Objet du Conseil n. 155 du 15 mars 1978 - Verbale
OGGETTO N. 155/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Organizzazione e funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 10 e 15 marzo 1978.
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La legge 23 dicembre 19 75, n. 745, prevede il trasferimento di funzioni statali alle Regioni e detta norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli Istituti zooprofilattici sperimentali. Viene ampliata la sfera di intervento delle Regioni, in quanto gli Istituti zooprofilattici sperimentali costituiscono, oltre che strumenti per significativi interventi nel settore zootecnico, anche centri di elevato livello scientifico.
A Torino esiste l'"Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria" che svolge la propria attività nel territorio del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta.
In Italia esistono 10 Istituti di cui 8 interregionali.
L'esistenza di un Istituto interregionale comporta una serie di problemi di ordine giuridico, gestionale e di vigilanza.
Le Regioni interessate hanno effettuato una serie di incontri a Torino e precisamente il giorno 18.10.1976, il 7.1.1977 ed il 20.1.1977 ai quali hanno preso parte gli Assessori all'Agricoltura e Sanità delle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, nel corso dei quali sono stati affrontati i vari problemi.
I problemi sono stati risolti con spirito di piena collaborazione e maturità, pervenendo ad un testo di disegno di legge che sancisce corretti rapporti tra le Regioni in un reciproco rispetto delle singole competenze e che prevede soluzioni pratiche soddisfacenti per il buon funzionamento dell'Istituto zooprofilattico.
Per motivi pratici e funzionali, è stato assegnato alla Regione Piemonte il ruolo di punta di riferimento.
In primo luogo si è posta la necessità che le Regioni singolarmente approvino lo stesso testo di legge, non essendo previsto nell'ordinamento legislativo del nostro paese la possibilità di "leggi interregionali" emanate congiuntamente da più Regioni.
È stato elaborato il presente disegno di legge che è già stato approvato dalla Giunta del Piemonte e della Liguria, nello stesso testo, e per il quale questa Giunta ha espresso parere favorevole.
Si ritiene indispensabile che anche i Consigli regionali pervengano ad un testo unico. In secondo luogo si è posto il problema della gestione comune dell'Istituto come previsto dall'articolo 1 ultimo comma della legge 745/75.
È stata assicurata la presenza delle tre Regioni nel Consiglio di amministrazione, nella Giunta esecutiva e nel Collegio dei sindaci tenuto conto, non tanto dell'entità del patrimonio zootecnico e dell'estensione territoriale, quanto del principio che trattasi di Regioni che dalla legge 745/75 hanno ricevuto pari competenze.
Unico punto per il quale non si è registrata l'unanimità da parte delle tre Regioni è stata l'inclusione nel Consiglio di amministrazione di un rappresentante del personale, che pertanto non figura nel disegno di legge. I rappresentanti di questa Regione hanno espresso parere contrario.
In terzo luogo si è posto il problema delle funzioni di vigilanza e di controllo sull'Istituto pervenendo ad una soluzione pratica che consente una vigilanza e un controllo "comune" senza creare, come ipotizzato dall'articolo 3, comma secondo, della legge 745/75, un "organo comune di vigilanza" che avrebbe comportato difficoltà organizzative e pratiche con conseguenti lungaggini.
Infatti all'articolo 3 del D.D.L. è previsto che la funzione venga esercitata dalla Giunta della Regione Piemonte però "d'intesa" con le Giunte regionali della Liguria e della Valle d'Aosta.
Infatti, "le Giunte regionali delle Regioni Liguria e Valle d'Aosta hanno facoltà di fare pervenire alla Giunta della Regione Piemonte le loro osservazioni entro il termine di venti giorni dalla ricezione degli atti".
Circa la partecipazione finanziaria, viene prevista la devoluzione all'Istituto stesso delle quote che perverranno alle Regioni interessate, ai sensi del terzo comma dell'articolo 11 della legge 23.12.1975, n. 745, detraendo dai fondi assegnati a questa Regione la somma necessaria per il funzionamento della Sezione zooprofilattica di Aosta.
