Objet du Conseil n. 91 du 7 juin 1946 - Verbale
OGGETTO N. 91/46 - SCHEMA DI PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO "PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO".
Il Presidente, Prof. Chabod, illustra anzitutto i motivi che rendono necessaria la costituzione di un Ente Autonomo per il Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Tra l'altro egli accenna all'inderogabile necessità di definire il problema, che si trascina da molto tempo, relativo alla situazione delle quarantacinque guardie valdostane che prestano attualmente servizio nel Parco stesso. Dà quindi lettura dello schema di legge per la costituzione dell'Ente Autonomo "Parco Nazionale del Gran Paradiso".
Ultimata la lettura il Presidente invita i Signori Consiglieri a formulare eventuali osservazioni in proposito.
Dopo esame e discussione, alla quale prendono parte il Presidente Prof. Chabod, i Consiglieri Sig. David, Avv. Torrione, Geom. Bionaz, Ing. Binel, Geom. Nicco, Geom. Arbaney, Sig. Thomasset e Avv. Chanu, il citato schema di legge, con le aggiunte e le varianti proposte, è approvato nel testo seguente:
SCHEMA DI PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO "PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO".
Omissis
Art. 1
Il Parco Nazionale del Gran Paradiso, costituito con R.D.L. 3 dicembre 1922 n. 1584, convertito nella Legge 17 aprile 1925 n. 473, è creato Ente Autonomo, ed è regolato dalle disposizioni seguenti con effetti dal decimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 2
L'Ente ha sede in Torino ed ufficio ad Aosta, ed è amministrato da un Consiglio composto di dieci membri, di cui quattro da designarsi dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, quattro da designarsi dal Consiglio della Valle d'Aosta e due da designarsi dal Presidente della Deputazione Provinciale di Torino.
I membri del Consiglio che, senza giustificati motivi, non intervengono a due adunanze consecutive, decadono dall'incarico e sono sostituiti.
Art. 3
Il Consiglio nella sua prima adunanza elegge nel suo seno un Presidente, un Vice-Presidente ad un Segretario, i quali formano il Comitato Esecutivo dell'Ente.
Art. 4
I membri del Consiglio durano in carica sei anni, salvo conferma; i membri del Comitato Esecutivo durano in carica tre anni, salvo conferma.
Art. 5
Il Presidente rappresenta l'Ente a tutti gli effetti di legge e con tutti i poteri, salvo quelli riservati al Consiglio.
Le funzioni di Presidente, di membro del Consiglio e del Comitato Esecutivo, sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese.
Art. 6
Il Consiglio fissa le norme per l'ordinamento, la conservazione e l'amministrazione del Parco; compila il regolamento per l'assunzione ed il trattamento economico del personale dipendente dal Parco; approva ogni anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ente; compila un regolamento, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio della Valle d'Aosta e del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, regolamento che contiene le norme relative alla tutela della fauna e della flora del Parco, delle sue formazioni geologiche, della bellezza del paesaggio, e dello sviluppo del turismo nella zona del Parco: tale regolamento deve essere permanentemente esposto all'albo pretorio dei Comuni compresi nel perimetro del Parco.
Art. 7
Contro le decisioni del Consiglio è ammesso ricorso, nell'ambito della Valle d'Aosta, al Consiglio della Valle d'Aosta, che decide in merito con provvedimenti definitivi.
Art. 8
Il Consiglio nomina il Direttore Sovraintendente del Parco, scegliendolo tra le persone che abbiano dato prova di competenza specifica, scientifica e pratica.
Il Direttore Sovraintendente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo, e può prendere provvedimenti d'urgenza, riferendone al Consiglio e al Comitato, per la ratifica nella prima successiva adunanza.
Art. 9
Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno, e delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Tanto alle riunioni del Consiglio quanto a quelle del Comitato ha diritto di intervenire il Direttore Sovraintendente qualora non faccia già parte del Consiglio e del Comitato.
Art. 10
Il perimetro del Parco Nazionale del Gran Paradiso corrisponde a quello in vigore nell'anno 1930.
La sorveglianza del Parco è affidata alle Guardie del Parco od agli Agenti della Forza Pubblica.
Alle spese occorrenti per il Parco sarà provveduto: a) con il contributo di L. _______________ da versarsi annualmente dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste; b) con il contributo di L. __________ da versarsi annualmente dalla "Valle d'Aosta"; c) con il contributo di L. ________________ da versarsi annualmente dalla Provincia di Torino; d) con gli introiti di permessi e concessioni da rilasciarsi dal Parco, oltre che coi redditi dei terreni e di altre attività di pertinenza del Parco; e) coi proventi delle pene pecuniarie, conciliazioni e oblazioni corrisposte dai contravventori; f) con ogni altro contributo dato a qualsiasi titolo da Enti, Associazioni o privati, nazionali o stranieri.
Art. 11
I contravventori al divieto di caccia o di pesca sono puniti con una multa pari al quintuplo del valore degli animali uccisi o feriti, e, comunque, non inferiore a L. 10.000 (diecimila).
Art. 12
I confini del Parco sono indicati da apposite tabelle che sono esenti da ogni tassa.
Art. 13
Sono abrogate le disposizioni della legge 17 aprile 1925 n. 473, della Legge 17 aprile 1925 n. 474, della Legge 21 gennaio 1934 n. 233 e del R.D. 7 marzo 1935 n. 1332, in quanto non compatibili con le disposizioni della presente legge.
Art. 14
Il personale attualmente addetto alla sorveglianza del Parco potrà volontariamente passare, con l'anzianità di servizio e con tutti i diritti acquisiti, a far parte del nuovo Corpo di Guardie Giurate, che sarà istituito dall'Ente Autonomo del Parco Nazionale del Gran Paradiso; transitoriamente e sino all'istituzione del nuovo Corpo, il personale suddetto continuerà secondo le norme e le condizioni dell'attuale gestione.
Art. 15
All'Ente Autonomo del Parco Nazionale Gran Paradiso sono trasferiti tutti i beni già appartenenti al Parco stesso nonché le passività e gli oneri relativi.
Art. 16
L'Ente Autonomo del Parco Nazionale del Gran Paradiso è esente dalle tasse relative alle concessioni di caccia o di pesca, e da quelle di porto d'armi per tutti i suoi dipendenti.
Art. 17
Le contravvenzioni elevate contro i violatori delle norme emanate od emanande per la difesa del Parco non possono essere conciliate se non dalla Direzione del Parco entro trenta giorni dalla notifica del verbale al contravventore.
La conciliazione non può esimere dalla confisca degli animali uccisi, delle armi, dei cani, di ogni strumento che possa concorrere all'atto di bracconaggio, nonché dal risarcimento dei danni, calcolati in base al prezzo della selvaggina viva.
La conciliazione non è ammessa quando si tratti di contravvenzioni previste dal Codice Penale o da leggi speciali per le quali non sia consentita l'oblazione.
Art. 18
(Disposizione transitoria)
Dal primo Consiglio di Amministrazione del Parco Gran Paradiso farà parte di diritto, quale uno fra i quattro membri da designarsi dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, l'attuale Commissario Straordinario del Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Omissis
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