Objet du Conseil n. 134 du 28 octobre 1949 - Verbale

OGGETTO N. 134/49 - ESAME E DISCUSSIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO ORGANICO PER GLI UFFICI E PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE (ARTICOLI 82 E 83 E DALL'AR­TICOLO 90 ALL'ARTICOLO 117).

Il Presidente ff. del Consiglio, Ing. PASQUALI, in­vita il Consiglio a riprendere ed a continuare l'esame e la discussione degli articoli 82 e 83 e degli articoli successivi all'articolo 89 del nuovo Regolamento or­ganico per i servizi e per il personale dell'Amministra­zione regionale.

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Art. 90 (Art. 94 della proposta)

(v. ex art. 99)

Previdenza

"Il personale è iscritto alla Cassa di Previdenza per le pensioni a favore dei dipendenti degli Enti locali, nonché agli altri Istituti di previdenza e di assistenza previsti dalle leggi a favore dei dipendenti degli En­ti pubblici locali.

L'iscrizione, le sospensioni, i riscatti dei periodi di servizio agli effetti della quiescenza, il collocamento a riposo e le liquidazioni delle pensioni e delle inden­nità sono regolati dalle norme legislative riguardanti l'ordinamento della Cassa di Previdenza e degli Isti­tuti di previdenza e di assistenza.

Durante il periodo che intercorre fra la cessazione del servizio e l'effettivo pagamento della pensione da parte degli Istituti di previdenza, l'Amministrazio­ne può corrispondere al personale, che si trovi nelle condizioni prescritte dalla legge per ottenere la pen­sione e che abbia inoltrato domanda di liquidazione di pensione, acconti mensili in misura massima di 4/5 dell'ammontare previsto della pensione, previo impegno scritto rilasciato dall'interessato per il rim­borso degli acconti, anche mediante ritenute dirette, all'atto della riscossione dei ratei arretrati di pen­sione."

Il Consigliere Signor NOUCHY ritiene opportuno che il personale avventizio dell'Amministrazione re­gionale, anziché alla Cassa di Previdenza per le Pen­sioni a favore dei dipendenti degli Enti locali, sia i­scritto - a più favorevoli condizioni - ad altro Isti­tuto di Previdenza e di Assicurazione e ciò agli effetti della liquidazione di indennità in caso di malattia e della liquidazione della pensione.

Il Segretario Dr. BRERO osserva che, a' sensi della vigente legislazione, il personale di ruolo e non di ruo­lo deve essere assicurato, - ai fini del trattamento di quiescenza - mediante iscrizione alla Cassa di Previdenza per le Pensioni a favore dei dipendenti degli Enti locali e, - ai fini del trattamento di malattia - mediante iscrizione agli altri Istituti di Assistenza pre­visti dalle leggi a favore dei dipendenti degli Enti pub­blici locali.

Segue discussione circa l'assicurazione del perso­nale avventizio e operaio agli effetti del trattamento di disoccupazione in caso di licenziamento o di cessa­zione di lavoro per altra causa quando non vi sia dirit­to alla pensione.

Su invito del Presidente ff., Ing. PASQUALI, di formulare una proposta concreta, il Consigliere Sig. NOUCHY fa presente che egli ha soltanto inte­so richiamare l'attenzione del Consiglio su tale que­stione, che ritiene debba essere esaminata e risolta nel migliore dei modi sia per quanto riguarda il personale operaio sia per quanto riguarda parte del personale avventizio o incaricato.

Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, prende atto del­la precisazione fatta dal Consigliere Signor Nouchy che viene considerata quale raccomandazione per lo studio del problema della previdenza nei confronti del personale avventizio o incaricato.

Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, richiama l'atten­zione del Consiglio sulla proposta formulata dai rap­presentanti del personale in ordine all'articolo in di­scussione, proposta di cui viene data lettura dal Con­sigliere Segretario Geom. VALLEISE e che è del te­nore seguente: "Si propone, di inserire un quarto comma del tenore seguente: "Resta salva la possibili­tà dell'Ente di provvedere, con propria norma legi­slativa, all'istituzione di una Cassa di Previdenza lo­cale a favore di propri dipendenti, ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto regionale".

Il Consigliere Geom. G. NICCO ritiene che la pro­posta del personale debba essere accolta, a' sensi del succitato articolo 2 dello Statuto regionale.

Il Consigliere Col. FERREIN fa presente che l'Isti­tuto Cassa di Previdenza - Sede centrale di Roma - interpellato in merito alla possibilità o meno della i­stituzione, nella Regione Autonoma della Valle d'Ao­sta, di una Cassa di Previdenza locale, avrebbe risposto affermativamente; ritiene, pertanto, che possa essere accolta la proposta del personale.

Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, ritiene che la proposta del personale possa essere accolta; propone, peraltro, che siano soppresse le parole "ai sensi del­l'articolo 2 dello Statuto regionale".

Dà quindi lettura e propone l'approvazione del comma aggiuntivo (ultimo comma) nel testo che se­gue: "Resta salva la possibilità da parte della Regio­ne di provvedere, con proprie norme legislative, alla istituzione di una Cassa di Previdenza locale a favore dei propri dipendenti".

Il Consiglio concorda, approvando la proposta.

Si dà atto che l'articolo 90 (art. 94 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con l'ag­giunta del comma finale surriportato.

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Art. 91 (Art. 95 della proposta)

(v. ex art. 69)

Assicurazione

"Gli agenti e gli operai addetti alla manutenzione delle strade e alla manutenzione e riscaldamento dgli stabili sono assicurati, a spese della Amministra­zione, contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.).

Gli autisti, il personale sanitario e ausiliario del Laboratorio d'Igiene e Profilassi sono assicurati, a spese dell'Amministrazione, contro gli infortuni sul lavoro, mediante stipulazione di polizze particolari con Istituti di assicurazione.

In caso di infortunio, che dia luogo ad invalidità temporanea, l'Amministrazione corrisponde al perso­nale assicurato l'eventuale differenza fra l'indennità giornaliera o mensile liquidata dall'Istituto assicuratore ed i maggiori emolumenti spettanti a' sensi del presente regolamento."

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Si fa menzione che intervengono all'adunanza alla fine della discussione dell'articolo 91 (ore 15,40) l'Avv. Dr. BONDAZ Vittorino, Presidente del Consiglio, il Consigliere Signor CUAZ Carlo, l'Ing. FRESIA Lui­gi, Assessore alle Finanze e, infine, il Dr. BERTHET Amato, Assessore alla Pubblica Istruzione (ore 16).

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Il Consigliere Dr. NORAT rileva che il Medico e il Veterinario regionali sono soggetti ad infortuni e a ri­schi al pari degli autisti, del personale sanitario e au­siliario del Laboratorio di Igiene e Profilassi; ritiene, pertanto, che debba essere estesa al Medico ed al Vete­rinario regionali la disposizione di cui al penultimo comma.

Il Consigliere Geom. G. NICCO osserva che, la dispo­sizione di cui al penultimo comma dovrebbe, altresì, essere estesa agli Ingegneri, ai Geometri, ecc., i quali pure sono soggetti a rischi in relazione ai pericoli ine­renti all'espletamento di determinate mansioni (ad e­sempio, assistenza e collaudo di lavori, ecc.).

Segue discussione in merito ai rischi ed all'eventuale assicurazione contro le malattie e gli infortuni per cau­sa di servizio delle varie categorie del personale del­l'Amministrazione regionale.

Alla discussione prendono parte il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, gli Assessori Geom. BIONAZ, Prof. DEFFEYES, il Vice Presidente Ing. PASQUA­LI, ed i Consiglieri Signori: Col. FERREIN, Geom. G. NICCO, NOUCHY e il Segretario Dott. BRERO.

Il Consigliere Geom. G. NICCO pone la seguente questione di principio: o l'assicurazione viene effet­tuata per i soli succitati salariati o viene estesa a tut­to il personale.

L'Assessore Geom. BIONAZ fa presente che il per­sonale potrebbe essere assicurato per i rischi e per le prestazioni assicurative non contemplati dall'I.N.A.D.E.L.

Il Consigliere Geom. G. NICCO propone di stabilire che "è in facoltà dell'Amministrazione regionale di assicurare contro gli infortuni sul lavoro tutto il perso­nale".

Il Consigliere Col. FERREIN dichiara di concordare con il Consigliere Geom. G. NICCO.

L'Assessore Prof. DEFFEYES ritiene che l'Ammi­nistrazione regionale debba assicurare contro gli in­fortuni soltanto il personale soggetto a particolari ri­schi.

Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, constata che vi sono due proposte in ordine alla inserzione di un e­mendamento aggiuntivo all'articolo 91 in discussione e rileva la necessità che il Consiglio proceda alla vota­zione, per alzata di mano, sulle singole proposte stesse.

Invita, quindi, il Consiglio a procedere alla vota­zione, per alzata di mano sulla seguente proposta formulata dal Consigliere Geom. G. NICCO: "È in facoltà dell'Amministrazione di assicurare contro gli infortuni sul lavoro tutto il personale".

Si dà atto che, procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente ff., Ing. PASQUALI, accerta e comunica il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 32 (trentadue); Consiglieri astenutisi dalla votazione n. 2 (due): Col. FERREIN e Signor PERRON; Consiglieri votanti n. 30 (trenta); Con­siglieri favorevoli all'approvazione n. 8 (otto); Consi­glieri contrari all'approvazione n. 22 (ventidue).

Il ff. Presidente dichiara che la proposta del Con­sigliere Geom. Nicco non risulta approvata.

Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, pone, quindi, ai voti, per alzata di mano, la seconda proposta del Pre­sidente della Giunta: "È in facoltà dell'Amministra­zione di assicurare contro gli infortuni sul lavoro il personale soggetto a particolari rischi".

Il Consiglio approva, ad unanimità, la proposta.

Il ff. Presidente accerta e comunica che l'articolo 91 (art. 95 della proposta) risulta approvato dal Con­siglio, ad unanimità, con il comma aggiuntivo finale surriportato proposto dal Presidente della Giunta Avv. Caveri.

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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ff.

(Ing. A. Pasquali)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL SEGRETARIO ROGANTE

(Geom. A. Valleise) (Dr. A. Brero)

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Si fa menzione che il Presidente, Avv. Dr. BON­DAZ, assume la presidenza dell'adunanza.

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Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, fa presente che nell'adunanza del mattino il Consiglio ha soprasse­duto alla continuazione della discussione dell'artico­lo 82 (art. 85 della proposta) e dell'articolo 83 (art. 86 della proposta), in considerazione della momenta­nea assenza del Presidente della Giunta, Avv. Ca­veri, e dell'Assessore alle Finanze, Ing. Fresia. Pro­pone, quindi, che il Consiglio riprenda la discussione dell'articolo 82, in ordine al quale, il Presidente del­la Giunta, Avv. Caveri, aveva fatto presente la op­portunità della inserzione di un comma aggiuntivo concernente la concessione di una indennità integrativa al personale dell'Amministrazione regionale.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, precisa di avere proposto l'approvazione e l'aggiunta di un comma allo scopo di stabilire che "al fine di assicu­rare al personale della Regione un trattamento pari­ficato a quello del personale dipendente dallo Stato sarà corrisposta una indennità integrativa come da tabella organica".

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, osserva che la proposta del Presidente della Giunta, Avv. Caveri, potrebbe essere concretata nella seguente formula­zione: "Al fine di assicurare al personale della Re­gione un trattamento economico parificato a quello del personale dello Stato, è dovuta una indennità integrativa nella misura e secondo le modalità previste dalla tabella organica ».

Segue discussione in merito alle proposte surripor­tate.

Il Consigliere Signor VACHER, propone che l'im­porto della indennità integrativa sia conglobato nello stipendio, in modo che il personale abbia la garanzia che tale importo non sia revocato o ridotto in avve­nire.

L'Assessore Ing. FRESIA rileva che la proposta del Consigliere Signor Vacher non può essere accolta, in quanto è necessario che il trattamento economico del personale regionale sia parificato o assimilato al trattamento economico del personale statale.

II Consigliere Signor VACHER obietta che il trat­tamento economico sino ad oggi concesso al personale dipendente dall'Amministrazione regionale è superio­re al trattamento economico del personale statale.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, osserva che, in effetti, il trattamento economico del personale regionale non è, praticamente, superiore a quello dello Stato se si tien conto che il personale regionale ha una carriera limitata e non può fruire di benefici e di indennità di cui fruisce, invece, il personale statale.

L'Assessore Ing. FRESIA aggiunge che va tenuto conto del fatto che il personale regionale non gode dei benefici di cui usufruisce il personale statale nonché del fatto che le trattenute di legge effettuate sulle re­tribuzioni mensili del personale regionale sono maggio­ri a quelle effettuate sulle retribuzioni mensili del personale statale.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, concludendo la discussione, pone ai voti l'approvazione del comma aggiuntivo proposto dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri, di cui dà lettura e che è del tenore seguente: "Al fine di assicurare al personale della Regione un trattamento economico parificato a quello del perso­nale dipendente dallo Stato, è, inoltre, dovuta al per­sonale una indennità integrativa nella misura e secon­do le modalità previste nella tabella organica".

Il Consigliere Signor VACHER dichiara di astenersi dalla votazione.

Si dà atto che il Consiglio, ad unanimità di voti, a­stenutosi dalla votazione il solo Consigliere Sig.VACHER, approva l'inserzione, quale secondo comma, della disposizione surriportata.

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Terzo comma (secondo comma della proposta).

Il Consigliere Dr. NORAT chiede la ragione per cui le indennità di caropane e di carovita, nonché le rela­tive quote complementari per le persone a carico, ven­gano ridotte del 50 per cento al Primario ostetrico dell'Istituto di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta.

Il Segretario Dr. BRERO osserva che negli altri O­spedali il Primario ha una retribuzione notevolmente ridotta, mentre il Primario dell'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta, il quale può esercitare la libera professione, percepisce la retribu­zione dei Capi divisione laureati nonché varie inden­nità ed in più le compartecipazioni sui proventi vari che, come accertatosi per l'anno in corso, si aggirano su cifra assai rilevante.

Il Consigliere Dr. NORAT fa presente che l'afflusso di ammalati nell'Ospedale Mauriziano di Aosta è di molto superiore (circa 30-40 volte) all'afflusso degli ammalati nell'Istituto di Assistenza Materna ed In­fantile. Rileva che un medico non raggiunge ordina­riamente un posto di Primario in un ospedale che dopo 35 anni, in quanto, oltre agli anni di studio nell'Uni­versità, deve fare molti anni in qualità di assistente in ospedali o cliniche, senza retribuzione alcuna. Conclu­de, rilevando che il Consiglio non deve lesinare sull'importo della retribuzione del Primario ostetrico del­l'Istituto di Assistenza Materna ed Infantile se vuole avere un Primario che sia all'altezza del compito.

Il Consigliere Col. FERREIN richiama l'attenzione del Consiglio sull'esposto del Dr. BALESTRI, Medico primario dell'Istituto di Assistenza Materna ed Infan­tile di Aosta, di cui copia è stata distribuita ai Sigg. Consiglieri.

L'Assessore Geom. ARBANEY rileva che, ai sensi dell'ultima parte del comma in esame e in relazione a disposizioni di legge in vigore, le indennità di caro­pane e di carovita, nonché le relative quote comple­mentari per le persone a carico, sono ridotte del cin­quanta per cento al personale che sia tenuto a presta­zioni che ne assorbano solo parzialmente la attività. Ritiene, quindi, motivata la riduzione nei confronti del Primario ostetrico, qualora questi non presti tutta la sua attività nell'Istituto suddetto.

Segue discussione alla quale prendono pure parte il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, gli Assessori Ing. FRESIA e Geom. BIONAZ, ed i Consiglieri Sig. DUJANY e Geom. G. NICCO.

L'Assessore Ing. FRESIA propone l'approvazione del comma in esame senza modificazioni, riservandosi di formulare osservazioni in sede di discussione sul trattamento economico e sulle compartecipazioni ai proventi del personale sanitario dell'Istituto di Assi­stenza Materna ed Infantile.

Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva, nel testo proposto e senza modificazioni, il terzo comma (già secondo comma) dell'articolo 82.

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Quarto comma (terzo comma della proposta).

Nessuna osservazione degna di rilievo viene formula­ta in ordine al quarto comma.

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Quinto comma (quarto comma della proposta).

In ordine al quinto comma non viene formulata alcuna osservazione.

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Sesto comma (quinto comma della proposta).

Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva il te­sto del sesto comma.

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Settimo comma (sesto comma della proposta).

L'Assessore Geom. ARBANEY osserva che la di­sposizione in esame concerne anche i controllori zoo­tecnici e propone che il succitato comma sia completa­to con l'aggiunta, dopo le parole "Ai Capi cantonie­ri" delle parole "e ai controllori zootecnici".

Si dà atto che il Consiglio approva la proposta ad unanimità.

