Objet du Conseil n. 7 du 10 janvier 1946 - Verbale

OGGETTO N. 7/46 - IMPOSIZIONE DI CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE DELLA VALLE AGLI ESPORTATORI DI LEGNAME DA LAVORO.

Il Presidente apre la discussione sulla opportunità di applicare un contributo per la ricostruzione della Valle sul legname da lavoro che viene esportato dalla Valle. L'assessore Nouchy Renato propone che il contributo sia fissato nella misura di L. 400 al metro cubo per il legname in tronchi o, comunque, destinato ad uso industriale, e di L. 600 al metro cubo per il legname segato. Egli aggiunge che il denaro ricavato dovrebbe essere incassato dalla Tesoreria della Valle e ritiene si debba inviare una circolare a tutti i Comuni invitandoli a notificare i lotti di legname venduti. Per quanto concerne le modalità di riscossione consiglia di appaltare l'esercizio di riscossione del contributo alla Società Anonima di Consumo di Aosta la quale dovrebbe provvedervi stabilendo un posto di blocco a Pont St. Martin. L'appalto dovrebbe essere dato solo in via provvisoria.

Il Geom. Arbaney chiede se l'imposizione di tale contributo agli esportatori del legname non potrebbe essere applicato con decorrenza dal 1° corrente mese. Il Prof. Chabod risponde che il Consiglio può adottare dei provvedimenti con effetto immediato, ma non con effetto retroattivo.

Il Consiglio previa lunga ed animata discussione, ad unanimità;

delibera

l'applicazione di un contributo per la ricostruzione della Valle sul legname da lavoro che viene esportato dalla Valle nella misura provvisoria di L. 400 al metro cubo per il legname in tronchi, o, comunque, destinato ad usi industriali, e di L. 600 al metro cubo per il legname segato, e demanda alla Giunta di determinare le modalità per la riscossione del suddetto contributo.

Il Presidente sottopone quindi all'approvazione del Consiglio la bozza del seguente manifesto:

" Il Presidente

Vista la deliberazione del Consiglio della Valle in data 10/1/1946;

Attesa la necessità di iniziare, senza ulteriori indugi, l'opera di ricostruzione della Valle;

Considerato che il già scarso patrimonio forestale della Valle è in questo momento oggetto di intenso sfruttamento, tale da offrire larghissimi margini di guadagno alla speculazione privata;

Mentre riafferma la volontà di piena collaborazione economica con le altre Provincie e l'avversione da ogni forma di esclusivismo autarchico regionale e perciò, anche per un alto senso di solidarietà umana, decide di non gravare in alcun modo l'esportazione del legname da ardere, necessario per rendere meno dura la vita delle masse nelle grandi città vicine:

decreta

Art. 1 - Il legname da lavoro che viene esportato, sotto qualsiasi forma dalla Valle, è assoggettato ad un "Contributo per la ricostruzione della Valle", nella misura provvisoria di L. 400 al metro cubo per il legname in tronchi o, comunque, destinato ad usi industriali, e di L. 600 al metro cubo per il legname segato.

Detto contributo è devoluto al Consiglio della Valle, che se ne varrà per l'opera di ricostruzione.

Art. 2 - Nessun trasporto di legname potrà essere effettuato fuori della Valle, senza una speciale bolletta di accompagnamento che attesti il pagamento del contributo suddetto. Detta bolletta sarà rilasciata dalla Società Anonima Cooperativa Imposte di Consumo di Aosta.

Art. 3 - Il Presente decreto ha effetto immediato.

In caso di infrazione verranno applicate le sanzioni previste dalla legge".

Il Consiglio approva ad unanimità la stesura del suddetto manifesto e ne autorizza l'affissione.

L'Avv. Caveri Severino fa presente che prima dell'affissione del manifesto dovrebbe essere pronto il sistema di blocco ed osserva che nel manifesto non c'è riferimento ad un testo legislativo, il che permetterebbe agli esportatori di contestare il provvedimento e di ricorrere in caso di contravvenzione.

Il Presidente replica che la Valle ha il diritto di imporre dei contributi e che nel caso sorgesse una polemica si potrà opporre che nell'Alto Adige tale contributo è stato applicato nella misura di L. 3.000 al metro cubo. Invita, comunque, gli Avv. Caveri, Torrione e Chanu ad esaminare se non vi sia una disposizione legislativa alla quale richiamarsi.

Il Geom. Vesan ritiene che si debba dare il mandato in via ufficiosa, ma che frattanto il Presidente debba, oltre alla questione di carattere legale, assicurarsi il benestare da Roma.

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