Objet du Conseil n. 132 du 27 octobre 1949 - Verbale

OGGETTO N. 132/49 - ESAME E DISCUSSIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO ORGANICO PER I SERVIZI E PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE (DALL'ART. 40 ALL'ART. 79).

Il Presidente ff. del Consiglio, Ing. PASQUALI, in­vita il Consiglio a riprendere ed a continuare la discussione degli articoli successivi all'art. 39 del nuovo Regolamento organico per i Servizi e per il Personale dell'Amministrazione regionale.

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Art. 40 (Art. 43 della proposta)

(v. ex art. 39)

Operazioni del concorso per esami e per titoli

"Se il concorso ha luogo per titoli ed esami, la Commissione deve prima stabilire i criteri per la valutazione dei titoli, quindi esperire le prove di esa­me stabilite dal bando di concorso ed infine procedere alla valutazione dei titoli.

Gli esami si svolgono secondo le norme stabilite per gli esami di concorso pubblico per gli impieghi degli Enti locali e, in quanto occorra, per gli impieghi civili dello Stato, fatta eccezione dei concorsi per posti di insegnanti e di sanitari, per i quali si appli­cano le norme delle leggi speciali.

Nella deliberazione che indice il concorso per ti­toli ed esami devono essere indicate, secondo la na­tura e l'importanza del concorso, le materie di esa­me e i titoli speciali eventualmente necessari in ag­giunta a quelli prescritti dal presente regolamento."

Si dà atto che l'Art. 40 (articolo 43 della proposta), viene approvato ad unanimità dal Consiglio nel suo te­sto integrale, senza discussione.

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Art. 41

(Art. 44 della proposta)

Criteri per la valutazione dei titoli - Punteggi massimi

"La valutazione dei titoli è fatta secondo le dispo­sizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti generali per i concorsi agli impieghi civili dello Stato.

Prima di procedere all'inizio dei suoi lavori e all'e­same dei documenti, la Commissione Giudicatrice de­ve stabilire i criteri per la valutazione dei titoli, re­digendo, come per ogni altra operazione, apposito verbale e precisando i punteggi massimi da attribuir­si, rispetto al punteggio totale, a ciascuna categoria di titoli, in modo che, per ogni aspirante e per ogni categoria di titoli, risulti dal verbale il rapporto esi­stente fra la valutazione dei singoli titoli o delle sin­gole categorie di titoli e la ottenuta assegnazione com­plessiva di punti. In ogni caso alla categoria dei titoli di servizio prestato in posti analoghi o assimilabili a quelli messi a concorso, va riservato un punteggio non inferiore al 50% dei punti a disposizione di ciascun Commissario."

Si dà atto che l'Art. 41 (art. 44 della proposta), viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel suo testo integrale e senza discussione.

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Art. 42 (Art. 45 della proposta)

(v. ex artt. 38 e 39)

Lavori della Commissione Giudicatrice

"La Commissione Giudicatrice, stabiliti i criteri di massima per la valutazione dei titoli, esaminati gli atti relativi al concorso e alla pubblicazione del bando di concorso, procede all'esame delle domande degli aspiranti e dei documenti allegati, accertando se siano stati presentati nei termini prescritti e se siano con­formi alle prescrizioni di legge e del bando di con­corso.

La Commissione può concedere, ove possibile, un breve termine per la regolarizzazione, nella forma e nel bollo, di atti non regolari.

Accertata l'ammissibilità al concorso dei singoli aspiranti, la Commissione procede: alla determinazio­ne dei limiti minimi di punteggio valevoli per la ido­neità degli aspiranti: all'esperimento delle prove di esame con assegnazione dei voti per le singole prove; alla valutazione dei titoli dei concorrenti, in base ai criteri di massima preventivamente stabiliti.

A tal uopo la Commissione deve:

a) compilare l'elenco dei voti conseguiti nelle pro­ve di esame da ciascun aspirante e l'elenco riassun­tivo di tutti i titoli presentati da ciascun aspirante;

b) esprimere un giudizio singolo e comparativo sui titoli prodotti, nonché sull'idoneità e sul merito di ciascun aspirante, mediante l'assegnazione di pun­ti per ciascuna categoria di titoli.

Ogni componente la Commissione dispone, all'uo­po, di un prestabilito ed egual numero di punti;

c) formare l'elenco nominativo degli aspiranti e delle rispettive votazioni singole e complessive con­seguite;

d) procedere alla formazione della graduatoria, in ordine di merito, degli aspiranti che abbiano conse­guito una votazione non inferiore a quella minima fis­sata per l'idoneità, tenendo presenti, a parità di me­rito, le preferenze di cui all'articolo 47.

Per i concorsi a posti dei servizi di segreteria e am­ministrativi, il possesso del titolo di Segretario comu­nale deve formare oggetto di speciale valutazione, co­me categoria particolare di titolo di studio, in base alle votazioni ottenute negli esami di abilitazione."

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Si fa menzione che durante la discussione del pre­sente articolo interviene all'adunanza (ore 15,35) il Consigliere Geom Arbaney, Assessore all'Agricoltura e Foreste.

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Si dà atto che l'art. 42 (articolo 45 della proposta) viene approvato dal Consiglio ad unanimità, nel suo testo integrale, senza discussione.

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Art. 43 (Art. 46 della proposta)

Espletamento degli esami

"Per l'espletamento degli esami, la Commissione de­ve stabilire il luogo e l'orario delle prove, da comu­nicarsi almeno dieci giorni prima agli aspiranti am­messi. Nei giorni stabiliti per le prove scritte, il Presidente della Commissione Giudicatrice imbussola, al­la presenza degli aspiranti, i pieghi contenenti tre te­mi.

L'estrazione del tema da svolgere è fatta da uno de­gli aspiranti.

Per lo svolgimento delle prove scritte, la Commis­sione assegna un termine da tre a otto ore, in relazione all'importanza del concorso ed alla natura delle prove.

Le prove orali possono durare, per ciascun aspirante, da un quarto d'ora a un'ora, in base ai criteri pre­stabiliti dalla Commissione, da valere per tutti gli aspiranti.

I candidati agli esami devono dimostrare la loro identità personale a mezzo di carta di identità o di altro equipollente documento di riconoscimento, muni­to di fotografia, rilasciato da una pubblica autorità."

Il Consigliere dott. NORAT, in ordine al secondo comma, propone di stabilire che l'estrazione del tema debba essere fatta dall'aspirante più giovane di età.

Il Presidente ff., Ing. Dr. PASQUALI, concordan­do con il Consigliere dott. Norat, propone che il com­ma secondo sia modificato come segue: "L'estrazio­ne del tema da svolgere è fatta dall'aspirante più gio­vane di età ".

Si dà atto che l'art. 43 (ex articolo 46) viene appro­vato ad unanimità dal Consiglio con la modifica surri­portata al comma secondo.

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Art. 44 (Art. 47 della proposta)

(v. ex art. 40)

Preferenze e precedenze

Agli effetti della formazione della graduatoria, sono preferiti, a parità di merito:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

3) gli orfani di Caduti in guerra o per la lotta di liberazione;

4) i feriti in combattimento;

5) gli insigniti di croce di guerra o di altra atte­stazione speciale di merito di guerra o della lotta di liberazione;

6) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

7) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei Caduti in guerra o nella lotta di liberazione;

8) coloro che abbiano prestato servizio militare co­me combattenti in guerra o nella lotta di liberazione;

9) i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra;

10) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

11) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti civili per fatti di guerra;

12) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di due anni, nella Amministrazione regionale o nelle Amministrazioni di Enti od uffici assorbiti dall'Amministrazione regio­nale;

13) coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste nei riguardi di coloro che non abbiano potuto frequentare corsi al­lievi ufficiali perché non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto con­seguire il titolo di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

14) i coniugati ed i vedovi, con riguardo al numero dei figli;

15) i nati nella Valle d'Aosta od i residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci anni ed i figli degli o­riundi valdostani, nonché coloro che abbiano combat­tuto in Valle d'Aosta quali partigiani combattenti.

Fra gli aspiranti che appartengono ad una delle ca­tegorie comprese nei numeri da uno a tredici, hanno la precedenza, nella categoria medesima, i coniugati e, fra questi, coloro che hanno maggior numero di figli.

Ai combattenti sono parificati i partigiani ed i re­duci dalla prigionia di guerra.

In via subordinata, nelle categorie indicate nei nu­meri da 1 a 11 e da 13 a 15, hanno la preferenza coloro che prestano, comunque, lodevole servizio presso le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali.

Quando la preferenza non può essere stabilita in ba­se alle norme suindicate, per parità di requisiti, essa è determinata dall'età.

L'Amministrazione regionale stabilisce, prima della nomina, l'ordine di preferenza nei casi di parità di merito, qualora non vi provveda la Commissione Giu­dicatrice."

Si fa menzione che intervengono all'adunanza, du­rante la discussione del presente articolo, i Consiglieri Sig. BOTTEL Giovanni (alle ore 15,40) e Sig. AR­MAND Beniamino (alle ore 15.50).

