Objet du Conseil n. 182 du 3 avril 1973 - Verbale
OGGETTO N. 182/73 - Proposta di legge concernente: "La concessione di anticipazioni sull'indennità per cessazione del rapporto di impiego ai dipendenti dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta". (Ritiro)
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta di legge concernente: "La concessione di anticipazioni sull'indennità per cessazione del rapporto di impiego ai dipendenti dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta", relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 2 aprile 1973 e giorni seguenti:
La proposta di legge che sottopongo all'esame del Consiglio sorge dall'intendimento di offrire, a tutti i dipendenti dell'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta, la possibilità di usufruire di un aiuto concreto per fare fronte ai primari bisogni, senza peraltro comportare per la Regione alcun ulteriore aggravio.
La proposta di legge, infatti, ha Lo scopo di consentire ai dipendenti della Regione l'anticipata corresponsione, sia pure a titolo di acconto, dei ratei già maturati dell'indennità per cessazione del rapporto d'impiego.
Come à noto l'indennità in questione costituisce, secondo la dottrina più accreditata e la giurisprudenza della Corte Costituzionale, retribuzione differita per il fatto che essa, pur maturando di giorno in giorno per effetto della semplice anzianità di servizio, viene ad essere corrisposta al dipendente soltanto al momento della cessazione del rapporto.
In realtà, tuttavia, di norma accade che la predetta indennità venga ad essere percepita dai dipendenti quando i loro più assillanti bisogni, quali quelli determinati dai gravi problemi della casa, dell'arredamento e delle spese per gli studi dei Pigli, sono già superati.
È innegabile che nell'odierna realtà della vita avviene sempre più frequentemente che il dipendente, prima della cessazione del rapporto di lavoro, venga a trovarsi di fronte a bisogni di varia natura, ma tutti di primaria importanza, il cui soddisfacimento richiede l'immediata disponibilità di somme rilevanti, che sono, e non sempre, altrimenti conseguibili con l'assunzione di pesantissimi oneri per interessi.
Con questa proposta di legge si vuole appunto consentire all'Amministrazione Regionale, senza l'assunzione di alcun onere ulteriore rispetto a quelli già. previsti dalle vigenti disposizioni di legge, di corrispondere, a richiesta del dipendente, anticipazioni sulla futura indennità di fine rapporto, dì importo pari ai ratei già maturati. In tal modo si sottrarrebbe il dipendente, che si viene a trovare in quelle particolari situazioni di bisogno di cui si è fatto innanzi menzione, alla pesante alternativa di assumere impegni onerosissimi o di rinunciare al soddisfacimento di detti bisogni.
Resta infine da evidenziare che questa proposta di legge, oltre a venire incontro alle sempre più gravose esigenze di molte famiglie di dipendenti, può costituire un notevole impulso per alcuni specifici settori della economia, quale ad esempio, quello edilizio, consentendo l'immediato investimento delle anticipazioni così corrisposte per il soddisfacimento di bisogni primari, tra cui appunto quello della casa.
Confido pertanto nell'approvazione da parte del Consiglio del provvedimento proposto.
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Disegno di legge regionale n.
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n. ... : CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI SULL'INDENNITÀ PER CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO AI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai dipendenti dell'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta, i quali abbiano una anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo, è concessa, a richiesta, una anticipazione sull'indennità per cessazione del rapporto d'impiego, se in quanto dovuta, di importo pari ai ratei maturati all'atto della domanda. Dall'importo da corrispondersi per la suddetta causale saranno dedotte, in sede di erogazione dello stesso, le somme eventualmente dovute, per qualsiasi ragione e titolo, dai dipendenti all'Amministrazione Regionale.
L'importo della somma come sopra erogata a titolo di anticipazione verrà detratto, in sede di liquidazione finale, dalle competenze di fine rapporto spettanti al momento della cessazione dal servizio.
Art. 2
L'anticipazione sulla indennità di fine rapporto prevista dal precedente articolo 1 può essere richiesta, per una sola volta, entro un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
Le somme erogate dall'Amministrazione Regionale a titolo di anticipazione ai sensi del precedente articolo 1 saranno assoggettate, all' atto del pagamento, alle stesse trattenute ed imposizioni fiscali che sarebbero dovute, ai sensi delle leggi in vigore al tempo di tale corresponsione, se i relativi importi fossero corrisposti a titolo di liquidazione definitiva dell'indennità di fine rapporto.
Nulla sarà dovuto sulle somme suddette dai dipendenti beneficiari, per interessi o per ulteriori oneri fiscali, al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 4
Gli oneri finanziari relativi al pagamento della suddetta anticipazione faranno carico, come per legge, al "fondo per liquidazione al personale di indennità per cessazione del rapporto di impiego" tenuto, per legge, all'erogazione della predetta indennità.
Art. 5
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, lì
Illustra brevemente il Consigliere ANDRIONE che dichiara di ritirare la proposta di legge.
Il Consiglio prende atto.