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Ottavo comma (settimo comma della proposta).

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, rileva che la disposizione in esame concerne pure gli agenti forestali (sottufficiali e guardie) e propone che il succitato comma sia modificato e approvato, nel testo che segue:

"Agli agenti forestali (sottufficiali e guardie) e ai salariati addetti agli Uffici centrali e agli autisti è gra­tuitamente fornita l'uniforme speciale prescritta dall'Amministrazione".

Si dà atto che il Consiglio approva la proposta.

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Nono comma (ottavo comma della proposta).

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, propone che il succitato comma sia modificato ed approvato nel testo che segue: "Agli agenti stradali sono forniti copricapi speciali e cappotti impermeabili prescritti dall'Amministrazione".

Si dà atto che il Consiglio approva la proposta del Presidente della Giunta, Avv. Caveri.

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Decimo comma (nono comma della proposta).

L'Assessore Perito Industriale FOSSON riferisce che l'impiegato dell'Ufficio statistico e censimento dell'ex U.P.I.C. aveva diritto a percepire i diritti di segrete­ria per il rilascio di documenti, diritti che competono per legge. Propone, pertanto, di inserire una disposi­zione con la quale si sancisca il diritto al personale del­l'Ufficio statistica e censimento a percepire e riscuote­re tali diritti di segreteria.

L'Assessore Prof. DEFFEYES, concordando sulla proposta dell'Assessore Per. Ind. Fosson, propone l'ap­provazione della seguente disposizione: "in aggiunta alla disposizione concernente i diritti di segreteria e vari spettanti al Segretario generale": "Ai Capi ser­vizi e ai Capi ufficio competono i diritti di segreteria previsti dalle leggi in vigore".

Segue discussione alla quale prendono pure parte il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ed i Consiglieri Sigg. MANGANONI e NOUCHY.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dà, quindi, lettu­ra e propone l'approvazione del seguente nuovo comma aggiuntivo: "Nulla è innovato per quanto riguar­da i diritti di segreteria sanciti dalle leggi vigenti a favore del personale di determinati uffici".

Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la proposta del Presidente.

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Undecimo comma (decimo comma della proposta).

Nessuna osservazione viene formulata in merito al comma in esame.

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Dodicesimo comma (undicesimo comma della proposta).

Il Consigliere Dr. NORAT ritiene eccessivo l'impor­to di Lire 14.000 mensili da trattenersi sulle retribu­zioni mensili del personale interno dell'Istituto di As­sistenza Materna ed Infantile per il vitto. Ritiene che l'importo da trattenere non dovrebbe superare la som­ma di Lire 200 giornaliere tenuto presente anche il fatto che il personale interno presta servizio per la durata di dodici-quattordici ore giornaliere.

Segue discussione, al termine della quale, il Presi­dente, Avv. Dr. BONDAZ, propone che il comma in e­same sia modificato ed approvato nella formulazione che segue: "Il personale dell'Istituto di Assistenza Materna Infantile, ad eccezione del Primario ostetrico, deve fruire dell'alloggio, con luce e riscaldamento, e del vitto nell'interno dell'Istituto: al personale stesso deve essere trattenuto, sulle retribuzioni mensili e pensionabili, l'importo corrispettivo per l'alloggio con luce e riscaldamento e per il vitto, nelle misure da stabilirsi di anno in anno con deliberazione del Con­siglio".

Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la proposta del Presidente Avv. Dr. Bondaz.

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Tredicesimo e quattordicesimo comma

Nessuna osservazione viene formulata in ordine ai due comma successivi (tredicesimo e quattordicesimo).

1) "Compartecipazione del personale sanitario dell'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile (lettere: a), b), c) )".

Il Consigliere Dr. NORAT ribadisce il punto di vista già esposto in precedenza, rilevando che in tutti gli ospedali viene corrisposta al Primario la percentuale del 60 per cento sugli interventi chirurgici. Fa pre­sente che, ad evitare che il Primario ostetrico sia indotto ad aumentare la sua attività di libero professio­nista per arrotondare il proprio trattamento economi­co, si rende necessario aumentare la misura percenltuale spettantegli sugli interventi chirurgici praticati nell'Istituto. Fa presente che l'assegnazione del posto di primario deve avvenire mediante regolare pubblico concorso, al quale parteciperanno professionisti in possesso del titolo di libera docenza e di un lungo tirocinio presso Ospedali o Cliniche, e rileva che per a­vere un buon Primario é necessario stabilire un buon trattamento economico.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, osserva che, la proposta dell'articolo in esame prevede che al per­sonale sanitario dell'Istituto di Assistenza Materna ed Infantile deve essere corrisposta, sui proventi chi­rurgici, la percentuale del 50 per cento, ripartita come segue: al Primario ostetrico: 30 per cento; al Medi­co assistente volontario: 10 per cento; alla prima oste­trica: 5 per cento; alla seconda ostetrica: 5 per cento.

Fa presente che il Consiglio deve esaminare e stabi­lire se le misure percentuali spettanti al personale sanitario debbano essere mantenute nella misura attua­le o debbano essere aumentate in relazione alla pro­posta fatta dal Consigliere Dr. Norat.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, richiama l'attenzione del Consiglio sui proventi spettanti al personale sanitario dell'Istituto regionale di Assisten­za Materna ed Infantile, rilevando, in particolare, che al Primario ostetrico spetterebbe, in base alla propo­sta di cui alla lettera b), il 65 per cento sui proventi per compensi fissi a carico di Enti mutualistici ed, in base alla proposta di cui alla lettera c), il 30 per cento sui proventi per compensi fissi a carico di mutuati che intendono usufruire della seconda categoria; a ciò si aggiungano gli emolumenti principali ed accessori mensili e i proventi della libera professione.

L'Assessore Per. Ind. FOSSON fa presente che, in base alle percentuali proposte dal Consigliere Dr. Norat per il Primario ostetrico, risulterebbe evidente una sperequazione nei confronti del trattamento eco­nomico del personale dell'Amministrazione regionale, pur tenendo nella dovuta considerazione le esigenze del Primario ostetrico, in relazione alle sue particolari e delicate mansioni.

Prendono parte, altresì, alla discussione, oltre al Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ed al Presi­dente, Avv. Dr. BONDAZ, gli Assessori Ing. FRESIA, Geom. ARBANEY, Prof. DEFFEYES, Geom. BIONAZ e Per. Ind. FOSSON, nonché i Consiglieri Signor MANGANONI, Signor MARCHESE, Signor NOU­CHY, Signor PERRON ed il Segretario Dr. BRERO.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, riassumendo la discussione, invita il Consiglio a decidere in ordine alla proposta formulata dal Presidente della Giunta, relativamente all'aumento dal 30% al 40% della percentuale del Primario ostetrico sui proventi per tasse e prestazioni mediche e per interventi chirur­gici, restando invariate tutte le altre percentuali di cui al n. 1 (lettere a), b), c)).

Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la proposta.

2) "Compartecipazione del personale sanitario del Laboratorio di Igiene sui proventi introitati per analisi di interesse privato:".

Il Consigliere Col. FERREIN fa presente che il per­sonale ha rilevato che al paragrafo Sezione Medica - lettera c) e Sezione Chimica - lettera c) è prevista una quota di compartecipazione a favore dell'applicata, mentre il posto relativo risulta soppresso nella ultima proposta della tabella organica.

Si dà atto che il Consiglio approva la soppressione della quota di compartecipazione dell'applicata.

L'Assessore Geom. ARBANEY rileva l'opportunità della aggiunta di un comma finale relativo alle com­partecipazioni spettanti agli agenti sulle contravven­zioni e sulle multe elevate dagli agenti forestali e da­gli agenti giurati.

Dopo breve discussione, alla quale partecipano l'As­sessore Geom. BIONAZ, il Consigliere Geom. G. NICCO ed il Segretario Dr. BRERO, il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, propone l'approvazione della seguente disposizione da inserirsi, quale ultimo comma, all'art. 82: "Agli agenti forestali e agli agenti giurati com­petono le compartecipazioni di legge o di regolamento sui proventi per multe e contravvenzioni".

Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la proposta.

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Si dà atto che l'articolo 82 (art. 85 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con le modifiche, varianti ed aggiunte surriportate.

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Art. 83 (Art. 86 della proposta)

(v. ex artt. 62 e 71)

Aumenti periodici

"Gli stipendi e i salari iniziali di organico previsti dalla tabella annessa dal presente regolamento sono aumentati di 1/10 per ogni biennio di servizio e per cinque bienni consecutivi, compreso il periodo del biennio di esperimento.