Il Presidente ff., Ing. Dr. PASQUALI, rileva che il testo del capoverso n. 13 è in contrasto con la disposi­zione di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo n. 604 in data 15 maggio 1946, e ne propone la soppressione.

Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità, la proposta di soppressione del capoverso n. 13.

Il Consigliere Sig. DAYNÉ propone che "i nati in Valle d'Aosta e gli originari della Valle d'Aosta" sia­no preferiti nella assunzione presso l'Amministrazione regionale con precedenza su tutte le altre categorie di aspiranti di cui all'articolo in esame e propone che il Consiglio approvi una disposizione che sancisca tale precedenza.

Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, fa presente che il caso prospettato dal Consigliere Sig. Dayné è già re­golamentato dalla disposizione di cui al n. 15 dell'ar­ticolo in esame.

Il Consigliere Sig. PERRON insiste sulla necessità di prescrivere la conoscenza della lingua francese da parte degli aspiranti.

L'Assessore Prof. DEFFEYES osserva che il requi­sito della conoscenza della lingua francese è stato già prescritto, quale requisito generale, all'articolo 16, lett. c) ("avere buona conoscenza della lingua fran­cese").

Per quanto concerne la proposta formulata dal Con­sigliere Sig. DAYNÉ fa presente che il Consiglio ha già approvato la seguente norma, inserita quale primo comma all'articolo 16: "L'Amministrazione regiona­le assume in servizio personale possibilmente origina­rio della Regione".

Segue discussione alla quale prendono parte il Pre­sidente ff. del Consiglio, Ing. Dr. PASQUALI, gli As­sessori dott. BERTHET, Prof. DEFFEYES, Per. Ind. FOSSON e Geom. BIONAZ ed i Consiglieri Si­gnori DAYNÉ, DESAYMONET-RONC, MANGANO­NI, MARCHESE e SAPEGNO.

Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, riassumendo la discussione propone, in ordine ai rilievi formulati dai Consiglieri, l'approvazione della seguente norma da aggiungersi quale numero 1) dell'articolo: "i nati nella Valle d'Aosta, gli oriundi valdostani ed i figli de­gli oriundi valdostani".

Si dà atto che il Consiglio, ad unanimità, approva la proposta del Presidente ff., Ing. Pasquali.

Il Presidente ff. Ing. PASQUALI rileva che, in se­guito all'inserzione del testo del n. 1 surriportato, viene modificato l'ordine di precedenza delle categorie elencate nell'articolo in esame. Precisa che, pertanto, il già n. 1) (insigniti di medaglia al valor militare) di­venta n. 2 e parimenti deve essere modificata la nu­merazione dei successivi capoversi.

Il Consiglio prende atto, approvando.

Il Presidente ff., Ing. Dr. PASQUALI, dà, quindi, lettura del nuovo testo del capoverso n. 15, che risul­ta del seguente tenore: "i residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci anni, nonché coloro che abbiano com­battuto in Valle d'Aosta quali partigiani combattenti".

Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità, il nuovo testo del capoverso n. 15.

Il Presidente ff., Ing. Dr. PASQUALI, rileva che in seguito alla variazione della numerazione dei capo­versi per l'ordine delle preferenze, occorre apportare la modifica ai riferimenti dei capoversi stessi al ter­z'ultimo comma dell'articolo ("da 1 a 12 e da 14 a 15").

Il Consiglio prende atto, approvando.

Si dà atto che l'articolo 44 (articolo 47 della pro­posta) viene approvato ad unanimità dal Consiglio con le variazioni ed aggiunte surriportate.

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Art. 45 (Art. 48 della proposta)

(v. ex artt. 39 e 41)

Graduatoria - Efficacia

"La graduatoria definitiva è formata in base alle vo­tazioni conseguite negli esami e alla valutazione complessiva riportata per i titoli dagli aspiranti, osservate, a parità di merito, le precedenze e le preferenze previ­ste dall'articolo precedente e dalle leggi in vigore.

Terminati i lavori, la Commissione deve trasmettere la graduatoria e tutti gli atti del concorso, debita­mente sottoscritti da ciascun componente la Commis­sione e dal segretario della Commissione [parole aggiunte a cura del Segretario generale Attilio Brero] stessa, alla Amministrazione regionale per l'approvazione, da par­te del Consiglio o della Giunta, della graduatoria stes­sa e per la nomina dei vincitori o del vincitore del concorso.

L'efficacia della graduatoria si limita ai posti messi a concorso.

Quando la graduatoria comprende un numero di a­spiranti superiore a quello dei posti messi a concorso, e taluno dei vincitori rinuncia o decade dalla nomina, l'Amministrazione potrà procedere, in sostituzione, alla nomina degli aspiranti dichiarati idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincito­ri rinunciatari o decaduti.

L'esercizio di tale facoltà da parte dell'Amministra­zione è limitata fino ad un anno dalla data di appro­vazione della graduatoria."

Il Consigliere Sig. NOUCHY propone la soppressio­ne dell'ultimo comma, ritenendo che debba essere bandito altro concorso per la copertura dei posti re­sisi vacanti per rinuncia dei vincitori del concorso o per decadenza della nomina.

Dopo breve discussione, alla quale prendono parte il Presidente ff. del Consiglio, Ing. Dr. PASQUALI, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, gli Assessori Dott. BERTHET, Geom. BIONAZ, ed i Consiglieri Sig. NOUCHY, Geom. NICCO, Sig. PAGE e Sig. CUAZ, il Presidente ff., Ing. Pasquali, pone ai voti la approvazione o meno del penultimo e dell'ultimo comma dell'articolo in esame, in relazione alla propo­sta di soppressione formulata dal Consigliere Sig. Nouchy.

Si dà atto che, procedutosi alla votazione, per al­zata di mano, il Consiglio, a maggioranza di voti, ap­prova, il mantenimento, nel testo surriportato, del pe­nultimo e dell'ultimo comma dell'articolo in esame e respinge la proposta del Consigliere Sig. Nouchy.

Il Presidente ff., Ing. Dr. PASQUALI, dichiara re­spinta la proposta formulata dal Consigliere Sig. Nouchy.

Si dà atto che l'articolo 45 (art. 48 della proposta) viene approvato dal Consiglio, a maggioranza di voti, senza modificazioni.

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Art. 46 (Art. 49 della proposta)

(v. ex art. 41)

Nomina

"La nomina, deliberata dal Consiglio o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, è fatta in base al­l'ordine della graduatoria, previa approvazione della graduatoria stessa.

Per le graduatorie, le nomine e le assunzioni a po­sti iniziali di carriera, si osservano le norme sulla as­sunzione obbligatoria, per diritto di precedenza, de­gli invalidi di guerra o di altre categorie di benemeriti aventi diritti di precedenza.

Della nomina deve essere data comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'invito di assumere servizio en­tro il termine di giorni venti".

Si dà atto che l'articolo 46 (art. 49 della proposta) viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza osservazioni.

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Art. 47 (Art. 50 della proposta)

(v. ex artt. 42 e 28)

Effetti della nomina - Anzianità di servizio

"La nomina ha effetto dalla data fissata nella delibe­razione di nomina, o, in difetto, dalla data della deli­berazione stessa.

L'anzianità di servizio e il pagamento degli assegni decorrono dalla data della effettiva assunzione di ser­vizio.

Nel computo dell'anzianità di servizio devono esse­re dedotti i periodi durante i quali il personale sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o per man­dato politico, nonché i periodi di sospensione dal gra­do con privazione degli assegni.

Il personale è assegnato ai rispettivi servizi, uffici e posti con deliberazione di nomina. È in facoltà dell'Amministrazione di trasferire il personale, in caso di necessità, a posti dello stesso grado e in servizi di analoga natura, senza pregiudizio del grado e [parole aggiunte a cura del Segretario generale Attilio Brero] degli as­segni di carriera conseguiti e conseguibili dal personale".

Si dà atto che l'articolo 47 (art. 50 della proposta) viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza osservazioni.

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Art. 48 (art. 51 della proposta)

(v. ex art. 43)

Assunzione del servizio

"Il nominato deve assumere servizio entro venti gior­ni dalla notificazione della partecipazione di nomina, sotto pena di decadenza dalla nomina stessa, a meno che comprovi un legittimo ed eccezionale impedimen­to riconosciuto valido, a giudizio discrezionale ed in­sindacabile dell'Amministrazione, la quale, ove le esigenze del servizio lo consentano, fissa il termine defi­nitivo per l'assunzione in servizio.

Qualora la nomina riguardi un aspirante che si sia classificato vincitore di concorsi per più posti, deve essere fatto invito al medesimo di dichiarare per i­scritto, entro quindici giorni dalla notificazione della partecipazione, per quale posto intende optare".

Si dà atto che l'art. 48 (art. 51 della proposta) viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza osservazioni.