L'attuale Istituto zooprofilattico oltre ad agire nel campo zoosanitario svolge la propria azione anche nel settore più propriamente zootecnico della fecondazione artificiale attraverso il "Centro tori per la fecondazione artificiale e lo studio della patologia della riproduzione animale".
Tale azione, di grande interesse per il miglioramento del bestiame, merita di essere estesa e potenziata.
Già l'Istituto ha intrapreso il progetto della costruzione di idonee strutture.
La pratica ha ricevuto l'impegno di finanziamento da parte della C.E.E. (F.E.O.G.A. - Sezione Orientamento importo lire 1.070.000.000) e dello Stato italiano: purtroppo, a causa di difficoltà, il progetto non ha ancora trovato la sua realizzazione.
Per il Centro tori negli ultimi anni sono state ipotizzate soluzioni alternative come il distacco del Centro dell'Istituto zooprofilattico con gestione anche diretta da parte degli allevatori organizzati.
Il Centro, al quale viene assegnato un ruolo più ampio dell'attuale Centro tori, è inteso come servizio a disposizione di tutti gli allevatori con caratteristiche, pertanto, più pubbliche che private con ampia sfera di azione tendente al miglioramento del bestiame.
Si ritiene più rispondente alle necessità della zootecnia la soluzione pubblica dato che trattasi di "servizio" con ampia sfera di azione, pur cogliendo l'esigenza di partecipazione degli allevatori ai quali è doveroso dare una adeguata risposta.
Una indicazione di soluzione viene data dalla legge 745/75 dove dall'articolo 6, penultimo comma, è prevista la possibilità per gli Istituti di gestire centri per la fecondazione artificiale ponendo però l'obbligo di "istituire appositi reparti, attrezzature, personale e gestione contabili separati".
Nel disegno di legge è prevista pertanto l'istituzione, nell'ambito dell'Istituto zooprofilattico, del "Centro interregionale per la riproduzione e il miglioramento animale" che dovrà subentrare all'attuale Centro tori, però con una gestione separata rispetto a quella dell'Istituto.
La soluzione prospettata con il D.D.L. da una parte accoglie la motivazione di fondo dei sostenitori della ipotesi di un Centro gestito dagli allevatori poiché prevede di affiancare al Centro, per la sua gestione un Comitato dei produttori zootecnici e dall'altra parte accoglie la soluzione prevista dalla legge 745/75 della creazione del Centro nell'ambito dell'Istituto, però mantenendone separata la gestione da quella dell'Istituto stesso.
Il Comitato rappresenta, pertanto, il livello di effettiva partecipazione dei produttori zootecnici alle scelte ed alla gestione del Centro, trovando nel disposto legislativo un suo preciso spazio che consente una adeguata risposta alle reali esigenze degli allevatori.
Infatti come è precisato all'articolo 19 del D.D.L.: "Spetta al Comitato esprimere pareri su tutte le deliberazioni relative al Centro che vengono assunte dal Consiglio di amministrazione o dalla Giunta esecutiva ed in particolare sui programmi e sui bilanci.
Inoltre il Comitato può formulare proposte sui problemi generali e particolari relativi al Centro, sia al Consiglio di amministrazione sia alla Giunta esecutiva.
Le determinazioni assunte in difformità al parere del Comitato consultivo nonché il non accoglimento delle proposte devono essere adeguatamente motivate".