Gli aumenti periodici degli stipendi e dei salari de­corrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il personale compie il periodo utile alla ma­turazione del biennio.

Gli aumenti periodici sono concessi, con apposita deliberazione della Giunta regionale, al personale che abbia dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta,

Gli anni per i quali i dipendenti abbiano conseguito qualifica inferiore a "buono" non sono computabili agli effetti degli aumenti periodici; non sono altresì computabili i periodi in cui il personale abbia subito la riduzione o la sospensione degli assegni per motivi disciplinari, nonché i periodi di assenza dal servizio per aspettativa.

Sono applicabili al personale le disposizioni vigen­ti per il personale statale circa l'anticipazione degli aumenti periodici di stipendio o salario per la nascita di figli. A tale effetto, il periodo in corso di matura­zione alla data di nascita di un figlio si considera com­piuto dal primo giorno del mese in cui avviene la nascita; la decorrenza degli aumenti periodici successivi non subisce modificazioni."

L'Assessore Ing. FRESIA rileva la necessità della soppressione del primo comma, in relazione al princi­pio della parificazione del trattamento economico del personale regionale al personale statale, per il quale non vi sono i cinque aumenti biennali del decimo dello stipendio o salario.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, propone che la disposizione di cui al primo comma sia sostituita con la seguente, di cui dà lettura: "Gli stipendi e i salari iniziali di organico e i relativi aumenti periodici sono stabiliti per ciascun grado e posto in conformità alla tabella organica allegata al presente regolamento".

Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la proposta.

L'Assessore Per. Ind. FOSSON rileva l'opportunità che le parole "maturazione del biennio", di cui al secondo comma, siano sostituite con le parole "ma­turazione dell'aumento".

Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la proposta.

In ordine al comma terzo viene proposta la cancel­lazione della parola "apposita".

Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la proposta.

Si dà atto che l'articolo 83 (art. 86 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con le modificazioni surriportate.

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Art. 92

(Art. 96 della proposta)

Trattamento economico del Capo Gabinetto

"Al funzionario incaricato delle funzioni di Capo Gabinetto (dipendente dell'Amministrazione regionale oppure comandato e distaccatovi in servizio da altre pubbliche Amministrazioni) è corrisposta, oltre ai normali assegni mensili spettantigli, una indennità fissa mensile, da stabilirsi dalla Giunta in misura non superiore ad un terzo degli assegni stessi.

Qualora l'incarico di Capo Gabinetto si affidato a personale non appartenente ad alcuna pubblica Am­ministrazione, il Consiglio regionale fisserà, all'atto dell'approvazione dell'incarico, la misura dell'in­dennità mensile di incarico da corrispondersi; tale indennità non potrà, in ogni caso, essere superiore all'ammontare degli assegni iniziali stabiliti per il Capo divisione non laureato.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, fa presente che, in sede di discussione sull'articolo 14, già approvato, il Consiglio ha concordato sull'opportunità di inserire all'articolo 92 una disposizione concernente l'indenni­tà da corrispondersi al Segretario addetto alla Segre­teria della Presidenza del Consiglio ed invita il Cons­iglio a decidere circa l'indennità stessa.

Il Consigliere Col. FERREIN rileva che la disposi­zione di cui al comma secondo dell'articolo 13, già approvato, stabilisce che il Capo Gabinetto è scelto e chiamato dal Presidente della Giunta regionale.

Ad evitare contrasto di interpretazione con la disposizione di cui al comma secondo dell'articolo 92 in esame propone la soppressione delle parole: "all'at­to dell'approvazione dell'incarico".

Si dà atto che il Consiglio approva la proposta.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, in ordine al primo comma, propone che sia lasciata facoltà alla Giunta regionale di stabilire, caso per caso, e su propo­sta del Presidente della Giunta, la misura dell'inden­nità fissa mensile da corrispondersi al funzionario incaricato delle funzioni di Capo Gabinetto.

Si dà atto che il Consiglio approva la proposta.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva l'oppor­tunità che sia, altresì, formulata la disposizione rela­tiva alle indennità da corrispondersi al Segretario ad­detto alla Segreteria della Presidenza del Consiglio.

Segue discussione, alla quale prendono parte il Pre­sidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Vice Presidente del Consiglio, Ing. PASQUALI, gli Assessori Prof. DEF­FEYES e Geom. ARBANEY nonché il Consigliere Col. FERREIN ed il Segretario Dr. BRERO.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, ritiene che, in analogia alla disposizione approvata per il Capo Ga­binetto, debba essere approvata una disposizione con la quale si stabilisca di corrispondere al Segretario addetto alla Segreteria della Presidenza del Consiglio, oltre i normali assegni "una indennità fissa mensile da stabilirsi dalla Giunta su proposta del Presidente del Consiglio".

Propone, quindi, che l'articolo 92 sia modificato e completato.

Segue breve discussione. Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, sospende l'adunanza per alcuni minuti, af­finché i Consiglieri possano consultarsi e concordare sulla formulazione definitiva dell'articolo in esame.

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Si dà atto che l'adunanza viene sospesa alle ore di­ciassette e minuti quarantacinque e riaperta alle ore diciotto.

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Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dà lettura e pro­pone l'approvazione del seguente testo definitivo del­l'art. 92:

"Al funzionario incaricato delle funzioni di Capo Gabinetto (dipendente dall'Amministrazione regionale oppure comandato e distaccato in servizio da altre pubbliche Amministrazioni) è corrisposta, oltre ai normali assegni mensili spettantigli, una indennità fissa mensile, in misura da stabilirsi caso per caso dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta stessa.

Qualora l'incarico di Capo Gabinetto sia affidato a personale non appartenente ad alcuna pubblica Am­ministrazione, la Giunta regionale fisserà la misura dell'indennità mensile di incarico da corrispondersi; tale indennità non potrà, in ogni caso, essere superiore all'ammontare degli assegni iniziali stabiliti per il Ca­po Divisione di Gruppo B.

Al funzionario incaricato delle funzioni di Segretario della Presidenza del Consiglio (dipendente dell'Am­ministrazione regionale oppure comandato e distacca­to in servizio da altre Amministrazioni) è corrisposto, oltre ai normali assegni mensili spettantigli, una indennità fissa mensile, da stabilirsi, caso per caso, dal­la Giunta su proposta del Presidente del Consiglio.

Qualora l'incarico di Segretario addetto alla Presi­denza del Consiglio sia affidato a personale non ap­partenente ad alcuna pubblica Amministrazione, la Giunta regionale, su proposta del Presidente del Con­siglio, fisserà la misura dell'indennità mensile di in­carico da corrispondersi; tale indennità non potrà in ogni caso, essere superiore all'ammontare degli asse­gni stabiliti per il Capo Divisione di gruppo B."

Si dà atto che l'articolo 92 (art. 96 della proposta) viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio nel testo surriportato.

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(Art. 97 della proposta)

Trattamento economico dei comandati in servizio

"Al personale appartenente ad altre pubbliche Am­ministrazioni, comandato e distaccato temporanea­mente in servizio presso l'Amministrazione regiona­le, è corrisposta, oltre ai normali assegni mensili di carriera spettantigli dalla propria Amministrazione, una eventuale indennità fissa mensile corrispondente all'eventuale maggior differenza fra gli assegni men­sili normali di carriera spettantigli dalla propria Am­ministrazione e quelli che gli spetterebbero ove fosse in organico alle dipendenze della Amministrazione regionale per le funzioni e per il posto cui è addetto."

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, osserva che, in relazione all'applicazione del principio della parificazione o assimilazione del trattamento economi­co del personale regionale al trattamento economico del personale statale, l'articolo in esame dovrebbe es­sere soppresso; ne propone, pertanto, la soppressione.

Si dà atto che il Consiglio, dopo breve discussione, approva, ad unanimità di voti, la proposta di sop­pressione dell'articolo 97 della proposta.

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Art. 93

(Art. 98 della proposta)

Rimborsi assegni per il personale comandato

"Sono rimborsati, a richiesta, alle Amministra­zioni pubbliche di provenienza, i normali assegni mensili che queste eventualmente corrispondano al proprio personale comandato e distaccato tempora­neamente in servizio presso l'Amministrazione regio­nale."

Si dà atto che l'articolo 93 (art. 98 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senzi osservazioni.

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Art. 94 (Art. 99 della proposta)

(v. ex art. 89)

Congedo annuale ordinario

"Al personale, compatibilmente con le esigenze dei servizi, è concesso un congedo ordinario annuale di trenta giorni (computabili i giorni festivi intermedi).