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Art. 49 (Art. 52 della proposta)

(v. ex artt. 44 e 45)

Periodo di esperimento

"La nomina del personale si intende sempre fatta in via di esperimento per il periodo di un biennio, trascor­so il quale acquista carattere di stabilità. Nel periodo di esperimento non sono computabili i periodi trascor­si fuori servizio, fatta eccezione per i congedi ordina­ri annuali.

Nei casi di nomina per promozione o per concorso interno non è richiesto un nuovo periodo di esperimen­to se il personale ha già acquisito la stabilità in un posto di ruolo della stessa categoria di servizi; in ca­so negativo è computato utile, ai soli effetti del pe­riodo di esperimento e della stabilità del nuovo posto, il servizio già prestato in un posto di ruolo della stes­sa categoria di servizi".

Il Consigliere Sig. NOUCHY, in ordine al primo comma, rileva l'opportunità che sia tenuto in consi­derazione e computato il servizio prestato presso l'Am­ministrazione regionale in qualità di avventizio. Fa, quindi, alcune considerazioni in ordine alla disposi­zione di cui al secondo comma.

Dopo breve discussione, alla quale partecipano il Presidente ff. del Consiglio, Ing. Dr. PASQUALI, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, gli Assessori Geom. BIONAZ, Dott. BERTHET e Prof. DEF­FEYES, i Consiglieri Signori NOUCHY, nonché il Segretario Dr. BRERO, il Consigliere Geom. NICCO propone, di ridurre dal biennio ad un anno il periodo di esperimento.

Si dà atto che, su invito del Presidente ff., Ing. PA­SQUALI, il Consiglio approva, ad unanimità, la pro­posta formulata dal Consigliere Geom. NICCO.

Si dà atto che l'articolo 49 (ex 52) viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio con la modifica surripor­tata al primo comma (un anno di esperimento anziché un biennio).

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Art. 50 (Art. 53 della proposta)

(v. ex Art. 44)

Licenziamento per fine periodo di esperimento - Conferma

"Il licenziamento per fine periodo di esperimento de­ve essere disposto non più di sei mesi e non meno di tre mesi prima della scadenza del biennio, con delibe­razione del Consiglio o della Giunta, secondo la rispet­tiva competenza di nomina. In tale deliberazione, che è provvedimento definitivo, deve essere indicata la causa generica del licenziamento.

Contro il provvedimento di licenziamento per fine periodo di esperimento è ammesso ricorso per legit­timità oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Ove non si provveda al licenziamento nei modi e nei termini suindicati, il personale acquista "de jure" il diritto alla stabilità.

Alla conferma del personale, per compiuto periodo di esperimento, si provvede con deliberazione, previo parere della Commissione consultiva di cui all'articolo ventisette".

Il Presidente ff., Ing. Dr. PASQUALI, rileva che al primo comma la parola "biennio" deve essere sosti­tuita dalla parola "annuo", in relazione alla modifica­zione del primo comma del precedente articolo testè approvato. Propone, quindi per la maggior chiarezza, che il secondo comma sia stilato ed approvato nel te­sto seguente: "contro il provvedimento di licenzia­mento per fine periodo di esperimento, che è definiti­vo, è ammesso ricorso per legittimità oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato".

Segue breve discussione, al termine della quale il Presidente ff., Ing. Dr. PASQUALI, propone la se­guente nuova formulazione del secondo comma, che è del tenore seguente: "Il licenziamento per fine pe­riodo di esperimento è provvedimento definitivo e contro lo stesso sono ammessi i ricorsi di legge".

Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità, la proposta.

Si dà atto che l'articolo 50 (art. 53 della proposta) viene approvato ad unanimità dal Consiglio, con le mo­difiche surriportate al primo ed al secondo comma.

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Art. 51 (Art. 54 della proposta)

(v. ex art. 46) Promessa e giuramento

"Il personale nominato in via di esperimento presta, innanzi al Presidente della Giunta regionale, o innanzi ad un Assessore suo delegato, la promessa solenne a' sensi di legge; il personale che abbia conseguito la sta­bilità presta, invece, il giuramento, ai sensi di legge.

La promessa solenne e il giuramento devono essere prestati sotto pena di decadenza dal posto.

Dell'atto di promessa solenne o di giuramento deve essere redatto verbale, da conservarsi nel fascicolo personale del dipendente e da annotarsi nel di lui fo­glio matricolare".

Si dà atto che l'articolo 51 (art. 54 della proposta) viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza osservazioni.

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Art. 52 (art. 55 della proposta)

(v. ex artt. 48 e 64)

Carriera del personale - Retrodatazioni anzianità

"La carriera e l'avanzamento del personale si svolgo­no secondo la tabella organica dei servizi e secondo le norme del presente regolamento e dei regolamenti spe­ciali.

Ai soli effetti degli aumenti periodici di stipendio e delle eventuali preferenze a parità di merito, per le promozioni e per i concorsi interni, sono estese, in quanto applicabili, a favore del personale dell'Ammi­nistrazione regionale, le disposizioni di legge vigenti per le retrodatazioni dell'anzianità di servizio a favore [parole aggiunte a cura del Segretario generale Attilio Brero] dei dipendenti statali mutilati ed invalidi di guerra o per la causa della liberazione nazionale e degli ex-com­battenti, nonché delle categorie assimilate".

Si dà atto che l'articolo 52 (art. 55 della proposta) viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza osservazioni.

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Art. 53 (Art. 56 della proposta)

(v. ex art. 47)

Riconoscimento dei servizi in precedenza prestati

"Ai soli fini degli aumenti periodici delle retribuzioni, il servizio prestato dal personale presso l'Amministra­zione regionale e presso gli Enti ed uffici assorbiti dall'Amministrazione regionale è riconosciuto a loro favore nelle seguenti misure:

a) per intero: qualora al periodo di servizio in precedenza prestato segua l'assunzione in un posto di grado eguale o in un posto di grado inferiore;

b) per due terzi: qualora al periodo di servizio in precedenza prestato segua l'assunzione in un posto di grado immediatamente superiore;

c) per metà: qualora al periodo di servizio in pre­cedenza prestato segua l'assunzione in un posto superiore di due o più gradi.

Il servizio prestato in precedenza dal personale insegnante o militarizzato di ruolo proveniente dall'Am­ministrazione regionale o dai ruoli statali è ricono­sciuto valido nella misura e secondo le modalità pre­viste dalle apposite norme speciali."

Il Consigliere Sig. DUJANY propone che la disposi­zione di cui al primo comma sia altresì estesa ai segre­tari comunali e al personale proveniente dai Comuni in caso di assunzione presso l'Amministrazione regio­nale, agli effetti del riconoscimento, ai soli fini degli aumenti periodici delle retribuzioni, del servizio in precedenza prestato presso le Amministrazioni co­munali.

Segue discussione alla quale partecipano il Presi­dente ff. Ing. PASQUALI, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, gli Assessori Geom. ARBA­NEY, Geom. BIONAZ e Per. Ind. FOSSON ed i Con­siglieri Signori DUJANY e NOUCHY.

Il Consigliere Sig. NOUCHY rileva che il servizio prestato dai dipendenti e dai Segretari comunali presso le Amministrazioni comunali è già riconosciuto e conteggiato agli effetti della pensione e ritiene che non debba essere riconosciuto tale servizio ai fini degli au­menti periodici delle retribuzioni presso l'Ammini­strazione regionale.

Gli Assessori Geom. ARBANEY e Per. Ind. FOS­SON concordano con il Consigliere Sig. NOUCHY.

Il Consigliere Sig. DUJANY, su richiesta del Pre­sidente ff., Ing. Dr. Pasquali, dichiara di non insiste­re sulla sua proposta.

Il Presidente ff., Ing. Dr. PASQUALI, informa il Consiglio che la Commissione dei rappresentanti del personale ha chiesto che l'art. in discussione sia sostituito con l'art. 2 della deliberazione consiliare n. 102, in data 5-7-1948. Osserva, in proposito, che la delibe­razione summenzionata non ha mai avuto esecuzione, in quanto la Commissione di Coordinamento non ha posto alla stessa il visto di legittimità.

Su richiesta del Consigliere Sig. MANGANONI, il Presidente ff., Ing. Dr. Pasquali, dà lettura dell'art. 2 di cui alla deliberazione consiliare n. 102, in data 7 luglio 1948 e rileva che l'articolo 2 della deliberazione consiliare n. 102 del 7 luglio 1948 corrispondeva in parte alla proposta già espressa del Consigliere Sig. Dujany.

Ritiene, quindi, chiusa la discussione sull'art. 53.

Si dà atto che l'articolo 53 (articolo 56 della propo­sta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza modificazioni.

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Art. 54 (Art. 57 della proposta)

(v. ex art. 26)

Condizioni per le promozioni e i concorsi interni

"Per poter essere promosso e per poter essere ammes­so a concorso interno il personale deve aver prestato lodevole servizio quale titolare da oltre un biennio in un posto di grado eguale o di grado immediatamente inferiore a quello da ricoprirsi ed essere in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti per il nuovo posto.

È escluso dalla promozione e dalla ammissione ai concorsi interni il personale che, nell'ultimo quinquen­nio, abbia riportato una delle seguenti punizioni di­sciplinari:

a) riduzione temporanea dello stipendio o del sa­lario;

b) sospensione temporanea dal grado con priva­zione dello stipendio."

Si dà atto che l'articolo 54 (art. 57 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza discussione.

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Art. 55 (Art. 58 della proposta)

Effetti del procedimento disciplinare sui concorsi interni e sulle promozioni

"Su parere favorevole della Commissione consultiva, il personale sottoposto a procedimento disciplinare può essere ammesso allo scrutinio o ai concorsi interni, agli effetti della promozione o dell'avanzamento, quando lo scrutinio o il concorso abbia luogo durante il procedimento disciplinare; la promozione o l'avanzamento resta, comunque, sospeso fino all'esito del procedimento disciplinare.

Se il procedimento disciplinare ha termine con la applicazione di una punizione superiore alla censura, il punito viene escluso dalla promozione o dall'avanza­mento."

Si dà atto che l'articolo 55 (art. 58 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza discussione.

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Art. 56 (Art. 59 della proposta)

(v. ex artt. 26 e 29)

Promozioni - Condizioni

"La promozione consiste nell'avanzamento del perso­nale di ruolo da un posto ad un altro posto vacante avente assegni di organico superiori, nello stesso grado o nel grado immediatamente superiore della stessa Di­visione o Servizio o di altra Divisione o Servizio.

Per ottenere la promozione il personale deve:

a) avere acquisito la stabilità per compiuto bien­nio di effettivo servizio prescritto per l'esperimento;

b) avere prestato servizio in modo lodevole e non aver riportato, nell'ultimo triennio, note caratteristi­che inferiori a "buono" o punizione disciplinare su­periore alla censura;

c) essere in possesso dei titoli e requisiti pre­scritti per il posto vacante;

d) essere riconosciuto idoneo, a giudizio della Amministrazione, a disimpegnare le mansioni del po­sto vacante.

Non è consentita la promozione da un posto di sa­lariato a un posto di impiegato.

Il personale può rinunziare alla promozione."

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Si fa menzione che il Presidente, Avv. Dott. BON­DAZ ed il Consigliere Col. FERREIN Giuseppe, intervengono all'adunanza durante la discussione dell'ar­ticolo 56 (art. 59 della proposta), alle ore 16,45.

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Il Consigliere Sig. DUJANY propone la soppressione del penultimo comma dell'articolo, ritenendo op­portuno che possa essere promosso ad un posto supe­riore di impiegato anche il dipendente salariato che sia in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti.

Il Presidente ff. Ing. Dr. PASQUALI, rileva che il salariato non dovrebbe essere chiamato ad un posto di impiegato per promozione, ma soltanto mediante concorso.

Il Consigliere Sig. NOUCHY concorda con il Presi­dente ff. Ing. Dr. Pasquali.

Il Presidente ff. Ing. Dr. PASQUALI, propone che il primo comma sia completato con l'aggiunta delle parole "e categoria" fra le parole "nello stesso gra­do" e "o nel grado immediatamente superiore".

Si dà atto che il Consiglio, ad unanimità, approva la proposta.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, propone che alla lettera b) del secondo comma sia aggiunta la parola "insindacabile" dopo le parole "a giudizio".

Il Consigliere Sig. NOUCHY dichiara di non con­cordare sulla proposta del Presidente della Giunta, Avv. Caveri, in quanto ritiene che il dipendente debba avere facoltà di ricorrere contro l'operato dell'Ammi­nistrazione.

Il Presidente ff. Ing. Dr. PASQUALI, ritiene che, trattandosi di promozione, il giudizio dell'Ammini­strazione regionale sulla promuovibilità o meno debba essere insindacabile.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, rileva che in effetti il concetto della parola "insindacabile" sia già implicito nel testo della lettera d); ritiene, pe­raltro, opportuna l'aggiunta della parola "insindaca­bile", per maggior precisione.

I Consiglieri Sig. MANGANONI e Sig.ra DESAY­MONET si dichiarano contrari all'accoglimento della proposta del Presidente della Giunta, Avv. Caveri.

Il Presidente ff. Ing. PASQUALI, pone ai voti la proposta di approvazione del testo della lettera d) con l'aggiunta della parola "insindacabile" dopo le pa­role "a giudizio".

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente accerta e comunica il seguente risultato:

Consiglieri presenti n 32 (trentadue); Consiglieri a­stenutisi dalla votazione n. 2 (due: Col. Ferrein e Sig. Perron); Consiglieri votanti n. 30 (trenta); Consi­glieri favorevoli all'approvazione: 24 (ventiquattro); Consiglieri contrari all'approvazione: n. 6 (sei).

Si dà atto che l'articolo 56 (art. 59 della proposta) è approvato dal Consiglio, a maggioranza di voti, con le due aggiunte surriportate.

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Si dà atto che, su proposta del Presidente, l'adu­nanza viene sospesa per circa venti minuti alle ore 16 e minuti quarantacinque.

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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE ff.

(Ing. A. Pasquali)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO ROGANTE

(Geom. Valleise) (Dott. A. Brero)

______

Si dà atto che l'adunanza viene riaperta alle ore 17 e minuti cinque, sotto la Presidenza del Presidente Avv. Dott. Vittorino BONDAZ.

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Art. 57 (Art. 60 della proposta)

(v. ex art. 27)

Promozioni - Modalità

"Le proposte di nomina per promozione sono fatte dal Presidente della Giunta o dal Segretario generale e sono approvate, previo parere della Commissione consultiva, dal Consiglio o dalla Giunta.

Qualora vi siano più dipendenti in possesso dei re­quisiti per la promozione a posti vacanti e non si pro­ceda per concorso interno, le promozioni si effettuano per scrutinio degli interessati mediante valutazione comparativa: dell'anzianità di grado, del merito, dei titoli di studio e di servizio. A parità delle suddette condizioni si ha riguardo all'anzianità di servizio, salvi i diritti di precedenza e di preferenza spettanti, a pa­rità di merito, ai dipendenti appartenenti a categorie aventi speciali benemerenze.

Le promozioni per merito comparativo hanno luogo su designazione della Commissione consultiva, che provvede scegliendo personale ritenuto, a suo giudizio, maggiormente meritevole e ne stabilisce la graduatoria in ordine di merito.

La Commissione consultiva deve valutare il merito e la capacità degli aspiranti in relazione allo stato di servizio e agli atti e ai documenti d'ufficio."

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, in ordine al terzo comma, propone che la parola "designazio­ne" sia sostituita con la parola "parere".

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, concorda con il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI.

Si dà atto che l'art. 57 (art. 60 della proposta) vie­ne approvato dal Consiglio, ad unanimità, con la mo­difica proposta dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri.

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Art. 58

(Art. 61 della proposta)

Concorsi interni - Modalità

"I concorsi interni sono indetti fra il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione, in servi­zio effettivo da almeno due anni ed in possesso dei ti­toli e dei requisiti richiesti per il posto o per i posti messi a concorso.

I concorsi interni si svolgono secondo le norme dei pubblici concorsi, previa comunicazione dei bandi ai singoli uffici dell'Amministrazione regionale e ai di­pendenti interessati."

Si dà atto che l'articolo 58 (art. 61 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza discussione.

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Art. 59 (Art. 62 della proposta)

(v. ex art. 60)

Fogli matricolari

"Per ogni dipendente, è tenuto presso l'ufficio perso­nale della Segreteria generale un fascicolo personale di carattere riservato, contenente gli atti relativi alla assunzione, alla nomina e alle successive variazioni (promozioni, congedi, aspettative, punizioni, ecc.), nonché il foglio matricolare, nel quale sono iscritti tutti i dati concernenti l'assunzione, la carriera, la condotta, l'attività in servizio, gli incarichi, i provve­dimenti disciplinari ed ogni altra indicazione necessa­ria a rispecchiare e a valutare esattamente la carriera, il comportamento e il rendimento in servizio del di­pendente.

Ogni dipendente deve comunicare all'ufficio perso­nale della Segreteria generale ogni variazione che av­venga nel proprio stato di famiglia e, in genere, tutte le notizie occorrenti all'aggiornamento dei dati del fo­glio matricolare."

Si dà atto che l'articolo 59 (art. 62 della proposta) viene approvato dal Consiglio ad unanimità, senza discussione.

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Art. 60

(Art. 63 della proposta)

Note di qualifica

"Nel foglio matricolare di ciascun dipendente deve essere annotata, entro i primi due mesi di ogni anno, la qualifica attribuita al dipendente dal rispettivo Ca­po servizio per il decorso anno.

Le note di qualifica sono compilate dal Capo divisio­ne o dal Capo servizio presso il quale i dipendenti pre­stano servizio al 31 dicembre, sentiti i Capi ufficio presso i quali abbiano prestato servizio nel corso del­l'anno.