Si ritiene che la soluzione prospettata nel D.D.L. possa:
1) di garantire a tutti i produttori zootecnici un servizio pubblico nel settore della F.A. ed in genere del miglioramento del bestiame;
2) assicurare una base scientifica - tenuto conto dell'alto livello tecnico-scientifico del personale del Centro e dell'Istituto alla, pratica della fecondazione artificiale ed agli altri problemi del settore per un continuo miglioramento tecnico;
3) offrire un punto di riferimento unitario ad Associazioni, Istituti ed Organizzazioni che già operano nel settore, indirizzando tutte le esperienze acquisite e tutti gli sforzi verso una politica di razionalizzazione del settore;
4) assicurare una effettiva partecipazione dei produttori zootecnici in un corretto rapporto istituzionale di continuo e chiaro confronto tra il Comitato dei produttori zootecnici da un lato ed il Consiglio di amministrazione o Giunta esecutiva dall'altro lato;
5) garantire l'autonomia di gestione del Centro rispetto all'Istituto con l'istituzione appositi reparti, attrezzature, personale e gestione contabile separati, con un proprio direttore ed un proprio segretario amministrativo, utilizzando inoltre gli utili del Centro esclusivamente per estendere e migliorare i servizi in favore degli allevatori. Il presente D.D.L. è stato elaborato dagli Assessorati alla Sanità e Agricoltura in accordo con gli Assessorati alla Sanità e Agricoltura della Regione Piemonte e della Regione Liguria, nel corso delle riunioni del 7 gennaio 1977 e del 20 gennaio 1977. Al Centro viene assegnata la parte delle quote previste dalla legge nazionale 745/75 nonché un fondo di dotazione a carico delle Regioni interessate di lire 100 milioni. Le Regioni contribuiranno in misura varia, tenuto conto del patrimonio bovino (Piemonte 1.250.000 capi; Liguria 30.000 capi; Valle d'Aosta 45.000 capi) per cui il Piemonte contribuisce per 90.000.000 di lire, la Valle d'Aosta per 5.000.000 di lire, la Liguria per 5.000.000 di lire.
(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)
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L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ illustra brevemente il disegno di legge.
Il Consigliere MANGANONI annuncia il proprio voto favorevole.
Il Consigliere QUEY chiede chiarimenti in ordine alle entrate finanziarie di cui all'articolo 16.
Il Consigliere TAMONE auspica maggiori garanzie per la salvaguardia del patrimonio bovino della nostra Regione.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ fa presente che le entrate finanziarie sono costituite in parte dalla devoluzione all'Istituto delle quote assegnate, ai sensi del terzo comma dell'articolo 11 della legge 23.12.1975, n. 745, alla Regione Piemonte, alla Regione Liguria e alla Regione Valle d'Aosta, da cui sono detratte le spese per il funzionamento della sezione valdostana.
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ assicura che l'integrità della razza bovina valdostana è sufficientemente garantita.
Il Consigliere LUSTRISSY esprime dubbi sull'opportunità di un recupero in sede regionale di un ente di cui è stata decisa la soppressione in sede statale e chiede di avere in visione un resoconto dell'attività svolta dall'Istituto zooprofilattico in questi ultimi anni, al fine di verificare l'utilità per la Regione di detto Ente.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ fa presente che l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta non è un ente inutile, ma è previsto dalla legge statale n. 745 del 23 dicembre 1975, che sancisce il trasferimento alle Regioni di funzioni statali e detta norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli Istituti zooprofilattici.
In Italia esistono 10 Istituti di cui 8 interregionali e spetterà ad ogni Regione attuare tutte quelle iniziative che riterrà opportune, d'intesa con le altre Regioni.
Rispondendo ai quesiti posti dal Consigliere Quey, fa presente che la somma devoluta dallo Stato per il funzionamento dell'Istituto viene introitata, secondo determinati criteri, dalle Regioni che versano tali fondi all'Istituto, con la sola eccezione della Valle d'Aosta che, essendo sezione autonoma, trattiene l'importo necessario per il proprio funzionamento.
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ ritiene che il disegno di legge in questione consentirà alla Regione un controllo più accurato dell'attività svolta dall'Istituto e la predisposizione di un programma più accurato tendente ad un potenziamento e miglioramento della razza bovina valdostana.
Il Consigliere FOURNIER riscontra una contraddizione tra quanto stabilito nella relazione introduttiva e nell'articolo 16 del disegno di legge, che non prevede la detrazione delle spese per il funzionamento della sezione autonoma valdostana.
Il Consigliere LUSTRISSY annuncia l'astensione del Gruppo D.P.