Il congedo annuale può essere diviso in più brevi periodi di tempo, compatibilmente con le esigenze dei servizi, ed è concesso dal Presidente della Giunta regionale, su richiesta del personale, vistata dal Capo divisione e dal Segretario generale.

Non è consentito il cumulo del congedo di un anno con quello di un altro anno.

Nel periodo di congedo ordinario annuale non so­no computabili le assenze necessarie per adempiere all'ufficio di giurato o ad altro pubblico dovere.

Durante il congedo ordinario annuale il personale è considerato in attività di servizio e conserva gli as­segni interi.

Per comprovate necessità di servizio, il Presidente, sentito il Segretario generale, può non concedere, so­spendere, interrompere o rinviare il congedo annuale; in tali casi al personale compete il rimborso delle e­ventuali spese di viaggio sostenute per il rientro in sede.

Al personale cui non sia concesso, per necessità di servizio, di fruire in tutto o in parte del congedo or­dinario annuale può essere corrisposta una retribu­zione giornaliera in misura di 1/30 dello stipendio mensile per ogni giorno di congedo non fruito."

Il Consigliere Geom. G. NICCO, in ordine all'ultimo comma, propone la sostituzione delle parole "può essere" con la parola "è", in quanto ritiene che i giorni di ferie non usufruiti debbano essere retribuiti.

Il Consigliere Sig. MARCHESE formula le se­guenti proposte:

1) In ordine al comma primo, propone che sia soppressa la parola "compatibilmente", in quanto ritiene che il personale abbia diritto di usufruire del congedo ordinario annuale.

Propone, inoltre, che non siano conteggiati i gior­ni festivi intermedi nel congedo ordinario.

2) Propone la soppressione dell'ultimo comma, perché ritiene che il personale debba usufruire del congedo ordinario annuale ed anche per il fatto che il mantenimento di tale comma potrebbe permettere a­busi da parte del personale, nel senso che alcuni di­pendenti potrebbero essere indotti a non usufruire del periodo di congedo loro spettante e a chiedere la re­tribuzione del congedo non fruito.

Il Consigliere Sig. DUJANY rileva che il conge­do, oltreché dal Presidente della Giunta, potrebbe, al­tresì, essere concesso o dall'Assessore competente o dal Segretario generale, a seconda dei casi, e propone che al comma secondo, dopo le parole "è concesso dal Presidente della Giunta regionale", siano inserite le parole "o dall'Assessore competente o dal Segretario generale".

L'Assessore Per. Ind. FOSSON e il Consigliere Col. FERREIN dichiarano di ritenere opportuno che i giorni festivi siano computabili nel congedo ordinario annuale.

Il Consigliere Signor MANGANONI ritiene, invece, opportuno che non siano computabili, nel congedo or­dinario annuale i giorni festivi intermedi.

Segue discussione alla quale prendono parte il Presi­dente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, il Vice Presidente del Consiglio, Ing. PASQUALI, gli Assessori Geom. BIO­NAZ e Prof. DEFFEYES ed i Consiglieri Sig. DUJA­NY, Dr. NORAT, Sig. MARCHESE, Sig. MA­THAMEL e Sig. PERRON.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, richiamandosi alla proposta formulata dal Consigliere Signor Marche­se sulla opportunità della soppressione della parola "compatibilmente", propone che la prima parte del succitato primo comma sia modificata come segue: "Al personale, in periodo compatibile con le esigenze dei servizi...".

Si dà atto che il Consiglio approva la proposta del Presidente, Avv. Dr. Bondaz.

Per quanto riguarda la questione della computabili­tà o meno dei giorni festivi intermedi nel congedo or­dinario annuale, il Consigliere Sig. MARCHESE, tenuto presente che il personale dell'Amministrazione regionale, a differenza del personale dell'industria, usufruisce, sin dalla sua assunzione in servizio, di giorni trenta di congedo ordinario annuale, dichiara di recedere dalla sua proposta limitatamente al computo dei giorni festivi infrasettimanali in quanto ritiene che non debbano essere conteggiate le domeniche nel con­gedo ordinario annuale.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, propone che il congedo ordinario annuale spettante al perso­nale sia fissato in giorni trenta (computabili i giorni festivi intermedi).

Su richiesta del Presidente, Avv. Dr. Bondaz, il Consigliere Sig. MARCHESE dichiara di insistere sulla sua proposta (non computabili nel congedo ordi­nario annuale i giorni festivi infrasettimanali, compu­tabili soltanto le domeniche).

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, invita, quindi, il Consiglio a procedere alla votazione, per alzata di ma­no, sulla proposta del Consigliere Sig. Marchese e, precisamente, sull'approvazioone dell'inciso "compu­tabili i giorni di domenica intermedi".

Il Vice Presidente, Ing. PASQUALI, fa la seguente dichiarazione di voto: approvo la proposta formu­lata a stampa.

L'Assessore Prof. DEFFEYES osserva che il per­sonale non ha fatto alcuna richiesta o proposta al ri­guardo.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, si accerta il seguente risultato :

Consiglieri presenti e votanti n. 31 (trentuno); Con­siglieri favorevoli all'approvazione della proposta n. 8 (otto); Consiglieri contrari all'approvazione della pro­posta n. 23 (ventitré).

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, comunica il ri­sultato della votazione dichiarando che la proposta formulata dal Consigliere Signor Marchese è respinta.

L'Assessore Prof. DEFFEYES propone, in ordine al secondo comma, l'inserzione delle parole "o dal­l'Assessore competente" dopo le parole "dal Pre­sidente della Giunta regionale".

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, propone che il secondo comma sia modificato come segue: "Il con­gedo annuale può essere diviso in più brevi periodi di tempo, compatibilmente con le esigenze dei servizi, ed è concesso dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente, su richiesta del persona­le, vistata dal Capo Divisione o Capo del servizio e dal Segretario generale".

Si dà atto che il Consiglio approva la proposta.

Il Consigliere Col. FERREIN, in relazione alla mo­difica apportata al comma secondo, propone di inse­rire al penultimo comma, dopo le parole "il Presi­dente della Giunta" le parole "o l'Assessore compe­tente".

Si dà atto che il Consiglio approva la proposta.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, in relazione al­la proposta formulata in precedenza dal Consigliere Geom. NICCO, propone che, all'ultimo comma, in luogo di "può essere" si approvi di sostituire "è".

Si dà atto che il Consiglio approva la proposta.

Il Vice Presidente del Consiglio, Ing. PASQUALI, propone, sempre in ordine all'ultimo comma, l'inser­zione della parola "gravi" fra le parole "per" e "necessità".

L'Assessore Prof. DEFFEYES, concordando sulla proposta del Vice Presidente Ing. Pasquali, ritiene preferibile e propone l'inserzione delle parole "com­provate gravi".

Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la proposta dell'Assessore Prof. Deffeyes.

Si dà atto che l'articolo 94 (art. 99 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con le modificazioni ed aggiunte surriportate.

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Art. 95 (Art. 100 della proposta)

(v. ex artt. 54, 88, 90 e 91)

Permessi e congedi straordinari

"Il personale che abbia necessità di assentarsi dal­l'ufficio, durante l'orario giornaliero, deve ottenere il permesso dal proprio Capo divisione o Capo servizio, a cura del quale deve essere tenuto apposito registro dei permessi e delle assenze brevi concessi al perso­nale dipendente.

Ai Capi servizio il permesso è concesso dall'Ammi­nistratore competente o dal Segretario generale.

Per assenza di durata maggiore di un giorno occor­re il permesso scritto del Presidente della Giunta re­gionale, il quale, su proposta del Segretario generale o di chi per esso, può concedere permessi per assenze di breve durata da computarsi nel congedo ordinario annuale (computati gli eventuali giorni festivi in­termedi).

Per cause gravi possono essere concessi brevi per­messi oltre il limite massimo di giorni trenta di con­gedo ordinario annuale, previa motivata domanda da inoltrarsi al Presidente della Giunta regionale con il parere del Segretario generale o di chi per esso.

Sono concessi permessi straordinari, con diritto al trattamento economico intero, al personale chiamato ad esercitare funzioni di Assessore di Corte d'Assise, di Presidente, di Segretario o di scrutatore di sezioni elettorali, nonché al personale posto in isolamento temporaneo, per malattie contagiose, per ordine dell'autorità sanitaria.

Analogamente a quanto praticato nei confronti del personale statale, è concesso al personale, in occasio­ne di matrimonio, un congedo straordinario di giorni quindici, non computabile nel congedo ordinario an­nuale e con diritto agli assegni.

