesca di tipo D (licenza per gli stranieri)

Tassa L. 1.500

Art. 2

I titolari di licenze di pesca rilasciate dalle Province e per le quali sia stata pagata la relativa tassa di concessione non sono soggetti al pagamento delle tasse di concessione di cui alla presente legge.

Art. 3

Per la riscossione delle tasse regionali di concessione di cui alla presente legge si applicano le norme vigenti per la riscossione dei tributi di spettanza della Regione Valle d'Aosta.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì