Objet du Conseil n. 277 du 4 mai 1978 - Verbale
OGGETTO N. 277/78 - DATA DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI. (Interrogazione del Consigliere Pollicini)
Il Vice Presidente CHANU propone lo svolgimento della seguente interrogazione presentata dal Consigliere Pollicini, concernente: "Data di svolgimento delle elezioni regionali", interrogazione trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
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Ill.mo Signor PRESIDENTE
del Consiglio regionale
AOSTA
Il sottoscritto Consigliere regionale chiede alla S.V. di voler inserire nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio regionale la seguente
INTERROGAZIONE
Si premette:
1) Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta con deliberazione n. 162, nell'adunanza del 15 marzo 1978, approvava una mozione con cui si deliberava di approvare la seguente modificazione del 2° comma dell'art. 1 del Regolamento interno del Consiglio: sostituire il 2° comma: "Il quinquennio decorre dalla data della prima adunanza del Consiglio" con il seguente: "Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni".
2) La delibera veniva approvata con 26 voti favorevoli (29 presenti; 3 astenuti); pertanto a termini dell'art. 121 del Regolamento consiliare detta modificazione è valida essendo adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3) La delibera veniva quindi - a mio avviso, forse per ulteriore prudenza formale - sottoposta al visto del Presidente della Commissione di Coordinamento il quale apponeva il "visto" stesso in data 6 aprile 1978 col numero 1735.
4) In tal modo - visto che la delibera adottata ai sensi dell'art. 121 del Regolamento del Consiglio nel suo dispositivo non indicava la modificazione come fosse una proposta da deferire allo studio della Commissione per il Regolamento, ma stabiliva, senza ulteriori rinvii, l'immediata modificazione - resta pacifico che il 2° comma dell'art. 1 del Regolamento stesso ora dispone che "il quinquennio decorre dalla data delle elezioni".
5) Conseguentemente, poiché l'art. 18 dello Statuto Speciale, modificato con l'art. 2 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, dispone che le elezioni del nuovo Consiglio sono indette non meno di 30 e non più di 45 giorni prima della scadenza del quinquennio e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso, ne deriva che - con la nuova modifica del Regolamento interno sopra precisata in riferimento al fatto che l'attuale Consiglio regionale è stato eletto il 10 giugno 1973 - le elezioni si possono indire con decreto del Presidente della Giunta regionale non meno di 30 giorni prima, cioè mercoledì 10 maggio 1978; e si possono tenere tra domenica 11 giugno 1978 (primo giorno successivo alla scadenza del quinquennio) e martedì 8 agosto 1978 compresi.
Il Presidente della Giunta ha quindi conformemente alla legge costituzionale dello Statuto valdostano la possibilità di emettere il decreto fino a tutta la giornata di mercoledì 10 maggio p.v., indicando come data delle elezioni, a sua insindacabile scelta, una delle seguenti domeniche: 11 giugno, 18 giugno, 25 giugno 1978 (oltre evidentemente a tutte quelle di luglio e alla sola prima di agosto, che non dovrebbero essere considerate poiché la mozione sopraprecisata era stata approvata dal Consiglio regionale il 15 marzo u.s. proprio per permettere al Presidente della Giunta di scegliere una domenica di giugno onde evitare i gravi inconvenienti dei mesi di luglio e di agosto).
6) Con la stessa mozione veniva anche approvata dal Consiglio regionale il 15 marzo stesso la seguente delibera: "delibera altresì di invitare il Presidente della Giunta regionale a promuovere e a ottenere in sede governativa e parlamentare l'eventuale modifica o integrazione alla legislazione ordinaria in materia, recante la stessa indicazione di decorrenza del quinquennio sopra precisato, e ciò per i soli fini di una maggiore chiarezza ANCHE SE NON RITENUTA INDISPENSABILE per l'emanazione del Decreto di indizione delle elezioni regionali per le date sopraindicate" (cioè, come si poteva leggere nella mozione, domenica 18 o domenica 25 giugno 1978).
7) Di fatto, il Consiglio dei Ministri approvava lo schema di un disegno di legge recante modifiche alla legge 5 agosto 1962, n. 1257 contenente norme per la elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, con cui appunto si aggiunge all'art. 3 di detta legge il seguente comma: "Il quinquennio di carica del Consiglio regionale decorre dalla data delle elezioni" e si dispone - per i termini di indizione e di svolgimento delle elezioni regionali - quanto già previsto dall'art. 18 dello Statuto Speciale (v.n. 5, sopra).
Tutto questo, come si legge nella Relazione governativa stessa al disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri, "per rendere possibile che la prossima consultazione venga fissata ad una data più ravvicinata", poiché "non è assolutamente pensabile che si possano fare svolgere le elezioni nella piena stagione estiva".
Il disegno di legge suddetto alla data odierna è già stato approvato dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera, non ancora in aula né dal Senato.
8) Il Consiglio regionale, come si è visto con la deliberazione di cui al precedente n. 6 (v. sopra), non ritiene indispensabile che la precisazione in ordine all'inizio della decorrenza del Consiglio sia apportata anche con legge statale, per cui, anche se questa non entrerà in vigore prima del 10 maggio, il Presidente della Giunta può legittimamente (e deve) emanare in tempo utile il decreto di indizione delle elezioni (da tenersi nel mese di giugno per i motivi sopra ricordati).
9) Il Consiglio regionale nell'approvare detta deliberazione ha infatti preso atto che non è necessario modificare la legge statale per anticipare la data di inizio del quinquennio della legislatura regionale dalla data della prima adunanza del Consiglio a quella delle elezioni (e quindi per poter anticipare le elezioni a giugno, nel rispetto dell'art. 18 della legge costituzionale dello Statuto). Infatti non esiste una legge statale che lo indichi. Se così fosse, se cioè esistesse una legge statale ad indicare la decorrenza del Consiglio valdostano, il disegno di legge governativo di cui sopra si sarebbe fatto carico di modificarla: invece esso si limita ad aggiungere (non a modificare) detta precisazione alla legge statale n. 1257 (elezione del Consiglio regionale) che non la conteneva.
La legislazione statale disciplina la materia solo per le regioni a Statuto Ordinario ma proprio nel senso che (v. art. 3 legge 17 febbraio 1968, n. 108) il quinquennio di carica dei Consiglieri regionali decorre, appunto, dalla data delle elezioni.
10) Il Consiglio regionale con l'approvazione della delibera del 15 marzo 1978 ha respinto certa interpretazione che fa estendere al Consiglio regionale quanto disposto dal T.U. delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, n. 361 del 30 marzo 1957, circa la decorrenza del quinquennio della Camera dei Deputati (esso inizia per la Camera con la data della prima riunione dall'Assemblea: v. ultimo comma dell'art. 7 di detto T.U.).
Esso ha respinto detta interpretazione con la mozione stessa che precisava appunto le ragioni della inapplicabilità di detto articolo 7 alla elezione del Consiglio regionale valdostano, in quanto esso si riferisce SOLO ai casi di ineleggibilità, materia che è già disciplinata dalla legge n. 1257 per l'elezione del Consiglio regionale e quindi non è suscettibile di rinvio alle norme per l'elezione della Camera, in forza appunto dell'articolo 2 della legge n. 1257 del 1962, che permette il rinvio a quelle norme solo se "in quanto applicabili" e solo se non è già "diversamente disposto" dalla legge n. 1257 (come è appunto il caso sopra previsto).
Tutto ciò premesso, mancando una normativa statale in materia di decorrenza del quinquennio di carica del Consiglio regionale, ma vigendo una norma del Regolamento interno, che il Consiglio - nella sua autonomia regolamentare riconosciutagli con l'art. 19 della legge costituzionale dello Statuto - ha confermato in data 15 marzo 1978 modificando solo i termini di inizio della durata del quinquennio (cioè dal giorno delle elezioni).
SI INTERROGA
il Signor Presidente della Giunta regionale per conoscere:
a) se sia vero che lo Stesso, pur avendo votato a favore della mozione del 15 marzo di cui sopra, non intenderebbe ora - di fatto - prendere atto dell'avvenuta modifica del Regolamento in riferimento alla decorrenza di carica del Consiglio né delle indicazioni del Consiglio stesso espresse (a maggioranza assoluta dei suoi componenti) nei due dispositivi della delibera, sopracitati, (v. nn. 1 e 6) rinviando così l'emissione del decreto di indizione delle elezioni regionali oltre il termine minimo (30 giorni) dalla fine di questo Consiglio, "fine" che il Consiglio ha stabilito legittimamente nel compimento dei 5 anni a partire dal 10 giugno 1973;
b) la data nella quale Egli prevede di emettere detto decreto;
c) e se, infine, sia vero che Egli abbia già deciso di fissare la data di svolgimento delle elezioni nella domenica 9 luglio 1978, o in altra successiva, non tenendo in alcun conto le indicazioni del Consiglio regionale e le stesse ragioni che hanno spinto il Consiglio dei Ministri ad approvare il disegno di legge ora all'approvazione del Parlamento.
Aosta, 21 aprile 1978
F.to: Angelo Pollicini
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Il Presidente della Giunta ANDRIONE comunica in risposta che circa la data di effettuazione delle elezioni regionali esistono, allo stato attuale, due possibilità:
- qualora il Senato approvi il disegno di legge elettorale nello stesso testo già approvato dalla Camera, le elezioni si svolgerebbero il 25 e 26 giugno;
- in caso contrario afferma che la sua scelta circa la data di svolgimento delle elezioni regionali cadrebbe sul 9 e 10 luglio e ciò per l'applicazione in via analogica delle norme regolanti l'elezione della Camera dei Deputati.
Fa presente che questa sua interpretazione è confermata dal Dirigente dell'Ufficio Elettorale del Ministero degli Interni.
Conclude sostenendo che, personalmente, non vede quali inconvenienti possa comportare l'effettuazione delle elezioni regionali il 9 e 10 luglio.
Il Consigliere POLLICINI si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta ricevuta.
Ritiene inaccettabile l'interpretazione del Presidente della Giunta secondo la quale, se il Senato non approvasse il disegno di legge elettorale, dovrebbero applicarsi per analogia i termini previsti per le elezioni politiche, in quanto non vi è nessuna legge statale che dispone che la legislatura decorra dalla data della prima adunanza del Consiglio.
Sostiene invece che è il Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio a stabilire la decorrenza della legislatura.
Afferma, d'altra parte, che il Consiglio, provvedendo a modificare il secondo comma dell'articolo 1 del Regolamento, con lo scopo di anticipare la data delle elezioni, non ha ritenuto indispensabile l'approvazione del disegno di legge elettorale attualmente all'esame del Senato.
Conclude dichiarando che, a suo giudizio, il Presidente della Giunta appellandosi all'indispensabilità dell'approvazione da parte del Senato del disegno di legge elettorale già approvato dalla Camera, viola una deliberazione del Consiglio regionale, con tutte le conseguenze che ciò può comportare, e ne mortifica l'autonomia decisionale.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE risponde alle accuse del Consigliere Pollicini, sostenendo che l'eventuale decisione di fissare la data delle elezioni regionali per il 9 e 10 luglio sarebbe perfettamente legittima, dato che tale determinazione avverrebbe entro i limiti imposti dalla legge elettorale, ad insindacabile giudizio del Presidente della Giunta.
Il Consiglio prende atto.
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