La donna in stato di gravidanza ha diritto ad un congedo straordinario durante l'ultimo mese prece­dente la data presunta del parto, risultante dal certi­ficato medico di gravidanza e, ove il parto avvenga oltre la data prevista, durante il periodo successivo che precede il parto.

Analogo congedo è concesso per il periodo di sei settimane successive al parto.

La donna che allatta ha diritto a due sospensioni quotidiane durante l'orario d'ufficio, non superiori a due ore complessive giornaliere per tutto il primo an­no di età del bambino."

L'Assessore Geom. BIONAZ, in analogia alle mo­difiche apportate all'articolo precedente, propone che le parole "dall'Amministratore competente" di cui al secondo comma, siano sostituite con le parole "dal­l'Assessore competente".

Viene altresì proposta l'aggiunta, al comma secon­do, delle parole "ai Capi Divisione ed".

Si dà atto che il Consiglio approva la modificazione del secondo comma nel seguente testo: "Ai Capi Di­visione e ai Capi di servizio il permesso è concesso dall'Assessore competente o dal Segretario generale".

Il Consigliere Signor DUJANY, in analogia alle modifiche apportate all'articolo precedente, propone che il comma terzo sia modificato come segue: "Per assenze di durata maggiore di un giorno occorre il permesso scritto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore competente, il quale, su proposta del Capo Divisione o del Capo del servizio o del Segretario generale o di chi per esso, può concedere per­messi per assenze di breve durata da computarsi nel congedo ordinario annuale (computati gli eventuali giorni festivi intermedi).

Il Consiglio approva la proposta.

Si dà atto che l'articolo 95 viene approvato dal Con­siglio, ad unanimità, con le varianti surriportate.

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Art. 96 (Art. 101 della proposta)

(v. ex art. 74)

Assenze brevi e straordinarie - Comunicazione

"In caso di assenza per malattia, per indisposizione o per altra causa improvvisa di forza maggiore, il personale deve darne immediato avviso al Capo di­visione o Capo servizio, che ne deve informare il Se­gretario generale o il Vice Segretario generale.

Analoga immediata comunicazione devono dare alla Segreteria generale i Capi servizio, entro le prime ore del mattino, qualora un loro dipendente non si presenti in servizio senza aver ottenuto la preventi­va autorizzazione o senza aver provveduto a giusti­ficare l'assenza.

In qualsiasi caso di assenza non denunciata o non giustificata, sono adottati i provvedimenti discipli­nari del caso e le giornate di assenza sono computate nel congedo ordinario annuale."

Il Vice Presidente del Consiglio, Ing. PASQUALI, propone, in ordine al primo comma, che la dizione "Capo Servizio" sia sostituita con la dizione "Ca­po del servizio", e in ordine al secondo comma che la dizione "i Capi Servizio" sia sostituita con la di­zione "i Capi Divisione e i Capi di servizio".

Il Consiglio approva la proposta.

Si dà atto che l'articolo 96 (art. 101 della proposta), viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con le varianti surriportate.

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Art. 97 (Art. 102 della proposta)

(v. ex art. 74)

Assenze brevi per indisposizone o malattia

"Dopo tre giorni di assenza per indisposizione o per malattia, è obbligatoria la presentazione del certifi­cato medico.

L'Amministrazione può sempre incaricare un medico di fiducia di visitare il dipendente ammalato e di riferire sulla natura e sulla presumibile durata del­l'indisposizione o della malattia.

Nei casi di assenze brevi per indisposizione o per malattia, di durata non superiore a giorni venti e si­no a giorni trenta complessivi nell'anno, non si fa luogo al collocamento in congedo per malattia ed il personale è considerato in permesso straordinario."

Si dà atto che l'articolo 97 (art. 102 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel suo testo proposto, senza osservazioni.

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Art. 98 (Art. 103 della proposta)

(v. ex art. 75)

Congedo di malattia

"In casi eccezionali, tenuto conto del lodevole ser­vizio prestato, delle condizioni di famiglia ed econo­miche dell'interessato, la Giunta può concedere al personale, per malattia comprovata, un congedo straordinario sino a mesi quattro durante i quali al per­sonale sono corrisposti lo stipendio o salario, l'inden­nità di carovita e le eventuali quote integrative per carico di famiglia. Qualora la Giunta non ritenga opportuno di concedere il congedo straordinario di malattia, dispone il collocamento del personale in a­spettativa per malattia, previo controllo sanitario."

L'Assessore Geom. ARBANEY ritiene non necessa­rio che siano specificate le indennità spettanti al per­sonale in congedo per malattia.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, propone che l'articolo 98 sia modificato come segue: "In casi eccezionali (omissis) al personale sono corrisposti lo stipendio o salario e gli assegni accessori... (omissis)".

Si dà atto che l'articolo 98 (art. 103 della proposta), viene approvato con la modificazione surriportata, proposta dal Presidente, Avv. Dr. Bondaz.

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Art. 99 (Art. 104 della proposta)

(v. ex artt. 80, 84 e 87)

Aspettative

"Il personale può essere collocato in aspettativa per comprovata infermità o per giustificati motivi di fa­miglia.

Il personale deve essere collocato in aspettativa per servizio militare (di leva ordinario, obbligatorio o volontario per le esigenze militari straordinarie) o per mandato politico (elezione alle Assemblee Le­gislative, ecc.).

Al personale in aspettativa per motivi di famiglia, per mandato politico o per servizio militare di leva non compete alcun assegno.

Il personale in aspettativa è soggetto alle norme disciplinari stabilite per il personale in attività di servizio, in quanto applicabili; deve comunicare al­l'Amministrazione la propria residenza e le successi­ve variazioni; non può assumere impieghi, uffici, oc­cupazioni od incarichi di qualsiasi natura; ove li as­suma è considerato e dichiarato decaduto dall'ufficio.

L'Amministrazione può temporaneamente coprire i posti del personale collocato in aspettativa median­te spostamento di altro personale, mediante incari­co ad altro personale, ovvero mediante assunzione pre­caria e a tempo determinato di personale avventizio od incaricato."

Il Consigliere Sig. MANGANONI propone, in or­dine al secondo comma, la soppressione delle parole "o volontario per esigenze militari straordinarie".

Il Consiglio unanime approva la proposta.

Si dà atto che l'articolo 99 viene approvato dal Con­siglio, ad unanimità, con la cancellazione delle paro­le "o volontario per esigenze militari straordinarie".

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Art. 100 (Art. 105 della proposta)

(v. ex artt. 76 e 78)

Aspettativa per motivi di salute (infermità)

"L'aspettativa per infermità viene concessa d'ufficio o a domanda del personale per la durata massima di un anno, previo accertamento sanitario.

L'accertamento sanitario può essere eseguito du­rante l'aspettativa su domanda dell'interessato o d'ufficio, agli effetti del richiamo eventuale dalla a­spettativa.

L'aspettativa per infermità cessa con il cessare del­la causa per la quale è stata disposta.

Al termine dell'aspettativa per infermità il perso­nale deve comprovare, mediante certificato medico, di essere completamente guarito ed in grado di prestare regolare servizio.

Al personale in aspettativa per infermità è corrisposto un assegno non maggiore dei due terzi né mi­nore di metà dello stipendio o salario, nonché della indennità di carovita e delle relative quote complementari per le persone a carico, se il personale conta dieci o più anni di effettivo servizio.

L'assegno è corrisposto in misura non maggiore al­la metà né minore di un terzo al personale che abbia meno di dieci anni di effettivo servizio."

Il Consigliere Dr. NORAT propone che il quarto comma sia completato con l'aggiunta dell'inciso fi­nale "con possibilità all'Amministrazione di accer­tarlo".

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, propone che l'aggiunta proposta dal Consigliere Dr. Norat sia for­mulata ed approvata nel seguente modo: "salvo e­ventuale accertamento da parte dell'Amministrazio­ne". Il Consiglio approva la proposta del Presidente.

Il Consigliere Signor PERRON richiama l'atten­zione del Consiglio sulla seguente richiesta del perso­nale: "Si richiede lo stralcio della seguente parte fi­nale del quinto comma - 'se il personale conta dieci o più anni di effettivo servizio', nonché dell'intero ultimo comma".

Il Consigliere Col. FERREIN ritiene che la propo­sta formulata dal personale possa essere accolta, quan­to meno parzialmente, riducendo a cinque il termi­ne di dieci o più anni di effettivo servizio.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, in relazione alla richiesta del personale e alla proposta del Consigliere Col. Ferrein, propone che il termine di anni 10, di cui al penultimo e all'ultimo comma, sia ridotto ad anni cinque.

