Objet du Conseil n. 254 du 28 avril 1978 - Verbale

OGGETTO N. 254/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "NUOVE NORME SULLA CONTRIBUZIONE E SULLA BASE PENSIONABILE RIFERITE AL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 1968, N. 1".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Nuove norme sulla contribuzione e sulla base pensionabile riferite al trattamento integrativo di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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Con la legge 29 aprile 1976, n. 177 sono state introdotte nuove norme per realizzare il collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni e migliorare il trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.

Per adeguare alla nuova normativa la legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, recante norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità dell'indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le scuole elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese, la Giunta Regionale, su richiesta del Consiglio d'amministrazione costituito ai sensi del 2° comma dell'art. 5 della citata l.r. 2.2.1968, n. 1, ha predisposto l'unito disegno di legge regionale, che, in particolare prevede:

a) l'elevazione dell'importo della ritenuta di cui al primo comma dell'art. 12 della l.r. 2.2.1968, n. 1 in conformità e nella misura fissata al 1° comma dell'art. 13 della legge 29.4.1976, n. 177;

b) l'elevazione dell'importo del contributo a carico della Regione, di cui al terzo comma dell'art. 12 della l.r. 2.2.1968, n. 1, in misura proporzionale all'aumento fissato nel paragrafo a);

c) l'elevazione dell'importo del contributo previsto dall'art. 10 della l.r. 2.2.1968, n. 1 in conformità e nella misura fissata all'art. 14 della legge 29.4.1976, n. 177;

d) l'aumento della base pensionabile ai fini della determinazione della misura del trattamento integrativo di quiescenza di cui al 3° comma dell'art. 7 della l.r. 2.2.1968, n. 1, in conformità e nella misura fissata all'art. 15 della legge 29.4.1976, n. 177;

e) la prescrizione che il trattamento imponibile, ai fini della determinazione della ritenuta personale e del contributo regionale, va considerato integralmente, in conformità al penultimo comma dell'art. 13 della legge 29.4.1976, n. 177;

f) il limite per il trattamento integrativo di quiescenza di cui alla l.r. 2.2.1968, n. 1, che non può superare, in nessun caso, la base pensionabile determinata al punto d), in conformità all'art. 20 della legge 29.4.1976, n. 177.

La decorrenza delle nuove norme è fissata al 1° gennaio 1976, la stessa indicata nella legge 29.4.1976, n. 177.

Completano il disegno di legge gli articoli concernenti l'onere finanziario e la relativa copertura; in particolare, si chiarisce che, per l'anno 1978, in conseguenza dell'applicazione delle nuove aliquote contributive, di cui all'art. 1 della presente legge, si rende necessaria una variazione in aumento nella parte entrata e nella parte spesa dei capitoli concernenti la gestione speciale fondi per il trattamento previdenziale integrativo regionale al personale direttivo e docente delle scuole materne ed elementari (cap. 2160 Entrata e cap. 1550 Spesa); tale aumento è quantificato in L. 34.500.000, corrispondente all'importo complessivo del maggior onere a carico della Regione (L. 23.000.000, come risulta dall'art. 2) e dei maggiori contributi a carico degli iscritti al fondo (L. 11.500.000), secondo le rispettive aliquote contributive.

(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

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L'Assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Ida VIGLINO, illustra il disegno di legge.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge in oggetto.

Articolo 1

Si dà atto che l'articolo 1 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venti).

Articoli 2 e 3

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventidue).

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla prima votazione il Presidente DOLCHI accerta e dichiara che la votazione è nulla, perché il numero dei voti e dei resti non corrisponde al numero delle palline distribuite ai Consiglieri ed invita pertanto il Consiglio a procedere a una nuova votazione a scrutinio segreto.

Procedutosi alla seconda votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Fournier e Tamone, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventitré;

- Voti favorevoli: diciannove;

- Voti contrari: quattro.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Nuove norme sulla contribuzione e sulla base pensionabile riferite al trattamento integrativo di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1".

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Disegno di legge n. 385

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................. n. .............: "NUOVE NORME SULLA CONTRIBUZIONE E SULLA BASE PENSIONABILE RIFERITE AL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 1968, N. 1".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le nuove norme sulla contribuzione e sulla base pensionabile introdotte dalla legge 29 aprile 1976, n. 177 sono estese, per quanto applicabili, al trattamento integrativo di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, con la stessa decorrenza dal 1° gennaio 1976 stabilita dalla citata legge dello Stato.

L'importo della ritenuta di cui al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 2.2.1968, n. 1 è elevato dal 6 al 7 percento dell'80 percento dell'importo lordo dell'indennità corrisposta al personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole elementari e materne dipendenti dalla Regione per il prolungamento d'orario derivante dall'insegnamento della lingua francese nelle scuole predette.

L'importo del contributo a carico della Regione, di cui al terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 2.2.1968, n. 1, è elevato dal 12 al 14 percento dell'80 percento dell'importo lordo dell'indennità di cui al comma precedente.

Agli effetti dei commi precedenti, il trattamento imponibile si considera integralmente anche se dovuto in misura ridotta.

Il contributo previsto dall'art. 10 della legge regionale 2.2.1968, n. 1 è fissato nella misura del 7 percento dell'80 percento dell'importo lordo dell'indennità in godimento alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Ai fini della determinazione della misura del trattamento integrativo di quiescenza di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 2.2.1968, n. 1, la base pensionabile è aumentata del 18 percento.

In nessun caso il trattamento integrativo di quiescenza può superare la base pensionabile di cui al precedente comma.

Art. 2

L'onere derivante alla Regione dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 23.000.000 per l'anno 1978 e in annue lire 8.000.000 a decorrere dal 1° gennaio 1979, graverà sui capitoli 6035 e 6100 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al cap. 2175 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 (punto n. 16 dell'allegato E al bilancio medesimo).

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento

Cap. 2160

Gestione fondi per trattamento previdenziale integrativo regionale al personale direttivo e docente delle scuole materne ed elementari (legge regionale 2.2.1968, n. 1 e 3° comma articolo 9 legge regionale 21.6.1977, n. 45)

L. 34.500.000=

PARTE SPESA

Variazioni in aumento

Cap. 1550

Gestione fondi per trattamento previdenziale integrativo regionale al personale direttivo e docente delle scuole materne ed elementari (legge regionale 2.2.1968, n. 1 e 3° comma articolo 9 legge regionale 21.6.1977, n. 45)

L. 34.500.000=

Cap. 6035

Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale direttivo ed insegnante delle scuole materne

L. 5.000.000=

Cap. 6100

Scuole elementari: stipendi, indennità e competenze fisse al personale ispettivo, direttivo ed insegnante

L. 18.000.000=

Variazioni in diminuzione

Cap. 2175

Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento

L. 23.000.000=

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

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