Peri i Capi divisione e Capi servizio le note di qua­lifica sono compilate dal Segretario generale, o per esso, dal Vice Segretario generale.

Il Segretario generale ha facoltà di proporre la revi­sione delle qualifiche date dai Capi servizio.

Le note di qualifica si riferiscono al periodo dell'an­no decorso (dal 1° gennaio al 31 dicembre): l'Ammini­strazione, in caso di necessità e per speciali effetti, può far compilare le note di qualifica per periodi più brevi.

Qualora per uno o più anni non abbiano potuto es­sere compilate le note di qualifica, può provvedersi alle note stesse d'ufficio, a cura della Segreteria gene­rale, sentiti i Capi divisione e i Capi servizio alle cui dipendenze ha prestato servizio il personale e tenuto conto degli elementi di fatto e di giudizio in possesso dell'Amministrazione."

Segue discussione in merito alla compilazione delle note di qualifica e sulla opportunità che le note di qualifica del Segretario generale, del Vice-Segretario generale, dell'Ispettore ai Comuni, del Medico e del Veterinario regionali siano compilate dal Presidente della Giunta e che le note di qualifica dei Capi divi­sioni e dei Capi di servizio siano compilate dagli As­sessori competenti.

Prendono parte alla discussione il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presidente e il Vice-Presi­dente del Consiglio, Avv. BONDAZ e Ing. PASQUALI, gli Assessori Sigg. Geom. ARBANEY, Geom. BIONAZ e Prof. DEFFEYES ed i Consiglieri Sigg. DUJANY, Col. FERREIN, MARCHESE, NICCO Giulio, NORAT, NOUCHY e PAGE, nonché il Segre­tario Dott. BRERO.

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, concludendo la discussione, propone che il terzo comma sia modificato come segue: "Per il personale compreso nei gradi primo, secondo e terzo e per i Capi Divisione di grup­po B (diplomati) le note di qualifica sono compilate dal Presidente della Giunta o dagli Assessori compe­tenti."

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, concor­da sulla proposta del Presidente, Avv. Dott. BON­DAZ; rileva, peraltro, la opportunità che siano aggiunte le parole "su proposta del Segretario generale e del Capo Divisione."

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, propone la soppressione della disposizione di cui al quarto comma.

L'Assessore Geom. BIONAZ insiste sulla opportunità che le note di qualifica siano compilate dai Capi Divisione e dai Capi Servizio e siano revisionate dal­l'Assessore competente.

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, concorda sulla proposta dell'Assessore Geom. BIONAZ; riassumen­do quindi la discussione, dà lettura della seguente nuova formulazione dell'articolo 60 di cui propone l'approvazione:

"Nel foglio matricolare di ciascun dipendente deve essere annotata, entro i primi due mesi di ogni anno, la qualifica attribuita al dipendente dal rispettivo ca­po servizio per il decorso anno.

Le note di qualifica sono compilate dal Capo divi­sione o dal Capo del servizio presso il quale i dipen­denti prestano servizio al 31 dicembre, sentiti i Capi ufficio presso i quali abbiano prestato servizio nel corso dell'anno e sono revisionate dall'Assessore com­petente.

Per il personale compreso nei gradi primo, secondo e terzo, per i Capi Divisione di gruppo B e per i Capi dei servizi le note di qualifica sono compilate dal Pre­sidente della Giunta o dagli Assessori competenti.

Le note di qualifica si riferiscono al periodo dell'an­no decorso (dal primo gennaio al 31 dicembre); l'Am­ministrazione, in caso di necessità e per speciali effet­ti, può far compilare le note di qualifica per periodi più brevi.

Qualora per uno o più anni non abbiano potuto essere compilate le note di qualifica, può provvedersi alle note stesse d'ufficio, a cura della Segreteria gene­rale, sentiti i Capi divisione e i Capi dei servizi alle cui dipendenze ha prestato servizio il personale e tenuto conto degli elementi di fatto e di giudizio in possesso dell'Amministrazione."

Si dà atto che l'articolo 60 (art. 63 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nella nuova formulazione surriportata.

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Art. 61

(Art. 64 della proposta)

Qualifiche - Comunicazioni - Ricorsi

"Le note di qualifica devono precisare il giudizio com­plessivo con la qualifica di ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo.

Qualsiasi sanzione disciplinare applicata durante l'anno preclude la possibilità di avere le qualifiche di ottimo e di distinto.

Nelle note di qualifica dovrà anche farsi constare dei meriti, degli speciali disagi incontrati, per cause va­rie, nell'espletamento dei servizi, nonché dei lavori straordinari compiuti, compresi gli studi e le relazioni di particolare importanza e le eventuali pubblicazioni attinenti alle materie riferentisi ai servizi propri della Amministrazione.

Della qualifica annua deve essere data comunica­zione ai dipendenti interessati, i quali possono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ricorrere al Pre­sidente della Giunta regionale, il quale, sentito il Se­gretario generale e la Commissione consultiva, giu­dicherà in via definitiva."

L'Assessore Prof. DEFFEYES rileva che, all'ultimo comma, le parole "sentito il Segretario generale e la Commissione consultiva" dovrebbero essere sostituite dalle parole "sentiti i compilatori e la Commissione consultiva" in relazione alle modifiche apportate al precedente articolo 60.

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, dà atto che il Consiglio concorda sulla proposta dell'Assessore Prof. DEFFEYES.

Il Consigliere Sig. NOUCHY ritiene opportuno e propone in ordine al primo comma, che la qualifica di "cattivo" sia sostituita con la qualifica di "insufficiente".

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dà atto che il Consiglio concorda sulla proposta di sostituire il termine "insufficiente" al termine "cattivo".

Si dà atto che l'articolo 61 (art. 64 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con le due modifiche surriportate.

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Art. 62

(Art. 65 della proposta)

Qualifica di ottimo

"La qualifica di ottimo viene conferita al personale che, oltre a possedere in modo notevole i requisiti della capacità, cultura, operosità, diligenza, buona condotta, zelo e rendimento in servizio, abbia in modo lodevole corrisposto in tutto alle esigenze dei servizi, dimostrando speciale rendimento e attitudine alle fun­zioni del grado superiore.

Viene tenuto conto, altresì, di speciali difficoltà e disagi dovuti superare, per cause ordinarie e straordi­narie, nell'espletamento del servizio, dei lavori straor­dinari compiuti, compresi studi e relazioni di particolare importanza, specie quelli riferentisi ai servizi pro­pri dell'Amministrazione regionale."

Si dà atto che l'articolo 62 (art. 65 della proposta) viene approvato dal Consiglio ad unanimità, senza osservazioni.

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Art. 63

(Art. 66 della proposta)

Qualifica di distinto e di buono

"La qualifica di distinto è attribuita al personale che, oltre a possedere, in modo notevole, i requisiti della capacità, cultura, operosità, diligenza e buona condot­ta, abbia in modo lodevole corrisposto in tutto alle esigenze dei servizi.

La qualifica di buono è attribuita al personale che abbia dato prova di idoneità, diligenza, buona volontà e buona condotta e non abbia, durante l'anno, subito sanzioni disciplinari superiori alla censura."

Si dà atto che l'articolo 63 (art. 66 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza osservazioni.

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Art. 64

(Art. 67 della proposta)

Qualifica di mediocre

"La qualifica di mediocre è attribuita al personale che, nel corso dell'anno, non abbia dimostrato scarsa diligenza, capacità e buona condotta; è qualificato, in ogni caso, mediocre il dipendente che abbia, durante l'anno, subito una punizione superiore alla censura.

Il personale che abbia avuto la qualifica di mediocre non può aspirare alla promozione né partecipare a con­corsi interni se non trascorsi tre anni dall'ultimo cui si riferisce la suddetta qualifica."

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, rileva la neces­sità della soppressione della parola "non" nella se­conda riga del primo comma, parola che ritiene inse­rita per errore materiale di stampa.

Si dà atto che il Consiglio concorda e approva la proposta, ad unanimità.

Il Consigliere Geom. NICCO, in ordine al comma se­condo, propone che il termine di "tre anni" sia ridot­to a "due anni".

Si dà atto che il Consiglio concorda e approva la proposta, ad unanimità.

Si dà atto che l'articolo 64 (art. 67 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con le due modifiche surriportate.

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Art. 65

(Art. 68 della proposta)

Qualifica di cattivo

"La qualifica di cattivo viene data al personale che abbia dato prova negativa di capacità, diligenza, atti­vità, rendimento e buona condotta.

È sempre qualificato cattivo il dipendente cui, du­rante l'anno, sia stata inflitta la pena della sospensio­ne temporanea dal grado con privazione degli assegni.

La qualifica di cattivo esclude, per anni dieci, dalla promozione e dai concorsi interni, a meno che la Com­missione consultiva giudichi che, nel quinquennio suc­cessivo all'ultima qualifica di cattivo, il personale ab­bia dimostrato, nell'espletamento del servizio, capaci­tà e sicuro e durevole ravvedimento, conseguendo qua­lifiche non inferiori a buono."