Il Presidente DOLCHI, constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articolo 1
Si dà atto che l'articolo 1 è approvato con voti favorevoli diciotto (Consiglieri presenti: ventiquattro; votanti e favorevoli: diciotto; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
Articolo 2
Si dà atto che l'articolo 2 è approvato con voti favorevoli ventidue (Consiglieri presenti: ventotto; votanti e favorevoli: ventidue; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
Articolo 3
Il Consigliere LUSTRISSY ritiene che le funzioni di vigilanza e di controllo sull'attività dell'Istituto zooprofilattico debbano essere espletate da una Commissione interregionale di controllo.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ ritiene che gli interessi della Regione Valle d'Aosta potranno sufficientemente essere tutelati in quanto l'articolo 3 del disegno di legge prevede che "le funzioni di controllo siano esercitate dalla Giunta regionale del Piemonte d'intesa con le Giunte delle altre due Regioni".
Il Consigliere TAMONE rileva che gli interessi della Regione Liguria e Valle d'Aosta sono sufficientemente tutelati dal fatto che le due Regioni in questione, pur contribuendo nella misura del 10% al finanziamento del fondo di dotazione dell'Istituto, sono sufficientemente rappresentate in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente.
Articolo 3
Si dà atto che l'articolo 3 è approvato con voti favorevoli ventitré (Consiglieri presenti: ventinove; votanti e favorevoli: ventitré; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
Articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.
Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati con voti favorevoli ventitré (Consiglieri presenti: ventinove; votanti e favorevoli: ventitré; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
Articolo 16
I Consiglieri QUEY e FOURNIER esprimono preoccupazione per il fatto che l'articolo 16 non prevede il diritto della Regione Valle d'Aosta di disporre autonomamente dei fondi necessari per il funzionamento della sezione zooprofilattica autonoma di Aosta.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ ritiene infondate le preoccupazioni espresse dai Consiglieri Quey e Fournier.
Articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21
Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati con voti favorevoli venti (Consiglieri presenti: ventisei; votanti e favorevoli: venti; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i ventun articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Crétier, Fournier e Tamone, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti: ventotto;
Consiglieri votanti: ventitré;
Voti favorevoli: ventuno;
Voti contrari: due;
Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Fournier, Lanivi, Lustrissy Maquignaz e Pollicini.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Organizzazione e funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta".
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Disegno di legge regionale n. 360
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale n. : ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Scopi)
La Regione Autonoma della Valle d'Aosta di concerto con la Regione Piemonte e la Regione Liguria esercita, ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 745 e con le modalità di cui alla presente legge, le funzioni amministrative sull'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.
Art. 2
(Denominazione)
L'Istituto zooprofilattico sperimentale per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino, ente sanitario dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è denominato "Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta".
Art. 3
(Vigilanza e controllo)
Le funzioni di vigilanza e di controllo sugli atti dell'Istituto zooprofilattico sono esercitate dalla Giunta della Regione Piemonte, d'intesa con le Giunte regionali della Liguria e della Valle d'Aosta. L'Istituto provvede ad inviare, entro otto giorni, gli atti soggetti a vigilanza o a controllo, contemporaneamente alle tre Regioni interessate.
Le Giunte delle Regioni Liguria e Valle d'Aosta hanno facoltà di fare pervenire alla Giunta della Regione Piemonte le loro osservazioni entro il termine di venti giorni dalla ricezione degli atti.
Le deliberazioni diventano, esecutive se entro il termine di 40 giorni dal ricevimento degli atti inviati dall'Istituto, la Giunta della Regione Piemonte non ne pronuncia l'annullamento.
L'esecutività è sospesa se nel termine di cui al comma precedente il Presidente della Giunta della Regione Piemonte chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'Istituto.