Il Consiglio approva la proposta del Presidente.

Si dà atto che l'articolo 100 (art. 105 della propo­sta), viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con l'aggiunta e le varianti surriportate.

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Art. 101 (Art. 106 della proposta)

(v. ex art. 83)

Aspettativa per motivi di famiglia

"L'aspettativa per motivi di famiglia è concessa a domanda e non può durare più di un anno; può es­sere negata o revocata a giudizio discrezionale dell'Amministrazione, in relazione alle necessità ed alle esigenze dei servizi."

L'Assessore Geom. BIONAZ fa presente che po­trebbe essere inserita, nell'articolo in esame, la dispo­sizione di cui al R.D. 30-12-1923, n. 2960, articolo 85, comma secondo e terzo, che consente di prorogare ec­cezionalmente le aspettative per un periodo non ecce­dente i sei mesi.

Dopo breve discussione, alla quale prendono parte il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presiden­te del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, l'Assessore Geom. BIONAZ ed i Consiglieri Geom. G. NICCO, Si­g. MARCHESE, Col. FERREIN e il Segretario Dr. BRERO.

Finita la discussione, viene proposta l'aggiunta, al­l'articolo 101, del seguente secondo comma: "In ca­so eccezionale può essere concessa una proroga di mesi sei all'aspettativa".

Si dà atto che l'articolo 101 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con l'aggiunta del comma surriportato.

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Art. 102 (Art. 107 della proposta)

(v. ex art. 92)

Aspettativa per servizio militare

"Il personale chiamato alle armi per adempiere agli obblighi ordinari di leva o per arruolamento volon­tario è collocato in aspettativa per servizio militare, senza diritto ad alcun assegno principale o accessorio.

Il personale richiamato o trattenuto alle armi per istruzioni, per ragioni di guerra o per esigenze mili­tari di carattere eccezionale, è collocato in aspetta­tiva per servizio militare, con diritto agli interi as­segni per i primi due mesi; per il periodo successivo è concesso il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge."

Il Consigliere Sig. PERRON ritiene opportuno e propone che siano soppresse, al comma primo, le parole "o per arruolamento volontario".

Si dà atto che l'articolo 102 (art. 107 della propo­sta), viene approvato dal Consiglio con la cancellazione delle parole "o per arruolamento volontario", al primo comma.

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Art. 103 (Art. 108 della proposta)

(v. ex artt. 81 e 86)

Computo dell'aspettativa agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici

"Il tempo trascorso in aspettativa per infermità, per servizio militare non di leva o per mandato politico, è valutato per intero agli effetti dell'anzianità di ser­vizio e degli aumenti periodici degli assegni; è pure utile agli effetti della pensione, sempre che il perso­nale rimborsi all'Amministrazione l'intera spesa per contributi di previdenza, in base agli assegni fruiti all'atto del collocamento in aspettativa.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di fa­miglia o per servizio militare di leva non è compu­tabile agli effetti suddetti: in entrambi i casi sarà considerato utile ai soli effetti della pensione qualo­ra il personale rimborsi all'Amministrazione l'intera spesa per contributi di previdenza, in base agli asse­gni fruiti all'atto del collocamento in aspettativa."

Si dà atto che l'articolo 103 (ex 108) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità e senza discussione, nel testo proposto.

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Art. 104 (Art. 109 della proposta)

(v. ex artt. 77 e 85)

Cumulo delle aspettative

"Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un periodo di servizio at­tivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effet­ti della determinazione del limite massimo di durata (un anno) dell'una o dell'altra aspettativa.

Se il periodo intermedio di servizio attivo è supe­riore a tre mesi ma non a sei, la durata massima del secondo periodo di aspettativa, della stessa natura della prima, non può protarsi oltre i sei mesi.

La durata massima complessiva di più periodi di aspettativa, per infermità o per motivi di famiglia, non può, in alcun caso, superare i due anni in un quinquennio."

Si dà atto che l'articolo 104 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità e senza discussione nel testo proposto.

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Art. 105 (Art. 110 della proposta)

(v. ex art. 79)

Dispensa o dimissione d'ufficio

"Scaduti i periodi massimi previsti per le aspetta­tive, il personale che risulta inabile, per infermità, a riassumere servizio, è dispensato dal servizio a' sensi dei successivi articoli 111, 112 e 113, salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa spettargli.

Il personale che, invece, risulti abile a riassumere servizio e allo scadere dell'aspettativa non riprende servizio, è considerato dimissionario d'ufficio ed è dispensato dal servizio."

Si dà atto che l'articolo 105 viene approvato dal Consiglio ad unanimità, previa rettifica del richiamo agli articoli ("articoli 111 - 112 e 113") che viene sostituito come segue: "art. 106 - 107 e 108".

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Art. 106 (Art. 111 della proposta)

(v. ex artt. 111 e 112)

Dispensa dal servizio per scarso rendimento, per incapacità professionale o per inabilità fisica - Trasferimento

"Il personale può essere dispensato dal servizio per inabilità fisica, per incapacità professionale, per scar­so rendimento o per motivi disciplinari.

La dispensa deve essere preceduta dal parere della Commissione consultiva e dall'assegnazione al personale del termine di dieci giorni per presentare, ove lo creda, le sue eccezioni o deduzioni.

Il personale proposto per la dispensa dal servizio può chiedere di essere sentito personalmente dalla Commissione consultiva.

Può però l'Amministrazione, con il consenso del­l'interessato, conferire all'impiegato o salariato man­sioni di altro posto, di grado e categoria inferiori: in tal caso al personale è assegnato lo stipendio o salario e gli assegni accessori del nuovo posto maggiorati de­gli aumenti periodici relativi all'anzianità già conse­guita."

Si dà atto che l'articolo 106 (art. 111 della propo­sta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità e senza osservazioni, nel testo proposto.

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Art. 107 (Art. 112 della proposta)

(v. ex artt. 112 e 113)

Dispensa - Visita medica collegiale

"Nel caso di dispensa per inabilità fisica, l'Ammini­strazione procede previamente all'accertamento delle condizioni fisiche del personale mediante visita medica collegiale.

Il collegio medico è presieduto dal Medico regio­nale ed è composto da un sanitario designato dall'Amministrazione e da un sanitario designato dall'in­teressato.

In caso di mancata designazione del sanitario da parte dell'interessato, provvederà d'ufficio alla desi­gnazione la Commissione consultiva."

Si dà atto che l'articolo 107 (art. 112 della propo­sta), viene approvato dal Consiglio, ad unanimità e senza osservazioni, nel testo proposto.

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Art. 108 (Art. 113 della proposta)

(v. ex art. 113)

Dispensa - Deliberazione - Motivazione

"La deliberazione di dispensa del personale deve es­sere motivata; per la motivazione è sufficiente l'indi­cazione, anche generica, della causa della dispensa.

Nella deliberazione deve risultare che è stato senti­to il parere della Commissione consultiva."

Si dà atto che l'articolo 108 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità e senza osservazioni, nel te­sto proposto.

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Art. 109 (Art. 114 della proposta)

(v. ex art. 98)

Dimissioni volontarie

"Le dimissioni dal posto devono essere presentate per iscritto almeno un mese prima della cessazione del servizio e non hanno effetto fino a quando non siano state accettate.

Il personale che abbia presentato le dimissioni è te­nuto a continuare nel disimpegno delle sue mansioni fi­no all'avvenuta accettazione delle dimissioni da parte dell'Amministrazione.

In caso di cessazione del servizio prima dell'accetta­zione delle dimissioni, l'Amministrazione può trattene­re sul credito del personale per stipendio o altre competenze quanto abbia dovuto corrispondere per l'as­sunzione di altro personale.

L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata o rifiutata per gravi motivi di servizio o quando il per­sonale sia sottoposto a procedimento disciplinare."

Si dà atto che l'articolo 109 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, e senza osservazioni nel testo proposto.

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Art. 110 (Art. 115 della proposta)

(v. ex art. 98)

Dispensa per motivi disciplinari

"È considerato dimissionario d'ufficio e dispensato dal servizio il personale:

a) che perda la cittadinanza italiana;

b) che accetti una missione, un impiego o un in­carico da un Governo straniero senza esserne stato autorizzato;

c) che accetti un impiego o un incarico da un'altra Amministrazione pubblica o privata senza autorizza­zione o contravvenga alle disposizioni di cui alle let­tere b) e g) dell'articolo 78;

d) che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio entro il termine prefisso o non riassuma servizio entro dieci giorni dal­la scadenza del periodo di permesso, di congedo o di aspettativa, ovvero stia assente dall'ufficio per più di dieci giorni senza autorizzazione;

e) che abbandoni arbitrariamente il servizio o presti l'opera propria in modo da interrompere o tur­bare la continuità e la regolarità del servizio, ovvero si faccia istigatore di tali atti presso altri impiegati o salariati.