Il Consigliere Geom. NICCO, in analogia alla modi­fica apportata al comma secondo dell'articolo prece­dente, propone che al comma terzo il termine di anni "dieci" sia ridotto ad anni "cinque" e che, conse­guentemente, la parola "quinquennio" sia sostituita dalla parola "triennio".

Si dà atto che il Consiglio concorda ed approva, ad unanimità, la proposta.

Si fa menzione che, in relazione alla discussione av­venuta in sede di approvazione dell'articolo 61, la qualifica "cattivo" viene sostituita con la qualifica "insufficiente".

Si dà atto che l'articolo 65 (art. 68 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con le varianti surriportate.

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Art. 66 (Art. 69 della proposta)

(v. ex art. 13)

Responsabilità del personale

"Il personale è responsabile del regolare adempimen­to delle monsoni che gli sono affidate, nonché degli errori e delle omissioni in cui possa incorrere per sua colpa.

Il personale è responsabile delle carte e documenti d'ufficio, nonché degli strumenti, mobili, macchine ed oggetti di ufficio avuti in consegna: sono addebita­ti i guasti, le manomissioni e le mancanze non dipen­denti dall'uso per servizio o da cause di forza maggiore.

Il personale risponde verso l'Amministrazione dei danni cagionati per colpa e per negligenza o per inos­servanza degli obblighi e dei doveri delle proprie attri­buzioni. Se il personale ha agito per ordine dato dal superiore, ordine che era tenuto ad eseguire a' sensi dell'articolo 81, dell'atto risponde il superiore che ha dato l'ordine.

In caso di accertata responsabilità per danni da par­te del personale, l'Amministrazione può trattenere a carico del personale responsabile quote mensili sugli assegni, non superiori al limite massimo di 1/5 (un quinto), sino alla concorrenza della somma dovuta."

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, ritiene non sufficientemente chiara la espressione "le mancan­ze" al comma secondo e propone che tale espres­sione sia sostituita con le parole "il materiale mancante".

Si dà atto che il Consiglio concorda approvando, ad unanimità, la proposta.

Si dà atto che l'articolo 66 (art. 69 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con la modifica surriportata.

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Art. 67

(Art. 70 della proposta)

Responsabilità dei Capi servizio

"Il personale avente attribuzioni direttive, al quale sia affidata la direzione di servizi e di uffici, è respon­sabile delle inadempienze imputabili ai propri dipen­denti e, in generale, dell'irregolare andamento degli uffici cui è preposto.

A tal uopo i funzionari capi servizio devono eserci­tare, personalmente e a mezzo degli altri dirigenti a loro subordinati, la sorveglianza necessaria, riferendo immediatamente al Segretario generale di qualsiasi infrazione o circostanza, che possa pregiudicare il rego­lare funzionamento dei servizi, e facendo le proposte del caso."

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, rileva l'op­portunità che il secondo comma sia completato con l'inserzione od aggiunta delle parole "Capi divisione e" fra le parole "A tal uopo i funzionari" e le parole "Capi di servizio". Propone, inoltre, in or­dine al secondo comma, la sostituzione delle parole "e facendo le proposte del caso" con le parole "con le proposte del caso."

Si dà atto che il Consiglio concorda, approvando, ad unanimità, la proposta.

Si dà atto che l'articolo 67 (art. 70 della proposta) viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, con l'aggiunta e le varianti surriportate.

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Art. 68 (Art. 71 della proposta)

(v. ex artt. 50 e 53)

Residenza del personale

"Il personale ha l'obbligo di risiedere nel territorio del Comune sede dell'ufficio o servizio cui è addetto e di dichiarare all'Amministrazione l'esatto indirizzo di abitazione.

Il personale in congedo ha l'obbligo di comunicare l'indirizzo al quale si possono far giungere, ove occor­ra, comunicazioni ed ordini urgenti.

Solo temporaneamente, e per motivi giustificati, il Presidente della Giunta regionale, sentito il Segretario generale, può concedere autorizzazione a risiedere fuori del territorio del Comune, quando ciò sia compatibile con il pieno e regolare adempimento dei do­veri d'ufficio; in tal caso sono a carico del personale tutte le spese derivanti dalla sua particolare eccezio­nale condizione."

In ordine al primo gomma il Consigliere Sig. MAR­CHESE propone di lasciare facoltà al personale di risiedere fuori dal capoluogo di Aosta.

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ e l'Assessore Geom. BIONAZ rilevano l'opportunità del manteni­mento della disposizione di cui al primo comma; os­servano che, in casi particolari, il Presidente della Giunta, avvalendosi della facoltà prevista dal terzo comma dell'articolo, può autorizzare il personale di­pendente che ne faccia motivata richiesta a stabilire temporaneamente la propria residenza in altro Co­mune.

L'Assessore Geom. ARBANEY, in ordine al terzo comma, rileva l'opportunità di aggiungere le parole "sentito l'Assessore addetto" dopo le parole "il Presidente della Giunta regionale".

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, concordando con l'Assessore Geom. Arbaney, propone che le parole "sentito il Segretario generale" siano sostituite con le parole "sentito l'Assessore competente".

Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità, la proposta del Presidente.

Si dà atto che l'articolo 68 (art. 71 della proposta) viene dal Consiglio approvato, ad unanimità, con la modifica surriportata.

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Art. 69 (Art. 72 della proposta)

(v. ex artt. 51 e 56)

Osservanza dell'orario d'ufficio

"Il personale deve osservare l'orario d'ufficio fissato dall'Amministrazione.

L'Orario d'ufficio, nei giorni feriali, è di ore sette e mezza per gli impiegati e di ore otto per i salariati; nei giorni semi festivi è di ore quattro per gli impie­gati e di ore cinque per i salariati.

Il personale avente funzioni direttive deve rimanere in ufficio oltre l'orario normale non solo se richiesto, ma anche di iniziativa propria, ogni qualvolta ciò sia necessario per il miglior andamento del servizio a cui è preposto.

Durante le riunioni del Consiglio e della Giunta e du­rante le adunanze alle quali partecipano il Presidente, gli Assessori od i Consiglieri, uno dei Segretari addet­ti alla Segreteria, un addetto all'archivio, una dattilo­grafa ed un usciere addetto ai servizi centrali, devono, se richiesti, fermarsi in ufficio ancorché in ore non di servizio e fino al termine della riunione o della adu­nanza, a meno che non ne siano specificamente di­spensati; le prestazioni del personale comandato e trattenuto in servizio fuori orario d'ufficio sono consi­derate e retribuite come ore di lavoro straordinario".

Il Consigliere Geom. NICCO propone che l'o­rario di lavoro nei giorni semi festivi sia stabilito, anziché in cinque ore, in ore quattro e mezza per i salariati, in considerazione anche del fatto che gli uscieri e inservienti molto spesso sono comandati a prestare servizio oltre l'orario d'ufficio durante le a­dunanze di Consiglio o di Giunta.

Si dà atto che il Consiglio concorda, approvando, ad unanimità, l'articolo 69 (art. 72 della proposta) con la variante proposta dal Consigliere Geom. G. Nicco.

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Art. 70 (Art. 73 della proposta)

(v. ex art. 52)

Riposo festivo - Turni di servizio

"È concesso al personale il riposo nel pomeriggio del sabato, nelle feste nazionali e nei giorni riconosciuti festivi a tutti gli effetti civili.

Nei giorni festivi e nel pomeriggio del sabato gli uf­fici sono chiusi; tuttavia il personale può essere chia­mato, per necessità degli uffici, a prestare servizio ad orario ridotto nei giorni festivi mediante turni di servizio.

Il personale che, per l'adempimento di tale servizio particolare, non possa usufruire del riposo settimanale in giorno festivo farà riposo per turno in un altro gior­no settimanale, secondo le disposizioni dei Capi ser­vizio".

Si dà atto che l'articolo 70 (art. 73 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza osservazioni.

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Art. 71 (Art. 74 della proposta)

(v ex art. 55)

Obbligo della coadiuvazione e della supplenza reciproca

"Il personale ha l'obbligo di coadiuvarsi e di supplir­si vicendevolmente per il sollecito e regolare disbrigo del lavoro assegnato al proprio ufficio o servizio o di altro ufficio, o servizio, secondo gli ordini dei superiori, senza riguardo alla importanza e alla natura delle at­tribuzioni.

Tale obbligo è osservato anche nei casi di assenza del personale per congedo ordinario, straordinario e di malattia.

In quest'ultimo caso l'opera prestata, oltre il nor­male orario d'ufficio, è compensata nei modi e limiti stabiliti dalle disposizioni di carattere generale vigenti per i pubblici impiegati."

Si dà atto che l'articolo 71 (art. 74 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza osservazioni.

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Art. 72

(Art. 75 della proposta)

Lavoro arretrato

"Qualora si verifichi negli uffici lavoro arretrato per accertata negligenza, il personale ha l'obbligo di pro­trarre, senza alcun compenso, l'orario di lavoro nella misura stabilita dal Segretario generale o dal Capo servizio, fino alla eliminazione del lavoro arretrato.