Art. 4
(Compiti)
L'Istituto attende ai seguenti compiti:
a) ricerca sperimentale sulla eziologia e patogenesi delle malattie infettive e diffusive degli animali, con particolare riguardo per quelle che possono rappresentare maggior pericolo per il patrimonio zootecnico del territorio di competenza;
b) servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali;
c) preparazione e distribuzione di prodotti occorrenti per l'esercizio della profilassi;
d) preparazione e distribuzione di eventuali prodotti immunizzati stabulogeni occorrenti per eliminare circostanziati episodi infettivi;
e) partecipazione attiva a piani di risanamento e miglioramento del bestiame;
f) servizio diagnostico delle zoonosi;
g) servizio di laboratorio per gli esami e le analisi di cui alle leggi 26.2.1963, n. 441; 15.2.1963, n. 281; 8.3.1968, n. 399;
h) analisi del latte;
i) formazione del personale specializzato nella zooprofilassi, anche presso istituti e laboratori di paesi esteri;
l) aggiornamenti pratici per veterinari;
m) cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri, previe opportune intese con il ministero della sanità;
n) propaganda, consulenza ed assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;
o) fecondazione artificiale del bestiame e studio della fisiopatologia della riproduzione e della infertilità;
p) ogni altro compito di studio, di ricerche e di analisi in materia zoosanitaria che gli sia affidato con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte d'intesa con le Giunte regionali della Valle d'Aosta e della Liguria e dal Ministero della Sanità - 745 - art. 5, C2, C5.
Gli interventi elencati nel primo comma del presente articolo dalla lettera a) alla h), escluse le lettere c) e d), vengono attuati dall'Istituto zooprofilattico a titolo completamente gratuito, con esclusione anche di qualsiasi rimborso spese.
II rimborso spese è consentito solo per esami di laboratorio su campioni non ufficiali di prodotti di origine animale e di mangimi, presentati da privati o nell'esclusivo interesse-dei privati. Le somme comunque introitate dovranno essere versate in apposito capitolo di bilancio.
Art. 5
(Struttura organizzativa)
Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 4 della presente legge, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta è organizzato in laboratori collocati nella sede centrale ed in sezioni periferiche.
L'istituzione di nuove sezioni periferiche deve essere autorizzata dal Consiglio regionale della Regione interessata, ed approvata dai Consigli regionali delle tre Regioni.
L'organizzazione e la gestione dei laboratori, centrali e periferici, dovrà tenere conto al fine di evitare duplicazioni di servizi, di tutte le strutture sanitarie ed in particolare dei laboratori di igiene e profilassi, o di altri laboratori similari, dipendenti sia direttamente dalla Regione che dagli enti locali.
La sezione zooprofilattica della Regione Autonoma Valle d'Aosta rimane disciplinata dalle norme di cui alla legge regionale n. 13 del 28.6.1962.
Art. 6
(Organi dell'Istituto)
Sono organi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale:
1) Il Consiglio di amministrazione;
2) La Giunta esecutiva
3) Il Presidente
4) Il Collegio sindacale.
Art. 7
(Consiglio di amministrazione)
Il Consiglio di amministrazione è composto da:
- sette rappresentanti eletti dal Consiglio regionale del Piemonte;
- quattro rappresentanti eletti dal Consiglio regionale della Liguria;
- quattro rappresentanti eletti dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta.
Nell'ambito delle nomine effettuate dai Consigli regionali deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze.
La qualifica di membro del Consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di senatore, deputato, consigliere regionale.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio della Regione Piemonte.
Il Consiglio può essere sciolto in caso di persistente inattività o di violazione di leggi e di regolamenti, con decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte su conforme provvedimento deliberativo delle tre Giunte regionali.
Art. 8
(Commissario straordinario)
In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, il Presidente della. Regione Piemonte, d'intesa con i Presidenti delle Regioni Liguria e Valle d'Aosta, nomina, con proprio decreto, per il periodo strettamente necessario, un Commissario straordinario per l'ordinaria amministrazione dell'Istituto.
L'amministrazione straordinaria può avere una durata massima di mesi 6, termine entro cui deve essere ricostituito il Consiglio di amministrazione.
Art. 9
(Funzionamento del Consiglio di amministrazione)
Il Consiglio di amministrazione deve, essere riunito almeno due volte all'anno a seguito di convocazione del Presidente.