Per la dispensa dal servizio in relazione ai motivi di cui sopra non è necessario sentire il parere della Com­missione consultiva né della Commissione di disciplina.

L'Amministrazione può tuttavia, nei casi meno gra­vi, considerare le condizioni individuali e le persona­li responsabilità e applicare, invece, la sospensione dal grado con la privazione dello stipendio.

Indipendentemente dai provvedimenti di cui al com­ma precedente e senza pregiudizio della eventuale a­zione penale, al personale che si trovi nelle condizioni di cui sopra è sospesa la corresponsione degli assegni, previo accertamento della infrazione da parte dell'Am­ministrazione."

Si dà atto che l'articolo 110 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità e senza osservazione, nel te­sto proposto con la sola rettifica - per coordinamen­to - al richiamo all'art. 78 (ora 75) alla lettera c.

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Art. 11 (Art. 116 della proposta)

(v. ex art. 114)

Licenziamento per atti illeciti o fraudolenti

"Il personale che abbia conseguito l'impiego produ­cendo documenti falsi o non validi o tacendo circostanze che lo avrebbero escluso dall'impiego o, comunque, mediante atti illeciti, è licenziato dopo i necessari ac­certamenti e salvo eventuale azione penale.

Non è necessario il parere della Commissione consultiva né della Commissione di disciplina.

Il licenziamento per gli indicati motivi priva il di­pendente del diritto alla pensione e da ogni indennità e dal diritto di concorrere a qualsiasi altro impiego alle dipendenze dell'Amministrazione regionale."

Si dà atto che l'articolo 111 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità e senza discussione, nel testo proposto.

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Art. 112 (Art. 117 della proposta)

(v. ex artt. 93 e 94)

Soppressione di posto - Riduzione di organico - Disponibilità

"In caso di soppressione di posto o di riduzione di organico, il personale è collocato in disponibilità secondo le modalità e le condizioni di cui agli articoli 118 e seguenti.

Occorrendo tale provvedimento, l'Amministrazione, sentita la Commissione consultiva, designa il persona­le che deve essere collocato in disponibilità, tenendo presenti l'anzianità e i meriti di servizio nonché le precedenze e le preferenze di legge in vigore per le as­sunzioni in servizio.

Il personale che ha già conseguito la stabilità deve essere mantenuto in servizio nei confronti di quello che si trova eventualmente in periodo di esperimento.

Si intende soppresso il posto o l'ufficio quando siano aboliti i servizi e le funzioni attinenti al posto o al­l'ufficio. Il semplice cambiamento di titolo o di deno­minazione di un determinato ufficio, posto o servizio, non è da considerarsi come soppressione di posto o di ufficio."

Si dà atto che l'articolo 112 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità e senza osservazione, nel testo proposto, con la sola rettifica - per coordinamen­to - al richiamo all'articolo 118 (ora 112) al primo comma.

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Art. 113 (Art. 118 della proposta)

(v. ex art. 93)

Durata della disponibilità - Dispensa

"La disponibilità ha la durata di due anni, trascorsi i quali, senza che il personale sia stato richiamato in servizio, si fa luogo alla definitiva dispensa del perso­nale dal servizio, agli effetti del trattamento di quie­scenza.

Il personale in disponibilità è soggetto alle norme disciplinari stabilite per quello in attività di servizio, in quanto applicabili."

Si dà atto che l'articolo 113 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità e senza osservazione, nel te­sto proposto.

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Art. 114 (Art. 119 della proposta)

(v. ex art. 95)

Trattamento economico durante la disponibilità

"Al personale collocato in disponibilità è concesso il trattamento economico previsto all'articolo 105 per il personale collocato in aspettativa per motivi di salute.

Il periodo trascorso in disponibilità non è computa­bile né utile agli effetti dell'indennità di servizio e de­gli aumenti periodici degli assegni; è invece utile e computabile agli effetti del trattamento di quiescenza."

Su rilievo del Consigliere Col. FERREIN, il Se­gretario Dr. BRERO precisa che la dizione "agli ef­fetti dell'indennità di servizio" di cui al secondo com­ma, deve essere così rettificata "agli effetti dell'in­dennità per cessazione di servizio". Precisa, inoltre, che il richiamo all'"articolo 105", di cui al primo comma, va rettificato con il richiamo all'"articolo 100".

Si dà atto che l'articolo 114 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con le rettifiche surriportate.

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Art. 115 (Art. 120 della proposta)

(v. ex artt. 97 e 96)

Richiamo in servizio

"Il personale in disponibilità è richiamato in servizio quando, entro due anni dalla data di collocamento in disponibilità, abbia luogo una vacanza di posto del medesimo grado di analogo servizio della pianta or­ganica.

Il personale riassunto in servizio prende posto nel ruolo con l'anzianità che aveva alla data del colloca­mento in disponibilità e con gli assegni inerenti al­l'anzianità medesima nel nuovo posto.

Il personale che ricusi di riassumere servizio in un posto del medesimo grado e di analogo servizio, rima­sto vacante, è dispensato dal servizio.

L'Amministrazione può richiamare in servizio per­sonale collocato in disponibilità, assegnandolo a posti rimasti vacanti, anche di grado inferiore, di analogo servizio, sempre che l'interessato accetti."

Si dà atto che l'articolo 115 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità e senza osservazioni, nel testo proposto.

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Art. 116 (Art. 121 della proposta)

(v. ex art. 96)

Richiamo in servizio temporaneo

"Durante la disponibilità, il personale è tenuto ad assumere temporaneamente qualunque analogo ufficio o servizio al quale venga chiamato dall'Amministra­zione: per tutto il periodo di durata dell'incarico per­cepirà l'intero stipendio o salario del quale preceden­temente fruiva.

Qualora il personale in disponibilità non assuma, senza giustificato motivo, il temporaneo ufficio o ser­vizio al quale venga chiamato, è dispensato dal servi­zio, salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa competergli dalla Cassa di Previdenza.

Il richiamo in servizio temporaneo non interrompe il decorso del periodo massimo di due anni previsto, per la disponibilità, dall'art. 118."

Si dà atto che l'articolo 116 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità e senza osservazione, nel testo proposto, con la sola rettifica - per coordinamento - al richiamo finale all'articolo 118 (ora 113).

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Art. 117 (Art. 122 della proposta)

(v. ex art. 100)

Collocamento a riposo

"Sono collocati a riposo d'ufficio gli impiegati e sa­lariati:

a) che dopo venti anni di servizio utile a pensio­ne siano divenuti, per infermità, inabili a continuare o a riassumere servizio; l'inabilità deve essere previa­mente accertata;

b) che abbiano quaranta anni di servizio utile a pensione ovvero che abbiano venticinque anni di ser­vizio utile a pensione e sessantacinque anni di età;

c) che per ferite o altre lesioni traumatiche o per malattie contagiose professionali o contratte a cagione diretta, unica e immediata dell'esercizio delle pro­prie funzioni, siano divenuti permanentemente inabili a prestare ulteriore servizio, qualunque sia l'anzianità di servizio.

d) che abbiano compiuto gli anni settanta ancor­ché non abbiano maturato l'anzianità di servizio utile a pensione.

Il collocamento a riposo può essere disposto a do­manda del personale interessato che abbia raggiunto l'anzianità e l'età richiesta per il trattamento economi­co di quiescenza.

Il collocamento a riposo del personale ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento deliberativo di collocamento a riposo.

Per quanto non previsto nel presente articolo, per il collocamento a riposo del personale, si applicano le vigenti disposizioni sull'ordinamento della Cassa e de­gli Istituti di Previdenza per le pensioni al personale degli Enti locali e le successive eventuali modificazioni."

Il Consigliere Dr. NORAT propone che la disposi­zione di cui alla lettera a) del primo comma sia com­pletata con l'aggiunta finale delle parole "dall'Am­ministrazione".

Si dà atto che l'articolo 117 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con l'aggiunta surriportata.

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Il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, dato atto che il Consiglio ha già approvato i primi 117 articoli del Nuovo Regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regio­nale, propone al Consiglio di rinviare alla prossima adunanza la continuazione della discussione degli ar­ticoli successivi del Regolamento stesso.

Il Consiglio, unanime, approva la proposta del Presidente.

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