In tal caso, a carico del personale negligente, deve accertarsi la responsabilità, agli effetti dei provvedi­menti disciplinari".

L'Assessore Prof. DEFFEYES propone che il com­ma primo sia completato con l'aggiunta delle paro­le "dall'Assessore" dopo le parole "nella misura stabilita".

Il Vice Presidente del Consiglio, Ing. PASQUALI, propone che siano altresì, aggiunte le parole "o dal Capo divisione".

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, con­corda con l'Assessore Prof. DEFFEYES.

L'Assessore Prof. DEFFEYES propone, dopo bre­ve discussione, che le parole "nella misura stabilita dal Segretario generale o dal Capo servizio" siano sostituite con le parole "nella misura stabilita dal­l'Assessore o dal Segretario generale o dal Capo Di­visione o dal Capo del Servizio".

Si dà atto che l'art. 72 (art. 75 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con la modifica surriportata.

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Art. 73 (Art. 76 della proposta)

(v. ex art. 70)

Lavoro straordinario

"Il personale è tenuto ad eseguire prestazioni di la­voro straordinario, oltre l'orario normale d'ufficio, anche in servizio diverso da quello al quale è asse­gnato.

Il lavoro straordinario effettivamente prestato, ol­tre l'orario normale d'ufficio, deve essere, di volta in volta, preventivamente ordinato, oppure autorizzato su proposta del Segretario generale, ed è compensa­to secondo le norme e le modalità delle leggi in vigore per gli impiegati dello Stato."

Il Consigliere Sig. NOUCHY propone che la di­sposizione di cui al secondo comma sia modificata come segue: "l'orario straordinario può essere autorizzato per un periodo sino a due mesi dalla Giunta ed oltre ai due mesi dal Consiglio e comunque per non più di due ore giornaliere."

Il Consigliere Sig. MANGANONI dichiara di con­cordare sulla proposta formulata dal Consigliere Sig. Nouchy.

Segue discussione in merito alla proposta e alla opportunità di assumere personale provvisorio limi­tatamente ai periodi di tempo in cui si verifichi ne­cessità di espletare lavoro arretrato o straordinario e ciò in relazione anche alla lamentata disoccupazio­ne locale.

In relazione a rilievi formulati dai Consiglieri Si­gnori Manganoni, Nouchy, l'Assessore Prof. DEFFEYES fa presente che alcuni impiegati meritano un elogio ed un ringraziamento per la notevole mole di lavoro svolta - per necessità di servizio - oltre l'ora­rio d'ufficio con spirito di sacrificio durante i primi an­ni di funzionamento dell'Amministrazione regionale.

Il Consigliere Geom. G. NICCO dichiara di con­cordare pienamente su quanto esposto dall'Assessore Prof. Deffeyes. Rileva all'uopo che il numero degli impiegati è attualmente insufficiente in relazione al­le esigenze di alcuni servizi.

Rispondendo al Consigliere Sig. Manganoni rileva che è giusto che le ore di lavoro straordinario siano retribuite e ritiene, peraltro, che debbano essere li­mitate le prestazioni di lavoro straordinario, nell'in­teresse stesso del personale.

Prendono pure parte alla discussione il Presidente del Consiglio, Avv. Dott. BONDAZ, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Vice Presidente del Consiglio, Ing. PASQUALI, gli Assessori Geom. ARBANEY, Geom. BIONAZ e Prof. DEFFEYES ed i Consiglieri Col. FERREIN e Sig. MARCHESE.

Il Consigliere Sig. MARCHESE dichiara di concor­dare con il Consigliere NOUCHY sulla opportunità che le prestazioni di lavoro straordinario non superino le due ore al giorno; ritiene, peraltro, che non possa essere stabilita ed approvata una norma tassativa in tal senso, nell'interesse dei servizi.

II Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ribadi­sce che, nell'interesse dei servizi, non può essere ap­provata una disposizione tassativa nel senso sopra proposto per quanto concerne le prestazioni di lavoro straordinario.

L'Assessore Prof. DEFFEYES propone che il se­condo comma sia modificato come segue: "Il lavoro straordinario effettivamente prestato, oltre l'orario normale d'ufficio, deve essere, di volta in volta, pre­ventivamente ordinato, oppure autorizzato dalla Giunta su proposta dell'Assessore o del Segretario generale o del Capo Divisione o del Capo del Servi­zio, ed è compensato secondo le norme e le modalità delle leggi in vigore per gli impiegati dello Stato."

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, propone che il Consiglio si pronunci anzitutto sulla proposta del Con­sigliere Sig. Nouchy.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, osserva che il Consiglio non può essere sempre a conoscenza delle contingenti necessità dei vari servizi e non è sempre in grado di giudicare se per determinati ser­vizi occorrono prestazioni di lavoro straordinario. Aggiunge che soltanto la Giunta è in grado di deci­dere in merito con piena conoscenza di causa.

L'Assessore Geom. BIONAZ osserva che la Giunta si troverebbe talora in difficoltà se non autorizzasse la prestazione di lavoro straordinario in determinati ser­vizi - specie in Segreteria - data la impossibilità di tro­vare idoneo personale da assumere in servizio per brevi periodi di tempo.

II Consigliere Sig. NOUCHY insiste sulla sua pro­posta che completa nel senso che l'orario straordinario possa essere autorizzato per un periodo massimo di due mesi nell'anno; fa all'uopo riferimento al perso­nale statale.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, fa pre­sente che al personale statale spesso sono corrisposte retribuzioni mensili per n. 60 ore di lavoro straordi­nario, anche se praticamente non sia effettuata alcuna prestazione oltre l'orario normale d'ufficio.

Il Consigliere Sig. NOUCHY osserva che il trattamento attualmente praticato al personale statale è dovuto ad una situazione contingente.

Su richiesta del Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, il Consigliere Sig. NOUCHY precisa, quindi, come se­gue la sua proposta: "l'orario straordinario può es­sere autorizzato dalla Giunta per un periodo non su­periore a due mesi nell'anno; il lavoro straordinario per un maggior periodo di tempo deve essere autoriz­zato dal Consiglio e, comunque, per non più di due ore giornaliere".

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta surriportata del Con­sigliere Sig. Nouchy.

Si dà atto che, procedutosi a votazione, si accerta il seguente risultato: Consiglieri presenti e votanti n. 32; Consiglieri favorevoli all'approvazione n. 6 (sei); Consiglieri contrari all'approvazione n. 26 (ven­tisei).

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, constatato e comunicato l'esito della votazione, dichiara non ap­provata la proposta di emendamento formulata dal Consigliere Sig. NOUCHY in ordine al secondo com­ma dell'articolo in esame.

Si dà atto che, su proposta del Presidente, l'artico­lo 73 (art. 76 della proposta) viene approvato dal Con­siglio a maggioranza di voti (voti favorevoli n. 26; voti contrari n. 6) con le surriportate aggiunte al secondo comma proposte dall'Assessore Prof. DEF­FEYES.

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Art. 74 (Art. 77 della proposta)

(v. ex art. 57)

Supplenze e reggenze

"Il personale è tenuto ad adempiere temporanea­mente le funzioni proprie di un posto o di un grado di­verso, per mansioni di analoga categoria di servizio, quando ciò si renda necessario per esigenze di servi­zio: il personale conserva gli assegni del proprio posto.

Le supplenze del personale e le reggenze degli uffi­ci, in caso di assenza dei titolari o di vacanza dei posti, spettano al personale che, nell'ambito di ciascun ser­vizio od ufficio, eserciti funzioni dello stesso grado o del grado immediatamente inferiore. Ove in tali condi­zioni si trovino più dipendenti, le supplenze o reggen­ze sono affidate su proposta del Segretario generale, tenuto conto delle attitudini, del merito e della an­zianità.

Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore a tre mesi, al personale incaricato di mansioni di grado superiore è corrisposta una indennità mensile di incarico da determinarsi in misura corri­spondente alla differenza tra gli assegni iniziali di or­ganico del posto del quale è stato incaricato e quelli iniziali di organico del proprio posto, oltre ai compen­si per le ore di servizio prestato oltre il normale orario di ufficio."

L'Assessore Prof. DEFFEYES propone, in ordine al secondo comma, la seguente modifica: "...le sup­plenze o reggenze sono affidate su proposta dell'As­sessore o del Segretario generale o del Capo Divisione o del Capo del servizio...".

Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità, la proposta.

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, propone, in ordine all'ultimo comma, la seguente modifica : "...al personale incaricato di mansioni di grado superiore potrà essere corrisposta una indennità mensile di in­carico...".

Il Consigliere Col. FERREIN osserva che la inden­nità mensile viene corrisposta soltanto qualora la so­stituzione si protragga per un periodo superiore a tre mesi e ritiene, pertanto, che possa essere approvata la disposizione di cui al terzo comma della proposta sen­za alcuna modificazione.

Il Consigliere Geom. NICCO rileva che trattasi, in effetti, soltanto di una indennità.