Esso può essere inoltre convocato dal Presidente, per sua iniziativa, e quando ne venga fatta richiesta da parte delle Regioni interessate; da parte di un terzo dei Consiglieri; da parte del Collegio dei Sindaci.
Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di otto Consiglieri.
Qualora non sia diversamente stabilito le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono approvate quando sono adottate col voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.
Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa con voto consultivo il Direttore dell'Istituto.
Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal segretario amministrativo dell'Istituto stesso.
Nella prima riunione il Consiglio di amministrazione elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Presidente e la Giunta esecutiva.
Qualora dopo tre votazioni non sia risultato possibile raggiungere la maggioranza di cui sopra, l'elezione ha luogo a maggioranza.
Art. 10
(Compiti del Consiglio di ministrazione)
Il Consiglio di amministrazione:
1) approva il bilancio ed il conto consuntivo;
2) determina, sulla base delle direttive programmatiche e delle specifiche richieste delle Regioni, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento dell'Istituto;
3) delibera sull'alienazione e sull'acquisto di immobili, di fondi pubblici e privati e di azioni, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati e sulle altre trasformazioni o riduzioni di patrimoni superiori a 50 milioni, nonché sulle spese che vincolano i bilanci per un importo complessivo, nel quinquennio, superiore a 50 milioni;
4) approva la convenzione da stipulare con un Istituto di credito per il servizio di cassa;
5) delibera il regolamento organico e lo stato giuridico ed economico del personale, nei termini previsti dall'art. 10 della legge 23.12.1975, n. 745;
6) nomina il direttore dell'Istituto;
7) propone alle Amministrazioni regionali l'eventuale istituzione di centri speciali o di nuove sezioni periferiche;
8) approva lo Statuto dell'Istituto e le sue eventuali modifiche che dovranno essere sottoposte all'approvazione dei Consigli delle Regioni interessate;
9) stabilisce l'importo dell'eventuale gettone di presenza per i consiglieri, per ogni seduta del Consiglio di amministrazione e della. Giunta esecutiva; stabilisce l'eventuale indennità di carica per il Presidente dell'Istituto e per il Presidente del Collegio dei Sindaci; stabilisce il rimborso delle eventuali altre, spese sostenute per l'espletamento delle funzioni.
Art. 11
(Giunta esecutiva)
La Giunta esecutiva è composta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e da quattro membri eletti in seno al. Consiglio, dei quali uno in rappresentanza della Regione Liguria e uno in rappresentanza della Regione Valle d'Aosta.
In casi di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza è assunta dal più anziano dei membri presenti. La Giunta esecutiva delibera validamente con la presenza di tre membri.
Alle sedute della Giunta esecutiva partecipa con voto consultivo il Direttore dell'Istituto.
Le funzioni di segretario della Giunta sono svolte dal segretario amministrativo dell'Istituto stesso o da chi ne fa le veci.
Art. 12
(Compiti della Giunta esecutiva)
Alla Giunta esecutiva compete l'ordinaria gestione dell'Istituto e lo svolgimento di tutti i compiti non esplicitamente riservati al Consiglio di amministrazione.
In particolare la Giunta esecutiva:
a) predispone il bilancio preventivo, i provvedimenti di variazione dello stesso ed il conto consuntivo accompagnati dalle relazioni illustrative da sottoporre all'esame del Consiglio di amministrazione;
b) delibera la nomina, la progressione di carriera, il trattamento economico, il licenziamento ed il collocamento a riposo del personale dell'Istituto secondo le norme del regolamento;
c) approva i contratti, le convenzioni e le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio entro i limiti di cui all'art. 10 sub. 3;
d) delibera in ogni altra materia non di competenza del Consiglio di amministrazione.
Art. 13
(Presidente)
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva e dispone l'attuazione delle deliberazioni.
Art. 14
(Collegio dei Sindaci)
Il Collegio dei Sindaci è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da tre supplenti.
Il Presidente ed un membro supplente vengono eletti dal Consiglio regionale del Piemonte.
I Consigli regionali della Liguria e della Valle d'Aosta eleggono ognuno un membro effettivo ed uno supplente. Non sono eleggibili nel Collegio dei Sindaci i senatori, i deputati, i consiglieri regionali.
Il Collegio dei Sindaci:
1) esamina il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relazioni che l'accompagnano ed esprime il proprio parere al Consiglio di amministrazione;
2) controlla la regolarità della gestione finanziaria;
3) predispone, ogni 6 mesi, una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria che trasmette alle Giunte regionali del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta.
I Sindaci possono presenziare alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.
Il Collegio dei Sindaci dura in carica quanto il Consiglio regionale della Regione Piemonte.
Il Collegio viene nominato dalla Giunta della Regione Piemonte.
Art. 15
(Comitato tecnico scientifico)
È costituito il Comitato tecnico scientifico previsto dalla legge 23.12.1975, n. 745, con i seguenti compiti:
- elaborare programmi tecnico-scientifici e controllarne la realizzazione;
- proporre al Consiglio di amministrazione e alla Giunta esecutiva programmi per l'acquisto di apparecchiature e di strumenti vari;
- valutare le iniziative di carattere zoosanitario ed igieniche, proposte da Enti ed organismi operanti nell'ambito delle Regioni e riferire in merito agli organi deliberanti dell'Istituto.
Il Comitato è composto:
- dal direttore dell'Istituto zooprofilattico e dagli aiuti;
- dal direttore del Centro di riproduzione animale;
- da due tecnici dipendenti dell'Istituto designati dal personale;
- da un dirigente di sezione provinciale designato dai dirigenti di sezione;
- da tre esperti esterni all'Istituto e muniti di idoneo titolo di studio, dei quali uno per Regione.
La nomina del comitato tecnico-scientifico è demandata alla Giunta regionale del Piemonte, d'intesa con le Giunte regionali della Liguria e della Valle d'Aosta, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
Il comitato tecnico-scientifico ha la facoltà di interpellare, ove risulti indispensabile, specialisti italiani o stranieri.
Il comitato dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto e dovrà riunirsi almeno due volte all'anno.
Il Comitato è presieduto dal direttore dell'Istituto zooprofilattico o da un suo delegato.
Art. 16
(Entrate finanziarie)
L'Istituto zooprofilattico sperimentale per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta provvede agli scopi istituzionali con le seguenti entrate:
a) devoluzione all'Istituto delle quote assegnate ai sensi del terzo comma art. 11 della legge 23.12.1975, n. 745, alla Regione Piemonte, alla Regione Liguria e alla Regione Valle d'Aosta;
b) contributi alle spese per nuovi investimenti interamente a carico della Regione interessata;
c) contributi di altri enti pubblici o di privati comunque interessati all'incremento, al miglioramento e alla difesa zoosanitaria del patrimonio zootecnico;
d) redditi del proprio patrimonio;
e) proventi diversi stabiliti dalle Regioni;
f) utili derivanti dalle attività di produzione indicate nell'art. 5 della legge 745/75.
L'Istituto subentra nel patrimonio dell'attuale "Istituto zooprofilattico sperimentale per il Piemonte e la Liguria" con sede a Torino.
Art. 17
(Istituzione del Centro interregionale per la riproduzione ed il miglioramento animale)
Nell'ambito dell'Istituto zooprofilattico è istituito il "Centro interregionale per la riproduzione ed il miglioramento animale".
Il Centro ha lo scopo di sviluppare e potenziare la fecondazione artificiale per le specie animali allevate e di svolgere tutte le iniziative che interessano il settore della riproduzione, della selezione, della genetica e del miglioramento animale.
In particolare svolge i seguenti compiti:
a) organizzare e sviluppare la fecondazione artificiale per le specie animali di interesse zootecnico nelle Regioni Piemonte, Val d'Aosta e Liguria e la gestione del relativo servizio;
b) svolgere studi e ricerche nel campo della genetica e del miglioramento animale;
c) per le razze bovine:
- costituire un centro tori per la riproduzione, lo stoccaggio e la distribuzione del seme, garantendolo con il controllo genetico del riproduttore;
- svolgere studi e ricerche per il miglioramento genetico e la lotta contro l'infertilità delle popolazioni bovine.