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, concorda sul­la proposta del Consigliere Col. Ferrein.

Si dà atto che l'articolo 74 (art. 77 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con la aggiunta surriportata formulata dall'Assessore Prof. Deffeyes.

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Art. 75 (Art. 78 della proposta)

(v. ex art. 49)

Condotta del personale

"Il personale è tenuto all'osservanza scrupolosa di tutti i doveri d'ufficio, al diligente disimpegno delle attribuzioni individualmente assegnate, ad obbedire in servizio ai superiori, a tener contegno corretto in uf­ficio e fuori ufficio, così verso i superiori e colleghi di servizio, come verso gli estranei e a serbare buona con­dotta morale in pubblico e in privato.

Il personale deve, inoltre, in particolare:

a) mantenere il segreto sugli affari dell'Ammini­strazione, non asportare carte od oggetti dall'ufficio, non dare visione o conoscenza ad estranei di atti e do­cumenti senza espressa autorizzazione;

b) astenersi dal prendere parte, diretta o indiret­ta, ad appalti, forniture ed a ogni altro affare in cui sia interessata l'Amministrazione e ciò sino a sei mesi dopo la eventuale cessazione dal servizio;

c) astenersi dal compilare ricorsi, memorie, peri­zie, progetti o altri atti che devono servire a terzi nei loro rapporti con l'Amministrazione o che devono ser­vire ad Enti soggetti alla vigilanza degli organi della Amministrazione regionale;

d) astenersi dall'attendere in ufficio a cose estra­nee alle proprie attribuzioni o mansioni come pure dall'intrattenersi con persone per affari non d'ufficio o che non abbiano a trattare affari di sua spettanza;

e) astenersi dal maneggio del denaro dell'Ammi­nistrazione senza debito incarico, nonché da qualsiasi atto vietato dalle leggi, in rapporto alle proprie man­sioni;

f ) non accettare compensi o rimunerazioni in re­lazione ad atti d'ufficio;

g) astenersi dall'assumere qualsivoglia impiego od incarico da Enti pubblici o da privati, dall'esercizio di qualunque professione, commercio ed industria, dal­l'assumere la carica di amministratore, di consigliere di amministrazione, di commissario di sorveglianza o altra consimile, di Società costituite a scopo di lucro;

h) astenersi da qualsiasi occupazione od attività che, a giudizio dell'Amministrazione, non sia ritenuta compatibile con le funzioni e con il decoro del perso­nale e dell'Amministrazione;

i) aver la maggior possibile cura dei mobili e de­gli altri oggetti dell'Amministrazione avuti in conse­gna e, comunque, esistenti nei locali ove presta ser­vizio."

Si dà atto che l'articolo 75 (art. 78 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza modificazioni, dopo breve discussione.

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Art. 76 (Art. 79 della proposta)

(v. ex art. 59)

Comunicazioni e istanze

"Qualsiasi comunicazione o istanza del personale de­ve essere inoltrata per via gerarchica.

Il personale può, peraltro, inoltrare, sempre per via gerarchica, pieghi suggellati diretti al Presidente della Giunta regionale."

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Si fa menzione che l'Assessore Dott. BERTHET Amato interviene all'adunanza durante la discussione del presente articolo (ore 18.45).

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Il Consigliere Sig. DUJANY propone di sopprime­re, al secondo comma, la disposizione: "sempre per via gerarchica". A motivazione della sua proposta fa presente che il personale dipendente dal Ministero del­le Comunicazioni e dei Trasporti può inoltrare diret­tamente qualsiasi comunicazione od istanza al Capo Compartimento, senza che occorra seguire la via ge­rarchica, dopo trascorso un mese dall'inoltro della pri­ma comunicazione od istanza rimasta inevasa.

Il Segretario Dott. BRERO propone di completare il secondo comma con l'aggiunta delle parole "e agli Assessori".

Si dà atto che il Consiglio, ad unanimità, approva la proposta di aggiunta succitata.

In merito alla proposta formulata dal Consigliere Sig. DUJANY segue discussione, alla quale parteci­pano il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, Presidente del Consiglio, Avv. Dott. BONDAZ, il Vi­ce Presidente del Consiglio, Ing. PASQUALI, gli As­sessori Prof. DEFFEYES, Geom. ARBANEY, Geom. BIONAZ ed i Consiglieri Signori DUJANY, G. NIC­CO, PERRON, NOUCHY, RONC-DESAYMONET.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ritiene che il personale dovrebbe poter comunicare diretta­mente con il Capo dell'Amministrazione regionale al­lorché si tratti di questioni di particolare delicatezza o di eccezionale gravità.

L'Assessore Geom. ARBANEY fa presente che, ac­cettando la proposta del Consigliere Sig. Dujany, il Capo Ufficio verrebbe normalmente tenuto all'oscuro delle comunicazioni od istanze del dipendente.

L'Assessore Prof. DEFFEYES ritiene opportuno che le istanze o i ricorsi che i dipendenti inoltrano al Presidente della Giunta regionale od all'Assessore deb­bano riportare il visto, con eventuali osservazioni del Capo ufficio o del Capo del personale.

L'Assessore Geom. BIONAZ propone l'aggiunta di un terzo comma del tenore seguente: "Nei casi di particolare gravità il personale può inoltrare pieghi direttamente al Presidente della Giunta o all'Assesso­re da cui dipende."

Si dà atto che l'articolo 76 (art. 79 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con le aggiunte surriportate.

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Art. 77 (Art. 80 della proposta)

(v. ex art. 49)

Divisa e bicicletta

"Gli autisti, i custodi e i salariati addetti agli uffici centrali hanno l'obbligo di vestire, durante l'orario di servizio, la divisa loro prescritta e fornita dall'Am­ministrazione.

I salariati addetti agli uffici centrali, esclusi l'uscie­re capo e gli autisti, debbono provvedersi di bicicletta per le necessità di lavoro; la spesa per l'acquisto della prima bicicletta è anticipata dall'Amministrazione, salvo rivalsa della metà della spesa mediante tratte­nuta sui salari.

Gli agenti stradali hanno l'obbligo di portare lo spe­ciale copricapo di prescrizione loro fornito dall'Ammi­nistrazione."

Si dà atto che l'articolo 77 (art. 80 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza modificazioni, dopo breve discussione.

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Art. 78

(Art. 81 della proposta)

Esecuzione degli ordini

"Nell'adempimento delle proprie funzioni o mansioni il personale deve eseguire gli ordini del Capo servizio e dei superiori.

Il personale incaricato della direzione di un servizio ovvero della trattazione di determinate pratiche nel­l'ambito delle proprie mansioni non è tenuto ad ese­guire gli ordini che siano palesemente contrari alla legge od ai regolamenti, tranne che questi gli siano rinnovati per iscritto; in tal caso la responsabilità del­l'esecuzione ricade su chi ha dato ordine per iscritto."

Si dà atto che l'articolo 78 (art. 81 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza osservazioni.

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Art. 79 (Art. 82 della proposta)

(v. ex art. 49)

Occupazioni e incarichi extra ufficio - Autorizzazione

"Il personale può essere autorizzato dal Presidente della Giunta regionale ad assumere incarichi nelle amministrazioni di società cooperative costituite fra impiegati; per le perizie, le consulenze tecniche e gli arbitrati richiesti dall'autorità giudiziaria, l'autorizzazione è concessa caso per caso.

Il Presidente della Giunta regionale, sentiti il Se­gretario generale ed il competente Assessore, può au­torizzare il personale a prestare opera gratuita o retri­buita presso istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o presso altri Enti pubblici locali, sempre che non sia pregiudicato il regolare espletamento dei ser­vizi ai quali il personale è addetto.

Al personale sanitario, esclusi il Medico regionale, il Veterinario regionale e le ostetriche dell'Istituto Ma­terno, è concesso di prestare la propria attività priva­ta fuori dell'orario d'ufficio e compatibilmente con le esigenze dei servizi."

L'Assessore Prof. DEFFEYES ritiene opportuno e propone, in ordine al secondo comma, che la disposi­zione "sentiti il Segretario generale ed il competente Assessore" sia modificata come segue: "sentiti il competente Assessore e il Segretario generale".

Si dà atto che l'articolo 79 (art. 82 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, dopo breve discussione con la modificazione surriportata.

Il Presidente del Consiglio, Avv. Dott. BONDAZ, preso atto che il Consiglio ha già approvato i primi 79 articoli del nuovo Regolamento organico per i ser­vizi e per il personale dell'Amministrazione regionale, propone al Consiglio di sospendere la seduta e di rin­viare all'adunanza del giorno successivo - alle ore nove - la continuazione della discussione degli articoli successivi del Regolamento stesso.

Il Consiglio approva, ad unanimità, la proposta del Presidente.

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Si dà atto che l'adunanza viene sospesa alle ore 18 e minuti cinquanta e rinviata alle ore nove del giorno successivo.

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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Avv. Dott. V. Bondaz)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL SEGRETARIO ROGANTE

(Geom. A. Valleise) (Dott. A. Brero)