Il Centro può avvalersi dell'opera di organizzazioni ed istituzioni già esistenti.
Il Centro ha un apposito reparto con- impianti, attrezzature, personale e gestione contabili separati.
Al Centro è preposto un direttore laureato in medicina veterinaria in possesso di specifica preparazione nel campo di attività del Centro, nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico, sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 19.
Art. 18
(Funzionamento del Centro interregionale per la riproduzione ed il miglioramento animale)
Il Centro è amministrato dagli organi dell'Istituto ed è retto da un apposito regolamento deliberato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico, d'intesa con il Comitato consultivo di cui al successivo art. 19.
Il Consiglio di amministrazione e la Giunta devono sentire, prima di assumere le deliberazione consultivo di cui al comma precedente.
Gli utili derivanti dalla gestione del Centro debbono essere utilizzati per il miglioramento del sevizio della fecondazione artificiale e per tutto quanto attiene direttamente od indirettamente al complesso di attività, studi e ricerche nel campo della riproduzione, della selezione, della genetica e del miglioramento animale.
Le passività, le attività, i beni ed il personale dell'attuale "Centro tori regionale per la fecondazione artificiale e lo studio della patologia della riproduzione animale" vengono acquisite dal nuovo Centro.
Art. 19
(Comitato consultivo - Composizione e compiti)
Per la gestione del Centro è istituito un Comitato consultivo composto da:
- Presidente dell'Istituto zooprofilattico che lo presiede;
- dieci rappresentanti dei produttori zootecnici nominati dalla Giunta regionale del Piemonte, su designazione delle organizzazioni professionali e agricole e delle associazioni allevatori maggiormente rappresentative;
- quattro rappresentanti dei produttori zootecnici nominati dalla Giunta regionale della Liguria;
- quattro rappresentanti dei produttori zootecnici nominati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta.
Alle riunioni del Comitato partecipa con voto consultivo il Direttore del Centro.
Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal Segretario amministrativo del Centro o da chi ne fa le veci.
Il Comitato viene costituito dalla Giunta regionale del Piemonte, dura in carica cinque anni e comunque viene rinnovato con il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte.
Spetta al Comitato esprimere parere su tutte le deliberazioni relative al Centro che vengono assunte dal Consiglio di amministrazione o dalla Giunta esecutiva ed in particolare sui programmi e sui bilanci.
Inoltre il Comitato può formulare proposte sui problemi generali e particolari relativi al Centro, sia al Consiglio di amministrazione sia alla Giunta esecutiva.
Le determinazioni assunte in difformità al parere del Comitato consultivo nonché in non accoglimento delle proposte devono essere adeguatamente motivate.
Art. 20
(Comitato consultivo - Funzionamento)
Il Comitato consultivo deve essere riunito almeno due volte l'anno a seguito di convocazione del Presidente.
Esso può essere inoltre convocato per iniziativa del Presidente stesso, e quando ne venga fatta richiesta da parte del Consiglio di amministrazione o della Giunta esecutiva dell'Istituto zooprofilattico; da parte della Giunta regionale di una o più Regioni; da parte di almeno un terzo dei membri del Comitato consultivo.
Art. 21
(Disposizione finanziaria)
I bilanci del Centro vengono allegati a quelli dell'Istituto zooprofilattico.
Al Centro viene assegnata parte delle quote previste all'art. 16, comma primo, lettera a), tenuto conto delle esigenze dell'Istituto zooprofilattico e del Centro, nonché un fondo di dotazione di lire 100.000.000 al quale contribuiranno per il 90%, pari a lire 90.000.000, la Regione Piemonte, per il 5%, pari a lire 5.000.000, la Regione Valle d'Aosta, e per il 5%, pari a lire 5.000.000, la Regione Liguria.
La spesa a carico della Regione Valle d'Aosta graverà sul capitolo n. 3505 del bilancio dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste per l'anno 1978.
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